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Legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2

   

 

TITOLO IV (4) - GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA

 

Art. 22. - Gestione associata delle funzioni di assistenza sociale

 

Comuni esercitano in forma associata, per il tramite delle Unità sanitarie locali, le funzioni concernenti: 

- l'assistenza sociale alla maternità, infanzia, età evolutiva e alla famiglia di cui all'articolo 23, lett. c) del DPR 24 luglio 1977 n. 616 (5);

- l'assistenza sociale inerente alla prevenzione, alla cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

- la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per handicappati

;- la vigilanza sul funzionamento delle strutture e del servizi pubblici e privati di assistenza sociale, delegata e subdelegata ai sensi del successivo articolo 36, lett. b);

- le ulteriori eventuali attività assistenziali individuate dal piano socio-assistenziale sulla base di criteri di efficienza e di adeguatezza di bacini d'utenza.

I Comuni possono deliberare, altresì, di esercitare in forma associata anche altre funzioni di assistenza sociale di cui sono titolari.Anche in relazione alle funzioni esercitate obbligatoriamente in forma associata, possono essere gestite dai singoli Comuni le strutture socio- assistenziali residenziali e semiresidenziali destinate ai cittadini residenti nel Comune.Le funzioni di assistenza sociale delle Province sono esercitate negli ambiti territoriali delimitati a norma della Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28 attraverso convenzioni con i Comuni singoli e associati e le comunità montane di cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1.

 

 

Art. 23. - Modalità della gestione associata

 

L'associazione del Comuni d'intesa con i Comuni, le Province e le Comunità montane determina i mezzi finanziari, i beni mobili ed immobili da trasferire all'Unità sanitaria locale per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale gestite in forma associata per il tramite delle Unità sanitarie locali, nonché, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli 27 e seguenti, il personale necessario. 

I Comuni e le Province devono in ogni caso trasferire alle Unità sanitarie locali le quote derivanti dalle assegnazioni di provenienza statale e regionale destinate al finanziamento degli interventi e del servizi gestiti in forma associata. 

Le Unità sanitarie locali provvedono entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere ai Comuni, alle Province, al Circondario di Rimini e alle Assemblee di Comuni per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 una relazione sull'andamento della gestione delle funzioni assistenziali e sui risultati conseguenti. 

I Comuni e le Province possono in ogni momento procedere alla verifica delle concrete modalità attuative del servizi, interventi e programmi, anche al fine di migliorarne i livelli qualitativi e quantitativi.

 

 

Art. 24. - Integrazioni delle funzioni sanitarie e sociali

 

Le Unità sanitarie-locali definiscono modalità e adottano provvedimenti per integrare i programmi e gli interventi sanitari con quelli sociali. 

Le prestazioni sanitarie all'interno del servizi e delle strutture di assistenza sociale sono garantite dai competenti servizi delle Unità sanitarie locali direttamente o con rapporto di convenzione.

 

 

Art. 25. - Servizio sociale delle Unità sanitarie locali

 

Le attività di assistenza sociale, gestite in forma associata o convenzionata ai sensi del precedente articolo 22, sono esercitate dalle Unità sanitarie locali per il tramite del servizio sociale. L'attività connessa alla risocializzazione e socializzazione del dimessi dagli ospedali psichiatrici e del tossicodipendenti, l'assistenza psicologica ed ogni altra attività compresa nelle funzioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833, aventi caratteristiche essenzialmente d'assistenza sociale prevista dal piano sanitario regionale e a carico del fondo sanitario nazionale, possono essere funzionalmente organizzate e dirette dal servizio sociale. In relazione alle attività esercitate il servizio sociale, per meglio adeguare i propri interventi alle caratteristiche psico-sociale degli utenti ed alla specificità di bisogni, è organizzato, di norma, nei seguenti settori:

- famiglia e maternità-infanzia età evolutiva 

- adulti 

- anziani.

 

 

Art. 26. - Responsabile del servizio sociale della Unità sanitaria locale

 

Al servizio sociale è preposto un responsabile prescelto tra gli operatori di ruolo del servizio o allo stesso assegnato funzionalmente, che ricoprono una delle qualifiche funzionali dirigenziali previste per i dipendenti degli Enti Locali o regionali ovvero posizioni funzionali equipollenti nel ruolo di appartenenza per i dipendenti inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale che siano in possesso di comprovata esperienza e competenza nell'organizzazione del servizi sociali. L'incarico di responsabile del servizio sociale è conferito con le modalità e le procedure, in quanto applicabili, di cui alla legge regionale che definisce le norme per il conferimento dell'incarico di responsabile di servizio nelle Unità sanitarie locali. L'incarico è conferito dall'Assemblea generale per la durata di tre anni ed è rinnovabile. 

Il responsabile del servizio sociale fa parte dell'ufficio di direzione e partecipa con voto consuntivo alle sedute del Comitato di gestione. 

