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Legge
regionale 7 gennaio 1986, n. 1
PARTE
II - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
TITOLO
I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
57. - Sistema socio-assistenziale
1.
Gli obiettivi generali di cui
all'art. 2 della presente Legge vengono perseguiti
attraverso un sistema integrato ed organico di prestazioni e
servizi, di carattere preventivo e riparatorio, organizzato
secondo i criteri previsti dal successivo art. 58.
2.
Il piano regionale
socio-assistenziale fissa la tipologia, nonché gli standard
minimi dei servizi e delle prestazioni, anche in relazione
alla dotazione di personale e alla qualificazione
professionale dello stesso, e i criteri per la distribuzione
dei servizi medesimi sul territorio.
3.
Gli E.R. e i Comuni
assicurano l'erogazione dei servizi e delle prestazioni
mediante gestione diretta o per convenzione.
4.
L'E.R., previa intesa con gli
altri E.R. interessati, disciplina nel proprio regolamento
di zona di cui al successivo art. 60 le procedure per
l'utilizzo dei servizi erogati in altre zone, nei casi di
assenza del servizio nella zona di competenza, nonché nei
casi in cui il piano regionale preveda, a norma del
precedente art. 10, lett. d), la possibilità per l'utente
di scegliere la struttura o il servizio entro un ambito
territoriale eccedente la zona stessa.
5.
L'E.R. disciplina altresì nel regolamento di zona
suddetto, in conformità ai criteri stabiliti dal piano
regionale, le condizioni e le procedure per l'erogazione di
rimborsi e contributi agli utenti che facciano ricorso a
servizi privati non convenzionati ai sensi del successivo
art. 62.
Art.
58. - Criteri di organizzazione e di attività
1.
L'organizzazione
e l'attività del sistema dei servizi socio-assistenziali
si ispirano ai seguenti criteri:
a) generalità dei
destinatari;
b) uguaglianza dei livelli delle
prestazioni fondamentali su tutto il territorio regionale;
c) unitarietà del sistema dei servizi resi
in ogni ambito territoriale, pur nella pluralità di
soggetti istituzionali pubblici e privati concorrenti alla
sua realizzazione;
d) integrazione con il servizio sanitario e
coordinamento con tutti i servizi sociali o finalizzati allo
sviluppo sociale, in particolare nei settori previdenziale,
giudiziario, penitenziario, scolastico, culturale, di
formazione professionale, edilizio, di assetto del
territorio e di sviluppo economico;
e) globalità degli interventi in ciascun
ambito territoriale e polivalenza dei servizi per favorire
l'integrazione sociale degli utenti;
f) valorizzazione ed effettiva
utilizzazione, mediante l'informazione e le necessarie e
opportune misure di collegamento alle strutture pubbliche,
dell'apporto dei cittadini, delle associazioni, delle
fondazioni e di altri organismi privati convenzionati o non,
delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative,
alla attività socio-assistenziale, anche con riguardo alla
promozione di interventi, prestazioni e servizi
sperimentali, innovativi o rivolti al soddisfacimento di
bisogni sociali emergenti;
g) partecipazione dei cittadini e delle
organizzazioni sociali del territorio alla definizione degli
obiettivi e dei programmi di intervento e controllo sociale
sulle modalità di gestione dei servizi e di erogazione
delle prestazioni;
h) partecipazione di tutti gli operatori
delle strutture pubbliche o convenzionate, secondo le
rispettive professionalità, alla definizione degli
obiettivi e dei programmi di intervento, anche attraverso
verifiche periodiche dei metodi e dei risultati e attraverso
la diffusione della conoscenza delle esperienze;
i) utilizzo coordinato e programmato del
personale operante nell'insieme delle strutture pubbliche o
convenzionate in ciascun ambito territoriale, secondo le
rispettive professionalità, e continuità nei processi di
formazione e aggiornamento di tutti gli operatori;
l) impiego coordinato e programmato di
tutte le risorse finanziarie globalmente disponibili nei
piani regionali e locali per il complesso dei servizi e loro
utilizzazione secondo criteri di massimizzazione del
rapporto tra benefici e relativi costi, anche mediante
l'impiego di tecniche di controllo di gestione.
