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Legge
regionale 7 gennaio 1986, n. 1
TITOLO
II - ASSETTO
ISTITUZIONALE
Art.
13. - Compiti della Regione
1.
La Regione, ai fini dell'organizzazione e della programmazione
del sistema dei servizi socio-assistenziali:
a) partecipa all'elaborazione degli
strumenti di programmazione nazionale dei servizi di
assistenza sociale, mantiene e coordina i rapporti con gli
organi centrali cui spetta l'attività di indirizzo e
coordinamento, con le competenti autorità giudiziarie e con
gli altri organi pubblici che svolgono attività comunque
connesse con quelle del sistema dei servizi sociali;
b) determina gli ambiti territoriali per la
gestione dei servizi, coincidenti con quelli per la gestione
dei servizi sanitari, e promuove la costituzione delle
associazioni intercomunali per i servizi, in conformità a
quanto disposto dalla L.R. 5 aprile 1980, n. 35;
c) stabilisce gli indirizzi per
l'organizzazione e l'attività del sistema dei servizi di
assistenza sociale; a tal fine elabora e approva il piano
regionale socio-assistenziale e ne verifica l'attuazione in
conformità a quanto disposto dal successivo titolo V, parte
I;
d) stabilisce i criteri per
l'organizzazione dei servizi a livello zonale e
distrettuale, in conformità a quanto disposto dalla L.R.
11 aprile 1980, n. 39 e dal successivo titolo III, parte I;
e) promuove la migliore utilizzazione del
personale addetto ai servizi, ne favorisce altresì la
mobilità, la formazione e l'aggiornamento professionale, in
conformità a quanto disposto dai successivi titoli III e IV,
parte I;
f) ripartisce tra gli E.R. il fondo
regionale di cui al successivo art. 41 e promuove l'impiego
coordinato di tutte le risorse finanziarie destinate a tali
servizi, in conformità a quanto disposto nel successivo
titolo VI, parte I, e nei piani regionali
socio-assistenziali;
g) disciplina, in conformità a quanto
disposto nel successivo titolo VI, parte I, il riparto e
l'impiego delle risorse finanziarie destinate agli
investimenti;
h) attua in collaborazione con gli E.R.
forme di controllo di gestione al fine di verificare
l'efficienza e l'efficacia dei servizi in conformità a
quanto disposto nel successivo titolo V, parte I;
i) individua i presidi e i servizi che
abbiano carattere multizonale e ne disciplina le forme
speciali di gestione e finanziamento;
l) stabilisce i requisiti delle strutture,
anche ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e
dell'attività di vigilanza di cui al successivo titolo VII,
parte I;
m) provvede all'accertamento e alla
dichiarazione di idoneità al convenzionamento delle
istituzioni private ai sensi dell'art. 18, secondo comma,
della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, fissa i criteri per
la stipulazione delle convenzioni, in attuazione degli artt.
16, 17 e 18 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 e cura
la tenuta del registro di cui al precedente art. 6;
n) cura la tenuta del registro regionale
del volontariato di cui al precedente art. 8 e assicura il
sostegno tecnico ed economico alle organizzazioni di
volontariato;
o) organizza, in collaborazione con gli
E.R., il sistema informativo sui servizi
socio-assistenziali, promuovendo lo scambio di informazione
tra gli E.R. medesimi;
p) promuove iniziative ed attività
sperimentali ed innovative, con particolare riferimento allo
sviluppo della cooperazione di servizi ed alla
sperimentazione nelle attività di supporto ai servizi di
forme di autogestione da parte dell'utenza;
q) promuove lo svolgimento di studi,
ricerche finalizzate, indagini conoscitive sul sistema dei
servizi socio-assistenziali e di attività di informazione,
mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni e
la promozione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento
e di riqualificazione;
r) provvede all'eventuale copertura assicurativa
degli utenti e degli operatori delle strutture
socio-assistenziali, con particolare riguardo a quelle per
handicappati, ad esclusione di coloro che sono già coperti
da assicurazione ai sensi di altre Leggi Regionali.
