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Legge regionale 1 marzo 2000, n. 564
PARTE II
- DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1.
- Strutture per anziani
Le
strutture per anziani oggetto della presente direttiva
sono:
-
Centro diurno assistenziale
-
Comunità alloggio
-
Casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani
-
Casa protetta/RSA
Ogni
struttura può offrire una o più tra le tipologie di
servizio sopra indicate, fermo restando il possesso per
ciascuna tipologia dei requisiti specifici di seguito
indicati.
1.1
- Centro diurno assistenziale
Definizione
Il
Centro diurno assistenziale è una struttura
socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani
con diverso grado di non autosufficienza.
Finalità
Il
Centro diurno assistenziale ha tra le proprie finalità:
-
offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua
famiglia;
-
potenziare, mantenere e/o compensare abilità e
competenze relative alla sfera dell'autonomia,
dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale,
della relazione interpersonale e della socializzazione;
-
tutela socio-sanitaria.
Capacità
ricettiva
La
capacità ricettiva del Centro diurno assistenziale va
di norma da un minimo di 5 ad un massimo di 25 ospiti.
Requisiti
strutturali minimi
Nel
Centro diurno assistenziale devono essere presenti:
-
una zona soggiorno, una zona pranzo, una zona riposo ed
una zona destinata ad attività di mobilizzazione, per
una superficie complessiva sufficiente in rapporto alla
capacità ricettiva;
-
servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza:
n. 1 fino a 10 ospiti o n. 2 oltre i dieci ospiti;
-
servizi igienici per il personale separati da quelli per
gli ospiti.
I
locali sopraindicati possono essere condivisi - fermo
restando la necessità di separate autorizzazioni al
funzionamento - con altra tipologia di struttura per
anziani presente nell'immobile (ad esempio Casa
Protetta/RSA); in tal caso le dimensioni e
l'articolazione degli spazi dovrà tenere conto del
numero complessivo di utenti che può essere presente
nei locali e dovrà essere indicato nell'autorizzazione
al funzionamento per quali locali e con quale altra
struttura vengono condivisi.
Requisiti
organizzativo-funzionali
Nel
Centro diurno assistenziale devono essere garantiti i
seguenti servizi e prestazioni:
-
somministrazione pasti;
-
assistenza infermieristica;
-
attività aggregative, ricreativo-culturali e di
mobilizzazione;
-
assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali
attività e funzioni quotidiane.
Requisiti
di personale
Nel
Centro diurno assistenziale devono essere presenti
addetti all'assistenza di base in tutto l'arco di tempo
di apertura del servizio ed in un rapporto di norma di 1
ogni 10 ospiti.
Deve
essere altresì assicurata la presenza dell'infermiere
professionale con una presenza programmata in relazione
ai piani individuali di assistenza.
1.2
- Comunità alloggio
Definizione
La
Comunità alloggio è una struttura socio-assistenziale
residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata
ad anziani non autosufficienti di grado lieve che
necessitano di una vita comunitaria e di reciproca
solidarietà.
Finalità
La
Comunità alloggio fornisce ospitalità ed assistenza
creando le condizioni per una vita comunitaria,
parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti
solidaristici e di auto-aiuto, con l'appoggio dei
servizi territoriali.
Capacità
ricettiva
La
Comunità alloggio accoglie, di norma, fino ad un
massimo di 12 ospiti.
Requisiti
strutturali minimi
Nella
Comunità alloggio devono essere presenti:
-
locale soggiorno attrezzato con pareti o divisori mobili
e di dimensioni tali da permettere la realizzazione di
attività diversificate in relazione alle capacità e
agli interessi degli ospiti;
-
una zona pranzo;
-
una zona cucina;
-
camere singole e doppie;
-
un servizio igienico attrezzato per la non
autosufficienza ogni 4 ospiti.
Tutti
gli ambienti sopraindicati devono essere dotati di
ausili ed arredi volti al recupero dei livelli di
autonomia, e devono avere dimensioni tali da permettere
la manovra e la rotazione delle carrozzine e degli altri
ausili per la deambulazione.
Requisiti
organizzativo-funzionali
Nella
Comunità alloggio devono essere garantiti i seguenti
servizi e prestazioni:
-
somministrazione pasti in relazione ai bisogni degli
utenti;
-
assistenza infermieristica ove richiesta dai piani
individuali di assistenza;
-
facilitazione nella fruizione all'esterno di attività
aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;
-
assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali
attività e funzioni quotidiane ove necessario in
relazione ai bisogni degli utenti;
-
nei momenti della giornata e della notte in cui non sono
presenti operatori, deve essere comunque garantito
l'intervento per eventuali emergenze; a tal fine devono
essere individuati uno o più soggetti referenti con il
compito di attivare le risorse necessarie al bisogno
urgente segnalato.
Requisiti
di personale
Nella
Comunità alloggio deve essere garantita una presenza
programmata di addetti all'assistenza di base.
