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Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14

   

 

CAPO III - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITà SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Art. 12. - Piano provinciale socio-assistenziale

 

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Provincia informa la propria attività al metodo della programmazione in armonia con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale.

 

2. La Giunta provinciale, tenendo conto delle indicazioni predisposte dagli enti gestori secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, sentito il parere del comitato provinciale di cui all'articolo 17, predispone ed approva il piano provinciale socio-assistenziale, assicurando che le previsioni di tale piano e quelle del piano provinciale sanitario siano tra loro reciprocamente integrate e coordinate. Prima dell'approvazione il piano provinciale socio-assistenziale è inoltre sottoposto al parere della commissione permanente competente.

 

3. Il piano provinciale socio-assistenziale si articola in azioni programmatiche e progetti obiettivo; esso ha durata corrispondente a quella del programma provinciale di sviluppo, è scorrevole e può essere aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

4. Ai fini della predisposizione del piano provinciale socio-assistenziale e dei relativi aggiornamenti, gli enti gestori trasmettono alla Giunta provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, secondo criteri uniformi definiti dalla Giunta stessa, una relazione consuntiva e propositiva, approvata dall'organo competente, contenente: 

a) l'analisi delle situazioni di bisogno, evidenziando i principali fattori di rischio relativi al disadattamento e alla marginalità sociale; 

b) la valutazione dello stato dei servizi e degli interventi; 

c) la proposta di interventi socio-assistenziali con l'indicazione delle relative priorità.

 

5. Ai fini della formulazione della relazione consuntiva e propositiva di cui al comma 4, i comuni che non provvedono direttamente all'esercizio della delega ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 trasmettono al rispettivo comprensorio entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione contenente le valutazioni in ordine alla gestione dei servizi e alla adeguatezza degli interventi nonché le indicazioni, le proposte e le risorse utili ad una più efficiente ed efficace risposta alle situazioni di bisogno.

 

6. I comprensori inviano copia della relazione di cui al comma 4 ai comuni per conto dei quali esercitano le funzioni delegate ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte dell'organo competente.

 

7. La Giunta provinciale per la predisposizione ed elaborazione del piano provinciale socio-assistenziale e dei relativi aggiornamenti si avvale del servizio competente, il quale, allo scopo di garantire il necessario coordinamento, organizza conferenze con i servizi provinciali operanti nell'area della salute, della casa, dell'istruzione e cultura, della formazione professionale e del lavoro e con altri servizi che siano eventualmente interessati.

 

 

Art. 13. - Contenuti del piano provinciale socio-assistenziale

 

1. Il piano provinciale socio-assistenziale individua: 

a) gli obiettivi da perseguire; 

b) i criteri generali, le tipologie, le modalità e le priorità di intervento; 

c) le risorse finanziarie ed i criteri per la ripartizione dei finanziamenti in base ad indicatori di fabbisogno, da determinarsi con riferimento a parametri oggettivi e secondo criteri di stimolo all'efficienza e di responsabilizzazione nell'uso delle risorse stesse; 

d) gli standard di organizzazione e di costo dei servizi e delle strutture socio-assistenziali; 

e) gli indirizzi e i criteri per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali; 

f) le iniziative e i progetti a carattere sperimentale, anche di natura trasversale, volti alla ricerca di modalità innovative di organizzazione e gestione degli interventi e delle strutture preposte all'attuazione degli stessi; 

g) le modalità di verifica periodica sullo stato dei servizi e della qualità degli interventi; 

h) i criteri generali e le modalità organizzative cui deve attenersi il sistema informativo socio-assistenziale; 

i) i criteri e le modalità per l'integrazione dei servizi socio- assistenziali con i servizi scolastici, del tempo libero e altre aree che possono essere interessate alle attività socio-assistenziali.

