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Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1

  

Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali 

Regione Lombardia

  

(B.U. 8 gennaio 1986, n. 2 - 1° S.O.)

 

 

PARTE I 

   

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 01. Oggetto della legge.

 

Art. 02. Obiettivi generali.

 

Art. 03. Soggetti.

 

Art. 04. Assistenza pubblica.

 

Art. 05. Assistenza privata.

 

Art. 06. Istituzione del registro degli organismi privati di assistenza idonei al convenzionamento.

 

Art. 07. Volontariato.

 

Art. 08. Istituzione del registro regionale del volontariato.

  

Art. 09. Destinatari.

 

Art. 10. Diritti degli utenti.

 

Art. 11. Rispetto della libertà, dignità e personalità degli utenti.

 

Art. 12. Condizioni e requisiti.

 

 

TITOLO II - ASSETTO ISTITUZIONALE

 

Art. 13. Compiti della Regione.

 

Art. 14. Funzioni e servizi di competenza dei Comuni e degli E.R.

 

Art. 15. Comitato di coordinamento zonale.

 

Art. 16. Funzioni e servizi di competenza delle province.

 

 

TITOLO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

Art. 17. Equipe residenziale distrettuale.

 

Art. 18. Altri operatori del distretto.

 

Art. 19. Organizzazione zonale.

 

Art. 20. Dirigente coordinatore zonale.

 

Art. 20 bis. Procedure per la nomina del Dirigente responsabile del Servizio.

 

Art. 21. Integrazioni tra servizi sanitari e socio-assistenziali.

 

Art. 22. Prestazioni sanitarie nelle strutture residenziali.

 

Art. 23. Presidi multizonali.

 

 

TITOLO IV - PERSONALE

 

Art. 24. Personale dell'Ente responsabile dei servizi di zona.

 

Art. 25. Assegnazione del personale.

 

Art. 26. Pianta organica.

 

Art. 27. Personale comandato.

 

Art. 28. Trasferimenti.

 

Art. 29. Incarichi professionali.

 

Art. 30. Comandi presso i Comuni.

 

Art. 31. Formazione degli operatori.

 

 

TITOLO V - PROGRAMMAZIONE

 

Art. 32. Procedure per l'elaborazione sei piani e dei programmi.

 

Art. 33. Contenuti del piano regionale socio-assistenziale.

 

Art. 34. Programma di zona.

 

Art. 35. Localizzazione dei nuovi presidi.

 

Art. 36. Verifica e pubblicazione del programma di zona.

 

Art. 37. Opere a totale carico di enti pubblici e privati.

  

Art. 38. Relazione annuale di zona.

 

Art. 39. Verifiche di gestione.

 

 

TITOLO VI - FINANZIAMENTI

 

Art. 40. Modalità di finanziamento.

 

Art. 41. Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali.

 

Art. 42. Criteri per il riparto del fondo regionale per i servizi socio-assistenziali.

 

Art. 43. Spese di parte corrente.

 

Art. 44. Spese di investimento.

 

Art. 45. Criteri per il finanziamento delle spese di investimento.

  

Art. 45 bis. Modalità di utilizzo delle quote per interventi urgenti e sperimentazione tecnica

 

Art. 46. Proposta di priorità per il finanziamento delle spese di investimento.

  

Art. 47. Programmi pluriennali regionali.

  

Art. 48. Finanziamento di attività delegate.

 

Art. 49. Allegati ai bilanci di previsione e ai conti.

 

 

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONI - CONVENZIONI - DELEGHE IN MATERIA DI VIGILANZA

 

Art. 50. Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali.

 

Art. 51. Revoca dell'autorizzazione.

 

Art. 52. Convenzioni con enti pubblici e privati.

 

Art. 53. Convenzioni con organizzazioni di volontariato.

 

Art. 54. Delega e sub-delega di funzioni amministrative regionali in materia di vigilanza.

 

Art. 55. Riserva di competenze regionali.

