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Legge regionale 1 marzo 2000, n. 564
PARTE
I - DISPOSIZIONI GENERALI
6.
- Procedura per il rilascio della autorizzazione al
funzionamento
L'autorizzazione
al funzionamento di cui alla presente direttiva deve
essere acquisita prima dell'inizio dell'attività della
struttura. A tal fine il legale rappresentante del
soggetto gestore presenta apposita domanda al Comune nel
cui territorio è ubicata la struttura, secondo il
modello a ciò predisposto dalla Regione ai sensi
dell'articolo 3, comma 3 della L.R. n. 34/98, ed
allegato alla presente direttiva (allegato 1).
Sono
altresì soggette a preventiva autorizzazione al
funzionamento, secondo le modalità di cui alla presente
direttiva, tutte le trasformazioni e/o gli ampliamenti
di strutture già autorizzate ai sensi della presente
direttiva e delle direttive regionali di cui alle
deliberazioni del Consiglio regionale n. 560 del
11/07/1991, n. 2134 del 28/09/1994 e n. 779 del
10/12/1997, che comportino il rilascio di concessione
edilizia o che modifichino la capacità ricettiva
autorizzata.
Sono
inoltre soggette a preventiva autorizzazione al
funzionamento secondo le modalità sopra indicate, le
trasformazioni consistenti nella modifica di tipologia
di struttura tra quelle previste nella parte II.
Ai
sensi dell'articolo 3, comma 2 della L.R. n. 34/98, per
l'attività istruttoria delle domande oggetto della
presente direttiva, il Comune si avvale della
Commissione di cui al successivo paragrafo 6.2.
Il
Comune, acquisiti i risultati dell'attività istruttoria
e preso atto del parere formulato dalla Commissione di
cui al paragrafo 6.2, rilascia l'autorizzazione al
funzionamento; in caso di parere negativo, sulla base
degli elementi forniti dalla Commissione, indica gli
adeguamenti da porre in essere prima dell'inizio
dell'attività della struttura. A seguito della
comunicazione del legale rappresentante della struttura
di avere ottemperato a quanto richiesto, il Comune
provvede - attraverso la Commissione alla verifica. In
caso di riscontro positivo provvede al rilascio
dell'autorizzazione al funzionamento.
In
casi eccezionali e straordinari, da indicare
espressamente nell'atto di autorizzazione, il Comune può
autorizzare provvisoriamente una struttura fatto salvo
eventuali prescrizioni di interventi edilizi di lieve
entità, da effettuarsi entro il termine massimo di 18
mesi non prorogabili, previa acquisizione del parere
della Commissione in ordine al fatto che gli interventi
prescritti non pregiudicano la sicurezza o l'incolumità
degli ospiti o degli operatori, nonché la funzionalità
della struttura al servizio per il quale è destinata.
I
requisiti funzionali ed organizzativi vengono dichiarati
nella domanda di autorizzazione al funzionamento nei
modi e con le modalità indicate al successivo paragrafo
6.1 "Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al
funzionamento".
In
sede di prima istruttoria - per quanto riguarda i
requisiti funzionali ed organizzativi - si effettua il
riscontro di quanto dichiarato con quanto previsto dalla
presente direttiva; successivamente al rilascio
dell'autorizzazione al funzionamento, e comunque entro e
non oltre 90 giorni dal rilascio, il Comune provvede -
mediante l'apposita Commissione - al sopralluogo per la
verifica.
In
nessun caso possono essere concesse autorizzazioni
provvisorie per quanto attiene ai requisiti funzionali
ed organizzativi, salvo il caso di oggettiva carenza di
personale educativo od addetto all'assistenza di base in
possesso dei titoli ed attestati di cui al precedente
paragrafo 5.2.1, attestata dalla Amministrazione
provinciale competente; in questi casi occorre che per
il personale privo di qualifica sia verificato almeno il
possesso della necessaria esperienza e capacità
professionale, maturata in strutture della stessa od
analoga tipologia di quella oggetto di autorizzazione al
funzionamento, valutabile dal curriculum posseduto.
L'Amministrazione
provinciale, nell'attestazione di cui al precedente
capoverso, indica i tempi previsti per l'attuazione
delle attività formative specifiche, nell'ambito della
propria programmazione e tenuto conto della durata dei
diversi percorsi formativi. Sulla base dell'attestazione
provinciale il Comune fissa i termini
dell'autorizzazione provvisoria, previa acquisizione
della dichiarazione del legale rappresentante della
struttura di impegno ad avviare a formazione o
riqualificazione gli operatori interessati nei termini
indicati.
