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Legge regionale 1 marzo 2000, n. 564
PARTE I
- DISPOSIZIONI GENERALI
1.
- Ambito di applicazione
La
presente direttiva si applica alle strutture che,
indipendentemente dalla denominazione dichiarata,
offrono servizi rivolti a cittadini che si trovano in
difficoltà a maturare, recuperare e mantenere la
propria autonomia psico-fisica e relazionale,
perseguendo la finalità di favorire processi di
emancipazione da situazioni di privazione/esclusione.
2.
- Strutture soggette all'obbligo di autorizzazione al
funzionamento
L'obbligo
di autorizzazione al funzionamento previsto dall'art. 1
della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 riguarda le strutture
già funzionanti alla data di entrata in vigore della
presente direttiva e quelle di nuova istituzione,
gestite sia da soggetti pubblici che privati che:
- hanno sede nel territorio regionale;
-
offrono ospitalità di tipo residenziale e
semiresidenziale e - indipendentemente dalla
denominazione dichiarata - rientrano nelle tipologie
specifiche indicate nella parte II della presente
direttiva ed offrono servizi rivolti a:
-
minori per interventi socio-assistenziali
integrativi o sostitutivi della famiglia;
-
cittadini portatori di handicap per interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati
al mantenimento e al recupero dei livelli di
autonomia della persona e sostegno della
famiglia;
-
anziani per interventi socio-assistenziali o
socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al
recupero delle residue capacità di autonomia
della persona ed al sostegno della famiglia;
-
cittadini malati di AIDS o con infezione da HIV
che necessitano di assistenza continua e
risultano privi del necessario supporto
familiare, o per i quali la permanenza nel
nucleo familiare sia temporaneamente o
definitivamente impossibile o contrastante con
il progetto individuale.
3.
- Strutture non soggette all'obbligo di autorizzazione al
funzionamento
Non sono soggette all'obbligo di autorizzazione al
funzionamento:
- le strutture con finalità prettamente abitative;
- le strutture che offrono ospitalità ai soli fini
della frequenza a corsi scolastici o di istruzione;
-
le strutture con finalità formative o di inserimento lavorativo;
-
le strutture di cui L.R. 25 ottobre 1997, n. 34
"Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e
vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori";
- le strutture con finalità diverse da quelle
socio-assistenziali anche se al loro interno sono
ospitati soggetti deboli o a rischio di
emarginazione;
-
gli appartamenti protetti ed i gruppi appartamento
per anziani e disabili, le case famiglia, che
accolgono fino ad un massimo di sei ospiti.
Il
soggetto gestore di queste strutture è comunque tenuto
a comunicare l'avvio di tali attività con le modalità
di cui al successivo paragrafo 9.1.
Tali
strutture, se ospitano minori oggetto di intervento
educativo-assistenziale collocati fuori dalla famiglia
d'origine, devono rispettare i requisiti funzionali di
cui alla parte II "Disposizioni specifiche",
paragrafo 4.2 e devono prevedere almeno una unità di
personale educativo con i requisiti di cui alla Parte II
"Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2.1.
4.
- Attività sanitarie o a rilievo sanitario
Le
strutture oggetto della presente direttiva svolgono
attività sanitarie e a rilievo sanitario connesse con
quelle socio-assistenziali, secondo quanto indicato nei
requisiti specifici delle singole tipologie di strutture
previste nella parte II.
4.1
- Coordinamento delle procedure concernenti
l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie
con quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali (L.R. 34/98
Art. 1, comma 3)
L'autorizzazione
al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e
socio-sanitarie comprende in sé anche l'autorizzazione
all'esercizio delle attività sanitarie previste dagli
standard minimi stabiliti per ciascuna delle tipologie
di strutture indicate nella parte II della presente
direttiva.
Laddove
in una struttura si svolgano altre attività sanitarie,
ulteriori rispetto ai requisiti minimi stabiliti per
ciascuna tipologia di struttura, ovvero si svolgano
attività sanitarie destinate anche ad utenza esterna
alla struttura, queste devono essere autorizzate ai
sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 e della L.R. n. 34/98 e
successive disposizioni attuative.
Nei
casi di cui al capoverso precedente, devono essere
annotati in calce all'atto di autorizzazione al
funzionamento gli estremi dell'atto di autorizzazione
all'esercizio di attività sanitarie.
5.