 

 

Art. 14. - Determinazione della Giunta provinciale per l'attuazione del piano provinciale 

socio-assistenziale

 

1. La Giunta provinciale per l'attuazione degli interventi previsti dal piano provinciale socio-assistenziale determina con proprie deliberazioni (2)

a) le modalità per l'accertamento degli stati di bisogno; 

b) i requisiti, le modalità ed i criteri per l'erogazione degli interventi di aiuto e sostegno alla persona ed al nucleo familiare con particolare riferimento alla misura e alla durata degli interventi di assistenza economica da determinarsi in base a parametri che tengano conto delle esigenze minime vitali e/o degli specifici bisogni da soddisfare; 

c) i requisiti, le modalità ed i criteri per l'erogazione degli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare; 

d) la misura del contributo per il mantenimento dei soggetti affidati o accolti ai sensi degli articoli 28 e 29; 

e) i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34; 

f) i criteri per la determinazione del concorso dell'utenza alla spesa per l'accesso ai servizi; 

g) le iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali sulla base del fabbisogno esistente, nonché le modalità e i criteri di attuazione delle stesse;

h) i criteri e le modalità per l'attuazione dei principi informatori di cui alla lettera f) dell'articolo 3.

 

 

Art. 15. - Attività di coordinamento e di assistenza tecnica

 

1. In attuazione del piano provinciale socio assistenziale la Giunta provinciale, avvalendosi del servizio competente, cura: 

a) il coordinamento metodologico degli interventi socio-assistenziali; 

b) la progettazione e la gestione di attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori dei servizi socio-assistenziali; 

c) il coordinamento delle azioni di verifica dello stato dei servizi e della qualità degli interventi; 

d) l'elaborazione ed il coordinamento di progetti sperimentali volti ad introdurre innovazioni nei servizi; 

e) il coordinamento di progetti finalizzati di educazione sociale; 

f) i rapporti con le altre regioni e con gli organi centrali dello Stato; 

g) l'assistenza tecnica agli enti gestori per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale;

g bis) la definizione, mediante confronto con i soggetti privati interessati e con effetto vincolante per gli enti gestori, dei corrispettivi per la fruizione dei servizi gestiti da soggetti privati, ad eccezione dei servizi fruiti al di fuori del territorio provinciale e di quelli affidati a norma dell'articolo 39 bis (2a).

 

 

Art. 16. - Sistema informativo socio-assistenziale

 

1. la Provincia e gli enti gestori, al fine di conseguire le finalità della presente legge, provvedono alla realizzazione, anche in armonia con gli indirizzi degli organi centrali dello Stato, nell'ambito del sistema informativo provinciale, di un sistema informativo socio-assistenziale.

 

2. Il sistema informativo socio-assistenziale è costituito dall'insieme dei metodi, delle procedure e delle risorse necessarie per la rilevazione, l'archiviazione, il trattamento, l'interpretazione dei dati riguardanti: a) l'offerta di servizi in termini di risorse impiegate, attività svolte e dislocazione territoriale; 

b) l'individuazione delle situazioni espresse o latenti di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale; 

c) la valutazione dei servizi offerti in relazione alla domanda, secondo criteri di efficacia e di efficienza; d) l'effettuazione di analisi anche mediante l'uso di indicatori utili alla verifica periodica dello stato di attuazione del piano provincia e socio assistenziale; e) l'analisi degli aspetti economico-finanziari.

 

3. In attuazione del piano provinciale socio-assistenziale la Giunta provinciale, avvalendosi del servizio competente, coordina la metodologia, l'organizzazione e la gestione del sistema informativo socio-assistenziale ai fini della programmazione, gestione, verifica, studio, documentazione e ricerca. In particolare, la Provincia cura le informazioni di governo utili all'attività di propria competenza.

 

 

Art. 17. - Comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale

 

1. è istituito il comitato provinciale per la programmazione socio- assistenziale, quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale.