Art.
59. - Procedure per l'accesso alle prestazioni
1. Il piano regionale
socio-assistenziale determina i criteri per l'accesso alle
prestazioni anche nel rispetto dei livelli di assistenza
stabiliti dalle Leggi per particolari categorie di utenti.
2. L'E.R. definisce nel
regolamento di zona di cui al successivo art. 60, le modalità
per l'accesso ai servizi e alle prestazioni, nel rispetto
dei criteri di cui al precedente primo comma.
3.
Ove non sussistono ragioni di urgenza indilazionabile, gli
aventi diritto all'assistenza a norma del precedente art. 9,
presentano richiesta di accesso ai servizi o alle
prestazioni al Sindaco del Comune di residenza o a quello
del Comune di dimora nei casi di cui alla lett. c) e d) del
suddetto articolo.
4. Le richieste per servizi o prestazioni,
per il cui accoglimento sussistano limiti numerici, vengono
collocate in un ordine di priorità da comunicarsi agli
interessati, e formato in conformità alle disposizioni
previste dal regolamento di zona, in relazione a specifici
requisiti e a correlativi punteggi.
5. Qualora sussistano motivi di urgenza
indilazionabile, il Comune in cui si manifesta lo stato di
bisogno, anche su segnalazione di qualsiasi cittadino, ha
l'obbligo di assicurare interventi di emergenza o di pronto
intervento assistenziale, di norma mediante forme di
ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici
straordinari.
6. A tal fine il Sindaco, assunte sommarie
informazioni, decide con ordinanza motivata, designando, se
del caso, la struttura e il servizio tenuti a provvedervi,
anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune,
riservando successivi accertamenti in ordine alla competenza
per la spesa degli interventi urgenti.
7. Dell'ordinanza del Sindaco viene data
tempestiva comunicazione agli
E.R. interessati per la predisposizione dei successivi
interventi ordinari.
Art.
60. - Regolamento di zona dei servizi
socio-assistenziali
1.
L'assemblea dell'E.R., su
proposta del comitato di gestione, formulata sentito il
parere del comitato di coordinamento di cui al precedente
art. 15, delibera, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del primo piano regionale socio-assistenziale, il
regolamento di zona per l'organizzazione e la gestione dei
servizi, sulla base dello schema-tipo di cui al successivo
terzo comma.
2.
Il regolamento di zona, in conformità alle indicazioni e ai
vincoli contenuti nella presente Legge e nel piano regionale
socio-assistenziale, nonché in conformità alle
determinazioni assunte circa il livello di esercizio delle
funzioni socio-assistenziali a norma del precedente art. 14,
definisce:
a) la tipologia e le modalità di
erogazione delle prestazioni e dei servizi;
b) le modalità delle istruttorie
necessarie;
c) le modalità inerenti all'accertamento
delle condizioni e ai requisiti degli utenti e alla scelta
degli interventi idonei, nonché l'individuazione degli
uffici competenti;
d) la durata massima degli interventi
d'urgenza e le relative procedure;
e) le modalità della partecipazione degli
utenti al costo dei servizi;
f) le modalità di partecipazione e controllo sociale
dei cittadini e degli utenti in relazione alla gestione dei
servizi.
3.
La Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, adotta uno schema-tipo di
regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
piano regionale socio-assistenziale.
4. Sino
all'entrata in vigore del regolamento di zona, restano ferme
le modalità di partecipazione e controllo sociale
individuate per singoli servizi dalle relative Leggi
Regionali di settore.
Art.
61. - Oneri dell'assistenza
1.