- Requisiti minimi funzionali e strutturali di
carattere generale
Tutte
le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie
residenziali e semiresidenziali devono possedere i
requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dal
presente paragrafo e dai paragrafi 5.1 e 5.2. Tali
requisiti attengono alla sicurezza degli utenti e degli
operatori, nonché alla qualità minima delle
prestazioni erogate.
Tutte
le strutture devono essere in possesso dei requisiti
previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica,
edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza,
previsti per le singole tipologie indicate nella II
parte della presente direttiva, in relazione alle loro
caratteristiche.
Tutte
le strutture esercitano la propria attività nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 4 della L.R.
12 gennaio 1985, n. 2 e di cui all'articolo 188 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
5.1
- Requisiti comuni a tutte le strutture dal punto di
vista strutturale
-
organizzazione degli spazi interni (camere, sale,
servizi igienici, ecc.) tale da garantire agli
ospiti il massimo di fruibilità e di privacy, con
particolare riferimento al mantenimento e sviluppo
dei livelli di autonomia individuale;
-
laddove, nei requisiti strutturali minimi indicati
nella parte II della presente direttiva, si fa
riferimento a locali "adeguati alle modalità
organizzative adottate per il servizio",
l'adeguatezza va valutata anche tenuto conto delle
modalità che il gestore intende adottare per
l'erogazione di alcuni servizi, quali ad esempio la
lavanderia e la preparazione pasti, per i quali può
essere previsto il ricorso a soggetti esterni o
comunque con organizzazione esterna alla struttura;
-
adozione di soluzioni architettoniche e suddivisione
degli spazi interni che tengano conto delle
caratteristiche dell'utenza a cui è destinata la
struttura, al fine di garantire la funzionalità
delle attività che vi vengono svolte;
-
ubicazione in luoghi abitati e comunque facilmente
raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici; ciò al
fine di permettere la partecipazione degli utenti
alla vita sociale del territorio, nonché la facilità
per i visitatori di raggiungere gli ospiti della
struttura;
-
per le case di riposo e case protette/RSA: sistema
di riscaldamento invernale e di rinfrescamento
estivo con possibilità di regolazione differenziata
della temperatura per ambiente e di controllo per
l'umidità e il ricambio di aria;
-
impianto di luci di sicurezza;
-
per le strutture residenziali: impianto di
illuminazione notturna; impianto TV nelle camere;
presenza di almeno un telefono pubblico negli spazi
comuni;
5.2
- Requisiti comuni a tutte le strutture dal punto di
vista organizzativo-funzionale
-
deve essere presente un registro degli ospiti
costantemente aggiornato; tale registro deve essere
mostrato su richiesta ai soggetti che effettuano la
vigilanza nonché alle altre autorità competenti;
-
l'utenza ospitata deve presentare caratteristiche
omogenee rispetto ai bisogni assistenziali espressi;
in caso contrario le necessità assistenziali devono
comunque essere tra loro compatibili, anche in
relazione alle finalità della struttura ed alle
caratteristiche della stessa;
-
la qualità e quantità degli arredi deve essere
conforme a quanto in uso nelle civili abitazioni;
gli arredi, le attrezzature e gli utensili devono
essere curati, esteticamente gradevoli, nonché
permettere una idonea funzionalità d'uso e
fruibilità in relazione alle caratteristiche
dell'utenza ospitata;
-
deve essere garantita agli utenti la possibilità di
utilizzare arredi e suppellettili personali, in
particolare nelle strutture a carattere
residenziale; tale possibilità deve essere
esplicitata nella Carta dei Servizi di cui al
successivo paragrafo 6.1, con l'indicazione delle
relative modalità e limiti;
-
deve essere predisposto per ogni utente un piano
individualizzato di assistenza;
-
per le strutture per minori: deve essere predisposto
per ogni utente un progetto educativo individuale;
-
le attività devono essere organizzate nel rispetto
dei normali ritmi di vita degli ospiti;
-
deve essere garantita la possibilità - in relazione
alle eventuali specifiche esigenze dietetiche degli
ospiti - di somministrare pasti personalizzati;
-
deve essere adottato un regolamento o Carta dei
servizi della struttura da consegnare a ciascun
utente e/o familiare al momento dell'ingresso in
struttura;
-
devono essere informati gli utenti e/o parenti - al
momento dell'ingresso in struttura - di quanto
previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.
