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Legge
regionale 3 agosto 2004, n. 43
Riordino e trasformazione delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende
pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari
per la IPAB " Istituto degli Innocenti di Firenze)
Regione Toscana
(B.U.
Toscana 13 agosto 2004, n. 32, parte prima)
Art.
1. - Oggetto della legge
1.
La presente
legge ha per oggetto il riordino delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB) istituite con la
legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle
IPAB) aventi la loro sede legale in Toscana.
2.
La presente legge disciplina i procedimenti per
l'accertamento dei requisiti riguardanti la
trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla
persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato
nonché i conseguenti procedimenti di trasformazione
delle IPAB esistenti e prevede l'estinzione di quelle
che non possono essere trasformate.
3.
La presente legge detta altresì norme sulle aziende
pubbliche dei servizi alla persona.
Art.
2. - Trasformazione delle IPAB
1.
Le IPAB,
con le modalità e i termini di cui all'articolo 4, sono
tenute a trasformarsi in azienda pubblica di servizi alla
persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato
senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di
fondazione e delle volontà dei fondatori.
2.
La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla
persona, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4,
commi 2, 3 e 5, è esclusa:
a) nel
caso in cui il valore complessivo del patrimonio sia
inferiore a euro 500.000,00;
b) nel
caso in cui l'importo complessivo del bilancio sia
inferiore a euro 500.000,00, ovvero nel caso in cui, pur
essendo l'importo complessivo del bilancio superiore a
euro 500.000,00, sia comunque insufficiente per la
realizzazione delle finalità e dei servizi previsti
dallo statuto;
c) nel
caso di inattività nel campo sociale da almeno due anni
verificata ai sensi dell'articolo 4;
d) nel
caso in cui le finalità statutarie risultino ai sensi
dell'articolo 4 esaurite o non più conseguibili.
3.
Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente
legge, sono amministrate da un commissario
straordinario, gli adempimenti connessi alla
trasformazione sono assunti dal medesimo. A tal fine
l'incarico commissariale è prorogato per il tempo
necessario alla trasformazione.
Art.
3. - Persone giuridiche di diritto privato
1.
Su
istanza delle stesse IPAB è riconosciuta la natura privata a
quelle IPAB che continuano a perseguire le proprie finalità
nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia
alternativamente accertato, secondo quanto disposto
all'articolo 4:
a) il
carattere associativo;
b) il
carattere di IPAB promossa ed amministrata da privati;
c)
l'ispirazione religiosa.
2.
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato sono considerate IPAB a carattere
associativo quelle per le quali ricorrono congiuntamente
i seguenti elementi:
a) la
nascita sia avvenuta per iniziativa volontaria di soci o
di promotori privati;
b)
l'amministrazione e la gestione dell'IPAB siano
attribuite, per disposizione statutaria, ai soci, ai
quali compete anche:
1)
l'elezione di almeno la metà dei componenti dell'organo
collegiale deliberante;
2)
l'adozione degli atti fondamentali per la vita
dell'ente;
c)
l'attività dell'IPAB sia esplicata anche sulla base
delle prestazioni volontarie dei soci ivi comprese forme
di contribuzioni economiche o donazioni patrimoniali.
3.
Sono considerate IPAB promosse ed amministrate da
privati quelle per le quali ricorrono congiuntamente i
seguenti elementi:
a)
l'atto costitutivo o l'atto di fondazione siano stati
posti in essere da privati;
b)
almeno la metà dei componenti l'organo collegiale
deliberante sia designata, ai sensi dello statuto o
dell'atto costitutivo originario, da privati;
c) il
patrimonio risulti per la parte maggiore costituito da
beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli
incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni
acquisiti in forza dello svolgimento dell'attività
istituzionale e l'ente non abbia beneficiato, nei venti
anni precedenti all'entrata in vigore della presente
legge, di finanziamenti in conto capitale in misura
superiore ad una quota del 10 per cento della
consistenza patrimoniale, ovvero a prescindere dal
termine dei venti anni non abbia beneficiato di
contributi e/o finanziamenti pubblici a fondo perduto in
misura superiore al 25 per cento della consistenza
patrimoniale, fatta esclusione in entrambi i casi per i
finanziamenti pubblici finalizzati sia alla
conservazione dei beni artistici e culturali, sia
all'acquisto, costruzione e ristrutturazione,
riconversione di strutture adibite a servizi svolti in
relazione alle finalità statutarie, purché queste ultime
garantite dall'accensione di specifici vincoli di
destinazione per i tempi minimi previsti dalla vigente
normativa.
4.
