Art.
10. - Competenze e funzioni della Regione
La
Regione Emilia-Romagna:
1) approva il piano
socio-assistenziale regionale;
2) promuove l'impiego
coordinato di tutte le risorse destinate ai fini
socio-assistenziali;
3) ripartisce il fondo
socio-assistenziale regionale per i servizi di assistenza
sociale;
4) determina gli
orientamenti generali per il concorso degli utenti e delle
persone, tenute al mantenimento e alla corresponsione degli
alimenti, al costo delle prestazioni;
5) cura la tenuta del
registri regionali del soggetti privati e delle associazioni
di volontariato di cui al successivo art. 18;
6) emana indirizzi e
direttive per l'attuazione della presente legge;
7) promuove la
formazione e l'aggiornamento professionale del personale
addetto ai servizi sociali;
8) promuove
l'attuazione di un sistema informativo del servizi di
assistenza sociale, quale articolazione del sistema
informativo regionale;
9) disciplina le
modalità e i criteri della vigilanza sulle attività e
sulle strutture socio-assistenziali del territorio
regionale;
10) attua forme di
verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei
servizi.
La Regione cura,
altresì, l'adempimento delle funzioni amministrative
relative:
a) per quanto riguarda
le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che
operano nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico;
al controllo sugli organi; al controllo sugli atti a norma
dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972 n. 9; all'alta vigilanza
(2); all'autorizzazione all'accettazione di
eredità, legati; alle modifiche istituzionali e statutarie;
alle nomine di propria competenza ad incarichi di
amministratori; all'autorizzazione al funzionamento delle
strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture
e del servizi di assistenza sociale; all'estinzione;
b) per quanto riguarda
le persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice
civile che operano nelle materie di cui all'art. 22 del DPR
24 luglio 1977 n. 616, e le cui finalità si esauriscono
nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al
controllo sull'amministrazione delle fondazioni di cui
all'art. 25 del codice civile; alla sospensione delle
deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del
codice civile; al coordinamento delle attività di cui
all'art. 26 del codice civile; alle modifiche istituzionali
e statutarie; all'unificazione dell'amministrazione di più
fondazioni di cui all'art. 26 del codice civile;
all'autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla
vigilanza sul funzionamento delle strutture e del servizi di
assistenza sociale; all'estinzione.
Art.
11. - Competenze e funzioni delle Province, del Circondario
di Rimini e delle Assemblee di Comuni per la programmazione
Le
Province sono titolari delle funzioni ad esse attribuite con
DPR 24 luglio 1977 n. 616, nonché delle funzioni loro
attribuite dalle disposizioni legislative vigenti e le
esercitano secondo le modalità di cui al successivo art.
22.
Le
Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni
per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23
e n. 39 delimitati dalla Legge regionale 29 agosto 1979 n.
28, costituite ai sensi della Legge regionale 27 febbraio
1984 n. 6, predispongono i piani territoriali di cui al
successivo art. 39 ed esprimono altresì parere in ordine
alla assegnazione del contributi regionali di cui al
successivo art. 42. La mancata comunicazione del pareri
entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 43, primo
comma, non costituisce impedimento per l'adozione del
provvedimenti di cui al terzo comma del medesimo art. 43.
Art.
12. - Competenze e funzioni del Comune
Ai
sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616, i Comuni sono titolari
delle funzioni amministrative concernenti l'assistenza
sociale e le esercitano in forma singola o associata. I
Comuni partecipano alla elaborazione, realizzazione e
verifica del piano sociale e territoriale.
I Comuni garantiscono ai cittadini l'informazione di cui al penultimo
comma dell'art. 4.
Art.
13. - Competenze
e funzioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB)
Competenze
e funzioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza (IPAB). Fino all'entrata in vigore della legge
di riforma dell'assistenza, le Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza esercitano le proprie funzioni nel
rispetto della presente legge.
Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche
adeguando i propri statuti, a realizzare le attività e gli
interventi previsti dalla programmazione regionale e locale.
Art.
14. - Assistenza privata
Omissis.
Art.
15. - Registro dei soggetti privati
Omissis.
Art.
16. - Volontariato
Omissis.
Art.
17. - Registro del volontariato
Omissis.
Art.
18. - Registri personali dei soggetti privati e delle associazioni
di volontariato
Omissis.
Art.
19. - Effetti dell'iscrizione nei registri locali e regionali
Omissis.
Art.
20. - Rapporti e convenzioni tra soggetti istituzionali e
non istituzionali
Omissis.
Art.
21. - Altre
convenzioni
Omissis.
(2)
Così modificato dall'art. 54 della L.R. 7 febbraio 1992,
n. 7.
(3)
Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 24 della
L.R. 12 maggio 1994, n. 19.