Gli oneri che in base alle
Leggi e al piano regionale socio- assistenziale gravano sui
Comuni per l'assistenza sono a carico del Comune in cui
l'avente diritto alla prestazione è residente o, nei casi
previsti dalle lett. c) e d) del precedente art. 9, è
dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio;
qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture
residenziali situate in un Comune diverso gli oneri gravano
comunque sul Comune di residenza, restando a tal fine
irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso
esclusivamente a tale ospitalità.
2.
Per particolari servizi il piano regionale può
prevedere diversi criteri di distribuzione degli oneri
relativi a determinate prestazioni, in deroga a quanto
disposto dal precedente primo comma.
Art.
62. - Rimborso spese
1.
Gli aventi diritto
all'assistenza, sempre che sussista lo stato di bisogno come
definito dalla presente Legge, hanno diritto a un rimborso
sulle spese sostenute quando usufruiscono di servizi privati
non convenzionati, purché siano previamente autorizzati e
alle condizioni e nei casi previsti dal piano regionale
socio-assistenziale.
Art.
63. - Concorso degli utenti al costo dei servizi
1.
Gli utenti sono tenuti a
concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche,
al costo dei servizi erogati in gestione diretta o per
convenzione, dai Comuni e dagli E.R., secondo tariffe
determinate in base al reddito familiare di cui alla lett.
a), terzo comma, del precedente art. 12, in conformità ai
criteri e alle disposizioni contenuti nel piano regionale
socio-assistenziale e nel regolamento di zona.
2. In
ogni caso va riservata alla disponibilità dell'interessato
una quota di reddito per esigenze personali la cui misura
minima è determinata dal piano regionale
socio-assistenziale.
3.
Il Comune su cui grava
l'onere delle prestazioni ai sensi del precedente art. 61
esercita l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti
obbligati.
Art. 64. - Tutela in via
amministrativa
1. Ferma restando la tutela
giurisdizionale, contro le determinazioni assunte per
l'accesso alle prestazioni e ai servizi a norma dei
precedenti artt. 57 e 59, nonché contro ogni altro
provvedimento adottato dal Comune o dal comitato di
gestione, gli interessati, nonché qualsiasi cittadino
residente nel territorio di uno dei Comuni della zona,
possono ricorrere in via amministrativa in opposizione, per
la tutela dei diritti o interessi personali ovvero
nell'interesse pubblico entro trenta giorni dalla conoscenza
delle determinazioni o dei provvedimenti predetti.
2. Il ricorso può essere motivato dalla
non conformità del provvedimento alla legge, al piano
regionale o al regolamento di zona ovvero da ragioni di
merito.
3. I ricorsi sono presentati al Comune o al
comitato di gestione che si pronunciano in merito entro
trenta giorni dal ricevimento del ricorso stesso,
comunicando la decisione al ricorrente.
4. Contro i provvedimenti adottati dal
Comune o dal comitato di gestione a seguito dei ricorsi
presentati a norma del precedente primo comma, o nel caso di
mancata decisione dei ricorsi entro il termine di cui al
comma precedente, gli interessati possono ricorrere al
presidente della Giunta regionale.
5. I ricorsi di cui al comma precedente
devono essere presentati per iscritto entro trenta giorni
dalla effettiva conoscenza del provvedimento contro cui si
ricorre o dalla scadenza del termine di cui al precedente
terzo comma.
6. Il Presidente della Giunta regionale
decide, su conforme deliberazione della Giunta regionale,
entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso,
comunicando la decisione all'interessato e all'organo che ha
emesso il provvedimento impugnato.
Art. 65. - Ufficio di pubblica
tutela
1.
Presso ogni E.R. è istituito l'Ufficio di pubblica tutela
avente il compito di promuovere, anche su segnalazione di
qualunque cittadino, l'intervento dei servizi di zona, nonché
l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza
dell'autorità giudiziaria.
2. Il responsabile dell'Ufficio di pubblica
tutela è eletto dalla assemblea dell'E.R. tra i cittadini
di provata capacità ed esperienza, e dura in carica quanto
gli organi dell'E.R.; la carica è onoraria e gratuita,
salvo rimborso spese.
