Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 > Dall'art. 66 all'art. 79

 

Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1

 

 

TITOLO II - INTERVENTI GENERALI E DI PREVENZIONE 

 

Art. 66. - Attività di informazione e di segretariato sociale

 

1. Gli E.R. e i Comuni singoli svolgono attività di informazione e di orientamento degli utenti sui servizi e sugli interventi socio- assistenziali, nonché sulle possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi.

 

2. A tal fine, gli E.R. organizzano nell'ambito delle funzioni della équipe distrettuale integrata un'attività di segretariato sociale.  

 

 

 Art. 67. - Educazione sanitaria e sociale

 

1. Gli E.R. organizzano, promuovono attività di educazione alla salute, intesa come benessere fisico, psichico e sociale, tendenti a diffondere le conoscenze sui fenomeni di disagio sociale e sulla loro prevenzione e cura e promuovono la responsabilità personale e familiare, forme di autonomo soddisfacimento dei bisogni e iniziative di solidarietà all'interno della comunità.

 

 

Art. 68. - Prevenzione

  

1. Gli E.R., nella definizione dei programmi di zona, sulla base di quanto al riguardo contenuto nei piani regionali socio-assistenziale e sanitario, devono uniformarsi nell'organizzazione di interventi e servizi a criteri e procedure che perseguano e valorizzino il momento preventivo e, nella elaborazione di specifici programmi individuano lo stato di conoscenze, di rilevazione e di studi inerenti alle cause riconducibili a fattori di rischio, e specificano altresì le modalità attraverso le quali si intende procedere alla loro eliminazione o al loro contrasto.

 

 

Art. 69. - Attività di promozione sociale

 

1.  Gli E.R. e i singoli Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono forme di collaborazione volontaria di singoli cittadini alla organizzazione dei servizi e allo svolgimento di altre attività di utilità sociale.

 

2. Gli E.R. e i singoli Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione promuovono e sostengono, in collaborazione con i soggetti di cui al precedente art. 3, iniziative di aggregazione sociale, e favoriscono l'accesso agevolato di giovani, anziani e altri soggetti a rischio di emarginazione ad attività culturali, ricreative e di spettacolo.

 

 

Art. 70. - Interventi per garantire la fruizione dell'ambiente

 

1. Gli E.R. promuovono gli interventi idonei per assicurare che gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le strutture prescolastiche, scolastiche e ricreative siano costruiti in conformità alla legislazione vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e della comunicazione, e per promuovere l'adeguamento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate delle strutture esistenti o in costruzione, nonché per assicurare la revisione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti in contrasto con detta legislazione.

 

2. Al fine di favorire la permanenza degli anziani e degli handicappati nei normali ambienti di vita, gli E.R. e i Comuni forniscono, anche a titolo di comodato, sussidi tecnici e attrezzature; gli E.R. e i Comuni agevolano la fruizione dei servizi di trasporto mediante l'attivazione di appositi servizi o la stipulazione di convenzioni tariffarie con gli enti gestori.

   

 

TITOLO III - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE

 

Art. 71. - Assistenza personale nell'ambito della famiglia

 

1. Gli interventi di assistenza diretti alla tutela dei rapporti interpersonali nei settori della famiglia, della maternità e della paternità responsabile, nonché delle problematiche minorili, sono regolati dalle L. 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194 e 4 maggio 1983, n. 184, nonché dalle Leggi Regionali attuative.

 

2. Per tali attività gli E.R. si avvalgono dei consultori pubblici e privati a norma della L.R. 6 settembre 1976, n. 44.

  

 

Art. 72. - Assistenza economica

 

1. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

 

2. I piani regionali socio-assistenziali fissano i criteri generali per l'attuazione degli interventi, con particolare riguardo alla graduale omogeneizzazione degli interventi medesimi a livello regionale.

 

3. Il regolamento dei servizi di zona di cui al precedente art. 60 stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei servizi, anche con riferimento alle procedure di urgenza previste dalle disposizioni statali vigenti in materia.

 

4. Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati nei confronti dei soli soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 9, limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno, e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

 

5. Gli interventi di urgenza possono essere erogati a favore di tutti i soggetti di cui al precedente art. 9, allo scopo di fornire immediatamente e per un tempo limitato i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

 

6. Possono essere altresì previsti interventi di assistenza economica finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni.

 

7. Può essere disposta l'erogazione di sussidi, nella misura definita dal piano regionale socio-assistenziale, a favore di lavoratori già residenti ed emigrati all'estero, di ridotte capacità economiche e rientrati definitivamente nel territorio regionale, limitatamente al periodo in cui tali soggetti sono in attesa di occupazione o di pensione, e comunque per non oltre sei mesi dalla data del rimpatrio.

