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Legge regionale 10 maggio 1980, n. 54

  

  

Art. 8. - Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente art. 7

  

1. Le domande per ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente vanno proposte alla giunta regionale a pena di decadenza, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da: 

a) deliberazione del consiglio comunale di dar corso alla realizzazione dell'opera, evidenziando l'impegno di assumere eventuali oneri superiori al contributo massimo regionale in relazione alla capienza dell'opera da realizzare; 

b) indicazione dell'area idonea nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti e delle modalità di acquisizione della stessa; 

c) accettazione della capienza proposta a margine della tabella allegato B), ovvero motivate controdeduzioni sulla base della popolazione minorile da 0 a 3 anni presente nel comune al 31 dicembre 1979, dei posti nido già esistenti e delle esigenze locali.

 

2. I comuni che hanno espresso accettazione della capienza proposta a margine alla tabella allegato B) devono inviare alla giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni dalla presentazione della domanda, a pena di decadenza, il progetto esecutivo dell'opera approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e redatto in conformità ai criteri strutturali di cui al successivo articolo 9.

 

3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente decide, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, la definitiva capienza ammessa ai fini della concessione dei contributi con riferimento ai comuni che si sono avvalsi della facoltà di formulare controdeduzioni a mente della lettera c) del primo comma, ad esclusione dell'ipotesi in cui i comuni abbiano proposto una capienza inferiore rispetto a quella indicata nelle tabelle allegate (2)

 

4. Entro 120 giorni dalla successiva comunicazione della capienza definitivamente fissata, il comune deve presentare il progetto esecutivo, redatto a mente del precedente comma 2.

 

5. Unitamente alla presentazione dei progetti i comuni devono comprovare la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per la copertura della eventuale quota eccedente i contributi assegnabili. 

 

6. Sulla base dei progetti presentati e debitamente approvati ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina con l'osservanza del terzo comma del precedente art. 7, l'entità dei contributi a fondo perduto ed a rimborso per ciascuna opera ed approva i programmi dei contributi da erogare, articolati anche per fasi successive, in relazione allo stato di compimento degli incombenti amministrativi e procedurali di ciascun comune o gruppo di comuni, nonché al disposto del precedente art. 6, sesto comma.

 

7. I contributi sono revocati di diritto qualora il comune non provveda, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo stesso, a stipulare i contratti di appalto e nei successivi novanta giorni ad iniziare i lavori.

 

8. I contributi a fondo perduto vengono erogati in unica soluzione dopo l'esibizione del certificato di inizio lavori e quelli a rimborso sono erogati in conformità al disposto del comma IV del precedente art. 4, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai servizi sociali, se delegato. 

 

9. Per la restituzione dei contributi a rimborso si applica la disposizione del comma VI del precedente art. 3.

 

 

Art. 9. - Nuovi criteri strutturali

 

1. Negli immobili adibiti ad asilo nido lo spazio interno destinato ai bambini non può essere inferiore ad una superficie utile netta di mq. 6 per bambino, compresi i locali di servizio igienico riservato ai bambini, e deve constare di locali adatti per gruppi inferiori e superiori all'anno di età.

 

2. L'asilo dovrà inoltre disporre di locali appositi da adibirsi ai servizi generali e sanitari, la cui superficie complessiva non ecceda il 35% dell'intera superficie interna utile. Possono essere aggregati all'asilo nido locali, funzionalmente autonomi, destinati a servizi integrati per l'infanzia.

 

3. Gli spazi interni per bambini superiori all'anno di età vanno articolati, secondo criteri che consentano l'utilizzo polifunzionale dei locali distintamente da parte di una o due unità pedagogiche, costituita ciascuna da sottogruppi di non più di 8 bambini.

 

4. Detto utilizzo polifunzionale deve essere realizzato accorpando più funzioni nel medesimo spazio quando si svolgono in momenti diversi della giornata e non diano luogo ad interferenze.

 

5. Il numero dei bambini di età inferiore all'anno non deve superare di norma 1/5 della capienza complessiva, ed i locali loro destinati debbono essere funzionalmente autonomi.

 

6. Gli spazi esterni devono prevedere una adeguata copertura parziale, onde consentire attività didattiche all'esterno in modo continuativo. I criteri e le caratteristiche strutturali di cui ai precedenti commi si applicano anche per le opere di riattamento di edifici preesistenti da adibire ad asili nido, nonché ai micro nidi la cui superficie utile complessiva destinata ai bambini non può comunque essere inferiore ai 60 mq.

 

 

Art. 10. - Contributi per il programma delle nuove localizzazioni

 

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi generali del programma di cui alla delibera consiliare n. II/837 del 26 luglio 1978, sono approvate le nuove localizzazioni a favore dei comuni inseriti nell'allegata tabella C) che devono venire finanziate con piani annuali successivi a decorrere dall'esercizio 1980. 

