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Legge
regionale 12 gennaio 1985, n. 2
TITOLO
IV (4) - GESTIONE
INTEGRATA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
Art.
22. - Gestione associata delle funzioni di assistenza sociale
Comuni
esercitano in forma associata, per il tramite delle Unità
sanitarie locali, le funzioni concernenti:
-
l'assistenza sociale alla maternità, infanzia, età
evolutiva e alla famiglia di cui all'articolo 23, lett. c)
del DPR 24 luglio 1977 n. 616 (5);
- l'assistenza sociale
inerente alla prevenzione, alla cura e riabilitazione degli
stati di tossicodipendenza;
- la gestione delle
strutture residenziali e semiresidenziali per handicappati
;- la vigilanza sul
funzionamento delle strutture e del servizi pubblici e
privati di assistenza sociale, delegata e subdelegata ai
sensi del successivo articolo 36, lett. b);
- le ulteriori
eventuali attività assistenziali individuate dal piano
socio-assistenziale sulla base di criteri di efficienza e di
adeguatezza di bacini d'utenza.
I Comuni possono
deliberare, altresì, di esercitare in forma associata anche
altre funzioni di assistenza sociale di cui sono titolari.Anche in relazione
alle funzioni esercitate obbligatoriamente in forma
associata, possono essere gestite dai singoli Comuni le
strutture socio- assistenziali residenziali e
semiresidenziali destinate ai cittadini residenti nel
Comune.Le funzioni di
assistenza sociale delle Province sono esercitate negli
ambiti territoriali delimitati a norma della Legge regionale
29 agosto 1979 n. 28 attraverso convenzioni con i Comuni
singoli e associati e le comunità montane di cui alla Legge
regionale 3 gennaio 1980 n. 1.
Art.
23. - Modalità della gestione associata
L'associazione
del Comuni d'intesa con i Comuni, le Province e le Comunità
montane determina i mezzi finanziari, i beni mobili ed
immobili da trasferire all'Unità sanitaria locale per
l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale gestite in
forma associata per il tramite delle Unità sanitarie
locali, nonché, fermo restando quanto disposto dai
successivi articoli 27 e seguenti, il personale necessario.
I
Comuni e le Province devono in ogni caso trasferire alle
Unità sanitarie locali le quote derivanti dalle
assegnazioni di provenienza statale e regionale destinate al
finanziamento degli interventi e del servizi gestiti in
forma associata.
Le Unità sanitarie
locali provvedono entro il 31 marzo di ogni anno a
trasmettere ai Comuni, alle Province, al Circondario di
Rimini e alle Assemblee di Comuni per la programmazione di
cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 una relazione
sull'andamento della gestione delle funzioni assistenziali e
sui risultati conseguenti.
I Comuni e le Province
possono in ogni momento procedere alla verifica delle
concrete modalità attuative del servizi, interventi e
programmi, anche al fine di migliorarne i livelli
qualitativi e quantitativi.
Art.
24. - Integrazioni delle funzioni sanitarie e sociali
Le
Unità sanitarie-locali definiscono modalità e adottano
provvedimenti per integrare i programmi e gli interventi
sanitari con quelli sociali.
Le
prestazioni sanitarie all'interno del servizi e delle
strutture di assistenza sociale sono garantite dai
competenti servizi delle Unità sanitarie locali
direttamente o con rapporto di convenzione.
Art.
25. - Servizio sociale delle Unità sanitarie locali
Le
attività di assistenza sociale, gestite in forma associata
o convenzionata ai sensi del precedente articolo 22, sono
esercitate dalle Unità sanitarie locali per il tramite del
servizio sociale. L'attività connessa
alla risocializzazione e socializzazione del dimessi dagli
ospedali psichiatrici e del tossicodipendenti, l'assistenza
psicologica ed ogni altra attività compresa nelle funzioni
di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833, aventi
caratteristiche essenzialmente d'assistenza sociale prevista
dal piano sanitario regionale e a carico del fondo sanitario
nazionale, possono essere funzionalmente organizzate e
dirette dal servizio sociale. In relazione alle
attività esercitate il servizio sociale, per meglio
adeguare i propri interventi alle caratteristiche
psico-sociale degli utenti ed alla specificità di bisogni,
è organizzato, di norma, nei seguenti settori:
- famiglia e maternità-infanzia
età evolutiva
- adulti
- anziani.
Art.
26. - Responsabile del servizio sociale della Unità sanitaria
locale
Al
servizio sociale è preposto un responsabile prescelto tra
gli operatori di ruolo del servizio o allo stesso assegnato
funzionalmente, che ricoprono una delle qualifiche
funzionali dirigenziali previste per i dipendenti degli Enti
Locali o regionali ovvero posizioni funzionali equipollenti
nel ruolo di appartenenza per i dipendenti inquadrati nei
ruoli nominativi regionali del personale del servizio
sanitario nazionale che siano in possesso di comprovata
esperienza e competenza nell'organizzazione del servizi
sociali. L'incarico
di responsabile del servizio sociale è conferito con le
modalità e le procedure, in quanto applicabili, di cui alla
legge regionale che definisce le norme per il conferimento
dell'incarico di responsabile di servizio nelle Unità
sanitarie locali. L'incarico è conferito dall'Assemblea
generale per la durata di tre anni ed è rinnovabile.
Il
responsabile del servizio sociale fa parte dell'ufficio di
direzione e partecipa con voto consuntivo alle sedute del
Comitato di gestione.
Al responsabile del
servizio sociale è corrisposto, a carico del bilancio
sociale e per la durata dell'incarico, una indennità in
misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico
di cui all'articolo 47 della Legge 23 dicembre 1978, n.
