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Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1

 

TITOLO IV - PERSONALE 

 

Art. 24. - Personale dell'Ente responsabile dei servizi di zona

 

1. Per provvedere all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali in attuazione della presente Legge, l'E.R. dispone di:

a) personale proprio di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

b) (Omissis) (3);

c) personale comandato dalla Regione; 

d) personale comandato dai Comuni e da altri enti pubblici, anche in relazione all'esercizio delle attività di cui al secondo comma, lett. b), del precedente art. 14.

 

2. Presso ogni E.R. è istituito a cura del comitato di gestione l'albo ricognitivo del personale di assistenza sociale in cui è iscritto il personale di cui al precedente primo comma in una sezione speciale dell'albo è altresì iscritto il personale non di ruolo, attualmente in servizio presso i Comuni della zona, addetto in via esclusiva a servizi o presidi di assistenza sociale (1).

 

3. L'iscrizione avviene nella qualifica funzionale e con la figura professionale posseduta presso l'ente di provenienza.

 

4. è fatto obbligo ai Comuni di comunicare tempestivamente al comitato di gestione dell'U.S.S.L. tutti gli atti che comportano modificazioni nel rapporto di impiego dei propri dipendenti iscritti all'albo.

 

5. Gli operatori addetti ai servizi socio-assistenziali sono tenuti al segreto professionale e d'ufficio ed al rispetto dell'anonimato degli utenti, salvo le eccezioni espressamente previste dalla Legge.

 

6. La Giunta Regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 42, può assegnare contributi agli E.R. a parziale copertura degli oneri gravanti sul conto di gestione socio-assistenziale afferenti il personale addetto a funzioni di programmazione e coordinamento del servizio di assistenza sociale dell'U.S.S.L. (5).

 

 

 Art. 25. - Assegnazione del personale

 

1. Omissis (8).

 

2. Omissis (8).

 

3. Il personale tecnico e professionale di assistenza sociale, ancorché iscritto al ruolo sanitario regionale, è assegnato al Servizio di assistenza sociale dell'U.S.S.L. per l'esercizio di attività di rilievo sanitario.

 

4. Il personale amministrativo eventualmente trasferito o comandato viene assegnato al Servizio amministrativo della U.S.S.L. in relazione alla figura professionale ricoperta. 

 

 

Art. 26. - Pianta organica

  

1. L'assemblea dell'E.R. approva la pianta organica con l'osservanza delle procedure vigenti in materia (1).

 

2. La pianta organica, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legislazione statale vigente e dal piano regionale socio-assistenziale, stabilisce il numero dei posti previsti per le diverse qualifiche funzionali; stabilisce altresì il numero dei posti previsti per singole figure professionali.

 

3. Nella determinazione dei posti della pianta organica si deve tener conto, oltre che delle funzioni da esercitarsi in forma associata, della esigenza di assicurare l'integrale copertura della spesa per il personale mediante:

a) le risorse finanziarie statali, regionali e comunali finalizzate all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali;

b) le risorse finanziarie utilizzate per la copertura degli oneri derivanti per il personale inserito nel ruolo sanitario in attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e addetto ai servizi socio-assistenziali a rilievo sanitario.

 

4. In sede di prima attuazione della presente Legge, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, adotta, nei limiti delle direttive emanate dal Consiglio regionale, la pianta organica provvisoria e le successive eventuali modifiche derivanti da trasferimenti di servizi e presidi.  

 

 

Art. 27. - Personale comandato

 

1. Ove un servizio o presidio già gestito da Comuni singoli, consorzi di Comuni o Comunità montane venga trasferito agli E.R., il personale ad esso addetto in via esclusiva e iscritto all'albo di cui al precedente art. 24, secondo comma, è comandato a prestare servizio presso gli E.R. stessi.

 

2. In caso di trasferimento parziale di presidi o servizi, o in caso di trasferimento di strutture alle quali sia addetto in modo non esclusivo personale comunale, il contingente del personale da comandare è determinato d'intesa tra E.R. e il Comune; nei comandi viene data la precedenza a chi ne abbia fatto richiesta.

 

3. Con il loro consenso e su richiesta del comitato di gestione, i dipendenti comunali iscritti nell'albo di cui al precedente art. 24, secondo comma, possono essere comandati a prestare servizio presso l'U.S.S.L. anche al di fuori dei casi previsti nei primi due commi del presente articolo, sempre che esista un corrispondente posto vacante nella pianta organica dell'E.R.

 

4. Nei casi di cui ai precedenti primo e secondo comma, ove permanga il trasferimento dei presidi e dei servizi ivi previsti, il comando può cessare solo su richiesta del comitato di gestione.

 

5. Tutti gli oneri relativi al personale comandato ai sensi del presente articolo restano a carico dei Comuni; di essi si tiene conto nella regolamentazione dei rapporti finanziari tra E.R. e i Comuni.

 

  

Art. 28. - Trasferimenti

 

1. D'intesa tra E.R. e gli enti interessati, il personale comandato presso l'U.S.S.L. ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo precedente può essere trasferito alle dipendenze dell'E.R. stesso.

 

2. Il trasferimento di cui al comma precedente è condizionato alla contestuale soppressione da parte dell'ente di provenienza dei relativi posti nei propri organici.

 

3. Per il personale comandato ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente il trasferimento è condizionato al consenso dell'interessato e presuppone l'esistenza di un corrispondente posto disponibile nell'organico del Servizio di assistenza sociale dell'U.S.S.L.

 

4. Gli inquadramenti sono disposti nei corrispondenti profili professionali e posizioni funzionali di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, avuto riguardo alla qualifica e all'anzianità nell'ente di provenienza (1)

 

 

Art. 29. - Incarichi professionali

 

1. In relazione alle ridotte dimensioni del Servizio di assistenza sociale o alla specializzazione delle prestazioni richieste, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15 e nei limiti del bilancio, nonché delle disposizioni statali vigenti in materia, può conferire incarichi professionali.

 

 

Art. 30. - Comandi presso i Comuni

 

1. Su richiesta motivata del Comune e previo consenso dell'interessato, il personale di assistenza sociale dell'U.S.S.L. può essere comandato a prestare servizio in un Comune compreso nella zona, per essere addetto a servizi di assistenza sociale alla cui gestione provveda direttamente il Comune stesso, ai sensi del precedente art. 14.

   

 

Art. 31. - Formazione degli operatori

  

1. La Regione, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle disposizioni generali in materia, cura anche avvalendosi dell'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (I.R.E.F.), sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e dalla L. 9 dicembre 1977, n. 903, lo svolgimento di adeguati corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio- assistenziali, anche al fine di assicurare la riqualificazione del personale in sede di primo inquadramento.

 

1 bis. A tale scopo la Giunta Regionale, in attuazione degli obiettivi e delle indicazioni dei piani regionali socio-assistenziali approva specifici progetti obiettivo, predisposti dal Settore Assistenza in collaborazione con gli altri settori interessati, finalizzati alla formazione e riqualificazione degli operatori (5).

 

1 ter. Tali progetti-obiettivo sono finalizzati a:

a) sostenere le iniziative rivolte alla prima qualificazione di personale sociale addetto a presidi e servizi socio-sanitari integrati e a presidi e servizi socio-assistenziali;

b) consolidare e sviluppare l'impegno regionale volto alla formazione permanente degli operatori in servizio mirata all'accrescimento professionale degli operatori stessi (5).

 


(1) Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(3) Lettera abrogata dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(5) Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(8) Comma abrogato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

 

 

 

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