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Legge
regionale 10 maggio 1980, n. 54
Art.
8. - Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente
art. 7
1. Le domande per ottenere la
concessione dei contributi di cui all'articolo precedente
vanno proposte alla giunta regionale a pena di decadenza,
entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
corredate da:
a) deliberazione del consiglio comunale di
dar corso alla realizzazione dell'opera, evidenziando
l'impegno di assumere eventuali oneri superiori al
contributo massimo regionale in relazione alla capienza
dell'opera da realizzare;
b) indicazione dell'area idonea nell'ambito
degli strumenti urbanistici vigenti e delle modalità di
acquisizione della stessa;
c) accettazione della capienza proposta a
margine della tabella allegato B), ovvero motivate
controdeduzioni sulla base della popolazione minorile da 0 a
3 anni presente nel comune al 31 dicembre 1979, dei posti
nido già esistenti e delle esigenze locali.
2. I comuni che hanno espresso accettazione
della capienza proposta a margine alla tabella allegato B)
devono inviare alla giunta regionale, entro i successivi
centoventi giorni dalla presentazione della domanda, a pena
di decadenza, il progetto esecutivo dell'opera approvato ai
sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e
redatto in conformità ai criteri strutturali di cui al
successivo articolo 9.
3.
La giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente decide, entro 30 giorni dalla presentazione delle
domande, la definitiva capienza ammessa ai fini della
concessione dei contributi con riferimento ai comuni che si
sono avvalsi della facoltà di formulare controdeduzioni a
mente della lettera c) del primo comma, ad esclusione
dell'ipotesi in cui i comuni abbiano proposto una capienza
inferiore rispetto a quella indicata nelle tabelle allegate (2).
4. Entro 120 giorni dalla successiva
comunicazione della capienza definitivamente fissata, il
comune deve presentare il progetto esecutivo, redatto a
mente del precedente comma 2.
5. Unitamente alla presentazione dei
progetti i comuni devono comprovare la disponibilità dei
mezzi finanziari necessari per la copertura della eventuale
quota eccedente i contributi assegnabili.
6. Sulla base dei progetti presentati e
debitamente approvati ai sensi della legge regionale 22
novembre 1979, n. 58 la giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, determina con
l'osservanza del terzo comma del precedente art. 7, l'entità
dei contributi a fondo perduto ed a rimborso per ciascuna
opera ed approva i programmi dei contributi da erogare,
articolati anche per fasi successive, in relazione allo
stato di compimento degli incombenti amministrativi e
procedurali di ciascun comune o gruppo di comuni, nonché al
disposto del precedente art. 6, sesto comma.
7. I contributi sono revocati di diritto
qualora il comune non provveda, entro novanta giorni dalla
comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo
stesso, a stipulare i contratti di appalto e nei successivi
novanta giorni ad iniziare i lavori.
8. I contributi a fondo perduto vengono
erogati in unica soluzione dopo l'esibizione del certificato
di inizio lavori e quelli a rimborso sono erogati in
conformità al disposto del comma IV del precedente art. 4,
con decreto del presidente della giunta regionale o
dell'assessore ai servizi sociali, se delegato.
9. Per la restituzione dei contributi a rimborso si
applica la disposizione del comma VI del precedente art. 3.
Art.
9. - Nuovi criteri strutturali
1.
Negli immobili adibiti ad asilo nido lo spazio interno
destinato ai bambini non può essere inferiore ad una
superficie utile netta di mq. 6 per bambino, compresi i
locali di servizio igienico riservato ai bambini, e deve
constare di locali adatti per gruppi inferiori e superiori
all'anno di età.
2. L'asilo dovrà inoltre disporre di
locali appositi da adibirsi ai servizi generali e sanitari,
la cui superficie complessiva non ecceda il 35% dell'intera
superficie interna utile. Possono essere aggregati all'asilo
nido locali, funzionalmente autonomi, destinati a servizi
integrati per l'infanzia.
3. Gli spazi interni per bambini superiori
all'anno di età vanno articolati, secondo criteri che
consentano l'utilizzo polifunzionale dei locali
distintamente da parte di una o due unità pedagogiche,
costituita ciascuna da sottogruppi di non più di 8 bambini.
