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Legge
regionale 7 gennaio 1986, n. 1
TITOLO
VII - AUTORIZZAZIONI
- CONVENZIONI - DELEGHE IN MATERIA DI VIGILANZA
Art.
50. - Autorizzazione al funzionamento di strutture
socio-assistenziali
1.
è soggetta ad autorizzazione al funzionamento la
gestione, anche a scopo di lucro, delle strutture
residenziali, comprese quelle diurne di cui al secondo
comma, organizzate al fine di offrire ospitalità a minori,
anziani o a soggetti parzialmente o totalmente non
autosufficienti (1).
2.
L'autorizzazione è richiesta per l'apertura, la
trasformazione e la prosecuzione della gestione delle
seguenti strutture:
a)
asili-nido e strutture similari;
b)
soggiorni di vacanza per minori;
c)
istituti educativo-assistenziali per minori o handicappati;
d)
centri diurni e centri socio-educativi;
e)
case albergo e case di soggiorno;
f)
case di riposo;
g)
strutture protette;
h)
centri residenziali per handicappati gravi;
i)comunità alloggio;
l)
centri di pronto intervento (1).
3.
Il piano regionale socio-assistenziale fissa i requisiti
minimi ambientali e funzionali in base ai quali i gestori
dei servizi hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione; tali
requisiti attengono agli elementi indispensabili per
garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, nonché
alla capacità minima del servizio ad esplicare le relative
funzioni.
4. Il piano socio-assistenziale fissa
altresì gli standard e i maggiori requisiti
tecnico-organizzativi, rispetto a quelli previsti dal comma
precedente, per la concessione della idoneità al
convenzionamento di cui all'art. 18, terzo comma, della L.R.
11 aprile 1980, n. 39, cui consegue l'iscrizione nel
registro di cui al precedente art. 6.
5. L'autorizzazione al funzionamento viene
rilasciata dalla Provincia nel cui territorio è ubicata la
struttura entro tre mesi dalla presentazione della domanda,
corredata dalla documentazione richiesta e sentito il parere
dell'E.R. territorialmente interessato.
6. Il parere di cui
al comma precedente deve essere espresso entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e della relativa
documentazione; la mancata comunicazione del parere entro il
termine predetto equivale ad assenso.
7. Nel caso di insufficienza della
documentazione prodotta, la Provincia chiede chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio con conseguente
interruzione, per una sola volta, dei termini per il
rilascio dell'autorizzazione; detti termini riprenderanno a
decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o elementi
integrativi richiesti.
8. In caso di mancata adozione dei
provvedimenti entro i termini suindicati, la struttura può
essere attivata fino a quando non intervengano diverse
determinazioni della Provincia e fermi restando i poteri di
vigilanza e la responsabilità dei soggetti gestori, nel
caso di violazione delle norme e degli standard previsti.
9. Di ogni provvedimento di autorizzazione
o di diniego di autorizzazione la Provincia dà immediata
comunicazione ai richiedenti, all'E.R., al Comune
territorialmente interessato e alla Regione.
10.
è ammesso ricorso alla Giunta
regionale in caso di diniego dell'autorizzazione, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
precedente nono comma, e, nel caso di mancata adozione del
provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa,
entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini
previsti dai precedenti quinto e settimo comma; la Giunta
regionale decide entro sessanta giorni dalla presentazione
del ricorso.
11.
In caso di diniego di autorizzazione che riguardi una
struttura già funzionante, l'attività deve cessare entro
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento; la presentazione di ricorso alla Giunta
regionale contro il diniego non sospende l'obbligo di
cessazione dell'attività.
12.
Nei confronti di soggetti privati l'autorizzazione ha
carattere personale; in caso di trasferimento della
titolarità o della gestione della struttura, l'avente causa
dovrà chiedere, entro tre mesi, all'ente autorizzante di
subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, pena la
decadenza dell'autorizzazione stessa.
13.
Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione si
applicano le procedure previste dai precedenti commi dal
quinto al decimo.
14.
Gli enti competenti alla vigilanza segnalano immediatamente
all'autorità giudiziaria tutti i casi di funzionamento di
strutture prive d'autorizzazione o alle quali
l'autorizzazione sia stata negata, salvo quanto previsto dal
precedente ottavo comma.
Art.
51. - Revoca dell'autorizzazione
1.
L'autorizzazione al funzionamento è revocata quando
sia accertato il venir meno dei requisiti in base ai quali
era stata concessa, ed il titolare, previamente diffidato a
ripristinare la sussistenza dei requisiti stessi, non abbia
provveduto nei termini assegnati.
2.
L'autorizzazione al
funzionamento può essere revocata per gravi difetti di
funzionamento accertati e contestati con le modalità di cui
al precedente comma.
3.
La revoca è disposta con provvedimento motivato
dall'ente autorizzante, d'ufficio o su proposta dell'E.R. o
del Comune, nonché in base a segnalazioni di singoli
cittadini.
4.
