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Legge
regionale 7 gennaio 1986, n. 1
TITOLO
II - INTERVENTI
GENERALI E DI PREVENZIONE
Art.
66. - Attività di informazione e di segretariato
sociale
1.
Gli E.R. e i Comuni
singoli svolgono attività di informazione e di orientamento
degli utenti sui servizi e sugli interventi socio-
assistenziali, nonché sulle possibilità e modalità di
utilizzo dei medesimi.
2.
A tal fine, gli E.R. organizzano
nell'ambito delle funzioni della équipe distrettuale
integrata un'attività di segretariato sociale.
Art.
67. - Educazione sanitaria e sociale
1.
Gli E.R. organizzano,
promuovono attività di educazione alla salute, intesa come
benessere fisico, psichico e sociale, tendenti a diffondere
le conoscenze sui fenomeni di disagio sociale e sulla loro
prevenzione e cura e promuovono la responsabilità personale
e familiare, forme di autonomo soddisfacimento dei bisogni e
iniziative di solidarietà all'interno della comunità.
Art.
68. - Prevenzione
1. Gli E.R., nella
definizione dei programmi di zona, sulla base di quanto al
riguardo contenuto nei piani regionali socio-assistenziale e
sanitario, devono uniformarsi nell'organizzazione di
interventi e servizi a criteri e procedure che perseguano e
valorizzino il momento preventivo e, nella elaborazione di
specifici programmi individuano lo stato di conoscenze, di
rilevazione e di studi inerenti alle cause riconducibili a
fattori di rischio, e specificano altresì le modalità
attraverso le quali si intende procedere alla loro
eliminazione o al loro contrasto.
Art.
69. - Attività di promozione sociale
1.
Gli
E.R. e i singoli Comuni, nell'ambito delle rispettive
competenze, promuovono forme di collaborazione volontaria di
singoli cittadini alla organizzazione dei servizi e allo
svolgimento di altre attività di utilità sociale.
2.
Gli E.R. e i singoli Comuni, nell'ambito
delle rispettive competenze, al fine di prevenire e
contrastare i fenomeni di emarginazione promuovono e
sostengono, in collaborazione con i soggetti di cui al
precedente art. 3, iniziative di aggregazione sociale, e
favoriscono l'accesso agevolato di giovani, anziani e altri
soggetti a rischio di emarginazione ad attività culturali,
ricreative e di spettacolo.
Art.
70. - Interventi per garantire la fruizione
dell'ambiente
1.
Gli
E.R. promuovono gli interventi idonei per assicurare che gli
edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto,
i percorsi pedonali, le strutture prescolastiche,
scolastiche e ricreative siano costruiti in conformità alla
legislazione vigente in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche e della comunicazione, e per
promuovere l'adeguamento da parte delle amministrazioni
pubbliche interessate delle strutture esistenti o in
costruzione, nonché per assicurare la revisione degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti in contrasto con
detta legislazione.
2.
Al fine di favorire la permanenza degli
anziani e degli handicappati nei normali ambienti di vita,
gli E.R. e i Comuni forniscono, anche a titolo di comodato,
sussidi tecnici e attrezzature; gli E.R. e i Comuni
agevolano la fruizione dei servizi di trasporto mediante
l'attivazione di appositi servizi o la stipulazione di
convenzioni tariffarie con gli enti gestori.
TITOLO
III - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA E AL NUCLEO
FAMILIARE
Art.
71. - Assistenza personale nell'ambito della famiglia
1.
Gli interventi di assistenza diretti alla tutela dei
rapporti interpersonali nei settori della famiglia, della
maternità e della paternità responsabile, nonché delle
problematiche minorili, sono regolati dalle L. 29 luglio
1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194 e 4 maggio 1983, n.
184, nonché dalle Leggi Regionali attuative.
2. Per tali attività gli E.R. si avvalgono dei
consultori pubblici e privati a norma della L.R. 6
settembre 1976, n. 44.
Art.
72. - Assistenza economica
1.
