Art.
12. - Piano provinciale socio-assistenziale
1.
Per il conseguimento delle finalità della presente legge,
la Provincia informa la propria attività al metodo della
programmazione in armonia con gli obiettivi del programma di
sviluppo provinciale.
2.
La Giunta provinciale, tenendo conto delle indicazioni
predisposte dagli enti gestori secondo quanto previsto dai
commi 4 e 5, sentito il parere del comitato provinciale di
cui all'articolo 17, predispone ed approva il piano
provinciale socio-assistenziale, assicurando che le
previsioni di tale piano e quelle del piano provinciale
sanitario siano tra loro reciprocamente integrate e
coordinate. Prima dell'approvazione il piano provinciale
socio-assistenziale è inoltre sottoposto al parere della
commissione permanente competente.
3.
Il piano provinciale socio-assistenziale si articola in
azioni programmatiche e progetti obiettivo; esso ha durata
corrispondente a quella del programma provinciale di
sviluppo, è scorrevole e può essere aggiornato entro il 31
ottobre di ogni anno.
4.
Ai fini della predisposizione del piano provinciale socio-assistenziale e dei relativi aggiornamenti, gli enti gestori
trasmettono alla Giunta provinciale, entro il 31 marzo di
ogni anno, secondo criteri uniformi definiti dalla Giunta
stessa, una relazione consuntiva e propositiva, approvata
dall'organo competente, contenente:
a)
l'analisi delle situazioni di bisogno, evidenziando i
principali fattori di rischio relativi al disadattamento e
alla marginalità sociale;
b)
la valutazione dello stato dei servizi e degli interventi;
c)
la proposta di interventi socio-assistenziali con
l'indicazione delle relative priorità.
5.
Ai fini della formulazione della relazione consuntiva e
propositiva di cui al comma 4, i comuni che non provvedono
direttamente all'esercizio della delega ai sensi del comma 2
dell'articolo 10 trasmettono al rispettivo comprensorio
entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione contenente le
valutazioni in ordine alla gestione dei servizi e alla
adeguatezza degli interventi nonché le indicazioni, le
proposte e le risorse utili ad una più efficiente ed
efficace risposta alle situazioni di bisogno.
6. I comprensori inviano copia della
relazione di cui al comma 4 ai comuni per conto dei quali
esercitano le funzioni delegate ai sensi del comma 2
dell'articolo 10, entro trenta giorni dalla sua approvazione
da parte dell'organo competente.
7. La Giunta provinciale per la
predisposizione ed elaborazione del piano provinciale
socio-assistenziale e dei relativi aggiornamenti si avvale
del servizio competente, il quale, allo scopo di garantire
il necessario coordinamento, organizza conferenze con i
servizi provinciali operanti nell'area della salute, della
casa, dell'istruzione e cultura, della formazione
professionale e del lavoro e con altri servizi che siano
eventualmente interessati.
Art.
13. - Contenuti del piano provinciale socio-assistenziale
1.
Il piano provinciale socio-assistenziale individua:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) i criteri generali, le tipologie, le
modalità e le priorità di intervento;
c) le risorse finanziarie ed i criteri per
la ripartizione dei finanziamenti in base ad indicatori di
fabbisogno, da determinarsi con riferimento a parametri
oggettivi e secondo criteri di stimolo all'efficienza e di
responsabilizzazione nell'uso delle risorse stesse;
d) gli standard di organizzazione e di
costo dei servizi e delle strutture socio-assistenziali;
e) gli indirizzi e i criteri per la
formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli
operatori dei servizi socio-assistenziali;
f) le iniziative e i progetti a carattere
sperimentale, anche di natura trasversale, volti alla
ricerca di modalità innovative di organizzazione e gestione
degli interventi e delle strutture preposte all'attuazione
degli stessi;
g) le modalità di verifica periodica sullo
stato dei servizi e della qualità degli interventi;
h) i criteri generali e le modalità
organizzative cui deve attenersi il sistema informativo
socio-assistenziale;
i) i criteri e le modalità per
l'integrazione dei servizi socio- assistenziali con i
servizi scolastici, del tempo libero e altre aree che
possono essere interessate alle attività
socio-assistenziali.
Art.
14. - Determinazione della Giunta provinciale per l'attuazione
del piano provinciale
socio-assistenziale
1.
