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Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1

 

TITOLO VI - FINANZIAMENTI 

 

Art. 40. - Modalità di finanziamento

 

1. Il finanziamento delle attività socio-assistenziali ad ambito zonale o multizonale è assicurato:

a) dalla Regione, mediante il fondo regionale costituito ai sensi del successivo art. 41, iscritto in bilancio e ripartito a norma del successivo art. 42;

b) dai Comuni compresi nell'ambito territoriale della zona;

c) dalle Province, nei termini definiti nelle convenzioni di cui al precedente art. 16.

  

 

 Art. 41. - Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali

 

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, istituisce un fondo destinato al finanziamento dei servizi socio-assistenziali.

 

2. Tale fondo è costituito da:

A) somme assegnate alla Regione dallo Stato, derivanti:

a) dalle entrate già destinate agli enti nazionali assistenziali disciolti, attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 1-sexies del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito in L. 21 ottobre 1978, n. 641;

b) a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche e integrazioni in materia di fondo sociale per l'equo canone;

c) a norma della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili- nido, e successive modifiche e integrazioni;

d) a norma della L. 3 giugno 1971, n. 404, concernente sussidi agli hanseniani;

e) da ogni ulteriore assegnazione per il finanziamento dei servizi e funzioni socio-assistenziali;

B) somme assegnate alla Regione da altri enti per il finanziamento dei servizi e funzioni socio-assistenziali, ivi comprese quelle conseguenti allo scioglimento dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

C) risorse autonome regionali che per l'esercizio finanziario 1985 e per gli esercizi successivi, relativamente alle previsioni del bilancio pluriennale, siano finalizzate all'attuazione degli interventi di cui alle:

a) L. 29 luglio 1975, n. 405 e L.R. 6 settembre 1976, n. 44 in materia di consultori familiari e di servizi per l'educazione sessuale e la procreazione consapevole e L. 22 maggio 1978, n. 194 in materia di tutela della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza;

b) L. 22 dicembre 1975, n. 685 e L.R. 30 marzo 1983, n. 21 e successive modificazioni, in materia di prevenzione e cura delle tossicodipendenze, limitatamente alle somme stanziate per il finanziamento delle attività e del personale socio-assistenziale;

c) L. 23 dicembre 1975, n. 698, in materia di assistenza alla maternità e all'infanzia;

d) L.R. 1° dicembre 1973, n. 50 in materia di sostegno finanziario a favore di enti, istituzioni ed organizzazioni assistenziali;

e) L.R. 3 aprile 1974, n. 16 in materia di assistenza alle persone anziane;

f) L.R. 3 settembre 1974, n. 56 in materia di soggiorno di vacanza per minori;

g) LL.RR. 8 giugno 1979, n. 31 e 18 gennaio 1980, n. 8 in materia di solidarietà in favore di cittadini vittime di atti di criminalità e terrorismo;

h) L.R. 25 agosto 1979, n. 45, in relazione ai finanziamenti relativi alle funzioni già di competenza regionale e trasferite ai Comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

i) L.R. 28 gennaio 1980, n. 10 in materia di interventi regionali per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e di promozione culturale e ricreativa e assistenziale;

l) L.R. 17 maggio 1980, n. 57 in materia di asili-nido;

m) L.R. 7 giugno 1980, n. 76 in materia di assistenza agli handicappati;

n) L.R. 3 febbraio 1983, n. 11 in materia di ristrutturazione e riconversione delle strutture socio-assistenziali;

D) eventuali somme integrative finalizzate al raggiungimento di nuovi obiettivi e allo svolgimento di nuovi servizi previsti dalla presente Legge e dal piano regionale socio-assistenziale.

 

3. Nel fondo di cui al precedente primo comma sono comprese le somme già assegnate dallo Stato negli esercizi pregressi e non impegnate entro l'esercizio finanziario 1985.

 

4. Sono fatte salve le disposizioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 26 della L.R. 14 settembre 1983, n. 73.  