Per
il personale operante nelle strutture per minori valgono
le disposizioni specifiche di cui alla Parte II,
paragrafo 4.2.1.
6.1
- Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al
funzionamento
Alla
domanda per il rilascio dell'autorizzazione al
funzionamento, compilata sul modello a ciò predisposto
dalla Regione ed inoltrata al Comune nel cui territorio
è ubicata la struttura, deve essere allegata la
seguente documentazione:
-
planimetria quotata dei locali della struttura, con
l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli
ambienti;
-
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai
sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e della L.
4 gennaio 1968, n. 15, del legale rappresentante del
soggetto gestore, attestante che la struttura
rispetta la normativa vigente in materia
urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e
sicurezza; nella dichiarazione sostitutiva devono
essere indicate la data del rilascio e l'autorità
emanante dei certificati e degli altri atti
amministrativi; si richiama quanto previsto all'art.
26 della L. n. 15 del 1968 in materia di sanzioni, e
quanto previsto all'art. 11 del D.P.R. n. 403 del
1998 in materia di controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
-
per le strutture per minori: copia del progetto
educativo generale della struttura che espliciti le
metodologie educative che si intendono adottare, il
tipo di utenza che si intende ospitare e la fascia
d'età a cui ci si rivolge (Parte II
"Disposizioni specifiche", paragrafo 4.2);
-
copia del modello di cartella personale in uso
presso la struttura;
-
dichiarazione a firma del legale rappresentante del
soggetto gestore indicante le qualifiche ed il
numero del personale previsto per la struttura a
regime; la verifica del rispetto di quanto
dichiarato sarà effettuata successivamente
all'inizio dell'attività con le modalità indicate
al precedente paragrafo 6.;
-
dichiarazione a firma del legale rappresentante del
soggetto gestore indicante il nominativo del
coordinatore responsabile e del responsabile delle
attività sanitarie ove previste, specificando per
quest'ultimo il possesso dei titoli posseduti
richiesti dalla legge; nel caso di cambiamenti dei
soggetti sopra indicati, è fatto obbligo al legale
rappresentante di darne tempestiva comunicazione al
Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al
funzionamento ed alla Amministrazione provinciale
competente, ai fini della tenuta del Registro di cui
al successivo paragrafo 8.;
-
dichiarazione a firma del legale rappresentante del
soggetto gestore indicante il nominativo del
responsabile del servizio protezione e prevenzione
ai sensi del D.lgs. 626/94;
-
per le strutture residenziali: copia del regolamento
o Carta dei Servizi adottata dalla struttura in cui
devono essere indicate:
-
la retta totale richiesta all'ospite o al
soggetto che provvede al pagamento; nel caso di
stipula di convenzione con l'Azienda USL per il
rimborso degli oneri a rilievo sanitario ai
sensi delle direttive regionali vigenti, la
Carta dei Servizi andrà integrata con
l'indicazione della quota portata in detrazione
perché oggetto di rimborso al gestore;
le attività ed i servizi erogati ricompresi
nella retta di cui sopra;
le attività ed i servizi garantiti a richiesta
non ricompresi nella retta, con l'indicazione
delle relative tariffe;
le
modalità - se soggette a restrizione di orari o di
altro genere - di accesso di soggetti esterni alla
struttura (parenti, volontari, ecc.);
gli orari di presenza in struttura del personale
sanitario ove previsto;
le modalità con cui vengono effettuate le
ammissioni e le dimissioni;
le regole di vita comunitaria;
le modalità ed i limiti per l'utilizzo di
arredi e suppellettili personali di cui al
precedente paragrafo 5.2.
6.2
- Attività di istruttoria
Il
Comune, per l'accertamento dei requisiti minimi previsti
dalla presente direttiva, si avvale della Commissione di
cui all'articolo 4 della L.R. n. 34 del 1998.
Ogni
Commissione dovrà essere composta da almeno 7 esperti,
oltre al Presidente, con documentate competenze ed
esperienze in materia di:
a)
edilizia socio-sanitaria;
b)
impiantistica generale;
c)
organizzazione e sicurezza del lavoro;
d)
organizzazione e gestione di servizi sociali;
e)
neuropsichiatria e riabilitazione;
f)
geriatria;
g)
assistenza ai minori.
