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Legge
regionale 10 maggio 1980, n. 54
Art.
1. - Programma di intervento
1.
In attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29
novembre 1977, n. 891, la regione adotta un progetto di
intervento per ultimare la realizzazione delle strutture
incluse nei piani regionali degli asili nido, approvati per
gli anni dal 1972 al 1975, per completare il programma già
approvato per la rete delle nuove strutture nonché per la
ristrutturazione degli asili nido già di pertinenza della
soppressa ONMI, ora trasferiti ai comuni, secondo le modalità
di cui agli articoli seguenti.
2. Per la realizzazione del progetto di
completamento, le procedure di cui alla presente legge si
applicano anche in deroga di quelle previste nelle vigenti
leggi regionali in materia di asili nido.
Art.
2. - Annullamento di stanziamenti assegnati per la costruzione
o il riattamento di strutture inserite nei piani
1972-1973-1974-1975
1.
Sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni
provinciali, in occasione della verifica dei piani degli
asili nido per gli anni dal 1972 al 1975 disposta in
attuazione della delibera del consiglio regionale n. II/837
del 26 luglio 1978, gli stanziamenti riferiti alle
localizzazioni, nonché alle opere di riattamento, di cui
alla allegata tabella A) sono annullati.
2. La giunta regionale con propria deliberazione
determina, per ogni assegnatario, l'ammontare degli
stanziamenti annullati e revoca i relativi atti di impegno.
3. I comuni interessati al disposto di cui al primo
comma possono, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della legge sul B.U. della regione, far pervenire alla
giunta e al consiglio regionale le proprie controdeduzioni,
rappresentando i loro fabbisogni alla luce di nuove e
comprovate esigenze.
4.
Entro i successivi 30 giorni il consiglio, su proposta della
giunta regionale, delibera sulla ammissibilità delle
eventuali richieste di reinserimento stabilendo, in caso di
accoglimento, che il comune venga incluso tra i primi
beneficiari della provincia di appartenenza dei programmi
annuali di intervento decorrenti dall'anno 1981 ed approvati
dal consiglio regionale a mente del terzo comma del
successivo art. 9 della presente legge.
Art.
3. - Contributi per la ultimazione o realizzazione di opere
inserite nei piani pregressi, già appaltate
1.
Ai comuni inclusi nei piani di riparto approvati negli anni
dal 1972 al 1975 in attuazione del programma regionale di
realizzazione degli asili nido e micro nidi, i quali non
abbiano realizzato in tutto o in parte le opere già
appaltate e che non siano inseriti nell'elenco di cui al
precedente art. 2 e non abbiano beneficiato dei
provvedimenti di cui alla L.R. 4 agosto 1976, n. 24, può
essere concesso secondo le modalità di cui al successivo
art. 4 un contributo a saldo per l'ultimazione delle opere,
ivi compresi gli oneri per l'arredamento.
2. I contributi di cui a comma precedente
possono essere concessi anche per fronteggiare anticipazioni
effettuate dai comuni purché deliberate in data non
anteriore al 30 agosto 1978, ovvero per consentire
l'adempimento di obbligazioni divenute esigibili in data
anteriore all'entrata in vigore della presente legge e
conseguenti all'esecuzione di opere già in corso.
3. I contributi di cui al primo comma
possono essere concessi a fondo perduto in misura non
superiore a L. 130/milioni per ciascuna struttura computando
in detta somma l'ammontare dei contributi regionali a fondo
perduto a qualsiasi titolo già assegnati la cui entità è
comunque fatta salva.
4. Per la copertura della eventuale
ulteriore spesa necessaria non finanziata dai comuni con
fondi da essi autonomamente reperiti, possono essere
concessi ulteriori contributi regionali a rimborso, il cui
ammontare, comprensivo dei contributi regionali comunque
concessi, non superi:
- lire 270/milioni per le strutture da 30 a
40 posti;
- lire 360/milioni per le strutture da 41 a
50 posti;
- lire 450/milioni per le strutture da 51 a
60 posti.
5. Per i micro nidi è assegnabile il
contributo a fondo perduto nel limite ed alle condizioni di
cui al terzo comma del presente articolo ed il limite di
finanziamento per gli eventuali contributi a rimborso è
determinato in rapporto alla capacità ricettiva degli
stessi.