In caso di accertate
gravi violazioni delle leggi o degli standard, che
comportino rilevante pregiudizio per gli utenti, l'ente
competente per il rilascio dell'autorizzazione può disporre
la sospensione della medesima; la sospensione perde
efficacia quando l'ente competente accerti il venir meno
delle condizioni che l'hanno giustificata.
5. Contro il
provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
dello stesso è ammesso ricorso alla Giunta regionale che
decide entro sessanta giorni dalla presentazione; in caso di
mancata decisione entro detto termine, il ricorso si intende
respinto.
6. Gli enti competenti
alla vigilanza segnalano immediatamente all'autorità
giudiziaria tutti i casi di funzionamento di strutture per
le quali sia stato assunto provvedimento di revoca o di
sospensione dell'autorizzazione.
Art.
52. - Convenzioni con enti pubblici e privati
1. Le
convenzioni degli E.R. con enti pubblici o privati per
prestazioni o servizi socio-assistenziali di cui agli artt.
16, 17, 18 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39
disciplinano gli standard dei servizi, il contingente di
prestazioni o di posti messi a disposizione ed i rapporti
finanziari connessi.
2. Restano ferme per
le prestazioni nelle strutture convenzionate le norme che
prevedono il concorso degli utenti all'onere del servizio.
3.
Le convenzioni devono essere stipulate in conformità
allo schema- tipo di convenzione approvato dal Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale.
Art.
53. - Convenzioni con organizzazioni di volontariato
1.
Gli E.R. e i Comuni possono
stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato,
iscritte nell'apposito registro di cui al precedente art. 8,
per lo svolgimento di:
a) attività e servizi assunti
integralmente in proprio in alternativa al servizio
pubblico;
b) attività innovative o
sperimentali;
c) specifiche attività integrative o di
supporto a servizi pubblici nell'ambito di programmi di
intervento integrati.
2.
Per lo svolgimento delle
attività di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, si
applicano le disposizioni concernenti le convenzioni di cui
al precedente art. 52.
3.
Per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. c) del
precedente primo comma, le convenzioni regolano:
a) la durata del rapporto di
collaborazione;
b) il contenuto e le modalità
dell'intervento volontario;
c) il numero e l'eventuale qualifica
professionale delle persone impegnate nelle attività
convenzionate;
d) le modalità di coordinamento dei
volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
e) le coperture assicurative per infortunio
o danni a terzi;
f) i rapporti finanziari riguardanti il
rimborso delle sole spese vive ammissibili;
g) le modalità di risoluzione del
rapporto.
4. Le
convenzioni di cui al precedente comma possono essere
stipulate anche con organizzazioni di volontariato che
trascorsi due anni di regolare attività, acquisiscano il
diritto all'iscrizione al registro regionale di cui al
precedente art. 8.
Art.
54. - Delega e sub-delega di funzioni amministrative
regionali in materia di vigilanza
1.
Fatto salvo quanto disposto
dal successivo art. 55, sono delegate agli E.R. le seguenti
funzioni amministrative:
a) la vigilanza sulle istituzioni pubbliche
per l'assistenza di cui alla L. 17 luglio 1890, n. 6972;
b) la vigilanza sulle strutture
socio-assistenziali soggette all'autorizzazione al
funzionamento di cui al precedente art. 50;
c) la vigilanza su tutte le istituzioni
pubbliche e private per la protezione della maternità e
dell'infanzia di cui alla L. 23 dicembre 1975, n. 698;
d) la vigilanza sulle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro di cui al precedente art.
8, anche ai fini della verifica delle condizioni di
permanenza dei requisiti che hanno dato luogo
all'iscrizione.
2.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al
precedente comma le istituzioni pubbliche per l'assistenza
sono tenute ad inviare per conoscenza agli E.R., entro otto
giorni dalla loro adozione, copia delle deliberazioni
soggette a controllo di merito; ove all'esame di dette
deliberazioni si rilevi la necessità di adottare nei
confronti degli organi di amministrazione i provvedimenti di
cui al successivo art. 55, primo comma,
lett. b), le deliberazioni stesse sono trasmesse alla Giunta
regionale per gli adempimenti di competenza.
3.
Le funzioni delegate ai sensi
del presente articolo sono esercitate secondo i criteri e le
direttive stabilite dal piano regionale socio- assistenziale
e in conformità alle istruzioni eventualmente impartite
dalla Giunta regionale.
4.
Qualora gli E.R. non
esercitino le funzioni delegate e sub- delegate, la Giunta
regionale, previa assegnazione di un congruo termine per
provvedere, si sostituisce ad essi nelle attività non
adempiute.
5. Nel
caso di grave persistente violazione delle direttive o di
inerzia continuata nell'esercizio delle attività delegate o
sub-delegate, può essere disposta con Legge Regionale la
revoca delle funzioni delegate e sub-delegate anche nei
confronti di un solo ente delegatario.
Art.
55. - Riserva di competenze regionali
1.
