Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 > Dall'art. 38 all'art. 52

 

Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14

   

   

CAPO VI - CONVENZIONI

 

Art. 38. - Convenzioni

 

1. Al fine di realizzare gli interventi di promozione sociale di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 23 e quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare previsti dall'articolo 25 e dall'articolo 31 l'ente gestore può stipulare convenzioni con enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative con particolare riguardo a quelle di solidarietà sociale e di servizi sociali, organizzazioni di volontariato ed altre istituzioni private che perseguano finalità socio- assistenziali; ove si tratti di soggetti privati, essi devono risultare iscritti nel registro di cui all'articolo 39 (4).

 

2. Le convenzioni, da predisporre sulla base di schemi tipo definiti dalla Giunta provinciale, regolano: a) gli obiettivi, i contenuti e le modalità dell'intervento oggetto della convenzione; b) le modalità e i criteri di accoglienza e dimissione; c) la modalità di integrazione con i servizi; d) i criteri di verifica e valutazione degli interventi; e) la durata degli interventi; f) le modalità e i criteri per la definizione del costo del servizio; g) le modalità e i criteri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

 

3. L'ente gestore può disporre, sentiti gli interessati, che per periodi determinati singole unità di personale operino, nell'ambito dei compiti e delle mansioni inerenti al profilo professionale di appartenenza, per lo svolgimento di servizi gestiti dagli enti o soggetti convenzionati. Analoghe disposizioni possono essere adottate, previe opportune intese, dai predetti enti o soggetti allo scopo di favorire l'utilizzo integrato del rispettivo personale nell'ambito dei servizi gestiti dai diversi enti o soggetti convenzionati (2).

 

4. Nel caso di convenzioni con soggetti che per ambito di attività o per dislocazione di strutture e servizi interessano più enti gestori, al fine di semplificare le procedure amministrative possono essere previste con deliberazione della Giunta provinciale modalità di pagamento diretto da parte della Provincia a favore dei soggetti convenzionati. In tal caso gli enti gestori provvedono a contabilizzare sul competente capitolo di spesa l'importo complessivo risultante, mediante emissione di mandati di pagamento quietanzati da reversale di incasso, di pari importo, sul capitolo di entrata relativo all'assegnazione di cui al comma 4 dell'articolo 40.

 

5. (Omissis) (5).

 

 

Art. 39. - Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento

 

1. Presso la Giunta provinciale è istituito un registro di soggetti idonei al convenzionamento.

 

2. Nel registro possono essere iscritte, previa domanda, le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le organizzazioni di volontariato e le altre istituzioni private che intendono concorrere al raggiungimento degli obiettivi e all'esercizio delle funzioni socio- assistenziali di cui alla presente legge.

 

3. All'iscrizione nel registro provvede la Giunta provinciale previo accertamento del possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti: a) svolgimento nel territorio provinciale di attività socio- assistenziale senza fini di lucro (6); b) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa ed operativa; c) svolgimento di regolare attività di carattere socio-assistenziale da almeno un anno.

 

4. Per i soggetti che utilizzano personale dipendente l'iscrizione al registro è inoltre subordinata al rispetto delle norme che disciplinano i contratti di lavoro.

 

5. Il venir meno anche di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e e) del comma 3 o del rispetto delle norme di cui al comma 4 o la cessazione dell'attività comporta la cancellazione dal registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento.

 

6. L'iscrizione nel registro dei soggetti già convenzionati con la Provincia per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è disposta in modo diretto previa domanda dei medesimi.

 

 

Art. 39 bis. - Confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento (7)

 

1. Ove si renda necessario individuare tra più soggetti privati idonei al convenzionamento il soggetto al quale affidare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 38, l'ente gestore procede al confronto concorrenziale tra i soggetti medesimi tenendo conto dei seguenti elementi: 

a) corrispettivo richiesto; 

b) esperienza nel settore in cui si intende operare; 

c) qualificazione degli operatori che il soggetto intende impiegare nella realizzazione degli interventi; 

d) utilizzazione di risorse del volontariato; 

e) capacità progettuale ed organizzativa.