4. Detto utilizzo polifunzionale deve
essere realizzato accorpando più funzioni nel medesimo
spazio quando si svolgono in momenti diversi della giornata
e non diano luogo ad interferenze.
5. Il numero dei bambini di età inferiore
all'anno non deve superare di norma 1/5 della capienza
complessiva, ed i locali loro destinati debbono essere
funzionalmente autonomi.
6. Gli spazi esterni devono prevedere una
adeguata copertura parziale, onde consentire attività
didattiche all'esterno in modo continuativo. I criteri e le
caratteristiche strutturali di cui ai precedenti commi si
applicano anche per le opere di riattamento di edifici
preesistenti da adibire ad asili nido, nonché ai micro nidi
la cui superficie utile complessiva destinata ai bambini non
può comunque essere inferiore ai 60 mq.
Art.
10. - Contributi per il programma delle nuove localizzazioni
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi
generali del programma di cui alla delibera consiliare n. II/837
del 26 luglio 1978, sono approvate le nuove localizzazioni a
favore dei comuni inseriti nell'allegata tabella C) che
devono venire finanziate con piani annuali successivi a
decorrere dall'esercizio 1980.
1 bis. Il finanziamento di cui al comma
precedente può essere destinato oltre che ad opere di
costruzione, anche all'acquisto e al riattamento di immobili
che presentino idonee caratteristiche strutturali (3).
2. Per l'anno 1980, in particolare, i
comuni inclusi nella tabella stessa con apposito riferimento
al medesimo esercizio, possono proporre alla giunta
regionale domanda di concessione dei contributi per la
realizzazione delle opere nelle forme previste dal
precedente art. 8.
3. A decorrere dall'esercizio 1981 il
consiglio regionale individua, unitamente all'approvazione
della legge di bilancio, nell'ambito delle localizzazioni
elencate in ordine prioritario nella stessa tabella C),
ferma restando la precedenza ai comuni eventualmente
reinseriti nel programma a mente del terzo comma del
precedente art. 2, le nuove opere da finanziare nei limiti
delle previsioni di spesa del bilancio pluriennale e sulla
base di indicatori di fabbisogno in rapporto all'utenza
teorica ed ai posti asili nido esistenti.
4. Sulla base del provvedimento di cui al
comma precedente i comuni, entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione, devono produrre, a pena di decadenza, la
domanda di concessione dei contributi nelle forme di cui al
primo comma del precedente art. 8.
5. Si applicano nei loro confronti le
disposizioni di cui ai commi successivi dello stesso art. 8.
6. Per i programmi approvati oltre un anno
dopo l'entrata in vigore della presente legge, il consiglio
regionale può determinare eventuali maggiorazioni del
contributo, in relazione agli accertati incrementi dei costi
di costruzione dei fabbricati.
Art.
11. - Sostituzione dei comuni inadempienti
1.
Qualora non risultino osservati i termini stabiliti dalla
presente legge a pena di decadenza, ai comuni inadempienti
sono sostituiti i comuni elencati nella tabella allegato C),
secondo l'ordine in essa specificato, con riferimento alle
strutture ubicate nella stessa provincia e, successivamente,
sulla base del maggior fabbisogno tra le diverse province in
rapporto all'utenza teorica e ai posti negli asili nido
esistenti.
2.
La sostituzione è deliberata dalla giunta regionale, di
intesa con la commissione consiliare competente, previa
comunicazione e successiva domanda di concessione del
contributo da parte del comune interessato, nel termine di
45 giorni stabilito a pena di decadenza.
3. Entro 120 giorni dalla comunicazione
dell'inserimento nel programma i nuovi comuni beneficiari
devono presentare i progetti esecutivi e si applicano nei
loro confronti le procedure previste dal precedente art. 8.
4. Contestualmente alla deliberazione di
cui al secondo comma, la giunta regionale determina
l'eventuale ammontare degli stanziamenti annullati nei
confronti dei comuni inadempienti e revoca i relativi atti
di impegno.
Art.
12. - Contributi per la ristrutturazione degli asili nido
già gestiti dalla soppressa O.N.M.I
1.
Sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni
provinciali disposte in attuazione della delibera del
consiglio regionale n. II/837 del 26 luglio 1978, la giunta
regionale, di intesa con la competente commissione
consiliare, è autorizzata a concedere contributi «una
tantum» per la sistemazione, la ristrutturazione e
l'ampliamento di asili nido già gestiti dall'O.N.M.I. con
l'obiettivo di adeguarli ai caratteri strutturali e
funzionali di cui al precedente articolo 9.
2. I contributi di cui al comma precedente
sono concessi fino alla concorrenza del 90% della spesa
ammissibile, nel limite massimo di lire 150/milioni e
possono essere assegnati anche per strutture ubicate in
immobili che non sono di proprietà comunali purché, in
base ad apposita convenzione, detti edifici siano ceduti in
uso ai comuni per una durata non inferiore ai 20 anni. I
contributi possono altresì venire utilizzati per l'acquisto
di detti immobili ovvero per il rimborso degli oneri
sostenuti in via di anticipazione per opere urgenti conformi
alle proposte già formulate dalle amministrazioni
provinciali.
Art.
13. - Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente
art. 12
1. Per ottenere i contributi di cui
all'articolo precedente, i comuni ancorché non menzionati
nelle proposte formulate di cui al primo comma dello stesso
art. 12, devono inoltrare domanda alla giunta regionale
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
corredandola con la seguente documentazione:
a) atto deliberativo che approva
l'intervento nonché il relativo piano finanziario per
quanto attiene alla quota di spesa non coperta dal
contributo regionale;
b) progetto esecutivo, o di massima, dei
lavori ovvero relazione tecnica con indicazione analitica
della spesa complessiva prevista.
2. Le domande presentate per opere non
rientranti nelle proposte delle amministrazioni provinciali
di cui al primo comma del precedente art. 12, possono essere
accolte in relazione alla disponibilità finanziaria
risultante dal prioritario accoglimento delle proposte
relative ad opere menzionate nelle proposte suddette.
3. I comuni cui sia stato concesso il
contributo debbono stipulare i contratti di appalto per la
realizzazione delle opere, ovvero iniziare i lavori nel caso
di esecuzione in economia, entro 120 giorni dalla
comunicazione della concessione del contributo.
4. I termini stabiliti ai precedenti commi
sono fissati a pena di decadenza.
5. Una quota pari all'80% del contributo
assegnato è erogata a ciascun comune all'inizio dei lavori.
La restante quota del 20% sarà erogata all'atto
dell'attestazione dell'effettivo impiego di una quota non
inferiore ai 2/3 della somma precedentemente erogata.
Art.
14. - Norme finanziarie
1. Per la concessione dei contributi
in capitale a fondo perduto di cui agli artt. 3, 5, 7 e 10
si provvede mediante impiego delle assegnazioni statali
spettanti alla regione Lombardia ai sensi delle leggi 6
dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891; già
accertate negli esercizi finanziari antecedenti il 1980, e
in relazione alle quali sono state iscritte somme per L.
17.935.333.730 nello stato di previsione delle spese dei
bilanci per gli esercizi finanziari anteriori al 1980, somme
non impegnate al termine del medesimo esercizio sui capitoli
di cui alla tabella D.
2. Per la concessione dei contributi di cui
al comma precedente possono altresì essere impiegate le
quote delle assegnazioni statali spettanti alla regione ai
sensi della legge 29 novembre 1977, n. 891, accertate
nell'esercizio finanziario 1980 e successivi, e non
impiegate, ai sensi del successivo XIV comma, a
finanziamento delle spese di gestione degli asili nido.
3. Alla determinazione di dette quote si
provvederà con la legge di approvazione del bilancio
relativo ai singoli esercizi, o con successivi provvedimenti
di variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 49 della
L.R. 31 marzo 1978, n. 34.
4. Per la concessione dei contributi in
capitale a rimborso di cui agli artt. 3, 5, 7, e 10 è
autorizzata per il triennio 1980-82 la spesa di L. 25.000
milioni, di cui 5.000 milioni per il 1980.
5. Alla determinazione della spesa relativa
agli anni successivi si provvede con la legge di
approvazione dei bilanci dei relativi esercizi, ai sensi del
IV comma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34.
