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Legge
regionale 7 gennaio 1986, n. 1
TITOLO
VI - FINANZIAMENTI
Art.
40. - Modalità di finanziamento
1.
Il finanziamento delle
attività socio-assistenziali ad ambito zonale o multizonale
è assicurato:
a) dalla Regione,
mediante il fondo regionale costituito ai sensi del
successivo art. 41, iscritto in bilancio e ripartito a norma
del successivo art. 42;
b) dai Comuni compresi
nell'ambito territoriale della zona;
c) dalle Province, nei
termini definiti nelle convenzioni di cui al precedente art.
16.
Art.
41. - Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali
1.
La Regione, per il
conseguimento delle finalità di cui alla presente Legge, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1986, istituisce un
fondo destinato al finanziamento dei servizi
socio-assistenziali.
2.
Tale fondo è costituito da:
A) somme assegnate alla Regione dallo
Stato, derivanti:
a) dalle entrate già destinate agli enti
nazionali assistenziali disciolti, attribuite alla Regione
ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
e dell'art. 1-sexies del D.L. 18 agosto 1978, n. 481,
convertito in L. 21 ottobre 1978, n. 641;
b) a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392
e successive modifiche e integrazioni in materia di fondo
sociale per l'equo canone;
c) a norma della L. 6 dicembre 1971, n.
1044, in materia di asili- nido, e successive modifiche e
integrazioni;
d) a norma della L. 3 giugno 1971, n. 404,
concernente sussidi agli hanseniani;
e) da ogni ulteriore assegnazione per il
finanziamento dei servizi e funzioni socio-assistenziali;
B) somme assegnate alla Regione da altri
enti per il finanziamento dei servizi e funzioni
socio-assistenziali, ivi comprese quelle conseguenti allo
scioglimento dell'Amministrazione per le attività
assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) ai sensi
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
C) risorse autonome regionali che per
l'esercizio finanziario 1985 e per gli esercizi successivi,
relativamente alle previsioni del bilancio pluriennale,
siano finalizzate all'attuazione degli interventi di cui
alle:
a)
L. 29 luglio 1975, n. 405 e L.R.
6 settembre 1976, n. 44 in materia di consultori
familiari e di servizi per l'educazione sessuale e la
procreazione consapevole e L. 22 maggio 1978, n. 194
in materia di tutela della maternità e di interruzione
volontaria della gravidanza;
b)
L. 22 dicembre 1975, n. 685 e
L.R. 30 marzo 1983, n. 21 e successive modificazioni, in
materia di prevenzione e cura delle tossicodipendenze,
limitatamente alle somme stanziate per il finanziamento
delle attività e del personale socio-assistenziale;
c)
L. 23 dicembre 1975, n. 698, in
materia di assistenza alla maternità e all'infanzia;
d) L.R. 1° dicembre 1973, n. 50 in materia
di sostegno finanziario a favore di enti, istituzioni ed
organizzazioni assistenziali;
e) L.R. 3 aprile 1974, n. 16 in materia di
assistenza alle persone anziane;
f)
L.R. 3 settembre 1974, n. 56 in
materia di soggiorno di vacanza per minori;
g) LL.RR. 8 giugno 1979, n. 31 e 18 gennaio
1980, n. 8 in materia di solidarietà in favore di cittadini
vittime di atti di criminalità e terrorismo;
h) L.R. 25 agosto 1979, n. 45, in relazione
ai finanziamenti relativi alle funzioni già di competenza
regionale e trasferite ai Comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
i) L.R. 28 gennaio 1980, n. 10 in materia
di interventi regionali per la salute e l'integrità fisica
dei lavoratori e di promozione culturale e ricreativa e
assistenziale;
l)
L.R. 17 maggio 1980, n. 57 in
materia di asili-nido;
m)
L.R. 7 giugno 1980, n. 76 in
materia di assistenza agli handicappati;
n) L.R. 3 febbraio 1983, n. 11 in materia
di ristrutturazione e riconversione delle strutture
socio-assistenziali;
D) eventuali somme integrative finalizzate
al raggiungimento di nuovi obiettivi e allo svolgimento di
nuovi servizi previsti dalla presente Legge e dal piano
regionale socio-assistenziale.
3.
Nel fondo di cui al
precedente primo comma sono comprese le somme già assegnate
dallo Stato negli esercizi pregressi e non impegnate entro
l'esercizio finanziario 1985.
