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Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1

 

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONI - CONVENZIONI - DELEGHE IN MATERIA DI VIGILANZA 

 

Art. 50. - Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali

 

1. è soggetta ad autorizzazione al funzionamento la gestione, anche a scopo di lucro, delle strutture residenziali, comprese quelle diurne di cui al secondo comma, organizzate al fine di offrire ospitalità a minori, anziani o a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti (1).

 

2. L'autorizzazione è richiesta per l'apertura, la trasformazione e la prosecuzione della gestione delle seguenti strutture:

a) asili-nido e strutture similari;

b) soggiorni di vacanza per minori;

c) istituti educativo-assistenziali per minori o handicappati;

d) centri diurni e centri socio-educativi;

e) case albergo e case di soggiorno;

f) case di riposo;

g) strutture protette;

h) centri residenziali per handicappati gravi;

i)comunità alloggio; 

l) centri di pronto intervento (1).

 

3. Il piano regionale socio-assistenziale fissa i requisiti minimi ambientali e funzionali in base ai quali i gestori dei servizi hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione; tali requisiti attengono agli elementi indispensabili per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, nonché alla capacità minima del servizio ad esplicare le relative funzioni.

 

4. Il piano socio-assistenziale fissa altresì gli standard e i maggiori requisiti tecnico-organizzativi, rispetto a quelli previsti dal comma precedente, per la concessione della idoneità al convenzionamento di cui all'art. 18, terzo comma, della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, cui consegue l'iscrizione nel registro di cui al precedente art. 6.

 

5. L'autorizzazione al funzionamento viene rilasciata dalla Provincia nel cui territorio è ubicata la struttura entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata dalla documentazione richiesta e sentito il parere dell'E.R. territorialmente interessato.

 

6. Il parere di cui al comma precedente deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

 

7. Nel caso di insufficienza della documentazione prodotta, la Provincia chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio con conseguente interruzione, per una sola volta, dei termini per il rilascio dell'autorizzazione; detti termini riprenderanno a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti.

 

8. In caso di mancata adozione dei provvedimenti entro i termini suindicati, la struttura può essere attivata fino a quando non intervengano diverse determinazioni della Provincia e fermi restando i poteri di vigilanza e la responsabilità dei soggetti gestori, nel caso di violazione delle norme e degli standard previsti.

 

9. Di ogni provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione la Provincia dà immediata comunicazione ai richiedenti, all'E.R., al Comune territorialmente interessato e alla Regione.

 

10. è ammesso ricorso alla Giunta regionale in caso di diniego dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente nono comma, e, nel caso di mancata adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dai precedenti quinto e settimo comma; la Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

 

11. In caso di diniego di autorizzazione che riguardi una struttura già funzionante, l'attività deve cessare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento; la presentazione di ricorso alla Giunta regionale contro il diniego non sospende l'obbligo di cessazione dell'attività.

 

12. Nei confronti di soggetti privati l'autorizzazione ha carattere personale; in caso di trasferimento della titolarità o della gestione della struttura, l'avente causa dovrà chiedere, entro tre mesi, all'ente autorizzante di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

 

13. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione si applicano le procedure previste dai precedenti commi dal quinto al decimo.

 

14. Gli enti competenti alla vigilanza segnalano immediatamente all'autorità giudiziaria tutti i casi di funzionamento di strutture prive d'autorizzazione o alle quali l'autorizzazione sia stata negata, salvo quanto previsto dal precedente ottavo comma.

 

 

 Art. 51. - Revoca dell'autorizzazione

 

1. L'autorizzazione al funzionamento è revocata quando sia accertato il venir meno dei requisiti in base ai quali era stata concessa, ed il titolare, previamente diffidato a ripristinare la sussistenza dei requisiti stessi, non abbia provveduto nei termini assegnati.

 

2. L'autorizzazione al funzionamento può essere revocata per gravi difetti di funzionamento accertati e contestati con le modalità di cui al precedente comma.

 

3. La revoca è disposta con provvedimento motivato dall'ente autorizzante, d'ufficio o su proposta dell'E.R. o del Comune, nonché in base a segnalazioni di singoli cittadini.

