Art.
22. - Tipologia generale degli interventi
1. Gli interventi socio-assistenziali da
effettuarsi nell'esercizio delle funzioni esercitate
direttamente dalla Provincia o delegate ai sensi della
presente legge, si distinguono in:
a) interventi di prevenzione e promozione
sociale;
b) interventi di aiuto e sostegno alla
persona, al nucleo familiare e a gruppi;
c) interventi integrativi o sostitutivi di
funzioni proprie del nucleo familiare.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti
ed attuati in modo integrato con gli interventi dell'area
sanitaria e di altri comparti al fine di assicurare una
risposta unitaria e globale ai bisogni della persona. Gli
interventi di prevenzione e promozione sociale sono attuati
in modo coordinato con gli altri interventi diretti alla
promozione sociale della famiglia, all'inserimento sociale e
lavorativo dei soggetti e delle categorie più deboli, alla
soddisfazione del bisogno alloggiativo degli stessi, al
superamento degli impedimenti per la fruizione delle
strutture e di ogni spazio aperto al pubblico.
Art.
23. - Interventi di prevenzione e promozione sociale
1. Gli interventi di prevenzione e
promozione sociale comprendono:
a) attività mirate a prevenire fenomeni di
emarginazione connessi a carenze di natura socio-relazionale
di soggetti o gruppi a rischio;
b) azioni volte ad informare la comunità
locale e a raccogliere informazioni sulle situazioni di
bisogno e sui servizi disponibili;
c) attività volte a favorire l'impegno di
persone singole e di gruppi e le disponibilità personali,
familiari, comunitarie ed istituzionali per la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 25;
d) attività per la realizzazione di
progetti finalizzati di educazione sociale secondo quanto
previsto dal piano provinciale socio-assistenziale in
collaborazione con gli altri comparti significativi in
materia di lavoro, istruzione e sanità.
Art.
24. - Interventi di aiuto e sostegno
1.
Gli interventi di aiuto e sostegno alla persona, al nucleo
familiare e a gruppi comprendono:
a) interventi di sostegno psico-sociale,
quale aiuto a persone, a nuclei familiari e a gruppi da
attuarsi, anche in collaborazione con altri servizi e
strutture, sulla base di specifici progetti che attivino e
valorizzino le risorse personali ed interpersonali;
b) interventi di aiuto per l'accesso ai
servizi volti ad informare, orientare e motivare persone
singole e nuclei familiari sulle possibilità esistenti al
fine di facilitarne la fruizione;
c)
interventi di assistenza economica al fine di garantire il
soddisfacimento di bisogni sia fondamentali che specifici.
Essi sono disposti a favore di
persone singole o di nuclei familiari in maniera coordinata
con eventuali altri tipi di intervento e comprendono:
1) sussidi economici mensili a fronte
dell'insufficienza del reddito familiare in rapporto alle
esigenze minime vitali;
2) interventi «una tantum» per sopperire
a situazioni di emergenza individuale o familiare;
3) sussidi economici mensili alle famiglie
per l'assistenza e la cura dei familiari anche conviventi
che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Art.
25. - Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie
del nucleo familiare
1.
Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie
del nucleo familiare hanno lo scopo di aiutare e sostenere
la famiglia per garantire la permanenza della persona nel
proprio ambiente di vita, evitando o riducendo l'esigenza di
ricorrere a strutture residenziali e i rischi di isolamento
o di emarginazione. Essi comprendono:
a) interventi di assistenza domiciliare;
b) servizi a carattere semiresidenziale;
c) affidamento familiare dei minori;
d) accoglienza presso famiglie o singoli;
e) interventi di pronta accoglienza.
Art.
26. - Interventi di assistenza domiciliare
1. Gli interventi di assistenza
domiciliare riguardano il complesso delle prestazioni di
natura socio-assistenziale e sanitaria prestate al domicilio
di persone singole o di nuclei familiari che,
indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed
essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza,
necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa,
in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza
funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che
comportino il rischio di emarginazione. Essi consentono la
permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le
esigenze di ricorso a strutture residenziali. Le prestazioni
sanitarie, curative e riabilitative, erogate in forma
integrata con quelle socio-assistenziali, sono assicurate
dai competenti servizi.
