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Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1

 

TITOLO II - ASSETTO ISTITUZIONALE 

 

Art. 13. - Compiti della Regione

 

1. La Regione, ai fini dell'organizzazione e della programmazione del sistema dei servizi socio-assistenziali:

a) partecipa all'elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale, mantiene e coordina i rapporti con gli organi centrali cui spetta l'attività di indirizzo e coordinamento, con le competenti autorità giudiziarie e con gli altri organi pubblici che svolgono attività comunque connesse con quelle del sistema dei servizi sociali;

b) determina gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi, coincidenti con quelli per la gestione dei servizi sanitari, e promuove la costituzione delle associazioni intercomunali per i servizi, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 5 aprile 1980, n. 35;

c) stabilisce gli indirizzi per l'organizzazione e l'attività del sistema dei servizi di assistenza sociale; a tal fine elabora e approva il piano regionale socio-assistenziale e ne verifica l'attuazione in conformità a quanto disposto dal successivo titolo V, parte I;

d) stabilisce i criteri per l'organizzazione dei servizi a livello zonale e distrettuale, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 11 aprile 1980, n. 39 e dal successivo titolo III, parte I;

e) promuove la migliore utilizzazione del personale addetto ai servizi, ne favorisce altresì la mobilità, la formazione e l'aggiornamento professionale, in conformità a quanto disposto dai successivi titoli III e IV, parte I;

f) ripartisce tra gli E.R. il fondo regionale di cui al successivo art. 41 e promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse finanziarie destinate a tali servizi, in conformità a quanto disposto nel successivo titolo VI, parte I, e nei piani regionali socio-assistenziali;

g) disciplina, in conformità a quanto disposto nel successivo titolo VI, parte I, il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie destinate agli investimenti;

h) attua in collaborazione con gli E.R. forme di controllo di gestione al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi in conformità a quanto disposto nel successivo titolo V, parte I;

i) individua i presidi e i servizi che abbiano carattere multizonale e ne disciplina le forme speciali di gestione e finanziamento;

l) stabilisce i requisiti delle strutture, anche ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'attività di vigilanza di cui al successivo titolo VII, parte I;

m) provvede all'accertamento e alla dichiarazione di idoneità al convenzionamento delle istituzioni private ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, fissa i criteri per la stipulazione delle convenzioni, in attuazione degli artt. 16, 17 e 18 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 e cura la tenuta del registro di cui al precedente art. 6;

n) cura la tenuta del registro regionale del volontariato di cui al precedente art. 8 e assicura il sostegno tecnico ed economico alle organizzazioni di volontariato;

o) organizza, in collaborazione con gli E.R., il sistema informativo sui servizi socio-assistenziali, promuovendo lo scambio di informazione tra gli E.R. medesimi;

p) promuove iniziative ed attività sperimentali ed innovative, con particolare riferimento allo sviluppo della cooperazione di servizi ed alla sperimentazione nelle attività di supporto ai servizi di forme di autogestione da parte dell'utenza;

q) promuove lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive sul sistema dei servizi socio-assistenziali e di attività di informazione, mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni e la promozione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento e di riqualificazione;

r) provvede all'eventuale copertura assicurativa degli utenti e degli operatori delle strutture socio-assistenziali, con particolare riguardo a quelle per handicappati, ad esclusione di coloro che sono già coperti da assicurazione ai sensi di altre Leggi Regionali.

 

2. Spetta altresì alla Regione la decisione delle controversie, tra Comuni singoli o associati o tra Comuni ed altri enti pubblici, per il rimborso degli oneri sostenuti per spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di Legge o statutarie, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili di cui all'art. 154 del T.U. approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773.

 

 

 Art. 14. - Funzioni e servizi di competenza dei Comuni e degli E.R.

