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Legge
regionale 9 giugno 1975, n. 72
TITOLO
I - principi
generali
Art.
1. - Finalità
La
Regione del Veneto, con la presente legge, promuove una
nuova politica sociale per gli anziani intesa a favorire la
realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali,
per consentire l'autosufficienza economica e la
partecipazione attiva degli anziani stessi nella società.
La
politica dei servizi socio-assistenziali deve tendere a
mantenere gli anziani nell'ambito della famiglia e della
comunità di appartenenza assicurando agli stessi possibilità
di scelta tra i vari servizi e favorendo la
deistituzionalizzazione.
La
Regione promuove altresì ristrutturazione, l'ammodernamento
e il completamento delle case di riposo esistenti, al fine
di adeguarle alle moderne metodologie di assistenza.
Art.
2. - Servizi socio-assistenziali per anziani
La
politica dei servizi socio-assistenziali si realizza
attraverso:
a) servizi
aperti;
b)
servizi residenziali.
Sono
considerati servizi aperti:
-
l'assistenza domiciliare;
-
l'assistenza abitativa;
-
il centro diurno;
-
i soggiorni in località climatiche.
Sono
considerati servizi residenziali:
-
la casa albergo;
-
la casa di riposo.
Le
forme di assistenza aperta sono di norma preferite alle
forme di assistenza residenziale. Il
ricovero degli anziani in istituzioni specializzate deve
avvenire ogni qualvolta gli interventi di assistenza aperta
risultino meno efficaci o impossibili, in relazione allo
stato di salute e alla gravità dell'abbandono morale o
materiale dell'anziano.
Art.
3. - Interventi regionali
La
Regione, per l'attuazione delle finalità di cui
all'articolo 1 della presente legge, interviene con la
concessione di contributi a favore dei consorzi fra comuni e
province che si costituiranno per la gestione di servizi
sociali e sanitari e che assumeranno la denominazione di «Unità
Locali dei Servizi Sociali e Sanitari ».
La
Regione concede contributi anche a favore di comuni,
consorzi fra comuni e province e istituzioni pubbliche e
private di assistenza e beneficenza per la
ristrutturazione, l'ammodernamento e il completamento di
case albergo e di case di riposo esistenti e soltanto a
favore di comuni e consorzi fra comuni e province per la
costruzione di nuove case albergo.
La
Regione concede altresì con tributi a comuni, consorzi fra
comuni e province e a istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza per la sistemazione di alloggi da assegnare agli
anziani.
Art.
4. - Programmazione e coordinamento dei servizi socio-assistenziali
I
servizi socio-assistenziali in favore degli anziani devono
essere attuati in diretto collegamento con tutti gli altri
servizi sociali e con i servizi sanitari, nonché con gli
interventi di politica della casa.
La
Regione, mediante il piano di interventi, programma e
coordina la politica socio-assistenziale in favore degli
anziani, potenziando e riqualificando i servizi già
esistenti e favorendo l'istituzione di nuovi secondo le
finalità indicate all'articolo 1 e in rapporto alle
necessità della popolazione.
Le
unità locali, per una razionale organizzazione e gestione
dei servizi, coordinano e svolgono l'attività assistenziale
nel proprio territorio, nel rispetto del pluralismo delle
istituzioni e prevedendo l'integrazione fra assistenza
pubblica e privata attraverso la stipulazione di apposite
convenzioni.
TITOLO
II - SERVIZI DI
ASSISTENZA APERTA
Art.
5. - Assistenza domiciliare
L'assistenza
domiciliare tende a garantire le condizioni necessarie alla
permanenza degli anziani nell'ambito del proprio nucleo
familiare i viene attuata unitamente con gli altri servizi
domiciliari dell'unità locale.
Essa
comprende prestazioni di natura economica,
socio-assistenziale e sanitaria.
Le
prestazioni economiche tendono al raggiungimento del minimo
vitale per l'anziano.
Le
prestazioni socio-assistenziali consistono in attività,
anche di aiuto domestico, inerenti alle esigenze della
famiglia dell'anziano.
