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Legge regionale 1 marzo 2000, n. 564

 

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

  

2. - Strutture per disabili

 

Le strutture per disabili oggetto della presente direttiva sono:

- Centro socio-riabilitativo diurno

- Centro socio-riabilitativo residenziale

Rientrano nell'ambito delle sopraindicate tipologie anche le strutture realizzate con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

 

2.1 - Centro socio-riabilitativo diurno 

 

Definizione

Il Centro socio-riabilitativo diurno è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata a cittadini portatori di handicap. L'accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell'obbligo scolastico è da considerarsi eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.

 

Finalità

Il Centro socio-riabilitativo diurno ha tra le proprie finalità:

- attuare interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane ed al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali;

- offrire un sostegno ed un aiuto al portatore di handicap e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di cura;

- attivare strategie per l'integrazione sociale dell'ospite.

 

Capacità ricettiva

Il Centro socio-riabilitativo diurno accoglie di norma fino ad un massimo di 25 ospiti, la cui attività deve essere organizzata per gruppi non superiori - di norma - a 8 ospiti.

 

Requisiti strutturali minimi

Nel Centro socio-riabilitativo diurno devono essere presenti:

- una zona pranzo;

- locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione, atelier, laboratori, di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura e tali da permettere la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; i locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle attività previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea attività dei gruppi previsti in relazione alla capacità ricettiva massima della struttura;

- un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 8 ospiti.

I locali sopra indicati possono essere condivisi - fermo restando la necessità di separate autorizzazioni al funzionamento - con il centro socio-riabilitativo residenziale presente nell'immobile; in tal caso le dimensioni e l'articolazione degli spazi dovrà tenere conto del numero complessivo di utenti che può essere presente nei locali e dovrà essere indicato nell'autorizzazione al funzionamento per quali locali e con quale altra struttura vengono condivisi.

 

Requisiti organizzativo-funzionali

Il Centro socio-riabilitativo diurno deve organizzare le proprie attività per gruppi non superiori - di norma - a 8 ospiti.

Nel Centro socio-riabilitativo diurno devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- somministrazione pasti;

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;

- attività terapeutico - riabilitative - educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;

- attività di socializzazione e ricreativo-culturali;

- prestazioni sanitarie programmate, in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle mediche, infermieristiche, riabilitative; deve essere altresì garantita la pronta reperibilità in relazione ad esigenze sanitarie urgenti.

 

Requisiti di personale
Nel Centro socio-riabilitativo diurno deve essere garantita una presenza di educatori professionali e addetti all'assistenza di base in un rapporto minimo di 1 ogni 3 ospiti.

Il rapporto tra addetti all'assistenza di base ed educatori professionali deve essere valutato in relazione alle attività previste nella struttura ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata.

 

Deve essere inoltre prevista una presenza programmata, in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, di figure quali ad esempio: medico, infermiere, terapista della riabilitazione; deve essere altresì garantita la pronta reperibilità in relazione ad esigenze sanitarie urgenti.

 

 

2.2 - Centro socio-riabilitativo residenziale

 

Definizione

Il Centro socio-riabilitativo residenziale è una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale destinata a cittadini portatori di handicap di età di norma non inferiore ai 14 anni. In presenza di soggetti che rientrano per età nella fascia d'obbligo scolastico, ne deve essere garantita la frequenza scolastica.

 

Finalità

Il Centro socio-riabilitativo residenziale fornisce ospitalità ed assistenza a cittadini che - per le caratteristiche dell'handicap di cui sono portatori - necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.

 

Capacità ricettiva

Il Centro socio-riabilitativo residenziale accoglie di norma fino ad un massimo di 20 ospiti, la cui attività deve essere organizzata per gruppi non superiori - di norma - a 8 ospiti.

