1.
Destinatari degli interventi
di cui al comma 2 del precedente art. 1 sono le persone,
residenti nel Veneto, prive di autonomia fisica o psichica
che, pur non necessitando di ricovero continuativo in
strutture ospedaliere, abbisognano di particolari interventi
assistenziali e di rilievo sanitario nel proprio domicilio.
Art.
3. - Modalità degli interventi
1.
La misura del concorso
finanziario giornaliero di cui al comma 2 dell'art. 1 è
determinata annualmente dalla Giunta regionale sulla base
dei seguenti parametri:
a) individuazione del
livello di perdita dell'autonomia fisica o psichica da parte
del soggetto;
b) individuazione del
livello degli interventi assicurati al soggetto dal servizio
socio-sanitario domiciliare integrato;
c) individuazione del
livello delle prestazioni assistenziali assicurate al
soggetto dai familiari o dalle reti di solidarietà;
d) accertamento delle
condizioni socio-economiche del soggetto e del proprio
nucleo familiare di stabile convivenza.
2.
La misura del concorso finanziario giornaliero non
può in ogni caso superare l'ammontare dell'indennità di
accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.
18, calcolata in trentesimi.
3. Il Consiglio regionale con
proprio regolamento fissa le modalità e le procedure per
l'accertamento dei parametri di cui al comma 1, nonché per
l'erogazione del concorso finanziario giornaliero.
4. La Giunta regionale
presenta annualmente alla competente Commissione consiliare
una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di
cui al presente articolo e sulle modalità di accertamento e
di erogazione del concorso finanziario giornaliero.
5. I Comuni e le Unità
locali socio-sanitarie sono direttamente coinvolti nella
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo
in coerenza con i principi contenuti nella legge 8 giugno
1990, n. 142 concernente l'ordinamento delle autonomie
locali e secondo le modalità indicate nel provvedimento di
cui al comma 3.
6. La Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata
ad apportare nel corso dell'esercizio finanziario variazioni
in misura del concorso finanziario giornaliero e/o alle
fasce di reddito, di cui al comma 1 del presente articolo,
al fine di mantenere l'impegno di spesa complessivo nei
limiti delle disponibilità finanziarie determinate in
ciascun esercizio finanziario negli appositi capitoli di
bilancio (1).
Art.
4. -
Residenze Sanitarie Assistenziali
1.
La Giunta regionale sulla
base della normativa statale e con le procedure di cui ai
commi 3 e 4 individua, con apposita deliberazione, nel
territorio regionale le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).
2.
Ai
fini della presente legge sono R.S.A. le strutture
residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici
o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire
accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di
recupero funzionale a persone prevalentemente non
autosufficienti.
3.
La Giunta regionale, sentita
la competente Commissione consiliare, stabilisce gli
standard necessari ai fini dell'autorizzazione al
funzionamento nonché gli strumenti e le modalità per
garantire la partecipazione dei soggetti interessati.
4.
La Giunta regionale delibera
l'autorizzazione al funzionamento delle R.S.A., su loro
richiesta, previa acquisizione dell'idoneità professionale
da parte del Comune e dell'Unità locale socio-sanitaria per
quanto di loro competenza.
5.
Le R.S.A. sono iscritte in un apposito registro istituito
presso la Giunta regionale.
6.
La Giunta regionale dispone, con motivato provvedimento, la
cancellazione delle R.S.A. dal registro regionale quando
vengono a mancare gli standard di cui al comma 3.
7.
Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6 la
Giunta regionale acquisisce il parere del Comune e dell'Unità
locale socio-sanitaria per quanto di loro competenza.
Art.
5. -
La partecipazione
1.
Al
fine di favorire la più ampia solidarietà e la
partecipazione delle persone prive di autonomia fisica o
psichica, delle persone disabili, dei loro familiari e in
conformità ai principi di partecipazione di cui all'art.
6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 concernente
l'ordinamento delle autonomie locali, la Regione, nel
rispetto dell'autonoma iniziativa degli Enti locali,
promuove e sostiene l'istituzione da parte dei Comuni,
singoli o associati, di Consulte nelle quali sono
rappresentati le forze sociali, gli organismi e le
associazioni che a livello locale operano nello specifico
settore.
2.
La consulta può
articolarsi in sezioni per l'esame di specifiche
problematiche.
Art. 6. -
Promozione dell'informazione
1.
La Regione favorisce e
promuove iniziative volte ad assicurare la migliore
circolazione di informazioni riguardanti la condizione degli
anziani e in particolare delle conoscenze acquisite
attraverso la banca dati regionale di cui alla lett. b),
comma 3, dell'art. 7, anche avvalendosi del Centro studi
regionale di cui all'art. 7, citato.
2.
A tal fine i Comuni possono
accedere alle conoscenze acquisite a livello regionale
mediante gli strumenti di cui al comma 1, secondo le modalità
definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
Art. 7. -
Centro studi regionale sui problemi dell'anziano
1.
In coerenza con le scelte di politica sociale per gli
anziani e in aderenza allo spirito delle decisioni e degli
orientamenti comunitari, la Giunta regionale istituisce un
Centro regionale di studio e di approfondimento delle
problematiche della terza età che opera anche attraverso
convenzioni con organismi di ricerca regionali, nazionali,
sovranazionali.
2.
Il Centro regionale di studio:
a)
contribuisce a definire strategie preventive volte a far
fronte alle difficoltà economiche e sociali connesse con
l'invecchiamento della popolazione;
b)
individua forme innovative di solidarietà tra le
generazioni e d'integrazione degli anziani;
c)
accresce e mette in rilievo il potenziale positivo apportato
dagli anziani allo sviluppo della società.
3.
La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 è
perseguita attraverso:
a)
la promozione di attività e scambio d'informazioni sulle
problematiche socio-economiche della terza età;
b) lo sviluppo e
l'ampliamento della banca dati regionale sullo stato dei
bisogni e sulla rete dei servizi sociali e sanitari per le
persone anziane;
c) lo studio
sull'opportunità e la realizzabilità di esperienze
innovative.
Art. 8 -
Norma finanziaria
1.
All'onere di lire 6.000 (seimila) milioni per l'anno 1991,
derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente
legge, si provvede quanto a lire 2.500 (duemilacinquecento)
milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 60049 «Quota
del Fondo Sanitario regionale di parte corrente in gestione
accentrata presso la Regione - legge 23 dicembre 1978, n.
833 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21, art.
17 - Assistenza anziani non autosufficienti», quanto a lire
2.500 (duemilacinquecento) milioni con lo stanziamento
iscritto al capitolo 60051 «Quota del Fondo Sanitario
regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la
Regione - legge 23 dicembre 1978, n. 833 e legge
regionale 20 luglio 1989, n. 21, art. 17 - Assistenza
inabili» e quanto a lire 1.000 (mille) milioni con lo
stanziamento iscritto al capitolo 61402 «Fondo regionale
per i servizi sociali» dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'anno 1991.
2.
All'onere di lire 100 (cento)
milioni per l'anno 1991 derivante dall'applicazione
dell'art. 6 della presente legge si provvede mediante
riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello
stanziamento iscritto al capitolo 61402 «Fondo regionale
per i servizi sociali» - art. 15 - (legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno 1991 e contemporanea
istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo
61040 denominato «Spese per l'istituzione e il
funzionamento del Centro studi regionale sui problemi degli
anziani» con lo stanziamento di lire 100 (cento) milioni
per competenza e per cassa.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 27 gennaio
1993, 8 (B.U. n. 9 del 29-1-1993).