4.
Sono fatte salve le disposizioni previste dal
secondo e terzo comma dell'art. 26 della L.R. 14 settembre
1983, n. 73.
Art.
42. - Criteri per il riparto del fondo regionale per
i servizi socio-assistenziali
1. Le
disponibilità complessive del fondo di cui al precedente
art. 41 sono ripartite in conformità alle indicazioni e ai
criteri fissati dal piano socio-assistenziale, con le
seguenti modalità:
a) le somme per spese correnti destinate al
sostegno degli interventi in atto ed al mantenimento dei
livelli di prestazione vengono ripartiti dalla Giunta
Regionale tra gli E.R. e i Comuni sulla base di parametri
socio-demografici e di parametri significativi della spesa
in atto; entro il trentun gennaio di ogni anno,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, viene
comunicata la quota spettante a ciascun E.R. e viene
assegnata una anticipazione non inferiore al 75% della
complessiva assegnazione per l'anno precedente; il saldo
viene effettuato previa acquisizione dei piani di riparto
elaborati da ciascun ente responsabile e da allegare alla
relazione annuale di zona (9);
b)
le somme per spese correnti destinate allo sviluppo e alla
graduale perequazione dei livelli di prestazione nell'intero
territorio regionale vengono ripartite dalla Giunta
regionale entro il 30 giugno di ogni anno tra gli E.R.
secondo criteri indicati dal piano socio-assistenziale e
tenendo conto:
- del livello dei servizi;
- dei programmi di riconversione della
spesa e di trasformazione delle strutture;
- dei risultati conseguiti per ciascun
intervento e progetto-obiettivo nell'anno precedente;
- delle condizioni socio-demografiche a
livello zonale;
c) le somme per spese di investimento sono
ripartite dalla Giunta Regionale sulla base dei programmi
pluriennali di zona e delle proposte di priorità per lo
sviluppo dei servizi, con l'osservanza delle norme di cui ai
successivi artt. 44, 45, 46 e 47, ad eccezione:
- delle somme finalizzate al sostegno dei
maggiori oneri derivanti dalla esecuzione di interventi
edilizi finanziati con contributi regionali, ivi compresi
quelli disposti in attuazione della L. 3 febbraio 1983, n.
11, che vengono assegnati dalla Giunta Regionale sulla base
dei criteri definiti nella deliberazione di cui al
successivo art. 45, primo comma - lettera c);
- delle somme finalizzate al sostegno degli
interventi per l'inserimento lavorativo di cui al successivo
art. 79 e per la eliminazione delle barriere architettoniche
in immobili adibiti ad abitazione di persone portatrici di
handicap, che vengono assegnate annualmente dalla Giunta
Regionale sulla base delle proposte degli E.R. presentate
contestualmente alla relazione annuale di zona di cui al
precedente art. 38;
d) le somme finalizzate ad esigenze
straordinarie, annualmente determinate in misura non
superiore al 5% della quota del fondo complessivamente
destinato a spese correnti, vengono utilizzate dalla Giunta
regionale:- per la concessione di contributi
aggiuntivi ai soggetti di cui al precedente art. 3 nel cui
territorio si verifichino eventi calamitosi, anche dovuti a
comportamenti umani;
- per il finanziamento di maggiori oneri
imprevisti relativi alla realizzazione di interventi
socio-assistenziali o di prestazione straordinaria a favore
di persone residenti e non residenti, ovvero di stranieri o
apolidi;
- per la concessione di contributi alle
organizzazioni di volontariato di cui al precedente art. 8,
ottavo comma;
- per la concessione di contributi alle
associazioni di categoria di rilevanza regionale, le quali
statutariamente perseguono il soddisfacimento degli
interessi morali e materiali di persone, associate o non
associate, portatrici di determinati bisogni e dalle stesse
tutelate;
e) le somme destinate a iniziative di
carattere sperimentale, determinate annualmente in bilancio
in misura non superiore al 5% della quota del fondo
complessivamente destinato a spese correnti, sono ripartite
annualmente dalla Giunta Regionale, sentita la competente
commissione consiliare:
- per il finanziamento delle proposte di
sperimentazione formulate dagli E.R., sulla base dei
programmi di zona, ai sensi della lett. m) del primo comma
del precedente art. 34;
- per lo svolgimento di iniziative
sperimentali, nonché per particolari attività di ricerca
sociale finalizzata promosse direttamente dalla Giunta
Regionale, in conformità a quanto indicato dai piani
regionali socio-assistenziali, potendosi avvalere a tal fine
di consulenze e collaborazioni esterne, nel rispetto delle
norme regionali vigenti;
- per lo svolgimento di iniziative
sperimentali nel campo della prevenzione e dell'educazione
sanitaria e sociale di cui ai successivi articoli 67 e 68,
promosse direttamente dalla Giunta Regionale e tendenti a
diffondere, anche attraverso specifiche e mirate
pubblicazioni nonché altri strumenti di comunicazione di
massa, le conoscenze sui fenomeni di disagio sociale, sulla
loro prevenzione e sulle possibili modalità di un loro
contrasto;
- per la concessione di contributi straordinari ai
soggetti di cui al precedente art. 3, che svolgono o abbiano
in programma attività di rilievo sperimentale (10).
