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Legge
regionale 3 settembre 1991, n. 44
Norme
transitorie in materia socio-assistenziale - Regione
Piemonte
(B.U.
11 settembre 1991, n. 37)
Art.
1. - Finalità
1.
In conformità ai principi di
cui all'art. 2 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e
successive modifiche e integrazioni e nelle more
dell'emanazione della normativa regionale attuativa della legge
8 giugno 1990, n. 142, tenuto anche conto di quanto
disposto dal d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge aprile 1991, n. 111, la presente
legge detta norme transitorie in materia socio
assistenziale.
Art.
2. - Costituzione dell'Assemblea dell'Associazione dei
Comuni per la gestione associata dei servizi socio
assistenziali
1.
Ai fini dell'esercizio
delle funzioni socio assistenziali, come previsto dall'art.
8 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive
modifiche e integrazioni, l'Assemblea della Associazione dei
Comuni di cui alla L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 e
successive modifiche e integrazioni è composta:
a) dal
Sindaco per i Comuni fino a 5.000 abitanti;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dal Sindaco,
nonché da un membro della maggioranza e da un membro della
minoranza eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato.
2.
L'Assemblea dell'Associazione
dei Comuni è costituita entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
3.
Qualora l'ambito territoriale
della Associazione dei Comuni coincida con quella della
Comunità Montana, l'Assemblea dell'Associazione è quella
della Comunità Montana.
4.
Abrogato (1).
5.
Quando l'ambito territoriale
coincide con quello del Comune o di parte di esso,
l'Assemblea è costituita dal Consiglio Comunale.
6.
Alle sedute dell'Assemblea
dell'Associazione dei Comuni, al fine di garantire un
raccordo con gli organi di gestione previsti dal d.l. 6
febbraio 1991, n. 35 convertito con modificazioni dalla
legge 4 aprile 1991, n. 111, e le necessarie integrazioni
tra servizi sanitari e socio assistenziali, possono
partecipare senza diritto di voto:
a)
l'Amministratore straordinario;
b)
il Presidente del Comitato dei Garanti;
c) i coordinatori amministrativo, sanitario e socio assistenziale.
Art.
3.
- Attribuzioni dell'Assemblea dell'Associazione
dei Comuni
1.
Ai fini dell'esercizio
delle funzioni socio assistenziali, l'Assemblea
dell'Associazione dei Comuni, approva i seguenti atti
predisposti dall'Amministratore straordinario dell'U.S.S.L.
e sottoposti a preventivo parere obbligatorio da parte del
Comitato dei Garanti dell'U.S.S.L.:
a) i programmi
socio assistenziali relativi all'ambito territoriale di
competenza e le loro eventuali modifiche, anche se queste
comportano spese non eccedenti il competente stanziamento di
bilancio, i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti
che comportano impegni di spesa pluriennali;
b) il bilancio
preventivo, le relative variazioni, l'assestamento e il
conto consuntivo per la parte socio assistenziale; ai sensi
della legge di Piano Socio Sanitario Regionale (P.S.S.R.)
viene trasmessa all'Assemblea, a fini conoscitivi, la
relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo
stato di attuazione del Piano di Attività e di Spesa P.A.S.;
c) la pianta organica
funzionale del servizio socio assistenziale, le relative
modifiche nonché gli atti relativi alla copertura dei posti
vacanti e il regolamento del personale e dei servizi;
d) le
convenzioni di competenza della U.S.S.L. concernenti in
tutto o in parte la materia socio assistenziale.
2.
L'Assemblea promuove
l'attuazione degli istituti di partecipazione di cui al Capo
III della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3.
L'Assemblea, entro sessanta giorni dalla sua
costituzione, approva il regolamento relativo al proprio
funzionamento e io trasmette al competente settore della
Giunta Regionale, che formula eventuali osservazioni entro
trenta giorni dal ricevimento
4.
L'Assemblea nomina un
Presidente e un Vice Presidente secondo le modalità
stabilite nella L.R. 21 gennaio 1980, n. 3.
Art.
4.
- Personale dei servizi socio-assistenziali - gestione
transitoria
1. Il Comitato dei
Garanti di cui al comma cinque dell'art. 1 del d.l. 6
febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla
legge 4 aprile 1991, n. 111, esprime parere obbligatorio in
ordine agli atti di cui alle lett. a, b, c, d, dell'art. 3,
comma uno, della presente legge, predisposti
dall'Amministratore Straordinario dell'U.S.S.L. e li
trasmette all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione
dei Comuni.
2.
Il Comitato dei Garanti, in
collaborazione con il Presidente e il Vice Presidente
dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni:
a) procede a verifiche
generali sull'andamento dell'attività complessiva del
servizio socio assistenziale dell'U.S.S.L. e trasmette
semestralmente all'Assemblea una relazione sull'attività
svolta;
b) svolge funzioni di raccordo tra i Comuni
dell'Associazione e l'U.S.S.L.
Art.
5. - Funzioni socio-assistenziali già esercitate
dalle province
1.
Le Province garantiscono la
continuità e il livello dei servizi socio assistenziali
erogati all'atto dell'entrata in vigore della legge 8 giugno
1990, n. 142, fino alla data e secondo i criteri definiti
dalle indicazioni nazionali in materia.
2.
Successivamente a tale data, le funzioni socio assistenziali
già svolte dalle Province saranno esercitate dai Comuni
singoli o associati, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142, sulla base delle indicazioni nazionali e regionali che
saranno fornite in materia per regolamentare il
trasferimento dei fondi, del personale, dei beni immobili e
delle attrezzature connessi all'esercizio delle funzioni
stesse.
