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Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1

 

PARTE II - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 57. - Sistema socio-assistenziale

 

1. Gli obiettivi generali di cui all'art. 2 della presente Legge vengono perseguiti attraverso un sistema integrato ed organico di prestazioni e servizi, di carattere preventivo e riparatorio, organizzato secondo i criteri previsti dal successivo art. 58.

 

2. Il piano regionale socio-assistenziale fissa la tipologia, nonché gli standard minimi dei servizi e delle prestazioni, anche in relazione alla dotazione di personale e alla qualificazione professionale dello stesso, e i criteri per la distribuzione dei servizi medesimi sul territorio.

 

3. Gli E.R. e i Comuni assicurano l'erogazione dei servizi e delle prestazioni mediante gestione diretta o per convenzione.

 

4. L'E.R., previa intesa con gli altri E.R. interessati, disciplina nel proprio regolamento di zona di cui al successivo art. 60 le procedure per l'utilizzo dei servizi erogati in altre zone, nei casi di assenza del servizio nella zona di competenza, nonché nei casi in cui il piano regionale preveda, a norma del precedente art. 10, lett. d), la possibilità per l'utente di scegliere la struttura o il servizio entro un ambito territoriale eccedente la zona stessa.

 

5. L'E.R. disciplina altresì nel regolamento di zona suddetto, in conformità ai criteri stabiliti dal piano regionale, le condizioni e le procedure per l'erogazione di rimborsi e contributi agli utenti che facciano ricorso a servizi privati non convenzionati ai sensi del successivo art. 62.

 

 

 Art. 58. - Criteri di organizzazione e di attività

 

1. L'organizzazione e l'attività del sistema dei servizi socio-assistenziali si ispirano ai seguenti criteri:

a) generalità dei destinatari;

b) uguaglianza dei livelli delle prestazioni fondamentali su tutto il territorio regionale;

c) unitarietà del sistema dei servizi resi in ogni ambito territoriale, pur nella pluralità di soggetti istituzionali pubblici e privati concorrenti alla sua realizzazione;

d) integrazione con il servizio sanitario e coordinamento con tutti i servizi sociali o finalizzati allo sviluppo sociale, in particolare nei settori previdenziale, giudiziario, penitenziario, scolastico, culturale, di formazione professionale, edilizio, di assetto del territorio e di sviluppo economico;

e) globalità degli interventi in ciascun ambito territoriale e polivalenza dei servizi per favorire l'integrazione sociale degli utenti;

f) valorizzazione ed effettiva utilizzazione, mediante l'informazione e le necessarie e opportune misure di collegamento alle strutture pubbliche, dell'apporto dei cittadini, delle associazioni, delle fondazioni e di altri organismi privati convenzionati o non, delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative, alla attività socio-assistenziale, anche con riguardo alla promozione di interventi, prestazioni e servizi sperimentali, innovativi o rivolti al soddisfacimento di bisogni sociali emergenti;

g) partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali del territorio alla definizione degli obiettivi e dei programmi di intervento e controllo sociale sulle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni;

h) partecipazione di tutti gli operatori delle strutture pubbliche o convenzionate, secondo le rispettive professionalità, alla definizione degli obiettivi e dei programmi di intervento, anche attraverso verifiche periodiche dei metodi e dei risultati e attraverso la diffusione della conoscenza delle esperienze;

i) utilizzo coordinato e programmato del personale operante nell'insieme delle strutture pubbliche o convenzionate in ciascun ambito territoriale, secondo le rispettive professionalità, e continuità nei processi di formazione e aggiornamento di tutti gli operatori;

l) impiego coordinato e programmato di tutte le risorse finanziarie globalmente disponibili nei piani regionali e locali per il complesso dei servizi e loro utilizzazione secondo criteri di massimizzazione del rapporto tra benefici e relativi costi, anche mediante l'impiego di tecniche di controllo di gestione.

 

 

Art. 59. - Procedure per l'accesso alle prestazioni

  

1. Il piano regionale socio-assistenziale determina i criteri per l'accesso alle prestazioni anche nel rispetto dei livelli di assistenza stabiliti dalle Leggi per particolari categorie di utenti.

 

2. L'E.R. definisce nel regolamento di zona di cui al successivo art. 60, le modalità per l'accesso ai servizi e alle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui al precedente primo comma.

 

3. Ove non sussistono ragioni di urgenza indilazionabile, gli aventi diritto all'assistenza a norma del precedente art. 9, presentano richiesta di accesso ai servizi o alle prestazioni al Sindaco del Comune di residenza o a quello del Comune di dimora nei casi di cui alla lett. c) e d) del suddetto articolo.

