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Legge regionale 1 marzo 2000, n. 564

 

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

  

4. - Strutture socio-assistenziali per minori

 

Le strutture socio-assistenziali residenziali per minori - nel rispetto di quanto disposto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successive modificazioni - sono destinate a minori che siano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Sono destinate pertanto ad integrare o sostituire temporaneamente funzioni familiari compromesse e ad offrire al bambino e all'adolescente un ambiente educativo-relazionale in cui rielaborare un progetto per il futuro.

 

Le strutture socio-assistenziali residenziali per minori sono pertanto destinate a minori presenti sul territorio regionale che:

- siano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, anche per motivi soggettivi, e per i quali non sia possibile un conveniente affidamento familiare;

- necessitino di una collocazione extra-familiare perché prescritta da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

 

Le strutture socio-assistenziali residenziali per minori:

- perseguono obiettivi e adottano metodi educativi fondati sul rispetto dei diritti del minore, sull'ascolto e la partecipazione dello stesso al progetto che lo riguarda;

- favoriscono relazioni significative tra i ragazzi e tra essi ed i genitori, agevolando in particolare le relazioni tra fratelli, laddove abbiano un significato positivo;

- favoriscono i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero, socio sanitari, e di ogni altra risorsa presente all'interno del territorio;

- collaborano con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza dell'infanzia e dell'età evolutiva e con le autorità giudiziarie competenti.

 

Tali strutture sono:

- Comunità di pronta accoglienza;

- Comunità di tipo familiare;

- Comunità educativa.

 

Entro tre giorni dall'ammissione o dalla dimissione del minore, o immediatamente nei casi di ammissioni d'urgenza non effettuate dai servizi pubblici competenti, il responsabile della struttura dovrà darne comunicazione in forma scritta:

- al Comune ed alla Azienda USL di residenza del minore;

- al Comune ed alla Azienda USL nel cui territorio è ubicata la struttura.

 

I gestori delle strutture per minori, sia pubblici che privati, devono - ai sensi dell'articolo 9, 4° co., della legge 4 maggio 1983, n. 184 - trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede, l'elenco dei minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.

 

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa (articolo 9, comma 6, legge 4 maggio 1983, n. 184). Analoga segnalazione deve essere effettuata ai servizi sociali locali.

 

 

4.1 - Requisiti comuni alle strutture per minori dal punto di vista strutturale e spaziale 

 

In coerenza con l'obiettivo di garantire che le comunità che accolgono minori abbiano a tutti gli effetti le caratteristiche della casa di civile abitazione, non sono previsti requisiti strutturali specifici e le norme di riferimento sono quelle di edilizia residenziali vigenti.

 

Nelle strutture per minori deve comunque essere previsto un servizio igienico ogni 4 ospiti ed una camera per l'operatore in servizio notturno.

  

 

4.2 - Requisiti comuni alle strutture per minori dal punto di vista organizzativo-funzionale

 

Tutte le strutture per minori devono:

- disporre di un progetto educativo generale che espliciti le metodologie educative che si intendono adottare, il tipo di utenza e la fascia d'età a cui ci si rivolge;

- utilizzare e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun minore in cui devono essere annotate tutte le notizie ed i dati riguardanti il minore stesso ed in particolare:

- il nominativo ed il recapito telefonico del referente dell'ente locale che ha effettuato l'inserimento;

- il nominativo ed il recapito telefonico di un referente del nucleo familiare e dell'eventuale tutore;

- il nominativo del medico di libera scelta; ove non sia possibile mantenere il medico che il minore aveva al momento dell'ingresso in struttura, si deve provvedere alla scelta di un diverso medico di base;

- i movimenti temporanei che comportino pernottamento all'esterno della Comunità;

- le visite effettuate dai genitori e la loro durata, provvedendo a fare firmare sia il genitore che l'operatore presente a fianco dell'annotazione;

- provvedere alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dai minori e dagli operatori, stipulando a tal fine apposite assicurazioni;

- utilizzare e tenere costantemente aggiornato un registro in cui annotare i turni di presenza degli operatori, ivi compresi i volontari eventualmente presenti, nell'arco delle 24 ore.

 

 

4.2.1 - Il personale

 

Nelle strutture per minori opera personale educativo ed operatori che svolgono attività di supporto.

 

Il personale educativo deve essere in possesso di uno dei titoli di educatore indicati nella Parte I "Disposizioni generali", paragrafo 5.2.1 o, in alternativa, dei seguenti requisiti:

- diploma di scuola secondaria superiore;

- curriculum formativo e professionale svolto durante i cinque anni precedenti l'intervento nella struttura, che preveda:

- la partecipazione a momenti formativi non occasionali, a carattere teorico-pratico, per una durata complessiva di almeno 150 ore, realizzati ed attestati da enti pubblici o soggetti privati operanti nel settore;

- un iter di preparazione svolto e certificato dall'equipe centralizzata di cui alla Direttiva regionale in materia di affidamento familiare (deliberazione di Consiglio regionale n. 1378 del 28 febbraio 2000);

- un periodo di tirocinio di almeno tre mesi presso strutture per minori pubbliche o private.