 

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35, nelle zone che comprendono il territorio di più Comuni, l'assemblea dell'E.R., nel rispetto dei vincoli posti dai piani regionali socio-assistenziali per quanto attiene alle funzioni e ai servizi da gestire obbligatoriamente a livello associato, delibera i compiti attribuiti ai singoli Comuni e quelli riservati all'E.R., attenendosi alle indicazioni del programma di zona, nonché agli indirizzi e disposizioni seguenti:

a) deve essere attribuita ai Comuni singoli la gestione dei servizi che non abbiano complessità tecnica e gestionale e il cui bacino di utenza sia compreso nell'ambito del Comune;

b) deve essere riservata agli E.R. la decisione relativa a ciascun tipo di intervento ad utenza sovracomunale, salve le attività informative, istruttorie e di promozione che possono essere demandate ai singoli Comuni;

c) devono essere assicurate in ogni Comune della zona adeguate possibilità di accesso ai tipi di prestazioni previste dal programma zonale di attività, in conformità agli standard fissati dal piano regionale socio- assistenziale, nonché a criteri di economicità;

d) deve essere assicurata in ogni caso dall'E.R. l'integrazione delle attività svolte dai singoli Comuni con quelle svolte dall'ente medesimo, mediante la programmazione zonale dei servizi e delle risorse finanziarie e di personale, la determinazione di indirizzi generali validi per l'intera zona con riguardo ai singoli tipi di prestazioni, lo scambio di esperienze e la collaborazione degli operatori, l'attuazione di forme di coordinamento dei metodi e dei criteri degli interventi, il collegamento operativo fra attività organizzate nei singoli Comuni e attività organizzate a livello sovracomunale, sia distrettuale che zonale.

 

2. Con riferimento alla gestione dei singoli servizi, l'assemblea dell'E.R. può deliberare che:

a) attività attribuite agli E.R. possano essere svolte dai Comuni singoli, che abbiano i requisiti di ampiezza demografica e capacità gestionale definiti dal piano regionale socio-assistenziale, a condizione che i Comuni stessi concordino con l'E.R. medesimo le modalità per garantire l'eventuale accesso ai servizi anche ai cittadini residenti negli altri Comuni della zona;

b) servizi attribuiti ai singoli Comuni possano essere svolti dall'E.R. qualora i Comuni stessi ne facciano richiesta in quanto non in grado di organizzarli in modo efficiente, e salvi comunque i criteri di organicità e di globalità; in tal caso l'assemblea dell'E.R. determina d'intesa coi Comuni interessati le risorse finanziarie e di personale da trasferirsi all'E.R. medesimo, fermo l'obbligo di destinare risorse non inferiori a quelle già impiegate a livello comunale per lo svolgimento degli stessi servizi.

 

3. La proposta di deliberazione di cui al presente articolo è predisposta dal comitato di gestione, sentito il parere del comitato di coordinamento di cui al successivo art. 15, ed è comunicata ai singoli consigli comunali, i quali esprimono il proprio parere entro i successivi novanta giorni; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

 

4. La proposta di cui al comma precedente, corredata dei pareri pervenuti, viene presentata all'assemblea dell'E.R. per l'approvazione.

 

5. Nelle zone monocomunali, in deroga alle disposizioni della presente Legge e a quanto previsto dalle LL.RR. 5 aprile 1980, n. 35 e 31 dicembre 1980, n. 106, il Comune assume direttamente l'organizzazione, la programmazione ed il finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l'intero territorio, previe opportune intese con le U.S.S.L. interessate ai fini del coordinamento e della integrazione delle attività socio- assistenziali con i servizi sanitari, in particolar modo per le attività di cui all'art. 21 della presente Legge.

 

6. Per le attività e servizi attribuiti all'E.R. a norma del presente articolo, nel passaggio delle relative funzioni dovrà essere salvaguardato il livello di prestazioni già assicurato dai Comuni singoli, sulla base delle procedure e dei criteri, nonché degli standard fissati nel piano regionale socio-assistenziale.

 

 

Art. 15. - Comitato di coordinamento zonale

  

1. Nelle zone che comprendono il territorio di più Comuni, al fine di assicurare il coordinamento tra le attività gestite dall'E.R. e quelle gestite da Comuni singoli, è istituito un comitato di coordinamento zonale, che può eventualmente articolarsi a livello di uno o più distretti, composto dai sindaci o dagli assessori competenti per materia dei Comuni interessati.