Sono considerate IPAB di ispirazione religiosa quelle
per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti
elementi:
a)
svolgano come attività prevalente il perseguimento di
indirizzi religiosi o comunque inquadrino l'opera di
beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più
generale finalità religiosa;
b)
abbiano un collegamento ad una confessione religiosa
mediante la designazione negli organi collegiali
deliberanti, in forza di disposizione statutaria o
costitutiva, di ministri di culto, di appartenenti a
istituti religiosi, di rappresentanti di attività ed
associazioni religiose, ovvero attraverso la
collaborazione di personale religioso come modo
qualificante di gestione del servizio.
5.
Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1,
può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB
che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno
istanza presentando, nei termini di cui all'articolo 4,
comma 1, un atto d'intesa con il comune nel cui
territorio l'IPAB ha la sua sede legale. Qualora con
decreto il Presidente della Giunta regionale, sentita
l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci ove
l'IPAB ha la sua sede legale, si approvi la
trasformazione, l'IPAB provvede alla sua trasformazione
in associazione o fondazione di diritto privato, secondo
quanto previsto dall'articolo 6, presentando istanza
entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto.
Art. 4. -
Procedimento di trasformazione della IPAB
1.
La IPAB
presenta alla Regione istanza per la trasformazione in
azienda pubblica di servizi alla persona o in persona
giuridica di diritto privato entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare in uno dei
casi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c)
ed intenda mantenere la personalità giuridica di diritto
pubblico, allega all'istanza di trasformazione in
azienda pubblica di servizi alla persona il piano di
adeguamento di cui all'articolo 8.
3.
Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare nel caso
previsto all'articolo 2, comma 2, lettera d), ove
disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e
servizi in misura tale da giustificare il mantenimento
della personalità giuridica di diritto pubblico, può
deliberare la modifica delle finalità statutarie in
altre finalità comunque attinenti all'ambito sociale o
socio-assistenziale. La deliberazione di modifica delle
finalità statutarie è trasmessa alla Regione ed è
allegata all'istanza di trasformazione.
4.
A seguito dell'istanza presentata dalla IPAB e sulla
base del parere acquisito dal comune ove la IPAB ha la
sua sede legale, il dirigente della struttura regionale
competente accerta l'esistenza dei requisiti che ne
consentono la trasformazione in azienda pubblica di
servizi alla persona ovvero in persona giuridica di
diritto privato.
5.
Il comune competente trasmette il parere, di cui al
comma 4, entro sessanta giorni dalla richiesta del
dirigente. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), il comune può dimostrare che
le entità del patrimonio o del bilancio, ancorché
inferiori a quelle previste, non sono limitative della
effettiva capacità delle IPAB di svolgere, in qualità di
azienda pubblica, i servizi alla persona di rilevante
interesse per la comunità locale.
6.
La fase istruttoria diretta agli accertamenti di cui al
comma 4 si conclude entro il termine di centottanta
giorni dalla presentazione dell'istanza da parte della
IPAB interessata. Il decreto del dirigente emanato a
chiusura di tale fase è comunicato alla IPAB ed al
comune ove la IPAB ha la sua sede legale.
7.
La IPAB per la quale sia stata accertata l'esistenza
delle caratteristiche per la trasformazione in azienda
pubblica di servizi alla persona, nei centoventi giorni
successivi alla comunicazione del decreto di cui al
comma 6, pone in essere tutti gli atti necessari per la
trasformazione in azienda pubblica di servizi alla
persona e provvede alla revisione dello statuto in base
alle disposizioni di cui al capo II della presente
legge. La proposta di nuovo statuto è trasmessa al
Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di
cui all'articolo 5.
8.
La IPAB per la quale si riscontri uno dei casi di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), o d), può
presentare alla Regione entro centoventi giorni
dall'avvenuta comunicazione del decreto di cui al comma
6, rispettivamente il piano di adeguamento di cui
all'articolo 8, ovvero la deliberazione di modificazione
statutaria. Può presentare, entro il medesimo termine,
istanza per il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato. Sulle nuove istanze è
acquisito il parere del comune nei termini di cui al
comma 4.
9.
La IPAB per la quale siano accertate le caratteristiche
indicate nell'articolo 3, provvede alla sua
trasformazione in associazione o fondazione di diritto
privato, secondo quanto previsto dall'articolo 6,
presentando istanza al Presidente della Giunta regionale
entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto
di cui al comma 6 del presente articolo. La
trasformazione si attua tenendo conto delle originarie
finalità statutarie.
10.
La IPAB per la quale non siano accertate né le
caratteristiche per la trasformazione in azienda
pubblica di servizi alla persona né quelle per la
trasformazione in persona giuridica di diritto privato,
é estinta secondo quanto previsto all'articolo 9, tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5.
