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Legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5

  

Modificazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali" - Regione Piemonte

  

(B.U. 8 gennaio 1997, n. 1)

 

 

Art. 1 - Modifica articolo 34 legge regionale 13 aprile 1995, n. 62

 

1. (1)

 

 

 

Art. 2 - Modifica comma 1 dell'articolo 34 legge regionale 13 aprile 1995, n. 62

 

1. (2)

 

 

Art. 3 - Consorzi per la gestione della attivitą socio-assistenziali - gestione transitoria

 

1. Qualora gli enti locali abbiano costituito un consorzio per la gestione delle attivitą socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della L.R. n. 62/1995, con l'approvazione della convenzione e dello statuto ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), entro il 31 dicembre 1996, al fine di garantire la continuitą delle relative prestazioni nelle more dell'attivazione e del funzionamento dell'ente, le USL di riferimento territoriale gestiscono in via transitoria le attivitą socio-assistenziali secondo le modalitą di cui alla legge 23 agosto 1982, n. 20 (Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni, fino alla data di insediamento degli organi gestionali del consorzio e comunque non oltre il 31 marzo 1997.

 

2. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 41, comma 1 della L.R. n. 62/1995 nella pianta organica del consorzio avviene alla data di insediamento dei suoi organi gestionali.

 

3. Il consorzio subentra all'USL nella gestione delle attivitą socio- assistenziali nel proprio ambito-territoriale alla data di cui al comma 2. Il subentro opera agli effetti dei rapporti attivi e passivi in atto e dei procedimenti in corso.

 

 

Art. 4 - Personale dei servizi socio-assistenziali - gestione transitoria

 

1. Qualora gli enti locali abbiano stipulato fra loro convenzioni per la gestione delle attivitą socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 24 della l. n. 142/1990, oppure abbiano conferito la delega all'USL per la gestione delle attivitą stesse, stipulando la convenzione (*) di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unitą Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) entro il 31 dicembre 1996, oppure gestiscano direttamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d) della L.R. n. 62/1995 modificata ed integrata, il trasferimento del personale di cui all'articolo 41, comma 1, della L.R. n. 62/1995 modificata ed integrata, viene effettuato entro e non oltre il 31 marzo 1997.

 

2. Fino alla data dell'inquadramento del personale nella propria pianta organica, i Comuni trasferiscono all'USL le risorse finanziarie di propria competenza relative al personale (*) di cui al comma 1.

 

 

Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza

 

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 


(*) Come da errata corrige pubblicata nel B.U. del 22 gennaio 1997, n. 3.

(1) Sostituisce l'art. 34 della L.R. 13 aprile 1995, n. 62.

(2) Sostituisce l'art. 35, comma 1, della L.R. 13 aprile 1995, n. 62.

 

 

 

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