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Legge
regionale 9 settembre 1999, n. 40
Norme
regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei
mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per
servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Regione Veneto
(B.U.R.
79/1999)
Art.
1. - Competenza
1.
L'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e
protesica, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di
guerra, per causa di guerra e per servizio, dall'articolo
57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così
come richiamato dal vigente Piano Sanitario Nazionale, è
erogata dall'unità locale socio sanitaria (ASL) di
residenza dei beneficiari e posta a carico del Fondo
sanitario nazionale.
Art.
2. - Beneficiari
1.
Sono soggetti di diritto della presente legge:
a)
i mutilati ed invalidi di guerra di cui all'articolo 2 della
legge 18 marzo 1968, n. 313, ed al DPR 30 dicembre 1981, n.
834;
b)
coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una
categoria compresa fra la I, con o senza assegni di
superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata
al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modifiche;
c)
i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli
articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, al DPR 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, ed al DPR 30
dicembre 1981, n. 834;
d)
coloro che siano in possesso del verbale di visita della
Commissione medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa
del decreto di concessione della pensione dal quale risulti
l'attribuzione di una categoria fra quelle sopra determinate
e con il quale sia riconosciuto che l'infermità sia
dipendente da causa di servizio o di guerra;
e)
i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26
gennaio 1980, n. 9;
f)
i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in
possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una
categoria compresa fra la I, con o senza assegni di
superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata
al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa
riferimento anche per gli invalidi per servizio;
g)
coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di
concessione della pensione, siano in possesso del verbale
della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la
dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od
infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di
cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra,
DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
h)
coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per
infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle
categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle
pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modifiche;
i)
gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti
che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980,
n. 791, sono equiparati agli invalidi di guerra.
Art.
3. - Cure climatiche in regime di assistenza indiretta
1.
Le cure climatiche sono concesse, in regime di assistenza
indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi
diritto di cui all'articolo 2 per i quali il clima
rappresenti un fattore terapeutico, su apposita prescrizione
di un medico del servizio sanitario nazionale in base a
direttive emanate dalla Giunta regionale, atto a prevenire
riacutizzazioni o complicanze dell'infermità in base alla
quale è stata riconosciuta l'invalidità.
Art. 4. -
Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta
1.
I soggiorni terapeutici, quale livello ulteriore di
assistenza assicurato dalla Regione Veneto, consistono in
soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacustre,
collinare, montano) nell'ambito di progetti curativi e
riabilitativi redatti dall'ULSS di appartenenza che provvede
ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture
attraverso cui si realizza il soggiorno stesso.
2.
I soggiorni terapeutici sono concessi, in regime di
assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno,
agli aventi diritto di cui all'articolo 2 che, in
conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità
di terapia climatica al fine:
a)
di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o
con intense e prolungate cure ambulatoriali;
b)
di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e
suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche
sfavorevoli della località di residenza degli invalidi
stessi.
Art.
5. - Contributo di accompagnamento
1.
Agli invalidi ammessi alle cure climatiche ed ai soggiorni
terapeutici per i quali risulti comprovata la assoluta
incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita
quotidiana ovvero siano sottoposti a tutela, è concesso un
contributo di accompagnamento per tutto il periodo del
trattamento così come previsto dall'articolo 6.
Art.
6. - Contributi per soggiorni terapeutici
1.
Agli invalidi ammessi ai soggiorni terapeutici è concesso,
per un periodo non superiore a quello stabilito, un
contributo giornaliero di lire 75.000 per ogni giorno di
effettiva permanenza nella località di cura.
2.
Qualora l'invalido abbia sostenuto solo spese di vitto, il
contributo giornaliero è di lire 32.500.
3.
Il contributo, comprensivo delle spese di viaggio, è
raddoppiato per gli invalidi che, ai sensi dell'articolo 5,
abbiano diritto al contributo di accompagnamento.
4.
Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 viene adeguato ogni
tre anni con provvedimento della Giunta regionale.
5.
Lo stesso contributo è concesso per l'accompagnatore
relativamente alle cure climatiche per le finalità di cui
all' art.5
Art.
7. - Documentazione richiesta per la concessione dei
contributi
1.
Al fine di omogeneizzare le procedure, la Giunta
regionale predispone apposite direttive per la presentazione
delle domande e della relativa documentazione da parte degli
aventi diritto.
Art.
8. - Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
si provvede:
a)
per gli interventi rientranti nei livelli uniformi di
assistenza con il capitolo n. 60011 "Quota regionale
del fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare
alle ULSS ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 833/1978,
dell'articolo 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo di
attuazione" del bilancio 1999;
b)
per gli ulteriori livelli di assistenza, quantificati in
lire 2.500 milioni, mediante prelevamento, per competenza e
cassa, dello stesso importo dalla partita n. 16 del capitolo
n. 80210 denominato "Fondo globale spese
correnti", iscritto nello stato di previsione della
spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1999.
2.
Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio
è istituito il capitolo n. 61500 denominato
"Contributi per soggiorni terapeutici ai mutilati ed
invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio"
con lo stanziamento di lire 2.500 milioni in termini di
competenza e di cassa.
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