Gli interventi di assistenza
economica sono diretti ai singoli e ai nuclei familiari che
non dispongano di risorse sufficienti a garantire il
soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in
occasionali situazioni di emergenza.
2. I piani regionali socio-assistenziali
fissano i criteri generali per l'attuazione degli
interventi, con particolare riguardo alla graduale
omogeneizzazione degli interventi medesimi a livello
regionale.
3. Il regolamento dei servizi di zona di
cui al precedente art. 60 stabilisce i criteri e le modalità
di erogazione dei servizi, anche con riferimento alle
procedure di urgenza previste dalle disposizioni statali
vigenti in materia.
4. Gli interventi a carattere ripetitivo
possono essere erogati nei confronti dei soli soggetti di
cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 9,
limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno,
e devono comunque essere coordinati con le altre forme di
intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.
5. Gli interventi di urgenza possono essere
erogati a favore di tutti i soggetti di cui al precedente
art. 9, allo scopo di fornire immediatamente e per un tempo
limitato i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni
fondamentali di vita.
6. Possono essere altresì previsti
interventi di assistenza economica finalizzati al
soddisfacimento di specifici bisogni.
7. Può essere disposta l'erogazione di
sussidi, nella misura definita dal piano regionale
socio-assistenziale, a favore di lavoratori già residenti
ed emigrati all'estero, di ridotte capacità economiche e
rientrati definitivamente nel territorio regionale,
limitatamente al periodo in cui tali soggetti sono in attesa
di occupazione o di pensione, e comunque per non oltre sei
mesi dalla data del rimpatrio.
8. Possono essere altresì corrisposte
sovvenzioni straordinarie in casi di emergenza a favore di
familiari residenti di lavoratori emigrati, nonché
contributi sulle spese per la traslazione ai paesi di
origine di salme di lavoratori e loro familiari deceduti
all'estero; si intendono per familiari le persone conviventi
a carico, per le quali spettano gli assegni familiari.
Art. 73. - Assistenza domiciliare
1.
L'assistenza domiciliare è costituita dal complesso di
prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria
prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati e in
genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio
di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel
normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso
a strutture residenziali.
2. Le prestazioni socio-assistenziali
consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione
pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in
attività minute di segreteria e più in generale in ogni
attività diretta al sostegno della personalità.
3. Il servizio può essere integrato con
prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di
soggetti minori o handicappati.
4. Le prestazioni sanitarie, curative e
riabilitative, erogate in forma integrata con quelle
socio-assistenziali, sono assicurate dai competenti servizi
della U.S.S.L. e i relativi oneri fanno carico al fondo
sanitario.
5. Il servizio di assistenza domiciliare può
assicurare la sostituzione della famiglia in casi di
necessità o di urgenza.
Art. 74. - Assistenza abitativa -
alloggi protetti
1.
Per
concorrere al soddisfacimento dei bisogni abitativi dei
soggetti e delle categorie socialmente più deboli, gli E.R.
promuovono interventi per l'assegnazione, tenuto conto delle
condizioni economiche dei beneficiari, ad anziani ed a
nuclei familiari comprendenti soggetti handicappati, di:
a) alloggi disponibili da parte di enti
pubblici, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, quinto
comma, della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive
modificazioni;
b) alloggi oggetto dei bandi speciali di
cui all'art. 3, settimo comma della L.R. 5 dicembre 1983, n.
91 e successive modificazioni, nonché d'alloggi di cui alle
quote di riserva previste dall'art. 10 della suddetta Legge
Regionale;
c) alloggi disponibili a seguito di
autorizzazioni a trasformazioni o riconversioni patrimoniali
dei beni delle II.PP.A.B.
2.