 

2. Il comitato di coordinamento:

a) concorre, d'intesa col comitato di gestione, all'elaborazione del programma zonale socio-assistenziale e di ogni atto di programmazione da proporre all'assemblea dell'E.R. in materia di assistenza sociale;

b) esprime parere al comitato di gestione ai fini della predisposizione della proposta di cui al terzo comma dell'articolo precedente;

c) formula proposte al comitato di gestione per la predisposizione dei piani operativi settoriali e intersettoriali di intervento in materia sociale, ancorché integrati con l'attività sanitaria di competenza del comitato di gestione medesimo;d) esprime, per quanto attiene alle attività di tipo socio- assistenziale, parere preventivo su tutti gli atti di cui all'art. 24 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35.

 

3. Il comitato di coordinamento si riunisce periodicamente, su convocazione del presidente del comitato di gestione, in via ordinaria per l'espletamento delle proprie funzioni o, in via straordinaria, su richiesta anche di un solo rappresentante dei Comuni.

 

4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per la validità delle sedute e per l'adozione degli atti di competenza del comitato di coordinamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento dei consigli comunali.

 

5. Le decisioni assunte ed i pareri espressi dal comitato di coordinamento sono verbalizzati e di essi è fatta espressa menzione negli atti deliberativi conseguenti dell'assemblea dell'E.R., del comitato di gestione o dei singoli Comuni, per quanto di rispettiva competenza.

 

 

Art. 16. - Funzioni e servizi di competenza delle Province

 

1.  Le Province:

a) esprimono pareri alla Regione sulle delimitazioni degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, secondo la procedura prevista dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35;

b) esprimono pareri alla Regione sul coordinamento dei piani zonali socio-assistenziali con la programmazione socio-economica provinciale;

c) approvano i programmi di localizzazione dei presidi assistenziali ai sensi del successivo art. 35;

d) esercitano per delega della Regione le funzioni di cui al successivo titolo VII;d bis) svolgono compiti di supporto tecnico nella rilevazione dei fabbisogni formativi del personale socio-assistenziale e nella programmazione e realizzazione degli interventi, con riferimento all'intero ambito dei servizi socio-assistenziali per la formazione e l'aggiornamento del personale sociale (2).

 

2. Al fine di realizzare l'integrazione nel sistema dei servizi socio- assistenziali delle attività di assistenza tuttora loro spettanti in tale settore, ivi comprese quelle esercitate a seguito dello scioglimento dell'O.N.M.I., operato a norma della L. 23 dicembre 1975, n. 698, le Province stipulano con gli E.R. apposite convenzioni sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.

 

3. Le convenzioni di cui al precedente comma devono prevedere:

a) l'affidamento agli E.R. delle attività assistenziali di competenza delle Province;

b) la messa a disposizione degli E.R. da parte delle Province, del personale, dei beni e delle risorse finanziarie già destinate dalle Province stesse alle attività di cui alla precedente lettera a), esclusi quelli necessari per le attività di cui alla successiva lettera d);

c) la corresponsione da parte delle Province per le attività affidate agli E.R. di somme non inferiori, in ciascun anno, a quelle impegnate nell'anno precedente per le medesime attività, aumentate della stessa percentuale di incremento applicata nel bilancio delle Province medesime al complesso delle spese per acquisto di beni e servizi;

d) (Omissis) (3).

 

4. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 14, comma quinto, nelle zone monocomunali le convenzioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo sono da stipularsi tra la Provincia e il singolo Comune.

 

5. La Regione a favore delle Province:

a) eroga finanziamenti per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza alla maternità e all'infanzia trasferite alle Province stesse a seguito dello scioglimento dell'O.N.M.I.;

b) può erogare appositi contributi per le attività di supporto di cui alla lettera d bis) del precedente primo comma (4).

 

6. L'attuazione delle convenzioni di cui al precedente secondo comma non comporta oneri aggiuntivi per la Regione.

 

 

TITOLO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

Art. 17. - Equipe residenziale distrettuale

 

1. Nell'ambito delle attività socio sanitarie integrate, l'attività di assistenza sociale di cui all'art. 7, secondo comma, lettera f), della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 è assicurata in ogni distretto da un'équipe multidisciplinare, costituita da operatori sanitari e socio-assistenziali, i quali prestano la propria attività professionale in modo stabile a favore dei residenti nel distretto, erogando prestazioni di primo livello e di pronto intervento.

 

2. I piani regionali sanitari e socio-assistenziali specificano le attività da organizzare in ciascun distretto, nonché lo standard minimo di personale riferito a ogni singola figura professionale necessario per lo svolgimento delle predette attività.