 

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti indirizzi e criteri in ordine alle procedure da seguire per l'effettuazione del confronto di cui al comma 1 e per la valutazione degli elementi ivi indicati.

 

 

CAPO VII - FINANZIAMENTO

 

Art. 40. - Finanziamento delle funzioni delegate

 

1. Per il finanziamento delle funzioni delegate è istituito il fondo socio-assistenziale.

 

2. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento la Giunta provinciale provvede al riparto e all'assegnazione dei finanziamenti agli enti delegati, per ciascuna tipologia di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 22, tenendo conto dei contenuti del piano provinciale socio- assistenziale e delle direttive della Provincia.

 

3. A tal fine gli enti gestori trasmettono al servizio competente della Provincia, entro il 31 maggio di ciascun anno, un preventivo di spesa relativo alle attività da realizzare nell'anno successivo distinto per tipologia di intervento, su modello predisposto dalla Provincia stessa, tenuto conto della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 12.

 

4. L'erogazione dei fondi è disposta a favore degli enti gestori per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

 

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissate le modalità per la rendicontazione delle spese relative alle funzioni delegate in base alla presente legge.

 

6. Le somme erogate, se eventualmente non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono conteggiate dalla Provincia ai fini della determinazione del riparto dei fondi per l'anno successivo.

 

 

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 41. - Norme transitorie

 

1. L'esercizio delle funzioni delegate, da parte degli enti gestori, è operante dalla data stabilita dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali degli enti gestori; fino a tale data continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale provvede: 

a) ad individuare gli ambiti territoriali di cui al comma 6 dell'articolo 20; 

b) ad adottare i regolamenti tipo per la disciplina dei servizi e per l'organizzazione e il funzionamento della struttura preposta alla gestione tecnico-amministrativa istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 20; 

c) a fissare i criteri per la definizione delle piante organiche degli enti gestori; 

d) ad adottare il regolamento in ordine all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali di cui al comma 1 dell'articolo 35; 

e) ad adottare lo schema tipo di convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 38; 

f) a provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 39; 

g) ad approvare il primo piano provinciale socio-assistenziale.

 

3. Ai fini della approvazione del primo piano socio-assistenziale si prescinde dagli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12.

 

4. Nella prima applicazione della presente legge il riparto e l'assegnazione dei finanziamenti agli enti delegati sono disposti sulla base di criteri appositamente stabiliti dalla Giunta provinciale, tenendo conto del livello di spesa sostenuta negli anni precedenti dagli enti che hanno erogato prestazioni o effettuato interventi socio-assistenziali a favore della popolazione di ciascun comune.

 

5. Entro i sei mesi successivi al termine previsto dal comma 2 del presente articolo gli enti gestori: 

a) approvano, sulla base dei regolamenti tipo adottati dalla Giunta provinciale, i regolamenti per la disciplina dei servizi e per l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 20; 

b) provvedono in ordine agli adempimenti per la definizione delle piante organiche secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi della lettera e) del comma 2 del presente articolo.

 

6. In sede di prima costituzione del comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale, la nomina dei componenti di cui alle lettere l) e m) del comma 2 dell'articolo 17 avviene su designazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono, attraverso il finanziamento provinciale, alla realizzazione dei servizi socio-assistenziali. Analogamente, in sede di detta costituzione, la designazione dei componenti di cui alle lettere p) e q) dell'articolo 17, avviene da parte delle associazioni già costituite al 31 dicembre 1990.

 

7. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre tutte le ulteriori modalità per il passaggio delle funzioni.

 

 

Art. 42. - Disposizioni per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali

 

1. In attesa di un'organica disciplina della formazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali, le disposizioni contenute nella legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, come modificata dagli articoli 4, 5 e 6 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 30 e dall'articolo 32 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, concernenti l'istituzione, l'organizzazione e la gestione delle scuole e dei corsi di formazione professionale per operatori sanitari si estendono, in quanto applicabili, alle scuole ed ai corsi per la formazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali.