 

8. Possono essere altresì corrisposte sovvenzioni straordinarie in casi di emergenza a favore di familiari residenti di lavoratori emigrati, nonché contributi sulle spese per la traslazione ai paesi di origine di salme di lavoratori e loro familiari deceduti all'estero; si intendono per familiari le persone conviventi a carico, per le quali spettano gli assegni familiari.

 

 

Art. 73. - Assistenza domiciliare

 

1. L'assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

 

2. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività minute di segreteria e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità.

 

3. Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di soggetti minori o handicappati.

 

4. Le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative, erogate in forma integrata con quelle socio-assistenziali, sono assicurate dai competenti servizi della U.S.S.L. e i relativi oneri fanno carico al fondo sanitario.

 

5. Il servizio di assistenza domiciliare può assicurare la sostituzione della famiglia in casi di necessità o di urgenza.

 

 

Art. 74. - Assistenza abitativa - alloggi protetti

 

1. Per concorrere al soddisfacimento dei bisogni abitativi dei soggetti e delle categorie socialmente più deboli, gli E.R. promuovono interventi per l'assegnazione, tenuto conto delle condizioni economiche dei beneficiari, ad anziani ed a nuclei familiari comprendenti soggetti handicappati, di:

a) alloggi disponibili da parte di enti pubblici, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, quinto comma, della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni;

b) alloggi oggetto dei bandi speciali di cui all'art. 3, settimo comma della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni, nonché d'alloggi di cui alle quote di riserva previste dall'art. 10 della suddetta Legge Regionale;

c) alloggi disponibili a seguito di autorizzazioni a trasformazioni o riconversioni patrimoniali dei beni delle II.PP.A.B.

 

2. Gli E.R. promuovono altresì interventi per:

a) la realizzazione, nell'ambito di programmi di edilizia pubblica, di mini-alloggi da destinare a soggetti in condizioni di svantaggio;

b) la realizzazione di alloggi protetti, destinati a soggetti parzialmente non autosufficienti, costituiti da unità abitative strutturalmente collegate a servizi di assistenza continua di carattere sanitario e assistenziale; le singole unità di alloggio devono essere preferibilmente riunite a blocchi o comunque tra loro vicine;

c) il miglioramento delle condizioni di alloggi abitati da anziani o handicappati, mediante interventi diretti o concessione di contributi per opere di manutenzione, risanamento e adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche;

d) la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, delle spese di ordinaria manutenzione, dei canoni di utenza telefonica e degli altri servizi pubblici fondamentali, anche ad integrazione degli interventi di cui alle norme del Titolo III della L. 27 luglio 1978, n. 392 e di cui al fondo sociale previsto dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni, nonché per i casi non considerati dalle suindicate normative;

e) la sistemazione alberghiera in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili.

  

 

Art. 75. - Case-albergo e di soggiorno

 

1. Per i fini di cui al precedente art. 74, nonché per soddisfare esigenze di socializzazione di persone in condizione di auto-sufficienza psico-fisica, gli E.R promuovono la realizzazione e la gestione di case- albergo e di case di soggiorno.

 

2. Le case-albergo forniscono servizi di carattere alberghiero, servizi generali, di lavanderia, di bagno assistito e dieta, nonché servizi di socializzazione.

 

3. Per altri servizi possono collegarsi ai centri diurni di cui al successivo art. 77; possono altresì essere sede di servizi sociali e sanitari per la generalità degli utenti.

 

4. Le case di soggiorno forniscono servizi analoghi per periodi determinati in località climatiche.

 

 

Art. 76. - Asili-nido

 

1. L'asilo-nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia, concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino da zero a tre anni ed alla sua socializzazione, nonché concorrendo alla prevenzione soprattutto in direzione delle situazioni di vita familiari problematiche.

 

2. Le strutture e i servizi dell'asilo-nido possono essere utilizzati per altre esigenze presenti nel territorio, con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia.

 

3. L'asilo-nido è aperto ai bambini prioritariamente residenti nell'area di utenza determinata dal regolamento di zona di cui al precedente art. 60.

 

4. Il piano regionale socio-assistenziale stabilisce i limiti massimi e minimi di recettività degli asili-nido.

 

5. Il micro-nido è una struttura istituita nelle località ove il numero di potenziali utenti sia inferiore al minimo stabilito dal piano, e aggregata a scuole materne o primarie ovvero ad altre strutture idonee adibite a servizi per l'infanzia; il micro-nido si avvale dei servizi e del personale della struttura cui è aggregato, in base a convenzioni stipulate fra l'E.R. e l'ente gestore della struttura medesima.