Deve
essere altresì assicurata la presenza dell'infermiere
professionale con una presenza programmata in relazione
ai piani individuali di assistenza.
1.3
- Casa di riposo, casa albergo, albergo per anziani
Definizione
Con
la denominazione di Casa di riposo, casa albergo,
albergo per anziani, si indica la medesima tipologia di
struttura; di seguito si indicherà, per ragioni di
sintesi, la sola Casa di riposo, con la precisazione più
sopra indicata.
La
Casa di riposo è una struttura socio-assistenziale a
carattere residenziale destinata ad anziani non
autosufficienti di grado lieve.
Finalità
La Casa di riposo fornisce ospitalità ed assistenza;
offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di
servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane; offre
stimoli e possibilità di attività occupazionali e
ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione.
Capacità
ricettiva
La
capacità ricettiva della Casa di riposo non può
superare i 120 posti residenziali.
Requisiti
strutturali minimi
Gli
standard strutturali minimi della Casa di riposo sono i
seguenti:
-
camere da letto con una superficie utile - di norma - di
mq. 12 per le camere ad un posto e di mq. 18 per le
camere a due posti; in ogni caso le camere dovranno
essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire
la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed
altri ausili per la deambulazione;
-
bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a
due posti e 1 ogni due camere per le camere ad un posto,
di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la
rotazione delle carrozzine;
-
campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi
igienici e per tutti i posti letto;
-
una o più zone soggiorno, una o più zone per attività
motorie e ricreativo culturali, sala o sale da pranzo,
adeguati alla capacità ricettiva della struttura;
-
servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero
minimo di due, di cui almeno uno attrezzato per la non
autosufficienza;
-
un montalettighe;
-
un ascensore ogni 40 posti residenziali;
-
locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa,
adeguati alle modalità organizzative adottate per il
servizio;
-
locale per il deposito della biancheria sporca;
-
camera ardente;
-
locali destinati all'erogazione di servizi e prestazioni
non obbligatorie, qualora previste, devono essere a
norma con le disposizioni vigenti;
-
area verde esterna.
Requisiti
organizzativo-funzionali
Nella
Casa di Riposo devono essere garantiti i seguenti
servizi e prestazioni:
-
assistenza tutelare diurna e notturna;
-
somministrazione pasti;
-
assistenza infermieristica ove richiesta dai piani
individuali di assistenza;
-
attività aggregative, ricreativo-culturali e di
mobilizzazione;
-
assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali
attività e funzioni quotidiane.
Requisiti
di personale
Nella
Casa di Riposo deve essere garantita la presenza di
addetti all'assistenza di base nel rapporto di 1
operatore ogni 10 ospiti per assistenza diurna e
controllo notturno, con esclusione del personale addetto
ai lavori di pulizia degli spazi comuni.
Deve
essere altresì assicurata la presenza dell'infermiere
professionale con una presenza programmata in relazione
ai piani individuali di assistenza.
1.4
- Casa protetta/RSA
Definizione
La
Casa Protetta / RSA è una struttura socio-sanitaria
residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o
permanentemente, anziani non autosufficienti di grado
medio ed elevato, che non necessitano di specifiche
prestazioni ospedaliere.
Finalità
La
Casa Protetta / RSA fornisce ospitalità ed assistenza;
offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di
servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane; offre
stimoli e possibilità di attività occupazionali e
ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione.
Fornisce altresì assistenza medica, infermieristica e
trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il
miglioramento dello stato di salute e di benessere
dell'anziano ospitato.
Di
norma la Casa Protetta ospita anziani non
autosufficienti con bisogni assistenziali di diversa
intensità (disturbi comportamentali, elevati bisogni
sanitari correlati ad elevati bisogni assistenziali,
disabilità severe e moderate).
La
RSA ospita anziani non autosufficienti con elevati
bisogni sanitari e correlati elevati bisogni
assistenziali o con disturbi comportamentali.
Capacità
ricettiva
La
capacità ricettiva della Casa Protetta / RSA è pari -
di norma - ad un massimo di 60 posti residenziali con
un'organizzazione degli spazi e delle prestazioni per
nuclei di ospiti di circa 20-30 persone ciascuno.
Le
strutture con capacità ricettiva superiore, che in ogni
caso non può superare il limite di 120 posti, devono
anch'esse organizzare gli spazi e le prestazioni per
nuclei di circa 20-30 persone ciascuno.