Art.
6. - Accordi programmatici tra la Comunità Montana e
l'U.S.S.L. per la realizzazione di progetti obiettivo in
materia socio assistenziale
1.
Le Comunità Montane, oltre alle convenzioni previste dall'art.
37 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive
modifiche e integrazioni, possono stipulare con le
UU.SS.SS.LL. di appartenenza accordi programmatici per
realizzare, anche attraverso la gestione diretta, progetti
obiettivo volti a soddisfare particolari e/o contingenti
necessità della popolazione residente nel territorio
montano; tali progetti obiettivo devono essere ricompresi
negli atti programmatori dell'U.S.S.L.
Art.
7. - Riassunzione di funzioni amministrative regionali
1.
Le funzioni amministrative delegate e sub delegate alle
UU.SS.SS.LL. ai sensi degli artt. 25 e 27 della L.R. 23
agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni
sono riassunte dalla Regione.
2.
La Regione, con apposito provvedimento da assumersi entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
fisserà la data di effettivo inizio dell'esercizio di tali
funzioni e le relative modalità organizzative, anche
attraverso la definizione di idonee strutture atte a
garantire lo svolgimento delle funzioni stesse.
3. Fino alla suddetta data tali funzioni continuano ad essere esercitate
dalle UU.SS.SS.LL. secondo i criteri già fissati dalla
Regione.
Art.
8. - Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi
socio assistenziali
1.
L'art. 35
della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, è così sostituito:
(Omissis).
Art.
9. - Modifiche alla L.R. 23 aprile 1990 n. 37
1.
La tabella riportata al paragrafo 3.10 dell'Allegato I della
L.R. 23 aprile 1990, n. 37, è modificata come segue:
|
Presidio |
Servizio competenze |
Servizi
cointeressati |
| Sedi
distrettuali |
SASB, SISP, SSA |
|
| Sede
servizi centrali |
direzione
servizi sanitari
servizi
amministrativi e
servizio
socio-assistenziale |
|
| LSP |
SISP |
|
| PPV |
SSPV |
|
| Istituti di
ricovero, diagnosi e cura |
SASS |
|
| Poliambulatori |
SASS |
|
|
Presidi
residenziali sanitari assistenziali: |
| residenze
per anziani |
SASS
|
SSA |
| residenze
per disabili |
SASS
|
SSA |
| residenze
psichiatriche di cui alla L.R. 23 ottobre 1989, n.
61 |
SASS
|
SSA |
|
residenze per tossicodipendenti
|
SASB |
SSA |
|
residenze per affetti da Aids
|
SASS
|
SSA |
| centri
diurni per disabili
|
SASS, SSA
|
|
| centri di
terapia psichiatrica
|
SASS
|
SSA |
| centri
diurni per tossicodipendenti
|
SASB |
SSA |
| Presidi
residenziali e semiresidenziali di assistenza
sociale: |
| residenze
per minori
|
SSA |
SASB |
| residenze
per adulti
|
SSA |
SASB |
| residenze
per anziani
|
SSA |
SASB |
| centri
diurni con possibilità di limitata risposta
residenziale per particolari esigenze
socio-assistenziali
|
SSA |
SASB |
Art.
10. - Abrogazione L.R. 10 aprile 1980, n. 20
La L.R. 10 aprile 1980, n. 20 «Prime norme
attuative del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
concernenti il trasferimento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ai Comuni singoli o associati o a
Comunità Montane, nonché utilizzo dei beni e del personale
da parte degli Enti gestori» è abrogata.
Art.
11. - Norme relative ad autorizzazioni destinate alle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)
1.
Gli organi amministrativi delle II.PP.A.B. non possono,
senza espressa autorizzazione della Giunta Regionale:
a) procedere ad
alienazioni o trasformazioni di destinazioni di beni
immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali
sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o
di affitto di importo superiore a quello minimo previsto
dalla legislazione vigente;
b) istituire la pianta
organica del personale dipendente;
c) ampliare l'organico
con l'istituzione di nuovi posti;
d) modificare la pianta organica con la soppressione o la trasformazione
dei posti previsti dai vigenti organici.
2.
Le autorizzazioni di cui al comma uno sono rilasciate dalla
Giunta Regionale sentiti i pareri dei Comuni interessati e
delle UU.SS.SS.LL. competenti.
3.
Le autorizzazioni regionali di cui alla lett. a) del comma
uno dei presente articolo, relative a beni immobiliari,
vengono rilasciate sulla base di un valore dei beni stessi
ricavato da una perizia giurata ed asseverata predisposta da
tecnici, a ciò incaricati dall'Ente interessato,
regolarmente iscritti presso i relativi Ordini
professionali; la stessa procedura è adottata per le
autorizzazioni regionali da rilasciarsi ai sensi degli artt.
29 e 31 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive
modifiche ed integrazioni.
4.
I beni mobili ed immobili e/o le relative rendite derivanti
alle II.PP.A.B. dalle operazioni di cui al comma 1., lett.
a), del presente articolo, sono esclusivamente destinati
alle finalità socio assistenziali previste dagli Statuti
dei singoli Enti interessati.
(1)
Comma abrogato dall'art. 1
della L.R. 27 dicembre 1991, n. 67 (B.U. n. 52 del 28
dicembre 1991, suppl. spec.).
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