 

Art. 56. Beni delle II.PP.A.B. interregionali e degli enti nazionali soppressi.

 

 

PARTE II - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 57. Sistema socio-assistenziale.

 

Art. 58. Criteri di organizzazione e di attività.

 

Art. 59. Procedure per l'accesso alle prestazioni.

 

Art. 60. Regolamento di zona dei servizi socio-assistenziali.

 

Art. 61. Oneri dell'assistenza.

 

Art. 62. Rimborso spese.

 

Art. 63. Concorso degli utenti al costo dei servizi.

 

Art. 64. Tutela in via amministrativa.

 

Art. 65. Ufficio di pubblica tutela.

 

Art. 65 bis. Procedure per l'elezione del responsabile dell'ufficio di pubblica tutela.

 

Art. 65 ter. Norme procedimentali per gli uffici di pubblica tutela.

 

Art. 65 quater. Commissioni conciliative.

 

 

TITOLO II - INTERVENTI GENERALI E DI PREVENZIONE

  

Art. 66. Attività di informazione e di segretariato sociale.

 

Art. 67. Educazione sanitaria e sociale.

 

Art. 68. Prevenzione.

 

Art. 69. Attività di promozione sociale.

 

Art. 70. Interventi per garantire la fruizione dell'ambiente.

 

 

TITOLO III - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE

 

Art. 71. Assistenza personale nell'ambito della famiglia.

 

Art. 72. Assistenza economica.

 

Art. 73. Assistenza domiciliare.

 

Art. 74. Assistenza abitativa - alloggi protetti.

 

Art. 75. Case-albergo e di soggiorno.

 

Art. 76. Asili-nido.

 

Art. 77. Centri diurni e centri socio-educativi.

 

Art. 78. Servizi di vacanza.

 

Art. 79. Interventi per l'inserimento sociale e lavorativo.

 

 

TITOLO IV - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

 

Art. 80. Assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria.

 

Art. 81. Affidamento familiare.

 

Art. 82. Affidamento familiare dei minori.

 

Art. 83. Centri di pronto intervento.

 

Art. 84. Servizi residenziali e di comunità.

 

Art. 85. Comunità alloggio.

 

Art. 86. Istituti educativo-assistenziali per minori.

 

Art. 87. Case di riposo.

 

Art. 88. Centri residenziali per handicappati gravi.

 

Art. 89. Strutture protette.

 

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 90. Abrogazione di norme preesistenti.

 

Art. 91. Disposizioni transitorie per il personale regionale assegnato ai Comuni o all'E.R.

 

Art. 91 bis. Norma transitoria.

 

Art. 92. Disposizioni transitorie per l'approvazione del primo programma di zona.

 

Art. 93. Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni al funzionamento e di determinazione del reddito familiare per l'accesso alle prestazioni.

 

Art. 94. Servizi gestiti dalle Comunità montane.

 

Art. 94 bis. Scioglimento di consorzi esercenti attività da svolgersi obbligatoriamente a livello associato.

 

Art. 94 ter. Scioglimento di consorzi che esercitano attività che possono essere attribuite facoltativamente agli E.R.

 

Art. 94 quater. Competenze della Giunta Regionale in materia di scioglimento di consorzi socio-assistenziali.

 

Art. 94 quinquies. Consorzi in corso di liquidazione.

 

Art. 94 sexies. Consorzi di natura strumentale.

 

Art. 94 septies. Competenze istruttorie in materia di scioglimento e costituzione di consorzi a carattere socio-assistenziale.

 

Art. 94 octies. Attribuzione agli E.R della gestione delle strutture già di pertinenza U.I.C. e ONPI.

 

Art. 95. Sostituzioni dei comitati amministrativi ex E.C.A.

 

Art. 96. Norme transitorie per l'assistenza ai minori e agli incapaci, nonché per l'affidamento familiare.

 

Art. 97. Norma finanziaria.

 

 

 

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