2. Ai fini delle
assegnazioni agli E.R. delle risorse di cui al primo comma
del presente articolo non sono consentite, in carenza del
programma zonale assentito a norma dei precedenti artt. 34 e
36, attribuzioni finanziarie destinate allo sviluppo dei
servizi in relazione agli investimenti.
3.
In carenza della
presentazione da parte degli E.R. della relazione annuale di
cui al precedente art. 38, il piano regionale socio-
assistenziale può prevedere limiti e vincoli per
l'attribuzione delle risorse annuali di parte corrente,
nonché modalità che consentano agli E.R. di effettuare,
nell'ambito dei rispettivi bilanci, eventuali compensazioni
finanziarie fra i soggetti beneficiari dei contributi.
4.
Possono essere consentite
anticipazioni, nell'ambito delle rispettive disponibilità
finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali,
sui fondi di cui alla lettera b) del precedente primo comma,
per servizi già attivati negli anni pregressi, sino al
limite massimo del 75% dell'ultimo contributo concesso.
Art.
43. - Spese di parte corrente
1.
Ogni
anno entro il 30 novembre l'assemblea dell'E.R. su proposta
del comitato di gestione, sentito il comitato di
coordinamento di cui al precedente art. 15, determina sulla
base degli indirizzi del piano regionale
socio-assistenziale:
a) il costo dei servizi gestiti sia a
livello associato che di singolo Comune;
b) l'entità complessiva delle risorse
disponibili per il finanziamento dei servizi
socio-assistenziali della zona, tenendo conto:
- delle assegnazioni
regionali;
- delle somme stanziate dai Comuni per la
gestione dei servizi, tenendo conto degli incrementi dei
costi e del previsto sviluppo dei servizi;
- delle entrate da rette o tariffe;
- di eventuali altre entrate;
c) la suddivisione delle risorse tra
servizi gestiti dall'E.R. e servizi gestiti da singoli
Comuni o da altri enti pubblici o privati;
d) il riparto delle quote di fondo
regionale da assegnare a ciascun Comune per i servizi
gestiti dagli stessi, nonché le quote da assegnare ad altri
enti pubblici o privati;
e) il riparto tra i Comuni degli oneri a
loro carico, relativi ai servizi gestiti dall'E.R.;
f) il saldo dei rapporti finanziari tra l'E.R.
e ciascun Comune della zona, determinato per differenza tra
oneri a carico dei Comuni calcolati in base a quanto
previsto dalla lettera e) e assegnazioni calcolate in base a
quanto previsto dalla lettera d).
2.
I parametri per il riparto fra i Comuni delle assegnazioni
di cui alla lettera d) e degli oneri di cui alla lettera e)
del precedente comma devono tener conto:
-
del livello dei servizi;
-
del livello pro-capite delle disponibilità finanziarie
complessive;
-
delle condizioni socio-demografiche a livello comunale.
3.
Le spese relative al
personale dei Comuni comandato presso l'E.R. sono detratte
dall'onere posto a carico del Comune, ai sensi della lettera
e) del precedente primo comma.
4. La
deliberazione di cui al precedente primo comma è trasmessa
ai Comuni che sulla base della stessa, adottano le
rispettive determinazioni.
5. Ove, dopo l'adozione della suddetta
deliberazione, intervengano integrazioni o modifiche delle
somme assegnate, l'assemblea dell'E.R., su proposta del
comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento
di cui al precedente art. 15, adotta le conseguenti
modificazioni.