 

2. Il servizio attività socio-assistenziali rilascia ai candidati che abbiano superato positivamente l'esame finale della scuola per operatore socio-assistenziale dei servizi domiciliari e tutelari istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 38 del 9 gennaio 1989 ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, l'attestato di qualifica valido ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689. L'attestato è sottoscritto dall'assessore competente in materia e dal funzionario responsabile della scuola.

 

3. A decorrere dalla data di approvazione del primo piano socio- assistenziale di cui all'articolo 12, le indicazioni del piano medesimo relative alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali, nonché le determinazioni previste in proposito dall'articolo 14, sostituiscono i piani annuali previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 24 agosto 1989, n. 5, per la programmazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, e successive modificazioni.

 

 

Art. 43. - Deposizione per l'esercizio delle funzioni già svolte dall'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi

 

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, le funzioni già svolte dall'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi nel territorio della provincia autonoma di Trento sono assunte da quest'ultima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le suddette funzioni sono esercitate dalla Provincia a norma delle leggi provinciali vigenti in materia di assistenza e beneficenza pubblica e nei limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi medesime, fino a quando sarà data attuazione a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

 

2. I beni mobili ed immobili dell'ente di cui al comma 1, già adibiti all'esercizio delle funzioni ivi indicate, sono trasferiti al patrimonio della Provincia ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

 

3. Con effetto dalla data che sarà stabilita ai sensi dell'articolo 41, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai comuni, che provvederanno al loro esercizio secondo le modalità di cui all'articolo 10 nell'ambito della disciplina degli interventi assistenziali stabilita dalla presente legge.

 

 

Art. 44. - Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 31 ottobre 1983 n. 35

 

(Omissis).

 

 

Art. 45. - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 31 ottobre 1983 n. 35

 

(Omissis).

 

 

Art. 46. - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983 n. 35

 

(Omissis).

 

 

Art. 47. - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1983 n. 6

 

(Omissis).

 

 

Art. 48. - Disposizioni transitorie per l'esercizio di funzioni da parte dei comprensori

 

1. A decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale e fino alla data stabilita dalla stessa Giunta ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 della presente legge i comprensori provvedono direttamente, avvalendosi della propria ordinaria struttura organizzativa, all'esercizio delle seguenti funzioni e attività: a) funzioni di natura socio-assistenziale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40

b) funzioni di natura socio-assistenziale di cui agli articoli 4 e 7 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20

c) attività di assistenza sociale comprese tra le funzioni in materia di tutela della salute mentale trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

 

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i comprensori si avvalgono, oltre che di personale da essi dipendente, del personale iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti addetto all'esercizio delle funzioni sopra indicate nell'ambito della struttura organizzativa delle unità sanitarie locali. Detto personale, individuato dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale interessata di concerto con la giunta del rispettivo comprensorio, viene messo a disposizione del comprensorio stesso con provvedimento del predetto amministratore straordinario in attesa del trasferimento che sarà disposto con la legge di cui al comma 2 dell'articolo 21. L'unità sanitaria locale continua a provvedere all'amministrazione del personale medesimo sotto il profilo giuridico, economico e previdenziale. I relativi oneri sono rimborsati dal comprensorio alla stessa unità sanitaria locale.

 

3. La responsabilità inerente al coordinamento delle funzioni e attività di cui al comma 1 è affidata, in via temporanea, dalla giunta comprensoriale ad un dipendente del comprensorio ovvero dell'unità sanitaria locale, scelto tra il personale di cui al comma 2, individuato sulla base di criteri definiti a livello provinciale d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto del servizio eventualmente prestato in qualità di responsabile o coordinatore dei servizi sociali. In relazione a tale specifico incarico compete al suddetto dipendente una indennità mensile, corrisposta dal comprensorio nella misura stabilita dalla Giunta provinciale entro il limite massimo di lire 350.000.

 

4. A decorrere dalla data stabilita ai sensi del comma 1 cessano di applicarsi il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

 

5. Per il finanziamento delle funzioni e delle attività di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità previsti dall'articolo 11 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40. All'erogazione dei fondi assegnati si provvede secondo le disposizioni dello stesso articolo 11 in base a fabbisogni trimestrali di cassa.

