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Legge regionale 10 maggio 1980, n. 54

  

  

Art. 1. - Programma di intervento

 

1. In attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, la regione adotta un progetto di intervento per ultimare la realizzazione delle strutture incluse nei piani regionali degli asili nido, approvati per gli anni dal 1972 al 1975, per completare il programma già approvato per la rete delle nuove strutture nonché per la ristrutturazione degli asili nido già di pertinenza della soppressa ONMI, ora trasferiti ai comuni, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

 

2. Per la realizzazione del progetto di completamento, le procedure di cui alla presente legge si applicano anche in deroga di quelle previste nelle vigenti leggi regionali in materia di asili nido.

 

 

Art. 2. - Annullamento di stanziamenti assegnati per la costruzione o il riattamento di strutture inserite nei piani 1972-1973-1974-1975

 

1. Sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni provinciali, in occasione della verifica dei piani degli asili nido per gli anni dal 1972 al 1975 disposta in attuazione della delibera del consiglio regionale n. II/837 del 26 luglio 1978, gli stanziamenti riferiti alle localizzazioni, nonché alle opere di riattamento, di cui alla allegata tabella A) sono annullati.

 

2. La giunta regionale con propria deliberazione determina, per ogni assegnatario, l'ammontare degli stanziamenti annullati e revoca i relativi atti di impegno.

 

3. I comuni interessati al disposto di cui al primo comma possono, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge sul B.U. della regione, far pervenire alla giunta e al consiglio regionale le proprie controdeduzioni, rappresentando i loro fabbisogni alla luce di nuove e comprovate esigenze.

 

4. Entro i successivi 30 giorni il consiglio, su proposta della giunta regionale, delibera sulla ammissibilità delle eventuali richieste di reinserimento stabilendo, in caso di accoglimento, che il comune venga incluso tra i primi beneficiari della provincia di appartenenza dei programmi annuali di intervento decorrenti dall'anno 1981 ed approvati dal consiglio regionale a mente del terzo comma del successivo art. 9 della presente legge.

 

 

Art. 3. - Contributi per la ultimazione o realizzazione di opere inserite nei piani pregressi, già appaltate

 

1. Ai comuni inclusi nei piani di riparto approvati negli anni dal 1972 al 1975 in attuazione del programma regionale di realizzazione degli asili nido e micro nidi, i quali non abbiano realizzato in tutto o in parte le opere già appaltate e che non siano inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 2 e non abbiano beneficiato dei provvedimenti di cui alla L.R. 4 agosto 1976, n. 24, può essere concesso secondo le modalità di cui al successivo art. 4 un contributo a saldo per l'ultimazione delle opere, ivi compresi gli oneri per l'arredamento.

 

2. I contributi di cui a comma precedente possono essere concessi anche per fronteggiare anticipazioni effettuate dai comuni purché deliberate in data non anteriore al 30 agosto 1978, ovvero per consentire l'adempimento di obbligazioni divenute esigibili in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge e conseguenti all'esecuzione di opere già in corso.

 

3. I contributi di cui al primo comma possono essere concessi a fondo perduto in misura non superiore a L. 130/milioni per ciascuna struttura computando in detta somma l'ammontare dei contributi regionali a fondo perduto a qualsiasi titolo già assegnati la cui entità è comunque fatta salva.

 

4. Per la copertura della eventuale ulteriore spesa necessaria non finanziata dai comuni con fondi da essi autonomamente reperiti, possono essere concessi ulteriori contributi regionali a rimborso, il cui ammontare, comprensivo dei contributi regionali comunque concessi, non superi:

- lire 270/milioni per le strutture da 30 a 40 posti;

- lire 360/milioni per le strutture da 41 a 50 posti;

- lire 450/milioni per le strutture da 51 a 60 posti.

 

5. Per i micro nidi è assegnabile il contributo a fondo perduto nel limite ed alle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo ed il limite di finanziamento per gli eventuali contributi a rimborso è determinato in rapporto alla capacità ricettiva degli stessi.

 

6. Le somme erogate con i contributi di cui al 4° comma debbono essere restituite alla regione in rate annuali posticipate, per 25 annualità costanti, ad un tasso di interesse pari a quello che la regione versa alla cassa depositi e prestiti, con decorrenza dall'anno successivo a quello del collaudo dei lavori.

 

 

Art. 4. - Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente art. 3

 

1. Le domande per ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente devono essere proposte alla giunta regionale, a pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono contenere, con il corredo di idonea documentazione, i seguenti elementi:

a) la capienza della struttura risultante dal progetto e dalla applicazione degli standards di superficie utile per bambino in vigore alla data di approvazione del progetto stesso;

b) la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisizione dell'area;

c) il costo dell'opera previsto nel contratto di appalto;

d) le analisi dei maggiori oneri risultanti alla data di presentazione della domanda ed, eventualmente, quelli previsti con riferimento alla data di ultimazione dei lavori;

e) lo stato di avanzamento dell'opera;

f) il preventivo per l'arredamento;

g) le risorse finanziarie complessivamente disponibili:

1 - a carico della regione, per contributi già assegnati;

2 - a carico del bilancio comunale;

3 - attraverso mutui autonomamente contratti;

4 - attraverso altre fonti di finanziamento;

h) l'entità della spesa non ancora finanziata.

 

2. Sulla base delle domande pervenute la giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare, approva il piano di concessione dei contributi a fondo perduto e di quelli a rimborso.

 

3. I contributi a fondo perduto sono erogati in unica soluzione ai comuni che abbiano documentato nella domanda di aver già dato inizio ai lavori ovvero che ne dimostrino l'inizio entro 90 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo.

 

3 bis. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente se delegato, dispongono la revoca e il successivo rimborso della quota parte del contributo concesso eventualmente eccedente l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta quale risultante dalla contabilità finale dei lavori (1).

