Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > L.R. 1 marzo 2000, n. 564 > Parte I - Dall'art. 6 all'art. 10


Legge regionale 1 marzo 2000, n. 564

 

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

6. - Procedura per il rilascio della autorizzazione al funzionamento

 

L'autorizzazione al funzionamento di cui alla presente direttiva deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività della struttura. A tal fine il legale rappresentante del soggetto gestore presenta apposita domanda al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, secondo il modello a ciò predisposto dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.R. n. 34/98, ed allegato alla presente direttiva (allegato 1).

 

Sono altresì soggette a preventiva autorizzazione al funzionamento, secondo le modalità di cui alla presente direttiva, tutte le trasformazioni e/o gli ampliamenti di strutture già autorizzate ai sensi della presente direttiva e delle direttive regionali di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 560 del 11/07/1991, n. 2134 del 28/09/1994 e n. 779 del 10/12/1997, che comportino il rilascio di concessione edilizia o che modifichino la capacità ricettiva autorizzata.

 

Sono inoltre soggette a preventiva autorizzazione al funzionamento secondo le modalità sopra indicate, le trasformazioni consistenti nella modifica di tipologia di struttura tra quelle previste nella parte II.

 

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della L.R. n. 34/98, per l'attività istruttoria delle domande oggetto della presente direttiva, il Comune si avvale della Commissione di cui al successivo paragrafo 6.2.

 

Il Comune, acquisiti i risultati dell'attività istruttoria e preso atto del parere formulato dalla Commissione di cui al paragrafo 6.2, rilascia l'autorizzazione al funzionamento; in caso di parere negativo, sulla base degli elementi forniti dalla Commissione, indica gli adeguamenti da porre in essere prima dell'inizio dell'attività della struttura. A seguito della comunicazione del legale rappresentante della struttura di avere ottemperato a quanto richiesto, il Comune provvede - attraverso la Commissione alla verifica. In caso di riscontro positivo provvede al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

 

In casi eccezionali e straordinari, da indicare espressamente nell'atto di autorizzazione, il Comune può autorizzare provvisoriamente una struttura fatto salvo eventuali prescrizioni di interventi edilizi di lieve entità, da effettuarsi entro il termine massimo di 18 mesi non prorogabili, previa acquisizione del parere della Commissione in ordine al fatto che gli interventi prescritti non pregiudicano la sicurezza o l'incolumità degli ospiti o degli operatori, nonché la funzionalità della struttura al servizio per il quale è destinata.

 

I requisiti funzionali ed organizzativi vengono dichiarati nella domanda di autorizzazione al funzionamento nei modi e con le modalità indicate al successivo paragrafo 6.1 "Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento".

 

In sede di prima istruttoria - per quanto riguarda i requisiti funzionali ed organizzativi - si effettua il riscontro di quanto dichiarato con quanto previsto dalla presente direttiva; successivamente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, e comunque entro e non oltre 90 giorni dal rilascio, il Comune provvede - mediante l'apposita Commissione - al sopralluogo per la verifica.

 

In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni provvisorie per quanto attiene ai requisiti funzionali ed organizzativi, salvo il caso di oggettiva carenza di personale educativo od addetto all'assistenza di base in possesso dei titoli ed attestati di cui al precedente paragrafo 5.2.1, attestata dalla Amministrazione provinciale competente; in questi casi occorre che per il personale privo di qualifica sia verificato almeno il possesso della necessaria esperienza e capacità professionale, maturata in strutture della stessa od analoga tipologia di quella oggetto di autorizzazione al funzionamento, valutabile dal curriculum posseduto.

 

L'Amministrazione provinciale, nell'attestazione di cui al precedente capoverso, indica i tempi previsti per l'attuazione delle attività formative specifiche, nell'ambito della propria programmazione e tenuto conto della durata dei diversi percorsi formativi. Sulla base dell'attestazione provinciale il Comune fissa i termini dell'autorizzazione provvisoria, previa acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante della struttura di impegno ad avviare a formazione o riqualificazione gli operatori interessati nei termini indicati.

 

Per il personale operante nelle strutture per minori valgono le disposizioni specifiche di cui alla Parte II, paragrafo 4.2.1.

