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Legge
regionale 7 gennaio 1986, n. 1
TITOLO
V - PROGRAMMAZIONE
Art.
32. - Procedure per l'elaborazione dei piani e dei
programmi
1.
La predisposizione e l'adozione
dei piani regionali socio- assistenziali e dei programmi
attuativi di livello zonale in materia socio- assistenziale
sono disciplinate dagli artt. 19 e 20 della L.R. 11 aprile
1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, e
dalle disposizioni della presente Legge.
Art.
33. - Contenuti del piano regionale
socio-assistenziale
1.
La Regione, in armonia con le
linee ed i contenuti del programma regionale di sviluppo,
determina gli obiettivi della programmazione di settore
mediante la predisposizione del piano socio-assistenziale,
coordinato e integrato con quello sanitario, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L.R. 20
agosto 1981, n. 49.
2.
Il piano socio-assistenziale si articola in
progetti-obiettivo e azioni programmatiche, oltre che in
prescrizioni finalizzate al corretto svolgimento degli
interventi normali e ricorrenti.
3.
Nell'ambito del piano, sono individuati:
a) gli obiettivi da
perseguire;
b) i criteri e le priorità di intervento;
c) l'ammontare delle risorse finanziarie e
di personale disponibili, la loro provenienza e le modalità
del loro utilizzo;
d) gli standard di realizzazione dei
servizi e degli interventi in funzione del previsto livello
di soddisfacimento di fabbisogni prioritari.
4.
Inoltre il piano socio-assistenziale:
a) detta criteri per il riparto delle
attribuzioni tra i diversi livelli, individuando comunque le
funzioni che devono essere obbligatoriamente esercitate
dagli E.R.;
b) specifica le attività di intervento
diretto, di istruttoria e di proposta che devono o possono
essere organizzate a livello distrettuale o
interdistrettuale;
c) indica criteri e modalità specifici per
la integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli
sanitari a livello distrettuale e zonale;
d) indica indirizzi e criteri per la
localizzazione dei nuovi presidi assistenziali;
e) individua i presidi assistenziali cui è
riconosciuto carattere multizonale;
f) stabilisce il livello di qualificazione
professionale degli operatori socio-assistenziali addetti a
diverso titolo ai servizi e presidi, nonché i rapporti
numerici tra personale ed utenti;g) stabilisce i criteri in base ai quali
gli utenti sono tenuti a concorrere al costo dei servizi.
5.
Per quanto attiene ai singoli servizi, il piano socio-
assistenziale:
a) disciplina le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione al funzionamento di strutture
socio-assistenziali, pubbliche e private, e ne determina i
requisiti strutturali ed organizzativi;
b) fissa gli standard edilizi e
tecnico-organizzativi, sulla base dei quali possono essere
convenzionati i presidi socio-assistenziali gestiti da enti
pubblici e i presidi socio-assistenziali gestiti da enti e
organismi privati che possono ottenere l'idoneità al
convenzionamento;
c) stabilisce gli indirizzi a cui si devono
uniformare i regolamenti di zona dei servizi
socio-assistenziali di cui al successivo art. 60, con
particolare riguardo alle modalità ed ai criteri di accesso
alle prestazioni e ai servizi.
6. Il piano socio-assistenziale fornisce
indicazioni in merito alle convenzioni ed ai programmi di
collaborazione tra Regione ed E.R. con università, istituti
scientifici, centri di ricerca, per la promozione di studi e
ricerche, ai fini di una più adeguata conoscenza dei
bisogni socio- assistenziali della popolazione lombarda,
dell'attuale livello di interventi e di servizi, della loro
eventuale riconversione e della sperimentazione di nuove
metodologie.
7. Il piano socio-assistenziale indica
altresì i criteri per l'assegnazione ai Comuni e agli E.R.
dei beni mobili ed immobili delle II.PP.A.B. interregionali
e degli enti nazionali soppressi operanti in materia
assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n
617.
Art.
