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Legge
regionale 1 giugno 1992, n. 27
Criteri
per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni
pubbliche regionali ed infraregionali di assistenza e
beneficenza - Regione Emilia Romagna
(B.U.
3 giugno 1992, n. 68)
Art.
1 - Riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato
1.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
a carattere regionale o infraregionale, che rientrano nelle
categorie previste al comma 1 dell'art. 2 e che svolgono
attività istituzionale, possono chiedere alla Regione la
depubblicizzazione ed il contestuale riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato.
2.
Il riconoscimento avviene secondo i criteri e le
procedure di cui alla presente legge, e per quanto in questa
non disposto, in base alla LR 23 novembre 1987, n. 35.
3.
Le istituzioni privatizzate hanno titolo a concorrere
al perseguimento delle finalità della LR 12 gennaio 1985,
n. 2 Riordino
e programmazione delle funzioni di assistenza sociale.
Art.
2 - Categorie di istituzioni soggette a
privatizzazioni
1.
Hanno diritto alla depubblicizzazione ed al
contestuale riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato, ai sensi dell'art. 1, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia
accertata l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:
a)
istituzioni aventi carattere associativo;
b) istituzioni
promosse ed amministrative da privati;
c) istituzioni ad ispirazione religiosa.
2.
Non sono, comunque, soggette a privatizzazione le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che
risultano già amministrate dagli enti comunali di
assistenza o in questi concentrate alla data di entrata in
vigore del DPR
24 luglio 1977, n. 616, nonché quelle
amministrate da Consigli interamente di nomina di Enti
locali alla data della sentenza della Corte costituzionale
n. 396/ 88.
Art.
3 -
Istituzioni a carattere associativo
1.
Sono considerate a carattere associativo le istituzioni per
le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a)
che la costituzione dell'ente si avvenuta per iniziativa
volontaria dei soci e di promotori privati;
b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per
disposizione statutaria, determinati dai soci, nel secondo
che essi eleggano una quota significativa dell'organo
collegiale deliberante, ovvero all'assemblea dei soci siano
statutariamente riservate le competenze deliberative in
ordine all'adozione degli atti fondamentali per la vita
dell'istituzione;
c) che i soci concorrano all'
attività dell'istituzione con prestazioni
volontarie, anche nella forma di contribuzione economiche e
donazioni patrimoniali.
2.
Nel caso in cui non siano congiuntamente presente le tre
condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di
documentazione presentata dall'ente, accertata se nella
storia dell'ente medesimo dopo l'entrata in vigore della legge
17 luglio 1890, n. 6972 si siano verificati
fatti autoritativi che abbiano snaturato l'originario
carattere associativo.
Art.
4 -
Istituzioni promosse ed amministrate da privati
1.
Sono considerate promosse ed amministrative da privati, le
istituzioni per le quali ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
a)
che l'atto costitutivo o di fondazione sia stato posto in
essere da privati;
b)
che una quota significativa dell' organo collegiale
deliberante sia, per disposizione statutaria, designata da
privati;
c)
che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da:
1)
beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla
trasformazione degli stessi;
2)
beni restaurati con contributi pubblici finalizzati alla
conservazione dei beni artistici e culturali;
3)
beni conseguiti con contributi pubblici assegnati a
qualsiasi titolo da più di dieci anni dall' entrata in
vigore della presente legge;
4)
beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività
istituzionale, ivi comprese le strutture socio–assistenziali acquistate, costruite o ristrutturate con
contributi regionali assegnati ai sensi dell' art. 42 della
LR 12 gennaio 1985, n. 2.
2.
Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le tre
condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di
documentazione presentata dall'ente, accertata se nella
storia dell' ente medesimo dopo l'entrata in vigore della legge
17 luglio 1890, n. 6972 si siano verificati
fatti autoritativi che abbiano modificato l' originaria
designazione di cui alla lett. b) del comma 1.
Art.
5 -
Istituzioni ad ispirazione religiosa
1.
