Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > L.R. 1 marzo 2000, n. 564 > Parte I - Dall'art. 1 all'art. 5


Legge regionale 1 marzo 2000, n. 564

 

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

  

1. - Ambito di applicazione

 

La presente direttiva si applica alle strutture che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, offrono servizi rivolti a cittadini che si trovano in difficoltà a maturare, recuperare e mantenere la propria autonomia psico-fisica e relazionale, perseguendo la finalità di favorire processi di emancipazione da situazioni di privazione/esclusione.

 

 

2. - Strutture soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento

 

L'obbligo di autorizzazione al funzionamento previsto dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 riguarda le strutture già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente direttiva e quelle di nuova istituzione, gestite sia da soggetti pubblici che privati che:

 

- hanno sede nel territorio regionale;

- offrono ospitalità di tipo residenziale e semiresidenziale e - indipendentemente dalla denominazione dichiarata - rientrano nelle tipologie specifiche indicate nella parte II della presente direttiva ed offrono servizi rivolti a:

- minori per interventi socio-assistenziali integrativi o sostitutivi della famiglia;

- cittadini portatori di handicap per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e sostegno della famiglia;

- anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona ed al sostegno della famiglia;

- cittadini malati di AIDS o con infezione da HIV che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

  

 

3. - Strutture non soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento

 

Non sono soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento:

 

- le strutture con finalità prettamente abitative;

- le strutture che offrono ospitalità ai soli fini della frequenza a corsi scolastici o di istruzione;

- le strutture con finalità formative o di inserimento lavorativo;

- le strutture di cui L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori";

- le strutture con finalità diverse da quelle socio-assistenziali anche se al loro interno sono ospitati soggetti deboli o a rischio di emarginazione;

- gli appartamenti protetti ed i gruppi appartamento per anziani e disabili, le case famiglia, che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti.

 

Il soggetto gestore di queste strutture è comunque tenuto a comunicare l'avvio di tali attività con le modalità di cui al successivo paragrafo 9.1.

Tali strutture, se ospitano minori oggetto di intervento educativo-assistenziale collocati fuori dalla famiglia d'origine, devono rispettare i requisiti funzionali di cui alla parte II "Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2 e devono prevedere almeno una unità di personale educativo con i requisiti di cui alla Parte II "Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2.1.

 

 

4. - Attività sanitarie o a rilievo sanitario

 

Le strutture oggetto della presente direttiva svolgono attività sanitarie e a rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, secondo quanto indicato nei requisiti specifici delle singole tipologie di strutture previste nella parte II.

 

 

4.1 - Coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie con quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali (L.R. 34/98 Art. 1, comma 3)

 

L'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie comprende in sé anche l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie previste dagli standard minimi stabiliti per ciascuna delle tipologie di strutture indicate nella parte II della presente direttiva.

 

Laddove in una struttura si svolgano altre attività sanitarie, ulteriori rispetto ai requisiti minimi stabiliti per ciascuna tipologia di struttura, ovvero si svolgano attività sanitarie destinate anche ad utenza esterna alla struttura, queste devono essere autorizzate ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 e della L.R. n. 34/98 e successive disposizioni attuative.

 

Nei casi di cui al capoverso precedente, devono essere annotati in calce all'atto di autorizzazione al funzionamento gli estremi dell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie.

 

 

5. - Requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere generale

 

Tutte le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali devono possedere i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dal presente paragrafo e dai paragrafi 5.1 e 5.2. Tali requisiti attengono alla sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate.

 

Tutte le strutture devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, previsti per le singole tipologie indicate nella II parte della presente direttiva, in relazione alle loro caratteristiche.

 

Tutte le strutture esercitano la propria attività nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e di cui all'articolo 188 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

 

 

5.1 - Requisiti comuni a tutte le strutture dal punto di vista strutturale

 

- organizzazione degli spazi interni (camere, sale, servizi igienici, ecc.) tale da garantire agli ospiti il massimo di fruibilità e di privacy, con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dei livelli di autonomia individuale;

- laddove, nei requisiti strutturali minimi indicati nella parte II della presente direttiva, si fa riferimento a locali "adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio", l'adeguatezza va valutata anche tenuto conto delle modalità che il gestore intende adottare per l'erogazione di alcuni servizi, quali ad esempio la lavanderia e la preparazione pasti, per i quali può essere previsto il ricorso a soggetti esterni o comunque con organizzazione esterna alla struttura;

- adozione di soluzioni architettoniche e suddivisione degli spazi interni che tengano conto delle caratteristiche dell'utenza a cui è destinata la struttura, al fine di garantire la funzionalità delle attività che vi vengono svolte;

- ubicazione in luoghi abitati e comunque facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per i visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura;

- per le case di riposo e case protette/RSA: sistema di riscaldamento invernale e di rinfrescamento estivo con possibilità di regolazione differenziata della temperatura per ambiente e di controllo per l'umidità e il ricambio di aria;

- impianto di luci di sicurezza;

- per le strutture residenziali: impianto di illuminazione notturna; impianto TV nelle camere; presenza di almeno un telefono pubblico negli spazi comuni;

  

 

5.2 - Requisiti comuni a tutte le strutture dal punto di vista organizzativo-funzionale

 

- deve essere presente un registro degli ospiti costantemente aggiornato; tale registro deve essere mostrato su richiesta ai soggetti che effettuano la vigilanza nonché alle altre autorità competenti;