  

 

Art. 42. - Criteri per il riparto del fondo regionale per i servizi socio-assistenziali

  

1. Le disponibilità complessive del fondo di cui al precedente art. 41 sono ripartite in conformità alle indicazioni e ai criteri fissati dal piano socio-assistenziale, con le seguenti modalità:

a) le somme per spese correnti destinate al sostegno degli interventi in atto ed al mantenimento dei livelli di prestazione vengono ripartiti dalla Giunta Regionale tra gli E.R. e i Comuni sulla base di parametri socio-demografici e di parametri significativi della spesa in atto; entro il trentun gennaio di ogni anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, viene comunicata la quota spettante a ciascun E.R. e viene assegnata una anticipazione non inferiore al 75% della complessiva assegnazione per l'anno precedente; il saldo viene effettuato previa acquisizione dei piani di riparto elaborati da ciascun ente responsabile e da allegare alla relazione annuale di zona (9);

b) le somme per spese correnti destinate allo sviluppo e alla graduale perequazione dei livelli di prestazione nell'intero territorio regionale vengono ripartite dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno tra gli E.R. secondo criteri indicati dal piano socio-assistenziale e tenendo conto:

- del livello dei servizi;

- dei programmi di riconversione della spesa e di trasformazione delle strutture;

- dei risultati conseguiti per ciascun intervento e progetto-obiettivo nell'anno precedente;

- delle condizioni socio-demografiche a livello zonale;

c) le somme per spese di investimento sono ripartite dalla Giunta Regionale sulla base dei programmi pluriennali di zona e delle proposte di priorità per lo sviluppo dei servizi, con l'osservanza delle norme di cui ai successivi artt. 44, 45, 46 e 47, ad eccezione:

- delle somme finalizzate al sostegno dei maggiori oneri derivanti dalla esecuzione di interventi edilizi finanziati con contributi regionali, ivi compresi quelli disposti in attuazione della L. 3 febbraio 1983, n. 11, che vengono assegnati dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri definiti nella deliberazione di cui al successivo art. 45, primo comma - lettera c);

- delle somme finalizzate al sostegno degli interventi per l'inserimento lavorativo di cui al successivo art. 79 e per la eliminazione delle barriere architettoniche in immobili adibiti ad abitazione di persone portatrici di handicap, che vengono assegnate annualmente dalla Giunta Regionale sulla base delle proposte degli E.R. presentate contestualmente alla relazione annuale di zona di cui al precedente art. 38;

d) le somme finalizzate ad esigenze straordinarie, annualmente determinate in misura non superiore al 5% della quota del fondo complessivamente destinato a spese correnti, vengono utilizzate dalla Giunta regionale:- per la concessione di contributi aggiuntivi ai soggetti di cui al precedente art. 3 nel cui territorio si verifichino eventi calamitosi, anche dovuti a comportamenti umani;

- per il finanziamento di maggiori oneri imprevisti relativi alla realizzazione di interventi socio-assistenziali o di prestazione straordinaria a favore di persone residenti e non residenti, ovvero di stranieri o apolidi;

- per la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui al precedente art. 8, ottavo comma;

- per la concessione di contributi alle associazioni di categoria di rilevanza regionale, le quali statutariamente perseguono il soddisfacimento degli interessi morali e materiali di persone, associate o non associate, portatrici di determinati bisogni e dalle stesse tutelate;

e) le somme destinate a iniziative di carattere sperimentale, determinate annualmente in bilancio in misura non superiore al 5% della quota del fondo complessivamente destinato a spese correnti, sono ripartite annualmente dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare:

- per il finanziamento delle proposte di sperimentazione formulate dagli E.R., sulla base dei programmi di zona, ai sensi della lett. m) del primo comma del precedente art. 34;

- per lo svolgimento di iniziative sperimentali, nonché per particolari attività di ricerca sociale finalizzata promosse direttamente dalla Giunta Regionale, in conformità a quanto indicato dai piani regionali socio-assistenziali, potendosi avvalere a tal fine di consulenze e collaborazioni esterne, nel rispetto delle norme regionali vigenti;