Sono considerate ad ispirazione religiosa le istituzioni per
le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a)
che l'attività istituzione persegua, per statuto,
indirizzi religiosi o comunque inquadrati l'opera di
beneficenza e assistenza nell'ambito di una più generale
finalità religiosa;
b)
che l'istituzione risulti collegata ad una confessione
religiosa mediante la designazione nel consiglio di
amministrazione, prevista da disposizioni statutarie, di
ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi,
di rappresentanti di attività o di associazioni religiose
ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso,
come modo qualificante di gestione del servizio.
2.
Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le tre
condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di
documentazione presentata dall' ente, accertata se nella
storia dell' ente medesimo dopo l'entrata in vigore della legge
17 luglio 1890, n. 6972 si siano verificati
fatti autoritativi che abbiano modificato l'originaria
designazione di cui alla lett. b) del comma 1.
3.
Sono comunque considerate ad ispirazione religiosa:
a) le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le
quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del
DPR
24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di
attività inerenti alla sfera educativo - religiosa, sempre
che essere non abbiano cessato di svolgere le attività in
relazione alle quali è stato ottenuto il riconoscimento;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che, per finalità statutaria, gestiscono
seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per
persone addette ad attività di servizio religioso, ovvero
che svolgano attività finalizzate prevalentemente a
sostegno del clero.
Art.
6 -
Domanda di riconoscimento quale persona
giuridica privata
1.
La domanda di riconoscimento quale persona giuridica privata
è deliberata dal competente organo amministrativo
dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
richiedente, ed è rivolta al Presidente della Giunta
regionale.
2.
Alla domanda è unita, oltre alla predetta deliberazione,
ogni altra opportuna documentazione, relativa sia all'
accertamento dell'appartenenza alle categorie che danno
titolo alla privatizzazione che al possesso dei requisiti
generali delle persone giuridiche.
3.
Copia della domanda e della documentazione deve essere
altresì presentata, a cura dell'istituzione richiedente,
al Comune nel quale essa ha sede legale per il parere di cui
all'art. 8.
4.
Notizia della domanda è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione, anche ai fini dell' eventuale partecipazione
del procedimento secondo quanto disposto dall'art. 9 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
7 -
Facoltà del rappresentante degli interessi originari
1. Il consigliere della istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza che rappresenti, per statuto, gli
interessi originari, può chiedere che il competente organo
amministrativo sia convocato per deliberare sulla richiesta
di privatizzazione.
Art. 8 - Decisione regionale
1.
Il Presidente della Giunta regionale decide sulla
domanda, sentito il Comune interessato.
2.
Il Comune formula il parere entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda di cui al comma 3 dell'art. 6.
Decorso tale termine, la decisione è assunta anche
in mancanza di esso.
3.
Qualora la documentazione allegata alla domanda
risulti insufficiente, il Presidente invita l'istituzione
richiedente a completarla o a fornire elementi integrativi
di giudizio.
4.
La
determinazione del Presidente della Giunta regionale è assunta entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
5.
I
termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione
integrativa o di chiarimenti.
6.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, determina
la cessazione della natura pubblica della istituzione e il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile.
Art. 9 - Iniziative di riordino
1. La Regione
promuove il riordino istituzionale delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, con l'obiettivo di
adeguare la rete dei servizi pubblici alle esigenze locali,
anche attraverso la loro integrazione con le risorse private
esistenti nel territorio.
Art. 10 - Norma finale
1. Le
istituzioni la cui attività consiste esclusivamente nell'erogare contributi economici possono presentare istanza di
depubblicizzazione e contestuale riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato sempre che nell'
ultimo triennio antecedente alla presentazione dell'istanza
abbiano destinato a tale attività una quota di risorse non
inferiore al 2% del valore, attestato da apposita perizia
giurata, del solo patrimonio idoneo a produrre reddito.
Art. 11 - Norma transitoria
1. Nella prima attuazione della presente legge il
termine di cui al comma 4 dell'art. 8 è determinato in 240
giorni.
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