  

 

Art. 77. - Centri diurni e centri socio-educativi

 

1. I centri diurni, intesi come centri sociali di tipo aperto, forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione, assicurando servizi specialistici adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di utenti.

 

2. Il centro diurno è una struttura di sostegno e di socializzazione rivolta alla generalità degli utenti ed in particolare agli anziani, ai minori, agli handicappati ed ai soggetti a rischio di emarginazione, e costituisce punto d'appoggio dell'assistenza domiciliare e di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini.

 

3. I centri diurni si distinguono in:a) centri socio-educativi per handicappati, che accolgono senza limiti di età soggetti che presentino notevole compromissione dell'autonomia delle funzioni elementari, abbisognino di una specifica e continua assistenza e non possano essere utilmente inseriti nel normale ambiente lavorativo; il centro socio-educativo ha come obiettivo il superamento della condizione di irrecuperabile e mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione;b) centri educativo-assistenziali a semi-internato per minori in età scolare;c) centri di aggregazione giovanile presso i quali vengono svolte o coordinate attività sociali, educative, culturali, ricreative e sportive;d) centri diurni per anziani che forniscono servizi di assistenza a carattere integrativo e di sostegno della vita domestica e di relazione.

 

4. I centri diurni possono comprendere servizi ed attività di ristoro e di segretariato sociale.

 

5. I centri possono essere collegati e integrati con servizi a carattere sanitario e culturale e svolgere attività di avviamento a servizi o presidi di cura o di istruzione.

 

6. Nei centri debbono essere previsti, in relazione alla loro tipologia, attività di terapia riabilitativa, nonché attività di apprendimento, espressione, manipolazione e lavoro artigianale, realizzando, anche con la collaborazione delle forme di volontariato, forme di autogestione o di associazionismo per la produzione di beni e servizi.7. L'ubicazione dei centri deve essere tale da assicurare l'integrazione con la rete delle strutture e dei servizi socio-sanitari del territorio.

 

 

Art. 78. - Servizi di vacanza

 

1. I servizi di vacanza possono consistere in:

a) soggiorni climatici per anziani o minori, di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, anche funzionalmente integrati con soggiorni di vacanza per nuclei familiari;

b) campeggi per minori dai tredici ai diciotto anni, anche funzionalmente integrati con strutture fisse di soggiorno;

c) centri ricreativi per minori funzionanti nei luoghi di residenza durante i periodi di vacanza scolastica.

 

2. I servizi di vacanza devono essere dotati di personale idoneo ad assicurare l'assistenza sociale e sanitaria e l'organizzazione di attività ricreative e di tempo libero, garantendo la dotazione di attrezzature e di personale qualificato per i soggetti affetti da menomazioni fisiche e psichiche.

 

3. Nei soggiorni di vacanza e nei centri ricreativi possono essere accolti anche bambini di età inferiore ai cinque anni quando si possa disporre di una idonea dotazione di attrezzature e di personale.

 

4. Il limite di età di anni diciotto non si applica quando si tratti di iniziative di vacanza rivolte a soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali.

 

 

Art. 79. - Interventi per l'inserimento sociale e lavorativo

 

1. Gli E.R. e i singoli Comuni nell'ambito delle rispettive competenze promuovono, coordinandosi con le istituzioni statali e regionali competenti, gli interventi in materia di servizi alla persona e, in particolare, di diritto allo studio, di formazione e di orientamento professionale, di collocamento al lavoro, di turismo sociale, di cultura, di sport e di tempo libero, al fine di favorire la permanenza o l'inserimento nel proprio ambiente sociale e lavorativo dei soggetti handicappati o comunque esposti a rischio di emarginazione.

 

2. A tal fine, gli stessi soggetti di cui al comma precedente possono erogare contributi alle imprese e alle cooperative per l'adeguamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché assumere, in collaborazione con le imprese e le stesse cooperative, ogni altra iniziativa di sostegno e di incentivazione, compreso il concorso negli oneri sociali.

 

3. Le imprese artigiane e le cooperative di produzione in cui almeno il 10% degli addetti o dei soci siano handicappati sono ammesse con priorità alle agevolazioni previste dalle Leggi Regionali concernenti i rispettivi settori.

 

4. La Giunta Regionale provvede al rimborso agli enti pubblici e privati interessati degli oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici di cui all'art. 8 della Legge 29 marzo 1985, n. 113 concernente «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti».

 

5. Parimenti la Giunta Regionale è autorizzata a erogare contributi ad organizzazioni che, senza scopo di lucro, provvedono all'addestramento di cani guida ed alla loro messa a disposizione gratuita dei minorati della vista residenti in Lombardia (1).

 


(1) Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.

 

  

  

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