Restano
di competenza regionale le funzioni amministrative relative
a:
a) l'erezione, il riconoscimento, la
fusione, il raggruppamento, il consorzio, le modifiche
statutarie, le trasformazioni patrimoniali, la
trasformazione e l'estinzione delle II.PP.A.B. operanti in
ambito regionale;
b) la sospensione e lo scioglimento del
Consiglio di amministrazione delle II.PP.A.B. e la nomina
del commissario straordinario su proposta dell'autorità di
vigilanza o d'ufficio;
c) l'autorizzazione all'acquisto di beni
immobili e all'accettazione di donazioni, eredità e legati
da parte delle II.PP.A.B. operanti in ambito regionale;
d) le autorizzazioni in deroga alle norme
di salvaguardia di cui all'art. 2 della L.R. 28 dicembre
1981, n. 72.
2. Inoltre restano di competenza
regionale le funzioni in materia di persone giuridiche
private, operanti nell'ambito assistenziale, delegate alla
Regione ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
3. Restano di competenza regionale le
funzioni di controllo pubblico, previste dagli artt. 23 e 25
del codice civile, sull'amministrazione delle persone
giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice
civile ed operanti in ambito regionale nelle materie di cui
all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
4. Per l'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza regionale di cui al presente
articolo si osservano le seguenti disposizioni procedurali:
a) i provvedimenti di cui al primo comma,
lett. a), ad esclusione delle modifiche statutarie inerenti
alla composizione dei consigli di amministrazione e di
quelle non comportanti ampliamenti e trasformazioni dei fini
istituzionali, sono adottati con deliberazione della Giunta
regionale, sentiti i pareri della sezione territorialmente
competente dell'organo regionale di controllo e della
commissione consiliare competente per materia;
b) i provvedimenti di cui al primo comma,
lett. b) e c), nonché le modifiche statutarie diverse da
quelle indicate alla lett. a) del presente comma sono
adottati con provvedimenti della Giunta regionale;
c) i provvedimenti di cui al primo comma
lett. d) sono adottati secondo quanto previsto dall'art.
2 della L.R. 28 dicembre 1981, n. 72, elevando a 90
giorni il termine previsto dal sesto comma del predetto art.
2 per l'adozione del provvedimento di competenza regionale;
d) i provvedimenti relativi all'esercizio
delle funzioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma
sono adottati con provvedimento della Giunta regionale.
5.
Le controversie in materia di rimborso delle spese di
soccorso e assistenza di cui al secondo comma del precedente
art. 13 sono decise in via amministrativa dal Presidente
della Giunta regionale o dall'assessore competente, se
delegato; la decisione costituisce provvedimento definitivo.
6. Ai commissari straordinari la cui nomina
è riservata alla Regione secondo quanto previsto dalla
Lett. b) del precedente primo comma, spetta, per lo
svolgimento del mandato, a carico del bilancio
dell'istituzione amministrativa e senza pregiudizio delle
eventuali ragioni di rivalsa di quest'ultima, come previsto
dagli artt. 29 e 30 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
concernente «Norme sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza», un'indennità per ogni giornata
di effettiva presenza presso la sede dell'istituzione nella
misura indicata per il presidente di organi collegiali dal
primo comma dell'art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63
concernente «Norme in materia di indennità ai componenti
di commissioni, comitati o collegi comunque denominati»,
escluso il limite del numero di sedute annue ivi previsto;
ai commissari che non risiedano nei Comuni ove ha sede
l'istituzione, spetta altresì, parimenti a carico del
bilancio dell'istituzione amministrata, il rimborso delle
spese di viaggio sostenute, nonché il trattamento di
missione previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2
della L.R. 22 novembre 1982, n. 63 (7).
Art.
56. - Beni delle II.PP.A.B. interregionali e degli
enti nazionali soppressi
1.
I beni mobili ed immobili
delle II.PP.A.B. interregionali e degli enti nazionali
soppressi operanti in materia assistenziale, trasferiti alla
Regione ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, sono assegnati in proprietà o in uso con
provvedimento della Giunta regionale agli E.R. ovvero ai
Comuni singoli, in ragione del livello di esercizio delle
funzioni stabilito dal piano socio-assistenziale o dalle
successive determinazioni a livello di zona.
2. Per
quanto attiene ai beni mobili e immobili ubicati in altre
regioni la Giunta regionale delibera, anche sulla base di
eventuali preventive intese interregionali finalizzate alle
permute, appositi progetti di utilizzo, affidando i beni
medesimi ad enti locali lombardi espressamente individuati.
3. I beni di cui ai commi precedenti e i
redditi netti derivanti dalla loro gestione sono vincolati
allo svolgimento di attività assistenziali; tali beni non
possono essere alienati o trasformati senza autorizzazione
della Giunta regionale, ferma restando la destinazione dei
relativi proventi ad attività assistenziali.
4. Eventuali deroghe al vincolo di
destinazione nei confronti dei beni di cui ai precedenti
primo e secondo comma, nonché dei beni trasferiti ai Comuni
a seguito dello scioglimento degli enti comunali di
assistenza, possono essere autorizzate dalla Giunta
regionale per comprovati motivi nel solo caso in cui sia
soddisfatto il fabbisogno di strutture socio- assistenziali
della zona; l'autorizzazione è concessa con le modalità
previste alla L.R. 28 dicembre 1981, n. 72.
(1)
Comma così modificato
dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
(7)
Articolo così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
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