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Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72

   

 

TITOLO IV - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E MODALITà PER LA RISCOSSIONE

 

Art. 11. - Contributi per i servizi di assistenza aperta e residenziale (3)

 

Per la realizzazione dei servizi di assistenza aperta e dei servizi di assistenza residenziali, la Regione concede ai Comuni singoli associati e a le Comunità montane i seguenti contributi: 

a) contributo annuo per nucleo familiare assistito per i servizi di assistenza domiciliare, in misura fissata annualmente dalla Giunta regionale; 

b) contributo annuo per persona assistita per il servizio di soggiorno climatico e contributo per attività ricreative, culturali e di tempo libero, in misura fissata annualmente dalla Giunta regionale; 

c) contributi "una tantum" in conto capitali fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione., anche ristrutturando edifici esistenti, di centri diurni. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 50.000.000; 

d) contributi "una tantum" in conto capitale, nel limite massimo di lire 5.000.000 per alloggio, per il riattamento e la sistemazione di alloggi individuali da assegnare agli anziani; 

e) contributi "una tantum" in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa, riconosciuta ammissibile, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di edifici da adibire a case albergo. La misura del contributo per ciascun intervento non può eccedere lire 200.000.000 per case albergo fino a 100 posti; 

f) contributi "una tantum" in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ristrutturazione, la sistemazione, l'ampliamento e il completamento di edifici adibiti a case di riposo. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 100.000.000. D

etti contributi sono riservati, fino alla misura massima dell'80 per cento, per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di strutture destinate a persone anziane non autosufficienti; 

g) contributi "una tantum" in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature e arredi, impianti termici e mezzi di trasporto relativi a servizi di cui all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 20.000.000; 

h) contributo giornaliero per il servizio di assistenza infermieristica e sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti accolte in case di riposo. La misura del contributo è fissata annualmente dalla Giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per detto servizio. 

I contributi di cui alle lett. f) e g) sono concessi anche a favore di istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza. 

La Regione interviene a favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane sulla spesa riconosciuta ammissibile e non coperta dai contributi di cui alle lett. c), e), e f), avvalendosi delle disposizioni previste dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni.

  

 

Art. 12. - Modalità per la concessione dei contributi annuali (4)

 

Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi, di cui alle lett. a) e b) dell'art. 4 della presente legge, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono essere corredate da una relazione illustrativa del programma, del numero degli assistibili e del preventivo di spesa. 

Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere indicato il numero e la qualifica del personale e del servizio di soggiorno climatico deve essere indicata la durata. 

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio approva il piano di ripartizione dei contributi. 

Entro il 31 gennaio di ciascun anno i Comuni singoli o associati e le Comunità montane trasmettono al Presidente della Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente per la gestione di servizi, l'indicazione delle attività svolte, del personale impiegato e il numero degli assistiti. 

I contributi di cui alla lett. a) dell'art. 4 della presente legge sono erogati in due soluzioni: per il 50 per cento dopo l'approvazione del piano di ripartizione e per la restante quota a rendicontazione. 

I contributi di cui alla lett. b) del precedente art. 4 sono erogati in un'unica soluzione a rendicontazione del servizio.

 

 

Art. 13. - Modalità per la concessione di contributi per le case albergo (5)

 

Le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alle lett. c), d), e) e f) dell'art. 4 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima delle opere con relazione tecnica illustrativa e con indicazione del relativo costo. 

(Omissis) (6)

Gli enti inclusi nel piano, di cui al comma precedente, devono presentare, a pena di decadenza del contributo, la seguente documentazione entro il termine stabilito dal Presidente della Giunta regionale: 

- deliberazione dell'ente con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo; 

- progetto esecutivo; 

- concessione di edificare. 

La Giunta regionale, ricevuto il parere favorevole dell'organo competente, approva il progetto e fissa i termini di inizio dei lavori. 

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori. I contributi "una tantum" in conto capitale, di cui alla lett. d) dell'art. 4 della presente legge, sono erogati in una unica soluzione a presentazione del rendiconto delle spese sostenute vistato dall'ufficio regionale d el genio civile competente per territorio. 

I contributi "una tantum" in conto capitale di cui alle lett. c), e) ed f) del citato art. 4 sono erogati: per il 60 per cento su presentazione del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori, per il 30 per cento su presentazione del certificato di ultimazione dei lavori, per il restante 10 per cento dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale. 

(Omissis) (7)

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi previsti al comma precedente. 

Gli enti ammessi a contributo sono tenuti a produrre entro 60 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza del contributo, la deliberazione che dispone l'acquisto con l'indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo. 

Gli enti ammessi a contributo sono tenuti a produrre entro 90 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza del contributo stesso, la deliberazione che dispone l'acquisto con l'indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo, previa acquisizione del parere favorevole dell'ufficio regionale del genio civile competente per territorio.

 

 

Art. 14. - Modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di centri diurni, per la sistemazione di alloggi, case albergo e case di riposo, e per l'acquisto di attrezzature e arredi

 

Omissis (8).