 

Requisiti strutturali minimi
Nel Centro socio-riabilitativo residenziale devono essere presenti:

- una zona pranzo;

- locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione, atelier, laboratori, di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura e tali da permettere la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; i locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle attività previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea attività dei gruppi previsti in relazione alla capacità ricettiva massima della struttura;

- camere da letto con una superficie utile - di norma - di mq. 12 per le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere a due posti; in ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione;

- bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due camere per le camere ad un posto;

- campanelli di chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto;

- servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;

- locale portineria;

- locali lavanderia e guardaroba, cucina e dispensa, adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio;

- locale per vuotatoio e lavapadelle;

- locale per il deposito della biancheria sporca;

- locale per il deposito della biancheria pulita;

- locali destinati alla erogazione di servizi e prestazioni non obbligatorie, qualora previste, devono essere a norma con le disposizioni vigenti;

- area verde esterna;

- locale per ambulatorio, con armadiatura idonea alla conservazione dei farmaci, e servizio igienico;

- locale per attività psicomotorie dotato di attrezzature ed ausili, con relativo deposito;

- camera con servizio igienico per il personale in servizio;

- locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo, ecc..

Tutti i locali sopraindicati, destinati ad attività o vita collettiva, devono essere di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima prevista per la struttura o al numero di ospiti previsto per ciascun gruppo se si tratta di locali destinati alle attività di gruppo.

 

Requisiti minimi di arredi e attrezzature

Il Centro socio-riabilitativo residenziale deve essere dotato di arredi ed attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed in particolare devono essere presenti:

- corrimano a parete nei percorsi principali;

- dotazione di ausili per la mobilità ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue.

 

Requisiti organizzativo-funzionali

Nel Centro socio-riabilitativo residenziale devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- somministrazione pasti;

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;

- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione;

- attività terapeutico - riabilitative - educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;

- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle mediche, infermieristiche e riabilitative; deve essere altresì garantita la pronta reperibilità in relazione ad esigenze sanitarie urgenti.

 

Requisiti di personale

Nel Centro socio-riabilitativo residenziale deve essere garantita una presenza di educatori professionali e addetti all'assistenza di base in un rapporto minimo di 1 ogni 2 ospiti.

Il rapporto tra addetti all'assistenza di base ed educatori professionali deve essere valutato in relazione alle attività previste nella struttura ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata.

 

Deve essere inoltre prevista una presenza programmata, in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, di figure quali ad esempio: medico, infermiere, terapista della riabilitazione; deve essere altresì garantita la pronta reperibilità in relazione ad esigenze sanitarie urgenti.

 

 

3. - Strutture per malati di Aids o con infezioni da Hiv

 

Le strutture per malati di AIDS o con infezione da HIV oggetto della presente direttiva sono:

- Casa alloggio (anche con eventuale Centro Diurno annesso)

- Centro diurno.

 

 

3.1 - Casa alloggio

 

Definizione

La Casa alloggio per malati di AIDS è una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale destinata ad ospitare persone adulte malate di AIDS o con infezione da HIV. La Casa alloggio può organizzare al proprio interno attività di Centro Diurno fruibile da soggetti esterni che non necessitino di permanenza notturna.

 

Finalità

La Casa alloggio fornisce ospitalità ed assistenza a cittadini che - per le caratteristiche del bisogno espresso - necessitano di assistenza socio-sanitaria e risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. La Casa alloggio attua inoltre interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.

 

Capacità ricettiva

La Casa alloggio accoglie, di norma, fino ad un massimo di 12 ospiti residenziali. Qualora sia previsto un Centro Diurno, tale numero può essere raggiunto ospitando fino a 6 persone nel Centro Diurno.

 

Requisiti strutturali minimi

Nella Casa alloggio devono essere presenti:

- un locale soggiorno e ad uso collettivo di dimensione adeguata alle attività previste nella struttura ed alla capacità ricettiva massima della stessa, attrezzato con pareti o divisori mobili di dimensioni tali da permettere la realizzazione di attività diversificate in relazione alle capacità e agli interessi degli ospiti;

- un locale cucina e pranzo adeguato alla capacità ricettiva massima prevista;

- camere da letto singole e doppie con una superficie utile - di norma - di mq. 12 per le camere ad un posto e di mq. 18 per le camere a due posti; in ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; qualora venga previsto il servizio di Centro Diurno lo stesso deve essere dotato di una camera con almeno due posti letto da destinare ad esigenze temporanee del Centro;

- un bagno ogni 3 ospiti (ivi compresi quelli dell'eventuale Centro Diurno), di cui almeno 1 attrezzato per la non autosufficienza;

- un locale ambulatorio / infermeria di almeno 12 mq.;

- una camera per il personale in servizio;

- locale spogliatoio per il personale, dotato di servizio igienico;

- spazi per lavanderia / stireria / guardaroba / dispensa / deposito materiali di pulizia, adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio;

- locale per il deposito della biancheria sporca.