Gli E.R. promuovono altresì
interventi per:
a) la realizzazione, nell'ambito di
programmi di edilizia pubblica, di mini-alloggi da destinare
a soggetti in condizioni di svantaggio;
b) la realizzazione di alloggi protetti,
destinati a soggetti parzialmente non autosufficienti,
costituiti da unità abitative strutturalmente collegate a
servizi di assistenza continua di carattere sanitario e
assistenziale; le singole unità di alloggio devono essere
preferibilmente riunite a blocchi o comunque tra loro
vicine;
c) il miglioramento delle condizioni di
alloggi abitati da anziani o handicappati, mediante
interventi diretti o concessione di contributi per opere di
manutenzione, risanamento e adeguamento alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione di barriere
architettoniche;
d) la concessione di contributi per il
pagamento dei canoni di locazione, delle spese di ordinaria
manutenzione, dei canoni di utenza telefonica e degli altri
servizi pubblici fondamentali, anche ad integrazione degli
interventi di cui alle norme del Titolo III della L. 27
luglio 1978, n. 392 e di cui al fondo sociale previsto
dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive
modificazioni, nonché per i casi non considerati dalle
suindicate normative;
e) la sistemazione alberghiera in
situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti
risolvibili.
Art. 75. - Case-albergo e di
soggiorno
1.
Per i fini di cui al
precedente art. 74, nonché per soddisfare esigenze di
socializzazione di persone in condizione di auto-sufficienza
psico-fisica, gli E.R promuovono la realizzazione e la
gestione di case- albergo e di case di soggiorno.
2.
Le case-albergo
forniscono servizi di carattere alberghiero, servizi
generali, di lavanderia, di bagno assistito e dieta, nonché
servizi di socializzazione.
3.
Per altri servizi
possono collegarsi ai centri diurni di cui al successivo
art. 77; possono altresì essere sede di servizi sociali e
sanitari per la generalità degli utenti.
4. Le case di
soggiorno forniscono servizi analoghi per periodi
determinati in località climatiche.
Art. 76. - Asili-nido
1.
L'asilo-nido integra la
funzione educativa ed assistenziale della famiglia,
concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del
bambino da zero a tre anni ed alla sua socializzazione,
nonché concorrendo alla prevenzione soprattutto in
direzione delle situazioni di vita familiari problematiche.
2.
Le strutture e i servizi dell'asilo-nido possono essere
utilizzati per altre esigenze presenti nel territorio, con
particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia.
3. L'asilo-nido è
aperto ai bambini prioritariamente residenti nell'area di
utenza determinata dal regolamento di zona di cui al
precedente art. 60.
4. Il piano regionale
socio-assistenziale stabilisce i limiti massimi e minimi di
recettività degli asili-nido.
5. Il micro-nido è
una struttura istituita nelle località ove il numero di
potenziali utenti sia inferiore al minimo stabilito dal
piano, e aggregata a scuole materne o primarie ovvero ad
altre strutture idonee adibite a servizi per l'infanzia; il
micro-nido si avvale dei servizi e del personale della
struttura cui è aggregato, in base a convenzioni stipulate
fra l'E.R. e l'ente gestore della struttura medesima.
Art. 77. - Centri diurni e
centri socio-educativi
1.
I centri diurni, intesi
come centri sociali di tipo aperto, forniscono un servizio
di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla
vita domestica e di relazione, assicurando servizi
specialistici adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di
utenti.
2. Il centro diurno è una struttura di
sostegno e di socializzazione rivolta alla generalità degli
utenti ed in particolare agli anziani, ai minori, agli
handicappati ed ai soggetti a rischio di emarginazione, e
costituisce punto d'appoggio dell'assistenza domiciliare e
di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini.
3. I centri diurni si distinguono in:a) centri socio-educativi per handicappati,
che accolgono senza limiti di età soggetti che presentino
notevole compromissione dell'autonomia delle funzioni
elementari, abbisognino di una specifica e continua
assistenza e non possano essere utilmente inseriti nel
normale ambiente lavorativo; il centro socio-educativo ha
come obiettivo il superamento della condizione di
irrecuperabile e mira alla crescita evolutiva dei soggetti
nella prospettiva di una progressiva e costante
socializzazione;b) centri educativo-assistenziali a
semi-internato per minori in età scolare;c) centri di aggregazione giovanile presso
i quali vengono svolte o coordinate attività sociali,
educative, culturali, ricreative e sportive;d) centri diurni per anziani che forniscono
servizi di assistenza a carattere integrativo e di sostegno
della vita domestica e di relazione.