2. Spetta altresì alla
Regione la decisione delle controversie, tra Comuni singoli o
associati o tra Comuni ed altri enti pubblici, per il rimborso
degli oneri sostenuti per spese di soccorso e di assistenza,
rese obbligatorie da particolari disposizioni di Legge o
statutarie, comprese quelle relative al mantenimento degli
inabili di cui all'art. 154 del T.U. approvato con R.D. 19
giugno 1931, n. 773.
Art.
14. - Funzioni e servizi di competenza dei Comuni e
degli E.R.
1.
Ai
sensi dell'art. 7 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35,
nelle zone che comprendono il territorio di più Comuni,
l'assemblea dell'E.R., nel rispetto dei vincoli posti dai
piani regionali socio-assistenziali per quanto attiene alle
funzioni e ai servizi da gestire obbligatoriamente a livello
associato, delibera i compiti attribuiti ai singoli Comuni e
quelli riservati all'E.R., attenendosi alle indicazioni del
programma di zona, nonché agli indirizzi e disposizioni
seguenti:
a) deve essere attribuita ai Comuni singoli
la gestione dei servizi che non abbiano complessità tecnica
e gestionale e il cui bacino di utenza sia compreso
nell'ambito del Comune;
b) deve essere riservata agli E.R. la
decisione relativa a ciascun tipo di intervento ad utenza
sovracomunale, salve le attività informative, istruttorie e
di promozione che possono essere demandate ai singoli
Comuni;
c) devono essere assicurate in ogni Comune
della zona adeguate possibilità di accesso ai tipi di
prestazioni previste dal programma zonale di attività, in
conformità agli standard fissati dal piano regionale socio-
assistenziale, nonché a criteri di economicità;
d) deve essere assicurata in ogni caso
dall'E.R. l'integrazione delle attività svolte dai singoli
Comuni con quelle svolte dall'ente medesimo, mediante la
programmazione zonale dei servizi e delle risorse
finanziarie e di personale, la determinazione di indirizzi
generali validi per l'intera zona con riguardo ai singoli
tipi di prestazioni, lo scambio di esperienze e la
collaborazione degli operatori, l'attuazione di forme di
coordinamento dei metodi e dei criteri degli interventi, il
collegamento operativo fra attività organizzate nei singoli
Comuni e attività organizzate a livello sovracomunale, sia
distrettuale che zonale.
2. Con riferimento alla
gestione dei singoli servizi, l'assemblea dell'E.R. può
deliberare che:
a)
attività attribuite agli E.R. possano essere svolte dai
Comuni singoli, che abbiano i requisiti di ampiezza
demografica e capacità gestionale definiti dal piano
regionale socio-assistenziale, a condizione che i Comuni
stessi concordino con l'E.R. medesimo le modalità per
garantire l'eventuale accesso ai servizi anche ai cittadini
residenti negli altri Comuni della zona;
b) servizi attribuiti ai singoli Comuni
possano essere svolti dall'E.R. qualora i Comuni stessi ne
facciano richiesta in quanto non in grado di organizzarli in
modo efficiente, e salvi comunque i criteri di organicità e
di globalità; in tal caso l'assemblea dell'E.R. determina
d'intesa coi Comuni interessati le risorse finanziarie e di
personale da trasferirsi all'E.R. medesimo, fermo l'obbligo
di destinare risorse non inferiori a quelle già impiegate a
livello comunale per lo svolgimento degli stessi servizi.
3.
La proposta di deliberazione di
cui al presente articolo è predisposta dal comitato di
gestione, sentito il parere del comitato di coordinamento di
cui al successivo art. 15, ed è comunicata ai singoli
consigli comunali, i quali esprimono il proprio parere entro i
successivi novanta giorni; decorso inutilmente tale termine il
parere si intende favorevole.
4.
La proposta di cui al comma
precedente, corredata dei pareri pervenuti, viene presentata
all'assemblea dell'E.R. per l'approvazione.
5.