Gli
esperti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono
gli stessi già individuati ai sensi della deliberazione
di Giunta regionale dell'8 febbraio 1999, n. 125.
Il
Responsabile del Dipartimento di prevenzione attiva di
volta in volta, nell'ambito della suddetta Commissione,
un gruppo ispettivo correlato e commisurato alla
tipologia e alle dimensioni della struttura per la quale
è stata richiesta l'autorizzazione al funzionamento.
Gli
esperti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono
nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL. Gli
esperti di cui alle precedenti lettere d), e), f), g)
sono nominati dal Direttore Generale dell'Azienda USL su
designazione della Conferenza sanitaria territoriale.
La
Commissione dura in carica 5 anni. Qualora durante i 5
anni si dovesse procedere alla sostituzione di uno o più
componenti, l'individuazione avviene con le modalità di
cui al precedente capoverso.
La
Commissione si configura quale organo tecnico consultivo
di tutti i Comuni del territorio di riferimento
dell'Azienda USL, per l'esercizio della funzione di
autorizzazione al funzionamento delle strutture oggetto
della presente direttiva.
Il
Responsabile del Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda USL, nella sua qualità di Presidente della
Commissione, assicura la tenuta di apposito registro di
verbalizzazione dell'attività e dei pareri della
Commissione stessa, nonché l'archiviazione della
documentazione allegata alle domande.
La
Commissione, al fine di permettere al Comune di adottare
gli atti di propria competenza, trasmette una relazione
contenente le conclusioni ed il parere sulla domanda
oggetto dell'istruttoria.
Il
Comune provvede ad inviare il provvedimento di
autorizzazione al funzionamento al legale rappresentante
del soggetto gestore; contestualmente provvede ad
effettuare le previste comunicazioni alla Provincia, con
le modalità di cui al successivo paragrafo 8.
6.3
- Elementi dell'autorizzazione al funzionamento
L'autorizzazione
rilasciata dal Comune deve indicare:
a)
l'esatta denominazione del soggetto gestore, la
natura giuridica e l'indirizzo;
b)
l'esatta denominazione della struttura e la sua
ubicazione;
c)
la tipologia della struttura, tra quelle previste
nella parte II della presente direttiva;
d)
la capacità ricettiva autorizzata;
e)
la eventuale condivisione di locali ammessa per le
tipologie di strutture di cui ai successivi
paragrafi 1.1 e 2.1 della Parte II
"Disposizioni specifiche" e la struttura
con cui vengono condivisi;
f)
il nominativo del coordinatore responsabile e del
responsabile delle attività sanitarie se previste;
g)
la data del rilascio dell'autorizzazione; da tale
data decorrono i termini di cui al successivo
paragrafo 9.
7.
- Disposizioni di coordinamento con le direttive
regionali di cui alle deliberazioni del consiglio
regionale n. 560 dell'11/07/1991, n. 2134 del
28/09/1994, n. 779 del 10/12/1997
Al
fine di garantire una corretta ed omogenea applicazione
della presente direttiva ed un ordinato passaggio dal
regime disciplinato dalla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e
relative direttive di cui alle deliberazioni del
Consiglio regionale n. 560 del 11/07/1991, n. 2134 del
28/09/1994, n. 779 del 10/12/1997 e l'attuale regime di
cui alla L.R. 12 ottobre 1998, n. 34, si individuano le
seguenti fattispecie.
Le
fattispecie che seguono definiscono - rispetto alle
necessità di coordinamento tra le due discipline - le
modalità di adeguamento ai requisiti strutturali; per
quanto attiene infatti ai requisiti
organizzativo-funzionali e di personale, tutte le
strutture funzionanti devono adeguarsi alle previsioni
della presente direttiva entro sei mesi dalla sua
entrata in vigore; trascorso tale termine si applicano
le procedure di cui al successivo paragrafo 9..
7.1
- Strutture che hanno presentato domanda di
autorizzazione al funzionamento sulla base di quanto
previsto dalle direttive precedenti e che alla
data di entrata in vigore della presente direttiva non
hanno ancora ottenuto un provvedimento
I
soggetti gestori di tali strutture non devono
ripresentare la domanda; il soggetto istituzionale
(Comune, Azienda USL o altro) che ha ricevuto la domanda
la trasmette alla Commissione di cui al precedente
paragrafo 6.2, che provvederà a richiedere al soggetto
gestore l'eventuale integrazione della documentazione
necessaria all'istruttoria prevista dalla presente
direttiva; la Commissione dovrà altresì richiedere che
il legale rappresentante del soggetto gestore dichiari a
quali requisiti strutturali intenda attenersi (direttive
560/91, 2134/94, 779/97 o la presente).
