Art.
36. - Funzioni delegate e subdelegate
Nell'ambito
delle funzioni amministrative regionali di cui al secondo
comma del precedente articolo 10, sono delegate e
subdelegate ai Comuni:
a) (6)
b) la vigilanza sul
funzionamento dei servizi, pubblici e privati, di assistenza
sociale (7);
c) le funzioni di
controllo pubblico sull'amministrazione delle persone
giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice
civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24
luglio 1977 n. 616 e le cui finalità si esauriscono
nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23,
ultimo comma, 25 e 26 del codice civile, nonché le funzioni
relative alla autorizzazione all'acquisto di immobili,
all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui
all'articolo 17 del codice civile;
d) la nomina ad
amministratore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
Art.
37. - Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate
(L'esercizio
delle funzioni delegate e subdelegate di cui alle lettere a)
e b) del primo comma del precedente articolo 36, è
effettuato obbligatoriamente in forma associata per il
tramite delle Unità sanitarie locali nel cui territorio ha
sede la struttura o è svolto il servizio, al fine anche di
assicurarne lo svolgimento coordinato e integrato sotto i
profili sia socio-assistenziale che sanitario) (4).
L'esercizio delle
funzioni subdelegate di cui alla lettera c) e di quella
delegata di cui alla lettera d) del primo comma del
precedente articolo è effettuato dal Comune nel cui
territorio ha sede legale la persona giuridica privata o
l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.
In caso di persistente
inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate,
la Regione, sentito il Comune competente, e previa
assegnazione di un congruo termine per provvedere, si
sostituisce al soggetto inadempiente limitatamente alla sola
attività non adempiuta.
La revoca delle
funzioni delegate e subdelegate nei confronti di tutti o uno
solo del soggetti delegati, segue la disciplina prevista nel
Titolo III della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6. (8)
Le deleghe e subdeleghe di cui ai punti a) e b) dell'articolo precedente
si attivano quando siano stati precisati i requisiti di cui
al precedente articolo 9.
Art.
38. - Programmazione regionale
La
Regione definisce, mediante la predisposizione del piano
socio-assistenziale coordinato ed integrato con il piano
sanitario, gli orientamenti programmatici per dare
attuazione alle finalità della presente legge.
Il piano
socio-assistenziale definisce:
- gli obiettivi
prioritari da perseguire;
- la tipologia del servizi e degli
interventi;
- i parametri di
funzionalità ed organizzazione del servizi e del presidi,
ove i medesimi siano identificabili.
Il piano
socio-assistenziale regionale è periodicamente aggiornato.
La Regione garantisce
a norma dell'articolo 5 dello Statuto la partecipazione del
cittadini alla determinazione delle proprie scelte in
materia di assistenza sociale assicurando in particolare la
consultazione del soggetti di cui agli articoli 14 e 16
iscritti nei registri regionali.
Art.
39. - Programmazione territoriale
Sulla
base del piano socio-assistenziale regionale, le Province,
il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni per la
programmazione, di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n.
39, predispongono il rispettivo piano articolato tenuto
conto degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie
locali corrispondenti; promuovono il concorso del Comuni,
delle associazioni del Comuni e delle Comunità montane di
cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1 e delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
garantendo la partecipazione del soggetti di cui ai
precedenti articoli 14 e 16.I piani individuano
tra l'altro:
- le risorse pubbliche
e private esistenti nel territorio;
- le possibilità di
utilizzo coordinato delle stesse anche in relazione alle
disponibilità al convenzionamento del soggetti pubblici e
privati interessati;
- il fabbisogno di
servizi, presidi, interventi e la loro migliore
localizzazione;
- le priorità da
perseguire in ordine alla realizzazione di nuovi servizi e
presidi.La Giunta regionale
emana direttive per la predisposizione del piani.Le Province, il
Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni per la
programmazione costituite negli ambiti territoriali n. 23 e
n. 39 predispongono annualmente una relazione sullo stato di
attuazione del rispettivi piani. I piani e le relazioni annuali
costituiscono punto di riferimento per i programmi attuativi
regionali e locali.
Art.
