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Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14

  

 

CAPO V - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Art. 22. - Tipologia generale degli interventi

 

1. Gli interventi socio-assistenziali da effettuarsi nell'esercizio delle funzioni esercitate direttamente dalla Provincia o delegate ai sensi della presente legge, si distinguono in: 

a) interventi di prevenzione e promozione sociale; 

b) interventi di aiuto e sostegno alla persona, al nucleo familiare e a gruppi; 

c) interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti ed attuati in modo integrato con gli interventi dell'area sanitaria e di altri comparti al fine di assicurare una risposta unitaria e globale ai bisogni della persona. Gli interventi di prevenzione e promozione sociale sono attuati in modo coordinato con gli altri interventi diretti alla promozione sociale della famiglia, all'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti e delle categorie più deboli, alla soddisfazione del bisogno alloggiativo degli stessi, al superamento degli impedimenti per la fruizione delle strutture e di ogni spazio aperto al pubblico.

 

 

Art. 23. - Interventi di prevenzione e promozione sociale

 

1. Gli interventi di prevenzione e promozione sociale comprendono: 

a) attività mirate a prevenire fenomeni di emarginazione connessi a carenze di natura socio-relazionale di soggetti o gruppi a rischio; 

b) azioni volte ad informare la comunità locale e a raccogliere informazioni sulle situazioni di bisogno e sui servizi disponibili; 

c) attività volte a favorire l'impegno di persone singole e di gruppi e le disponibilità personali, familiari, comunitarie ed istituzionali per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25; 

d) attività per la realizzazione di progetti finalizzati di educazione sociale secondo quanto previsto dal piano provinciale socio-assistenziale in collaborazione con gli altri comparti significativi in materia di lavoro, istruzione e sanità.

 

 

Art. 24. - Interventi di aiuto e sostegno

 

1. Gli interventi di aiuto e sostegno alla persona, al nucleo familiare e a gruppi comprendono: 

a) interventi di sostegno psico-sociale, quale aiuto a persone, a nuclei familiari e a gruppi da attuarsi, anche in collaborazione con altri servizi e strutture, sulla base di specifici progetti che attivino e valorizzino le risorse personali ed interpersonali; 

b) interventi di aiuto per l'accesso ai servizi volti ad informare, orientare e motivare persone singole e nuclei familiari sulle possibilità esistenti al fine di facilitarne la fruizione; 

c) interventi di assistenza economica al fine di garantire il soddisfacimento di bisogni sia fondamentali che specifici. Essi sono disposti a favore di persone singole o di nuclei familiari in maniera coordinata con eventuali altri tipi di intervento e comprendono: 

1) sussidi economici mensili a fronte dell'insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali; 

2) interventi «una tantum» per sopperire a situazioni di emergenza individuale o familiare; 

3) sussidi economici mensili alle famiglie per l'assistenza e la cura dei familiari anche conviventi che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.

 

 

Art. 25. - Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare

 

1. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare hanno lo scopo di aiutare e sostenere la famiglia per garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, evitando o riducendo l'esigenza di ricorrere a strutture residenziali e i rischi di isolamento o di emarginazione. Essi comprendono: 

a) interventi di assistenza domiciliare; 

b) servizi a carattere semiresidenziale; 

c) affidamento familiare dei minori; 

d) accoglienza presso famiglie o singoli; 

e) interventi di pronta accoglienza.

 

 

Art. 26. - Interventi di assistenza domiciliare

 

1. Gli interventi di assistenza domiciliare riguardano il complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria prestate al domicilio di persone singole o di nuclei familiari che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione. Essi consentono la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative, erogate in forma integrata con quelle socio-assistenziali, sono assicurate dai competenti servizi.

 

2. L'assistenza domiciliare a favore di minori o soggetti con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali può essere integrata con interventi di tipo educativo.

 

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono assicurare la sostituzione delle famiglia nei casi di necessità o di urgenza.

 

 

Art. 27. - Servizi a carattere semiresidenziale

 

1. I servizi a carattere semiresidenziale sono diretti a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita tramite prestazioni ed attività volte ad integrare funzioni proprie del nucleo familiare, assicurando servizi adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di utenti.