- per lo svolgimento di iniziative sperimentali nel campo della prevenzione e dell'educazione sanitaria e sociale di cui ai successivi articoli 67 e 68, promosse direttamente dalla Giunta Regionale e tendenti a diffondere, anche attraverso specifiche e mirate pubblicazioni nonché altri strumenti di comunicazione di massa, le conoscenze sui fenomeni di disagio sociale, sulla loro prevenzione e sulle possibili modalità di un loro contrasto;

- per la concessione di contributi straordinari ai soggetti di cui al precedente art. 3, che svolgono o abbiano in programma attività di rilievo sperimentale (10).

 

2. Ai fini delle assegnazioni agli E.R. delle risorse di cui al primo comma del presente articolo non sono consentite, in carenza del programma zonale assentito a norma dei precedenti artt. 34 e 36, attribuzioni finanziarie destinate allo sviluppo dei servizi in relazione agli investimenti.

 

3. In carenza della presentazione da parte degli E.R. della relazione annuale di cui al precedente art. 38, il piano regionale socio- assistenziale può prevedere limiti e vincoli per l'attribuzione delle risorse annuali di parte corrente, nonché modalità che consentano agli E.R. di effettuare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, eventuali compensazioni finanziarie fra i soggetti beneficiari dei contributi.

 

4. Possono essere consentite anticipazioni, nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali, sui fondi di cui alla lettera b) del precedente primo comma, per servizi già attivati negli anni pregressi, sino al limite massimo del 75% dell'ultimo contributo concesso.  

 

 

Art. 43. - Spese di parte corrente

 

1. Ogni anno entro il 30 novembre l'assemblea dell'E.R. su proposta del comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, determina sulla base degli indirizzi del piano regionale socio-assistenziale:

a) il costo dei servizi gestiti sia a livello associato che di singolo Comune;

b) l'entità complessiva delle risorse disponibili per il finanziamento dei servizi socio-assistenziali della zona, tenendo conto:

- delle assegnazioni regionali;

- delle somme stanziate dai Comuni per la gestione dei servizi, tenendo conto degli incrementi dei costi e del previsto sviluppo dei servizi;

- delle entrate da rette o tariffe; 

- di eventuali altre entrate; 

c) la suddivisione delle risorse tra servizi gestiti dall'E.R. e servizi gestiti da singoli Comuni o da altri enti pubblici o privati; 

d) il riparto delle quote di fondo regionale da assegnare a ciascun Comune per i servizi gestiti dagli stessi, nonché le quote da assegnare ad altri enti pubblici o privati; 

e) il riparto tra i Comuni degli oneri a loro carico, relativi ai servizi gestiti dall'E.R.; 

f) il saldo dei rapporti finanziari tra l'E.R. e ciascun Comune della zona, determinato per differenza tra oneri a carico dei Comuni calcolati in base a quanto previsto dalla lettera e) e assegnazioni calcolate in base a quanto previsto dalla lettera d).

 

2. I parametri per il riparto fra i Comuni delle assegnazioni di cui alla lettera d) e degli oneri di cui alla lettera e) del precedente comma devono tener conto:

- del livello dei servizi; 

- del livello pro-capite delle disponibilità finanziarie complessive; 

- delle condizioni socio-demografiche a livello comunale.

 

3. Le spese relative al personale dei Comuni comandato presso l'E.R. sono detratte dall'onere posto a carico del Comune, ai sensi della lettera e) del precedente primo comma.

 

4. La deliberazione di cui al precedente primo comma è trasmessa ai Comuni che sulla base della stessa, adottano le rispettive determinazioni.

 

5. Ove, dopo l'adozione della suddetta deliberazione, intervengano integrazioni o modifiche delle somme assegnate, l'assemblea dell'E.R., su proposta del comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, adotta le conseguenti modificazioni.

 

6. è abrogato l'art. 136 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.

