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Legge regionale 1 marzo 2000, n. 564
PARTE II
- DISPOSIZIONI SPECIFICHE
4.
- Strutture socio-assistenziali per minori
Le
strutture socio-assistenziali residenziali per minori -
nel rispetto di quanto disposto dalla legge 4 maggio
1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori" e successive
modificazioni - sono destinate a minori che siano
temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.
Sono destinate pertanto ad integrare o sostituire
temporaneamente funzioni familiari compromesse e ad
offrire al bambino e all'adolescente un ambiente
educativo-relazionale in cui rielaborare un progetto per
il futuro.
Le
strutture socio-assistenziali residenziali per minori
sono pertanto destinate a minori presenti sul territorio
regionale che:
-
siano temporaneamente privi di un ambiente familiare
idoneo, anche per motivi soggettivi, e per i quali non
sia possibile un conveniente affidamento familiare;
-
necessitino di una collocazione extra-familiare perché
prescritta da un provvedimento dell'autorità
giudiziaria.
Le
strutture socio-assistenziali residenziali per minori:
-
perseguono obiettivi e adottano metodi educativi fondati
sul rispetto dei diritti del minore, sull'ascolto e la
partecipazione dello stesso al progetto che lo riguarda;
-
favoriscono relazioni significative tra i ragazzi e tra
essi ed i genitori, agevolando in particolare le
relazioni tra fratelli, laddove abbiano un significato
positivo;
-
favoriscono i rapporti degli ospiti con il contesto
sociale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici,
del tempo libero, socio sanitari, e di ogni altra
risorsa presente all'interno del territorio;
-
collaborano con i servizi sociali territoriali preposti
alle funzioni di tutela e vigilanza dell'infanzia e
dell'età evolutiva e con le autorità giudiziarie
competenti.
Tali
strutture sono:
-
Comunità di pronta accoglienza;
-
Comunità di tipo familiare;
-
Comunità educativa.
Entro
tre giorni dall'ammissione o dalla dimissione del
minore, o immediatamente nei casi di ammissioni
d'urgenza non effettuate dai servizi pubblici
competenti, il responsabile della struttura dovrà darne
comunicazione in forma scritta:
-
al Comune ed alla Azienda USL di residenza del minore;
-
al Comune ed alla Azienda USL nel cui territorio è
ubicata la struttura.
I
gestori delle strutture per minori, sia pubblici che
privati, devono - ai sensi dell'articolo 9, 4° co.,
della legge 4 maggio 1983, n. 184 - trasmettere
semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno
sede, l'elenco dei minori ricoverati con l'indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di
residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e
delle condizioni psicofisiche del minore stesso.
Chiunque,
non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora
l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a
sei mesi deve, trascorso tale periodo, darne
segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti
al tribunale per i minorenni con relazione informativa
(articolo 9, comma 6, legge 4 maggio 1983, n. 184).
Analoga segnalazione deve essere effettuata ai servizi
sociali locali.
4.1
- Requisiti comuni alle strutture per minori dal
punto di vista strutturale e spaziale
In
coerenza con l'obiettivo di garantire che le comunità
che accolgono minori abbiano a tutti gli effetti le
caratteristiche della casa di civile abitazione, non
sono previsti requisiti strutturali specifici e le norme
di riferimento sono quelle di edilizia residenziali
vigenti.
Nelle
strutture per minori deve comunque essere previsto un
servizio igienico ogni 4 ospiti ed una camera per
l'operatore in servizio notturno.