2. L'assistenza domiciliare a favore di
minori o soggetti con menomazioni fisiche, psichiche e
sensoriali può essere integrata con interventi di tipo
educativo.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono
assicurare la sostituzione delle famiglia nei casi di
necessità o di urgenza.
Art.
27. - Servizi a carattere semiresidenziale
1.
I servizi a carattere semiresidenziale sono diretti a
garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente
di vita tramite prestazioni ed attività volte ad integrare
funzioni proprie del nucleo familiare, assicurando servizi
adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di utenti.
2. In relazione alla tipologia degli
utenti, essi possono realizzare attività riabilitative,
attività socio-educative, attività di addestramento,
formazione e lavoro finalizzate all'acquisizione di
competenze ed abilità atte a garantire l'integrazione
sociale. Tali servizi possono integrare gli interventi di
assistenza domiciliare ed essere luogo di incontro sociale,
culturale, ricreativo e di ristoro.
Art.
28. - Affidamento familiare dei minori
1.
In attuazione dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, fatte salve le competenze attribuite all'autorità
giudiziaria, l'affidamento familiare dei minori,
temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ad
un'altra famiglia o ad una persona singola che siano
riconosciute idonee alla loro accoglienza e disposte a
collaborare con i servizi per il loro rientro nella famiglia
d'origine, attuato al fine di assicurare loro il
mantenimento, l'educazione e l'istruzione, si realizza
attraverso:
a) la promozione dell'istituto dell'affido;
b) la selezione e la preparazione degli
affidatari;
c) le prescrizioni agli affidatari e
l'attività di assistenza tecnica e di appoggio agli stessi;
d) la cura del collegamento fra famiglia
d'origine e affidatari, la prevenzione e la soluzione di
conflitti, l'appoggio di ritorno del minore in essa;
e) la vigilanza durante l'affidamento,
tenendo informata L'autorità giudiziaria competente.
2. Di norma ad ogni affidatario non possono
essere affidati più di due minori salvo non si tratti di
soggetti che provengono dallo stesso nucleo familiare.
3. Agli affidatari può essere corrisposto
un contributo per il mantenimento degli affidati nella
misura stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi della
lettera d) del comma 1 dell'articolo 14.
4. A favore degli affidatari può essere
disposto, entro limiti massimi stabiliti dalla Giunta
provinciale, il rimborso dei premi versati annualmente dagli
affidatari medesimi per la stipula di polizze di
assicurazione per la copertura dei rischi inerenti ai danni
che possono essere arrecati a terzi dai minori affidati,
nonché di quelli inerenti agli eventi dannosi che
comportino la morte o l'invalidità permanente dei minori
affidati (1a).
Art.
29. - Accoglienza presso famiglie o singoli
1.
L'accoglienza di adulti che non possono essere adeguatamente
assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza presso
famiglie o singoli riconosciuti idonei è disposta, anche a
tempo parziale, quale servizio alternativo al ricovero in
strutture residenziali con il consenso degli interessati o
di chi esercita la tutela.
2. A favore delle famiglie o dei singoli
che accolgono i soggetti di cui al comma 1 può essere
corrisposto un contributo per il mantenimento degli stessi,
nella misura stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi
della lettera d) del comma 1 dell'articolo 14.
Art.