Nelle zone monocomunali, in
deroga alle disposizioni della presente Legge e a quanto
previsto dalle LL.RR. 5 aprile 1980, n. 35 e 31 dicembre 1980,
n. 106, il Comune assume direttamente l'organizzazione, la
programmazione ed il finanziamento dei servizi di assistenza
sociale per l'intero territorio, previe opportune intese con
le U.S.S.L. interessate ai fini del coordinamento e della
integrazione delle attività socio- assistenziali con i
servizi sanitari, in particolar modo per le attività di cui
all'art. 21 della presente Legge.
6.
Per le attività e servizi attribuiti all'E.R. a
norma del presente articolo, nel passaggio delle relative
funzioni dovrà essere salvaguardato il livello di prestazioni
già assicurato dai Comuni singoli, sulla base delle procedure
e dei criteri, nonché degli standard fissati nel piano
regionale socio-assistenziale.
Art.
15. - Comitato di coordinamento zonale
1. Nelle zone che
comprendono il territorio di più Comuni, al fine di
assicurare il coordinamento tra le attività gestite dall'E.R.
e quelle gestite da Comuni singoli, è istituito un comitato
di coordinamento zonale, che può eventualmente articolarsi
a livello di uno o più distretti, composto dai sindaci o
dagli assessori competenti per materia dei Comuni
interessati.
2. Il comitato di coordinamento:
a) concorre, d'intesa col comitato di
gestione, all'elaborazione del programma zonale
socio-assistenziale e di ogni atto di programmazione da
proporre all'assemblea dell'E.R. in materia di assistenza
sociale;
b) esprime parere al comitato di gestione
ai fini della predisposizione della proposta di cui al terzo
comma dell'articolo precedente;
c) formula proposte al comitato di gestione
per la predisposizione dei piani operativi settoriali e
intersettoriali di intervento in materia sociale, ancorché
integrati con l'attività sanitaria di competenza del
comitato di gestione medesimo;d) esprime, per quanto attiene alle attività
di tipo socio- assistenziale, parere preventivo su tutti gli
atti di cui all'art. 24 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35.
3.
Il comitato di coordinamento si riunisce periodicamente, su
convocazione del presidente del comitato di gestione, in via
ordinaria per l'espletamento delle proprie funzioni o, in
via straordinaria, su richiesta anche di un solo
rappresentante dei Comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma
precedente, per la validità delle sedute e per l'adozione
degli atti di competenza del comitato di coordinamento si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che
disciplinano il funzionamento dei consigli comunali.
5. Le decisioni assunte ed i pareri
espressi dal comitato di coordinamento sono verbalizzati e
di essi è fatta espressa menzione negli atti deliberativi
conseguenti dell'assemblea dell'E.R., del comitato di
gestione o dei singoli Comuni, per quanto di rispettiva
competenza.
Art.
16. - Funzioni e servizi di competenza delle Province
1.
Le Province:
a) esprimono pareri alla Regione sulle
delimitazioni degli ambiti territoriali per la gestione dei
servizi sanitari e socio-assistenziali, secondo la procedura
prevista dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35;
b) esprimono pareri alla Regione sul
coordinamento dei piani zonali socio-assistenziali con la
programmazione socio-economica provinciale;
c) approvano i programmi di localizzazione
dei presidi assistenziali ai sensi del successivo art. 35;
d) esercitano per delega della Regione le
funzioni di cui al successivo titolo VII;d bis) svolgono compiti di supporto tecnico
nella rilevazione dei fabbisogni formativi del personale
socio-assistenziale e nella programmazione e realizzazione
degli interventi, con riferimento all'intero ambito dei
servizi socio-assistenziali per la formazione e
l'aggiornamento del personale sociale (2).
2.
Al fine di realizzare l'integrazione nel sistema dei servizi
socio- assistenziali delle attività di assistenza tuttora
loro spettanti in tale settore, ivi comprese quelle
esercitate a seguito dello scioglimento dell'O.N.M.I.,
operato a norma della L. 23 dicembre 1975, n. 698, le
Province stipulano con gli E.R. apposite convenzioni sulla
base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.
3.
