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Legge
regionale 7 gennaio 1986, n. 1
PARTE
I
TITOLO
I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1. - Oggetto della legge
1.
In attuazione dei principi costituzionali la presente Legge
disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la
programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi
socio-assistenziali nel territorio della Regione Lombardia e
l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali nella
materia di cui agli artt. 22 e 23 del
D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
2. Le funzioni degli enti locali di cui al
comma precedente comprendono in particolare:
a) le funzioni già di competenza dei
Comuni in forza di disposizioni di Legge antecedenti il D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616;
b) le funzioni trasferite ai Comuni dall'art.
25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e già svolte dagli
uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato,
dalla Regione, nonché dagli enti nazionali di assistenza di
cui alla tabella B del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
compresa la nota aggiuntiva, e dagli enti comunali di
assistenza;
c) ogni altra funzione attribuita agli enti
locali con Leggi dello Stato, o ad essi delegata dalla
Regione.
Art.
2. - Obiettivi generali
1. Al fine di
concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno
sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari
e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di
vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del
benessere fisico e psichico, il sistema dei servizi
socio-assistenziali persegue i seguenti obiettivi generali:
a) prevenire e rimuovere, anche con la
cooperazione partecipativa dei soggetti, della famiglia e
delle comunità interessate e in collaborazione con gli altri
servizi preposti alla sanità, all'educazione e al lavoro, le
cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale
e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o
fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e
di lavoro;
b) assicurare la fruibilità delle
strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo
modalità che garantiscano la libertà e la dignità
personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento e il
rispetto della specificità delle esigenze e consentano
congrui diritti di scelta per gli utenti;
c) promuovere e salvaguardare la salute del
singolo e della collettività, sviluppando il massimo di
autonomia e di autosufficienza, anche attraverso
l'integrazione dei servizi socio-sanitari;
d) agire a sostegno della famiglia,
garantendo in particolar modo ai soggetti in difficoltà, ove
possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente
familiare e sociale e il positivo inserimento in esso;
e) agire a tutela dei soggetti non
autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia
impossibilitata o inidonea a provvedere, promuovendo nei loro
confronti le forme di tutela giuridica previste dalla Legge e
realizzando o favorendo il loro inserimento in famiglie,
nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei,
liberamente scelti;
f) promuovere la protezione e la tutela
giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi
quando manchino, o di fatto non provvedano, coloro cui la
Legge attribuisce tale compito.
Art.
3. - Soggetti
1. Nel quadro dei principi generali
informatori della presente Legge, concorrono alla
realizzazione del sistema socio-assistenziale:
a) i Comuni singoli e gli Enti responsabili
dei servizi di zona di cui all'art. 6 della L.R. 5 aprile
1980, n. 35 che organizzano l'esercizio delle loro
funzioni negli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della
stessa Legge Regionale;
b) gli altri enti e istituzioni pubbliche,
le cooperative e gli altri soggetti privati che svolgono
attività socio-assistenziale;
c) i cittadini che in forme individuali,
familiari o associative realizzano volontariamente e senza
fini di lucro servizi e prestazioni socio-assistenziali.
2. Nel testo dei successivi articoli l'Ente
responsabile dei servizi di zona e l'Unità socio-sanitaria
locale sono indicati, rispettivamente, con le abbreviazioni
E.R. e U.S.S.L.
Art.
4. - Assistenza pubblica
1.
Concorrono alla realizzazione del sistema
socio-assistenziale le strutture e le attività direttamente
gestite dai Comuni e dagli E.R. e quelle facenti capo ad
altri enti ed istituzioni pubbliche, ivi comprese le
Province, convenzionate ai sensi dell'art. 17 della L.R.
11 aprile 1980, n. 39.
Art.
5. - Assistenza privata
1. In conformità all'art. 38,
ultimo comma, della Costituzione è garantita la libertà
per i singoli, le associazioni, le cooperative, le
fondazioni ed altre istituzioni, dotate o meno di personalità
giuridica di svolgere attività assistenziali, nel rispetto
delle norme e dei requisiti minimi previsti dalla Legge,
indipendentemente dal loro inserimento nel sistema dei
servizi e dalla stipulazione di convenzioni.
2. Le associazioni, le fondazioni e i
soggetti che gestiscono strutture aventi i requisiti
previsti nell'art. 18, terzo comma della L.R. 11 aprile
1980, n. 39 ed iscritte nel registro regionale di cui al
successivo art. 6, concorrono di diritto alla realizzazione
del sistema socio-assistenziale, nei limiti e secondo le
disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della predetta Legge
Regionale.
3. I servizi e le attività resi dagli
altri soggetti privati possono concorrere alla realizzazione
del sistema dei servizi nei casi e secondo le modalità
previste dal sesto e ottavo comma dell'art. 18 della L.R.
11 aprile 1980, n. 39.
Art.
6. - Istituzione del registro degli organismi privati di
assistenza idonei al convenzionamento
1.
Le associazioni, le fondazioni, le cooperative e gli altri
soggetti privati che gestiscono strutture per le quali sia
intervenuta la concessione dell'idoneità al
convenzionamento, secondo quanto previsto dall'art. 18,
secondo, terzo, e quarto comma, della L.R. 11 aprile
1980, n. 39, sono iscritte di diritto in un registro
regionale istituito presso la Giunta regionale.
2.
La cancellazione dal registro può avvenire a richiesta
degli interessati o per il venir meno dei requisiti previsti
per la concessione dell'idoneità al convenzionamento.
Art.
7. - Volontariato
1.
è volontario il servizio reso dai cittadini in modo
continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni
personali, volontarie e gratuite, individualmente o in
gruppi, nell'ambito delle strutture pubbliche o private di
assistenza o in proprio.