6. Le somme erogate con i contributi di cui
al 4° comma debbono essere restituite alla regione in rate
annuali posticipate, per 25 annualità costanti, ad un tasso
di interesse pari a quello che la regione versa alla cassa
depositi e prestiti, con decorrenza dall'anno successivo a
quello del collaudo dei lavori.
Art.
4. - Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente
art. 3
1.
Le domande per ottenere la concessione dei contributi di cui
all'articolo precedente devono essere proposte alla giunta
regionale, a pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e devono
contenere, con il corredo di idonea documentazione, i
seguenti elementi:
a) la capienza della struttura risultante
dal progetto e dalla applicazione degli standards di
superficie utile per bambino in vigore alla data di
approvazione del progetto stesso;
b) la spesa effettivamente sostenuta per
l'acquisizione dell'area;
c) il costo dell'opera previsto nel
contratto di appalto;
d) le analisi dei maggiori oneri risultanti
alla data di presentazione della domanda ed, eventualmente,
quelli previsti con riferimento alla data di ultimazione dei
lavori;
e) lo stato di avanzamento
dell'opera;
f) il preventivo per
l'arredamento;
g) le risorse finanziarie complessivamente
disponibili:
1 - a carico della regione, per contributi
già assegnati;
2 - a carico del bilancio
comunale;
3 - attraverso mutui autonomamente
contratti;
4 - attraverso altre fonti di
finanziamento;
h) l'entità della spesa non ancora
finanziata.
2. Sulla base delle domande pervenute la
giunta regionale, di intesa con la competente commissione
consiliare, approva il piano di concessione dei contributi a
fondo perduto e di quelli a rimborso.
3. I contributi a fondo perduto sono
erogati in unica soluzione ai comuni che abbiano documentato
nella domanda di aver già dato inizio ai lavori ovvero che
ne dimostrino l'inizio entro 90 giorni dalla comunicazione
dell'assegnazione del contributo.
3 bis. Il presidente della giunta
regionale, o l'assessore competente se delegato, dispongono
la revoca e il successivo rimborso della quota parte del
contributo concesso eventualmente eccedente l'ammontare
della spesa effettivamente sostenuta quale risultante dalla
contabilità finale dei lavori (1).
4. Il contributo a rimborso assegnato a
ciascun comune è erogato per una quota pari all'ottanta per
cento, dopo l'esibizione della documentazione attestante
l'utilizzo di almeno i due terzi del contributo a fondo
perduto già riscosso. Il rimanente venti per cento del
contributo a rimborso è erogata dopo l'approvazione del
collaudo.
5. La giunta regionale è autorizzata ad
approvare, di intesa con la competente commissione
consiliare, interventi successivi a favore di comuni già
compresi nei piani di cui al precedente secondo comma nel
limite del contributo massimo previsto ai commi III e IV del
precedente art. 3 per oneri in origine non previsti
preventivati in misura inferiore al costo definitivamente
accertato.
6. I contributi di cui ai commi precedenti
sono erogati con decreto del presidente della giunta
regionale o dell'assessore ai servizi sociali se delegato.
7. Il mancato inizio dei lavori nel termine
di novanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del
contributo comporta di diritto la decadenza dallo stesso.
Art.
5. - Contributi per la realizzazione delle opere inserite
nei piani pregressi, progettate e non ancora pervenute
all'appalto
1.
Ai comuni già inseriti nei piani di riparto per gli anni
dal 1972 al 1975, i quali, pur avendo approvato i progetti
di costruzione o di riattamento, non abbiano appaltato i
relativi lavori e che non siano inseriti nell'elenco di cui
all'art. 2 della presente legge e che non abbiano fruito dei
benefici di cui alla L.R. 4 agosto 1976, n. 24, può essere
concesso secondo le modalità di cui al successivo art. 6,
un contributo per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto
di immobili idonei, ivi compresi gli oneri per l'acquisto
dell'area e dell'arredamento. I contributi di cui al comma
precedente possono essere concessi in parte a fondo perduto
nella misura massima, per ciascuna struttura, di:
- lire 130/milioni per asili nido da 30 a
40 posti;
- lire 160/milioni per asili nido da 41 a
50 posti;
- lire 180/milioni per asili nido da 51 a
60 posti;
comprensivi dei contributi regionali a
fondo perduto, a qualsiasi titolo già assegnati la cui
entità è comunque fatta salva.