4.2
- Requisiti comuni alle strutture per minori dal
punto di vista organizzativo-funzionale
Tutte
le strutture per minori devono:
-
disporre di un progetto educativo generale che espliciti
le metodologie educative che si intendono adottare, il
tipo di utenza e la fascia d'età a cui ci si rivolge;
-
utilizzare e tenere costantemente aggiornata una
cartella personale per ciascun minore in cui devono
essere annotate tutte le notizie ed i dati riguardanti
il minore stesso ed in particolare:
-
il nominativo ed il recapito telefonico del referente
dell'ente locale che ha effettuato l'inserimento;
-
il nominativo ed il recapito telefonico di un referente
del nucleo familiare e dell'eventuale tutore;
-
il nominativo del medico di libera scelta; ove non sia
possibile mantenere il medico che il minore aveva al
momento dell'ingresso in struttura, si deve provvedere
alla scelta di un diverso medico di base;
-
i movimenti temporanei che comportino pernottamento
all'esterno della Comunità;
-
le visite effettuate dai genitori e la loro durata,
provvedendo a fare firmare sia il genitore che
l'operatore presente a fianco dell'annotazione;
-
provvedere alla copertura dei rischi da infortuni o
danni subiti o provocati dai minori e dagli operatori,
stipulando a tal fine apposite assicurazioni;
-
utilizzare e tenere costantemente aggiornato un registro
in cui annotare i turni di presenza degli operatori, ivi
compresi i volontari eventualmente presenti, nell'arco
delle 24 ore.
4.2.1
- Il personale
Nelle
strutture per minori opera personale educativo ed
operatori che svolgono attività di supporto.
Il
personale educativo deve essere in possesso di uno dei
titoli di educatore indicati nella Parte I
"Disposizioni generali", paragrafo 5.2.1 o, in
alternativa, dei seguenti requisiti:
-
diploma di scuola secondaria superiore;
-
curriculum formativo e professionale svolto durante i
cinque anni precedenti l'intervento nella struttura, che
preveda:
-
la partecipazione a momenti formativi non occasionali, a
carattere teorico-pratico, per una durata complessiva di
almeno 150 ore, realizzati ed attestati da enti pubblici
o soggetti privati operanti nel settore;
-
un iter di preparazione svolto e certificato dall'equipe
centralizzata di cui alla Direttiva regionale in materia
di affidamento familiare (deliberazione di Consiglio
regionale n. 1378 del 28 febbraio 2000);
-
un periodo di tirocinio di almeno tre mesi presso
strutture per minori pubbliche o private.
Per
il personale già in servizio che non sia in possesso né
dei titoli né dei requisiti sopra citati, è richiesta
un'esperienza lavorativa presso strutture per minori di
almeno tre anni e la partecipazione a momenti formativi
non occasionali, a carattere teorico-pratico, per una
durata complessiva di almeno 150 ore, realizzati ed
attestati da enti pubblici o soggetti privati operanti
nel settore.
Le
strutture per minori possono avvalersi di operatori con
preparazione specifica (animatori, istruttori,
artigiani, ecc.) per attività complementari a quella
educativa, non attribuibili al personale educativo, e da
esso coordinate.
La
presenza di personale di ausilio per la cura della casa
e per i servizi generali va vista come occasione
educativa essa stessa e non integralmente sostitutiva di
servizi ed azioni che devono comunque entrare nella vita
quotidiana dei minori.
L'impiego
di volontari ed obiettori di coscienza deve essere
previsto in maniera continuativa, anche se per un
periodo di tempo limitato.
4.3
- Comunità di pronta accoglienza
Definizione
La
Comunità di pronta accoglienza è una struttura
socio-assistenziale residenziale destinata a minori in
situazione di grave pregiudizio, che necessitano di una
risposta urgente e temporanea di ospitalità,
mantenimento, protezione, accudimento, in attesa di una
collocazione stabile o di un rientro in famiglia.
Finalità
La
Comunità di pronta accoglienza risponde alle seguenti
finalità:
-
superare la fase del bisogno improvviso mediante
l'accoglienza d'urgenza;
-
offrire ospitalità ed assistenza qualificate sul piano
educativo-relazionale e della cura della persona per il
tempo necessario ad individuare e mettere in atto
l'intervento più favorevole e stabile per il minore.