 

 

6.1 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento

 

Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, compilata sul modello a ciò predisposto dalla Regione ed inoltrata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, deve essere allegata la seguente documentazione:

 

- planimetria quotata dei locali della struttura, con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli ambienti;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e della L. 4 gennaio 1968, n. 15, del legale rappresentante del soggetto gestore, attestante che la struttura rispetta la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicate la data del rilascio e l'autorità emanante dei certificati e degli altri atti amministrativi; si richiama quanto previsto all'art. 26 della L. n. 15 del 1968 in materia di sanzioni, e quanto previsto all'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998 in materia di controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

- per le strutture per minori: copia del progetto educativo generale della struttura che espliciti le metodologie educative che si intendono adottare, il tipo di utenza che si intende ospitare e la fascia d'età a cui ci si rivolge (Parte II "Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2);

- copia del modello di cartella personale in uso presso la struttura;

- dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto gestore indicante le qualifiche ed il numero del personale previsto per la struttura a regime; la verifica del rispetto di quanto dichiarato sarà effettuata successivamente all'inizio dell'attività con le modalità indicate al precedente paragrafo 6.;

- dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto gestore indicante il nominativo del coordinatore responsabile e del responsabile delle attività sanitarie ove previste, specificando per quest'ultimo il possesso dei titoli posseduti richiesti dalla legge; nel caso di cambiamenti dei soggetti sopra indicati, è fatto obbligo al legale rappresentante di darne tempestiva comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento ed alla Amministrazione provinciale competente, ai fini della tenuta del Registro di cui al successivo paragrafo 8.;

- dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto gestore indicante il nominativo del responsabile del servizio protezione e prevenzione ai sensi del D.lgs. 626/94;

- per le strutture residenziali: copia del regolamento o Carta dei Servizi adottata dalla struttura in cui devono essere indicate:

  • - la retta totale richiesta all'ospite o al soggetto che provvede al pagamento; nel caso di stipula di convenzione con l'Azienda USL per il rimborso degli oneri a rilievo sanitario ai sensi delle direttive regionali vigenti, la Carta dei Servizi andrà integrata con l'indicazione della quota portata in detrazione perché oggetto di rimborso al gestore;

  • le attività ed i servizi erogati ricompresi nella retta di cui sopra;

  • le attività ed i servizi garantiti a richiesta non ricompresi nella retta, con l'indicazione delle relative tariffe;

  • le modalità - se soggette a restrizione di orari o di altro genere - di accesso di soggetti esterni alla struttura (parenti, volontari, ecc.);

  • gli orari di presenza in struttura del personale sanitario ove previsto;

  • le modalità con cui vengono effettuate le ammissioni e le dimissioni;

  • le regole di vita comunitaria;

  • le modalità ed i limiti per l'utilizzo di arredi e suppellettili personali di cui al precedente paragrafo 5.2.

  • 6.2 - Attività di istruttoria

     

    Il Comune, per l'accertamento dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva, si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 della L.R. n. 34 del 1998.

     

    Ogni Commissione dovrà essere composta da almeno 7 esperti, oltre al Presidente, con documentate competenze ed esperienze in materia di:

    a) edilizia socio-sanitaria;

    b) impiantistica generale;

    c) organizzazione e sicurezza del lavoro;

    d) organizzazione e gestione di servizi sociali;

    e) neuropsichiatria e riabilitazione;

    f) geriatria;

    g) assistenza ai minori.

    Gli esperti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono gli stessi già individuati ai sensi della deliberazione di Giunta regionale dell'8 febbraio 1999, n. 125.

    Il Responsabile del Dipartimento di prevenzione attiva di volta in volta, nell'ambito della suddetta Commissione, un gruppo ispettivo correlato e commisurato alla tipologia e alle dimensioni della struttura per la quale è stata richiesta l'autorizzazione al funzionamento.

    Gli esperti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL. Gli esperti di cui alle precedenti lettere d), e), f), g) sono nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL su designazione della Conferenza sanitaria territoriale.

    La Commissione dura in carica 5 anni. Qualora durante i 5 anni si dovesse procedere alla sostituzione di uno o più componenti, l'individuazione avviene con le modalità di cui al precedente capoverso.

    La Commissione si configura quale organo tecnico consultivo di tutti i Comuni del territorio di riferimento dell'Azienda USL, per l'esercizio della funzione di autorizzazione al funzionamento delle strutture oggetto della presente direttiva.

    Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, nella sua qualità di Presidente della Commissione, assicura la tenuta di apposito registro di verbalizzazione dell'attività e dei pareri della Commissione stessa, nonché l'archiviazione della documentazione allegata alle domande.

    La Commissione, al fine di permettere al Comune di adottare gli atti di propria competenza, trasmette una relazione contenente le conclusioni ed il parere sulla domanda oggetto dell'istruttoria.

    Il Comune provvede ad inviare il provvedimento di autorizzazione al funzionamento al legale rappresentante del soggetto gestore; contestualmente provvede ad effettuare le previste comunicazioni alla Provincia, con le modalità di cui al successivo paragrafo 8.