Art.
5. - Trasformazione della IPAB in azienda pubblica di
servizi alla persona
1.
Nell'ipotesi in cui sia accertata la possibilità della
trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi
alla persona, acquisito il parere motivato del comune ove la
IPAB ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro
sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta
regionale, con decreto, approva la trasformazione della IPAB
in azienda pubblica di servizi alla persona e lo statuto
trasmesso ai sensi dell'articolo 4, comma 7. Decorso il
termine di sessanta giorni entro il quale il comune deve
esprimere il suo parere, il Presidente della Giunta
regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza
di una definizione celere del procedimento.
2.
Nel caso in cui il comune esprima parere contrario alla
trasformazione, il Presidente della Giunta regionale
convoca una conferenza interistituzionale, composta nel
modo seguente:
a) il
sindaco del comune presso cui la IPAB ha sede legale
ovvero da un assessore da lui delegato;
b) il
legale rappresentante della IPAB interessata;
c) un
rappresentante della Giunta regionale.
3.
Sulla base delle determinazioni della conferenza
interistituzionale, sentita l'articolazione zonale della
conferenza dei sindaci nel cui territorio regionale la
IPAB ha la sua sede legale, il Presidente della Giunta
regionale assume il provvedimento conclusivo di assenso
alla trasformazione ovvero di diniego.
4.
Il provvedimento di cui al comma 1 è assunto dal
Presidente della Giunta regionale entro centottanta
giorni dalla trasmissione dello statuto, che deve essere
effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
5.
Il termine di centottanta giorni di cui al comma 4 può
essere sospeso per la richiesta di chiarimenti od
elementi integrativi di giudizio e per l'indizione della
conferenza interistituzionale di cui al comma 2. Tale
termine riprende a decorrere non appena effettuata
l'acquisizione dei documenti necessaria ai fini
dell'istruttoria e l'acquisizione delle determinazioni
della conferenza.
Art.
6. - Trasformazione della IPAB in persona giuridica
di diritto privato
1.
Ai
procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica
di diritto privato da parte della IPAB, dopo la chiusura del
procedimento di accertamento delle caratteristiche che ne
consentono la trasformazione, disciplinati dall'articolo 4,
si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale
24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina
regionale in materia di persone giuridiche private e
abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35
"Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di persone giuridiche private") e
al D.P.G.R. 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di
attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19
in materia di persone giuridiche private).
Art.
7. - Criteri per la trasformazione di particolari
tipi di IPAB
1.
Gli enti equiparati alle IPAB dall'articolo
91 della L. n. 6972/1890, vale a dire
i conservatori che non abbiano scopi educativi della
gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed
istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le
confraternite, congreghe, congregazioni ed altri consimili
istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con
personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad
alcuna verifica dei requisiti. Esse pertanto, presentano
direttamente istanza per la trasformazione ai sensi
dell'articolo 6 nel termine dei centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e non sono
assoggettate al preventivo accertamento di cui all'articolo
4, comma 4.
Art.
8. - Piano di adeguamento
1.
Il piano di
adeguamento persegue la finalità di consentire il
superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a), b), e c), la ripresa dell'attività nel campo
sociale e il conseguente mantenimento della personalità
giuridica di diritto pubblico. Tale piano consente la
trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi
alla persona quando sia stato portato a definitivo
compimento.
2.
Il piano presentato dalla IPAB è assoggettato alla fase
istruttoria di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, e si
conclude con decreto del dirigente, il quale accerta che
il piano di adeguamento sia attuabile entro il termine
espressamente previsto, non superiore a centottanta
giorni qualora non indicato nel piano stesso.
3.
A seguito della chiusura della fase istruttoria, entro i
novanta giorni successivi, il piano è approvato con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previo
parere del comune ove l'IPAB ha la sua sede legale. Il
comune esprime il parere entro sessanta giorni dalla
richiesta della Regione. Decorso tale termine il
Presidente della Giunta regionale può decidere anche in
sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere
del procedimento.
4.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale
autorizza la trasformazione della IPAB in azienda
pubblica di servizi alla persona a condizione che il
piano di adeguamento sia portato a definivo compimento.
5.
La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla
persona acquista efficacia dalla dichiarazione di
accertamento positivo dell'avvenuto compimento del piano
di adeguamento da parte del comune, su istanza dell'IPAB.
La dichiarazione di accertamento è trasmessa dal comune
alla Giunta regionale.
6.
