Art.
3. - Oggetto del riordino
In
applicazione del DPR 24 luglio 1977 n.
616, e della legge 21
ottobre 1978 n. 641, il riordino delle funzioni
assistenziali di competenza degli Enti locali concerne:
- le funzioni già di
competenza degli Enti locali in forza di disposizioni di
legge precedenti al DPR 24 luglio 1977 n. 616;
- le funzioni
trasferite agli Enti locali dal DPR 24 luglio 1977 n. 616,
comprese quelle già svolte dagli Enti comunali di
assistenza (ECA), dagli uffici centrali e periferici delle
Amministrazioni regionali ai sensi del DPR 15 gennaio 1972
n. 9, dagli enti nazionali di assistenza di cui alla tabella
B del DPR 24 luglio 1977 n.
616, compresa la nota
aggiuntiva;
- ogni altra funzione
assistenziale attribuita con leggi o provvedimenti dello
Stato o della Regione.
Art.
4. - Principi informatori dell'intervento assistenziale
L'esercizio
delle funzioni di assistenza sociale è informato ai
seguenti principi:
- eguaglianza, a parità
di bisogni, dell'intervento di assistenza sociale;
- rispetto della
persona e della sua dignità;
- adeguatezza
dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive,
psicologiche, familiari, relazionali e sociali della
persona, superando anche i tradizionali interventi di
istituzionalizzazione;
- rispetto delle
opzioni individuali degli utenti in riferimento alle
risposte assistenziali esistenti;
- qualificazione delle
prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;
- riservatezza, con
particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno ed
alle prestazioni richieste e ricevute;
- fruizione
dell'intervento assistenziale negli ambiti territoriali, di
cui alla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28, di residenza
dell'utente per i residenti del Comune di Bologna negli
ambiti territoriali 27-28-29.
I cittadini devono
essere compiutamente informati sui servizi di assistenza
sociale, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di
scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalità di
erogazione delle prestazioni. La partecipazione del
cittadini e delle forze sociali assicura il rispetto del
principi di cui al primo comma e favorisce la ricerca di
soluzioni atte ad adeguare gli interventi a bisogni. La
partecipazione si attua secondo le modalità e le forme di
cui all'art. 18 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, e
mediante il controllo sociale sulle modalità di gestione
del servizi e di erogazione delle prestazioni.
Art.
5. - Destinatari
Gli
interventi di assistenza sociale, nei limiti e secondo le
modalità previsti dalla presente legge, sono rivolti a
cittadini italiani residenti in Emilia-Romagna.
Essi si
estendono, secondo le norme statali ed internazionali
vigenti, anche agli stranieri e agli apolidi residenti nel
territorio regionale.
Gli interventi si estendono,
altresì, alle persone occasionalmente presenti o
temporaneamente dimoranti nel territorio regionale che si
trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi
non differibili e non tempestivamente attuabili dai
competenti servizi della Regione o dello Stato di
appartenenza.
Art.
6. - Territorializzazione degli interventi
L'intervento
assistenziale è fruito nell'ambito territoriale di
appartenenza dell'utente, secondo il disposto dell'ultimo
alinea del primo comma del precedente art. 4, ovvero presso
le strutture socio-assistenziali previste dal piano
socio-assistenziale ad ambito sovraterritoriale.
In
caso di comprovata necessità o opportunità di carattere
oggettivo o soggettivo, che deve essere specificata
nell'atto autorizzativo, la fruizione dell'intervento
assistenziale è disposta anche in ambito territoriale
diverso, in deroga a quanto sancito dal comma precedente,
previ opportuni accordi con i soggetti istituzionalmente
competenti per territorio.
L'intervento
assistenziale urgente è disposto nell'ambito territoriale
nel quale se ne è verificata la necessità.
Per i residenti in Emilia-Romagna, i soggetti istituzionali su cui
grava l'onere finanziario per i servizi assistenziali sono
identificati facendo riferimento al Comune di residenza. Per
coloro che non risiedono in Emilia-Romagna, ammessi
all'assistenza sociale nei limiti di cui al terzo comma del
precedente articolo 5, i soggetti di cui sopra sono
identificati con riferimento al Comune nel cui territorio si
è manifestata la necessità di intervento.
Art.
7. - Opzioni individuali degli utenti
Specificazioni.
In relazione al principio di cui al quarto alinea del primo
comma del precedente articolo 4, i destinatari degli
interventi assistenziali possono scegliere liberamente,
nell'ambito territoriale definito dal precedente articolo 6
di accedere alle strutture e ai servizi pubblici e/o
convenzionati.
Essi
possono altresì previa autorizzazione, accedere a servizi e
strutture privati non convenzionati sempre che gli Enti
gestori siano iscritti nei registri previsti dai successivi
articoli 15 e 17.
L'autorizzazione
è concessa dai soggetti su cui grava l'onere della spesa,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il
quadro delle risorse pubbliche e/o convenzionate del
territorio.
Art. 8. - Concorso al costo delle prestazioni
Concorso
al costo delle prestazioni. Sulla base di indirizzi emanati
dalla Regione, i Comuni singoli o associati, individuano per
quali interventi e con quali modalità gli assistiti e le
persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli
alimenti concorrono al costo della prestazione fruita in
relazione alle proprie condizioni economiche.
è
comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del
proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25 per
cento del trattamento minimo di pensione per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti del lavoratori dipendenti.
Art.
9.
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1 lett.
c), della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34.