Le convenzioni di cui al precedente comma devono prevedere:
a) l'affidamento agli E.R. delle attività
assistenziali di competenza delle Province;
b) la messa a disposizione degli E.R. da
parte delle Province, del personale, dei beni e delle
risorse finanziarie già destinate dalle Province stesse
alle attività di cui alla precedente lettera a), esclusi
quelli necessari per le attività di cui alla successiva
lettera d);
c) la corresponsione da parte delle
Province per le attività affidate agli E.R. di somme non
inferiori, in ciascun anno, a quelle impegnate nell'anno
precedente per le medesime attività, aumentate della stessa
percentuale di incremento applicata nel bilancio delle
Province medesime al complesso delle spese per acquisto di
beni e servizi;
d) (Omissis) (3).
4.
In relazione a quanto disposto dal precedente art. 14, comma
quinto, nelle zone monocomunali le convenzioni di cui ai
commi secondo e terzo del presente articolo sono da
stipularsi tra la Provincia e il singolo Comune.
5. La Regione a favore delle Province:
a) eroga finanziamenti per l'esercizio
delle funzioni in materia di assistenza alla maternità e
all'infanzia trasferite alle Province stesse a seguito dello
scioglimento dell'O.N.M.I.;
b) può erogare appositi contributi per le
attività di supporto di cui alla lettera d bis) del
precedente primo comma (4).
6. L'attuazione delle convenzioni di cui al
precedente secondo comma non comporta oneri aggiuntivi per
la Regione.
TITOLO
III - ASSETTO ORGANIZZATIVO
Art.
17. - Equipe residenziale distrettuale
1.
Nell'ambito delle attività
socio sanitarie integrate, l'attività di assistenza sociale
di cui all'art. 7, secondo comma, lettera f), della L.R.
11 aprile 1980, n. 39 è assicurata in ogni distretto da
un'équipe multidisciplinare, costituita da operatori
sanitari e socio-assistenziali, i quali prestano la propria
attività professionale in modo stabile a favore dei
residenti nel distretto, erogando prestazioni di primo
livello e di pronto intervento.
2.
I piani regionali sanitari e
socio-assistenziali specificano le attività da organizzare
in ciascun distretto, nonché lo standard minimo di
personale riferito a ogni singola figura professionale
necessario per lo svolgimento delle predette attività.
3.
Per ogni équipe il comitato
di gestione, su proposta dell'ufficio di direzione e sentito
il parere del comitato di coordinamento di cui al precedente
art. 15, conferisce l'incarico di coordinatore di distretto
ad un operatore scelto esclusivamente tra gli operatori
dell'équipe medesima con rapporto di impiego stabile e a
tempo pieno, tenuto conto delle indicazioni contenute nei
piani regionali sanitari e socio-assistenziali.
4.
Il coordinatore di distretto
dipende direttamente dall'ufficio di direzione
dell'U.S.S.L.; l'incarico, conferito di norma per tre anni,
anche se rinnovabile, deve consentire l'attuazione del
principio della rotazione.
5. Il coordinatore di distretto:
a) assicura il coordinamento delle attività
degli operatori dell'équipe per l'attuazione dei programmi
di attività affidati al distretto;
b) svolge azione di controllo sulla
funzionalità dell'équipe, sul rispetto delle metodologie
collegialmente stabilite e delle modalità di collegamento
tra équipe residenziale e altri operatori dell'U.S.S.L.;
c) definisce, in accordo con l'équipe, la
metodologia per la verifica dei risultati, la raccolta e la
trasmissione delle informazioni;
d) tiene i rapporti con i coordinatori dei
distretti limitrofi ai fini dell'eventuale organizzazione di
attività polidistrettuali;
e) cura i rapporti con l'utenza, con gli
organismi di volontariato operanti nel distretto e con le
forze sociali, anche ai fini della promozione della
partecipazione;
f) convoca riunioni fra i componenti dell'équipe
o gruppi di essi, a scadenze periodiche e ogni qualvolta lo
ritenga opportuno.
Art.
18. - Altri operatori del distretto
1.
