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Legge
regionale 7 gennaio 1986, n. 1
TITOLO
IV - INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Art.
80. - Assistenza ai minori e agli incapaci nei
rapporti con l'autorità giudiziaria
1.
L'assistenza ai minori nei
rapporti con l'autorità giudiziaria si attua mediante:
a) la segnalazione all'autorità
giudiziaria dei casi di abbandono o di maltrattamento di
minori o di cattivo esercizio della potestà parentale sotto
il profilo materiale e morale, di disadattamento di minori,
nonché di ogni altra situazione che possa risultare
pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei minori;
b) la vigilanza sull'adempimento degli
obblighi di segnalazione dei casi di affidamento di minori
ad estranei, ai sensi dell'art. 9, sesto e settimo comma,
della L. 4 maggio 1983, n. 184, nonché degli
obblighi di cui al quarto comma dello stesso art. 9 della
citata Legge;
c) lo svolgimento, su richiesta
dell'autorità giudiziaria, delle indagini e degli
accertamenti di ordine psicologico e sociale necessari ai
fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori,
dell'affidamento della prole nei casi di separazione dei
coniugi e di scioglimento o dichiarazione di nullità del
matrimonio, delle determinazioni in ordine all'esercizio
della potestà dei genitori, alle pronunce di decadenza
della potestà dei genitori o di reintegrazione in essa, ai
provvedimenti da adottare nei casi di condotta dei genitori
pregiudizievole ai figli, e ad ogni altro provvedimento
giudiziario in materia di filiazione;
d) la collaborazione con l'autorità
giudiziaria, relativamente alle indagini ed agli
accertamenti da essa richiesti, e la promozione ed
attuazione delle misure e delle attività inerenti ai
procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di
adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione,
ai sensi del titolo II della L. 4 maggio 1983, n. 184;
e) l'assistenza necessaria nei confronti
dei minori interessati dai provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, ivi comprese le prestazioni specifiche di
ordine psico-terapeutico, e le attività di sostegno alla
famiglia di origine o agli affidatari.
2. Il Sindaco adotta i provvedimenti
urgenti di cui all'art. 403 del codice civile a favore di
minori moralmente o materialmente abbandonati, avvalendosi
dei servizi disciplinati dalla presente Legge.
3. L'assistenza agli adulti incapaci nei
cui confronti sia promosso procedimento di interdizione o
inabilitazione è attuata mediante interventi di sostegno e
di collaborazione con l'autorità giudiziaria, ove
richiesta.
Art.
81. - Affidamento familiare
1.
L'affidamento
familiare di minori, persone anziane, handicappate o
comunque totalmente o parzialmente non autosufficienti, le
quali non possono essere adeguatamente assistite nell'ambito
della famiglia di appartenenza, può essere disposto presso
famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare che
siano riconosciute idonee alla loro accoglienza.
2. L'affidamento è
disposto in prevalenza in favore di minori la cui famiglia
sia anche temporaneamente impossibilitata o inidonea a
provvedere alla loro educazione e istruzione.
3. L'affidamento è
disposto con il consenso dell'interessato o di chi esercita
la tutela.
4. Di norma, a ogni
affidatario non possono essere affidate più di due persone.
Art.
82. - Affidamento familiare dei minori
1. L'assistenza inerente all'affidamento familiare
dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare
idoneo, a norma dell'art. 4 della L. 4 maggio 1983, n. 184,
si attua mediante:
a) la promozione dell'affidamento;
b) la selezione e la preparazione degli
affidatari, nonché la raccolta dei dati inerenti alle
famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione
all'età, al numero, alle problematiche dei soggetti da
affidare, alla possibilità di accoglienza ed alla
presumibile durata dell'affidamento;
c) le prescrizioni agli affidatari e
l'attività di assistenza tecnica e di appoggio agli stessi;
d)
la cura del collegamento fra famiglia d'origine e affidatari,
la prevenzione e la soluzione di conflitti, l'appoggio alla
famiglia di origine, anche in vista della possibilità di
ritorno del minore in essa;
e) la stipulazione di polizze assicurative
che garantiscano gli affidatari e gli affidati dai rischi di
infortuni e di responsabilità civile per danni in relazione
a fatti commessi dall'affidato nel corso dell'affidamento;
f) la determinazione dell'entità dei
contributi da corrispondere agli affidatari per il
mantenimento degli affidati;
g) la vigilanza durante l'affidamento,
tenendo informata l'autorità giudiziaria competente.
2. Di norma, ad ogni affidatario singolo o
famiglia affidataria non possono essere affidati più di due
minori, salvo che non si tratti di soggetti provenienti
dallo stesso nucleo familiare.
3. La scelta degli affidatari è effettuata
promuovendo incontri individuali, visite domiciliari e
incontri con altre famiglie o persone che abbiano già
esperienza di affidamento.
Art.
83. - Centri di pronto intervento
1.
I centri di pronto
intervento assicurano, in attesa della individuazione degli
interventi più adeguati, il soddisfacimento temporaneo dei
bisogni di alloggio, nutrimento e di altri bisogni primari a
favore di minori o di soggetti non autosufficienti che
abbiano lasciato la famiglia o non possano comunque ricevere
in essa adeguata assistenza.
2.
I centri accolgono gli utenti secondo le indicazioni dei piani
regionali socio-assistenziali, senza limitazione di età,
sesso o condizioni personali.
Art.
84. - Servizi residenziali e di comunità
1.
Per far fronte alle esigenze di soggetti in condizioni
di non autosufficienza o di emarginazione che abbisognino di
prolungati periodi di interventi sostitutivi della famiglia,
l'E.R. organizza e promuove servizi residenziali e di
comunità dotati di idonee strutture residenziali e di
operatori forniti della necessaria professionalità.