34. - Programma di zona
1. Il programma di
zona ha l'obiettivo di adeguare la rete dei servizi e degli
interventi alle direttive e indicazioni della programmazione
regionale, nonché di programmarne lo sviluppo in conformità
alla articolazione operativa del piano regionale
socio-assistenziale e tenuto conto delle particolari
situazioni locali.
2. Tale programma contiene:
a) l'analisi dei fabbisogni
socio-assistenziali della zona, anche in relazione a
specifici fattori di rischio;
b) la valutazione dei servizi e delle
prestazioni rese in rapporto ai bisogni individuati, tenuto
conto dei livelli di prestazione che debbono essere
assicurati sulla base degli standard definiti dai piani
regionali;
c) l'indicazione dei progetti-obiettivo e
delle azioni programmatiche che si vogliono attivare;
d) le modalità di integrazione dei servizi
socio-assistenziali con quelli sanitari, nonché i
collegamenti con gli altri servizi alla persona;
e) i criteri e le modalità per la
razionalizzazione, la riconversione e lo sviluppo dei
servizi e degli interventi, anche in relazione al bacino
d'utenza di ogni singola unità d'offerta;
f) le modalità di utilizzo delle risorse;
g) l'articolazione in unità operative,
l'organizzazione interna dei presidi e le relative modalità
di gestione;
h) le modalità di utilizzo delle strutture
anche convenzionate;
i) la dotazione e le modalità di utilizzo
del personale secondo le specifiche qualifiche funzionali e
figure professionali nonché le modalità di attuazione
della mobilità, della formazione e dell'aggiornamento
professionale del personale stesso;
l) i sistemi di verifica della gestione dei
servizi e dei risultati conseguiti;m) le eventuali proposte di sperimentazione di nuovi
servizi, secondo quanto previsto dal precedente art. 13,
primo comma, lett. p).
3.
Il programma di zona contiene
la dimostrazione della concordanza delle indicazioni
programmatiche con le previsioni finanziarie pluriennali
dell'E.R. e dei Comuni, formulate ai sensi degli artt. 26,
27 e 28 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.
4.
La proposta di programma di
zona, da predisporsi entro novanta giorni dalla
pubblicazione del piano regionale socio-assistenziale, è
formulata dal Comitato di Gestione, sentito il comitato di
coordinamento di cui al precedente art. 15, e previa
consultazione degli aventi titolo a partecipare alla
programmazione dei servizi, secondo quanto previsto dai
precedenti artt. 5, 6 e 8; entro i successivi quindici
giorni la proposta è comunicata ai singoli Consigli
Comunali, i quali esprimono il loro parere entro i
successivi sessanta giorni; decorso inutilmente tale
termine, il parere si intende favorevole.
5. La proposta di cui al precedente quarto
comma, corredata dai pareri pervenuti, è trasmessa
all'assemblea dell'E.R. per l'approvazione entro i
successivi quindici giorni.
6. Il programma di zona è approvato
dall'assemblea dell'E.R. entro i successivi quarantacinque
giorni ed è trasmesso alla Giunta Regionale per gli
adempimenti di cui al successivo art. 36.
6 bis. Contestualmente il programma di zona
approvato viene portato a conoscenza di tutti gli Enti che
hanno titolo a partecipare alla programmazione e
organizzazione dei servizi.
6 ter. Eventuali modifiche che dovessero
essere apportate al programma triennale zonale nell'arco di
vigenza dello stesso devono essere approvate con le
procedure previste al presente articolo e trasmesse alla
Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza (7).
Art.
35. - Localizzazione dei nuovi presidi
1.
Ove il programma di zona
contempli la localizzazione di nuovi presidi esso è inviato
alle Province competenti per territorio contestualmente
all'invio alla Giunta regionale.
2.
Le Province si pronunciano
sulle localizzazioni entro trenta giorni approvandole o
formulando specifiche richieste di modifica, da trasmettersi
alla Giunta regionale e all'E.R.