 

4. Le richieste per servizi o prestazioni, per il cui accoglimento sussistano limiti numerici, vengono collocate in un ordine di priorità da comunicarsi agli interessati, e formato in conformità alle disposizioni previste dal regolamento di zona, in relazione a specifici requisiti e a correlativi punteggi.

 

5. Qualora sussistano motivi di urgenza indilazionabile, il Comune in cui si manifesta lo stato di bisogno, anche su segnalazione di qualsiasi cittadino, ha l'obbligo di assicurare interventi di emergenza o di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici straordinari.

 

6. A tal fine il Sindaco, assunte sommarie informazioni, decide con ordinanza motivata, designando, se del caso, la struttura e il servizio tenuti a provvedervi, anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune, riservando successivi accertamenti in ordine alla competenza per la spesa degli interventi urgenti.

 

7. Dell'ordinanza del Sindaco viene data tempestiva comunicazione agli E.R. interessati per la predisposizione dei successivi interventi ordinari.

 

 

Art. 60. - Regolamento di zona dei servizi socio-assistenziali

 

1. L'assemblea dell'E.R., su proposta del comitato di gestione, formulata sentito il parere del comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, delibera, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del primo piano regionale socio-assistenziale, il regolamento di zona per l'organizzazione e la gestione dei servizi, sulla base dello schema-tipo di cui al successivo terzo comma.

 

2. Il regolamento di zona, in conformità alle indicazioni e ai vincoli contenuti nella presente Legge e nel piano regionale socio-assistenziale, nonché in conformità alle determinazioni assunte circa il livello di esercizio delle funzioni socio-assistenziali a norma del precedente art. 14, definisce:

a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi;

b) le modalità delle istruttorie necessarie;

c) le modalità inerenti all'accertamento delle condizioni e ai requisiti degli utenti e alla scelta degli interventi idonei, nonché l'individuazione degli uffici competenti;

d) la durata massima degli interventi d'urgenza e le relative procedure;

e) le modalità della partecipazione degli utenti al costo dei servizi;

f) le modalità di partecipazione e controllo sociale dei cittadini e degli utenti in relazione alla gestione dei servizi.

 

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta uno schema-tipo di regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore del piano regionale socio-assistenziale.

 

4. Sino all'entrata in vigore del regolamento di zona, restano ferme le modalità di partecipazione e controllo sociale individuate per singoli servizi dalle relative Leggi Regionali di settore.

 

 

Art. 61. - Oneri dell'assistenza

 

1. Gli oneri che in base alle Leggi e al piano regionale socio- assistenziale gravano sui Comuni per l'assistenza sono a carico del Comune in cui l'avente diritto alla prestazione è residente o, nei casi previsti dalle lett. c) e d) del precedente art. 9, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un Comune diverso gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità.

 

2. Per particolari servizi il piano regionale può prevedere diversi criteri di distribuzione degli oneri relativi a determinate prestazioni, in deroga a quanto disposto dal precedente primo comma.

   

 

Art. 62. - Rimborso spese

 

1. Gli aventi diritto all'assistenza, sempre che sussista lo stato di bisogno come definito dalla presente Legge, hanno diritto a un rimborso sulle spese sostenute quando usufruiscono di servizi privati non convenzionati, purché siano previamente autorizzati e alle condizioni e nei casi previsti dal piano regionale socio-assistenziale.

 

 

Art. 63. - Concorso degli utenti al costo dei servizi

 

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche, al costo dei servizi erogati in gestione diretta o per convenzione, dai Comuni e dagli E.R., secondo tariffe determinate in base al reddito familiare di cui alla lett. a), terzo comma, del precedente art. 12, in conformità ai criteri e alle disposizioni contenuti nel piano regionale socio-assistenziale e nel regolamento di zona.

 

2. In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'interessato una quota di reddito per esigenze personali la cui misura minima è determinata dal piano regionale socio-assistenziale.

 

3. Il Comune su cui grava l'onere delle prestazioni ai sensi del precedente art. 61 esercita l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati.

 

 

Art. 64. - Tutela in via amministrativa

 

1. Ferma restando la tutela giurisdizionale, contro le determinazioni assunte per l'accesso alle prestazioni e ai servizi a norma dei precedenti artt. 57 e 59, nonché contro ogni altro provvedimento adottato dal Comune o dal comitato di gestione, gli interessati, nonché qualsiasi cittadino residente nel territorio di uno dei Comuni della zona, possono ricorrere in via amministrativa in opposizione, per la tutela dei diritti o interessi personali ovvero nell'interesse pubblico entro trenta giorni dalla conoscenza delle determinazioni o dei provvedimenti predetti.

 

2. Il ricorso può essere motivato dalla non conformità del provvedimento alla legge, al piano regionale o al regolamento di zona ovvero da ragioni di merito.

