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Legge
regionale 2 settembre 1983, n. 35
Amministrazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza gią
concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di
assistenza
Regione
Emilia Romagna
(B.U.
5 settembre 1983, n. 98)
Art.
1.
Fino
all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza
pubblica, le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza gią concentrate nei disciolti Enti comunali di
assistenza o amministrate dagli stessi, attualmente in
gestione commissariale a norma degli articoli 8 e 9 della
Legge regionale 17 febbraio 1978 n. 10, per le quali non
siano in corso procedure di estinzione all'atto dell'entrata
in vigore della presente legge, sono amministrate:
- se gestiscono
strutture assistenziali, da un unico Consiglio di
amministrazione eletto dal Consiglio Comunale in cui le
istituzioni stesse hanno sede legale. Il Consiglio di
amministrazione, composto da 5 o 7 membri in modo da
assicurare la presenza della rappresentanza delle minoranze,
a seconda che si tratti di Comuni con popolazione inferiore
o superiore a 5.000 abitanti, č eletto con voto limitato
rispettivamente a 3 o 4 membri e dura in carica quanto il
Consiglio comunale che lo ha eletto. I componenti del
Consiglio di amministrazione eleggono nel proprio seno il
Presidente e possono essere riconfermati;
- se non gestiscono
strutture assistenziali, dal Comune in cui hanno sede
legale, fermo restando la separazione della gestione
amministrativa e finanziaria delle attivitą di assistenza
di ciascuna IPAB.
Art.
2.
La
Giunta regionale individua, con deliberazione da pubblicare
sul Bollettino Ufficiale regionale, le Istituzioni di cui al
precedente art. 1.
Art.
3.
Entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente
art. 2, il Consiglio comunale provvede all'elezione del
Consiglio di amministrazione delle Istituzioni che
gestiscono strutture assistenziali.
Entro trenta giorni dalla data del decreto con cui il Presidente
della Giunta regionale costituisce il Consiglio di
amministrazione, il Commissario provvede ad effettuare le
consegne amministrative mediante apposito verbale da
redigersi in contraddittorio con il Presidente del Consiglio
di amministrazione subentrante.
Art.
4.
Entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento
di cui al precedente art. 2, il Commissario delle
Istituzioni che non gestiscono strutture assistenziali
provvede ad effettuare le consegne amministrative mediante
apposito verbale da redigersi in contraddittorio con il
Sindaco del Comune interessato.
Art.
5.
Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della Legge
regionale 17 febbraio 1978 n. 10.
Art.
6.
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44,
ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
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