 

6. Per il finanziamento delle medesime funzioni e attività, relativamente all'esercizio finanziario 1991, la Giunta provinciale provvede a rideterminare il riparto dei fondi assegnati alle unità sanitarie locali per l'anno 1991 e ad individuare il fabbisogno finanziario da assegnare ai comprensori, tenuto conto dei rispettivi periodi di effettivo esercizio dell'attività. Per l'erogazione dei finanziamenti ai comprensori, limitatamente all'anno 1991, si può provvedere anche con cadenze diverse da quelle previste al comma 5.

 

7. L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale di concerto con la giunta del rispettivo comprensorio individua i beni utilizzati per lo svolgimento delle funzioni e delle attività esercitate ai sensi del comma 1 da destinarsi per l'esercizio delle medesime funzioni e attività da parte del comprensorio.

 

 

Art. 49. - Abrogazione di norme preesistenti

 

1. Le norme di legge vigenti relative alle funzioni in materia socio- assistenziale esercitate dalla Provincia o delegate ai sensi della presente legge si intendono sostituite, per quanto concerne la determinazione e la programmazione dei tipi, modalità e criteri di intervento dalle disposizioni della presente legge.

 

2. A decorrere dalla data in cui è operante la delega delle funzioni in materia socio-assistenziale sono abrogate le seguenti norme: 

a) l'articolo 14, la lettera b) del primo comma dell'articolo 17 e l'articolo 22 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, concernente «Disciplina del servizio sanitario provinciale»; 

b) il secondo e terzo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 29 ottobre 1983, n. 34, concernente «Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo»; 

c) l'articolo 7 della legge provinciale 10 novembre 1983, n. 38, concernente «Riconoscimento, valorizzazione e disciplina del volontariato».

 

3. A decorrere dalla data in cui è operante la delega delle funzioni in materia socio-assistenziale cessa la gestione unificata dell'assistenza domiciliare da parte degli enti previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40.

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 5, concernente «Ulteriori provvedimenti in favore dei lavoratori SLOI».

 

5. A decorrere dalla data di approvazione del primo piano socio-assistenziale, i capi III e IV del titolo I della legge 19 agosto 1973, n. 28, come modificati ed integrati dalla legge provinciale 30 novembre 1974, n. 40, dall'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, e dall'articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, sono abrogati. Per i contributi relativi ad opere già incluse nei programmi di cui all'articolo 11 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, approvati anteriormente alla predetta data continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni.

 

 

Art. 50. - Autorizzazioni di spesa

 

1. Per la costituzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

2. Per la stipulazione delle polizze di assicurazione di cui al comma 4 dell'articolo 28, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 e disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

3. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34, a decorrere dall'esercizio finanziario 1933 è disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

4. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 36 e 37.

 

5. Agli oneri derivanti dalla applicazione dell'articolo 32 si provvederà con apporti aggiuntivi a carico del bilancio provinciale da stabilirsi con successive leggi provinciali.

 

 

Art. 51. - Copertura degli oneri

 

1. Alla copertura dell'onere, valutato nell'importo di lire 59.190.000.000 derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 50, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Sicurezza sociale», programma «Sicurezza sociale», area di intervento «Assistenza» del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

 

2. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di lire 20.000.000, derivante dall'applicazione del comma 10 dell'articolo 19 e degli articoli 44 e 45, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

 

3. Per gli esercizi successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

 

Art. 52. - Variazione di bilancio

 

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono introdotte le seguenti variazioni: (Omissis).

 

2. Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 1991- 1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 51 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attività indicati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 51.

 


(2) Comma così modificato dall'art. 38 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1. 

(4) Comma così sostituito dall'art. 38 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1. 

(5) Comma abrogato dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8. 

(6) Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8. 

(7) Articolo inserito dall'art. 18 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

 

 

 

© terzaet@.com 2000. Tutti i diritti sono riservati