 

3. Per ogni équipe il comitato di gestione, su proposta dell'ufficio di direzione e sentito il parere del comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, conferisce l'incarico di coordinatore di distretto ad un operatore scelto esclusivamente tra gli operatori dell'équipe medesima con rapporto di impiego stabile e a tempo pieno, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani regionali sanitari e socio-assistenziali.

 

4. Il coordinatore di distretto dipende direttamente dall'ufficio di direzione dell'U.S.S.L.; l'incarico, conferito di norma per tre anni, anche se rinnovabile, deve consentire l'attuazione del principio della rotazione.

 

5. Il coordinatore di distretto:

a) assicura il coordinamento delle attività degli operatori dell'équipe per l'attuazione dei programmi di attività affidati al distretto;

b) svolge azione di controllo sulla funzionalità dell'équipe, sul rispetto delle metodologie collegialmente stabilite e delle modalità di collegamento tra équipe residenziale e altri operatori dell'U.S.S.L.;

c) definisce, in accordo con l'équipe, la metodologia per la verifica dei risultati, la raccolta e la trasmissione delle informazioni;

d) tiene i rapporti con i coordinatori dei distretti limitrofi ai fini dell'eventuale organizzazione di attività polidistrettuali;

e) cura i rapporti con l'utenza, con gli organismi di volontariato operanti nel distretto e con le forze sociali, anche ai fini della promozione della partecipazione;

f) convoca riunioni fra i componenti dell'équipe o gruppi di essi, a scadenze periodiche e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

 

 

Art. 18. - Altri operatori del distretto

 

1. Sulla base dei programmi di attività di ogni U.S.S.L., può essere prevista nel distretto la presenza di:

a) operatori singoli o équipe itineranti che, con periodicità fissa, collaborano con l'équipe residenziale svolgendo specifici compiti o funzioni complementari tipici della rispettiva figura professionale;

b) équipe complementari a quella residenziale per lo svolgimento temporaneo delle funzioni alla stessa spettanti, nel caso di esigenze di carattere stagionale o eccezionale.

 

 

Art. 19. - Organizzazione zonale

 

1. I piani regionali socio-assistenziali e i programmi di attività degli E.R. indicano:

a) le attività che devono o possono essere organizzate a livello zonale ovvero a livello di due o più distretti di base;

b) l'articolazione del Servizio di assistenza sociale e i dipartimenti ai quali partecipano unità operative di tale servizio, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 4 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.

 

2. Al responsabile del Servizio di assistenza sociale della U.S.S.L. si applica quanto disposto dal primo e terzo comma dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.

 

3. Al Servizio di assistenza sociale è preposto un dirigente responsabile, nominato dall'E.R., a norma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali» a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, secondo quanto previsto dal successivo art. 20 bis (1).

 

3 bis. Nell'ambito delle piante organiche definitive di ogni U.S.S.L. viene previsto un posto in organico di dirigente responsabile del Servizio di assistenza sociale con posizione funzionale apicale (5).

 

3 ter. Al dirigente responsabile del Servizio di assistenza sociale è attribuito il trattamento economico previsto per le posizioni funzionali apicali dei rispettivi profili professionali di provenienza (5).

 

4. Il Servizio amministrativo della U.S.S.L. svolge le sue funzioni con riguardo anche alle attività socio-assistenziali, nel rispetto del criterio di separazione dei conti di gestione di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.

 

 

Art. 20. - Dirigente coordinatore sociale

  

1. Il dirigente responsabile del Servizio di Assistenza sociale, nominato ai sensi del precedente, art. 19, entra a far parte dell'Ufficio di direzione dell'U.S.S.L. di cui all'art. 9 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, in qualità di dirigente coordinatore sociale e partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni del comitato di gestione (1).

 

1 bis. Il dirigente coordinatore sociale assicura il coordinamento tra le attività socio-assistenziali e sociali di rilievo sanitario di competenza dell'U.S.S.L. e le attività gestite dai Comuni singoli, garantendo il raccordo tra attività zonali e attività comunali (5).

 

1 ter. Al dirigente coordinatore sociale è attribuita la funzione di Segretario del comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15 (5).

