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Legge
regionale 7 gennaio 1986, n. 1
TITOLO
IV - PERSONALE
Art.
24. - Personale dell'Ente responsabile dei servizi di
zona
1.
Per
provvedere all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali
in attuazione della presente Legge, l'E.R. dispone di:
a) personale proprio di cui al D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;
b) (Omissis) (3);
c) personale comandato dalla Regione;
d) personale comandato dai Comuni e da
altri enti pubblici, anche in relazione all'esercizio delle
attività di cui al secondo comma, lett. b), del precedente
art. 14.
2. Presso ogni E.R. è
istituito a cura del comitato di gestione l'albo ricognitivo
del personale di assistenza sociale in cui è iscritto il
personale di cui al precedente primo comma in una sezione
speciale dell'albo è altresì iscritto il personale non di
ruolo, attualmente in servizio presso i Comuni della zona,
addetto in via esclusiva a servizi o presidi di assistenza
sociale (1).
3. L'iscrizione
avviene nella qualifica funzionale e con la figura
professionale posseduta presso l'ente di provenienza.
4. è fatto obbligo ai Comuni di comunicare
tempestivamente al comitato di gestione dell'U.S.S.L. tutti
gli atti che comportano modificazioni nel rapporto di
impiego dei propri dipendenti iscritti all'albo.
5. Gli operatori addetti ai servizi
socio-assistenziali sono tenuti al segreto professionale e
d'ufficio ed al rispetto dell'anonimato degli utenti, salvo
le eccezioni espressamente previste dalla Legge.
6. La Giunta Regionale, sulla base dei
criteri di cui all'art. 42, può assegnare contributi agli
E.R. a parziale copertura degli oneri gravanti sul conto di
gestione socio-assistenziale afferenti il personale addetto
a funzioni di programmazione e coordinamento del servizio di
assistenza sociale dell'U.S.S.L. (5).
Art.
25. - Assegnazione del personale
1.
Omissis (8).
2.
Omissis (8).
3.
Il personale tecnico e
professionale di assistenza sociale, ancorché iscritto al
ruolo sanitario regionale, è assegnato al Servizio di
assistenza sociale dell'U.S.S.L. per l'esercizio di attività
di rilievo sanitario.
4.
Il personale amministrativo eventualmente trasferito
o comandato viene assegnato al Servizio amministrativo della
U.S.S.L. in relazione alla figura professionale ricoperta.
Art.
26. - Pianta organica
1. L'assemblea dell'E.R. approva la pianta organica con
l'osservanza delle procedure vigenti in materia (1).
2. La pianta
organica, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla
legislazione statale vigente e dal piano regionale
socio-assistenziale, stabilisce il numero dei posti previsti
per le diverse qualifiche funzionali; stabilisce altresì il
numero dei posti previsti per singole figure professionali.
3.
Nella
determinazione dei posti della pianta organica si deve tener
conto, oltre che delle funzioni da esercitarsi in forma
associata, della esigenza di assicurare l'integrale
copertura della spesa per il personale mediante:
a) le risorse finanziarie statali,
regionali e comunali finalizzate all'esercizio delle
funzioni socio-assistenziali;
b) le risorse finanziarie utilizzate per la
copertura degli oneri derivanti per il personale inserito
nel ruolo sanitario in attuazione del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 e addetto ai servizi socio-assistenziali a
rilievo sanitario.
4.
In sede di prima attuazione
della presente Legge, il comitato di gestione, sentito il
comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15,
adotta, nei limiti delle direttive emanate dal Consiglio
regionale, la pianta organica provvisoria e le successive
eventuali modifiche derivanti da trasferimenti di servizi e
presidi.
Art.
27. - Personale comandato
1.
Ove un servizio o presidio già gestito da Comuni
singoli, consorzi di Comuni o Comunità montane venga
trasferito agli E.R., il personale ad esso addetto in via
esclusiva e iscritto all'albo di cui al precedente art. 24,
secondo comma, è comandato a prestare servizio presso gli
E.R. stessi.
2.