30. - Interventi di pronta accoglienza
1. Gli interventi di pronta
accoglienza assicurano, in attesa dell'individuazione di
altri interventi più adeguati, il soddisfacimento urgente e
temporaneo del bisogno di alloggio, di nutrimento e di altri
bisogni primari a favore di minori o di adulti privi del
sostegno familiare oppure la cui permanenza all'interno
della famiglia stessa crei tensioni e disagi tali da
richiederne l'immediato allontanamento. Detti interventi trovano attuazione
prioritariamente attraverso la disponibilità di famiglie o
singoli di cui all'articolo 29; in carenza di tale
disponibilità la punta accoglienza è assicurata dalle
strutture residenziali di cui all'articolo 31.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono
essere limitati al tempo strettamente necessario per
l'individuazione di una risposta idonea. I limiti di tempo
sono indicati dal piano socio-assistenziale.
Art.
31. - Servizi a carattere residenziale
1.
I servizi a carattere residenziale hanno lo scopo di
sostituire funzioni proprie del nucleo familiare e di norma
fanno fronte a bisogni che non trovano adeguata risposta
attraverso gli altri interventi previsti dal presente capo e
consistono in attività finalizzate al recupero e al
reinserimento sociale degli utenti nell'ambito di programmi
di intervento volti a ristabilire un più idoneo e diretto
esercizio delle funzioni proprie della famiglia.
2. I servizi a carattere residenziale si
configurano inoltre come risposta a bisogni di soggetti in
condizioni di non autosufficienza temporanea o prolungata,
articolando gli interventi secondo modalità che
salvaguardino le fondamentali esigenze della persona e
assicurando in relazione alla gravità dei soggetti i
necessari servizi specialistici.
3. In conformità con i principi della legge
4 maggio 1983, n. 184, tesi a garantire ad ogni minore
di crescere in un ambiente familiare idoneo, il piano
socio-assistenziale stabilisce i tempi e le modalità per
evitare il ricovero di minori in istituto.
4. I servizi a carattere residenziale
possono essere integrati funzionalmente, se del caso, con i
servizi di cui all'articolo 27.
Art.
32. - Prestazioni sanitarie e servizi socio-assistenziali
1. Le prestazioni sanitarie da erogarsi
nell'ambito dei servizi socio-assistenziali sono di norma
effettuate direttamente dai competenti servizi dell'unita
sanitaria locale.
2. Nel
caso in cui dette prestazioni vengano erogate da parte dei
soggetti convenzionati ai sensi della presente legge, la
relativa spesa è posta a carico del fondo sanitario, previa
intesa con le unità sanitarie locali, nei limiti e con le
modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Art.
33. - Tutela dell'utente
1. La Giunta provinciale con apposita
deliberazione stabilisce le modalità di presentazione dei
reclami da parte dell'utente dei servizi socio assistenziali
ed i criteri ed i termini di risposta da parte dell'ente
gestore.
2. Il piano socio-assistenziale individua i
diritti esigibili da parte dell'utente ed i criteri della
loro esigibilità.
Art.
34. - Contributi ad enti
1.
La Giunta provinciale, nel rispetto delle direttive emanate
ai sensi dell'articolo 11 per la realizzazione del piano
provinciale socio-assistenziale, può concedere contributi
per sostenere attività di promozione sociale e tutela degli
associati svolta da istituzioni private che perseguono senza
scopi di lucro finalità significative nel campo socio-assistenziale, anche fino alla copertura della spesa
riconosciuta ammissibile.
2. I criteri per la determinazione dei
contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con
deliberazione della Giunta provinciale.
3. I soggetti convenzionati di cui
all'articolo 38 sono esclusi dai benefici del presente
articolo.
Art.
35. - Autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali
e semiresidenziali
1. Le strutture socio-assistenziali a
carattere residenziale o semiresidenziale, anche se gestite
da soggetti che operano a scopo di lucro, devono essere in
possesso dei requisiti minimi stabiliti con apposito
regolamento ed il loro funzionamento e subordinato al
rilascio dell'apposita autorizzazione da Parte della Giunta
provinciale; il regolamento pone norme sulle procedure per
il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione,
nonché sui criteri di vigilanza volti alla verifica della
permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato
luogo all'autorizzazione stessa.
2. I requisiti di cui al comma 1 attengono
agli elementi indispensabili per garantire la sicurezza
degli utenti e degli operatori, nonché la capacità del
servizio a espletare le relative funzioni.