- l'utenza ospitata deve presentare caratteristiche omogenee rispetto ai bisogni assistenziali espressi; in caso contrario le necessità assistenziali devono comunque essere tra loro compatibili, anche in relazione alle finalità della struttura ed alle caratteristiche della stessa;

- la qualità e quantità degli arredi deve essere conforme a quanto in uso nelle civili abitazioni; gli arredi, le attrezzature e gli utensili devono essere curati, esteticamente gradevoli, nonché permettere una idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;

- deve essere garantita agli utenti la possibilità di utilizzare arredi e suppellettili personali, in particolare nelle strutture a carattere residenziale; tale possibilità deve essere esplicitata nella Carta dei Servizi di cui al successivo paragrafo 6.1, con l'indicazione delle relative modalità e limiti;

- deve essere predisposto per ogni utente un piano individualizzato di assistenza;

- per le strutture per minori: deve essere predisposto per ogni utente un progetto educativo individuale;

- le attività devono essere organizzate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

- deve essere garantita la possibilità - in relazione alle eventuali specifiche esigenze dietetiche degli ospiti - di somministrare pasti personalizzati;

- deve essere adottato un regolamento o Carta dei servizi della struttura da consegnare a ciascun utente e/o familiare al momento dell'ingresso in struttura;

- devono essere informati gli utenti e/o parenti - al momento dell'ingresso in struttura - di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 477 del 12/04/1999 "Criteri per l'individuazione dei costi per l'assistenza medica generica e per l'assistenza specifica nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani e disabili in possesso dell'autorizzazione al funzionamento prevista dalle norme regionali";

- deve essere garantita la possibilità per parenti e conoscenti di effettuare visite agli ospiti della struttura, anche sollecitandone la partecipazione e l'apporto per il miglioramento del servizio; le modalità di visita agli ospiti della struttura, ove si intenda disciplinarle, devono essere contenute nel regolamento o Carta dei servizi di cui al punto precedente;

- deve essere favorito l'apporto del volontariato presente sul territorio;

- in ogni struttura deve essere previsto un coordinatore responsabile ed un responsabile delle attività sanitarie ove previste;

- devono essere rispettati gli obblighi informativi verso Regione e Province relativi all'aggiornamento annuale della banca dati delle strutture di cui al successivo paragrafo 10..

  

 

5.2.1 - Requisiti comuni riguardante il personale

 

In considerazione delle modifiche in corso nella normativa nazionale sui profili professionali in area sociale e socio-sanitaria e sui relativi percorsi formativi, le indicazioni espresse su tali ambiti dalla presente direttiva saranno oggetto di successivi aggiornamenti e integrazioni.

 

All'interno di ogni struttura deve operare - in relazione a quanto previsto dalle disposizioni specifiche della Parte II - personale socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, in possesso di adeguata qualificazione ottenuta tramite la frequenza a corsi teorico-pratici, come previsto dalle direttive regionali della formazione in materia e dal presente provvedimento.

 

Nel caso in cui il personale sia sprovvisto di specifica qualificazione deve essere in possesso di un curriculum professionale e formativo adeguato alle funzioni da svolgere, comprensivo di esperienza lavorativa specifica almeno biennale; deve avere inoltre partecipato ad attività formative mirate, salvo quanto previsto nella Parte II "Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2.1.

 

Se il personale è sprovvisto di qualifica, al soggetto gestore, ad eccezione dei gestori di strutture per minori, è rilasciata autorizzazione provvisoria al funzionamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 6..

 

Il personale addetto alle funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative è di norma il seguente:

 

- educatore professionale in possesso di attestato di abilitazione rilasciato ai sensi del D.M. Sanità 10 febbraio 1984;

- educatore professionale ai sensi della Direttiva Comunitaria 51/1992, in possesso dell'attestato regionale di qualifica rilasciato al termine di Corso di formazione attuato nell'ambito del progetto APRIS;

- educatore in possesso di diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o in Scienze della Formazione, indirizzo "Educatore professionale extrascolastico";

- addetto all'assistenza di base in possesso dell'attestato regionale di qualifica;

- animatore in possesso dell'attestato regionale di qualifica;

- responsabile di attività assistenziali in possesso di certificato regionale di specializzazione o di attestato regionale di frequenza;

- coordinatore responsabile di struttura in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale valutabile dal curriculum posseduto;

- istruttore per specifiche attività.

 

L'organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in équipe, programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del responsabile, nonché azioni di supervisione da attuare con l'impiego di professionisti esperti.

 

Il personale deve portare ben visibile (ad eccezione di quello delle strutture per minori) un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura dove devono essere indicati il nome e la qualifica rivestita.

 

L'utilizzo di volontari ed obiettori di coscienza deve essere preceduto ed accompagnato dalle attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nella struttura, nell'ambito dei progetti d'intervento riferiti ai piani individuali di assistenza o, nel caso di strutture per minori, ai progetti educativi; anche per i volontari e gli obiettori di coscienza vale l'obbligo del tesserino identificativo previsto al capoverso precedente (ad eccezione delle strutture per minori), rilasciato dal gestore della struttura o dall'organizzazione di volontariato se esiste un accordo di collaborazione tra questa e il soggetto gestore.

 

 

 

© terzaet@.com 2000. Tutti i diritti sono riservati