 

1 bis. Il finanziamento di cui al comma precedente può essere destinato oltre che ad opere di costruzione, anche all'acquisto e al riattamento di immobili che presentino idonee caratteristiche strutturali (3)

 

2. Per l'anno 1980, in particolare, i comuni inclusi nella tabella stessa con apposito riferimento al medesimo esercizio, possono proporre alla giunta regionale domanda di concessione dei contributi per la realizzazione delle opere nelle forme previste dal precedente art. 8.

 

3. A decorrere dall'esercizio 1981 il consiglio regionale individua, unitamente all'approvazione della legge di bilancio, nell'ambito delle localizzazioni elencate in ordine prioritario nella stessa tabella C), ferma restando la precedenza ai comuni eventualmente reinseriti nel programma a mente del terzo comma del precedente art. 2, le nuove opere da finanziare nei limiti delle previsioni di spesa del bilancio pluriennale e sulla base di indicatori di fabbisogno in rapporto all'utenza teorica ed ai posti asili nido esistenti.

 

4. Sulla base del provvedimento di cui al comma precedente i comuni, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, devono produrre, a pena di decadenza, la domanda di concessione dei contributi nelle forme di cui al primo comma del precedente art. 8.

 

5. Si applicano nei loro confronti le disposizioni di cui ai commi successivi dello stesso art. 8.

 

6. Per i programmi approvati oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale può determinare eventuali maggiorazioni del contributo, in relazione agli accertati incrementi dei costi di costruzione dei fabbricati.

 

 

Art. 11. - Sostituzione dei comuni inadempienti

 

1. Qualora non risultino osservati i termini stabiliti dalla presente legge a pena di decadenza, ai comuni inadempienti sono sostituiti i comuni elencati nella tabella allegato C), secondo l'ordine in essa specificato, con riferimento alle strutture ubicate nella stessa provincia e, successivamente, sulla base del maggior fabbisogno tra le diverse province in rapporto all'utenza teorica e ai posti negli asili nido esistenti.

 

2. La sostituzione è deliberata dalla giunta regionale, di intesa con la commissione consiliare competente, previa comunicazione e successiva domanda di concessione del contributo da parte del comune interessato, nel termine di 45 giorni stabilito a pena di decadenza.

 

3. Entro 120 giorni dalla comunicazione dell'inserimento nel programma i nuovi comuni beneficiari devono presentare i progetti esecutivi e si applicano nei loro confronti le procedure previste dal precedente art. 8.

 

4. Contestualmente alla deliberazione di cui al secondo comma, la giunta regionale determina l'eventuale ammontare degli stanziamenti annullati nei confronti dei comuni inadempienti e revoca i relativi atti di impegno.

 

 

Art. 12. - Contributi per la ristrutturazione degli asili nido già gestiti dalla soppressa O.N.M.I

 

1. Sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni provinciali disposte in attuazione della delibera del consiglio regionale n. II/837 del 26 luglio 1978, la giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi «una tantum» per la sistemazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di asili nido già gestiti dall'O.N.M.I. con l'obiettivo di adeguarli ai caratteri strutturali e funzionali di cui al precedente articolo 9.

 

2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi fino alla concorrenza del 90% della spesa ammissibile, nel limite massimo di lire 150/milioni e possono essere assegnati anche per strutture ubicate in immobili che non sono di proprietà comunali purché, in base ad apposita convenzione, detti edifici siano ceduti in uso ai comuni per una durata non inferiore ai 20 anni. I contributi possono altresì venire utilizzati per l'acquisto di detti immobili ovvero per il rimborso degli oneri sostenuti in via di anticipazione per opere urgenti conformi alle proposte già formulate dalle amministrazioni provinciali.

 

 

Art. 13. - Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente art. 12

 

1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo precedente, i comuni ancorché non menzionati nelle proposte formulate di cui al primo comma dello stesso art. 12, devono inoltrare domanda alla giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredandola con la seguente documentazione: 

a) atto deliberativo che approva l'intervento nonché il relativo piano finanziario per quanto attiene alla quota di spesa non coperta dal contributo regionale; 

b) progetto esecutivo, o di massima, dei lavori ovvero relazione tecnica con indicazione analitica della spesa complessiva prevista.

 

2. Le domande presentate per opere non rientranti nelle proposte delle amministrazioni provinciali di cui al primo comma del precedente art. 12, possono essere accolte in relazione alla disponibilità finanziaria risultante dal prioritario accoglimento delle proposte relative ad opere menzionate nelle proposte suddette.

 

3. I comuni cui sia stato concesso il contributo debbono stipulare i contratti di appalto per la realizzazione delle opere, ovvero iniziare i lavori nel caso di esecuzione in economia, entro 120 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo.

