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Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1

 

TITOLO V - PROGRAMMAZIONE 

 

Art. 32. - Procedure per l'elaborazione dei piani e dei programmi

 

1. La predisposizione e l'adozione dei piani regionali socio- assistenziali e dei programmi attuativi di livello zonale in materia socio- assistenziale sono disciplinate dagli artt. 19 e 20 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni della presente Legge. 

 

 

 Art. 33. - Contenuti del piano regionale socio-assistenziale

 

1. La Regione, in armonia con le linee ed i contenuti del programma regionale di sviluppo, determina gli obiettivi della programmazione di settore mediante la predisposizione del piano socio-assistenziale, coordinato e integrato con quello sanitario, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L.R. 20 agosto 1981, n. 49.

 

2. Il piano socio-assistenziale si articola in progetti-obiettivo e azioni programmatiche, oltre che in prescrizioni finalizzate al corretto svolgimento degli interventi normali e ricorrenti.

 

3. Nell'ambito del piano, sono individuati:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) i criteri e le priorità di intervento; 

c) l'ammontare delle risorse finanziarie e di personale disponibili, la loro provenienza e le modalità del loro utilizzo; 

d) gli standard di realizzazione dei servizi e degli interventi in funzione del previsto livello di soddisfacimento di fabbisogni prioritari.

 

4. Inoltre il piano socio-assistenziale:

a) detta criteri per il riparto delle attribuzioni tra i diversi livelli, individuando comunque le funzioni che devono essere obbligatoriamente esercitate dagli E.R.;

b) specifica le attività di intervento diretto, di istruttoria e di proposta che devono o possono essere organizzate a livello distrettuale o interdistrettuale;

c) indica criteri e modalità specifici per la integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari a livello distrettuale e zonale;

d) indica indirizzi e criteri per la localizzazione dei nuovi presidi assistenziali;

e) individua i presidi assistenziali cui è riconosciuto carattere multizonale;

f) stabilisce il livello di qualificazione professionale degli operatori socio-assistenziali addetti a diverso titolo ai servizi e presidi, nonché i rapporti numerici tra personale ed utenti;g) stabilisce i criteri in base ai quali gli utenti sono tenuti a concorrere al costo dei servizi.

 

5. Per quanto attiene ai singoli servizi, il piano socio- assistenziale:

a) disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali, pubbliche e private, e ne determina i requisiti strutturali ed organizzativi;

b) fissa gli standard edilizi e tecnico-organizzativi, sulla base dei quali possono essere convenzionati i presidi socio-assistenziali gestiti da enti pubblici e i presidi socio-assistenziali gestiti da enti e organismi privati che possono ottenere l'idoneità al convenzionamento;

c) stabilisce gli indirizzi a cui si devono uniformare i regolamenti di zona dei servizi socio-assistenziali di cui al successivo art. 60, con particolare riguardo alle modalità ed ai criteri di accesso alle prestazioni e ai servizi.

 

6. Il piano socio-assistenziale fornisce indicazioni in merito alle convenzioni ed ai programmi di collaborazione tra Regione ed E.R. con università, istituti scientifici, centri di ricerca, per la promozione di studi e ricerche, ai fini di una più adeguata conoscenza dei bisogni socio- assistenziali della popolazione lombarda, dell'attuale livello di interventi e di servizi, della loro eventuale riconversione e della sperimentazione di nuove metodologie.

 

7. Il piano socio-assistenziale indica altresì i criteri per l'assegnazione ai Comuni e agli E.R. dei beni mobili ed immobili delle II.PP.A.B. interregionali e degli enti nazionali soppressi operanti in materia assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n 617.

  

 

Art. 34. - Programma di zona

  

1. Il programma di zona ha l'obiettivo di adeguare la rete dei servizi e degli interventi alle direttive e indicazioni della programmazione regionale, nonché di programmarne lo sviluppo in conformità alla articolazione operativa del piano regionale socio-assistenziale e tenuto conto delle particolari situazioni locali.

 

2. Tale programma contiene:

a) l'analisi dei fabbisogni socio-assistenziali della zona, anche in relazione a specifici fattori di rischio;

b) la valutazione dei servizi e delle prestazioni rese in rapporto ai bisogni individuati, tenuto conto dei livelli di prestazione che debbono essere assicurati sulla base degli standard definiti dai piani regionali;

c) l'indicazione dei progetti-obiettivo e delle azioni programmatiche che si vogliono attivare;

d) le modalità di integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, nonché i collegamenti con gli altri servizi alla persona; 

e) i criteri e le modalità per la razionalizzazione, la riconversione e lo sviluppo dei servizi e degli interventi, anche in relazione al bacino d'utenza di ogni singola unità d'offerta; 

f) le modalità di utilizzo delle risorse; 

g) l'articolazione in unità operative, l'organizzazione interna dei presidi e le relative modalità di gestione; h) le modalità di utilizzo delle strutture anche convenzionate;

i) la dotazione e le modalità di utilizzo del personale secondo le specifiche qualifiche funzionali e figure professionali nonché le modalità di attuazione della mobilità, della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale stesso;

l) i sistemi di verifica della gestione dei servizi e dei risultati conseguiti;m) le eventuali proposte di sperimentazione di nuovi servizi, secondo quanto previsto dal precedente art. 13, primo comma, lett. p).