Qualora il piano non sia stato presentato ovvero qualora
nei termini di cui al comma 2 esso non abbia avuto
definitivo compimento, la Giunta regionale procede ad
estinguere l'IPAB secondo quanto disposto dagli articoli
9, 10 e 11.
Art. 9. - Estinzione della IPAB
1. L'IPAB è dichiarata estinta con
deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:
a) qualora ricorra uno dei casi di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) e la IPAB
non presenti un piano di adeguamento di cui all'articolo
8 o presenti l'istanza di cui all'articolo 3, comma 5 e
la suddetta istanza sia respinta;
b) qualora ricorra il caso di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera d) e l'IPAB non abbia
deliberato la modifica delle finalità statutarie secondo
quanto disposto dall'articolo 4, comma 3;
c) nel caso di mancata presentazione
dell'istanza di trasformazione da parte dell'IPAB nel
termine indicato nell'articolo 4, ovvero in caso di
accertata inattività da parte degli organi dell'IPAB
rispetto agli adempimenti richiesti, sia nella fase di
accertamento che in quella di riordino e trasformazione
ai sensi della presente legge;
d) nel caso indicato nell'articolo 8,
comma 6.
2. L'estinzione, qualora ricorrano
le condizioni di cui al comma 1, è richiesta:
a) dagli organi della IPAB;
b) dal comune ove la IPAB ha la sua sede
legale.
3. Sulla proposta formulata da uno
dei soggetti di cui al comma 2 è acquisito dalla Giunta
regionale il parere dei soggetti indicati nelle lettere
a) e b) ai quali è trasmessa, a cura del proponente,
copia dell'atto di proposta.
4. I pareri di cui al comma 3
devono pervenire entro sessanta giorni dalla
comunicazione della proposta. Decorso tale termine, la
Giunta regionale può procedere a deliberare, ritenendo
acquisito il parere dei soggetti di cui al comma 2.
5. In presenza dei casi di cui al
comma 1, la Giunta regionale può dichiarare d'ufficio
l'estinzione dell'IPAB, acquisiti i pareri dei soggetti
di cui al comma 2 nei termini indicati al comma 4.
Art. 10. - Assegnazione del
patrimonio della IPAB estinta
1. Con la deliberazione di
estinzione di cui all'articolo 9, la Giunta regionale
individua un'altra azienda pubblica di servizi alla
persona avente finalità identiche o analoghe, facente
parte della medesima zona socio - sanitaria.
2. L'individuazione avviene su
proposta del comune ove ha sede legale l'azienda
pubblica di servizi alla persona e d'intesa con
l'azienda subentrante e con il comune ove questa ha la
sua sede legale.
3. L'azienda, individuata ai sensi
dei precedenti commi, subentra alla IPAB estinta nella
proprietà di tutti i suoi beni e in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi. In mancanza di un'azienda
pubblica di servizi alla persona avente finalità
identiche o analoghe, la Giunta regionale indica, quale
ente subentrante, il comune nel quale l'IPAB estinta
aveva la sua sede legale.
4. All'azienda pubblica di servizi
alla persona individuata ovvero al comune è trasferita
la proprietà dei beni, con vincolo di destinazione ai
servizi sociali, ed il personale della IPAB estinta.
5. La deliberazione di estinzione
costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura
catastale dei beni a favore dell'ente destinatario di
tali beni.
6. La deliberazione di estinzione
della Giunta regionale stabilisce le modalità del
subentro dell'ente ai sensi del comma 3.
Art. 11. - Personale
della IPAB estinta
1. Il personale di ruolo o
comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato
presso l'IPAB estinta è assegnato con la deliberazione
di estinzione all'ente al quale sono attribuiti i beni
dell'IPAB a norma dell'articolo 10.
2. L'ente destinatario dei beni
subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e
negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso al
momento dell'adozione della deliberazione di estinzione
di cui all'articolo 9.
3. Al personale di cui al comma 1,
fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici
del personale dell'ente di destinazione, continuano ad
applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al
trattamento economico vigenti nell'IPAB di provenienza
al momento del trasferimento. È fatto in ogni caso salvo
il trattamento economico in godimento presso la IPAB di
provenienza al momento dell'assegnazione al nuovo ente.
Capo II - Azienda pubblica di
servizi alla persona
Art. 12. - Partecipazione al
sistema integrato dei servizi sociali
1. L'azienda pubblica di
servizi alla persona fa parte del sistema regionale
integrato degli interventi e dei servizi sociali e
partecipa alla programmazione zonale.
2. Il comune e gli altri enti
pubblici della zona socio - sanitaria nella quale ha
sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona
si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di
servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo
alle sue finalità statutarie, nell'ambito della
programmazione e della gestione degli interventi
previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito
dei servizi sociali garantiti.