477 del 12/04/1999 "Criteri per
l'individuazione dei costi per l'assistenza medica
generica e per l'assistenza specifica nei servizi
semiresidenziali e residenziali per anziani e
disabili in possesso dell'autorizzazione al
funzionamento prevista dalle norme regionali";
-
deve essere garantita la possibilità per parenti e
conoscenti di effettuare visite agli ospiti della
struttura, anche sollecitandone la partecipazione e
l'apporto per il miglioramento del servizio; le
modalità di visita agli ospiti della struttura, ove
si intenda disciplinarle, devono essere contenute
nel regolamento o Carta dei servizi di cui al punto
precedente;
-
deve essere favorito l'apporto del volontariato
presente sul territorio;
-
in ogni struttura deve essere previsto un
coordinatore responsabile ed un responsabile delle
attività sanitarie ove previste;
-
devono essere rispettati gli obblighi informativi
verso Regione e Province relativi all'aggiornamento
annuale della banca dati delle strutture di cui al
successivo paragrafo 10..
5.2.1
- Requisiti comuni riguardante il personale
In
considerazione delle modifiche in corso nella normativa
nazionale sui profili professionali in area sociale e
socio-sanitaria e sui relativi percorsi formativi, le
indicazioni espresse su tali ambiti dalla presente
direttiva saranno oggetto di successivi aggiornamenti e
integrazioni.
All'interno
di ogni struttura deve operare - in relazione a quanto
previsto dalle disposizioni specifiche della Parte II -
personale socio-assistenziale, socio-sanitario ed
educativo, in possesso di adeguata qualificazione
ottenuta tramite la frequenza a corsi teorico-pratici,
come previsto dalle direttive regionali della formazione
in materia e dal presente provvedimento.
Nel
caso in cui il personale sia sprovvisto di specifica
qualificazione deve essere in possesso di un curriculum
professionale e formativo adeguato alle funzioni da
svolgere, comprensivo di esperienza lavorativa specifica
almeno biennale; deve avere inoltre partecipato ad
attività formative mirate, salvo quanto previsto nella
Parte II "Disposizioni specifiche", paragrafo
4.2.1.
Se
il personale è sprovvisto di qualifica, al soggetto
gestore, ad eccezione dei gestori di strutture per
minori, è rilasciata autorizzazione provvisoria al
funzionamento con le modalità di cui al successivo
paragrafo 6..
Il
personale addetto alle funzioni socio-assistenziali,
socio-sanitarie ed educative è di norma il seguente:
-
educatore professionale in possesso di attestato di
abilitazione rilasciato ai sensi del D.M. Sanità 10
febbraio 1984;
-
educatore professionale ai sensi della Direttiva
Comunitaria 51/1992, in possesso dell'attestato
regionale di qualifica rilasciato al termine di
Corso di formazione attuato nell'ambito del progetto
APRIS;
-
educatore in possesso di diploma di laurea in
Scienze dell'Educazione o in Scienze della
Formazione, indirizzo "Educatore professionale
extrascolastico";
-
addetto all'assistenza di base in possesso
dell'attestato regionale di qualifica;
-
animatore in possesso dell'attestato regionale di
qualifica;
-
responsabile di attività assistenziali in possesso
di certificato regionale di specializzazione o di
attestato regionale di frequenza;
-
coordinatore responsabile di struttura in possesso
di adeguata formazione ed esperienza professionale
valutabile dal curriculum posseduto;
-
istruttore per specifiche attività.
L'organizzazione
del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in équipe,
programmi annuali di formazione e aggiornamento del
personale con indicazione del responsabile, nonché
azioni di supervisione da attuare con l'impiego di
professionisti esperti.
Il
personale deve portare ben visibile (ad eccezione di
quello delle strutture per minori) un tesserino
identificativo rilasciato dal gestore della struttura
dove devono essere indicati il nome e la qualifica
rivestita.
L'utilizzo
di volontari ed obiettori di coscienza deve essere
preceduto ed accompagnato dalle attività formative ed
informative necessarie ad un proficuo inserimento nella
struttura, nell'ambito dei progetti d'intervento
riferiti ai piani individuali di assistenza o, nel caso
di strutture per minori, ai progetti educativi; anche
per i volontari e gli obiettori di coscienza vale
l'obbligo del tesserino identificativo previsto al
capoverso precedente (ad eccezione delle strutture per
minori), rilasciato dal gestore della struttura o
dall'organizzazione di volontariato se esiste un accordo
di collaborazione tra questa e il soggetto gestore.
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