6.
è abrogato l'art. 136 della L.R. 31
dicembre 1980, n. 106.
Art.
44. - Spese di investimento
1.
Gli interventi regionali per
investimenti sono definiti in base agli obiettivi del piano
socio-assistenziale, nonché, relativamente ai presidi
integrati di natura socio-sanitaria per non autosufficienti,
alle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale
secondo le procedure relative alla integrazione e al
coordinamento dei due piani previsti dall'art. 4 della
L.R. 20 agosto 1981, n. 49.
2.
I finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture e per
opere di riconversione, trasformazione, riattamento,
arredamento e ampliamento di strutture preesistenti, di
pertinenza dell'ente interessato a titolo di proprietà o di
disponibilità ultranovennale possono essere disposti a
favore degli E.R., nonché di altri enti pubblici o di enti
e organismi privati convenzionati, alle seguenti condizioni:
a) che i relativi presidi o servizi siano
inseriti o inseribili nel programma di zona,
subordinatamente all'esecuzione delle opere programmate;
b) che venga costituito vincolo di
destinazione dei beni interessati alle finalità previste, e
comunque con esclusione degli interventi per arredi e
attrezzature per il periodo indicato dal piano a seconda
della tipologia dei servizi, in ogni caso per un periodo non
inferiore a 15 anni; per gli enti ed organismi privati il
vincolo deve essere trascritto nei registri immobiliari;
c) che gli enti pubblici e privati
interessati ai finanziamenti siano convenzionati ai sensi
dei successivi artt. 52 e 53, ovvero abbiano inoltrato le
relative domande, o si impegnino comunque ad accedere ai
convenzionamenti stessi, quantomeno per la parte di immobile
destinataria del finanziamento, subordinatamente alla
concessione del finanziamento stesso (1).
3.
Le somme disponibili per
finanziamenti in conto capitale possono altresì essere
utilizzate per contributi «una tantum» finalizzati
all'avvio di nuovi servizi, non ripetibili negli esercizi
successivi, secondo le indicazioni del piano regionale
socio-assistenziale.
4.
L'entità dei finanziamenti
di cui ai precedenti artt. 42 e 43, al presente articolo e
ai successivi artt. 47 e 48 è subordinata alle effettive
disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci
annuali regionali.
4
bis. La Giunta Regionale ha facoltà di concedere, su
domanda motivata dell'ente interessato e previo parere dell'E.R.
territorialmente competente, il superamento del vincolo di
destinazione gravante sugli immobili destinatari di
finanziamento regionale ai sensi della presente legge, nonché
di analoghe disposizioni contenute in precedenti Leggi
Regionali. Il superamento anticipato del vincolo comporta
comunque che gli immobili, nonché i proventi derivanti da
eventuali alienazioni restino finalizzati allo svolgimento
di attività socio-assistenziali, socio- sanitarie integrate
ed educative per la prima infanzia, per la medesima durata (5).
Art.
45. - Criteri per il finanziamento delle spese di
investimento
1.
Il
Consiglio regionale definisce con propria deliberazione,
sulla base delle indicazioni generali contenute nel piano
regionale socio- assistenziale ed entro trenta giorni
dall'approvazione del piano stesso, i criteri per il
finanziamento delle spese di investimento, con particolare
riguardo a:
a) modalità per la presentazione delle
istanze di contributo e della documentazione richiesta;
b) tipologia e misura dei contributi
regionali;
c) modalità di finanziamento per maggiori
oneri: la somma destinata a tale finalità può essere
determinata anche in misura inferiore al limite del 15% di
cui alla L.R. 12 settembre 1983, n. 70 concernente «Norma
sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse
regionale» (10);
d) concessione di garanzie fidejussorie nei
limiti stabiliti dalle Leggi;e) termini per la presentazione dei
progetti esecutivi, nonché per l'inizio e l'ultimazione dei
lavori;
f) modalità di utilizzo delle quote
accantonate per gli interventi urgenti e sperimentazione
tecnica, determinate dal piano socio-assistenziale in
misura non superiore al 15% della somma complessivamente
disponibile per spese di investimento;
g) modalità di erogazione dei contributi;
h) procedure di collaudo.
Art.