833 per i responsabili del servizi sanitari e
amministrativi delle Unità sanitarie locali.
TITOLO
V (4) - IL PERSONALE
Art.
27. - Personale dell'associazione del Comuni
Per
l'esercizio in forma associata delle funzioni di assistenza
sociale, l'associazione del Comuni di cui alla Legge
regionale 3 gennaio 1980 n. 1, si avvale di:
- personale assunto
direttamente
- personale assegnato
da Comuni e comandato da Province, Comunità montane,
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Regione.
Si avvale, altresì,
per lo svolgimento di attività che concorrono
all'attuazione delle finalità proprie del servizio
sanitario, di personale iscritto nei ruoli nominativi
regionali del servizio sanitario nazionale.
Il personale di cui al
secondo alinea del primo comma e quello di cui al precedente
comma, che conserva il rapporto di pubblico impiego con
l'ente o l'Unità sanitaria locale di appartenenza, è
assegnato solo funzionalmente al servizio sociale.
Il personale assunto
direttamente dall'associazione del Comuni rientra nel
comparto del personale degli Enti locali, e in tal ambito
sono fatti salvi i processi di mobilità secondo le
disposizioni del DPR 23 giugno 1983 n. 347, e della Legge
regionale 8 marzo 1984 n. 11.
Agli oneri relativi si fa fronte con le quote messe a disposizioni dagli
Enti associati.
Art.
28. - Regolamento a pianta organica
L'Assemblea
generale dell'associazione del Comuni approva la pianta
organica del personale del servizio sociale, proposta dal
Comitato di gestione nel rispetto delle direttive regionali
in materia di formazione degli organici del personale.
Approva altresì apposito regolamento.
Art.
29. - Copertura dei posti di pianta organica
I
concorsi per la copertura del posti previsti nella pianta
organica del servizio sociale sono indetti dal Comitato di
gestione.
Nella determinazione
del posti da mettere in concorso vanno temporaneamente
esclusi i posti le cui funzioni sono svolte da personale
comandato da Comuni, Comunità montane, Province,
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Regione,
nonché da personale iscritto nei ruoli nominativi regionali
del servizio sanitario nazionale.
Il bando di concorso
deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
30. - Sistemazione del personale di ruolo già dipendente
dei soppressi consorzi socio-sanitari
Il
personale di ruolo del soppressi consorzi socio-sanitari non
confluito nel ruolo del personale del ruolo nominativo
regionale del servizio sanitario nazionale né attribuito ai
Comuni ai sensi dell'art. 156 e seguenti del Testo unico
della legge comunale e provinciale approvato con regio
decreto 3 marzo 1934 n. 383, è inquadrato nei posti vacanti
della pianta organica del servizio sociale in corrispondenza
con i livelli e le qualifiche professionali coperte.
Art.
31. Formazione ed aggiornamento del personale
La
regione promuove l'attività di formazione, qualificazione,
riqualificazione ed aggiornamento del personale del servizio
sociale secondo le modalità stabilite dalla Legge regionale
2 novembre 1983 n. 39.
TITOLO
VI - INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE
Art.
32. - Finalità - Attuazione
Le finalità di cui al presente titolo si conseguono
attraverso i programmi, i criteri e gli interventi
specificatamente previsti dal piano socio-assistenziale e,
fino all'entrata in vigore dello stesso, attraverso gli
interventi già previsti dagli articoli 41 e 42 della Legge
regionale 3 gennaio 1980 n. 1.
Art.
33. - Assistenza sociale alla famiglia, alla maternità, infanzia,
età evolutiva - Finalità
Gli
interventi di assistenza sociale per la famiglia, la
maternità, l'infanzia e l'età evolutiva sono in
particolare volti a:
- assicurare aiuti
alla famiglia che versi in difficoltà relazionali o
materiali;
- assicurare le
condizioni che favoriscano la promozione di una procreazione
responsabile, la tutela sociale della gravidanza e della
maternità;
- assicurare le
condizioni materiali, familiari, affettive, cognitive,
relazionali e sociali per un armonico sviluppo psicofisico
del bambino e dell'adolescente.
Art.
34. - Assistenza sociale agli adulti - Finalità
Gli
interventi di assistenza sociale per gli adulti sono rivolti
ai cittadini che a causa delle loro condizioni psico-fisiche
e/o sociali non siano autosufficienti e siano soggetti a
rischio di emarginazione. Tali interventi sono volti in
particolare a:
- assicurare le
essenziali condizioni materiali di vita;
- contrastare e
contribuire a rimuovere i processi di emarginazione;
- garantire aiuti e
favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione
nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- favorire
l'inserimento o il reinserimento lavorativo anche in
collaborazione con le strutture di formazione professionale,
con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, con i
competenti uffici periferici del Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale e in rapporto con le associazioni
di categoria;
- garantire risposte
idonee ai cittadini con mancanza di autonomia psicofisica
anche mediante appropriate attività e presidi tutelari.
Art.
35. - Assistenza sociale agli anziani - Finalità
Gli
interventi di assistenza sociale per gli anziani sono, in
particolare, volti a:
- prevenire e rimuovere situazioni di
bisogno, abbandono, solitudine;
- garantire aiuti e
favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione
nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- assicurare idonee
risposte alle esigenze degli anziani non autosufficienti
anche mediante appropriati presidi residenziali tutelari.
(4)
I titoli IV e V e il comma 1
dell'art. 37 della presente legge sono abrogati dall'art.
24 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, salvo quanto
disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa L.R. 19/1994,
che si riporta di seguito: «Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità
sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla
ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della
Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce
con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte
associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del
decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il
comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85».
(5)
A linea così modificato dall'art. 29 della L.R. 14 agosto
1989, n. 27.
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