2.
I revisori dei conti sono scelti:
a)
uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti il quale funge da Presidente;
b)
uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)
uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3.
Il collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in
occasione dell'approvazione del conto consuntivo.
4.
I revisori sono tenuti, su richiesta motivata del consiglio
di amministrazione, ad assistere con funzione consultiva
alle sedute del consiglio stesso.
5.
I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente.
6.
I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed
alla normativa vigente, collaborano con il consiglio di
amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in
particolare la regolarità contabile e finanziaria della
gestione dell'ente.
7.
I revisori inoltre nella relazione sul conto consuntivo
esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
8.
I revisori dei conti rispondono della veridicità delle
proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la
diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità
nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al
consiglio di amministrazione.
9.
Ai revisori spetta, a carico dell'ente, una indennità di
presenza determinata dal consiglio di amministrazione con
apposita deliberazione.
10.
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, le Ipab adeguano i propri statuti inserendovi la
previsione del collegio dei revisori, o del revisore, dei
conti secondo quanto disposto dal comma 1.
11.
L'integrazione statutaria di cui al comma 10 è comunicata
al Presidente della Giunta regionale, osservate le
prescrizioni di cui all'articolo 62 della legge 17 luglio
1890, n. 6972 per quanto riguarda il parere di comuni e
province.
Art.
3 -
Piante organiche
1.
Il controllo sulle deliberazioni delle Ipab aventi ad
oggetto variazioni della pianta organica del personale
spetta al comitato regionale di controllo ai sensi
dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1991, n.
19.
Art.
4 -
Partecipazione a società cooperative
1.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono concorrere a costituire società
cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti
dagli statuti delle singole istituzioni. La partecipazione
dell'Ipab alle società non può essere complessivamente
superiore al trenta per cento del proprio patrimonio.
Art.
5 -
Norma transitoria
1. Le istanze di autorizzazione relative
alle variazioni patrimoniali e alle variazioni delle piante
organiche che alla data di entrata in vigore della presente
legge siano già state inoltrate al Presidente della Giunta
regionale sono, a cura del dipartimento per i servizi
sociali, restituite tempestivamente ai rispettivi enti che
trasmettono una nuova deliberazione per le variazioni
medesime al Comitato regionale di controllo ai sensi
dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1991, n.
19.