Le prestazioni
sanitarie consistono nelle cure mediche e infermieristiche,
nelle cure semplici di riabilitazione e nel controllo delle
condizioni igieniche.
Art.
6. - Assistenza abitativa
Anche
al di fuori dei programmi di edilizia popolare e sociale, di
cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i Comuni, i Consorzi
fra Comuni e Province e le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza daranno la precedenza alle persone
anziane, con priorità agli emigrati anziani, nella misura
percentuale di cui all'art. 3, sia nella concessione in uso
o in locazione degli alloggi di cui abbiano la disponibilità,
sia nelle case di ricovero a loro disposizione (1).
Art.
7. - Centro diurno
Il
centro diurno costituisce un centro di appoggio del servizio
di assistenza domiciliare e un punto di incontro per la vita
di relazione fra tutti i cittadini.
Nel
centro diurno vengono organizzate attività e servizi atti a
svolgere una funzione integrativa sociale.
Il
centro diurno può altresì attuare una serie di prestazioni
che rispondono a particolari bisogni personali degli
anziani.
Art.
8. - Soggiorni climatici
I
soggiorni in località climatiche particolarmente idonee
hanno lo scopo di offrire all'anziano l'occasione di svago e
la possibilità di recupero fisico e psichico, nonché di
nuovi contatti e rapporti sociali.
A
tal fine le unità locali stipulano apposite convenzioni con
alberghi e pensioni.
Durante
i periodi di soggiorno deve darsi particolare rilievo alle
attività del tempo libero anche con impiego di animatori.
Il
soggiorno deve essere di durata di norma non inferiore a
quindici giorni l'anno.
TITOLO
III - SERVIZI
RESIDENZIALI
Art.
9. - Casa albergo
La
casa albergo è un complesso di appartamenti minimi dotati
di servizi generali interni.
Per
consentire l'integrazione sociale e per facilitare i
rapporti umani degli anziani, gli appartamenti della casa
albergo sono destinati anche ad altri nuclei familiari o a
singole persone.
La
casa albergo deve essere ubicata in seno agli agglomerati
urbani o nelle immediate vicinanze, in modo da facilitare
l'uso dei mezzi di comunicazione e di permettere di
beneficiare di servizi sociali e sanitari adeguati, nonché
della vita di relazione.
Art.
10. - Case di riposo (2)
La
casa di riposo destinata ad anziani autosufficienti deve
essere ubicata in centri urbani residenziali, deve fornire
agli ospiti servizi di tempo libero organizzati, controllo
sanitario e costante sostegno di personale qualificato e
deve essere aperta all'esterno per favorire una normale vita
di relazione.
Le
persone anziane non autosufficienti trovano parimenti
assistenza e cura nelle case di riposo, in alloggi adeguati
alla loro particolare situazione, rispondenti agli standard
strutturali organizzativi, determinati con provvedimento del
Consiglio regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Gli
standard devono prevedere:
-
numero massimo dei posti-letto per stanza;
-
superficie minima per posto-letto;
-
dimensioni complessive della struttura e numero minimo e
massimo di persone anziane non autosufficienti ospitate;
- rapporto numerico assistiti-operatori di assistenza
e infermieri;
-
indicazione dei servizi speciali obbligatori e facoltativi;
-
indicazione dei locali e dei servizi a uso collettivo.
La
Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione degli
standard da parte del Consiglio regionale, formula l'elenco
delle case di riposo e delle strutture miste che, dotate dei
requisiti previsti dagli standard regionali, risultano
idonee a garantire una adeguata assistenza sociale e
sanitaria alle persone anziane non autosufficienti.
L'elenco
di cui al comma precedente viene formulato e annualmente
aggiornato ai fini della concessione dei contributi di cui
alla lett. h) del successivo art. 4.
Nelle
case di riposo devono essere assicurati, con opportune
forme, i servizi di igiene generale, di consulenza medica e
dietetica, di cura e riabilitazione, nonché di assistenza
religiosa.
(1)
Così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 gennaio 1979 n.
5.
(2)
Così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 1979, n.
45.
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