3.
Ove le Province non si
pronuncino entro il predetto termine, le localizzazioni
previste nel programma si intendono approvate.
Art.
36. - Verifica e pubblicazione del programma di zona
1.
La Giunta regionale, entro
novanta giorni dal ricevimento dei programmi di zona, ne
verifica la compatibilità con le direttive del piano
regionale socio-assistenziale, e, se del caso, li rinvia
all'E.R. interessato con motivate osservazioni per
l'adeguamento.
2.
In assenza di tale rinvio
entro il termine di cui al comma precedente il programma si
intende assentito.
3.
L'assenso al programma non comporta impegno alla
concessione di contributi.
4.
Il programma di zona, una
volta assentito dalla Giunta regionale, a cura dell'E.R.
viene portato a conoscenza di tutti gli enti che hanno
titolo a partecipare alla programmazione e organizzazione
dei servizi (7).
Art.
37. - Opere a totale carico di enti pubblici e
privati
1.
Gli enti pubblici che
intendono realizzare a proprio totale carico opere di
riconversione e ristrutturazione, nonché i soggetti privati
in possesso della idoneità al convenzionamento che pure
intendano realizzare a proprio totale carico dette opere e
intendano partecipare altresì alla programmazione e alla
organizzazione dei servizi, devono comunicare i loro
programmi all'E.R. il quale, entro sessanta giorni dal
ricevimento, trasmette agli stessi le proprie indicazioni
sulla compatibilità della iniziativa con il programma
zonale di intervento, ove adottato, o con le direttive del
piano regionale socio-assistenziale.
Art.
38. - Relazione annuale di zona
1.
Al fine di consentire la conoscenza dello stato dei
servizi e la loro evoluzione annuale, nonché di consentire,
in particolare, una razionale assegnazione delle risorse
regionali di parte corrente annualmente finalizzate sia al
sostegno degli interventi in atto sia allo sviluppo dei
servizi ai sensi del successivo art. 42, il comitato di
gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al
precedente art. 15, rassegna ogni anno alla Giunta regionale
la relazione di zona, con annesse proposte di finanziamento,
elaborata sulla base delle relazioni di distretto.
2. La
relazione di zona deve contenere:
a) l'analisi dei caratteri specifici della
patologia sociale della zona e dei fattori di rischio che la
determinano;
b) la valutazione dei servizi resi in
rapporto ai bisogni individuati;
c) le modalità di utilizzo delle
strutture, anche convenzionate;
d) le modalità di utilizzo del
personale;
e)
le indicazioni propositive in merito alle priorità degli
interventi per cui si avanzano richieste di finanziamento di
parte corrente e alle eventuali correzioni da apportare alle
pratiche operative;
f) le modalità di integrazione dei servizi
socio-assistenziali con quelli sanitari;
g) lo stato di attuazione dei
progetti-obiettivo regionali e delle azioni programmatiche
previste nel programma di zona.
3.
In particolare, devono venir indicati, sulla base degli
schemi all'uopo predisposti dalla Giunta regionale, i dati
conoscitivi attinenti alla gestione dei servizi realizzati
nell'esercizio precedente, sotto il profilo quantitativo e
qualitativo, nonché le previsioni finanziarie relative alla
gestione dei servizi di prossimo sviluppo, anche in
relazione alla possibile assegnazione di risorse integrative
regionali.
4.
Le relazioni annuali di zona vanno trasmesse alla Giunta
regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
5.
Delle relazioni di zona si tiene conto ai fini
dell'aggiornamento del piano regionale socio-assistenziale
in atto, nonché dell'elaborazione del piano successivo.
Art.
39. - Verifiche di gestione
1.
Si applicano nei confronti
degli E.R., nonché dei Comuni singoli per quanto attiene ai
servizi socio-assistenziali gestiti in forma non associata,
le disposizioni contenute nell'art. 99 della L.R. 31
dicembre 1980, n. 106.
(7)
Articolo così modificato
dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
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