Al responsabile del servizio sociale è corrisposto, a carico del bilancio sociale e per la durata dell'incarico, una indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 per i responsabili del servizi sanitari e amministrativi delle Unità sanitarie locali.

 

 

TITOLO V (4) - IL PERSONALE 

 

Art. 27. - Personale dell'associazione del Comuni

 

Per l'esercizio in forma associata delle funzioni di assistenza sociale, l'associazione del Comuni di cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, si avvale di:

- personale assunto direttamente

- personale assegnato da Comuni e comandato da Province, Comunità montane, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Regione.

Si avvale, altresì, per lo svolgimento di attività che concorrono all'attuazione delle finalità proprie del servizio sanitario, di personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.

Il personale di cui al secondo alinea del primo comma e quello di cui al precedente comma, che conserva il rapporto di pubblico impiego con l'ente o l'Unità sanitaria locale di appartenenza, è assegnato solo funzionalmente al servizio sociale.

Il personale assunto direttamente dall'associazione del Comuni rientra nel comparto del personale degli Enti locali, e in tal ambito sono fatti salvi i processi di mobilità secondo le disposizioni del DPR 23 giugno 1983 n. 347, e della Legge regionale 8 marzo 1984 n. 11.

Agli oneri relativi si fa fronte con le quote messe a disposizioni dagli Enti associati.

 

 

Art. 28. - Regolamento a pianta organica

 

L'Assemblea generale dell'associazione del Comuni approva la pianta organica del personale del servizio sociale, proposta dal Comitato di gestione nel rispetto delle direttive regionali in materia di formazione degli organici del personale. Approva altresì apposito regolamento.

 

 

Art. 29. - Copertura dei posti di pianta organica

 

I concorsi per la copertura del posti previsti nella pianta organica del servizio sociale sono indetti dal Comitato di gestione. 

Nella determinazione del posti da mettere in concorso vanno temporaneamente esclusi i posti le cui funzioni sono svolte da personale comandato da Comuni, Comunità montane, Province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Regione, nonché da personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.

Il bando di concorso deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 30. - Sistemazione del personale di ruolo già dipendente dei soppressi consorzi socio-sanitari

 

Il personale di ruolo del soppressi consorzi socio-sanitari non confluito nel ruolo del personale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale né attribuito ai Comuni ai sensi dell'art. 156 e seguenti del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, è inquadrato nei posti vacanti della pianta organica del servizio sociale in corrispondenza con i livelli e le qualifiche professionali coperte.

 

 

Art. 31. Formazione ed aggiornamento del personale

 

La regione promuove l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale del servizio sociale secondo le modalità stabilite dalla Legge regionale 2 novembre 1983 n. 39.

 

 

TITOLO VI - INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE

 

Art. 32. - Finalità - Attuazione

 

Le finalità di cui al presente titolo si conseguono attraverso i programmi, i criteri e gli interventi specificatamente previsti dal piano socio-assistenziale e, fino all'entrata in vigore dello stesso, attraverso gli interventi già previsti dagli articoli 41 e 42 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1.

 

 

Art. 33. - Assistenza sociale alla famiglia, alla maternità, infanzia, età evolutiva - Finalità

 

Gli interventi di assistenza sociale per la famiglia, la maternità, l'infanzia e l'età evolutiva sono in particolare volti a:

- assicurare aiuti alla famiglia che versi in difficoltà relazionali o materiali;

- assicurare le condizioni che favoriscano la promozione di una procreazione responsabile, la tutela sociale della gravidanza e della maternità;

- assicurare le condizioni materiali, familiari, affettive, cognitive, relazionali e sociali per un armonico sviluppo psicofisico del bambino e dell'adolescente.

 

 

Art. 34. - Assistenza sociale agli adulti - Finalità

 

Gli interventi di assistenza sociale per gli adulti sono rivolti ai cittadini che a causa delle loro condizioni psico-fisiche e/o sociali non siano autosufficienti e siano soggetti a rischio di emarginazione. Tali interventi sono volti in particolare a:

- assicurare le essenziali condizioni materiali di vita;

- contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione;

- garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;

- favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo anche in collaborazione con le strutture di formazione professionale, con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, con i competenti uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e in rapporto con le associazioni di categoria;

- garantire risposte idonee ai cittadini con mancanza di autonomia psicofisica anche mediante appropriate attività e presidi tutelari.

 

 

Art. 35. - Assistenza sociale agli anziani - Finalità

 

Gli interventi di assistenza sociale per gli anziani sono, in particolare, volti a:

- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, abbandono, solitudine;

- garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;

- assicurare idonee risposte alle esigenze degli anziani non autosufficienti anche mediante appropriati presidi residenziali tutelari.

 


(4) I titoli IV e V e il comma 1 dell'art. 37 della presente legge sono abrogati dall'art. 24 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa L.R. 19/1994, che si riporta di seguito: «Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85».

(5) A linea così modificato dall'art. 29 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27.

 

 

 

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