 

4. I termini stabiliti ai precedenti commi sono fissati a pena di decadenza.

 

5. Una quota pari all'80% del contributo assegnato è erogata a ciascun comune all'inizio dei lavori. La restante quota del 20% sarà erogata all'atto dell'attestazione dell'effettivo impiego di una quota non inferiore ai 2/3 della somma precedentemente erogata.

 

 

Art. 14. - Norme finanziarie

 

1. Per la concessione dei contributi in capitale a fondo perduto di cui agli artt. 3, 5, 7 e 10 si provvede mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891; già accertate negli esercizi finanziari antecedenti il 1980, e in relazione alle quali sono state iscritte somme per L. 17.935.333.730 nello stato di previsione delle spese dei bilanci per gli esercizi finanziari anteriori al 1980, somme non impegnate al termine del medesimo esercizio sui capitoli di cui alla tabella D.

 

2. Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente possono altresì essere impiegate le quote delle assegnazioni statali spettanti alla regione ai sensi della legge 29 novembre 1977, n. 891, accertate nell'esercizio finanziario 1980 e successivi, e non impiegate, ai sensi del successivo XIV comma, a finanziamento delle spese di gestione degli asili nido.

 

3. Alla determinazione di dette quote si provvederà con la legge di approvazione del bilancio relativo ai singoli esercizi, o con successivi provvedimenti di variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

 

4. Per la concessione dei contributi in capitale a rimborso di cui agli artt. 3, 5, 7, e 10 è autorizzata per il triennio 1980-82 la spesa di L. 25.000 milioni, di cui 5.000 milioni per il 1980.

 

5. Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvede con la legge di approvazione dei bilanci dei relativi esercizi, ai sensi del IV comma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

 

6. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazione a carico degli esercizi futuri, sempreché l'inizio delle opere avvenga entro l'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

 

7. L'onere di cui al precedente IV comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82 nella parte II «Spese per i programmi di sviluppo», ambito 2, settore 2, obiettivo 2, progetto 1 «Costruzione e gestione di asili nido», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

 

8. Al finanziamento dell'onere di L. 5.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

 

9. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è istituito nella parte 2, ambito 2, settore 2, obiettivo 2, progetto 1 il capitolo 2.2.2.2.1.1028 «Contributi regionali in capitale a rimborso a favore di comuni e consorzi di comuni per il completamento e la costruzione di asili nido» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000 milioni.

 

10. In relazione a quanto disposto dall'art. 3, ultimo comma e dagli artt. 5, 7 e 10 nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, è istituito per memoria, nel titolo 4, categoria 3, il capitolo 4.3.1029 «Rimborso da parte degli enti beneficiari dei contributi in capitale a rimborso concessi per il completamento e la costruzione di asili nido».

 

11. Al finanziamento per l'anno 1980 delle spese per l'assegnazione dei contributi di gestione degli asili nido si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio rispettivamente per L. 9.000 milioni al capitolo 1.2.2.2.1.378 e per L. 5.000 milioni al capitolo 1.2.2.2.1.950.

 

12. Limitatamente all'anno 1980 le spese connesse alla assegnazione dei contributi di gestione di asili nido trasferiti ai comuni dalla soppressa O.N.M.I. fanno carico al capitolo 1.2.2.1.2.375 iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

 

13. Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 22, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

 

14. Con le leggi di approvazione del bilancio sarà altresì specificata la quota della spesa da finanziare mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione ai sensi della legge 29 novembre 1977, n. 891, e la quota della spesa da finanziare mediante impiego di mezzi ordinari iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

 

 

Art. 15. - Norme finanziarie

 

1. Per la concessione dei contributi in capitale di cui al precedente art. 12 è autorizzata per gli anni 1980 e 1981 la spesa rispettivamente di L. 1.500 milioni e 1.400 milioni.

 

2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico di entrambi gli esercizi 1980 e 1981, sempreché le opere abbiano inizio entro l'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

 

3. L'onere di cui al precedente I comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82 nella parte 1 «Spese per l'adempimento di funzioni normali», ambito 2, settore 2, finalità 1, attività 2 «Interventi ex O.N.M.I.».

 

4. Al finanziamento dell'onere di L. 1.500 milioni previsto per il 1980, si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.2.734 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

 

5. Conseguentemente, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è istituito nella parte 1, ambito 2, settore 2, finalità 1, attività 2, il capitolo 1.2.2.1.2.1030 «Contributi in capitale ai comuni per la sistemazione, ristrutturazione, ampliamento di asili nido già gestiti dall'O.M.N.I., nonché per l'acquisto di detti immobili» e con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di L. 1.500 milioni.

 


(2) Comma così modificato dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 26.

(3) Comma aggiunto dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 26.

 

 

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