 

Per il personale già in servizio che non sia in possesso né dei titoli né dei requisiti sopra citati, è richiesta un'esperienza lavorativa presso strutture per minori di almeno tre anni e la partecipazione a momenti formativi non occasionali, a carattere teorico-pratico, per una durata complessiva di almeno 150 ore, realizzati ed attestati da enti pubblici o soggetti privati operanti nel settore.

 

Le strutture per minori possono avvalersi di operatori con preparazione specifica (animatori, istruttori, artigiani, ecc.) per attività complementari a quella educativa, non attribuibili al personale educativo, e da esso coordinate.

 

La presenza di personale di ausilio per la cura della casa e per i servizi generali va vista come occasione educativa essa stessa e non integralmente sostitutiva di servizi ed azioni che devono comunque entrare nella vita quotidiana dei minori.

 

L'impiego di volontari ed obiettori di coscienza deve essere previsto in maniera continuativa, anche se per un periodo di tempo limitato.

 

 

4.3 - Comunità di pronta accoglienza

 

Definizione

La Comunità di pronta accoglienza è una struttura socio-assistenziale residenziale destinata a minori in situazione di grave pregiudizio, che necessitano di una risposta urgente e temporanea di ospitalità, mantenimento, protezione, accudimento, in attesa di una collocazione stabile o di un rientro in famiglia.

 

Finalità

La Comunità di pronta accoglienza risponde alle seguenti finalità:

- superare la fase del bisogno improvviso mediante l'accoglienza d'urgenza;

- offrire ospitalità ed assistenza qualificate sul piano educativo-relazionale e della cura della persona per il tempo necessario ad individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore.

 

Capacità ricettiva

La Comunità di pronta accoglienza può accogliere fino ad un massimo di 6 minori quando l'utenza è composta da bambini e preadolescenti e fino ad un massimo di 12 minori quando l'utenza è composta da adolescenti.

 

Requisiti organizzativo-funzionali

Nella Comunità di pronta accoglienza devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- accoglienza 24 ore su 24;

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- somministrazione pasti;

- sostegno educativo, all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale;

- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali).

 

Requisiti di personale

Nella Comunità di pronta accoglienza deve essere garantita - nei momenti di presenza degli ospiti presso la struttura - una presenza di personale educativo in misura di uno ogni 3 ospiti.

 

 

4.4 - Comunità educativa

 

Definizione

La Comunità educativa è una struttura socio-assistenziale residenziale destinata a preadolescenti ed adolescenti ai quali la famiglia non sia in grado di assicurare temporaneamente le proprie cure, o per i quali non sia possibile - per un periodo anche prolungato - la permanenza nel nucleo familiare originario.

 

Finalità

La Comunità educativa assolve a compiti temporaneamente sostitutivi o integrativi della famiglia, avendo come obiettivi specifici:

- l'educazione e l'acquisizione di autonomia ed indipendenza;

- il reinserimento - ove possibile - nella famiglia di origine.

 

Capacità ricettiva

La Comunità educativa accoglie fino ad un massimo di 10 minori; possono essere ammessi ulteriori 2 minori per Pronta accoglienza.

 

Requisiti organizzativo-funzionali

Nella Comunità educativa devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni, assicurando altresì il coinvolgimento e la partecipazione dei minori all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività quotidiane:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- somministrazione pasti;

- sostegno educativo, all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale;

- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali).

 

Requisiti di personale

Nella Comunità educativa deve essere garantita - nei momenti di presenza degli ospiti presso la struttura - una presenza di personale educativo in misura di uno ogni 3 ospiti, salvo per le ore di riposo notturno, ove è sufficiente la presenza di un operatore.

 

 

4.5 - Comunità di tipo familiare

 

Definizione

La Comunità di tipo familiare è una struttura socio-assistenziale residenziale destinata a minori, caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di due o più adulti che offrono ai minori un rapporto di tipo genitoriale ed un ambiente familiare sostitutivo.

 

Finalità

La Comunità di tipo familiare garantisce ai minori un contesto di vita familiare caratterizzato da relazioni stabili e affettivamente significative.

 

Capacità ricettiva

La Comunità di tipo familiare può accogliere fino ad un massimo di cinque minori; può essere ammesso un ulteriore minore solo per l'accoglienza di fratelli o per Pronta accoglienza.

 

Requisiti organizzativo-funzionali

Nella Comunità di tipo familiare devono essere garantiti i seguenti servizi e prestazioni, assicurando altresì il coinvolgimento e la partecipazione dei minori all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività quotidiane:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- somministrazione pasti;

- sostegno educativo, all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale;

- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali).

 

Requisiti di personale

Nella Comunità di tipo familiare deve essere garantita la presenza di due adulti conviventi con i requisiti richiesti per l'esercizio della funzione educativa; ad essi va affiancato altro personale educativo fino a garantire all'occorrenza il rapporto di un operatore ogni tre ospiti.

 

 

 

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