     

     

    6.3 - Elementi dell'autorizzazione al funzionamento

     

    L'autorizzazione rilasciata dal Comune deve indicare:

    a) l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l'indirizzo;

    b) l'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;

    c) la tipologia della struttura, tra quelle previste nella parte II della presente direttiva;

    d) la capacità ricettiva autorizzata;

    e) la eventuale condivisione di locali ammessa per le tipologie di strutture di cui ai successivi paragrafi 1.1 e 2.1 della Parte II "Disposizioni specifiche" e la struttura con cui vengono condivisi;

    f) il nominativo del coordinatore responsabile e del responsabile delle attività sanitarie se previste;

    g) la data del rilascio dell'autorizzazione; da tale data decorrono i termini di cui al successivo paragrafo 9.

     

     

    7. - Disposizioni di coordinamento con le direttive regionali di cui alle deliberazioni del consiglio regionale n. 560 dell'11/07/1991, n. 2134 del 28/09/1994, n. 779 del 10/12/1997

     

    Al fine di garantire una corretta ed omogenea applicazione della presente direttiva ed un ordinato passaggio dal regime disciplinato dalla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e relative direttive di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 560 del 11/07/1991, n. 2134 del 28/09/1994, n. 779 del 10/12/1997 e l'attuale regime di cui alla L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, si individuano le seguenti fattispecie.

     

    Le fattispecie che seguono definiscono - rispetto alle necessità di coordinamento tra le due discipline - le modalità di adeguamento ai requisiti strutturali; per quanto attiene infatti ai requisiti organizzativo-funzionali e di personale, tutte le strutture funzionanti devono adeguarsi alle previsioni della presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore; trascorso tale termine si applicano le procedure di cui al successivo paragrafo 9..

     

     

    7.1 - Strutture che hanno presentato domanda di autorizzazione al funzionamento sulla base di quanto previsto dalle  direttive precedenti e che alla data di entrata in vigore della presente direttiva non hanno ancora ottenuto un provvedimento

     

    I soggetti gestori di tali strutture non devono ripresentare la domanda; il soggetto istituzionale (Comune, Azienda USL o altro) che ha ricevuto la domanda la trasmette alla Commissione di cui al precedente paragrafo 6.2, che provvederà a richiedere al soggetto gestore l'eventuale integrazione della documentazione necessaria all'istruttoria prevista dalla presente direttiva; la Commissione dovrà altresì richiedere che il legale rappresentante del soggetto gestore dichiari a quali requisiti strutturali intenda attenersi (direttive 560/91, 2134/94, 779/97 o la presente).

     

    Quest'ultima facoltà è riconosciuta sul presupposto che non si possano richiedere ulteriori interventi strutturali a soggetti che si siano adeguati ai requisiti previsti dalle direttive 560/91, 2134/94, 779/97 ed abbiamo presentato domanda di autorizzazione al funzionamento in vigenza di queste ultime. Così come deve essere data facoltà al soggetto gestore di adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ove ne manifesti l'intenzione.

      

     

    7.2 - Strutture che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione definitiva al funzionamento sulla base di quanto previsto dalle direttive precedenti

     

    Tali strutture devono provvedere esclusivamente all'adeguamento dei requisiti organizzativo-funzionali e di personale alle previsioni della presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

     

    A tal fine i soggetti istituzionali (Comuni, Aziende USL o altro) che hanno rilasciato autorizzazioni definitive al funzionamento sulla base della disciplina di cui alle direttive 560/91, 2134/94, 779/97, ne trasmettono copia alle Commissioni di cui al paragrafo 6.2 affinchè effettuino le previste verifiche.

     

    Il Comune competente, a seguito della verifica disposta dalla Commissione sull'adeguamento dei requisiti organizzativo-funzionali e di personale, adotta il provvedimento di conferma dell'autorizzazione definitiva al funzionamento; il provvedimento deve essere inviato al legale rappresentante del soggetto gestore; contestualmente il Comune provvede ad effettuare le previste comunicazioni alla Provincia, con le modalità di cui al successivo paragrafo 8..

     

    Il provvedimento di conferma dell'autorizzazione definitiva al funzionamento deve contenere:

    - gli elementi di cui al precedente paragrafo 6.3;

    - gli estremi del provvedimento con cui è stata rilasciata l'autorizzazione definitiva oggetto di conferma e l'autorità che la ha rilasciata.