3. L'azienda pubblica di servizi
alla persona utilizza le proprie risorse e rendite
patrimoniali al fine di fornire ai comuni e agli altri
enti pubblici della zona in cui ha sede legale servizi
che realizzano il miglior rapporto tra qualità e costi.
Art. 13. - Forme di autonomia e
organizzazione
1. L'azienda pubblica di servizi
alla persona ha personalità giuridica di diritto
pubblico, è dotata di un proprio Statuto e propri
regolamenti interni che ne garantiscono l'autonomia,
contabile, tecnica e gestionale. Essa gode di un proprio
patrimonio, di autonomia finanziaria basata sulle
entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, da
liberalità, dal corrispettivo per i servizi resi e dai
trasferimenti di enti pubblici o privati.
2. All'azienda pubblica di servizi
alla persona si applicano i principi relativi alla
distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e
poteri di gestione.
3. L'azienda pubblica per i
servizi alla persona opera nel quadro dei piani
regionali e della programmazione zonale, informando la
propria organizzazione ed attività ai principi di
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, con
obbligo del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
Art.
14. - Funzioni della Regione e controlli dei
comuni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona
1. Lo statuto e le modifiche dello
statuto concernenti il mutamento delle finalità, la
trasformazione, la costituzione di una azienda pubblica
di servizi alla persona a seguito di fusione ai sensi
dell'articolo 28, sono approvati con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previo parere del
comune ove l'azienda ha la sua sede legale, che deve
pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, il Presidente della Giunta
regionale può decidere anche in sua assenza, per
l'esigenza di una definizione del procedimento.
2. Il comune nel quale l'azienda
pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale:
a) esercita la vigilanza ed il controllo
sull'azienda;
b) adotta atti di indirizzo, nel rispetto
dell'autonomia gestionale, per il perseguimento degli
scopi e degli obiettivi fissati dalla programmazione
zonale nelle specifiche aree di intervento;
c) approva il regolamento di
organizzazione e di contabilità dell'azienda;
d) approva le modifiche statutarie non
concernenti il mutamento delle finalità.
3. L'azienda pubblica di servizi
alla persona trasmette per conoscenza alla Regione le
modifiche statutarie diverse da quelle indicate al comma
1, contestualmente alla trasmissione effettuata al
comune per l'approvazione.
4. L'azienda pubblica di servizi
alla persona approva il bilancio economico preventivo
annuale, il bilancio economico preventivo pluriennale ed
il bilancio di esercizio, e li trasmette al comune nel
termine di dieci giorni dall'avvenuta approvazione. In
caso di mancata approvazione di tali atti, il comune,
previa diffida ad adempiere entro un congruo termine,
nomina un commissario "ad acta" per la loro
predisposizione ed approvazione.
5. Nell'ambito dei poteri di
vigilanza di cui al comma 2, il comune nel quale
l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua
sede legale può sciogliere, previa diffida, gli organi
dell'azienda e può nominare un commissario qualora gli
amministratori di essa compiano gravi violazioni di
legge, di statuto o di regolamento, o qualora si
riscontrino gravi irregolarità nella gestione
amministrativa e patrimoniale ovvero casi di irregolare
costituzione dell'organo di governo, nonché in caso di
accertata protratta inattività dell'azienda pubblica di
servizi alla persona. Gli organi dell'azienda sono
ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.
6. L'azienda pubblica di servizi
alla persona può partecipare a società o a fondazioni di
diritto privato, ovvero a consorzi di enti locali,
aventi finalità affini agli scopi statutari dell'azienda
stessa.
7. Gli atti di partecipazione di
cui al comma 6, possono essere compiuti solo previa
comunicazione al comune ove l'azienda pubblica di
servizi alla persona ha la sua sede legale e non prima
di trenta giorni dalla comunicazione.
8. Parimenti, gli atti di
alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di
valore superiore ad euro 50.000,00 relativi ad immobili
dell'azienda pubblica di servizi alla persona ovvero gli
atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti
reali di valore complessivamente superiore ad euro
10.000,00 relativi a titoli dell'azienda stessa possono
essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove
essa ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni
dalla comunicazione.
9. Il comune, nei casi di cui ai
commi 7 e 8, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione, può chiedere chiarimenti. La richiesta di
chiarimenti interrompe i termini. Nelle more dei
chiarimenti le aziende dei servizi pubblici alla persona
devono astenersi da assumere gli atti interessati. Le
aziende di servizi pubblici alla persona devono altresì
astenersi da assumere gli atti interessati in caso di
atto motivato di dissenso del comune.