Quest'ultima
facoltà è riconosciuta sul presupposto che non si
possano richiedere ulteriori interventi strutturali a
soggetti che si siano adeguati ai requisiti previsti
dalle direttive 560/91, 2134/94, 779/97 ed abbiamo
presentato domanda di autorizzazione al funzionamento in
vigenza di queste ultime. Così come deve essere data
facoltà al soggetto gestore di adeguarsi ai nuovi
requisiti strutturali ove ne manifesti l'intenzione.
7.2
- Strutture che hanno ottenuto il provvedimento di
autorizzazione definitiva al funzionamento sulla base di
quanto previsto dalle direttive precedenti
Tali
strutture devono provvedere esclusivamente
all'adeguamento dei requisiti organizzativo-funzionali e
di personale alle previsioni della presente direttiva
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
A
tal fine i soggetti istituzionali (Comuni, Aziende USL o
altro) che hanno rilasciato autorizzazioni definitive al
funzionamento sulla base della disciplina di cui alle
direttive 560/91, 2134/94, 779/97, ne trasmettono copia
alle Commissioni di cui al paragrafo 6.2 affinchè
effettuino le previste verifiche.
Il
Comune competente, a seguito della verifica disposta
dalla Commissione sull'adeguamento dei requisiti
organizzativo-funzionali e di personale, adotta il
provvedimento di conferma dell'autorizzazione definitiva
al funzionamento; il provvedimento deve essere inviato
al legale rappresentante del soggetto gestore;
contestualmente il Comune provvede ad effettuare le
previste comunicazioni alla Provincia, con le modalità
di cui al successivo paragrafo 8..
Il
provvedimento di conferma dell'autorizzazione definitiva
al funzionamento deve contenere:
-
gli elementi di cui al precedente paragrafo 6.3;
-
gli estremi del provvedimento con cui è stata
rilasciata l'autorizzazione definitiva oggetto di
conferma e l'autorità che la ha rilasciata.
7.3
- Strutture che hanno ottenuto il provvedimento
di autorizzazione provvisoria con prescrizioni
impartite sulla base dei requisiti previsti dalle
direttive precedenti
Per
tali strutture, i soggetti istituzionali che hanno
curato l'istruttoria trasmettono tutta la documentazione
alla Commissione di cui al precedente paragrafo 6.2,
unitamente ad una relazione sullo stato di avanzamento
dell'istruttoria e sull'oggetto e sui termini di
scadenza delle prescrizioni; la Commissione provvederà
alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni,
trasmettendo la relazione con le conclusioni ed il
parere al Comune competente ad adottare l'atto di
autorizzazione definitiva.
Per
quanto attiene ai requisiti organizzativo-funzionali e
di personale, l'adeguamento ai nuovi requisiti deve
avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente direttiva.
Il
Comune provvede ad effettuare le previste comunicazioni
alla Provincia con le modalità di cui al successivo
paragrafo 8.
7.4
- Strutture per le quali è già stata rilasciata la
concessione edilizia
Per
tali strutture - se la progettazione è stata
realizzata secondo i requisiti strutturali previsti
dalle precedenti direttive - non è richiesto
l'adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla
presente direttiva.
7.5
- Strutture finanziate con i fondi di cui
all'articolo 20 della legge n. 67/88 e articolo 42
della
L.R.
n. 2/85
Per
tali strutture - se si è già concluso l'iter di
valutazione regionale del progetto, anche con
eventuali rilievi (adozione di apposita
determinazione regionale) - non è richiesto
l'adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla
presente direttiva.
8.
- Registro provinciale delle strutture autorizzate
è
istituito presso ciascuna Amministrazione provinciale il
Registro delle strutture residenziali e semiresi-
denziali pubbliche e private che svolgono attività
socio-sanitaria e socio-assistenziale, autorizzate al
funzionamento ai sensi della L.R. 12 ottobre 1998, n.
34, artt. 1, co. 1 e 3, co. 2.
Le
Amministrazioni provinciali devono essere
tempestivamente informate, contestualmente alle
comunicazioni effettuate al legale rappresentante del
soggetto gestore, dei provvedimenti adottati dalle
Amministrazioni comunali competenti sulle singole
strutture, anche nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, affinchè provvedano ad annotarle nel
Registro.