 

3. Il programma di zona contiene la dimostrazione della concordanza delle indicazioni programmatiche con le previsioni finanziarie pluriennali dell'E.R. e dei Comuni, formulate ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.

 

4. La proposta di programma di zona, da predisporsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale socio-assistenziale, è formulata dal Comitato di Gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, e previa consultazione degli aventi titolo a partecipare alla programmazione dei servizi, secondo quanto previsto dai precedenti artt. 5, 6 e 8; entro i successivi quindici giorni la proposta è comunicata ai singoli Consigli Comunali, i quali esprimono il loro parere entro i successivi sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.

 

5. La proposta di cui al precedente quarto comma, corredata dai pareri pervenuti, è trasmessa all'assemblea dell'E.R. per l'approvazione entro i successivi quindici giorni.

 

6. Il programma di zona è approvato dall'assemblea dell'E.R. entro i successivi quarantacinque giorni ed è trasmesso alla Giunta Regionale per gli adempimenti di cui al successivo art. 36.

 

6 bis. Contestualmente il programma di zona approvato viene portato a conoscenza di tutti gli Enti che hanno titolo a partecipare alla programmazione e organizzazione dei servizi.

 

6 ter. Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al programma triennale zonale nell'arco di vigenza dello stesso devono essere approvate con le procedure previste al presente articolo e trasmesse alla Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza (7).

 

 

Art. 35. - Localizzazione dei nuovi presidi

 

1. Ove il programma di zona contempli la localizzazione di nuovi presidi esso è inviato alle Province competenti per territorio contestualmente all'invio alla Giunta regionale.

 

2. Le Province si pronunciano sulle localizzazioni entro trenta giorni approvandole o formulando specifiche richieste di modifica, da trasmettersi alla Giunta regionale e all'E.R.

 

3. Ove le Province non si pronuncino entro il predetto termine, le localizzazioni previste nel programma si intendono approvate.

 

  

Art. 36. - Verifica e pubblicazione del programma di zona

 

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento dei programmi di zona, ne verifica la compatibilità con le direttive del piano regionale socio-assistenziale, e, se del caso, li rinvia all'E.R. interessato con motivate osservazioni per l'adeguamento.

 

2. In assenza di tale rinvio entro il termine di cui al comma precedente il programma si intende assentito.

 

3. L'assenso al programma non comporta impegno alla concessione di contributi.

 

4. Il programma di zona, una volta assentito dalla Giunta regionale, a cura dell'E.R. viene portato a conoscenza di tutti gli enti che hanno titolo a partecipare alla programmazione e organizzazione dei servizi (7).

 

 

Art. 37. - Opere a totale carico di enti pubblici e privati

 

1. Gli enti pubblici che intendono realizzare a proprio totale carico opere di riconversione e ristrutturazione, nonché i soggetti privati in possesso della idoneità al convenzionamento che pure intendano realizzare a proprio totale carico dette opere e intendano partecipare altresì alla programmazione e alla organizzazione dei servizi, devono comunicare i loro programmi all'E.R. il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, trasmette agli stessi le proprie indicazioni sulla compatibilità della iniziativa con il programma zonale di intervento, ove adottato, o con le direttive del piano regionale socio-assistenziale.

 

 

Art. 38. - Relazione annuale di zona

 

1. Al fine di consentire la conoscenza dello stato dei servizi e la loro evoluzione annuale, nonché di consentire, in particolare, una razionale assegnazione delle risorse regionali di parte corrente annualmente finalizzate sia al sostegno degli interventi in atto sia allo sviluppo dei servizi ai sensi del successivo art. 42, il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, rassegna ogni anno alla Giunta regionale la relazione di zona, con annesse proposte di finanziamento, elaborata sulla base delle relazioni di distretto.

 

2. La relazione di zona deve contenere:

a) l'analisi dei caratteri specifici della patologia sociale della zona e dei fattori di rischio che la determinano;

b) la valutazione dei servizi resi in rapporto ai bisogni individuati;

c) le modalità di utilizzo delle strutture, anche convenzionate;

d) le modalità di utilizzo del personale;

e) le indicazioni propositive in merito alle priorità degli interventi per cui si avanzano richieste di finanziamento di parte corrente e alle eventuali correzioni da apportare alle pratiche operative;

f) le modalità di integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari;

g) lo stato di attuazione dei progetti-obiettivo regionali e delle azioni programmatiche previste nel programma di zona.

 

3. In particolare, devono venir indicati, sulla base degli schemi all'uopo predisposti dalla Giunta regionale, i dati conoscitivi attinenti alla gestione dei servizi realizzati nell'esercizio precedente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nonché le previsioni finanziarie relative alla gestione dei servizi di prossimo sviluppo, anche in relazione alla possibile assegnazione di risorse integrative regionali.

 

4. Le relazioni annuali di zona vanno trasmesse alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

 

5. Delle relazioni di zona si tiene conto ai fini dell'aggiornamento del piano regionale socio-assistenziale in atto, nonché dell'elaborazione del piano successivo.

 

 

Art. 39. - Verifiche di gestione

  

1. Si applicano nei confronti degli E.R., nonché dei Comuni singoli per quanto attiene ai servizi socio-assistenziali gestiti in forma non associata, le disposizioni contenute nell'art. 99 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.

 


(7) Articolo così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

 

 

 

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