Sulla base dei programmi di
attività di ogni U.S.S.L., può essere prevista nel
distretto la presenza di:
a) operatori singoli o
équipe itineranti che, con periodicità fissa, collaborano
con l'équipe residenziale svolgendo specifici compiti o
funzioni complementari tipici della rispettiva figura
professionale;
b)
équipe complementari a quella residenziale per lo
svolgimento temporaneo delle funzioni alla stessa spettanti,
nel caso di esigenze di carattere stagionale o eccezionale.
Art.
19. - Organizzazione zonale
1.
I piani regionali
socio-assistenziali e i programmi di attività degli E.R.
indicano:
a) le attività che
devono o possono essere organizzate a livello zonale ovvero
a livello di due o più distretti di base;
b) l'articolazione del
Servizio di assistenza sociale e i dipartimenti ai quali
partecipano unità operative di tale servizio, ai sensi del
secondo e quarto comma dell'art. 4 della L.R. 11 aprile
1980, n. 39.
2.
Al
responsabile del Servizio di assistenza sociale della
U.S.S.L. si applica quanto disposto dal primo e terzo comma
dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.
3. Al Servizio di assistenza sociale è
preposto un dirigente responsabile, nominato dall'E.R., a
norma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 «Stato giuridico
del personale delle unità sanitarie locali» a seguito di
pubblico concorso per titoli ed esami, secondo quanto
previsto dal successivo art. 20 bis (1).
3 bis. Nell'ambito delle piante organiche
definitive di ogni U.S.S.L. viene previsto un posto in
organico di dirigente responsabile del Servizio di
assistenza sociale con posizione funzionale apicale (5).
3
ter. Al dirigente responsabile del
Servizio di assistenza sociale è attribuito il trattamento
economico previsto per le posizioni funzionali apicali dei
rispettivi profili professionali di provenienza (5).
4. Il Servizio amministrativo della
U.S.S.L. svolge le sue funzioni con riguardo anche alle
attività socio-assistenziali, nel rispetto del criterio di
separazione dei conti di gestione di cui agli artt. 31 e 32
della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.
Art.
20. - Dirigente coordinatore sociale
1.
Il dirigente responsabile del Servizio di Assistenza
sociale, nominato ai sensi del precedente, art. 19, entra a
far parte dell'Ufficio di direzione dell'U.S.S.L. di cui
all'art. 9 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, in
qualità di dirigente coordinatore sociale e partecipa, a
titolo consultivo, alle riunioni del comitato di gestione (1).
1
bis. Il dirigente coordinatore sociale assicura il
coordinamento tra le attività socio-assistenziali e sociali
di rilievo sanitario di competenza dell'U.S.S.L. e le
attività gestite dai Comuni singoli, garantendo il raccordo
tra attività zonali e attività comunali (5).
1 ter. Al dirigente coordinatore sociale è
attribuita la funzione di Segretario del comitato di
coordinamento di cui al precedente art. 15 (5).
1 quater. Al dirigente coordinatore
sociale, oltre all'indennità prevista per la partecipazione
all'Ufficio di direzione, spetta, nella stessa misura
prevista dagli accordi sindacali, l'indennità di
coordinamento per i dirigenti coordinatori sanitario e
amministrativo e con oneri a carico del fondo regionale
socio-assistenziale (5).
2. I commi terzo e quarto dell'art. 9
della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 sono abrogati.
Art.
20 bis. - Procedure per la nomina del Dirigente
responsabile del Servizio
1.
I profili professionali ricompresi nel servizio di
assistenza sociale sono quelli per i quali è prevista la
posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.
2. I concorsi relativi alla nomina del
dirigente responsabile del servizio di assistenza sociale
sono regolati dagli artt. 4 e 7 e dalle altre norme previste
dal Decreto del Ministero della Sanità del 30 gennaio 1982
per la copertura dei posti della posizione funzionale
apicale.