 

3. I ricorsi sono presentati al Comune o al comitato di gestione che si pronunciano in merito entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, comunicando la decisione al ricorrente.

 

4. Contro i provvedimenti adottati dal Comune o dal comitato di gestione a seguito dei ricorsi presentati a norma del precedente primo comma, o nel caso di mancata decisione dei ricorsi entro il termine di cui al comma precedente, gli interessati possono ricorrere al presidente della Giunta regionale.

 

5. I ricorsi di cui al comma precedente devono essere presentati per iscritto entro trenta giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento contro cui si ricorre o dalla scadenza del termine di cui al precedente terzo comma.

 

6. Il Presidente della Giunta regionale decide, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, comunicando la decisione all'interessato e all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

 

Art. 65. - Ufficio di pubblica tutela

 

1. Presso ogni E.R. è istituito l'Ufficio di pubblica tutela avente il compito di promuovere, anche su segnalazione di qualunque cittadino, l'intervento dei servizi di zona, nonché l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria.

 

2. Il responsabile dell'Ufficio di pubblica tutela è eletto dalla assemblea dell'E.R. tra i cittadini di provata capacità ed esperienza, e dura in carica quanto gli organi dell'E.R.; la carica è onoraria e gratuita, salvo rimborso spese.

 

3. L'Ufficio si avvale per l'esercizio dei propri compiti di personale del servizio di assistenza sociale della U.S.S.L. o di personale comandato dagli enti locali ed istituzionali operanti nella zona, nonché di personale volontario.

 

4. Gli eventuali oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio previsto dal presente articolo sono a carico degli E.R.

 

 

Art. 65 bis. - Procedure per l'elezione del responsabile dell'ufficio di pubblica tutela

 

1. Le candidature per l'elezione del responsabile dell'ufficio di pubblica tutela - di cui al comma 2 dell'art. 65 - possono essere proposte dai componenti dell'assemblea dell'E.R., da qualsiasi cittadino o da associazione per la tutela dei diritti degli utenti di servizio sanitario nazionale o da organizzazione iscritta al registro regionale del volontariato di cui al precedente art. 8.

 

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, l'E.R. provvede a pubblicizzare idoneamente e tempestivamente le modalità di presentazione delle candidature.

 

3. L'assemblea dell'E.R. effettua l'elezione del nuovo responsabile dell'ufficio entro 90 giorni del suo insediamento, con un voto segreto e sulla base della lista delle candidature presentate; scaduto tale termine, la nomina è disposta dalla Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi 30 giorni, nell'ambito delle candidature presentate (6).

 

 

Art. 65 ter. - Norme procedimentali per gli uffici di pubblica tutela

 

1. Ferma restando la tutela giudiziaria ed amministrativa, il cittadino che desideri segnalare un disservizio, sia relativamente al settore sanitario che al settore socio-assistenziale, o che ritenga leso un proprio diritto, può rivolgersi all'ufficio di pubblica tutela per avanzare richieste o formulare reclami.

 

2. Nel momento in cui riceve la segnalazione o il reclamo, l'ufficio provvede anche ad illustrare al cittadino le possibilità di tutela giudiziaria e/o amministrativa, offerte dalle Leggi vigenti nel caso specifico, indicando anche i termini per l'avvio delle relative procedure.

 

3. L'ufficio provvede all'attività istruttoria riferendone, unitamente alle eventuali proposte, al comitato di gestione dell'E.R. o alle commissioni amministratrici dei presidi multizonali o ai consigli di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o ai Comuni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza da assumersi entro i successivi trenta giorni; le relative determinazioni sono comunicate entro dieci giorni all'interessato, nonché all'ufficio stesso (6).

 

 

Art. 65 quater. - Commissioni conciliative

 

1. Gli E.R., al fine di favorire la collaborazione fra gli utenti e gli operatori, possono istituire Commissioni conciliative, da affiancare al Responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela, cui demandare l'esame e la definizione conciliativa di controversie insorte fra cittadini e amministrazioni degli E.R. stessi, dei presidi multizonali, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei Comuni, a seguito di segnalazioni o reclami indirizzati all'Ufficio di Pubblica Tutela.

 

2. L'eventuale istituzione della Commissione conciliativa dovrà essere deliberata dall'assemblea dell'E.R. e dovrà, comunque, prevedere nella sua composizione, oltre al Responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e paramedico, delle associazioni per la tutela dei diritti degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale e del volontariato sociale operanti nelle zone.

 

3. Il responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela convoca e presiede la Commissione conciliativa e decide circa i casi da sottoporre all'esame della stessa (6).

 


(6) Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

 

 

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