 

2. In relazione alla tipologia degli utenti, essi possono realizzare attività riabilitative, attività socio-educative, attività di addestramento, formazione e lavoro finalizzate all'acquisizione di competenze ed abilità atte a garantire l'integrazione sociale. Tali servizi possono integrare gli interventi di assistenza domiciliare ed essere luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo e di ristoro.

 

 

Art. 28. - Affidamento familiare dei minori

 

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, fatte salve le competenze attribuite all'autorità giudiziaria, l'affidamento familiare dei minori, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ad un'altra famiglia o ad una persona singola che siano riconosciute idonee alla loro accoglienza e disposte a collaborare con i servizi per il loro rientro nella famiglia d'origine, attuato al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, si realizza attraverso: 

a) la promozione dell'istituto dell'affido; 

b) la selezione e la preparazione degli affidatari; 

c) le prescrizioni agli affidatari e l'attività di assistenza tecnica e di appoggio agli stessi; 

d) la cura del collegamento fra famiglia d'origine e affidatari, la prevenzione e la soluzione di conflitti, l'appoggio di ritorno del minore in essa; 

e) la vigilanza durante l'affidamento, tenendo informata L'autorità giudiziaria competente.

 

2. Di norma ad ogni affidatario non possono essere affidati più di due minori salvo non si tratti di soggetti che provengono dallo stesso nucleo familiare.

 

3. Agli affidatari può essere corrisposto un contributo per il mantenimento degli affidati nella misura stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 14.

 

4. A favore degli affidatari può essere disposto, entro limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, il rimborso dei premi versati annualmente dagli affidatari medesimi per la stipula di polizze di assicurazione per la copertura dei rischi inerenti ai danni che possono essere arrecati a terzi dai minori affidati, nonché di quelli inerenti agli eventi dannosi che comportino la morte o l'invalidità permanente dei minori affidati (1a).

 

 

Art. 29. - Accoglienza presso famiglie o singoli

 

1. L'accoglienza di adulti che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza presso famiglie o singoli riconosciuti idonei è disposta, anche a tempo parziale, quale servizio alternativo al ricovero in strutture residenziali con il consenso degli interessati o di chi esercita la tutela.

 

2. A favore delle famiglie o dei singoli che accolgono i soggetti di cui al comma 1 può essere corrisposto un contributo per il mantenimento degli stessi, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 14.

 

 

Art. 30. - Interventi di pronta accoglienza

 

1. Gli interventi di pronta accoglienza assicurano, in attesa dell'individuazione di altri interventi più adeguati, il soddisfacimento urgente e temporaneo del bisogno di alloggio, di nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori o di adulti privi del sostegno familiare oppure la cui permanenza all'interno della famiglia stessa crei tensioni e disagi tali da richiederne l'immediato allontanamento. Detti interventi trovano attuazione prioritariamente attraverso la disponibilità di famiglie o singoli di cui all'articolo 29; in carenza di tale disponibilità la punta accoglienza è assicurata dalle strutture residenziali di cui all'articolo 31.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere limitati al tempo strettamente necessario per l'individuazione di una risposta idonea. I limiti di tempo sono indicati dal piano socio-assistenziale.

 

 

Art. 31. - Servizi a carattere residenziale

 

1. I servizi a carattere residenziale hanno lo scopo di sostituire funzioni proprie del nucleo familiare e di norma fanno fronte a bisogni che non trovano adeguata risposta attraverso gli altri interventi previsti dal presente capo e consistono in attività finalizzate al recupero e al reinserimento sociale degli utenti nell'ambito di programmi di intervento volti a ristabilire un più idoneo e diretto esercizio delle funzioni proprie della famiglia.

 

2. I servizi a carattere residenziale si configurano inoltre come risposta a bisogni di soggetti in condizioni di non autosufficienza temporanea o prolungata, articolando gli interventi secondo modalità che salvaguardino le fondamentali esigenze della persona e assicurando in relazione alla gravità dei soggetti i necessari servizi specialistici.

 

3. In conformità con i principi della legge 4 maggio 1983, n. 184, tesi a garantire ad ogni minore di crescere in un ambiente familiare idoneo, il piano socio-assistenziale stabilisce i tempi e le modalità per evitare il ricovero di minori in istituto.

 

4. I servizi a carattere residenziale possono essere integrati funzionalmente, se del caso, con i servizi di cui all'articolo 27.