3. Le strutture già funzionanti sono tenute ad
adeguarsi ai requisiti stabiliti con il regolamento di cui
al comma 1 nei tempi indicati dalla Giunta provinciale.
Art.
36. - Interventi in conto capitale
1. Per l'acquisto, la costruzione,
la ricostruzione, il riattamento e il completamento di
immobili necessari alla realizzazione degli interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari previsti dal presente
capo, la Giunta provinciale, nel rispetto delle direttive
emanate ai sensi dell'articolo 11 per la realizzazione del
piano provinciale socio-assistenziale, è autorizzata a
concedere contributi in conto capitale ad enti pubblici,
associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni
private, dotati di personalità giuridica e aventi tra i
propri fini lo svolgimento senza scopi di lucro di attività
socio-assistenziali o socio-sanitarie. Nel caso in cui
l'intervento riguardi la ricostruzione o il riattamento di
strutture residenziali per anziani possono essere
considerate, tra le spese ammissibili a finanziamento, anche
quelle eventualmente sostenute per la locazione di immobili
per lo svolgimento dell'attività durante l'esecuzione dei
lavori (3a).
2. Nel caso di enti pubblici i contributi
di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura
della spesa riconosciuta ammissibile; nel caso di
associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni
private i medesimi contributi sono concessi fino alla misura
del 90 per cento.
3.
La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai
soggetti di cui al comma 1 e nelle misure di cui al comma 2
contributi per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o
arredamenti destinati all'esercizio di attività
socio-assistenziali o socio-sanitarie.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono
impegnarsi a non mutare, per il periodo di venticinque anni,
la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1,
senza l'autorizzazione della Giunta provinciale; detta
autorizzazione può essere concessa purché sia mantenuto
l'utilizzo a fini sociali dell'immobile. Nel caso in cui la
destinazione venga mutata senza la predetta autorizzazione,
il contributo concesso è revocato; il recupero del
contributo erogato avviene ai sensi dell'articolo 51 della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
5. Qualora nel corso di decorrenza dei
periodo venticinquennale di cui al comma 4 si verifichi la
cessazione dell'attività da parte dei soggetti beneficiari,
gli immobili realizzati e le attrezzature, apparecchiature o
arredamenti acquistati con i contributi di cui ai commi 1 e
3 sono devoluti al comune sul cui territorio insiste
l'immobile, con vincolo di destinazione agli interventi di
cui alla presente legge.
6. Con deliberazione della Giunta
provinciale sono stabilite:
a) le priorità nella concessione delle
agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di
fondi;
b) i criteri per la determinazione e la
graduazione delle agevolazioni;
c) le tipologie ed i criteri per la
determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per
ciascun tipo di iniziativa;
d) i limiti minimi e massimi delle spese
ammissibili ad agevolazione;
e) i termini e le modalità di
presentazione delle domande, secondo appositi schemi tipo;
f) la documentazione da produrre ai fini
della concessione e della liquidazione, anche in via
anticipata, delle agevolazioni;
g) ogni altro elemento necessario per
l'attuazione degli interventi del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano a decorrere dalla data di approvazione
del primo piano provinciale socio-assistenziale.
Art.
37. - Realizzazione di residenze per anziani e soggetti non
autosufficienti
1. La Provincia provvede
all'attuazione del programma pluriennale di interventi in
materia di realizzazione di residenze per anziani e soggetti
non autosufficienti di cui all'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, concernente «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)».
2. Con deliberazione della Giunta
provinciale, in conformità alle disposizioni stabilite
dalle norme statali in materia, sono individuati i soggetti
preposti alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1 e definite le modalità per la loro attuazione.
(1a) Comma così sostituito dall'art. 18 della
L.P. 7 agosto 1995, n. 8.
(3a) Comma così modificato dall'art. 20 della
L.P. 28 maggio 1998, n. 6.