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Legge regionale 1 marzo 2000, n. 564

 

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

  

1. - Strutture per anziani

 

Le strutture per anziani oggetto della presente direttiva sono:

- Centro diurno assistenziale

- Comunità alloggio

- Casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani

- Casa protetta/RSA

Ogni struttura può offrire una o più tra le tipologie di servizio sopra indicate, fermo restando il possesso per ciascuna tipologia dei requisiti specifici di seguito indicati.

 

 

1.1 - Centro diurno assistenziale

 

Definizione

Il Centro diurno assistenziale è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non autosufficienza.

 

Finalità

Il Centro diurno assistenziale ha tra le proprie finalità:

- offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia;

- potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione;

- tutela socio-sanitaria.

 

Capacità ricettiva

La capacità ricettiva del Centro diurno assistenziale va di norma da un minimo di 5 ad un massimo di 25 ospiti.

 

Requisiti strutturali minimi

Nel Centro diurno assistenziale devono essere presenti:

- una zona soggiorno, una zona pranzo, una zona riposo ed una zona destinata ad attività di mobilizzazione, per una superficie complessiva sufficiente in rapporto alla capacità ricettiva;

- servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza: n. 1 fino a 10 ospiti o n. 2 oltre i dieci ospiti;

- servizi igienici per il personale separati da quelli per gli ospiti.

I locali sopraindicati possono essere condivisi - fermo restando la necessità di separate autorizzazioni al funzionamento - con altra tipologia di struttura per anziani presente nell'immobile (ad esempio Casa Protetta/RSA); in tal caso le dimensioni e l'articolazione degli spazi dovrà tenere conto del numero complessivo di utenti che può essere presente nei locali e dovrà essere indicato nell'autorizzazione al funzionamento per quali locali e con quale altra struttura vengono condivisi.

 

Requisiti organizzativo-funzionali

Nel Centro diurno assistenziale devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- somministrazione pasti;

- assistenza infermieristica;

- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane.

 

Requisiti di personale

Nel Centro diurno assistenziale devono essere presenti addetti all'assistenza di base in tutto l'arco di tempo di apertura del servizio ed in un rapporto di norma di 1 ogni 10 ospiti.

Deve essere altresì assicurata la presenza dell'infermiere professionale con una presenza programmata in relazione ai piani individuali di assistenza.

 

 

1.2 - Comunità alloggio

 

Definizione

La Comunità alloggio è una struttura socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

 

Finalità

La Comunità alloggio fornisce ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria, parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, con l'appoggio dei servizi territoriali.

 

Capacità ricettiva

La Comunità alloggio accoglie, di norma, fino ad un massimo di 12 ospiti.

 

Requisiti strutturali minimi

Nella Comunità alloggio devono essere presenti:

- locale soggiorno attrezzato con pareti o divisori mobili e di dimensioni tali da permettere la realizzazione di attività diversificate in relazione alle capacità e agli interessi degli ospiti;

- una zona pranzo;

- una zona cucina;

- camere singole e doppie;

- un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 4 ospiti.

Tutti gli ambienti sopraindicati devono essere dotati di ausili ed arredi volti al recupero dei livelli di autonomia, e devono avere dimensioni tali da permettere la manovra e la rotazione delle carrozzine e degli altri ausili per la deambulazione.

 

Requisiti organizzativo-funzionali

Nella Comunità alloggio devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- somministrazione pasti in relazione ai bisogni degli utenti;

- assistenza infermieristica ove richiesta dai piani individuali di assistenza;

- facilitazione nella fruizione all'esterno di attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane ove necessario in relazione ai bisogni degli utenti;

- nei momenti della giornata e della notte in cui non sono presenti operatori, deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze; a tal fine devono essere individuati uno o più soggetti referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.

 

Requisiti di personale

Nella Comunità alloggio deve essere garantita una presenza programmata di addetti all'assistenza di base.

 

Deve essere altresì assicurata la presenza dell'infermiere professionale con una presenza programmata in relazione ai piani individuali di assistenza.

 

 

1.3 - Casa di riposo, casa albergo, albergo per anziani

 

Definizione

Con la denominazione di Casa di riposo, casa albergo, albergo per anziani, si indica la medesima tipologia di struttura; di seguito si indicherà, per ragioni di sintesi, la sola Casa di riposo, con la precisazione più sopra indicata.

La Casa di riposo è una struttura socio-assistenziale a carattere residenziale destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve.

 

Finalità
La Casa di riposo fornisce ospitalità ed assistenza; offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane; offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione.

 

Capacità ricettiva

La capacità ricettiva della Casa di riposo non può superare i 120 posti residenziali.

 

Requisiti strutturali minimi

Gli standard strutturali minimi della Casa di riposo sono i seguenti:

- camere da letto con una superficie utile - di norma - di mq. 12 per le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere a due posti; in ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione;

- bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due camere per le camere ad un posto, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine;

- campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto;

- una o più zone soggiorno, una o più zone per attività motorie e ricreativo culturali, sala o sale da pranzo, adeguati alla capacità ricettiva della struttura;

- servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;

- un montalettighe;

- un ascensore ogni 40 posti residenziali;

- locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa, adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio;

- locale per il deposito della biancheria sporca;

- camera ardente;

- locali destinati all'erogazione di servizi e prestazioni non obbligatorie, qualora previste, devono essere a norma con le disposizioni vigenti;

- area verde esterna.

 

Requisiti organizzativo-funzionali

Nella Casa di Riposo devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- somministrazione pasti;

- assistenza infermieristica ove richiesta dai piani individuali di assistenza;

- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane.