 

  

Art. 44. - Spese di investimento

 

1. Gli interventi regionali per investimenti sono definiti in base agli obiettivi del piano socio-assistenziale, nonché, relativamente ai presidi integrati di natura socio-sanitaria per non autosufficienti, alle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale secondo le procedure relative alla integrazione e al coordinamento dei due piani previsti dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 1981, n. 49.

 

2. I finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture e per opere di riconversione, trasformazione, riattamento, arredamento e ampliamento di strutture preesistenti, di pertinenza dell'ente interessato a titolo di proprietà o di disponibilità ultranovennale possono essere disposti a favore degli E.R., nonché di altri enti pubblici o di enti e organismi privati convenzionati, alle seguenti condizioni:

a) che i relativi presidi o servizi siano inseriti o inseribili nel programma di zona, subordinatamente all'esecuzione delle opere programmate;

b) che venga costituito vincolo di destinazione dei beni interessati alle finalità previste, e comunque con esclusione degli interventi per arredi e attrezzature per il periodo indicato dal piano a seconda della tipologia dei servizi, in ogni caso per un periodo non inferiore a 15 anni; per gli enti ed organismi privati il vincolo deve essere trascritto nei registri immobiliari;

c) che gli enti pubblici e privati interessati ai finanziamenti siano convenzionati ai sensi dei successivi artt. 52 e 53, ovvero abbiano inoltrato le relative domande, o si impegnino comunque ad accedere ai convenzionamenti stessi, quantomeno per la parte di immobile destinataria del finanziamento, subordinatamente alla concessione del finanziamento stesso (1).

 

3. Le somme disponibili per finanziamenti in conto capitale possono altresì essere utilizzate per contributi «una tantum» finalizzati all'avvio di nuovi servizi, non ripetibili negli esercizi successivi, secondo le indicazioni del piano regionale socio-assistenziale.

 

4. L'entità dei finanziamenti di cui ai precedenti artt. 42 e 43, al presente articolo e ai successivi artt. 47 e 48 è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali.

 

4 bis. La Giunta Regionale ha facoltà di concedere, su domanda motivata dell'ente interessato e previo parere dell'E.R. territorialmente competente, il superamento del vincolo di destinazione gravante sugli immobili destinatari di finanziamento regionale ai sensi della presente legge, nonché di analoghe disposizioni contenute in precedenti Leggi Regionali. Il superamento anticipato del vincolo comporta comunque che gli immobili, nonché i proventi derivanti da eventuali alienazioni restino finalizzati allo svolgimento di attività socio-assistenziali, socio- sanitarie integrate ed educative per la prima infanzia, per la medesima durata (5).

 

 

Art. 45. - Criteri per il finanziamento delle spese di investimento

 

1. Il Consiglio regionale definisce con propria deliberazione, sulla base delle indicazioni generali contenute nel piano regionale socio- assistenziale ed entro trenta giorni dall'approvazione del piano stesso, i criteri per il finanziamento delle spese di investimento, con particolare riguardo a:

a) modalità per la presentazione delle istanze di contributo e della documentazione richiesta;

b) tipologia e misura dei contributi regionali;

c) modalità di finanziamento per maggiori oneri: la somma destinata a tale finalità può essere determinata anche in misura inferiore al limite del 15% di cui alla L.R. 12 settembre 1983, n. 70 concernente «Norma sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale» (10);

d) concessione di garanzie fidejussorie nei limiti stabiliti dalle Leggi;e) termini per la presentazione dei progetti esecutivi, nonché per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

f) modalità di utilizzo delle quote accantonate per gli interventi urgenti e sperimentazione tecnica, determinate dal piano socio-assistenziale in misura non superiore al 15% della somma complessivamente disponibile per spese di investimento; 

g) modalità di erogazione dei contributi; 

h) procedure di collaudo.