6. La giunta regionale è autorizzata ad
assumere obbligazione a carico degli esercizi futuri,
sempreché l'inizio delle opere avvenga entro l'esercizio in
cui è assunta l'obbligazione.
7. L'onere di cui al precedente IV comma
trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82 nella parte
II «Spese per i programmi di sviluppo», ambito 2, settore
2, obiettivo 2, progetto 1 «Costruzione e gestione di asili
nido», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a
nuovi previsti provvedimenti legislativi».
8. Al finanziamento dell'onere di L. 5.000
milioni per l'anno 1980 si provvede mediante impiego per
pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle
spese d'investimento derivanti da provvedimenti legislativi
finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958
dello stato di previsione delle spese del bilancio per
l'esercizio finanziario 1980.
9. In relazione a quanto previsto dai
precedenti commi, nello stato di previsione delle spese di
bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è istituito nella
parte 2, ambito 2, settore 2, obiettivo 2, progetto 1 il
capitolo 2.2.2.2.1.1028 «Contributi regionali in capitale a
rimborso a favore di comuni e consorzi di comuni per il
completamento e la costruzione di asili nido» e con la
dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000
milioni.
10. In relazione a quanto disposto
dall'art. 3, ultimo comma e dagli artt. 5, 7 e 10 nello
stato di previsione delle entrate del bilancio per
l'esercizio finanziario 1980, è istituito per memoria, nel
titolo 4, categoria 3, il capitolo 4.3.1029 «Rimborso da
parte degli enti beneficiari dei contributi in capitale a
rimborso concessi per il completamento e la costruzione di
asili nido».
11. Al finanziamento per l'anno 1980 delle
spese per l'assegnazione dei contributi di gestione degli
asili nido si provvede mediante impiego delle somme già
iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio
rispettivamente per L. 9.000 milioni al capitolo
1.2.2.2.1.378 e per L. 5.000 milioni al capitolo
1.2.2.2.1.950.
12. Limitatamente all'anno 1980 le spese
connesse alla assegnazione dei contributi di gestione di
asili nido trasferiti ai comuni dalla soppressa O.N.M.I.
fanno carico al capitolo 1.2.2.1.2.375 iscritto nello stato
di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio
finanziario 1980.
13. Alla determinazione della spesa
relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di
approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi
dell'art. 22, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34.
14. Con le leggi di approvazione del
bilancio sarà altresì specificata la quota della spesa da
finanziare mediante impiego delle assegnazioni statali
spettanti alla regione ai sensi della legge 29 novembre
1977, n. 891, e la quota della spesa da finanziare mediante
impiego di mezzi ordinari iscritti nello stato di previsione
delle entrate del bilancio regionale.
Art.
15. - Norme finanziarie
1. Per la concessione dei contributi
in capitale di cui al precedente art. 12 è autorizzata per
gli anni 1980 e 1981 la spesa rispettivamente di L. 1.500
milioni e 1.400 milioni.
2. La giunta regionale è autorizzata ad
assumere obbligazioni a carico di entrambi gli esercizi 1980
e 1981, sempreché le opere abbiano inizio entro l'esercizio
in cui è assunta l'obbligazione.
3. L'onere di cui al precedente I comma
trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82 nella parte
1 «Spese per l'adempimento di funzioni normali», ambito 2,
settore 2, finalità 1, attività 2 «Interventi ex O.N.M.I.».
4. Al finanziamento dell'onere di L. 1.500
milioni previsto per il 1980, si provvede mediante impiego
per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a
spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali
derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali»
iscritto al capitolo 1.5.2.1.2.734 dello stato di previsione
delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.
5. Conseguentemente, nello stato di
previsione delle spese del bilancio per l'esercizio
finanziario 1980 è istituito nella parte 1, ambito 2,
settore 2, finalità 1, attività 2, il capitolo
1.2.2.1.2.1030 «Contributi in capitale ai comuni per la
sistemazione, ristrutturazione, ampliamento di asili nido già
gestiti dall'O.M.N.I., nonché per l'acquisto di detti
immobili» e con la dotazione finanziaria, di competenza e
di cassa, di L. 1.500 milioni.
(2)
Comma così modificato dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 26.
(3) Comma aggiunto dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 26.
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