 

 

Art. 32. - Prestazioni sanitarie e servizi socio-assistenziali

 

1. Le prestazioni sanitarie da erogarsi nell'ambito dei servizi socio-assistenziali sono di norma effettuate direttamente dai competenti servizi dell'unita sanitaria locale.

 

2. Nel caso in cui dette prestazioni vengano erogate da parte dei soggetti convenzionati ai sensi della presente legge, la relativa spesa è posta a carico del fondo sanitario, previa intesa con le unità sanitarie locali, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

 

 

Art. 33. - Tutela dell'utente

 

1. La Giunta provinciale con apposita deliberazione stabilisce le modalità di presentazione dei reclami da parte dell'utente dei servizi socio assistenziali ed i criteri ed i termini di risposta da parte dell'ente gestore.

 

2. Il piano socio-assistenziale individua i diritti esigibili da parte dell'utente ed i criteri della loro esigibilità.

 

 

Art. 34. - Contributi ad enti

 

1. La Giunta provinciale, nel rispetto delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 11 per la realizzazione del piano provinciale socio-assistenziale, può concedere contributi per sostenere attività di promozione sociale e tutela degli associati svolta da istituzioni private che perseguono senza scopi di lucro finalità significative nel campo socio-assistenziale, anche fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile.

 

2. I criteri per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

 

3. I soggetti convenzionati di cui all'articolo 38 sono esclusi dai benefici del presente articolo.

 

 

Art. 35. - Autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali

 

1. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, anche se gestite da soggetti che operano a scopo di lucro, devono essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti con apposito regolamento ed il loro funzionamento e subordinato al rilascio dell'apposita autorizzazione da Parte della Giunta provinciale; il regolamento pone norme sulle procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nonché sui criteri di vigilanza volti alla verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione stessa.

 

2. I requisiti di cui al comma 1 attengono agli elementi indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché la capacità del servizio a espletare le relative funzioni.

 

3. Le strutture già funzionanti sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti con il regolamento di cui al comma 1 nei tempi indicati dalla Giunta provinciale.

 

 

Art. 36. - Interventi in conto capitale

 

1. Per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il riattamento e il completamento di immobili necessari alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali o socio-sanitari previsti dal presente capo, la Giunta provinciale, nel rispetto delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 11 per la realizzazione del piano provinciale socio-assistenziale, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private, dotati di personalità giuridica e aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopi di lucro di attività socio-assistenziali o socio-sanitarie. Nel caso in cui l'intervento riguardi la ricostruzione o il riattamento di strutture residenziali per anziani possono essere considerate, tra le spese ammissibili a finanziamento, anche quelle eventualmente sostenute per la locazione di immobili per lo svolgimento dell'attività durante l'esecuzione dei lavori (3a).

 

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; nel caso di associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni private i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento.

 

3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 e nelle misure di cui al comma 2 contributi per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti destinati all'esercizio di attività socio-assistenziali o socio-sanitarie.

 

4. I soggetti di cui al comma 1 devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di venticinque anni, la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1, senza l'autorizzazione della Giunta provinciale; detta autorizzazione può essere concessa purché sia mantenuto l'utilizzo a fini sociali dell'immobile. Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza la predetta autorizzazione, il contributo concesso è revocato; il recupero del contributo erogato avviene ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

5. Qualora nel corso di decorrenza dei periodo venticinquennale di cui al comma 4 si verifichi la cessazione dell'attività da parte dei soggetti beneficiari, gli immobili realizzati e le attrezzature, apparecchiature o arredamenti acquistati con i contributi di cui ai commi 1 e 3 sono devoluti al comune sul cui territorio insiste l'immobile, con vincolo di destinazione agli interventi di cui alla presente legge.

 

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite: 

a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi; 

b) i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni; 

c) le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa; 

d) i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione; 

e) i termini e le modalità di presentazione delle domande, secondo appositi schemi tipo; 

f) la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni; 

g) ogni altro elemento necessario per l'attuazione degli interventi del presente articolo.

 

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di approvazione del primo piano provinciale socio-assistenziale.

 

 

Art. 37. - Realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti

 

1. La Provincia provvede all'attuazione del programma pluriennale di interventi in materia di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)».

 

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme statali in materia, sono individuati i soggetti preposti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e definite le modalità per la loro attuazione.

 


(1a) Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

(3a) Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 28 maggio 1998, n. 6.

 

 

 

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