45 bis. - Modalità di utilizzo delle quote per
interventi urgenti e sperimentazione tecnica
1.
In relazione a quanto previsto dalla lettera f) del primo
comma dell'art. 45 della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1, la
Giunta Regionale con specifici provvedimenti deliberativi può
concedere contributi per:
a) esecuzione di opere di edilizia sociale
che non possano essere differite per esigenze di igiene e di
sicurezza;
b) sperimentazione di innovazioni
progettuali e organizzative nel campo dell'edilizia sociale.
2. I
contributi di cui alla lettera a) del precedente primo
comma, sono concessi anche ad enti non ricompresi nella
graduatoria di priorità di cui al successivo articolo 46,
previo accertamento dei presupposti di necessità ed urgenza
da parte dei competenti servizi provinciali del genio civile
(6).
Art.
46. - Proposta di priorità per il finanziamento
delle spese di investimento
1.
Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del
programma di zona, gli enti interessati presentano all'E.R.
le domande di contributo in conto capitale per interventi
compatibili con le indicazioni di piano.
2. Il comitato di gestione dell'U.S.S.L. procede
all'istruttoria delle domande presentate e può a tal fine
concordare con l'ente richiedente eventuali modifiche.
3. Il comitato di gestione, sentito il comitato di
coordinamento di cui al precedente art. 15, nei trenta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
precedente primo comma, delibera le proposte di priorità
degli interventi di spettanza dell'E.R. e di quelli per i
quali sono state presentate richieste di contributo
compatibili con il programma di zona, indicando per ciascun
intervento l'entità della spesa prevista o ammissibile per
singola opera, nonché la natura e l'entità dei contributi
proposti, e specificando, in particolare, le risorse
autonomamente reperibili dagli enti interessati anche
attraverso trasformazioni patrimoniali o il ricorso ad altre
fonti di finanziamento.
4. Le proposte di priorità devono tener
conto:
a) della rete delle strutture esistenti, pubbliche e
private, ivi comprese eventualmente quelle di proprietà
regionale, del loro stato di funzionalità e delle concrete
possibilità di ristrutturazione e riconversione;
b) della disponibilità a livello zonale delle
risorse finanziarie occorrenti e dell'ammontare del
finanziamento eventualmente richiesto a livello regionale.
5. L'eventuale esclusione dalle proposte di domande
pervenute deve essere motivata e la relativa deliberazione
deve essere comunicata all'ente interessato.
6.
Le proposte di priorità sono trasmesse alla Giunta
regionale per l'adozione dei programmi pluriennali regionali
di cui al successivo art. 47.
Art. 47. - Programmi
pluriennali regionali
1.
I contributi per le spese di investimento sono concessi
mediante programmi pluriennali approvati con una o più
deliberazioni della Giunta regionale, nei limiti della
complessiva somma disponibile per ciascun triennio per
interventi compresi nei programmi di zona assentiti a norma
dell'art. 36, in conformità delle direttive del piano
regionale socio- assistenziale e sulla base delle proposte
di priorità di cui al precedente art. 46.
2. I programmi regionali d'intervento sono
correlati alla durata del piano socio-assistenziale, ovvero
alle indicazioni connesse alla realizzazione di particolari
progetti-obiettivo.
3. Con le deliberazioni di approvazione dei
programmi pluriennali sono decisi eventuali interventi su
immobili di proprietà regionale destinati ad attività
socio-assistenziali.
Art. 48. - Finanziamento di attività delegate
1.
La Regione assicura il finanziamento delle spese operative
relative alle funzioni socio-assistenziali delegate o
subdelegate ai sensi dei successivi artt. 50 e 54.
Art. 49. - Allegati ai bilanci di
previsione e ai conti consuntivi
1.
In apposito allegato del bilancio di previsione dell'E.R. è
indicato l'importo complessivo delle spese per i servizi
socio-assistenziali gestiti da ciascun Comune della zona. 2.
In apposito allegato del conto consuntivo di ciascun Comune
è indicato l'importo complessivo degli oneri che il Comune
medesimo ha sostenuto per ogni attività gestita dall'E.R.
nonché le somme complessive assegnate dall'E.R. medesimo al
Comune per le attività assistenziali da questo gestite.
(1)
Comma così modificato
dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
(5)
Comma aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
(6)
Articolo aggiunto
dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
(9)
Lettera così sostituita dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
(10)
Punto così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
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