Tutti gli ambienti sopraindicati devono essere dotati di ausili ed arredi volti al recupero dei livelli di autonomia, e devono avere dimensioni tali da permettere la manovra e la rotazione delle carrozzine e degli altri ausili per la deambulazione.

 

Requisiti organizzativo-funzionali
Nella Casa alloggio devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- somministrazione pasti;

- assistenza infermieristica;

- assistenza medica;

- attività educative, aggregative e ricreativo - culturali, anche promuovendone la fruizione all'esterno;

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;

- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle riabilitative e psicologiche;

- raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari secondo la legislazione vigente.

 

Requisiti di personale
Nella Casa alloggio deve essere garantita una presenza programmata di addetti all'assistenza di base per garantire il servizio di somministrazione pasti, assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane, attività di pulizia, in relazione alle necessità dell'utenza ospitata.

In relazione ai piani individuali di assistenza ed alle necessità sanitarie esistenti, deve essere altresì assicurata la presenza programmata del medico e dell'infermiere professionale.

 

Deve essere inoltre garantita una presenza programmata di educatori professionali in relazione alle attività previste. In ogni caso deve essere assicurata la presenza in tutto l'arco delle 24 ore di personale educativo o infermieristico o addetto all'assistenza di base, a seconda dei bisogni socio-sanitari degli ospiti.

 

 

3.2 - Centro diurno

 

Definizione

Il Centro diurno per malati di AIDS è una struttura socio-assistenziale a carattere diurno, che eroga le prestazioni di cui all'art. 3-septies, comma 6 del D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, destinata ad ospitare persone adulte malate di AIDS o con infezione da HIV. Il centro diurno deve essere realizzato in collegamento funzionale con altre strutture che si occupano di assistenza e cura dell'AIDS.

 

Finalità
Il Centro diurno è destinato ad ospiti che necessitano di interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane ed al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali, da fruire solo durante le ore diurne, in quanto dotati di supporti familiari tali da non richiedere un intervento residenziale; il Centro diurno ha tra le proprie finalità l'attivazione di strategie per l'integrazione sociale dell'ospite.

 

Capacità ricettiva

Il Centro diurno accoglie di norma fino ad un massimo di 12 ospiti, la cui attività deve essere organizzata per gruppi non superiori - di norma - a 6 ospiti.

 

Requisiti strutturali minimi

Nel Centro diurno devono essere presenti:

- una zona cucina e pranzo;

- locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione, atelier, laboratori, di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura e tali da permettere la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione; i locali devono essere in numero e dimensione adeguata alle attività previste nella struttura e tali da permettere la contemporanea attività dei gruppi previsti in relazione alla capacità ricettiva massima della struttura;

- un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 6 ospiti;

- due posti letto da destinare alle esigenze temporanee di riposo degli ospiti.

 

Requisiti organizzativo-funzionali
Il Centro diurno deve organizzare le proprie attività per gruppi non superiori - di norma - a 6 ospiti.

Nel Centro diurno devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- somministrazione pasti;

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;

- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità cognitive, relazionali e delle autonomie personali;

- attività di socializzazione e ricreativo-culturali;

- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, quali ad esempio quelle mediche, infermieristiche, terapeutico-riabilitative.

 

Requisiti di personale

Nel Centro diurno deve essere garantita la presenza di educatori professionali e addetti all'assistenza di base in relazione alle attività previste nella struttura ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata.

 

Deve essere inoltre prevista una presenza programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, di figure quali ad esempio: medico, infermiere, terapista della riabilitazione, psicologo.

 

 

3.3 - Case alloggio per malati di Aids convenzionate con le aziende Usl alla data di entrata in vigore della presente direttiva

 

Le Case alloggio per malati di AIDS convenzionate con le Aziende USL alla data di entrata in vigore della presente direttiva sono autorizzate al funzionamento, fatto salvo l'adeguamento ai requisiti specifici organizzativo-funzionali e di personale previsti al precedente paragrafo 3.1 ed ai requisiti minimi funzionali e strutturali di carattere generale di cui ai precedenti paragrafi 5. e 5.2 della parte generale della presente direttiva.

 

 

 

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