40. - Fondo regionale
La
Regione, per concorrere al conseguimento delle finalità
della presente legge, istituisce nel bilancio regionale, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1985, un fondo
denominato «Fondo socio-assistenziale regionale». A
tale fondo affluiscono:
a) le entrate degli
enti nazionali operati in materia socio- assistenziale
attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 1-duodecies del
decreto legge 18 agosto 1978 n. 481, convertito con Legge 21
ottobre 1978 n. 641;
b) gli stanziamenti
previsti ai Capitoli 68120 ed 68121 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale per
l'esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle
funzioni di assistenza già esercitate dalla Regione e
attribuite ai Comuni con DPR 24 luglio 1977 n. 616, in
attuazione della Legge regionale 17 febbraio 1978 n. 10;
c) gli stanziamenti
previsti al Capitolo 58060 dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985,
finalizzati all'assistenza e tutela sociale e sanitaria
della maternità, dell'infanzia, dell'età evolutiva e della
famiglia in attuazione della Legge regionale 10 giugno 1976
n. 22;
d) gli stanziamenti
previsti al Capitolo 63450 dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985,
finalizzati all'espletamento delle attività di prevenzione,
cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in
attuazione della Legge 22 dicembre 1975 n. 685; e) gli stanziamenti
previsti al Capitolo 61220 dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985,
finalizzati agli interventi in favore del cittadini
portatori di handicaps in attuazione della Legge regionale
29 dicembre 1979 n. 48;
f) gli stanziamenti
previsti al Capitolo 60220 dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985,
finalizzati all'istituzione, al potenziamento e al
funzionamento del servizi di assistenza domiciliare;
g) le eventuali altre
assegnazioni statali vincolate ad interventi
socio-assistenziali;
h) le ulteriori
risorse integrative regionali, da determinarsi con legge di
bilancio.
Il fondo di cui al presente articolo è iscritto,
pro-quota, in appositi capitoli di bilancio,
rispettivamente:
- per le spese di
gestione del servizi socio-assistenziali;
- per le spese di
investimento sulle strutture socio-assistenziali.
Per le spese di
gestione dei servizi socio-assistenziali la legge di
bilancio determina annualmente l'entità della relativa
spesa a norma dell'articolo 11 della Legge regionale 6
luglio 1977 n. 31. Per le spese di
investimento sulle strutture socio-assistenziali sono di
volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa,
a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità
di bilancio. La Giunta regionale,
ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto
le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di
cassa per l'esercizio 1985, dopo l'entrata in vigore della
presente legge e di quella di approvazione del bilancio per
l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 38, 3° comma, della Legge regionale 6 luglio
1977 n. 31, nel rispetto della distinzione fra coperture
finanziarie con mezzi statali e regionali e delle altre
specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della
citata Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, di contabilità
regionale.
Art.
41. - Fondo regionale - Quota per spese di gestione
La
quota del fondo regionale per le spese di gestione del
servizi socio-assistenziali è destinata:
a) quota-parte al
finanziamento delle iniziative promozionali e delle attività
di cui ai precedenti articoli 2 e 10, nonché delle attività
connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano
socio-assistenziale regionale e del piani territoriali di
cui al precedente articolo 39;
b) quota-parte alla
ripartizione tra i Comuni singoli o associati e le Province
sulla base di parametri obiettivi finalizzati ad assicurare
la continuità degli interventi, ivi compresi quelli in
favore del cittadini già assistiti dall'ONPI o dall'ENS in
proprie strutture residenziali ubicate in Emilia-Romagna, e
ad avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di
erogazione del servizi socio-assistenziali, pubblici e
privati convenzionati;
c) quota-parte alla
ripartizione tra i Comuni singoli o associati per il
finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali,
volti a realizzare, anche attraverso le convezioni di cui al
precedente articolo 20, gli obiettivi indicati nel piano
socio-assistenziale regionale di cui al precedente articolo
38.
Il Consiglio regionale
approva il programma annuale degli interventi ed effettua le
ripartizioni di cui al comma precedente.