Requisiti
strutturali minimi
Gli
standard strutturali minimi della Casa Protetta / RSA
sono i seguenti:
-
camere da letto con una superficie utile - di norma - di
mq. 12 per le camere ad un posto e di mq. 18 per le
camere a due posti; in ogni caso le camere dovranno
essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire
la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed
altri ausili per la deambulazione;
-
presenza di camere da letto ad un posto in misura non
inferiore al venti per cento della capacità ricettiva
della struttura;
-
servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza
collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due
posti e 1 ogni due camere per le camere ad un posto, di
dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione
delle carrozzine;
-
campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi
igienici e per tutti i posti letto;
-
locali comuni, anche ad uso polivalente, da destinare a
soggiorno, attività occupazionali, esercizio di culto;
-
servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero
minimo di due, di cui almeno uno attrezzato per la non
autosufficienza;
-
un montalettighe ed un ascensore ogni 40 posti
residenziali;
-
locale portineria;
-
locali destinati alla erogazione di servizi e
prestazioni non obbligatorie, qualora previste, devono
essere a norma con le disposizioni vigenti;
-
locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa,
uffici, adeguati alle modalità organizzative adottate
per il servizio;
-
locale per il deposito della biancheria sporca
articolato per piano;
-
locale per il deposito della biancheria pulita
articolato per piano;
-
area verde esterna;
-
camera ardente.
Nei
servizi di nucleo devono essere previsti:
-
soggiorno;
-
zona pranzo;
-
locale di servizio per il personale con servizio
igienico;
-
angolo cottura, eventualmente anche all'interno del
locale di servizio del personale;
-
bagno assistito;
-
locale per vuotatoio e lavapadelle.
Per
le strutture fino a 60 posti collocati sullo stesso
piano, possono essere previsti servizi di nucleo comuni,
purchè dimensionati in relazione al numero degli
anziani.
Per
l'erogazione delle prestazioni ed attività sanitarie,
devono essere previsti:
-
locale per ambulatorio;
-
servizio igienico;
-
palestra dotata di attrezzature ed ausili, con relativo
deposito;
-
locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale
di consumo, ecc.;
-
armadiatura idonea alla conservazione dei farmaci.
Tutti
i locali sopraindicati, destinati ad attività o vita
collettiva (soggiorni e sale da pranzo), sia generali
che di nucleo, devono essere di dimensioni adeguate alla
capacità ricettiva massima prevista per la struttura.
Requisiti
minimi di arredi ed attrezzature
La
Casa Protetta / RSA deve essere dotata di arredi ed
attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed in
particolare devono essere garantiti a tutti gli ospiti
che ne presentano la necessità:
-
letti articolati (preferibilmente a due snodi),
regolabili in altezza;
-
materassi e cuscini antidecubito;
-
apparecchiature, anche mobili, per la somministrazione
dell'ossigeno, a norma con le disposizioni vigenti in
materia.
Devono
inoltre essere presenti:
-
corrimano a parete nei percorsi principali;
-
dotazione di ausili per la mobilità ed il mantenimento
delle autonomie funzionali residue.
Requisiti
organizzativo-funzionali
Nella
Casa Protetta / RSA devono essere garantiti i seguenti
servizi e prestazioni:
-
assistenza tutelare diurna e notturna;
-
somministrazione pasti;
-
attività aggregative, ricreativo-culturali e di
mobilizzazione;
-
assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali
attività e funzioni quotidiane;
-
assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni
medico-generiche, infermieristiche, riabilitative e di
somministrazione di farmaci.
Requisiti
di personale
Nella
Casa Protetta deve essere garantita la presenza di
addetti all'assistenza di base / OTA (operatori tecnici
di assistenza) nel rapporto di 1 operatore ogni 3,5
ospiti per assistenza diurna e notturna, con esclusione
del personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi
comuni.
Nella
RSA deve essere garantita la presenza di addetti
all'assistenza di base / OTA (operatori tecnici di
assistenza) nel rapporto di 1 operatore ogni 2,2 ospiti
per assistenza diurna e notturna, con esclusione del
personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi
comuni.
Devono
altresì essere garantite le seguenti figure:
-
responsabile di nucleo; tale funzione viene svolta dai
responsabili delle attività assistenziali o da
infermieri in relazione alle necessità socio-sanitarie
degli anziani; nelle strutture con un solo nucleo il
coordinatore responsabile può svolgere anche le
funzioni di responsabile di nucleo;
-
animatore per attività programmate;
-
terapista della riabilitazione nel rapporto di 1 ogni 60
ospiti nella Casa Protetta e di 1 ogni 40 ospiti nella
RSA;
-
medico con presenza programmata non inferiore a 6 ore
settimanali ogni 30 anziani nella Casa Protetta e con
presenza programmata non inferiore a 10 ore settimanali
ogni 20 anziani nella RSA;
-
infermiere professionale nel rapporto di 1 ogni 12
anziani nella Casa Protetta e nel rapporto di 1 ogni 6
anziani nella RSA; il personale infermieristico
garantisce la necessaria assistenza al personale medico
e la somministrazione dei farmaci secondo i piani e le
prescrizioni sanitarie; nelle strutture che accolgono
anziani non autosufficienti con elevate necessità
socio-sanitarie deve essere garantita la presenza
infermieristica 24 ore su 24.
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