     

     

    7.3 - Strutture che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione provvisoria con prescrizioni impartite sulla base dei requisiti previsti dalle direttive precedenti 

     

    Per tali strutture, i soggetti istituzionali che hanno curato l'istruttoria trasmettono tutta la documentazione alla Commissione di cui al precedente paragrafo 6.2, unitamente ad una relazione sullo stato di avanzamento dell'istruttoria e sull'oggetto e sui termini di scadenza delle prescrizioni; la Commissione provvederà alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni, trasmettendo la relazione con le conclusioni ed il parere al Comune competente ad adottare l'atto di autorizzazione definitiva.

     

    Per quanto attiene ai requisiti organizzativo-funzionali e di personale, l'adeguamento ai nuovi requisiti deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

     

    Il Comune provvede ad effettuare le previste comunicazioni alla Provincia con le modalità di cui al successivo paragrafo 8.

     

     

    7.4 - Strutture per le quali è già stata rilasciata la concessione edilizia

     

    Per tali strutture - se la progettazione è stata realizzata secondo i requisiti strutturali previsti dalle precedenti direttive - non è richiesto l'adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla presente direttiva.

     

     

    7.5 - Strutture finanziate con i fondi di cui all'articolo 20 della legge n. 67/88 e articolo 42 della 

    L.R. n. 2/85

     

    Per tali strutture - se si è già concluso l'iter di valutazione regionale del progetto, anche con eventuali rilievi (adozione di apposita determinazione regionale) - non è richiesto l'adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla presente direttiva.

     

     

    8. - Registro provinciale delle strutture autorizzate

     

    è istituito presso ciascuna Amministrazione provinciale il Registro delle strutture residenziali e semiresi-
    denziali pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale, autorizzate al funzionamento ai sensi della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, artt. 1, co. 1 e 3, co. 2.

     

    Le Amministrazioni provinciali devono essere tempestivamente informate, contestualmente alle comunicazioni effettuate al legale rappresentante del soggetto gestore, dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni comunali competenti sulle singole strutture, anche nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, affinchè provvedano ad annotarle nel Registro.

     

    Al fine della istituzione, tenuta ed aggiornamento del Registro, i Comuni comunicano alla Provincia i provvedimenti adottati tramite la compilazione degli appositi modelli a ciò predisposti ed allegati alla presente direttiva.

     

    Per le autorizzazioni di cui ai precedenti paragrafi 6.2 e 7.2 si dovrà utilizzare il modello "Mod. AUT1"; lo stesso modello deve essere utilizzato per le autorizzazioni di cui al precedente paragrafo 7.1, precisando se l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base dei requisiti strutturali previsti dalle direttive precedenti o dalla presente.

     

    Per le strutture di cui al precedente paragrafo 7.3 i Comuni, per le previste comunicazioni alla Provincia, utilizzano il modello "Mod. PROVV".

     

    I Comuni provvedono altresì a dare comunicazione alla Provincia dell'esito e della data del sopralluogo di verifica dei requisiti funzionali ed organizzativi dichiarati, di cui al precedente paragrafo 6., per quanto attiene all'istruttoria delle domande di autorizzazione al funzionamento presentate sulla base della disciplina di cui alla L.R. 34/98 e della presente direttiva. La Provincia annota nel Registro la data e l'esito del sopralluogo di verifica.

     

    La Provincia provvede ad informatizzare, nell'apposita procedura del Sistema informativo regionale, i modelli "Mod. AUT1" e "Mod. PROVV", ricevuti dai Comuni e le annotazioni relative alla data ed esito del sopralluogo di verifica dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6.

     

    Nel Registro è tenuta una apposita sezione destinata alla annotazione delle comunicazioni di avvio attività di cui al successivo paragrafo 9.1. La Provincia provvede ad informatizzare nella apposita procedura del sistema informativo regionale i modelli "Mod. DEN1" ricevuti dai Comuni.

      

     

    9. - Verifiche e controlli

     

    La permanenza dei requisiti minimi sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento è verificata di norma ogni quattro anni, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, trasmessa al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento. L'autocertificazione deve essere conforme al modello predisposto dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Il Comune può comunque procedere in qualsiasi momento a verifiche ispettive anche avvalendosi della Commissione di cui al paragrafo 6.2.

     

    La Regione può disporre controlli e verifiche sulle strutture autorizzate, dandone comunicazione al Comune ed avvalendosi della Commissione di cui al precedente paragrafo 6.2.

     

    L'esito dei controlli e verifiche effettuate deve essere tempestivamente comunicato al legale rappresentante del soggetto gestore, alla Provincia ed al Comune nel caso di controlli e verifiche disposti dalla Regione. Alla Provincia deve essere altresì trasmessa - a cura del Comune - copia della autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore di cui al primo capoverso del presente paragrafo, ai fini dell'annotazione nel Registro provinciale delle strutture autorizzate.

