Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 > Dall'art. 1 all'art. 9

 

Legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2

   

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. - Finalità

 

La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale volto a promuovere e mantenere il benessere della popolazione, detta norme, con la presente legge, per il riordino delle funzioni di assistenza sociale, per la programmazione, l'organizzazione e la qualificazione del relativi interventi nonché per l'integrazione del programmi e degli interventi assistenziali con quelli sanitari.

 

 

Art. 2. - Iniziative promozionali

 

Al fine di concorrere alla eliminazione delle situazioni che determinano stati di bisogno e di emarginazione, la Regione e gli Enti locali promuovono la realizzazione di programmi e attività di aggregazione sociale e ogni altro intervento idoneo a favorire l'autonomia e le opportunità di realizzazione di singole persone e di gruppi; promuovono altresì, interventi volti a rimuovere ostacoli che impediscano e limitino la fruizione di servizi sociali da parte di individui e di gruppi socialmente più deboli. 

La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, operano per l'abolizione delle barriere architettoniche.

In tale ambito promuovono le necessarie iniziative per l'adeguamento degli strumenti urbanistici, del regolamenti edilizi, del servizi pubblici, degli edifici pubblici o aperti al pubblico nonché delle strutture di interesse socio-assistenziale esistenti o in corso di realizzazione.

La Regione e gli Enti locali promuovono studi e ricerche per identificare i bisogni e le aree di rischio attinenti l'assistenza sociale, nonché per individuare modelli assistenziali ed attività di servizio più consone alle esigenze dell'utenza.

Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite, sia con interventi diretti sia avvalendosi, anche in ordine alla sperimentazione, di enti e gruppi convenzionati di provata professionalità.

 

 

Art. 3. - Oggetto del riordino

  

In applicazione del DPR 24 luglio 1977 n. 616, e della legge 21 ottobre 1978 n. 641, il riordino delle funzioni assistenziali di competenza degli Enti locali concerne: 

- le funzioni già di competenza degli Enti locali in forza di disposizioni di legge precedenti al DPR 24 luglio 1977 n. 616; 

- le funzioni trasferite agli Enti locali dal DPR 24 luglio 1977 n. 616, comprese quelle già svolte dagli Enti comunali di assistenza (ECA), dagli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni regionali ai sensi del DPR 15 gennaio 1972 n. 9, dagli enti nazionali di assistenza di cui alla tabella B del DPR 24 luglio 1977 n. 616, compresa la nota aggiuntiva; 

- ogni altra funzione assistenziale attribuita con leggi o provvedimenti dello Stato o della Regione.

 

 

Art. 4. - Principi informatori dell'intervento assistenziale

 

L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale è informato ai seguenti principi: 

- eguaglianza, a parità di bisogni, dell'intervento di assistenza sociale; 

- rispetto della persona e della sua dignità; 

- adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, superando anche i tradizionali interventi di istituzionalizzazione; 

- rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti; 

- qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento; 

- riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno ed alle prestazioni richieste e ricevute; 

- fruizione dell'intervento assistenziale negli ambiti territoriali, di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28, di residenza dell'utente per i residenti del Comune di Bologna negli ambiti territoriali 27-28-29. 

I cittadini devono essere compiutamente informati sui servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione delle prestazioni. La partecipazione del cittadini e delle forze sociali assicura il rispetto del principi di cui al primo comma e favorisce la ricerca di soluzioni atte ad adeguare gli interventi a bisogni. La partecipazione si attua secondo le modalità e le forme di cui all'art. 18 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, e mediante il controllo sociale sulle modalità di gestione del servizi e di erogazione delle prestazioni.

 

 

Art. 5. - Destinatari

 

Gli interventi di assistenza sociale, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge, sono rivolti a cittadini italiani residenti in Emilia-Romagna. 

Essi si estendono, secondo le norme statali ed internazionali vigenti, anche agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale. 

Gli interventi si estendono, altresì, alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

 

 

Art. 6. - Territorializzazione degli interventi

 

L'intervento assistenziale è fruito nell'ambito territoriale di appartenenza dell'utente, secondo il disposto dell'ultimo alinea del primo comma del precedente art. 4, ovvero presso le strutture socio-assistenziali previste dal piano socio-assistenziale ad ambito sovraterritoriale.

In caso di comprovata necessità o opportunità di carattere oggettivo o soggettivo, che deve essere specificata nell'atto autorizzativo, la fruizione dell'intervento assistenziale è disposta anche in ambito territoriale diverso, in deroga a quanto sancito dal comma precedente, previ opportuni accordi con i soggetti istituzionalmente competenti per territorio.

L'intervento assistenziale urgente è disposto nell'ambito territoriale nel quale se ne è verificata la necessità.

Per i residenti in Emilia-Romagna, i soggetti istituzionali su cui grava l'onere finanziario per i servizi assistenziali sono identificati facendo riferimento al Comune di residenza. Per coloro che non risiedono in Emilia-Romagna, ammessi all'assistenza sociale nei limiti di cui al terzo comma del precedente articolo 5, i soggetti di cui sopra sono identificati con riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

 

 

Art. 7. - Opzioni individuali degli utenti

 

Specificazioni. In relazione al principio di cui al quarto alinea del primo comma del precedente articolo 4, i destinatari degli interventi assistenziali possono scegliere liberamente, nell'ambito territoriale definito dal precedente articolo 6 di accedere alle strutture e ai servizi pubblici e/o convenzionati.

Essi possono altresì previa autorizzazione, accedere a servizi e strutture privati non convenzionati sempre che gli Enti gestori siano iscritti nei registri previsti dai successivi articoli 15 e 17.

L'autorizzazione è concessa dai soggetti su cui grava l'onere della spesa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il quadro delle risorse pubbliche e/o convenzionate del territorio.

 

 

Art. 8. - Concorso al costo delle prestazioni

  

Concorso al costo delle prestazioni. Sulla base di indirizzi emanati dalla Regione, i Comuni singoli o associati, individuano per quali interventi e con quali modalità gli assistiti e le persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo della prestazione fruita in relazione alle proprie condizioni economiche. 

è comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25 per cento del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti del lavoratori dipendenti.

 

 

Art. 9.

 

(1).

 


(1) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1 lett. c), della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34.

 

 

 

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