Art.
15. - Statuto
1. Lo statuto, adottato
dall'azienda pubblica di servizi alla persona, tenendo
conto delle originarie finalità statutarie della IPAB da
cui proviene, conformemente ai principi della presente
legge ed approvato ai sensi dell'articolo 14, definisce:
a) le norme fondamentali per perseguire
gli scopi istituzionali, le attività e l'organizzazione
dell'ente;
b) la composizione e le attribuzioni
degli organi e i requisiti necessari per ricoprire le
cariche di presidente e consigliere di amministrazione
per tutto quanto non previsto nella presente legge;
c) i
criteri e le modalità di nomina o di sostituzione degli
organi dell'azienda e del direttore, qualora previsto,
nonché la durata del loro mandato e le modalità di
funzionamento degli stessi.
Art.
16. - Regolamento di organizzazione
1. L'azienda pubblica di servizi
alla persona adotta il proprio regolamento di
organizzazione che disciplina:
a) l'articolazione della struttura
organizzativa;
b) i requisiti e le modalità di
assunzione del personale, nel rispetto di quanto
previsto in materia di contratti collettivi;
c) gli emolumenti spettanti ai componenti
degli organi di governo aziendali;
d) ogni altra funzione organizzativa.
Art.
17. - Organi dell'azienda pubblica di servizi
alla persona
1. Sono organi dell'azienda
pubblica di servizi alla persona:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l'assemblea dei soci, qualora
statutariamente prevista;
d) il
collegio dei revisori.
Art.
18. - Presidente
1. Il presidente è il legale
rappresentante dell'azienda pubblica di servizi alla
persona e lo rappresenta in giudizio, previa
autorizzazione del consiglio di amministrazione. Le
funzioni del presidente sono definite nello statuto.
2. Il presidente viene eletto in
seno al consiglio di amministrazione, fra i membri
designati dal comune.
3. Lo statuto disciplina le
modalità di sostituzione del presidente in caso di sua
assenza o impedimento temporaneo.
4. Quanto disposto dal comma 2 non
viene applicato qualora il comune in cui l'azienda
pubblica di servizi alla persona ha sede legale decida
di rinunciare alla nomina del presidente.
Art.
19. - Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione
è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione
amministrativa e gestionale dell'azienda pubblica di
servizi alla persona.
2. Il consiglio di amministrazione
è composto da almeno tre amministratori così
individuati:
a) almeno due nominati dal comune nel
quale l'azienda ha la propria sede legale;
b) almeno uno nominato dai fondatori o
dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi
degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza,
da soggetti individuati secondo le previsioni dello
statuto.
3. Qualora l'azienda pubblica di
servizi alla persona abbia tra i propri organi
l'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione
sono almeno cinque, uno dei quali è designato
dall'assemblea.
4. In ogni caso, qualunque sia il
numero dei membri del consiglio di amministrazione
previsto dallo statuto, il comune nel quale l'azienda
pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale
nomina la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione
esercita le funzioni attribuite dallo statuto ed in
particolare:
a) l'elezione del presidente;
b) la nomina del direttore;
c) la definizione di obiettivi, priorità,
piani e programmi per l'azione amministrativa e la
gestione in coerenza con la programmazione zonale del
sistema integrato dei servizi;
d) l'individuazione e assegnazione delle
risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli
organi di direzione per il perseguimento dei fini
istituzionali;
e) l'approvazione dei bilanci e del conto
economico;
f) la dismissione e l'acquisto dei beni
immobili;
g) la verifica dell'azione amministrativa
e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione
dei provvedimenti conseguenti;
h) l'adozione delle modifiche statutarie
e dei regolamenti interni.
Art.
20. - Ineleggibilità
e incompatibilità degli amministratori
1. Non possono essere nominati
membri del consiglio di amministrazione:
a) coloro che hanno riportato condanna,
anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a
due anni per delitto non colposo ovvero a pena detentiva
non inferiore a sei mesi per delitto non colposo
commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso
dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'articolo
166, comma 2 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a misure di
sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
c) coloro che sono stati dichiarati
inadempienti dall'obbligo della presentazione dei conti
o responsabili delle irregolarità che cagionarono il
diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano
riportato quietanza finale del risultato della loro
gestione;
d) chi abbia lite pendente con l'azienda
pubblica di servizi alla persona o abbia debiti liquidi
verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i
titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli
amministratori, i dipendenti con potere di
rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti
attività concorrenti o comunque connesse ai servizi
dell'azienda pubblica di servizi alla persona.