2. La Regione riconosce il
ruolo del volontariato come strumento di solidarietà
sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei
bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei
servizi.
Art.
8. - Istituzione del registro regionale del volontariato
Omissis
(1a).
Art.
9. - Destinatari
1.
Fruiscono delle prestazioni del sistema socio-assistenziale,
in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso,
razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche,
nonché di condizioni personali o sociali, con i diritti di
cui al successivo art. 10 e considerate le condizioni, i
requisiti, e le priorità di cui al successivo art. 12, nei
soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e
dalle risorse disponibili nei bilanci degli enti competenti
e fatto salvo quanto previsto dal quinto comma del
successivo art. 59:
a) i cittadini residenti nei Comuni della
Lombardia;
b) gli stranieri e gli apolidi residenti
nei Comuni della Lombardia;
c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati
aventi titolo all'assistenza secondo le Leggi dello Stato,
dimoranti nei Comuni della Lombardia;
d) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi
dimoranti temporaneamente nei Comuni della Lombardia,
allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da
esigere interventi non differibili e non sia possibile
indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello
Stato di appartenenza.
Art.
10. Diritti degli utenti
1. Gli utenti del sistema dei
servizi socio-assistenziali hanno diritto a:
a) essere compiutamente informati sui
propri diritti in rapporto ai servizi socio-assistenziali,
sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle
possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sui
requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative
procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle
prestazioni stesse;
b) ottenere che le modalità di
organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in
concreto il rispetto della libertà e della dignità
personale e sociale, lo sviluppo della propria personalità,
il rispetto delle proprie convinzioni religiose ed opinioni
politiche, la possibilità di rimanere nel proprio ambiente
familiare e sociale o comunque di mantenere nella misura
massima possibile le proprie relazioni familiari e sociali;
c) fruire di tutte le prestazioni
contemplate dalle Leggi e di cui è effettivamente prevista
l'erogazione, alle condizioni e in conformità ai requisiti
e agli standard stabiliti dalle Leggi e dai piani regionali
e locali;
d) scegliere liberamente la struttura od il
servizio pubblico o convenzionato, tra quelli deputati ad
erogare le medesime prestazioni, tenuto conto dell'ambito
territoriale definito per ciascun tipo di servizio dai piani
regionali, nonché, nei casi e nei limiti previsti dalle
Leggi, dell'ambito dell'intera regione;
e) accedere ai servizi e alle prestazioni
secondo i criteri di priorità definiti nei piani regionali,
applicati in modo imparziale e in conformità a decisioni
pubblicamente adottate e motivate, qualora limitazioni
oggettive nella capacità delle strutture o nelle risorse
degli enti erogatori non consentano il soddisfacimento
immediato di tutte le richieste;
f) esprimere il consenso sulle proposte di
interventi da attuarsi nei propri confronti ed, in
particolare, sulle proposte di ricovero in strutture
residenziali, salvo i casi previsti dalla Legge;
g) partecipare, nelle forme stabilite dalla
Legge o definite dagli E.R. e secondo gli indirizzi fissati
dai piani regionali, alla definizione delle modalità di
gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni;
h) godere di forme di tutela in via
amministrativa dei propri diritti ed interessi nei confronti
delle decisioni degli enti erogatori e degli operatori,
senza pregiudizio delle possibilità di tutela
giurisdizionale previste dalla Legge.
2. Agli utenti del sistema dei servizi deve essere
assicurato in ogni caso il diritto alla riservatezza.
Art.
11. - Rispetto della libertà, dignità e personalità degli
utenti
1. Le modalità organizzative
obbligatorie per garantire i diritti di cui alla lett. b)
dell'art. 10 sono disciplinate nei regolamenti di zona dei
servizi socio-assistenziali con particolare riguardo:
a) ai limiti minimi entro cui deve essere
resa possibile, nelle strutture di tipo residenziale, la
presenza dei familiari degli utenti, in special modo se
minori e anziani;
b) all'accesso alle strutture medesime di
ministri di culto, di volontari e di altre persone la cui
presenza sia richiesta dagli utenti;
c) alla costante informazione agli utenti e
ai loro familiari sulle condizioni degli utenti medesimi e
sulle cure ad essi prestate.
Art.
12. - Condizioni e requisiti
1. I piani regionali
socio-assistenziali determinano i criteri per
l'individuazione delle condizioni e dei requisiti per
l'accesso alle prestazioni previste dalla presente Legge,
nonché delle modalità per il loro accertamento.
2. I servizi possono essere rivolti alla
generalità della popolazione, senza pregiudizio
dell'integrale e prioritario soddisfacimento dei diritti dei
soggetti che si trovino nello stato di bisogno di cui al
successivo comma, a condizione che l'estensione consenta una
migliore organizzazione, efficienza ed economicità del
servizio e purché il relativo costo sia sostenuto in tutto
o in parte dagli utenti o sia posto a carico dei Comuni
competenti.
3. Lo stato di bisogno è determinato dalla
sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
a) insufficienza del reddito familiare,
inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in
rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del
nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a
provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di
tale reddito;
b) incapacità totale o parziale di un
soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di
assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere
autonomamente a se stesso;
c) esistenza di circostanze, anche al di
fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a
causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano
esposti a rischio di emarginazione;
d) sottoposizione di un soggetto a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o
rendano necessari interventi e prestazioni
socio-assistenziali.
4. I Comuni e gli E.R. provvedono, per
quanto di loro competenza ed in conformità alle
disposizioni della presente Legge ed ai criteri fissati dai
piani regionali socio-assistenziali, a stabilire le modalità
organizzative e procedurali per l'accertamento
delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente
articolo.
(1a)
Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 24 luglio 1993,
n. 22.
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