La Giunta provinciale per l'attuazione degli interventi
previsti dal piano provinciale socio-assistenziale determina
con proprie deliberazioni (2):
a) le modalità per l'accertamento degli
stati di bisogno;
b) i requisiti, le modalità ed i criteri
per l'erogazione degli interventi di aiuto e sostegno alla
persona ed al nucleo familiare con particolare riferimento
alla misura e alla durata degli interventi di assistenza
economica da determinarsi in base a parametri che tengano
conto delle esigenze minime vitali e/o degli specifici
bisogni da soddisfare;
c) i requisiti, le modalità ed i criteri
per l'erogazione degli interventi integrativi o sostitutivi
di funzioni proprie del nucleo familiare;
d) la misura del contributo per il
mantenimento dei soggetti affidati o accolti ai sensi degli
articoli 28 e 29;
e) i criteri per la concessione dei
contributi di cui all'articolo 34;
f) i criteri per la determinazione del
concorso dell'utenza alla spesa per l'accesso ai servizi;
g) le iniziative per la formazione,
l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei
servizi socio-assistenziali sulla base del fabbisogno
esistente, nonché le modalità e i criteri di attuazione
delle stesse;
h) i criteri e le modalità per l'attuazione dei
principi informatori di cui alla lettera f) dell'articolo 3.
Art.
15. - Attività di coordinamento e di assistenza
tecnica
1. In attuazione del piano
provinciale socio assistenziale la Giunta provinciale,
avvalendosi del servizio competente, cura:
a) il coordinamento metodologico degli
interventi socio-assistenziali;
b) la progettazione e la gestione di
attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione
professionale degli operatori dei servizi
socio-assistenziali;
c)
il coordinamento delle azioni di verifica dello stato dei
servizi e della qualità degli interventi;
d) l'elaborazione ed il coordinamento di
progetti sperimentali volti ad introdurre innovazioni nei
servizi;
e) il coordinamento di progetti finalizzati
di educazione sociale;
f) i rapporti con le altre regioni e con
gli organi centrali dello Stato;
g) l'assistenza tecnica agli enti gestori
per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale;
g bis) la definizione, mediante confronto
con i soggetti privati interessati e con effetto vincolante
per gli enti gestori, dei corrispettivi per la fruizione dei
servizi gestiti da soggetti privati, ad eccezione dei
servizi fruiti al di fuori del territorio provinciale e di
quelli affidati a norma dell'articolo 39 bis (2a).
Art.
16. - Sistema informativo socio-assistenziale
1. la Provincia e gli enti gestori, al fine
di conseguire le finalità della presente legge, provvedono
alla realizzazione, anche in armonia con gli indirizzi degli
organi centrali dello Stato, nell'ambito del sistema
informativo provinciale, di un sistema informativo
socio-assistenziale.
2. Il sistema informativo
socio-assistenziale è costituito dall'insieme dei metodi,
delle procedure e delle risorse necessarie per la
rilevazione, l'archiviazione, il trattamento,
l'interpretazione dei dati riguardanti: a) l'offerta di servizi in termini di
risorse impiegate, attività svolte e dislocazione
territoriale;
b) l'individuazione delle situazioni
espresse o latenti di bisogno, di abbandono, di
emarginazione e di disagio sociale;
c) la valutazione dei servizi offerti in
relazione alla domanda, secondo criteri di efficacia e di
efficienza; d) l'effettuazione di analisi anche
mediante l'uso di indicatori utili alla verifica periodica
dello stato di attuazione del piano provincia e socio
assistenziale; e) l'analisi degli aspetti
economico-finanziari.
3. In attuazione del piano provinciale
socio-assistenziale la Giunta provinciale, avvalendosi del
servizio competente, coordina la metodologia,
l'organizzazione e la gestione del sistema informativo
socio-assistenziale ai fini della programmazione, gestione,
verifica, studio, documentazione e ricerca. In particolare,
la Provincia cura le informazioni di governo utili
all'attività di propria competenza.
Art.
17. - Comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale
1.
è istituito il comitato
provinciale per la programmazione socio- assistenziale,
quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale.
2. Il comitato è nominato dalla Giunta
provinciale ed è composto da:
a) l'assessore provinciale al quale è
affidata la materia dell'assistenza, con funzioni di
presidente;
b) un dirigente generale della Provincia
scelto dalla Giunta provinciale, con funzioni di
vicepresidente;
c) il dirigente preposto al servizio
attività socio-assistenziali;
d) il dirigente preposto al servizio piano
sanitario; e) tre esperti in materia
socio-assistenziale designati dalle associazioni del
volontariato indicate dal Consiglio provinciale, di cui una
dalle minoranze;
f) un magistrato designato dal tribunale
per i minorenni di Trento;
g) un membro designato dalla conferenza dei
presidenti dei comprensori;
h) un membro designato dalla sezione
provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
i) un membro designato dalla delegazione
provinciale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti
montani (UNCEM);
l) quattro membri designati congiuntamente
dai soggetti privati convenzionati o loro associazioni o
consorzi;
m) due membri designati dai soggetti
pubblici convenzionati, di cui almeno uno designato
dall'Unione provinciale degli istituti di pubblica
assistenza (UPIPA);
n)
tre membri designati, uno per ciascuna, dalle tre
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello provinciale;
o) un membro designato congiuntamente dalle
associazioni di categoria degli invalidi;
p) un membro designato congiuntamente dalle
associazioni dei pensionati e degli anziani organizzati a
dimensione provinciale;
q) un membro designato congiuntamente dalle
associazioni delle famiglie operanti sul territorio
provinciale;
r) tre responsabili delle strutture
organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 20, designati
congiuntamente dagli enti gestori. 3. Il servizio di segreteria del comitato
è assicurato dal servizio attività socio-assistenziali.