Al
fine della istituzione, tenuta ed aggiornamento del
Registro, i Comuni comunicano alla Provincia i
provvedimenti adottati tramite la compilazione degli
appositi modelli a ciò predisposti ed allegati alla
presente direttiva.
Per
le autorizzazioni di cui ai precedenti paragrafi 6.2 e
7.2 si dovrà utilizzare il modello "Mod.
AUT1"; lo stesso modello deve essere utilizzato per
le autorizzazioni di cui al precedente paragrafo 7.1,
precisando se l'autorizzazione è stata rilasciata sulla
base dei requisiti strutturali previsti dalle direttive
precedenti o dalla presente.
Per
le strutture di cui al precedente paragrafo 7.3 i
Comuni, per le previste comunicazioni alla Provincia,
utilizzano il modello "Mod. PROVV".
I
Comuni provvedono altresì a dare comunicazione alla
Provincia dell'esito e della data del sopralluogo di
verifica dei requisiti funzionali ed organizzativi
dichiarati, di cui al precedente paragrafo 6., per
quanto attiene all'istruttoria delle domande di
autorizzazione al funzionamento presentate sulla base
della disciplina di cui alla L.R. 34/98 e della presente
direttiva. La Provincia annota nel Registro la data e
l'esito del sopralluogo di verifica.
La
Provincia provvede ad informatizzare, nell'apposita
procedura del Sistema informativo regionale, i modelli
"Mod. AUT1" e "Mod. PROVV", ricevuti
dai Comuni e le annotazioni relative alla data ed esito
del sopralluogo di verifica dei requisiti di cui al
precedente paragrafo 6.
Nel
Registro è tenuta una apposita sezione destinata alla
annotazione delle comunicazioni di avvio attività di
cui al successivo paragrafo 9.1. La Provincia provvede
ad informatizzare nella apposita procedura del sistema
informativo regionale i modelli "Mod. DEN1"
ricevuti dai Comuni.
9.
- Verifiche e controlli
La
permanenza dei requisiti minimi sulla base dei quali è
stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento è
verificata di norma ogni quattro anni, mediante
autocertificazione sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto gestore, trasmessa al Comune
che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento.
L'autocertificazione deve essere conforme al modello
predisposto dalla Giunta regionale con propria
deliberazione. Il Comune può comunque procedere in
qualsiasi momento a verifiche ispettive anche
avvalendosi della Commissione di cui al paragrafo 6.2.
La
Regione può disporre controlli e verifiche sulle
strutture autorizzate, dandone comunicazione al Comune
ed avvalendosi della Commissione di cui al precedente
paragrafo 6.2.
L'esito
dei controlli e verifiche effettuate deve essere
tempestivamente comunicato al legale rappresentante del
soggetto gestore, alla Provincia ed al Comune nel caso
di controlli e verifiche disposti dalla Regione. Alla
Provincia deve essere altresì trasmessa - a cura del
Comune - copia della autocertificazione sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto gestore di cui al
primo capoverso del presente paragrafo, ai fini
dell'annotazione nel Registro provinciale delle
strutture autorizzate.
Qualora,
a seguito di verifica disposta dal Comune o dalla
Regione, venga accertata l'assenza di uno o più
requisiti minimi o il superamento della capacità
ricettiva autorizzata, il Comune diffida il legale
rappresentante del soggetto gestore a provvedere al
necessario adeguamento entro il termine stabilito
nell'atto di diffida. Tale termine può essere
eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola
volta.
Il
mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero
l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono
pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli
operatori, comporta l'adozione di un provvedimento di
sospensione - anche parziale - dell'attività. Con tale
provvedimento il Comune indica la decorrenza della
sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da
porre in essere per permetterne la ripresa.
Ove
il legale rappresentante del soggetto gestore non
richieda al Comune - entro un anno dalla data del
provvedimento di sospensione - la verifica circa il
superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione
al funzionamento si intende decaduta. In questo caso
l'attività può essere nuovamente esercitata solo a
seguito di presentazione di nuova domanda con le modalità
di cui ai precedenti paragrafi 6. e 6.1.
A
seguito della comunicazione del legale rappresentante
del soggetto gestore di cui al precedente capoverso, il
Comune provvede entro 30 giorni alla prevista verifica;
decorsi i 30 giorni senza che il Comune abbia provveduto
alla verifica, il gestore può riprendere l'attività
oggetto di sospensione.