3. L'Ufficio si avvale per l'esercizio dei
propri compiti di personale del servizio di assistenza
sociale della U.S.S.L. o di personale comandato dagli enti
locali ed istituzionali operanti nella zona, nonché di
personale volontario.
4. Gli eventuali oneri relativi al
funzionamento dell'Ufficio previsto dal presente articolo
sono a carico degli E.R.
Art. 65 bis. - Procedure per
l'elezione del responsabile dell'ufficio di pubblica tutela
1.
Le candidature per l'elezione del responsabile dell'ufficio
di pubblica tutela - di cui al comma 2 dell'art. 65 -
possono essere proposte dai componenti dell'assemblea dell'E.R.,
da qualsiasi cittadino o da associazione per la tutela dei
diritti degli utenti di servizio sanitario nazionale o da
organizzazione iscritta al registro regionale del
volontariato di cui al precedente art. 8.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma
precedente, l'E.R. provvede a pubblicizzare idoneamente e
tempestivamente le modalità di presentazione delle
candidature.
3. L'assemblea dell'E.R. effettua
l'elezione del nuovo responsabile dell'ufficio entro 90
giorni del suo insediamento, con un voto segreto e sulla
base della lista delle candidature presentate; scaduto tale
termine, la nomina è disposta dalla Giunta Regionale,
sentita la commissione consiliare competente, entro i
successivi 30 giorni, nell'ambito delle candidature
presentate (6).
Art. 65 ter. - Norme procedimentali
per gli uffici di pubblica tutela
1.
Ferma restando la tutela giudiziaria ed amministrativa, il
cittadino che desideri segnalare un disservizio, sia
relativamente al settore sanitario che al settore
socio-assistenziale, o che ritenga leso un proprio diritto,
può rivolgersi all'ufficio di pubblica tutela per avanzare
richieste o formulare reclami.
2. Nel momento in cui riceve la
segnalazione o il reclamo, l'ufficio provvede anche ad
illustrare al cittadino le possibilità di tutela
giudiziaria e/o amministrativa, offerte dalle Leggi vigenti
nel caso specifico, indicando anche i termini per l'avvio
delle relative procedure.
3. L'ufficio provvede all'attività
istruttoria riferendone, unitamente alle eventuali proposte,
al comitato di gestione dell'E.R. o alle commissioni
amministratrici dei presidi multizonali o ai consigli di
amministrazione degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico o ai Comuni per l'adozione dei
conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza da
assumersi entro i successivi trenta giorni; le relative
determinazioni sono comunicate entro dieci giorni
all'interessato, nonché all'ufficio stesso (6).
Art. 65 quater. - Commissioni
conciliative
1.
Gli E.R., al fine di favorire la collaborazione fra gli
utenti e gli operatori, possono istituire Commissioni
conciliative, da affiancare al Responsabile dell'Ufficio di
Pubblica Tutela, cui demandare l'esame e la definizione
conciliativa di controversie insorte fra cittadini e
amministrazioni degli E.R. stessi, dei presidi multizonali,
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dei Comuni, a seguito di segnalazioni o reclami indirizzati
all'Ufficio di Pubblica Tutela.
2. L'eventuale istituzione della
Commissione conciliativa dovrà essere deliberata
dall'assemblea dell'E.R. e dovrà, comunque, prevedere nella
sua composizione, oltre al Responsabile dell'Ufficio di
Pubblica Tutela, i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali del personale medico e paramedico, delle
associazioni per la tutela dei diritti degli utenti del
Servizio Sanitario Nazionale e del volontariato sociale
operanti nelle zone.
3. Il responsabile dell'Ufficio di Pubblica
Tutela convoca e presiede la Commissione conciliativa e
decide circa i casi da sottoporre all'esame della stessa (6).
(6)
Articolo aggiunto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
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