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Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1

 

 

TITOLO IV - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

Art. 80. - Assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria

 

1. L'assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria si attua mediante:

a) la segnalazione all'autorità giudiziaria dei casi di abbandono o di maltrattamento di minori o di cattivo esercizio della potestà parentale sotto il profilo materiale e morale, di disadattamento di minori, nonché di ogni altra situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei minori;

b) la vigilanza sull'adempimento degli obblighi di segnalazione dei casi di affidamento di minori ad estranei, ai sensi dell'art. 9, sesto e settimo comma, della L. 4 maggio 1983, n. 184, nonché degli obblighi di cui al quarto comma dello stesso art. 9 della citata Legge;

c) lo svolgimento, su richiesta dell'autorità giudiziaria, delle indagini e degli accertamenti di ordine psicologico e sociale necessari ai fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento o dichiarazione di nullità del matrimonio, delle determinazioni in ordine all'esercizio della potestà dei genitori, alle pronunce di decadenza della potestà dei genitori o di reintegrazione in essa, ai provvedimenti da adottare nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, e ad ogni altro provvedimento giudiziario in materia di filiazione;

d) la collaborazione con l'autorità giudiziaria, relativamente alle indagini ed agli accertamenti da essa richiesti, e la promozione ed attuazione delle misure e delle attività inerenti ai procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del titolo II della L. 4 maggio 1983, n. 184;

e) l'assistenza necessaria nei confronti dei minori interessati dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ivi comprese le prestazioni specifiche di ordine psico-terapeutico, e le attività di sostegno alla famiglia di origine o agli affidatari.

 

2. Il Sindaco adotta i provvedimenti urgenti di cui all'art. 403 del codice civile a favore di minori moralmente o materialmente abbandonati, avvalendosi dei servizi disciplinati dalla presente Legge.

 

3. L'assistenza agli adulti incapaci nei cui confronti sia promosso procedimento di interdizione o inabilitazione è attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l'autorità giudiziaria, ove richiesta.

 

 

 Art. 81. - Affidamento familiare

 

1. L'affidamento familiare di minori, persone anziane, handicappate o comunque totalmente o parzialmente non autosufficienti, le quali non possono essere adeguatamente assistite nell'ambito della famiglia di appartenenza, può essere disposto presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare che siano riconosciute idonee alla loro accoglienza.

 

2. L'affidamento è disposto in prevalenza in favore di minori la cui famiglia sia anche temporaneamente impossibilitata o inidonea a provvedere alla loro educazione e istruzione.

 

3. L'affidamento è disposto con il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela.

 

4. Di norma, a ogni affidatario non possono essere affidate più di due persone.

 

 

Art. 82. - Affidamento familiare dei minori

  

1. L'assistenza inerente all'affidamento familiare dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, a norma dell'art. 4 della L. 4 maggio 1983, n. 184, si attua mediante:

a) la promozione dell'affidamento;

b) la selezione e la preparazione degli affidatari, nonché la raccolta dei dati inerenti alle famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, al numero, alle problematiche dei soggetti da affidare, alla possibilità di accoglienza ed alla presumibile durata dell'affidamento;

c) le prescrizioni agli affidatari e l'attività di assistenza tecnica e di appoggio agli stessi;

d) la cura del collegamento fra famiglia d'origine e affidatari, la prevenzione e la soluzione di conflitti, l'appoggio alla famiglia di origine, anche in vista della possibilità di ritorno del minore in essa;

e) la stipulazione di polizze assicurative che garantiscano gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortuni e di responsabilità civile per danni in relazione a fatti commessi dall'affidato nel corso dell'affidamento;

f) la determinazione dell'entità dei contributi da corrispondere agli affidatari per il mantenimento degli affidati;

g) la vigilanza durante l'affidamento, tenendo informata l'autorità giudiziaria competente.

 

2. Di norma, ad ogni affidatario singolo o famiglia affidataria non possono essere affidati più di due minori, salvo che non si tratti di soggetti provenienti dallo stesso nucleo familiare.

 

3. La scelta degli affidatari è effettuata promuovendo incontri individuali, visite domiciliari e incontri con altre famiglie o persone che abbiano già esperienza di affidamento.

 

 

Art. 83. - Centri di pronto intervento

 

1.  I centri di pronto intervento assicurano, in attesa della individuazione degli interventi più adeguati, il soddisfacimento temporaneo dei bisogni di alloggio, nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori o di soggetti non autosufficienti che abbiano lasciato la famiglia o non possano comunque ricevere in essa adeguata assistenza. 

 

2. I centri accolgono gli utenti secondo le indicazioni dei piani regionali socio-assistenziali, senza limitazione di età, sesso o condizioni personali.

 

 

Art. 84. - Servizi residenziali e di comunità

 

1.  Per far fronte alle esigenze di soggetti in condizioni di non autosufficienza o di emarginazione che abbisognino di prolungati periodi di interventi sostitutivi della famiglia, l'E.R. organizza e promuove servizi residenziali e di comunità dotati di idonee strutture residenziali e di operatori forniti della necessaria professionalità.