 

1 quater. Al dirigente coordinatore sociale, oltre all'indennità prevista per la partecipazione all'Ufficio di direzione, spetta, nella stessa misura prevista dagli accordi sindacali, l'indennità di coordinamento per i dirigenti coordinatori sanitario e amministrativo e con oneri a carico del fondo regionale socio-assistenziale (5).

 

2. I commi terzo e quarto dell'art. 9 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 sono abrogati.

 

 

Art. 20 bis. - Procedure per la nomina del Dirigente responsabile del Servizio

 

1. I profili professionali ricompresi nel servizio di assistenza sociale sono quelli per i quali è prevista la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.

 

2. I concorsi relativi alla nomina del dirigente responsabile del servizio di assistenza sociale sono regolati dagli artt. 4 e 7 e dalle altre norme previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 30 gennaio 1982 per la copertura dei posti della posizione funzionale apicale.

 

3. Le prove di esame sono le seguenti:

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti scientifici relativi alle materie oggetto del concorso;

Prova pratica: concernente la valutazione e interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio-assistenziali;

Prova orale: sugli argomenti oggetto della prova scritta (6).

 

 

Art. 21. - Integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali

 

1. I piani regionali socio-assistenziali ed i programmi di attività delle U.S.S.L. indicano le modalità specifiche per l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali a livello distrettuale e zonale, con particolare riguardo alle seguenti attività socio-assistenziali le quali, ancorché svolte da personale del ruolo sanitario regionale, dipendono dal Servizio di assistenza sociale:

a) risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente in genere;

b) prevenzione e risocializzazione dei tossicodipendenti e degli alcolisti;

c) assistenza e reinserimento familiare e sociale dei portatori di handicap;

d) assistenza psico-sociale attinente alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva, nonché attinente alle finalità psico-sociali e preventive di cui alla L.R. 6 settembre 1976, n. 44;

e) assistenza agli anziani non autosufficienti ricoverati in strutture protette.

 

2. I piani regionali sanitari e socio-assistenziali e i relativi progetti-obiettivo individuano le prestazioni di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali nell'ambito dei servizi e presidi integrati, i cui oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

 

3. L'integrazione si attua, fermo restando quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106 e dal secondo comma dell'art. 6 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, mediante l'organizzazione e lo svolgimento unificati di attività afferenti ed entrambi gli ambiti dei servizi, nonché mediante la unificazione dei servizi generali.4. Sono inoltre organizzate e svolte in modo unificato le attività di informazione degli utenti, di assistenza amministrativa, di raccolta e gestione dei dati, di educazione e informazione sanitaria e sociale della popolazione (7).

 

 

Art. 22. - Prestazioni sanitarie nelle strutture residenziali

 

1. Gli E.R. assicurano l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie necessarie a favore degli utenti ospiti dei presidi residenziali di assistenza della zona, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.

 

2. Per le prestazioni sanitarie direttamente erogate dalle strutture assistenziali convenzionate, la quota di spesa relativa alle prestazioni sanitarie e riabilitative è posta a carico del fondo sanitario; tale quota è annualmente determinata dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106, ed è commisurata al costo dell'assistenza sanitaria quale derivante dall'applicazione degli standard organizzativi previsti per i relativi servizi.

 

3. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui ai precedenti primo e secondo comma gravano sul conto di gestione dell'attività sanitaria dell'U.S.S.L.

 

 

Art. 23. - Presidi multizonali

 

1. I piani regionali sanitari e socio-assistenziali individuano i presidi di assistenza, direttamente gestiti o convenzionati, che erogano prestazioni assistenziali di elevata specializzazione e a favore della popolazione di più zone, ai quali è riconosciuto carattere multizonale.

 

2. Le modalità di gestione dei presidi multizonali, o le particolari clausole per le convenzioni, saranno stabilite con Legge Regionale.

 

3. I piani regionali dettano le modalità di regolamentazione dei rapporti, anche finanziari, tra le U.S.S.L., con riguardo alle prestazioni dei presidi multizonali e di quelli che comunque svolgono attività a favore di utenti di più zone.

 


(1) Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(2) Lettera aggiunta dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(3) Lettera abrogata dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(4) Lettera modificata dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(5) Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(6) Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(7) Articolo così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

 

 

 

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