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Legge
regionale 7 gennaio 1986, n. 1
Riorganizzazione
e programmazione dei servizi socio-assistenziali
Regione
Lombardia
(B.U.
8 gennaio 1986, n. 2 - 1° S.O.)
PARTE
I
TITOLO
I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
01. Oggetto della legge.
Art.
02. Obiettivi generali.
Art.
03. Soggetti.
Art.
04. Assistenza pubblica.
Art.
05. Assistenza privata.
Art.
06. Istituzione del registro degli organismi privati di
assistenza idonei al convenzionamento.
Art.
07. Volontariato.
Art.
08. Istituzione del registro regionale del volontariato.
Art.
09. Destinatari.
Art.
10. Diritti degli utenti.
Art.
11. Rispetto della libertà, dignità e personalità degli
utenti.
Art.
12. Condizioni e requisiti.
TITOLO
II - ASSETTO
ISTITUZIONALE
Art.
13. Compiti della Regione.
Art.
14. Funzioni e servizi di competenza dei Comuni e degli
E.R.
Art.
15. Comitato di coordinamento zonale.
Art.
16. Funzioni e servizi di competenza delle province.
TITOLO
III - ASSETTO ORGANIZZATIVO
Art.
17. Equipe residenziale distrettuale.
Art.
18. Altri operatori del distretto.
Art.
19. Organizzazione zonale.
Art.
20. Dirigente coordinatore zonale.
Art.
20 bis. Procedure per la nomina del Dirigente responsabile
del Servizio.
Art.
21. Integrazioni tra servizi sanitari e socio-assistenziali.
Art.
22. Prestazioni sanitarie nelle strutture residenziali.
Art.
23. Presidi multizonali.
TITOLO
IV - PERSONALE
Art.
24. Personale dell'Ente responsabile dei servizi di zona.
Art.
25. Assegnazione del personale.
Art.
26. Pianta organica.
Art.
27. Personale comandato.
Art.
28. Trasferimenti.
Art.
29. Incarichi professionali.
Art.
30. Comandi presso i Comuni.
Art.
31. Formazione degli operatori.
TITOLO
V - PROGRAMMAZIONE
Art.
32. Procedure per l'elaborazione sei piani e dei programmi.
Art.
33. Contenuti del piano regionale socio-assistenziale.
Art.
34. Programma di zona.
Art.
35. Localizzazione dei nuovi presidi.
Art.
36. Verifica e pubblicazione del programma di zona.
Art.
37. Opere a totale carico di enti pubblici e privati.
Art.
38. Relazione annuale di zona.
Art.
39. Verifiche di gestione.
TITOLO
VI - FINANZIAMENTI
Art.
40. Modalità di finanziamento.
Art.
41. Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali.
Art.
42. Criteri per il riparto del fondo regionale per i servizi
socio-assistenziali.
Art.
43. Spese di parte corrente.
Art.
44. Spese di investimento.
Art.
45. Criteri per il finanziamento delle spese di investimento.
Art.
45 bis. Modalità di utilizzo delle quote per interventi
urgenti e sperimentazione tecnica
Art.
46. Proposta di priorità per il finanziamento delle spese
di investimento.
Art.
47. Programmi pluriennali regionali.
Art.
48. Finanziamento di attività delegate.
Art.
49. Allegati ai bilanci di previsione e ai conti.
TITOLO
VII - AUTORIZZAZIONI
- CONVENZIONI - DELEGHE IN MATERIA DI VIGILANZA
Art.
50. Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali.
Art.
51. Revoca
dell'autorizzazione.
Art.
52. Convenzioni
con enti pubblici e privati.
Art.
53. Convenzioni
con organizzazioni di volontariato.
Art.
54. Delega
e sub-delega di funzioni amministrative regionali in materia
di vigilanza.
Art.
55. Riserva
di competenze regionali.
Art.
56. Beni
delle II.PP.A.B. interregionali e degli enti nazionali
soppressi.
PARTE
II - INTERVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI
TITOLO
I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
57. Sistema socio-assistenziale.
Art.
58. Criteri di organizzazione e di attività.
Art.
59. Procedure per l'accesso alle prestazioni.
Art.
60. Regolamento di zona dei servizi socio-assistenziali.
Art.
61. Oneri dell'assistenza.
Art.
62. Rimborso spese.
Art.
63. Concorso degli utenti al costo dei servizi.
Art.
64. Tutela in via amministrativa.
Art.
65. Ufficio di pubblica tutela.
Art.
65 bis. Procedure per l'elezione del responsabile dell'ufficio
di pubblica tutela.
Art.
65 ter. Norme procedimentali per gli uffici di pubblica
tutela.
Art.
65 quater. Commissioni conciliative.
TITOLO
II - INTERVENTI
GENERALI E DI PREVENZIONE
Art.
66. Attività di informazione e di segretariato sociale.
Art.
67. Educazione sanitaria e sociale.
Art.
68. Prevenzione.
Art.
69. Attività di promozione sociale.
Art.
70. Interventi per garantire la fruizione dell'ambiente.
TITOLO
III - INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE
Art.
71. Assistenza personale nell'ambito della famiglia.
Art.
72. Assistenza economica.
Art.
73. Assistenza domiciliare.
Art.
74. Assistenza abitativa - alloggi protetti.
Art.
75. Case-albergo e di soggiorno.
Art.
76. Asili-nido.
Art.
77. Centri diurni e centri socio-educativi.
Art.
78. Servizi di vacanza.
Art.
79. Interventi per l'inserimento sociale e lavorativo.
TITOLO
IV - INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Art.
80. Assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con
l'autorità giudiziaria.
Art.
81. Affidamento familiare.
Art.
82. Affidamento familiare dei minori.
Art.
83. Centri di pronto intervento.
Art.
84. Servizi residenziali e di comunità.
Art.
85. Comunità alloggio.
Art.
86. Istituti educativo-assistenziali per minori.
Art.
87. Case di riposo.
Art.
88. Centri residenziali per handicappati gravi.
Art.
89. Strutture protette.
TITOLO
V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
90. Abrogazione di norme preesistenti.
Art.
91. Disposizioni transitorie per il personale
regionale assegnato ai Comuni o all'E.R.
Art.
91 bis. Norma transitoria.
Art.
92. Disposizioni transitorie per l'approvazione del
primo programma di zona.
Art.
93. Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni
al funzionamento e di determinazione del reddito familiare per
l'accesso alle prestazioni.
Art.
94. Servizi gestiti dalle Comunità montane.
Art.
94 bis. Scioglimento di consorzi esercenti attività
da svolgersi obbligatoriamente a livello associato.
Art.
94 ter. Scioglimento di consorzi che esercitano attività
che possono essere attribuite facoltativamente agli E.R.
Art.
94 quater. Competenze della Giunta Regionale in materia
di scioglimento di consorzi socio-assistenziali.
Art.
94 quinquies. Consorzi in corso di liquidazione.
Art.
94 sexies. Consorzi di natura strumentale.
Art.
94 septies. Competenze istruttorie in materia di
scioglimento e costituzione di consorzi a carattere socio-assistenziale.
Art.
94 octies. Attribuzione agli E.R della gestione delle
strutture già di pertinenza U.I.C. e ONPI.
Art.
95. Sostituzioni dei comitati amministrativi ex E.C.A.
Art.
96. Norme transitorie per l'assistenza ai minori
e agli incapaci, nonché per l'affidamento familiare.
Art.
97. Norma finanziaria.
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