Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 > Dall'art. 1 all'art. 10

 

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72

   

 

TITOLO I - principi generali

 

Art. 1. - Finalità

 

La Regione del Veneto, con la presente legge, promuove una nuova politica sociale per gli anziani intesa a favorire la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali, per consentire l'autosufficienza economica e la partecipazione attiva degli anziani stessi nella società.

La politica dei servizi socio-assistenziali deve tendere a mantenere gli anziani nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza assicurando agli stessi possibilità di scelta tra i vari servizi e favorendo la deistituzionalizzazione. 

La Regione promuove altresì ristrutturazione, l'ammodernamento e il completamento delle case di riposo esistenti, al fine di adeguarle alle moderne metodologie di assistenza.

 

 

Art. 2. - Servizi socio-assistenziali per anziani

 

La politica dei servizi socio-assistenziali si realizza attraverso: 

a) servizi aperti;

b) servizi residenziali.

Sono considerati servizi aperti:

- l'assistenza domiciliare;

- l'assistenza abitativa;

- il centro diurno;

- i soggiorni in località climatiche. 

Sono considerati servizi residenziali:

- la casa albergo;

- la casa di riposo. 

Le forme di assistenza aperta sono di norma preferite alle forme di assistenza residenziale. Il ricovero degli anziani in istituzioni specializzate deve avvenire ogni qualvolta gli interventi di assistenza aperta risultino meno efficaci o impossibili, in relazione allo stato di salute e alla gravità dell'abbandono morale o materiale dell'anziano.

 

 

Art. 3. - Interventi regionali

 

La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, interviene con la concessione di contributi a favore dei consorzi fra comuni e province che si costituiranno per la gestione di servizi sociali e sanitari e che assumeranno la denominazione di «Unità Locali dei Servizi Sociali e Sanitari ». 

La Regione concede contributi anche a favore di comuni, consorzi fra comuni e province e istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza per la ristrutturazione, l'ammodernamento e il completamento di case albergo e di case di riposo esistenti e soltanto a favore di comuni e consorzi fra comuni e province per la costruzione di nuove case albergo. 

La Regione concede altresì con tributi a comuni, consorzi fra comuni e province e a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la sistemazione di alloggi da assegnare agli anziani.

 

 

Art. 4. - Programmazione e coordinamento dei servizi socio-assistenziali

 

I servizi socio-assistenziali in favore degli anziani devono essere attuati in diretto collegamento con tutti gli altri servizi sociali e con i servizi sanitari, nonché con gli interventi di politica della casa. 

La Regione, mediante il piano di interventi, programma e coordina la politica socio-assistenziale in favore degli anziani, potenziando e riqualificando i servizi già esistenti e favorendo l'istituzione di nuovi secondo le finalità indicate all'articolo 1 e in rapporto alle necessità della popolazione. 

Le unità locali, per una razionale organizzazione e gestione dei servizi, coordinano e svolgono l'attività assistenziale nel proprio territorio, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e prevedendo l'integrazione fra assistenza pubblica e privata attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

 

 

TITOLO II - SERVIZI DI ASSISTENZA APERTA

 

Art. 5. - Assistenza domiciliare

 

L'assistenza domiciliare tende a garantire le condizioni necessarie alla permanenza degli anziani nell'ambito del proprio nucleo familiare i viene attuata unitamente con gli altri servizi domiciliari dell'unità locale. 

Essa comprende prestazioni di natura economica, socio-assistenziale e sanitaria. 

Le prestazioni economiche tendono al raggiungimento del minimo vitale per l'anziano. 

Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività, anche di aiuto domestico, inerenti alle esigenze della famiglia dell'anziano. 

Le prestazioni sanitarie consistono nelle cure mediche e infermieristiche, nelle cure semplici di riabilitazione e nel controllo delle condizioni igieniche.

 

 

Art. 6. - Assistenza abitativa

 

Anche al di fuori dei programmi di edilizia popolare e sociale, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i Comuni, i Consorzi fra Comuni e Province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza daranno la precedenza alle persone anziane, con priorità agli emigrati anziani, nella misura percentuale di cui all'art. 3, sia nella concessione in uso o in locazione degli alloggi di cui abbiano la disponibilità, sia nelle case di ricovero a loro disposizione (1).

 

 

Art. 7. - Centro diurno

 

Il centro diurno costituisce un centro di appoggio del servizio di assistenza domiciliare e un punto di incontro per la vita di relazione fra tutti i cittadini.

Nel centro diurno vengono organizzate attività e servizi atti a svolgere una funzione integrativa sociale.

Il centro diurno può altresì attuare una serie di prestazioni che rispondono a particolari bisogni personali degli anziani.

  

 

Art. 8. - Soggiorni climatici

 

I soggiorni in località climatiche particolarmente idonee hanno lo scopo di offrire all'anziano l'occasione di svago e la possibilità di recupero fisico e psichico, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali. 

A tal fine le unità locali stipulano apposite convenzioni con alberghi e pensioni. 

Durante i periodi di soggiorno deve darsi particolare rilievo alle attività del tempo libero anche con impiego di animatori. 

Il soggiorno deve essere di durata di norma non inferiore a quindici giorni l'anno.

 

 

TITOLO III - SERVIZI RESIDENZIALI

 

Art. 9. - Casa albergo

 

La casa albergo è un complesso di appartamenti minimi dotati di servizi generali interni. 

Per consentire l'integrazione sociale e per facilitare i rapporti umani degli anziani, gli appartamenti della casa albergo sono destinati anche ad altri nuclei familiari o a singole persone. 

La casa albergo deve essere ubicata in seno agli agglomerati urbani o nelle immediate vicinanze, in modo da facilitare l'uso dei mezzi di comunicazione e di permettere di beneficiare di servizi sociali e sanitari adeguati, nonché della vita di relazione.

 

 

Art. 10. - Case di riposo (2)

 

La casa di riposo destinata ad anziani autosufficienti deve essere ubicata in centri urbani residenziali, deve fornire agli ospiti servizi di tempo libero organizzati, controllo sanitario e costante sostegno di personale qualificato e deve essere aperta all'esterno per favorire una normale vita di relazione. 

Le persone anziane non autosufficienti trovano parimenti assistenza e cura nelle case di riposo, in alloggi adeguati alla loro particolare situazione, rispondenti agli standard strutturali organizzativi, determinati con provvedimento del Consiglio regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 

Gli standard devono prevedere:

- numero massimo dei posti-letto per stanza; 

- superficie minima per posto-letto; 

- dimensioni complessive della struttura e numero minimo e massimo di persone anziane non autosufficienti ospitate; 

- rapporto numerico assistiti-operatori di assistenza e infermieri; 

- indicazione dei servizi speciali obbligatori e facoltativi; 

- indicazione dei locali e dei servizi a uso collettivo. 

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione degli standard da parte del Consiglio regionale, formula l'elenco delle case di riposo e delle strutture miste che, dotate dei requisiti previsti dagli standard regionali, risultano idonee a garantire una adeguata assistenza sociale e sanitaria alle persone anziane non autosufficienti. 

L'elenco di cui al comma precedente viene formulato e annualmente aggiornato ai fini della concessione dei contributi di cui alla lett. h) del successivo art. 4. 

Nelle case di riposo devono essere assicurati, con opportune forme, i servizi di igiene generale, di consulenza medica e dietetica, di cura e riabilitazione, nonché di assistenza religiosa.

 


(1) Così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 gennaio 1979 n. 5.

(2) Così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 1979, n. 45.

 

 

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