 

4. In caso di accertate gravi violazioni delle leggi o degli standard, che comportino rilevante pregiudizio per gli utenti, l'ente competente per il rilascio dell'autorizzazione può disporre la sospensione della medesima; la sospensione perde efficacia quando l'ente competente accerti il venir meno delle condizioni che l'hanno giustificata.

 

5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dello stesso è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide entro sessanta giorni dalla presentazione; in caso di mancata decisione entro detto termine, il ricorso si intende respinto.

 

6. Gli enti competenti alla vigilanza segnalano immediatamente all'autorità giudiziaria tutti i casi di funzionamento di strutture per le quali sia stato assunto provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione.

 

 

Art. 52. - Convenzioni con enti pubblici e privati

  

1. Le convenzioni degli E.R. con enti pubblici o privati per prestazioni o servizi socio-assistenziali di cui agli artt. 16, 17, 18 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 disciplinano gli standard dei servizi, il contingente di prestazioni o di posti messi a disposizione ed i rapporti finanziari connessi.

 

2. Restano ferme per le prestazioni nelle strutture convenzionate le norme che prevedono il concorso degli utenti all'onere del servizio.

 

3. Le convenzioni devono essere stipulate in conformità allo schema- tipo di convenzione approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

 

 

Art. 53. - Convenzioni con organizzazioni di volontariato

 

1. Gli E.R. e i Comuni possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, iscritte nell'apposito registro di cui al precedente art. 8, per lo svolgimento di:

a) attività e servizi assunti integralmente in proprio in alternativa al servizio pubblico;

b) attività innovative o sperimentali;

c) specifiche attività integrative o di supporto a servizi pubblici nell'ambito di programmi di intervento integrati.

 

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, si applicano le disposizioni concernenti le convenzioni di cui al precedente art. 52.

 

3. Per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. c) del precedente primo comma, le convenzioni regolano:

a) la durata del rapporto di collaborazione;

b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;

c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;

d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;

e) le coperture assicurative per infortunio o danni a terzi;

f) i rapporti finanziari riguardanti il rimborso delle sole spese vive ammissibili;

g) le modalità di risoluzione del rapporto.

 

4. Le convenzioni di cui al precedente comma possono essere stipulate anche con organizzazioni di volontariato che trascorsi due anni di regolare attività, acquisiscano il diritto all'iscrizione al registro regionale di cui al precedente art. 8.

 

 

Art. 54. - Delega e sub-delega di funzioni amministrative regionali in materia di vigilanza

 

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 55, sono delegate agli E.R. le seguenti funzioni amministrative:

a) la vigilanza sulle istituzioni pubbliche per l'assistenza di cui alla L. 17 luglio 1890, n. 6972;

b) la vigilanza sulle strutture socio-assistenziali soggette all'autorizzazione al funzionamento di cui al precedente art. 50;

c) la vigilanza su tutte le istituzioni pubbliche e private per la protezione della maternità e dell'infanzia di cui alla L. 23 dicembre 1975, n. 698;

d) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al precedente art. 8, anche ai fini della verifica delle condizioni di permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione.

 

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma le istituzioni pubbliche per l'assistenza sono tenute ad inviare per conoscenza agli E.R., entro otto giorni dalla loro adozione, copia delle deliberazioni soggette a controllo di merito; ove all'esame di dette deliberazioni si rilevi la necessità di adottare nei confronti degli organi di amministrazione i provvedimenti di cui al successivo art. 55, primo comma, lett. b), le deliberazioni stesse sono trasmesse alla Giunta regionale per gli adempimenti di competenza.

 

3. Le funzioni delegate ai sensi del presente articolo sono esercitate secondo i criteri e le direttive stabilite dal piano regionale socio- assistenziale e in conformità alle istruzioni eventualmente impartite dalla Giunta regionale.

 

4. Qualora gli E.R. non esercitino le funzioni delegate e sub- delegate, la Giunta regionale, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce ad essi nelle attività non adempiute.

 

5. Nel caso di grave persistente violazione delle direttive o di inerzia continuata nell'esercizio delle attività delegate o sub-delegate, può essere disposta con Legge Regionale la revoca delle funzioni delegate e sub-delegate anche nei confronti di un solo ente delegatario.