 

 

Art. 45 bis. - Modalità di utilizzo delle quote per interventi urgenti e sperimentazione tecnica

 

1. In relazione a quanto previsto dalla lettera f) del primo comma dell'art. 45 della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1, la Giunta Regionale con specifici provvedimenti deliberativi può concedere contributi per:

a) esecuzione di opere di edilizia sociale che non possano essere differite per esigenze di igiene e di sicurezza;

b) sperimentazione di innovazioni progettuali e organizzative nel campo dell'edilizia sociale.

 

2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma, sono concessi anche ad enti non ricompresi nella graduatoria di priorità di cui al successivo articolo 46, previo accertamento dei presupposti di necessità ed urgenza da parte dei competenti servizi provinciali del genio civile (6).

 

 

Art. 46. - Proposta di priorità per il finanziamento delle spese di investimento

  

1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del programma di zona, gli enti interessati presentano all'E.R. le domande di contributo in conto capitale per interventi compatibili con le indicazioni di piano. 

 

2. Il comitato di gestione dell'U.S.S.L. procede all'istruttoria delle domande presentate e può a tal fine concordare con l'ente richiedente eventuali modifiche.

 

3. Il comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente primo comma, delibera le proposte di priorità degli interventi di spettanza dell'E.R. e di quelli per i quali sono state presentate richieste di contributo compatibili con il programma di zona, indicando per ciascun intervento l'entità della spesa prevista o ammissibile per singola opera, nonché la natura e l'entità dei contributi proposti, e specificando, in particolare, le risorse autonomamente reperibili dagli enti interessati anche attraverso trasformazioni patrimoniali o il ricorso ad altre fonti di finanziamento.

 

4. Le proposte di priorità devono tener conto:

a) della rete delle strutture esistenti, pubbliche e private, ivi comprese eventualmente quelle di proprietà regionale, del loro stato di funzionalità e delle concrete possibilità di ristrutturazione e riconversione;

b) della disponibilità a livello zonale delle risorse finanziarie occorrenti e dell'ammontare del finanziamento eventualmente richiesto a livello regionale.

 

5. L'eventuale esclusione dalle proposte di domande pervenute deve essere motivata e la relativa deliberazione deve essere comunicata all'ente interessato.

 

6. Le proposte di priorità sono trasmesse alla Giunta regionale per l'adozione dei programmi pluriennali regionali di cui al successivo art. 47.

 

 

Art. 47. - Programmi pluriennali regionali

 

1. I contributi per le spese di investimento sono concessi mediante programmi pluriennali approvati con una o più deliberazioni della Giunta regionale, nei limiti della complessiva somma disponibile per ciascun triennio per interventi compresi nei programmi di zona assentiti a norma dell'art. 36, in conformità delle direttive del piano regionale socio- assistenziale e sulla base delle proposte di priorità di cui al precedente art. 46.

 

2. I programmi regionali d'intervento sono correlati alla durata del piano socio-assistenziale, ovvero alle indicazioni connesse alla realizzazione di particolari progetti-obiettivo.

 

3. Con le deliberazioni di approvazione dei programmi pluriennali sono decisi eventuali interventi su immobili di proprietà regionale destinati ad attività socio-assistenziali.

 

 

Art. 48. - Finanziamento di attività delegate

 

1. La Regione assicura il finanziamento delle spese operative relative alle funzioni socio-assistenziali delegate o subdelegate ai sensi dei successivi artt. 50 e 54.

 

 

Art. 49. - Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi

 

1. In apposito allegato del bilancio di previsione dell'E.R. è indicato l'importo complessivo delle spese per i servizi socio-assistenziali gestiti da ciascun Comune della zona. 2. In apposito allegato del conto consuntivo di ciascun Comune è indicato l'importo complessivo degli oneri che il Comune medesimo ha sostenuto per ogni attività gestita dall'E.R. nonché le somme complessive assegnate dall'E.R. medesimo al Comune per le attività assistenziali da questo gestite.

 


(1) Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(5) Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(6) Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(9) Lettera così sostituita dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(10) Punto così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

 

 

 

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