Nell'ambito del personale assegnato al servizio è nominato
il segretario del comitato.
Art.
18. - Compiti del comitato provinciale per la programmazione
socio-assistenziale (3)
1. Il Comitato provinciale per la
programmazione socio-assistenziale esprime pareri e formula
proposte in ordine:
a) all'impostazione del piano provinciale
socio-assistenziale;
b) allo stato di attuazione del piano
provinciale socio-assistenziale e alla soluzione dei
problemi emersi.
2. Ai fini di ottemperare ai compiti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, il Comitato provinciale
per la programmazione socio-assistenziale, almeno una volta
all'anno, convoca i responsabili delle strutture
organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 20 assieme
alle associazioni del volontariato e ai soggetti privati
convenzionati che concorrono alla realizzazione del piano.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge,
la Giunta provinciale può chiedere il parere del comitato
ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Art.
19. - Funzionamento del comitato provinciale per la programmazione
socio-assistenziale
1. I componenti del comitato restano
in carica per la durata della legislatura nel corso della
quale è avvenuta la nomina.
2. Qualora una o più designazioni di cui
all'articolo 17 non pervengano entro trenta giorni dalla
richiesta, la Giunta provinciale provvede ugualmente alla
nomina del comitato prescindendo dalla nomina dei componenti
dei quali manca la designazione, purché venga raggiunta la
maggioranza assoluta dei componenti previsti e ferma
restando la possibilità della successiva integrazione.
3. I membri del comitato nominati su
designazione, i quali non partecipino a tre riunioni
consecutive senza giustificazione, decadono e sono
sostituiti per il rimanente periodo di durata in carica del
comitato.
4. Il comitato è convocato dal presidente
di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti assegnati.
5. Per la validità delle riunioni è
richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Il comitato delibera a maggioranza di
voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
presidente.
7. I membri di cui alla lettera l)
dell'articolo 17 partecipano con voto consultivo in ordine
ai pareri riguardanti gli schemi tipo di convenzione e le
domande di iscrizione al registro dei soggetti idonei al
convenzionamento.
8. Il comitato, per l'esame di specifici
problemi, può articolarsi in gruppi di lavoro.
9. In relazione alla specifica materia
degli argomenti trattati possono essere invitati a
partecipare alle riunioni del comitato e degli eventuali
gruppi di lavoro, senza diritto di voto, esperti, funzionari
della Provincia, nonché rappresentanti di soggetti pubblici
e privati o delle organizzazioni di volontariato che operano
nel settore socio-assistenziale.
10. Ai membri e al segretario del comitato
e dei gruppi di lavoro di cui al comma 8 e agli esperti di
cui al comma 9, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla
legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da
ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio
1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.
Art.
20. - Assetto organizzativo dei servizi
1.
Per l'esercizio delle funzioni delegate, l'ente gestore deve
dotarsi di una specifica struttura organizzativa per la
gestione tecnico-amministrativa del sistema dei servizi
socio-assistenziali locale.
2. La struttura organizzativa di cui al
comma 1 si articola, di norma, su due livelli: il livello
centrale e quello territoriale. Il livello centrale
garantisce in particolare la direzione unitaria dei servizi
e gli adempimenti amministrativi necessari per la
realizzazione delle attività. Il livello territoriale
garantisce, attraverso équipe interprofessionali,
l'attuazione delle attività in uno specifico territorio.
3. Le équipe sono, di norma, costituite da
assistenti sociali, educatori, operatori
socio-assistenziali, personale amministrativo. Le funzioni
di coordinamento delle medesime équipe sono assicurate da
un assistente sociale.
4. Le équipe garantiscono in uno specifico
territorio le seguenti funzioni principali:
a) l'individuazione dei bisogni e delle
risorse del territorio;
b) l'informazione sui servizi e sulle
prestazioni socio-assistenziali, sulle condizioni, i
requisiti e le modalità per accedervi;
c) l'analisi e la valutazione della domanda
e l'organizzazione della risposta;
d) l'attuazione di interventi sia
preventivi che di sostegno e di integrazione. L'informazione di cui alla lettera b) può
essere assicurata anche attraverso la collaborazione degli
uffici comunali.
