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Legge regionale 9 febbraio 1991, n. 4

  

Disposizioni transitorie per assicurare la continuità delle prestazioni

socio-assistenziali di competenza delle province - Regione Lombardia

  

(B.U. 14 febbraio 1991, n. 7 - 1° S.O.)

  

 

Art. 1.

 

1. In attesa che con apposita legge regionale si proceda a disciplinare i rapporti tra regione ed enti locali ai sensi ed in attuazione dei principi contenuti nell'art. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», e dell'adozione degli statuti di cui all'art. 4 della legge medesima, ed al fine di assicurare la continuità delle prestazioni già erogate dalle province in materia di assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, nonché di assistenza e tutela della maternità e dell'infanzia, le province sono tenute a garantire la continuità di dette prestazioni sia direttamente o anche mediante la stipula di apposite convenzioni con comuni singoli o associazioni di comuni, ai sensi e con i contenuti previsti dall'art. 16 della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia».

 

2. La continuità delle prestazioni deve essere garantita con le modalità in atto e con il personale in servizio nel 1990 nonché con finanziamenti non inferiori a quelli al riguardo destinati in tale anno da province, regione e comuni.

 

 

Art. 2.

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

  

 

 

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