3. Le prove di esame sono le
seguenti:
Prova scritta: svolgimento di un tema su
argomenti scientifici relativi alle materie oggetto del
concorso;
Prova pratica: concernente la valutazione e
interpretazione di questionari e di risultati di ricerche
socio-assistenziali;
Prova orale: sugli argomenti oggetto della
prova scritta (6).
Art.
21. - Integrazione tra servizi sanitari e
socio-assistenziali
1.
I piani regionali socio-assistenziali ed i programmi di
attività delle U.S.S.L. indicano le modalità specifiche
per l'integrazione dei servizi sanitari con quelli
socio-assistenziali a livello distrettuale e zonale, con
particolare riguardo alle seguenti attività
socio-assistenziali le quali, ancorché svolte da personale
del ruolo sanitario regionale, dipendono dal Servizio di
assistenza sociale:
a) risocializzazione dei dimessi dagli ospedali
psichiatrici e dei malati di mente in genere;
b) prevenzione
e risocializzazione dei tossicodipendenti e degli alcolisti;
c) assistenza e reinserimento familiare e sociale dei
portatori di handicap;
d) assistenza psico-sociale attinente alla maternità,
all'infanzia e all'età evolutiva, nonché attinente alle
finalità psico-sociali e preventive di cui alla L.R. 6
settembre 1976, n. 44;
e) assistenza agli anziani non autosufficienti
ricoverati in strutture protette.
2.
I piani regionali sanitari e socio-assistenziali e i
relativi progetti-obiettivo individuano le prestazioni di
rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali
nell'ambito dei servizi e presidi integrati, i cui oneri
sono posti a carico del fondo sanitario regionale, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
3. L'integrazione si attua, fermo restando
quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della L.R. 31
dicembre 1980, n. 106 e dal secondo comma dell'art. 6
della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, mediante
l'organizzazione e lo svolgimento unificati di attività
afferenti ed entrambi gli ambiti dei servizi, nonché
mediante la unificazione dei servizi generali.4. Sono inoltre organizzate e svolte in
modo unificato le attività di informazione degli utenti, di
assistenza amministrativa, di raccolta e gestione dei dati,
di educazione e informazione sanitaria e sociale della
popolazione (7).
Art.
22. - Prestazioni sanitarie nelle strutture
residenziali
1.
Gli E.R. assicurano l'erogazione di tutte le prestazioni
sanitarie necessarie a favore degli utenti ospiti dei
presidi residenziali di assistenza della zona,
indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
2. Per le prestazioni sanitarie
direttamente erogate dalle strutture assistenziali
convenzionate, la quota di spesa relativa alle prestazioni
sanitarie e riabilitative è posta a carico del fondo
sanitario; tale quota è annualmente determinata dalla
Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 21
della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106, ed è commisurata
al costo dell'assistenza sanitaria quale derivante
dall'applicazione degli standard organizzativi previsti per
i relativi servizi.
3. Gli oneri relativi alle prestazioni
sanitarie di cui ai precedenti primo e secondo comma gravano
sul conto di gestione dell'attività sanitaria dell'U.S.S.L.
Art.
23. - Presidi multizonali
1.
I piani regionali sanitari e
socio-assistenziali individuano i presidi di assistenza,
direttamente gestiti o convenzionati, che erogano
prestazioni assistenziali di elevata specializzazione e a
favore della popolazione di più zone, ai quali è
riconosciuto carattere multizonale.
2.
Le modalità di gestione dei presidi multizonali, o
le particolari clausole per le convenzioni, saranno
stabilite con Legge Regionale.
3.
I piani regionali dettano le modalità di
regolamentazione dei rapporti, anche finanziari, tra le
U.S.S.L., con riguardo alle prestazioni dei presidi
multizonali e di quelli che comunque svolgono attività a
favore di utenti di più zone.
(1)
Comma
così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
(2)
Lettera aggiunta dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
(3) Lettera abrogata dalla L.R. 26 aprile 1990,
n. 25.
(4) Lettera modificata dalla L.R. 26 aprile 1990,
n. 25.
(5) Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n.
25.
(6) Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990,
n. 25.
(7) Articolo così modificato dalla L.R. 26 aprile
1990, n. 25.
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