2. La disposizione di cui al comma
1 non si applica nei confronti di chi è stato condannato
con sentenza passata in giudicato e di chi è stato
sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento
definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi
dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15
della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in
materia di misure di prevenzione personali).
3. La carica di presidente o di
componente del consiglio di amministrazione è
incompatibile con la carica di:
a) presidente, assessore e consigliere
della Regione;
b) presidente e assessore della
Provincia;
c) sindaco, assessore comunale,
consigliere comunale, amministratore dell'ente gestore
istituzionale dei servizi socio-assistenziali, nonché
presidente o assessore di comunità montana, con
riferimento al comune sede legale dell'azienda;
d) direttore generale, direttore
amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei
servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale di
riferimento, dirigente del comune gestore istituzionale
dei servizi socio-assistenziali del territorio ove
l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua
sede legale;
e) amministratore e dirigente di enti o
organismi con cui sussistano rapporti economici o di
consulenza con l'azienda pubblica di servizi alla
persona e di strutture che svolgono attività
concorrenziale con la stessa;
f) dirigente regionale per l'azienda
pubblica di servizi alla persona di cui all'articolo 32.
Art.
21. - Collegio dei revisori
1. Lo statuto prevede e disciplina
un collegio di revisori composto da tre membri, di cui
due nominati dal comune in cui ha sede l'azienda
pubblica di servizi alla persona ed uno dal consiglio di
amministrazione, se il bilancio dell'ente supera come
importo complessivo il valore di euro 2.000.000,00.
2. Lo statuto può prevedere un
solo revisore, nominato dal comune, se il bilancio è
inferiore al valore di euro 2.000.000,00.
3. I revisori sono scelti tra gli
iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.
4. Lo statuto può prevedere che
funzioni del collegio dei revisori dell'azienda pubblica
di servizi alla persona siano svolte dal collegio dei
revisori operante nel comune ove l'azienda ha la sua
sede legale.
Art.
22. - Ineleggibilità e incompatibilità dei
revisori
1. Le ipotesi di ineleggibilità e
incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1,
del codice civile, si applicano ai revisori dei conti
dell'azienda pubblica di servizi alla persona,
intendendosi per amministratori dell'azienda il
presidente ed i componenti del consiglio di
amministrazione.
2. L'incarico di revisore è
incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta
nell'azienda pubblica di servizi alla persona. Non
possono ricoprire la carica di revisore coloro che
abbiano ricoperto la carica di presidente o di
componente del consiglio d'amministrazione dell'azienda
nel biennio precedente alla nomina.
3. I componenti dell'organo di
revisione contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso l'azienda pubblica di servizi alla
persona o presso organismi dipendenti.
Art.
23. -
Decadenza dalla carica degli organi dell'azienda
pubblica di servizi alla persona
1. Gli organi dell'azienda
pubblica di servizi alla persona che si trovano in uno
dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 20 o
dall'articolo 22 decadono dalla carica qualora, previa
contestazione ed entro un congruo termine determinato
dallo statuto, non rimuovano la causa di incompatibilità
ovvero non formulino osservazioni che la facciano
ritenere insussistente. L'atto di decadenza è adottato
dal comune che opera la vigilanza sull'azienda ai sensi
dell'articolo 14, comma 2.
Art.
24. - Gestione dell'azienda
pubblica di servizi alla persona e responsabilità del
direttore
1. In relazione alle dimensioni
dell'attività dell'azienda pubblica di servizi alla
persona, lo statuto può prevedere che la gestione della
stessa e la sua attività amministrativa siano affidate
ad un direttore nominato dal consiglio di
amministrazione in base ai criteri definiti dallo
statuto, anche al di fuori della dotazione organica, con
atto motivato in relazione alle caratteristiche e
all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.
2. Il direttore è responsabile del
raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio
di amministrazione e della realizzazione dei programmi e
progetti attuativi e del loro risultato, nonché della
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
dell'azienda pubblica di servizi alla persona, incluse
le decisioni organizzative e di gestione del personale
ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali.
Art.
25. - Personale
1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti dell'azienda pubblica di servizi alla persona
ha natura privatistica ed è disciplinato previa
istituzione di un autonomo comparto di contrattazione
collettiva secondo le indicazioni di cui al
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207
(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo
10 della L. 8 novembre 2000, n. 328).
2. In attesa dell'istituzione del
comparto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni dei contratti collettivi vigenti per le
IPAB.
3. Per i dipendenti delle IPAB cui
è riconosciuta, ai sensi della legge, la natura
giuridica privata continuano ad applicarsi i contratti
collettivi nazionali di lavoro in essere all'atto della
trasformazione della IPAB sino alla individuazione di
una specifica disciplina contrattuale nazionale del
rapporto di lavoro del personale.
