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Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1

 

PARTE I 

   

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1. - Oggetto della legge

 

1. In attuazione dei principi costituzionali la presente Legge disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nel territorio della Regione Lombardia e l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali nella materia di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

2. Le funzioni degli enti locali di cui al comma precedente comprendono in particolare:

a) le funzioni già di competenza dei Comuni in forza di disposizioni di Legge antecedenti il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

b) le funzioni trasferite ai Comuni dall'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e già svolte dagli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, dalla Regione, nonché dagli enti nazionali di assistenza di cui alla tabella B del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, compresa la nota aggiuntiva, e dagli enti comunali di assistenza;

c) ogni altra funzione attribuita agli enti locali con Leggi dello Stato, o ad essi delegata dalla Regione.

 

 

 Art. 2. - Obiettivi generali

 

1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico, il sistema dei servizi socio-assistenziali persegue i seguenti obiettivi generali:

a) prevenire e rimuovere, anche con la cooperazione partecipativa dei soggetti, della famiglia e delle comunità interessate e in collaborazione con gli altri servizi preposti alla sanità, all'educazione e al lavoro, le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti di scelta per gli utenti;

c) promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività, sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza, anche attraverso l'integrazione dei servizi socio-sanitari;

d) agire a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti in difficoltà, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso;

e) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere, promuovendo nei loro confronti le forme di tutela giuridica previste dalla Legge e realizzando o favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei, liberamente scelti;

f) promuovere la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino, o di fatto non provvedano, coloro cui la Legge attribuisce tale compito.

 

 

Art. 3. - Soggetti

  

1. Nel quadro dei principi generali informatori della presente Legge, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale: 

a) i Comuni singoli e gli Enti responsabili dei servizi di zona di cui all'art. 6 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 che organizzano l'esercizio delle loro funzioni negli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della stessa Legge Regionale; 

b) gli altri enti e istituzioni pubbliche, le cooperative e gli altri soggetti privati che svolgono attività socio-assistenziale; 

c) i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano volontariamente e senza fini di lucro servizi e prestazioni socio-assistenziali.

 

2. Nel testo dei successivi articoli l'Ente responsabile dei servizi di zona e l'Unità socio-sanitaria locale sono indicati, rispettivamente, con le abbreviazioni E.R. e U.S.S.L.

 

 

Art. 4. - Assistenza pubblica

 

1. Concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale le strutture e le attività direttamente gestite dai Comuni e dagli E.R. e quelle facenti capo ad altri enti ed istituzioni pubbliche, ivi comprese le Province, convenzionate ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.

 

 

Art. 5. - Assistenza privata

 

1. In conformità all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione è garantita la libertà per i singoli, le associazioni, le cooperative, le fondazioni ed altre istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica di svolgere attività assistenziali, nel rispetto delle norme e dei requisiti minimi previsti dalla Legge, indipendentemente dal loro inserimento nel sistema dei servizi e dalla stipulazione di convenzioni.

 

2. Le associazioni, le fondazioni e i soggetti che gestiscono strutture aventi i requisiti previsti nell'art. 18, terzo comma della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 ed iscritte nel registro regionale di cui al successivo art. 6, concorrono di diritto alla realizzazione del sistema socio-assistenziale, nei limiti e secondo le disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della predetta Legge Regionale.

 

3. I servizi e le attività resi dagli altri soggetti privati possono concorrere alla realizzazione del sistema dei servizi nei casi e secondo le modalità previste dal sesto e ottavo comma dell'art. 18 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.

 

 

Art. 6. - Istituzione del registro degli organismi privati di assistenza idonei al convenzionamento

 

1. Le associazioni, le fondazioni, le cooperative e gli altri soggetti privati che gestiscono strutture per le quali sia intervenuta la concessione dell'idoneità al convenzionamento, secondo quanto previsto dall'art. 18, secondo, terzo, e quarto comma, della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, sono iscritte di diritto in un registro regionale istituito presso la Giunta regionale.

 

2. La cancellazione dal registro può avvenire a richiesta degli interessati o per il venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'idoneità al convenzionamento.

 

 

Art. 7. - Volontariato

 

1. è volontario il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, nell'ambito delle strutture pubbliche o private di assistenza o in proprio.

