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Legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2

  

 

TITOLO II - SOGGETTI ISTITUZIONALI

 

Art. 10. - Competenze e funzioni della Regione

 

La Regione Emilia-Romagna:

1) approva il piano socio-assistenziale regionale;

2) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate ai fini socio-assistenziali;

3) ripartisce il fondo socio-assistenziale regionale per i servizi di assistenza sociale;

4) determina gli orientamenti generali per il concorso degli utenti e delle persone, tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, al costo delle prestazioni;

5) cura la tenuta del registri regionali del soggetti privati e delle associazioni di volontariato di cui al successivo art. 18;

6) emana indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge;

7) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali;

8) promuove l'attuazione di un sistema informativo del servizi di assistenza sociale, quale articolazione del sistema informativo regionale;

9) disciplina le modalità e i criteri della vigilanza sulle attività e sulle strutture socio-assistenziali del territorio regionale;

10) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi. 

La Regione cura, altresì, l'adempimento delle funzioni amministrative relative: 

a) per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sugli organi; al controllo sugli atti a norma dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972 n. 9; all'alta vigilanza (2); all'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati; alle modifiche istituzionali e statutarie; alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e del servizi di assistenza sociale; all'estinzione; 

b) per quanto riguarda le persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice civile che operano nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, e le cui finalità si esauriscono nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sull'amministrazione delle fondazioni di cui all'art. 25 del codice civile; alla sospensione delle deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del codice civile; al coordinamento delle attività di cui all'art. 26 del codice civile; alle modifiche istituzionali e statutarie; all'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni di cui all'art. 26 del codice civile; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e del servizi di assistenza sociale; all'estinzione.

 

 

Art. 11. - Competenze e funzioni delle Province, del Circondario di Rimini e delle Assemblee di Comuni per la programmazione

 

Le Province sono titolari delle funzioni ad esse attribuite con DPR 24 luglio 1977 n. 616, nonché delle funzioni loro attribuite dalle disposizioni legislative vigenti e le esercitano secondo le modalità di cui al successivo art. 22. 

Le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28, costituite ai sensi della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, predispongono i piani territoriali di cui al successivo art. 39 ed esprimono altresì parere in ordine alla assegnazione del contributi regionali di cui al successivo art. 42. La mancata comunicazione del pareri entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 43, primo comma, non costituisce impedimento per l'adozione del provvedimenti di cui al terzo comma del medesimo art. 43.

 

 

Art. 12. - Competenze e funzioni del Comune

 

Ai sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti l'assistenza sociale e le esercitano in forma singola o associata. I Comuni partecipano alla elaborazione, realizzazione e verifica del piano sociale e territoriale.

I Comuni garantiscono ai cittadini l'informazione di cui al penultimo comma dell'art. 4.

 

 

Art. 13. - Competenze e funzioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

 

Competenze e funzioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB). Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esercitano le proprie funzioni nel rispetto della presente legge.

Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche adeguando i propri statuti, a realizzare le attività e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale.

 

 

TITOLO III SOGGETTI NON ISTITUZIONALI

 

Art. 14. - Assistenza privata

  

Omissis.

 

 

Art. 15. - Registro dei soggetti privati

 

Omissis.

 

 

Art. 16. - Volontariato

 

Omissis.

 

 

Art. 17. - Registro del volontariato

 

Omissis.

 

 

Art. 18. - Registri personali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato

 

Omissis.

 

 

Art. 19. - Effetti dell'iscrizione nei registri locali e regionali

 

Omissis.

 

 

Art. 20. - Rapporti e convenzioni tra soggetti istituzionali e non istituzionali

 

Omissis.

 

 

Art. 21. - Altre convenzioni

 

Omissis.

 


(2) Così modificato dall'art. 54 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

(3) Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

 

 

 

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