4. I centri diurni possono comprendere
servizi ed attività di ristoro e di segretariato sociale.
5. I centri possono essere collegati e
integrati con servizi a carattere sanitario e culturale e
svolgere attività di avviamento a servizi o presidi di cura
o di istruzione.
6. Nei centri debbono essere previsti, in
relazione alla loro tipologia, attività di terapia
riabilitativa, nonché attività di apprendimento,
espressione, manipolazione e lavoro artigianale,
realizzando, anche con la collaborazione delle forme di
volontariato, forme di autogestione o di associazionismo per
la produzione di beni e servizi.7. L'ubicazione dei centri deve essere tale
da assicurare l'integrazione con la rete delle strutture e
dei servizi socio-sanitari del territorio.
Art. 78. - Servizi di vacanza
1. I servizi di vacanza possono
consistere in:
a) soggiorni climatici per anziani o
minori, di età compresa tra i cinque e i diciotto anni,
anche funzionalmente integrati con soggiorni di vacanza per
nuclei familiari;
b) campeggi per minori dai tredici ai
diciotto anni, anche funzionalmente integrati con strutture
fisse di soggiorno;
c) centri ricreativi per minori funzionanti
nei luoghi di residenza durante i periodi di vacanza
scolastica.
2. I servizi di vacanza devono essere
dotati di personale idoneo ad assicurare l'assistenza
sociale e sanitaria e l'organizzazione di attività
ricreative e di tempo libero, garantendo la dotazione di
attrezzature e di personale qualificato per i soggetti
affetti da menomazioni fisiche e psichiche.
3. Nei soggiorni di vacanza e nei centri
ricreativi possono essere accolti anche bambini di età
inferiore ai cinque anni quando si possa disporre di una
idonea dotazione di attrezzature e di personale.
4. Il limite di età di anni diciotto non
si applica quando si tratti di iniziative di vacanza rivolte
a soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o
sensoriali.
Art. 79. - Interventi per
l'inserimento sociale e lavorativo
1. Gli E.R. e i singoli Comuni
nell'ambito delle rispettive competenze promuovono,
coordinandosi con le istituzioni statali e regionali
competenti, gli interventi in materia di servizi alla
persona e, in particolare, di diritto allo studio, di
formazione e di orientamento professionale, di collocamento
al lavoro, di turismo sociale, di cultura, di sport e di
tempo libero, al fine di favorire la permanenza o
l'inserimento nel proprio ambiente sociale e lavorativo dei
soggetti handicappati o comunque esposti a rischio di
emarginazione.
2. A tal fine, gli stessi soggetti di cui
al comma precedente possono erogare contributi alle imprese
e alle cooperative per l'adeguamento degli ambienti e degli
strumenti di lavoro, nonché assumere, in collaborazione con
le imprese e le stesse cooperative, ogni altra iniziativa di
sostegno e di incentivazione, compreso il concorso negli
oneri sociali.
3. Le imprese artigiane e le cooperative di
produzione in cui almeno il 10% degli addetti o dei soci
siano handicappati sono ammesse con priorità alle
agevolazioni previste dalle Leggi Regionali concernenti i
rispettivi settori.
4. La Giunta Regionale provvede al rimborso
agli enti pubblici e privati interessati degli oneri
sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini
telefonici di cui all'art. 8 della Legge 29 marzo 1985,
n. 113 concernente «Aggiornamento della disciplina del
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei
centralinisti non vedenti».
5. Parimenti la Giunta Regionale è
autorizzata a erogare contributi ad organizzazioni che,
senza scopo di lucro, provvedono all'addestramento di cani
guida ed alla loro messa a disposizione gratuita dei
minorati della vista residenti in Lombardia (1).
(1)
Comma così modificato dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 25.
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