2. Per la copertura dell'eventuale
ulteriore spesa necessaria non finanziata dai comuni con
fondi da essi autonomamente reperiti, ivi compresi eventuali
mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti che gli
stessi comuni sono comunque tenuti a richiedere
preliminarmente, possono essere concessi ulteriori
contributi regionali a rimborso entro i limiti di spesa e
con le modalità indicate al precedente art. 3.
3. Per i micro nidi si applica la
disposizione di cui al comma V del precedente art. 3.
4. Per la restituzione dei contributi a
rimborso si applica la disposizione del comma VI del
precedente art. 3.
Art.
6. - Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente
art. 5
1. Le domande per ottenere la concessione dei
contributi di cui al precedente articolo vanno presentate, a
pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e devono contenere, con il
corredo di idonea documentazione, i seguenti elementi:
a) il progetto dell'opera, qualora esso non
sia stato già inviato alla giunta regionale in precedenza
e, in ogni caso, gli estremi dell'approvazione dello stesso
da parte del consiglio comunale nonché gli estremi del
provvedimento dell'organo di controllo e dei provvedimenti
adottati dai competenti organi tecnici regionali;
b) la capienza della struttura risultante
dal progetto e dalla applicazione degli standards di
superficie utile per bambino in vigore alla data di
approvazione del progetto stesso;
c) il titolo di possesso dell'area e gli
oneri finanziari relativi;
d) il costo dell'opera risultante dal
progetto con l'eventuale aggiornamento dei prezzi alla data
di presentazione della domanda;
f) le risorse finanziarie complessivamente
disponibili:
1 -
a carico della regione per contributi già assegnati;
2 - a carico del bilancio
comunale;
3 - attraverso mutui autonomamente
contratti;
4 - attraverso altre fonti di
finanziamento;
g) l'entità della spesa non ancora
finanziata.
2.
Sulla base delle domande pervenute la giunta regionale, di
intesa con la competente commissione consiliare approva il
piano di concessione dei contributi a fondo perduto e di
quelli a rimborso.
3. I contributi a fondo perduto vengono
erogati in unica soluzione dopo l'esibizione del certificato
di inizio lavori e quelli a rimborso sono erogati in
conformità al disposto del comma IV del precedente art. 4,
con decreto del presidente della giunta regionale o
dell'assessore ai servizi sociali, se delegato.
4. La concessione dei contributi è in ogni
caso revocata qualora il comune non provveda entro 90 giorni
dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento nel piano a
stipulare i contratti di appalto e ad iniziare i lavori nei
successivi 90 giorni. I termini di cui al precedente comma,
nel caso di progetti sottoposti all'esame dei competenti
organi tecnici regionali, decorrono dalla comunicazione
dell'approvazione dei progetti stessi.
5. La giunta regionale è autorizzata ad
approvare, di intesa con la competente commissione
consiliare, interventi successivi a favore di comuni già
compresi nei piani di cui al precedente II comma, nel limite
del contributo massimo previsto ai commi II e III del
precedente art. 5, per oneri in origine non previsti o
preventivati in misura inferiore al costo definitivamente
accertato.
Art.
7. - Contributi per la realizzazione delle opere inserite
nei piani pregressi e non ancora progettate
1.
Salvo il disposto del successivo secondo comma, ai comuni
inseriti nella tabella allegato B) alla presente legge, già
compresi nei piani di riparto degli anni dal 1972 al 1975 i
quali non abbiano approvato i relativi progetti di
costruzione, o di riattamento ovvero intendono acquistare
immobili da adibire ad asili nido, possono essere concessi
contributi secondo le modalità di cui al successivo art. 8.
2. Qualora alcuno dei comuni inseriti nella
tabella allegato B) alla presente legge abbia provveduto ad
approvare il progetto esecutivo delle opere da eseguire, con
deliberazione del consiglio comunale divenuta esecutiva in
data anteriore all'entrata in vigore della presente legge,
può chiedere di essere inserito nel programma di
concessione dei contributi di cui al precedente art. 5 con
l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 6.
3. Per la determinazione dei contributi di
cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui ai
commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 5.
(1)
Comma aggiunto dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 26.
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