 

Requisiti di personale

Nella Casa di Riposo deve essere garantita la presenza di addetti all'assistenza di base nel rapporto di 1 operatore ogni 10 ospiti per assistenza diurna e controllo notturno, con esclusione del personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi comuni.

Deve essere altresì assicurata la presenza dell'infermiere professionale con una presenza programmata in relazione ai piani individuali di assistenza.

 

 

1.4 - Casa protetta/RSA

 

Definizione

La Casa Protetta / RSA è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere.

 

Finalità

La Casa Protetta / RSA fornisce ospitalità ed assistenza; offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane; offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione. Fornisce altresì assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

Di norma la Casa Protetta ospita anziani non autosufficienti con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi comportamentali, elevati bisogni sanitari correlati ad elevati bisogni assistenziali, disabilità severe e moderate).

La RSA ospita anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari e correlati elevati bisogni assistenziali o con disturbi comportamentali.

 

Capacità ricettiva

La capacità ricettiva della Casa Protetta / RSA è pari - di norma - ad un massimo di 60 posti residenziali con un'organizzazione degli spazi e delle prestazioni per nuclei di ospiti di circa 20-30 persone ciascuno.

Le strutture con capacità ricettiva superiore, che in ogni caso non può superare il limite di 120 posti, devono anch'esse organizzare gli spazi e le prestazioni per nuclei di circa 20-30 persone ciascuno.

 

Requisiti strutturali minimi

Gli standard strutturali minimi della Casa Protetta / RSA sono i seguenti:

- camere da letto con una superficie utile - di norma - di mq. 12 per le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere a due posti; in ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione;

- presenza di camere da letto ad un posto in misura non inferiore al venti per cento della capacità ricettiva della struttura;

- servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due camere per le camere ad un posto, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine;

- campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto;

- locali comuni, anche ad uso polivalente, da destinare a soggiorno, attività occupazionali, esercizio di culto;

- servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;

- un montalettighe ed un ascensore ogni 40 posti residenziali;

- locale portineria;

- locali destinati alla erogazione di servizi e prestazioni non obbligatorie, qualora previste, devono essere a norma con le disposizioni vigenti;

- locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa, uffici, adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio;

- locale per il deposito della biancheria sporca articolato per piano;

- locale per il deposito della biancheria pulita articolato per piano;

- area verde esterna;

- camera ardente.

Nei servizi di nucleo devono essere previsti:

- soggiorno;

- zona pranzo;

- locale di servizio per il personale con servizio igienico;

- angolo cottura, eventualmente anche all'interno del locale di servizio del personale;

- bagno assistito;

- locale per vuotatoio e lavapadelle.

Per le strutture fino a 60 posti collocati sullo stesso piano, possono essere previsti servizi di nucleo comuni, purchè dimensionati in relazione al numero degli anziani.

Per l'erogazione delle prestazioni ed attività sanitarie, devono essere previsti:

- locale per ambulatorio;

- servizio igienico;

- palestra dotata di attrezzature ed ausili, con relativo deposito;

- locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo, ecc.;

- armadiatura idonea alla conservazione dei farmaci.

Tutti i locali sopraindicati, destinati ad attività o vita collettiva (soggiorni e sale da pranzo), sia generali che di nucleo, devono essere di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima prevista per la struttura.

 

Requisiti minimi di arredi ed attrezzature

La Casa Protetta / RSA deve essere dotata di arredi ed attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed in particolare devono essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano la necessità:

- letti articolati (preferibilmente a due snodi), regolabili in altezza;

- materassi e cuscini antidecubito;

- apparecchiature, anche mobili, per la somministrazione dell'ossigeno, a norma con le disposizioni vigenti in materia.

Devono inoltre essere presenti:

- corrimano a parete nei percorsi principali;

- dotazione di ausili per la mobilità ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue.

 

Requisiti organizzativo-funzionali

Nella Casa Protetta / RSA devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- somministrazione pasti;

- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;

- assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche, riabilitative e di somministrazione di farmaci.

 

Requisiti di personale

Nella Casa Protetta deve essere garantita la presenza di addetti all'assistenza di base / OTA (operatori tecnici di assistenza) nel rapporto di 1 operatore ogni 3,5 ospiti per assistenza diurna e notturna, con esclusione del personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi comuni.

Nella RSA deve essere garantita la presenza di addetti all'assistenza di base / OTA (operatori tecnici di assistenza) nel rapporto di 1 operatore ogni 2,2 ospiti per assistenza diurna e notturna, con esclusione del personale addetto ai lavori di pulizia degli spazi comuni.

Devono altresì essere garantite le seguenti figure:

- responsabile di nucleo; tale funzione viene svolta dai responsabili delle attività assistenziali o da infermieri in relazione alle necessità socio-sanitarie degli anziani; nelle strutture con un solo nucleo il coordinatore responsabile può svolgere anche le funzioni di responsabile di nucleo;

- animatore per attività programmate;

- terapista della riabilitazione nel rapporto di 1 ogni 60 ospiti nella Casa Protetta e di 1 ogni 40 ospiti nella RSA;

- medico con presenza programmata non inferiore a 6 ore settimanali ogni 30 anziani nella Casa Protetta e con presenza programmata non inferiore a 10 ore settimanali ogni 20 anziani nella RSA;

- infermiere professionale nel rapporto di 1 ogni 12 anziani nella Casa Protetta e nel rapporto di 1 ogni 6 anziani nella RSA; il personale infermieristico garantisce la necessaria assistenza al personale medico e la somministrazione dei farmaci secondo i piani e le prescrizioni sanitarie; nelle strutture che accolgono anziani non autosufficienti con elevate necessità socio-sanitarie deve essere garantita la presenza infermieristica 24 ore su 24.

 

 

 

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