 

2. I servizi devono realizzare forme di trattamento finalizzate al recupero e al reinserimento sociale degli utenti; nel caso di minori o di incapaci, la scelta dello specifico servizio di comunità presso cui ospitarli è effettuato con la collaborazione della famiglia di chi esercita poteri tutelari, nonché, ove del caso, della competente autorità giudiziaria.

 

3. I servizi sono collocati sul territorio in relazione ai parametri di fabbisogno indicati dai piani regionali socio-assistenziali e in modo tale da favorire l'inserimento sociale degli utenti e l'utilizzo da parte di essi dei servizi scolastici, ricreativi, sportivi e culturali del territorio; i servizi sono integrati funzionalmente, se del caso, con centri diurni di cui al precedente art. 77.

 

4. L'organizzazione dei servizi si uniforma ai seguenti criteri:

a) coinvolgimento delle famiglie degli utenti nell'attività per garantire la continuità dei rapporti familiari;

b) possibilità di frequenti rientri in famiglia degli utenti, salvo che non ostino obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità valutate dalla autorità giudiziaria o dai competenti servizi della zona;

c) apertura all'ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli utenti;

d) possibilità di articolazione in gruppi autonomi nei casi di convivenze più numerose.

 

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il piano regionale individua in particolare:

a) comunità alloggio;

b) istituti educativo-assistenziali per minori;

c) centri residenziali per handicappati gravi;

d) strutture protette per anziani non autosufficienti;

e) case di riposo per anziani.

    

 

Art. 85. - Comunità alloggio

 

1. Le comunità alloggio accolgono, nell'ambito di normali strutture abitative e con la presenza di operatori professionali, gruppi limitati di persone appartenenti a determinate fasce di età e caratterizzate da specifiche condizioni di difficoltà di rapporti, di devianza o di emarginazione.

 

2. I piani regionali socio-assistenziali individuano le diverse tipologie di comunità alloggio, in rapporto alle categorie di utenti e alle loro caratteristiche, ne definiscono gli standard strutturali e organizzativi, e indicano le eventuali esigenze di apporti specialistici degli altri servizi sanitari e sociali.

  

 

Art. 86. - Istituti educativi-assistenziali per minori

 

1. Gli istituti educativo-assistenziali per minori provvedono al mantenimento e all'educazione di minori privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'autorità giudiziaria, o a cui comunque la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

 

2. I piani regionali soci-assistenziali individuano i tipi di istituti in relazione alle specifiche situazioni personali dei minori utenti; i piani definiscono altresì i relativi standard organizzativi e strutturali.

 

3. Gli istituti possono ospitare minori di sesso ed età differenti, anche handicappati, salvaguardando, per quanto possibile, la convivenza di minori legati da rapporto di parentela.

 

 

 

Art. 87. - Case di riposo

 

1. Le case di riposo ospitano, per libera scelta degli interessati o, in caso di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza che consentano la permanenza nel proprio domicilio, anziani in condizioni di parziale autosufficienza, fornendo agli ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni sanitarie dirette a migliorare o recuperare l'autosufficienza.

 

2. Qualora si verifichino situazioni di grave non autosufficienza per cause sopravvenute durante il ricovero, l'assistenza e la cura possono avere luogo nella casa di riposo stessa qualora questa sia dotata di apposito reparto protetto, salvo che esigenze di carattere sanitario obiettivamente accertate non richiedano il ricorso a soluzioni diverse.

 

3. I piani regionali socio-assistenziali definiscono le tipologie e gli standard delle case di riposo e i rispettivi bacini di utenza.

 

 

Art. 88. - Centri residenziali per handicappati gravi

 

1.  I centri residenziali per handicappati ospitano soggetti portatori di handicap grave, impossibilitati in via temporanea o permanente a rimanere nel proprio nucleo familiare.

 

2. L'accoglimento degli ospiti è disposto su diagnosi certificata a una équipe multidisciplinare di zona, in relazione alle condizioni psicofisiche del soggetto, con il consenso dell'interessato o di chi esercita la potestà parentale o la tutela.

 

3. Il centro residenziale deve avere le caratteristiche di struttura protetta per la notte; deve essere organizzato in modo da garantire prestazioni sanitarie e riabilitative e ogni opportuna misura di sostegno psicologico, nonché attività elementari di socializzazione.

 

4. Il centro residenziale può prevedere una quota di posti-letto a disposizione per interventi di emergenza.

 

5. I piani regionali socio-assistenziali definiscono gli standard organizzativi e strutturali dei centri.

 

 

Art. 89. - Strutture protette

 

1. Le strutture protette accolgono soggetti anziani affetti da gravi deficit, tali da non consentire il compimento di atti e attività elementari, nei casi in cui la famiglia o altri servizi non possono adeguatamente provvedere.

 

2. L'accoglimento viene disposto previa diagnosi certificata da un'équipe multidisciplinare di zona, in relazione alle condizioni psicofisiche degli stessi e alla situazione familiare e socio-ambientale.

 

3. I piani regionali socio-assistenziali definiscono gli standard organizzativi e strutturali delle strutture protette e i relativi bacini di utenza. 

 

4. Le strutture protette possono anche essere realizzate come appositi reparti protetti nell'ambito delle case di riposo, secondo le indicazioni dei piani regionali.

 

  

  

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