Capacità
ricettiva
La
Comunità di pronta accoglienza può accogliere fino ad
un massimo di 6 minori quando l'utenza è composta da
bambini e preadolescenti e fino ad un massimo di 12
minori quando l'utenza è composta da adolescenti.
Requisiti
organizzativo-funzionali
Nella
Comunità di pronta accoglienza devono essere garantiti
i seguenti servizi e prestazioni:
-
accoglienza 24 ore su 24;
-
assistenza tutelare diurna e notturna;
-
somministrazione pasti;
-
sostegno educativo, all'inserimento scolastico,
lavorativo e sociale;
-
organizzazione ed assistenza del tempo libero (attività
sportive, ricreative, culturali).
Requisiti
di personale
Nella
Comunità di pronta accoglienza deve essere garantita -
nei momenti di presenza degli ospiti presso la struttura
- una presenza di personale educativo in misura di uno
ogni 3 ospiti.
4.4
- Comunità educativa
Definizione
La
Comunità educativa è una struttura socio-assistenziale
residenziale destinata a preadolescenti ed adolescenti
ai quali la famiglia non sia in grado di assicurare
temporaneamente le proprie cure, o per i quali non sia
possibile - per un periodo anche prolungato - la
permanenza nel nucleo familiare originario.
Finalità
La
Comunità educativa assolve a compiti temporaneamente
sostitutivi o integrativi della famiglia, avendo come
obiettivi specifici:
-
l'educazione e l'acquisizione di autonomia ed
indipendenza;
-
il reinserimento - ove possibile - nella famiglia di
origine.
Capacità
ricettiva
La
Comunità educativa accoglie fino ad un massimo di 10
minori; possono essere ammessi ulteriori 2 minori per
Pronta accoglienza.
Requisiti
organizzativo-funzionali
Nella
Comunità educativa devono essere garantiti i seguenti
servizi e prestazioni, assicurando altresì il
coinvolgimento e la partecipazione dei minori
all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività
quotidiane:
-
assistenza tutelare diurna e notturna;
-
somministrazione pasti;
-
sostegno educativo, all'inserimento scolastico,
lavorativo e sociale;
-
organizzazione ed assistenza del tempo libero (attività
sportive, ricreative, culturali).
Requisiti
di personale
Nella
Comunità educativa deve essere garantita - nei momenti
di presenza degli ospiti presso la struttura - una
presenza di personale educativo in misura di uno ogni 3
ospiti, salvo per le ore di riposo notturno, ove è
sufficiente la presenza di un operatore.
4.5
- Comunità di tipo familiare
Definizione
La
Comunità di tipo familiare è una struttura
socio-assistenziale residenziale destinata a minori,
caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile
di due o più adulti che offrono ai minori un rapporto
di tipo genitoriale ed un ambiente familiare
sostitutivo.
Finalità
La
Comunità di tipo familiare garantisce ai minori un
contesto di vita familiare caratterizzato da relazioni
stabili e affettivamente significative.
Capacità
ricettiva
La
Comunità di tipo familiare può accogliere fino ad un
massimo di cinque minori; può essere ammesso un
ulteriore minore solo per l'accoglienza di fratelli o
per Pronta accoglienza.
Requisiti
organizzativo-funzionali
Nella
Comunità di tipo familiare devono essere garantiti i
seguenti servizi e prestazioni, assicurando altresì il
coinvolgimento e la partecipazione dei minori
all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività
quotidiane:
-
assistenza tutelare diurna e notturna;
-
somministrazione pasti;
-
sostegno educativo, all'inserimento scolastico,
lavorativo e sociale;
-
organizzazione ed assistenza del tempo libero (attività
sportive, ricreative, culturali).
Requisiti
di personale
Nella
Comunità di tipo familiare deve essere garantita la
presenza di due adulti conviventi con i requisiti
richiesti per l'esercizio della funzione educativa; ad
essi va affiancato altro personale educativo fino a
garantire all'occorrenza il rapporto di un operatore
ogni tre ospiti.
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