Fino alla data di
entrata in vigore del piano socio-assistenziale regionale le
ripartizioni di cui al primo comma dovranno prevedere, in
particolare, la incentivazione di interventi rivolti:
- al mantenimento
delle persone anziane nel proprio ambiente di vita;
- alla tutela sociale
della maternità, infanzia ed età evolutiva;
- alla prevenzione
sociale all'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti
e psicotrope nonché al recupero e reinserimento sociale del
tossicodipendenti;
- a favorire
l'autonomia e l'inserimento sociale e lavorativo ed il
mantenimento nel proprio ambiente di vita del cittadini
portatori di handicap, secondo gli obiettivi delle vigenti
leggi nazionali e regionali di settore;
- a favorire
l'inserimento sociale e lavorativo e l'integrazione dei
nomadi (9).
Art.
42. - Fondo regionale - Quota per spese di investimento
All'interno
della quota del fondo regionale destinata a spese di
investimento sulle strutture socio-assistenziali, la Regione
concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza
massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la
costruzione o il riattamento o l'acquisto di strutture
immobiliari, al fine di incentivare l'attivazione,
l'adeguamento e il potenziamento di strutture
socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi previsti
dal piano socio-assistenziale regionale e individuare sulla
base del piani territoriali di cui al precedente articolo 39.
I destinatari del contributi di cui al precedente comma
sono:
a) i Comuni singoli o
associati;
b) le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti non
istituzionali di cui al precedente articolo 14 e le
organizzazioni di volontariato di cui al precedente articolo
16, che si convenzionano, a norma dell'articolo 20, per la
utilizzazione delle loro strutture socio- assistenziali
oggetto del contributi stessi, con i Comuni o le
associazioni del Comuni territorialmente competenti per
ubicazione delle strutture medesime.
Le strutture
socio-assistenziali di cui al precedente primo comma devono
avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai
parametri di funzionalità ed organizzazione stabiliti dal
piano socio-assistenziale regionale nonché alle altre norme
statali e regionali vigenti in materia.
Le strutture
immobiliari da riattare e le aree su cui insisteranno le
nuove costruzioni devono risultare di proprietà del
richiedenti l'ammissione a contributo alla data di
presentazione della relativa domanda.
Le strutture
immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui
al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti
anni alla destinazione di strutture socio-assistenziali.
L'atto costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura
ed a spesa del beneficiario, presso la conservatoria del
registri immobiliari.
Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, del piani
territoriali di cui al precedente articolo 39 i contributi
in conto capitale sono concessi per le finalità di cui
all'articolo 7, lettera b) della Legge regionale 1 settembre
1979 n. 30, e alla Legge regionale 9 maggio 1983 n. 15.
Art.
43. - Procedura per la richiesta e l'erogazione dei contributi
in conto capitale
La
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, provvede con proprio atto da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione a stabilire i tempi, le
modalità e le procedure per la presentazione delle domande
di ammissione ai contributi di cui al precedente articolo 42
e per l'acquisizione del parere di cui al secondo comma del
precedente articolo 11.
Le domande di
ammissione a contributo debbono essere corredate dal
preventivo di spesa per l'intervento da realizzare e dal
piano finanziario adottato per la copertura della spesa
stessa.
Il
Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, i
piani di riparto e assegnazione del contributi.
I contributi assegnati
sono concessi dalla Giunta regionale o dall'Assessore
competente in materia a tal fine delegato.
I contributi assegnati
ai comuni singoli o associati per la costruzione o il
riattamento di strutture immobiliari vengono erogati secondo
le modalità previste dall'art. 22, primo comma, della Legge
regionale 24 marzo 1975 n. 18, ad eccezione di quelli di
importo non superiore a 30 milioni di lire che vengono
erogati in unica soluzione ad inizio del lavori.