2. I servizi devono realizzare forme di
trattamento finalizzate al recupero e al reinserimento
sociale degli utenti; nel caso di minori o di incapaci, la
scelta dello specifico servizio di comunità presso cui
ospitarli è effettuato con la collaborazione della famiglia
di chi esercita poteri tutelari, nonché, ove del caso,
della competente autorità giudiziaria.
3. I servizi sono collocati sul territorio
in relazione ai parametri di fabbisogno indicati dai piani
regionali socio-assistenziali e in modo tale da favorire
l'inserimento sociale degli utenti e l'utilizzo da parte di
essi dei servizi scolastici, ricreativi, sportivi e
culturali del territorio; i servizi sono integrati
funzionalmente, se del caso, con centri diurni di cui al
precedente art. 77.
4. L'organizzazione dei servizi si uniforma
ai seguenti criteri:
a) coinvolgimento delle famiglie degli
utenti nell'attività per garantire la continuità dei
rapporti familiari;
b) possibilità di frequenti rientri in
famiglia degli utenti, salvo che non ostino obiettive
situazioni di impossibilità o di inopportunità valutate
dalla autorità giudiziaria o dai competenti servizi della
zona;
c) apertura all'ambiente esterno in modo da
favorire la socializzazione e la normale vita di relazione
degli utenti;
d) possibilità di articolazione in gruppi
autonomi nei casi di convivenze più numerose.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al
presente articolo, il piano regionale individua in
particolare:
a) comunità
alloggio;
b) istituti educativo-assistenziali per
minori;
c) centri residenziali per handicappati
gravi;
d) strutture protette per anziani non
autosufficienti;
e) case di riposo per anziani.
Art.
85. - Comunità alloggio
1.
Le comunità alloggio
accolgono, nell'ambito di normali strutture abitative e con
la presenza di operatori professionali, gruppi limitati di
persone appartenenti a determinate fasce di età e
caratterizzate da specifiche condizioni di difficoltà di
rapporti, di devianza o di emarginazione.
2.
I piani regionali
socio-assistenziali individuano le diverse tipologie di
comunità alloggio, in rapporto alle categorie di utenti e
alle loro caratteristiche, ne definiscono gli standard
strutturali e organizzativi, e indicano le eventuali
esigenze di apporti specialistici degli altri servizi
sanitari e sociali.
Art.
86. - Istituti educativi-assistenziali per minori
1.
Gli istituti
educativo-assistenziali per minori provvedono al
mantenimento e all'educazione di minori privi di famiglia, o
allontanati dalla famiglia per disposizione dell'autorità
giudiziaria, o a cui comunque la famiglia medesima non possa
adeguatamente provvedere, limitatamente al tempo in cui
permane tale impossibilità.
2.
I piani regionali
soci-assistenziali individuano i tipi di istituti in
relazione alle specifiche situazioni personali dei minori
utenti; i piani definiscono altresì i relativi standard
organizzativi e strutturali.
3.
Gli istituti
possono ospitare minori di sesso ed età differenti, anche
handicappati, salvaguardando, per quanto possibile, la
convivenza di minori legati da rapporto di parentela.
Art. 87. - Case di riposo
1.
Le case di riposo ospitano,
per libera scelta degli interessati o, in caso di accertata
impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza che
consentano la permanenza nel proprio domicilio, anziani in
condizioni di parziale autosufficienza, fornendo agli
ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero,
servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di
tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni sanitarie
dirette a migliorare o recuperare l'autosufficienza.
2. Qualora si
verifichino situazioni di grave non autosufficienza per
cause sopravvenute durante il ricovero, l'assistenza e la
cura possono avere luogo nella casa di riposo stessa qualora
questa sia dotata di apposito reparto protetto, salvo che
esigenze di carattere sanitario obiettivamente accertate non
richiedano il ricorso a soluzioni diverse.
3. I piani regionali
socio-assistenziali definiscono le tipologie e gli standard
delle case di riposo e i rispettivi bacini di utenza.
Art. 88. - Centri residenziali per
handicappati gravi
1.
I centri residenziali
per handicappati ospitano soggetti portatori di handicap
grave, impossibilitati in via temporanea o permanente a
rimanere nel proprio nucleo familiare.
2.
L'accoglimento degli ospiti è disposto su diagnosi
certificata a una équipe multidisciplinare di zona, in
relazione alle condizioni psicofisiche del soggetto, con il
consenso dell'interessato o di chi esercita la potestà
parentale o la tutela.
3.
Il centro residenziale deve avere le caratteristiche di
struttura protetta per la notte; deve essere organizzato in
modo da garantire prestazioni sanitarie e riabilitative e
ogni opportuna misura di sostegno psicologico, nonché
attività elementari di socializzazione.
4.
Il centro residenziale può prevedere una quota di
posti-letto a disposizione per interventi di emergenza.
5. I piani
regionali socio-assistenziali definiscono gli standard
organizzativi e strutturali dei centri.
Art. 89. - Strutture protette
1. Le
strutture protette accolgono soggetti anziani affetti da
gravi deficit, tali da non consentire il compimento di atti
e attività elementari, nei casi in cui la famiglia o altri
servizi non possono adeguatamente provvedere.
2.
L'accoglimento viene disposto previa diagnosi certificata da
un'équipe multidisciplinare di zona, in relazione alle
condizioni psicofisiche degli stessi e alla situazione
familiare e socio-ambientale.
3. I piani regionali socio-assistenziali definiscono
gli standard organizzativi e strutturali delle strutture
protette e i relativi bacini di utenza.
4.
Le strutture protette possono anche essere realizzate come
appositi reparti protetti nell'ambito delle case di riposo,
secondo le indicazioni dei piani regionali.
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