 

2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da: 

a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'assistenza, con funzioni di presidente; 

b) un dirigente generale della Provincia scelto dalla Giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente; 

c) il dirigente preposto al servizio attività socio-assistenziali; 

d) il dirigente preposto al servizio piano sanitario; e) tre esperti in materia socio-assistenziale designati dalle associazioni del volontariato indicate dal Consiglio provinciale, di cui una dalle minoranze; 

f) un magistrato designato dal tribunale per i minorenni di Trento; 

g) un membro designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori; 

h) un membro designato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); 

i) un membro designato dalla delegazione provinciale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM); 

l) quattro membri designati congiuntamente dai soggetti privati convenzionati o loro associazioni o consorzi; 

m) due membri designati dai soggetti pubblici convenzionati, di cui almeno uno designato dall'Unione provinciale degli istituti di pubblica assistenza (UPIPA); 

n) tre membri designati, uno per ciascuna, dalle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale; 

o) un membro designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli invalidi; 

p) un membro designato congiuntamente dalle associazioni dei pensionati e degli anziani organizzati a dimensione provinciale; 

q) un membro designato congiuntamente dalle associazioni delle famiglie operanti sul territorio provinciale; 

r) tre responsabili delle strutture organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 20, designati congiuntamente dagli enti gestori. 3. Il servizio di segreteria del comitato è assicurato dal servizio attività socio-assistenziali. Nell'ambito del personale assegnato al servizio è nominato il segretario del comitato.

 

 

Art. 18. - Compiti del comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale (3)

 

1. Il Comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale esprime pareri e formula proposte in ordine: 

a) all'impostazione del piano provinciale socio-assistenziale; 

b) allo stato di attuazione del piano provinciale socio-assistenziale e alla soluzione dei problemi emersi.

 

2. Ai fini di ottemperare ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale, almeno una volta all'anno, convoca i responsabili delle strutture organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 20 assieme alle associazioni del volontariato e ai soggetti privati convenzionati che concorrono alla realizzazione del piano.

 

3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Giunta provinciale può chiedere il parere del comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

 

 

Art. 19. - Funzionamento del comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale

 

1. I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina.

 

2. Qualora una o più designazioni di cui all'articolo 17 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede ugualmente alla nomina del comitato prescindendo dalla nomina dei componenti dei quali manca la designazione, purché venga raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti previsti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

 

3. I membri del comitato nominati su designazione, i quali non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificazione, decadono e sono sostituiti per il rimanente periodo di durata in carica del comitato.

 

4. Il comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti assegnati.

 

5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

 

6. Il comitato delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

7. I membri di cui alla lettera l) dell'articolo 17 partecipano con voto consultivo in ordine ai pareri riguardanti gli schemi tipo di convenzione e le domande di iscrizione al registro dei soggetti idonei al convenzionamento.

 

8. Il comitato, per l'esame di specifici problemi, può articolarsi in gruppi di lavoro.

 

9. In relazione alla specifica materia degli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato e degli eventuali gruppi di lavoro, senza diritto di voto, esperti, funzionari della Provincia, nonché rappresentanti di soggetti pubblici e privati o delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore socio-assistenziale.

 

10. Ai membri e al segretario del comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 8 e agli esperti di cui al comma 9, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

 

 

CAPO IV - ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

Art. 20. - Assetto organizzativo dei servizi

 

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate, l'ente gestore deve dotarsi di una specifica struttura organizzativa per la gestione tecnico-amministrativa del sistema dei servizi socio-assistenziali locale.

 

2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 si articola, di norma, su due livelli: il livello centrale e quello territoriale. Il livello centrale garantisce in particolare la direzione unitaria dei servizi e gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione delle attività. Il livello territoriale garantisce, attraverso équipe interprofessionali, l'attuazione delle attività in uno specifico territorio.

 

3. Le équipe sono, di norma, costituite da assistenti sociali, educatori, operatori socio-assistenziali, personale amministrativo. Le funzioni di coordinamento delle medesime équipe sono assicurate da un assistente sociale.

 

4. Le équipe garantiscono in uno specifico territorio le seguenti funzioni principali: 

a) l'individuazione dei bisogni e delle risorse del territorio; 

b) l'informazione sui servizi e sulle prestazioni socio-assistenziali, sulle condizioni, i requisiti e le modalità per accedervi; 

c) l'analisi e la valutazione della domanda e l'organizzazione della risposta; 

d) l'attuazione di interventi sia preventivi che di sostegno e di integrazione. L'informazione di cui alla lettera b) può essere assicurata anche attraverso la collaborazione degli uffici comunali.