L'eventuale
mancato esercizio dell'attività protratto per più di
12 mesi comporta la revoca dell'autorizzazione al
funzionamento.
Nel
caso di verifiche e controlli disposti dal Comune o
dalla Regione a seguito dei quali venga adottato un
provvedimento, il Comune deve darne comunicazione alla
Provincia utilizzando il modello a ciò predisposto
allegato alla presente direttiva "Mod. VER1".
9.1
- Comunicazione di avvio di attività
Il legale rappresentante del soggetto gestore di
appartamenti protetti e gruppi appartamento per
anziani e disabili, di case famiglia, che accolgono
fino ad un massimo di sei ospiti, deve comunicare
l'avvio di tali attività al Sindaco del Comune del
territorio.
La comunicazione - finalizzata all'esercizio
dell'attività di vigilanza - deve essere effettuata
entro 60 giorni dall'avvio dell'attività e deve
indicare:
- la denominazione e l'indirizzo esatto della
sede in cui si svolge l'attività;
- la denominazione, la natura giuridica e
l'indirizzo del soggetto gestore;
- il numero massimo (entro le sei unità) di
utenti che possono essere ospitati nella sede;
- il numero e le caratteristiche dell'utenza
presente (esempio: minori, anziani, disabili, ecc.);
- il numero e le qualifiche del personale che vi
opera;
- le modalità di accoglienza dell'utenza
(convenzione con enti pubblici, rapporto diretto con
gli utenti, ecc.);
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari
e l'eventuale partecipazione alla spesa di soggetti
pubblici.
Per le attività di cui al presente paragrafo, già
avviate alla data di entrata in vigore della
presente direttiva, la comunicazione deve essere
effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore.
Il Comune provvede a dare comunicazione alla
Provincia, al fine della tenuta dell'apposita
sezione del Registro, delle comunicazioni di avvio
di attività ricevute, utilizzando l'apposito
modello a ciò predisposto ed allegato alla presente
direttiva "Mod. DEN1".
10.
- Sistema informativo
La
Regione, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 3 del
1999, nell'ambito delle linee di indirizzo per lo
sviluppo telematico dell'Emilia-Romagna, promuove il
coordinamento delle informazioni e la comunicazione
istituzionale con il sistema delle autonomie locali.
Nell'ambito
del più complessivo sistema informativo regionale si
colloca quello delle politiche sociali, la cui gestione
territoriale è affidata alle Province ai sensi
dell'art. 190 della L.R. n. 3 del 1999.
Il
sistema informativo delle politiche sociali - realizzato
con procedure informatiche gestite in rete tra la
Regione e le Province - comprende, tra l'altro, la banca
dati delle strutture socio-assistenziali e
socio-sanitarie del territorio regionale. La banca dati
è costituita dall'anagrafe delle strutture - la cui
implementazione avviene, per le strutture oggetto della
presente direttiva, attraverso i Registri di cui al
precedente paragrafo 8. - e da aggiornamenti annuali
effettuati attraverso le apposite rilevazioni rivolte ai
soggetti gestori. Gli aggiornamenti annuali riguardano:
l'organizzazione del presidio, l'utenza, il personale,
gli aspetti economici.
L'anagrafe
delle strutture oggetto della presente direttiva viene
alimentata e modificata in modo continuo dalle Province,
a seguito dell'invio da parte dei Comuni dei modelli a
ciò predisposti ("Mod. AUT1", "Mod.
PROVV", "Mod. DEN1", "Mod.
VER1").
Gli
aggiornamenti annuali vengono effettuati attraverso i
modelli di rilevazione "ISTAT/Regione" per le
strutture residenziali e i modelli "Regione"
per le strutture semiresidenziali. I modelli vengono
inviati dalle Province agli enti gestori che provvedono
alla compilazione e restituzione alle Province per la
relativa informatizzazione.
Il
sistema così delineato crea a livello provinciale un
punto di accesso unificato alle informazioni sulle
strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie,
individuando nelle Province il punto di riferimento
privilegiato per i soggetti del rispettivo ambito
territoriale. A livello regionale fornisce elementi per
l'esercizio delle funzioni di programmazione,
coordinamento ed indirizzo, assolvendo al tempo stesso
gli obblighi informativi verso diversi organismi
nazionali.
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