 

 

Art. 15. - Vincolo di destinazione

 

Sugli immobili costruiti, riattati, ampliati o acquistati con i contributi di cui alla presente legge è costituito vincolo ventennale di destinazione. 

Il vincolo è trascritto a cura e spese dell'ente beneficiario del contributo nei registri immobiliari. 

Il Consiglio regionale può autorizzare lo svincolo anticipato quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse. 

La diversa destinazione dell'immobile, salvi i casi previsti al comma precedente, prima che scadano i termini previsti al primo comma, comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639

 

 

TITOLO II - FORMAZIONE DEL PERSONALE E NORME DI GESTIONE

 

Art. 16. - Formazione del personale addetto ai servizi per le persone anziane

 

Nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, la Regione istituisce corsi per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi per le persone anziane. 

Inoltre i comuni, i consorzi e le istituzioni pubbliche e private di assistenza, in considerazione delle finalità umanitarie dei servizi sociali per gli anziani, devono promuovere e favorire la collaborazione di volontari, quali allievi assistenti sociali, studenti universitari e privati cittadini, debitamente informati e addestrati con corsi teorici e pratici.

 

 

Art. 17. - Regolamenti delle case albergo, case di riposo e dei centri diurni

 

I regolamenti interni delle case albergo, delle case di riposo e dei centri diurni, per i quali siano concessi contributi ai sensi della presente legge, devono prevedere la partecipazione degli utenti alla gestione e alla organizzazione della vita comune, consentire la massima libertà compatibile con le esigenze di vita comunitaria e agevolare l'accesso ai visitatori.

 

 

Art. 18. - Norme di attuazione

 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate disposizioni esecutive di attuazione da parte della Giunta regionale, a norma dell'articolo 32 dello Statuto. La Giunta regionale determineranno gli standard strutturali organizzativi cui dovranno rispondere le case albergo, le case di riposo e i centri diurni per poter beneficiare dei contributi di cui alla presente leggi.

 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 19.

 

Per gli interventi previsti dall'art. 11 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di spesa: 

a) per i contributi di cui alla lettera a) lire 540.000.000 annue a partire dall'esercizio 1975;

b) per i contributi di cui alla lettera b) lire 175.000.000 annue a partire dall'esercizio 1975; 

c) per i contributi di cui alla lettera c) lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1975; 

d) per i contributi di cui alla lettera d) lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1975; 

e) per i contributi di cui alla lettera e) lire 1.800.000.000 per l'esercizio finanziario 1975; 

f) per i contributi di cui alla lettera f) lire 1.400.000.000 per l'esercizio finanziario 1975; 

g) per i contributi di cui alla lettera g) lire 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1975. 

Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1975 saranno iscritti appositi capitoli in corrispondenza degli interventi previsti al comma precedente. 

Per gli esercizi successivi si provvederà all'istituzione, nei rispettivi bilanci della Regione, dei capitoli corrispondenti agli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma. 

Alla spesa complessiva, determinata per l'esercizio finanziario 1975 in lire 5.265.000.000, si fa fronte: 

a) per lire 715.000.000 mediante prelievo dai seguenti capitoli del bilancio 1975: 

- lire 560.000.000 dal capitolo 5300 Partita "Interventi per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane"; 

- lire 100.000.000 dal capitolo 3650 dal titolo "Assegnazioni straordinarie perl'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica"; 

- lire 55.000.000 dal capitolo 3450 dal titolo "mantenimenti degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'art. 154 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 733"; 

b) per lire 4.550.000.000 mediante contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria. 

Le somme stanziate e non impiegate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

 

Art. 20.

 

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo per l'importo di lire 4.500.000.000 di cui all'articolo precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore all'8,25 per cento e con periodo di ammortamento di venti anni.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazioni per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del venti per cento prescritto dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in lire 472.082.383 annue, comprensive della quota capitale e della quota interessi. A essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al capitolo 5300 - Partita "Oneri connessi a operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi" e al capitolo 7261.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio e a istituire i necessari capitoli di spesa.
Per gli anni successivi, la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.
 

 

Art. 21. - Norme transitorie

 

Fino a quando non saranno operanti le unità locali dei servizi sociali e sanitari, i contributi previsti a loro favore dalla presente legge saranno concessi, per le stesse finalità, a favore dei comuni e dei consorzi fra comuni e province.
Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo di cui all'articolo 12 della presente legge devono essere presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 


(3) Così modificato dall'art. 4 della L.R. 21 giugno 1979, n. 45.
(4) Così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 giugno 1979, n. 45.
(5) Così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 giugno 1979, n. 45 e dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 1980, n. 24 (B.U. n. 23/1980).
(6) Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 18 dicembre 1986, n. 51 (B.U. n. 58/1986).
(7) Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 18 dicembre 1986, n. 51 (B.U. n. 58/1986).
(8) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 aprile 1980, n. 24 (B.U. n. 23/1980).

 

 

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