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Legge
regionale 9 febbraio 1991, n. 4
Disposizioni
transitorie per assicurare la continuità delle prestazioni
socio-assistenziali di competenza delle province
- Regione
Lombardia
(B.U.
14 febbraio 1991, n. 7 - 1° S.O.)
Art.
1.
1.
In attesa che con apposita
legge regionale si proceda a disciplinare i rapporti tra
regione ed enti locali ai sensi ed in attuazione dei
principi contenuti nell'art. 3 della legge 8 giugno 1990
n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», e
dell'adozione degli statuti di cui all'art. 4 della legge
medesima, ed al fine di assicurare la continuità delle
prestazioni già erogate dalle province in materia di
assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, nonché di assistenza
e tutela della maternità e dell'infanzia, le province sono
tenute a garantire la continuità di dette prestazioni sia
direttamente o anche mediante la stipula di apposite
convenzioni con comuni singoli o associazioni di comuni, ai
sensi e con i contenuti previsti dall'art. 16 della L.R.
7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione
dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia».
2.
La continuità delle
prestazioni deve essere garantita con le modalità in atto e
con il personale in servizio nel 1990 nonché con
finanziamenti non inferiori a quelli al riguardo destinati
in tale anno da province, regione e comuni.
Art.
2.
1.
La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della
Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della regione.
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