     

    Qualora, a seguito di verifica disposta dal Comune o dalla Regione, venga accertata l'assenza di uno o più requisiti minimi o il superamento della capacità ricettiva autorizzata, il Comune diffida il legale rappresentante del soggetto gestore a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta.

     

    Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione - anche parziale - dell'attività. Con tale provvedimento il Comune indica la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa.

     

    Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non richieda al Comune - entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione - la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione al funzionamento si intende decaduta. In questo caso l'attività può essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di nuova domanda con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 6. e 6.1.

     

    A seguito della comunicazione del legale rappresentante del soggetto gestore di cui al precedente capoverso, il Comune provvede entro 30 giorni alla prevista verifica; decorsi i 30 giorni senza che il Comune abbia provveduto alla verifica, il gestore può riprendere l'attività oggetto di sospensione.

     

    L'eventuale mancato esercizio dell'attività protratto per più di 12 mesi comporta la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

     

    Nel caso di verifiche e controlli disposti dal Comune o dalla Regione a seguito dei quali venga adottato un provvedimento, il Comune deve darne comunicazione alla Provincia utilizzando il modello a ciò predisposto allegato alla presente direttiva "Mod. VER1".

     

     

    9.1 - Comunicazione di avvio di attività

     

    Il legale rappresentante del soggetto gestore di appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, di case famiglia, che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti, deve comunicare l'avvio di tali attività al Sindaco del Comune del territorio.

     

    La comunicazione - finalizzata all'esercizio dell'attività di vigilanza - deve essere effettuata entro 60 giorni dall'avvio dell'attività e deve indicare:

    - la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;

    - la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore;

    - il numero massimo (entro le sei unità) di utenti che possono essere ospitati nella sede;

    - il numero e le caratteristiche dell'utenza presente (esempio: minori, anziani, disabili, ecc.);

    - il numero e le qualifiche del personale che vi opera;

    - le modalità di accoglienza dell'utenza (convenzione con enti pubblici, rapporto diretto con gli utenti, ecc.);

    - la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari e l'eventuale partecipazione alla spesa di soggetti pubblici.

     

    Per le attività di cui al presente paragrafo, già avviate alla data di entrata in vigore della presente direttiva, la comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

     

    Il Comune provvede a dare comunicazione alla Provincia, al fine della tenuta dell'apposita sezione del Registro, delle comunicazioni di avvio di attività ricevute, utilizzando l'apposito modello a ciò predisposto ed allegato alla presente direttiva "Mod. DEN1".

     

     

    10. - Sistema informativo

     

    La Regione, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 3 del 1999, nell'ambito delle linee di indirizzo per lo sviluppo telematico dell'Emilia-Romagna, promuove il coordinamento delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema delle autonomie locali.

     

    Nell'ambito del più complessivo sistema informativo regionale si colloca quello delle politiche sociali, la cui gestione territoriale è affidata alle Province ai sensi dell'art. 190 della L.R. n. 3 del 1999.

     

    Il sistema informativo delle politiche sociali - realizzato con procedure informatiche gestite in rete tra la Regione e le Province - comprende, tra l'altro, la banca dati delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio regionale. La banca dati è costituita dall'anagrafe delle strutture - la cui implementazione avviene, per le strutture oggetto della presente direttiva, attraverso i Registri di cui al precedente paragrafo 8. - e da aggiornamenti annuali effettuati attraverso le apposite rilevazioni rivolte ai soggetti gestori. Gli aggiornamenti annuali riguardano: l'organizzazione del presidio, l'utenza, il personale, gli aspetti economici.

     

    L'anagrafe delle strutture oggetto della presente direttiva viene alimentata e modificata in modo continuo dalle Province, a seguito dell'invio da parte dei Comuni dei modelli a ciò predisposti ("Mod. AUT1", "Mod. PROVV", "Mod. DEN1", "Mod. VER1").

     

    Gli aggiornamenti annuali vengono effettuati attraverso i modelli di rilevazione "ISTAT/Regione" per le strutture residenziali e i modelli "Regione" per le strutture semiresidenziali. I modelli vengono inviati dalle Province agli enti gestori che provvedono alla compilazione e restituzione alle Province per la relativa informatizzazione.

     

    Il sistema così delineato crea a livello provinciale un punto di accesso unificato alle informazioni sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, individuando nelle Province il punto di riferimento privilegiato per i soggetti del rispettivo ambito territoriale. A livello regionale fornisce elementi per l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo, assolvendo al tempo stesso gli obblighi informativi verso diversi organismi nazionali.

     

     

     

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