 

4. Il contributo a rimborso assegnato a ciascun comune è erogato per una quota pari all'ottanta per cento, dopo l'esibizione della documentazione attestante l'utilizzo di almeno i due terzi del contributo a fondo perduto già riscosso. Il rimanente venti per cento del contributo a rimborso è erogata dopo l'approvazione del collaudo.

 

5. La giunta regionale è autorizzata ad approvare, di intesa con la competente commissione consiliare, interventi successivi a favore di comuni già compresi nei piani di cui al precedente secondo comma nel limite del contributo massimo previsto ai commi III e IV del precedente art. 3 per oneri in origine non previsti preventivati in misura inferiore al costo definitivamente accertato.

 

6. I contributi di cui ai commi precedenti sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai servizi sociali se delegato.

 

7. Il mancato inizio dei lavori nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo comporta di diritto la decadenza dallo stesso.

 

 

Art. 5. - Contributi per la realizzazione delle opere inserite nei piani pregressi, progettate e non ancora pervenute all'appalto

 

1. Ai comuni già inseriti nei piani di riparto per gli anni dal 1972 al 1975, i quali, pur avendo approvato i progetti di costruzione o di riattamento, non abbiano appaltato i relativi lavori e che non siano inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge e che non abbiano fruito dei benefici di cui alla L.R. 4 agosto 1976, n. 24, può essere concesso secondo le modalità di cui al successivo art. 6, un contributo per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto di immobili idonei, ivi compresi gli oneri per l'acquisto dell'area e dell'arredamento. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi in parte a fondo perduto nella misura massima, per ciascuna struttura, di:

- lire 130/milioni per asili nido da 30 a 40 posti;

- lire 160/milioni per asili nido da 41 a 50 posti;

- lire 180/milioni per asili nido da 51 a 60 posti;

comprensivi dei contributi regionali a fondo perduto, a qualsiasi titolo già assegnati la cui entità è comunque fatta salva.

 

2. Per la copertura dell'eventuale ulteriore spesa necessaria non finanziata dai comuni con fondi da essi autonomamente reperiti, ivi compresi eventuali mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti che gli stessi comuni sono comunque tenuti a richiedere preliminarmente, possono essere concessi ulteriori contributi regionali a rimborso entro i limiti di spesa e con le modalità indicate al precedente art. 3.

 

3. Per i micro nidi si applica la disposizione di cui al comma V del precedente art. 3.

 

4. Per la restituzione dei contributi a rimborso si applica la disposizione del comma VI del precedente art. 3.

 

 

Art. 6. - Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente art. 5

 

1. Le domande per ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo vanno presentate, a pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono contenere, con il corredo di idonea documentazione, i seguenti elementi:

a) il progetto dell'opera, qualora esso non sia stato già inviato alla giunta regionale in precedenza e, in ogni caso, gli estremi dell'approvazione dello stesso da parte del consiglio comunale nonché gli estremi del provvedimento dell'organo di controllo e dei provvedimenti adottati dai competenti organi tecnici regionali;

b) la capienza della struttura risultante dal progetto e dalla applicazione degli standards di superficie utile per bambino in vigore alla data di approvazione del progetto stesso;

c) il titolo di possesso dell'area e gli oneri finanziari relativi;

d) il costo dell'opera risultante dal progetto con l'eventuale aggiornamento dei prezzi alla data di presentazione della domanda;

f) le risorse finanziarie complessivamente disponibili:

1 - a carico della regione per contributi già assegnati;

2 - a carico del bilancio comunale;

3 - attraverso mutui autonomamente contratti;

4 - attraverso altre fonti di finanziamento;

g) l'entità della spesa non ancora finanziata.

 

2. Sulla base delle domande pervenute la giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare approva il piano di concessione dei contributi a fondo perduto e di quelli a rimborso.

 

3. I contributi a fondo perduto vengono erogati in unica soluzione dopo l'esibizione del certificato di inizio lavori e quelli a rimborso sono erogati in conformità al disposto del comma IV del precedente art. 4, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai servizi sociali, se delegato.

 

4. La concessione dei contributi è in ogni caso revocata qualora il comune non provveda entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento nel piano a stipulare i contratti di appalto e ad iniziare i lavori nei successivi 90 giorni. I termini di cui al precedente comma, nel caso di progetti sottoposti all'esame dei competenti organi tecnici regionali, decorrono dalla comunicazione dell'approvazione dei progetti stessi.

 

5. La giunta regionale è autorizzata ad approvare, di intesa con la competente commissione consiliare, interventi successivi a favore di comuni già compresi nei piani di cui al precedente II comma, nel limite del contributo massimo previsto ai commi II e III del precedente art. 5, per oneri in origine non previsti o preventivati in misura inferiore al costo definitivamente accertato.

 

 

Art. 7. - Contributi per la realizzazione delle opere inserite nei piani pregressi e non ancora progettate

 

1. Salvo il disposto del successivo secondo comma, ai comuni inseriti nella tabella allegato B) alla presente legge, già compresi nei piani di riparto degli anni dal 1972 al 1975 i quali non abbiano approvato i relativi progetti di costruzione, o di riattamento ovvero intendono acquistare immobili da adibire ad asili nido, possono essere concessi contributi secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

 

2. Qualora alcuno dei comuni inseriti nella tabella allegato B) alla presente legge abbia provveduto ad approvare il progetto esecutivo delle opere da eseguire, con deliberazione del consiglio comunale divenuta esecutiva in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere inserito nel programma di concessione dei contributi di cui al precedente art. 5 con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 6.

 

3. Per la determinazione dei contributi di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 5.

 


(1) Comma aggiunto dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 26.

  

 

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