Art.
26. - Contabilità
1. La gestione
economico-finanziaria e patrimoniale dell'azienda
pubblica di servizi alla persona si informa al principio
del pareggio di bilancio.
2. L'azienda pubblica di servizi
alla persona adotta un regolamento di contabilità,
approvato ai sensi dell'articolo 14, che stabilisce, tra
l'altro:
a) l'abolizione della contabilità
finanziaria e l'introduzione della contabilità
economica;
b) la predisposizione di un bilancio
economico preventivo annuale, di un bilancio economico
preventivo pluriennale, di durata triennale, e di un
bilancio di esercizio annuale il cui esercizio coincide
con l'anno solare;
c) l'individuazione di centri di
responsabilità cui collegare uno o più centri di costo;
d) forme di semplificazione nella tenuta
della contabilità economica ed analitica per le aziende
pubbliche di servizi alla persona di minori dimensioni.
Art.
27. - Patrimonio
1. I beni mobili e immobili che
l'azienda pubblica di servizi alla persona destina ad un
pubblico servizio costituiscono patrimonio
indisponibile, soggetto alla disciplina dell'articolo
828, comma 2 del codice civile.
2. Il vincolo di indisponibilità
sui beni di cui al comma 1 va a gravare:
a) in caso di sostituzione dei beni
mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni
acquistati in sostituzione;
b) in
caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri
immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui
nuovi immobili.
Art.
28. - Fusione tra aziende pubbliche di servizi
alla persona
1. L'azienda pubblica di servizi
alla persona può fondersi con altra o altre aziende
pubbliche di servizi alla persona. La fusione può
avvenire mediante la creazione di una nuova azienda o
mediante incorporazione.
2. La fusione è deliberata da
ciascuna delle aziende che vi partecipa e lo statuto
della nuova azienda deve prevedere che siano rispettate
le originarie finalità statutarie degli enti. Alla
fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona si
applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di
trasformazione delle IPAB di cui agli articoli 4 e 5.
3. La fusione, nei modi di cui al
comma 1, può essere indicata dalle IPAB nell'istanza per
la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla
persona; in tale caso gli atti di approvazione della
trasformazione dispongono contestualmente in merito alla
fusione.
Art.
29. - Trasformazione dei fini statutari
dell'azienda pubblica di servizi alla
persona
1. L'azienda pubblica di servizi
alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine o
per la quale lo stesso non sia più corrispondente ad un
interesse nell'ambito dei servizi sociali o sia in altro
modo pienamente e stabilmente perseguito può chiedere la
trasformazione dei fini statutari.
2. La trasformazione deve essere
fatta in modo da allontanarsi il meno possibile dalla
intenzione dei fondatori e rispondere ad un interesse
attuale e durevole in campo sociale.
Art.
30. - Estinzione
dell'azienda pubblica di servizi alla persona
1. L'azienda pubblica di servizi
alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine, o
per la quale non sussistano più le condizioni
economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione
dell'attività istituzionale è estinta.
2. Per l'estinzione dell'azienda
pubblica di servizi alla persona si applicano l'articolo
9, commi 1, 3, 4 e 5 e gli articoli 10 e 11.
Capo III - Disposizioni finali
Art.
31. - Disposizioni comuni
1. L'azienda pubblica di servizi
alla persona e la persona giuridica di diritto privato
subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle
IPAB dalle quali derivano.
2. L'attuazione del riordino non
costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro
con il personale dipendente che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbia in corso un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente
conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva
maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di
lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
3. I comuni e le province possono
adottare nei confronti delle IPAB riordinate in aziende
pubbliche di servizi alla persona o in persone
giuridiche di diritto privato, la riduzione ovvero
l'esenzione del pagamento di tributi di loro pertinenza.
Art. 32. -
Disposizioni
particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di
Firenze"
1. L'Istituto degli Innocenti di
Firenze, costituito quale IPAB ai sensi della
L. n. 6972/1890, sulla base delle
disposizioni della presente legge, si trasforma in
azienda pubblica di servizi alla persona alla quale si
applicano le disposizioni del capo II della presente
legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. In considerazione dell'attività
svolta avente un rilievo regionale e nazionale, le
funzioni di cui agli articoli 14 e 23 per l'Istituto
degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda
pubblica di servizi alla persona sono esercitate
direttamente dal Presidente della Giunta regionale.
3. La nomina della maggioranza dei
membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto
degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda
pubblica di servizi alla persona compete alla Regione ed
è effettuata ai sensi dello Statuto regionale vigente
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