In caso di trasferimento
parziale di presidi o servizi, o in caso di trasferimento di
strutture alle quali sia addetto in modo non esclusivo
personale comunale, il contingente del personale da
comandare è determinato d'intesa tra E.R. e il Comune; nei
comandi viene data la precedenza a chi ne abbia fatto
richiesta.
3.
Con il loro consenso e su
richiesta del comitato di gestione, i dipendenti comunali
iscritti nell'albo di cui al precedente art. 24, secondo
comma, possono essere comandati a prestare servizio presso
l'U.S.S.L. anche al di fuori dei casi previsti nei primi due
commi del presente articolo, sempre che esista un
corrispondente posto vacante nella pianta organica dell'E.R.
4.
Nei casi di cui ai precedenti
primo e secondo comma, ove permanga il trasferimento dei
presidi e dei servizi ivi previsti, il comando può cessare
solo su richiesta del comitato di gestione.
5. Tutti gli oneri
relativi al personale comandato ai sensi del presente
articolo restano a carico dei Comuni; di essi si tiene conto
nella regolamentazione dei rapporti finanziari tra E.R. e i
Comuni.
Art.
28. - Trasferimenti
1.
D'intesa tra E.R. e gli enti
interessati, il personale comandato presso l'U.S.S.L. ai
sensi del primo e secondo comma dell'articolo precedente può
essere trasferito alle dipendenze dell'E.R. stesso.
2.
Il trasferimento di cui al
comma precedente è condizionato alla contestuale
soppressione da parte dell'ente di provenienza dei relativi
posti nei propri organici.
3.
Per il personale comandato ai
sensi del terzo comma dell'articolo precedente il
trasferimento è condizionato al consenso dell'interessato e
presuppone l'esistenza di un corrispondente posto
disponibile nell'organico del Servizio di assistenza sociale
dell'U.S.S.L.
4.
Gli inquadramenti sono
disposti nei corrispondenti profili professionali e
posizioni funzionali di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, avuto riguardo alla qualifica e
all'anzianità nell'ente di provenienza (1).
Art.
29. - Incarichi professionali
1.
In relazione alle ridotte dimensioni del Servizio di
assistenza sociale o alla specializzazione delle prestazioni
richieste, il comitato di gestione, sentito il comitato di
coordinamento di cui al precedente art. 15 e nei limiti del
bilancio, nonché delle disposizioni statali vigenti in
materia, può conferire incarichi professionali.
Art.
30. - Comandi presso i Comuni
1.
Su richiesta motivata del
Comune e previo consenso dell'interessato, il
personale di assistenza sociale dell'U.S.S.L. può essere
comandato a prestare servizio in un Comune compreso nella
zona, per essere addetto a servizi di assistenza sociale
alla cui gestione provveda direttamente il Comune stesso, ai
sensi del precedente art. 14.
Art.
31. - Formazione degli operatori
1.
La Regione, fermo restando
l'obbligo di adeguamento alle disposizioni generali in
materia, cura anche avvalendosi dell'Istituto regionale
lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (I.R.E.F.),
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e tenuto conto di quanto previsto dalla L.R.
7 giugno 1980, n. 95 e dalla L. 9 dicembre 1977, n.
903, lo svolgimento di adeguati corsi di formazione,
riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi
socio- assistenziali, anche al fine di assicurare la
riqualificazione del personale in sede di primo
inquadramento.
1
bis. A tale scopo la
Giunta Regionale, in attuazione degli obiettivi e delle
indicazioni dei piani regionali socio-assistenziali approva
specifici progetti obiettivo, predisposti dal Settore
Assistenza in collaborazione con gli altri settori
interessati, finalizzati alla formazione e riqualificazione
degli operatori (5).
1
ter. Tali
progetti-obiettivo sono finalizzati a:
a) sostenere le
iniziative rivolte alla prima qualificazione di personale
sociale addetto a presidi e servizi socio-sanitari integrati
e a presidi e servizi socio-assistenziali;
b) consolidare e
sviluppare l'impegno regionale volto alla formazione
permanente degli operatori in servizio mirata
all'accrescimento professionale degli operatori stessi (5).
(1)
Comma
così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
(3) Lettera abrogata dalla L.R. 26 aprile 1990,
n. 25.
(5) Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n.
25.
(8)
Comma abrogato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
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