 

5. Nell'ambito del territorio di competenza dell'équipe va garantita l'integrazione funzionale tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, nonché con gli altri servizi del comparto sociale.

 

6. L'ambito territoriale di riferimento dell'équipe viene individuato e definito dalla Giunta provinciale tenendo presente sia il criterio dell'accessibilità ai servizi sia la necessità di costituire un bacino di utenza tale da giustificare la costituzione di un'équipe in grado di offrire competenze e professionalità diversificate, richieste per affrontare in modo unitario e globale i bisogni sociali. In relazione a questo ultimo aspetto si deve tener presente: 

a) il bacino di utenza potenziale minimo per ogni figura professionale; 

b) il fabbisogno minimo di ogni figura professionale al fine di garantire un servizio efficace ed efficiente; c) la necessità di disporre di almeno un operatore per ciascuna figura professionale componente l'équipe.

 

7. Ai fini di cui al comma 6 possono essere adottate opportune intese tra enti gestori limitrofi per l'utilizzazione del personale.

 

8. A capo della struttura organizzativa di cui al comma 1 è preposto un responsabile il quale cura il buon funzionamento dell'attività gestionale sia del livello centrale che di quello territoriale, assicurando la corretta attuazione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'ente gestore.

 

9. Per la disciplina dei servizi e per l'organizzazione ed il funzionamento della struttura organizzativa di cui al comma 1, gli enti gestori devono dotarsi di appositi regolamenti in conformità agli schemi tipo predisposti dalla Giunta provinciale. Gli stessi regolamenti danno indicazioni in merito ai criteri di integrazione e coordinamento fra la struttura organizzativa, gli altri servizi dell'ente gestore e i servizi sanitari. Inoltre prevedono le modalità di integrazione e coordinamento con i soggetti pubblici, le associazioni di volontariato e del privato sociale ai fini dell'utilizzazione ottimale di tutte le risorse presenti sul territorio e della verifica dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi sia a livello centrale che territoriale.

 

 

Art. 21. - Personale

 

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, il personale addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti comunali di assistenza (EGA) è trasferito agli enti gestori competenti per territorio con effetto dalla data di operatività dell'esercizio delle funzioni delegate.

 

2. Il personale della Provincia addetto all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali individuato con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale, ed il personale delle unità sanitarie locali della provincia addetto alle funzioni in materia socio- assistenziale di cui all'articolo 14 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è trasferito con successiva legge agli enti gestori, assicurando in ogni caso la conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita.

 

3. Qualora alla data di operatività dell'esercizio delle funzioni delegate il personale di cui al comma 2 non risulti trasferito agli enti gestori, lo stesso può essere messo a disposizione dei medesimi enti.

 

4. In relazione alla delega ai comuni, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, delle funzioni inerenti l'applicazione dell'articolo 8 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40, già attribuite ai comprensori, con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale, è individuato il personale appartenente al profilo assistente sociale, assistente domiciliare ed ausiliario socio- assistenziale da trasferirsi dai comprensori ai comuni del rispettivo territorio che provvedono direttamente all'esercizio delle funzioni delegate, assicurando la conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita. Il personale addetto alle medesime funzioni delegate, non trasferito ai comuni ai sensi del presente comma, è collocato nella pianta organica del personale addetto alla struttura organizzativa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della presente legge.

 

5. Gli enti gestori, tenuto conto delle risorse di personale trasferito ed eventualmente messo a disposizione ai sensi del presente articolo e delle disponibilità finanziarie, possono assumere l'ulteriore personale necessario all'esercizio delle funzioni delegate nei limiti dei posti previsti nelle piante organiche adottate ai sensi del comma 5 dell'articolo 41.

 


(2) Comma così modificato dall'art. 38 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1

(2a) Lettera aggiunta dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8

(3) Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1

 

 

 

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