5. Nell'ambito del territorio di competenza
dell'équipe va garantita l'integrazione funzionale tra i
servizi socio-assistenziali e sanitari, nonché con gli
altri servizi del comparto sociale.
6. L'ambito territoriale di riferimento
dell'équipe viene individuato e definito dalla Giunta
provinciale tenendo presente sia il criterio
dell'accessibilità ai servizi sia la necessità di
costituire un bacino di utenza tale da giustificare la
costituzione di un'équipe in grado di offrire competenze e
professionalità diversificate, richieste per affrontare in
modo unitario e globale i bisogni sociali. In relazione a
questo ultimo aspetto si deve tener presente:
a) il bacino di utenza potenziale minimo
per ogni figura professionale;
b) il fabbisogno minimo di ogni figura
professionale al fine di garantire un servizio efficace ed
efficiente; c) la necessità di disporre di almeno un
operatore per ciascuna figura professionale componente l'équipe.
7. Ai fini di cui al comma 6 possono essere
adottate opportune intese tra enti gestori limitrofi per
l'utilizzazione del personale.
8. A capo della struttura organizzativa di
cui al comma 1 è preposto un responsabile il quale cura il
buon funzionamento dell'attività gestionale sia del livello
centrale che di quello territoriale, assicurando la corretta
attuazione dei regolamenti, delle direttive e delle
decisioni dell'ente gestore.
9. Per la disciplina dei servizi e per
l'organizzazione ed il funzionamento della struttura
organizzativa di cui al comma 1, gli enti gestori devono
dotarsi di appositi regolamenti in conformità agli schemi
tipo predisposti dalla Giunta provinciale. Gli stessi regolamenti danno indicazioni in
merito ai criteri di integrazione e coordinamento fra la
struttura organizzativa, gli altri servizi dell'ente gestore
e i servizi sanitari. Inoltre prevedono le modalità di
integrazione e coordinamento con i soggetti pubblici, le
associazioni di volontariato e del privato sociale ai fini dell'utilizzazione
ottimale di tutte le risorse presenti sul territorio e della
verifica dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi
sia a livello centrale che territoriale.
Art.
21. - Personale
1. In relazione alle disposizioni
dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982,
n. 2, il personale addetto in modo esclusivo o
prevalente allo svolgimento dei compiti istituzionali degli
enti comunali di assistenza (EGA) è trasferito agli enti
gestori competenti per territorio con effetto dalla data di
operatività dell'esercizio delle funzioni delegate.
2. Il personale della Provincia addetto
all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali individuato
con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello provinciale, ed il personale delle
unità sanitarie locali della provincia addetto alle
funzioni in materia socio- assistenziale di cui all'articolo
14 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è
trasferito con successiva legge agli enti gestori,
assicurando in ogni caso la conservazione della posizione
giuridica ed economica acquisita.
3. Qualora alla data di operatività
dell'esercizio delle funzioni delegate il personale di cui
al comma 2 non risulti trasferito agli enti gestori, lo
stesso può essere messo a disposizione dei medesimi enti.
4. In relazione alla delega ai comuni, ai
sensi dell'articolo 10 della presente legge, delle funzioni
inerenti l'applicazione dell'articolo 8 della legge
provinciale 25 settembre 1978, n. 40, già attribuite ai
comprensori, con deliberazione della Giunta provinciale,
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello provinciale, è
individuato il personale appartenente al profilo assistente
sociale, assistente domiciliare ed ausiliario socio-
assistenziale da trasferirsi dai comprensori ai comuni del
rispettivo territorio che provvedono direttamente
all'esercizio delle funzioni delegate, assicurando la
conservazione della posizione giuridica ed economica
acquisita. Il personale addetto alle medesime funzioni
delegate, non trasferito ai comuni ai sensi del presente
comma, è collocato nella pianta organica del personale
addetto alla struttura organizzativa di cui al comma 1
dell'articolo 20 della presente legge.
5. Gli enti gestori, tenuto conto delle
risorse di personale trasferito ed eventualmente messo a
disposizione ai sensi del presente articolo e delle
disponibilità finanziarie, possono assumere l'ulteriore
personale necessario all'esercizio delle funzioni delegate
nei limiti dei posti previsti nelle piante organiche
adottate ai sensi del comma 5 dell'articolo 41.
(2) Comma così modificato dall'art. 38
della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1
(2a) Lettera aggiunta dall'art. 18 della L.P. 7
agosto 1995, n. 8
(3) Articolo così sostituito dall'art. 38 della
L.P. 3 febbraio 1995, n. 1