I contributi assegnati
ai soggetti di cui al precedente articolo 42, secondo comma,
lettera b), per la costruzione o il riattamento di strutture
immobiliari sono erogati secondo le seguenti modalità:
- 50% sulla base
dell'attestazione di inizio del lavori ammessi a contributo,
resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od
organismo beneficiario, controfirmata dal direttore del
lavori e confermata in calce dal responsabile dell'Ufficio
tecnico del Comune competente per territorio;
- 40% sulla base
dell'attestazione di esecuzione di almeno la metà del
lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante
dell'ente, istituzione od organismo beneficiario,
controfirmata dal direttore del lavori e confermata in calce
dal responsabile d'ufficio tecnico del Comune competente per
territorio;
- 10% sulla base della
domanda di saldo redatta dal legale rappresentante
dell'ente, istituzione od organismo beneficiario,
accompagnata dalla relazione di collaudo o di regolare
esecuzione del tecnico incaricato dal soggetto beneficiario
e da certificazione del responsabile dell'ufficio tecnico
del Comune competente per territorio attestante la
intervenuta esecuzione dell'opera ed il relativo valore ai
prezzi di progetto.
I contributi assegnati
per l'acquisto di strutture immobiliari vengono erogati in
unica soluzione a presentazione del contratto di vendita.
La
concessione del contributi assegnati ai beneficiari di cui
al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), è
subordinata alla presentazione della convenzione prevista
dal medesimo articolo.
I contributi concessi
sono revocati qualora non venga inviato alla Regione, entro
12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di
concessione, il contratto di acquisto di cui al precedente
settimo comma ovvero almeno la documentazione concernente
l'inizio del lavori di cui ai precedenti commi quinto e
sesto, salvo eccezionali e/o documentati motivi.
Art.
45. - Commissione per le controversie per il rimborso per
delle spese di soccorso e di assistenza
Omissis
(11).
Art.
46. - Nomina del responsabile del servizio sociale
In
deroga a quanto previsto dal precedente articolo 26 e
limitatamente ad un triennio dall'applicazione della
presente legge, le assemblee generali delle Unità sanitarie
locali possono conferire l'incarico di responsabile del
servizio sociale a operatori di ruolo assegnati
funzionalmente al servizio in possesso di comprovata
esperienza e competenza nell'organizzazione del servizi
sociali e che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
-
qualifica per la quale sia richiesto diploma di laurea e
almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica
compiuto presso pubbliche amministrazioni. è
titolo preferenziale il diploma di laurea ad indirizzo
sociologico, psicologico, pedagogico;
-
qualifica per la quale sia richiesto diploma di assistente
sociale, e almeno sette anni di effettivo servizio nella
qualifica compiuto presso pubbliche amministrazioni.
L'incarico
è conferito per non più di tre anni.
Il
responsabile del servizio sociale fa parte dell'ufficio di
direzione e partecipa con voto consultivo alle sedute del
Comitato di gestione.
Al
responsabile del servizio sociale è corrisposta a carico
del bilancio sociale e per la durata dell'incarico, una
indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo
nazionale unico di cui all'articolo 47 della Legge 23 dicembre 1976 n. 833
per i responsabili del servizi sanitari e amministrativi
delle Unità sanitarie locali.
Art.
47. - Abrogazione di norme
Sono
abrogati l'articolo 7 della Legge regionale 12 marzo 1973 n.
16, gli articoli 17, 18, 19 della Legge regionale 10 giugno
1976 n. 22, il Titolo III della Legge regionale 8 aprile
1980, n. 25 e l'articolo 19 della stessa legge così come
sostituito dalla Legge regionale 17 maggio 1982 n. 21 e ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge.
(4)
I titoli IV e V e il comma 1 dell'art. 37 della presente
legge sono abrogati dall'art. 24 della L.R. 12 maggio
1994, n. 19, salvo quanto disposto dall'art. 22, comma
3, della stessa L.R. 19/1994, che si riporta di
seguito: «Entro
un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità sanitaria
locale i Comuni e le Province procedono alla ridefinizione
delle deleghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7.
Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta
regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce con
proprio decreto il personale assunto dalle disciolte
associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del
decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il
comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85».
(6) Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1 lett.
d), della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34.
(7) Lettera modificata dall'art. 15, comma 1
lett. d), della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34.
(8) Comma 5° abrogato dall'art. 15, comma 1
lett. e), della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34.
(9) Alinea aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6
settembre 1993, n. 34 (B.U. n. 77 del 9-9-1993).
(10) Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R.
7-2-1992, n. 7.
(11) Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R.
12 maggio 1994, n. 19.