 

2. La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi.

 

 

Art. 8. - Istituzione del registro regionale del volontariato

  

Omissis (1a).

 

 

Art. 9. - Destinatari

 

1. Fruiscono delle prestazioni del sistema socio-assistenziale, in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché di condizioni personali o sociali, con i diritti di cui al successivo art. 10 e considerate le condizioni, i requisiti, e le priorità di cui al successivo art. 12, nei soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nei bilanci degli enti competenti e fatto salvo quanto previsto dal quinto comma del successivo art. 59:

a) i cittadini residenti nei Comuni della Lombardia;

b) gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni della Lombardia;

c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le Leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni della Lombardia;

d) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni della Lombardia, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

 

 

Art. 10. Diritti degli utenti

 

1. Gli utenti del sistema dei servizi socio-assistenziali hanno diritto a:

a) essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi socio-assistenziali, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;

b) ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo della propria personalità, il rispetto delle proprie convinzioni religiose ed opinioni politiche, la possibilità di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque di mantenere nella misura massima possibile le proprie relazioni familiari e sociali;

c) fruire di tutte le prestazioni contemplate dalle Leggi e di cui è effettivamente prevista l'erogazione, alle condizioni e in conformità ai requisiti e agli standard stabiliti dalle Leggi e dai piani regionali e locali;

d) scegliere liberamente la struttura od il servizio pubblico o convenzionato, tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni, tenuto conto dell'ambito territoriale definito per ciascun tipo di servizio dai piani regionali, nonché, nei casi e nei limiti previsti dalle Leggi, dell'ambito dell'intera regione;

e) accedere ai servizi e alle prestazioni secondo i criteri di priorità definiti nei piani regionali, applicati in modo imparziale e in conformità a decisioni pubblicamente adottate e motivate, qualora limitazioni oggettive nella capacità delle strutture o nelle risorse degli enti erogatori non consentano il soddisfacimento immediato di tutte le richieste;

f) esprimere il consenso sulle proposte di interventi da attuarsi nei propri confronti ed, in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla Legge;

g) partecipare, nelle forme stabilite dalla Legge o definite dagli E.R. e secondo gli indirizzi fissati dai piani regionali, alla definizione delle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni;

h) godere di forme di tutela in via amministrativa dei propri diritti ed interessi nei confronti delle decisioni degli enti erogatori e degli operatori, senza pregiudizio delle possibilità di tutela giurisdizionale previste dalla Legge.

 

2. Agli utenti del sistema dei servizi deve essere assicurato in ogni caso il diritto alla riservatezza.

 

 

Art. 11. - Rispetto della libertà, dignità e personalità degli utenti

 

1. Le modalità organizzative obbligatorie per garantire i diritti di cui alla lett. b) dell'art. 10 sono disciplinate nei regolamenti di zona dei servizi socio-assistenziali con particolare riguardo:

a) ai limiti minimi entro cui deve essere resa possibile, nelle strutture di tipo residenziale, la presenza dei familiari degli utenti, in special modo se minori e anziani;

b) all'accesso alle strutture medesime di ministri di culto, di volontari e di altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti;

c) alla costante informazione agli utenti e ai loro familiari sulle condizioni degli utenti medesimi e sulle cure ad essi prestate.

 

 

Art. 12. - Condizioni e requisiti

 

1. I piani regionali socio-assistenziali determinano i criteri per l'individuazione delle condizioni e dei requisiti per l'accesso alle prestazioni previste dalla presente Legge, nonché delle modalità per il loro accertamento.

 

2. I servizi possono essere rivolti alla generalità della popolazione, senza pregiudizio dell'integrale e prioritario soddisfacimento dei diritti dei soggetti che si trovino nello stato di bisogno di cui al successivo comma, a condizione che l'estensione consenta una migliore organizzazione, efficienza ed economicità del servizio e purché il relativo costo sia sostenuto in tutto o in parte dagli utenti o sia posto a carico dei Comuni competenti.

 

3. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito;

b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;

c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;

d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

 

4. I Comuni e gli E.R. provvedono, per quanto di loro competenza ed in conformità alle disposizioni della presente Legge ed ai criteri fissati dai piani regionali socio-assistenziali, a stabilire le modalità organizzative e procedurali per l'accertamento delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo.

  


(1a) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 24 luglio 1993, n. 22.

 

 

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