 

 

Art. 55. - Riserva di competenze regionali

 

1. Restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative a:

a) l'erezione, il riconoscimento, la fusione, il raggruppamento, il consorzio, le modifiche statutarie, le trasformazioni patrimoniali, la trasformazione e l'estinzione delle II.PP.A.B. operanti in ambito regionale;

b) la sospensione e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione delle II.PP.A.B. e la nomina del commissario straordinario su proposta dell'autorità di vigilanza o d'ufficio;

c) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle II.PP.A.B. operanti in ambito regionale;

d) le autorizzazioni in deroga alle norme di salvaguardia di cui all'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1981, n. 72.

 

2. Inoltre restano di competenza regionale le funzioni in materia di persone giuridiche private, operanti nell'ambito assistenziale, delegate alla Regione ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

3. Restano di competenza regionale le funzioni di controllo pubblico, previste dagli artt. 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile ed operanti in ambito regionale nelle materie di cui all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

4. Per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale di cui al presente articolo si osservano le seguenti disposizioni procedurali:

a) i provvedimenti di cui al primo comma, lett. a), ad esclusione delle modifiche statutarie inerenti alla composizione dei consigli di amministrazione e di quelle non comportanti ampliamenti e trasformazioni dei fini istituzionali, sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i pareri della sezione territorialmente competente dell'organo regionale di controllo e della commissione consiliare competente per materia;

b) i provvedimenti di cui al primo comma, lett. b) e c), nonché le modifiche statutarie diverse da quelle indicate alla lett. a) del presente comma sono adottati con provvedimenti della Giunta regionale;

c) i provvedimenti di cui al primo comma lett. d) sono adottati secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1981, n. 72, elevando a 90 giorni il termine previsto dal sesto comma del predetto art. 2 per l'adozione del provvedimento di competenza regionale;

d) i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono adottati con provvedimento della Giunta regionale.

 

5. Le controversie in materia di rimborso delle spese di soccorso e assistenza di cui al secondo comma del precedente art. 13 sono decise in via amministrativa dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato; la decisione costituisce provvedimento definitivo.

 

6. Ai commissari straordinari la cui nomina è riservata alla Regione secondo quanto previsto dalla Lett. b) del precedente primo comma, spetta, per lo svolgimento del mandato, a carico del bilancio dell'istituzione amministrativa e senza pregiudizio delle eventuali ragioni di rivalsa di quest'ultima, come previsto dagli artt. 29 e 30 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 concernente «Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza», un'indennità per ogni giornata di effettiva presenza presso la sede dell'istituzione nella misura indicata per il presidente di organi collegiali dal primo comma dell'art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63 concernente «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati», escluso il limite del numero di sedute annue ivi previsto; ai commissari che non risiedano nei Comuni ove ha sede l'istituzione, spetta altresì, parimenti a carico del bilancio dell'istituzione amministrata, il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché il trattamento di missione previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63 (7).

 

 

Art. 56. - Beni delle II.PP.A.B. interregionali e degli enti nazionali soppressi

 

1. I beni mobili ed immobili delle II.PP.A.B. interregionali e degli enti nazionali soppressi operanti in materia assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono assegnati in proprietà o in uso con provvedimento della Giunta regionale agli E.R. ovvero ai Comuni singoli, in ragione del livello di esercizio delle funzioni stabilito dal piano socio-assistenziale o dalle successive determinazioni a livello di zona.

 

2. Per quanto attiene ai beni mobili e immobili ubicati in altre regioni la Giunta regionale delibera, anche sulla base di eventuali preventive intese interregionali finalizzate alle permute, appositi progetti di utilizzo, affidando i beni medesimi ad enti locali lombardi espressamente individuati.

 

3. I beni di cui ai commi precedenti e i redditi netti derivanti dalla loro gestione sono vincolati allo svolgimento di attività assistenziali; tali beni non possono essere alienati o trasformati senza autorizzazione della Giunta regionale, ferma restando la destinazione dei relativi proventi ad attività assistenziali.

 

4. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni di cui ai precedenti primo e secondo comma, nonché dei beni trasferiti ai Comuni a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi nel solo caso in cui sia soddisfatto il fabbisogno di strutture socio- assistenziali della zona; l'autorizzazione è concessa con le modalità previste alla L.R. 28 dicembre 1981, n. 72.

  


(1) Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

(7) Articolo così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25. 

 

 

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