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Legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2

  

 

TITOLO VII - DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

 

Art. 36. - Funzioni delegate e subdelegate

 

Nell'ambito delle funzioni amministrative regionali di cui al secondo comma del precedente articolo 10, sono delegate e subdelegate ai Comuni:

a) (6)

b) la vigilanza sul funzionamento dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale (7);

c) le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23, ultimo comma, 25 e 26 del codice civile, nonché le funzioni relative alla autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'articolo 17 del codice civile;

d) la nomina ad amministratore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

 

Art. 37. - Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate

 

(L'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo 36, è effettuato obbligatoriamente in forma associata per il tramite delle Unità sanitarie locali nel cui territorio ha sede la struttura o è svolto il servizio, al fine anche di assicurarne lo svolgimento coordinato e integrato sotto i profili sia socio-assistenziale che sanitario) (4)

L'esercizio delle funzioni subdelegate di cui alla lettera c) e di quella delegata di cui alla lettera d) del primo comma del precedente articolo è effettuato dal Comune nel cui territorio ha sede legale la persona giuridica privata o l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza. 

In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate, la Regione, sentito il Comune competente, e previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce al soggetto inadempiente limitatamente alla sola attività non adempiuta. 

La revoca delle funzioni delegate e subdelegate nei confronti di tutti o uno solo del soggetti delegati, segue la disciplina prevista nel Titolo III della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6. (8)

Le deleghe e subdeleghe di cui ai punti a) e b) dell'articolo precedente si attivano quando siano stati precisati i requisiti di cui al precedente articolo 9.

 

 

TITOLO VIII - PROGRAMMAZIONE 

 

Art. 38. - Programmazione regionale

 

La Regione definisce, mediante la predisposizione del piano socio-assistenziale coordinato ed integrato con il piano sanitario, gli orientamenti programmatici per dare attuazione alle finalità della presente legge. 

Il piano socio-assistenziale definisce:

- gli obiettivi prioritari da perseguire;

- la tipologia del servizi e degli interventi;

- i parametri di funzionalità ed organizzazione del servizi e del presidi, ove i medesimi siano identificabili.

Il piano socio-assistenziale regionale è periodicamente aggiornato. 

La Regione garantisce a norma dell'articolo 5 dello Statuto la partecipazione del cittadini alla determinazione delle proprie scelte in materia di assistenza sociale assicurando in particolare la consultazione del soggetti di cui agli articoli 14 e 16 iscritti nei registri regionali.

 

 

Art. 39. - Programmazione territoriale

 

Sulla base del piano socio-assistenziale regionale, le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni per la programmazione, di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39, predispongono il rispettivo piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali corrispondenti; promuovono il concorso del Comuni, delle associazioni del Comuni e delle Comunità montane di cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1 e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, garantendo la partecipazione del soggetti di cui ai precedenti articoli 14 e 16.I piani individuano tra l'altro:

- le risorse pubbliche e private esistenti nel territorio;

- le possibilità di utilizzo coordinato delle stesse anche in relazione alle disponibilità al convenzionamento del soggetti pubblici e privati interessati;

- il fabbisogno di servizi, presidi, interventi e la loro migliore localizzazione;

- le priorità da perseguire in ordine alla realizzazione di nuovi servizi e presidi.La Giunta regionale emana direttive per la predisposizione del piani.Le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni per la programmazione costituite negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 predispongono annualmente una relazione sullo stato di attuazione del rispettivi piani. I piani e le relazioni annuali costituiscono punto di riferimento per i programmi attuativi regionali e locali.

 

 

TITOLO IX - FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE REGIONALE

 

Art. 40. - Fondo regionale

 

La Regione, per concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge, istituisce nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, un fondo denominato «Fondo socio-assistenziale regionale». A tale fondo affluiscono: 

a) le entrate degli enti nazionali operati in materia socio- assistenziale attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 1-duodecies del decreto legge 18 agosto 1978 n. 481, convertito con Legge 21 ottobre 1978 n. 641; 

b) gli stanziamenti previsti ai Capitoli 68120 ed 68121 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle funzioni di assistenza già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni con DPR 24 luglio 1977 n. 616, in attuazione della Legge regionale 17 febbraio 1978 n. 10; 

c) gli stanziamenti previsti al Capitolo 58060 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'assistenza e tutela sociale e sanitaria della maternità, dell'infanzia, dell'età evolutiva e della famiglia in attuazione della Legge regionale 10 giugno 1976 n. 22;

d) gli stanziamenti previsti al Capitolo 63450 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in attuazione della Legge 22 dicembre 1975 n. 685; e) gli stanziamenti previsti al Capitolo 61220 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati agli interventi in favore del cittadini portatori di handicaps in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 1979 n. 48; 

f) gli stanziamenti previsti al Capitolo 60220 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'istituzione, al potenziamento e al funzionamento del servizi di assistenza domiciliare;

g) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali;

h) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi con legge di bilancio.

Il fondo di cui al presente articolo è iscritto, pro-quota, in appositi capitoli di bilancio, rispettivamente:

- per le spese di gestione del servizi socio-assistenziali; 

- per le spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali. 

Per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali la legge di bilancio determina annualmente l'entità della relativa spesa a norma dell'articolo 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31. Per le spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1985, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, 3° comma, della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, nel rispetto della distinzione fra coperture finanziarie con mezzi statali e regionali e delle altre specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, di contabilità regionale.

  

 

Art. 41. - Fondo regionale - Quota per spese di gestione

 

La quota del fondo regionale per le spese di gestione del servizi socio-assistenziali è destinata: 

a) quota-parte al finanziamento delle iniziative promozionali e delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 10, nonché delle attività connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano socio-assistenziale regionale e del piani territoriali di cui al precedente articolo 39; 

b) quota-parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati e le Province sulla base di parametri obiettivi finalizzati ad assicurare la continuità degli interventi, ivi compresi quelli in favore del cittadini già assistiti dall'ONPI o dall'ENS in proprie strutture residenziali ubicate in Emilia-Romagna, e ad avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione del servizi socio-assistenziali, pubblici e privati convenzionati; 

c) quota-parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, volti a realizzare, anche attraverso le convezioni di cui al precedente articolo 20, gli obiettivi indicati nel piano socio-assistenziale regionale di cui al precedente articolo 38. 

Il Consiglio regionale approva il programma annuale degli interventi ed effettua le ripartizioni di cui al comma precedente. 

Fino alla data di entrata in vigore del piano socio-assistenziale regionale le ripartizioni di cui al primo comma dovranno prevedere, in particolare, la incentivazione di interventi rivolti: 

- al mantenimento delle persone anziane nel proprio ambiente di vita; 

- alla tutela sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva; 

- alla prevenzione sociale all'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al recupero e reinserimento sociale del tossicodipendenti; 

- a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale e lavorativo ed il mantenimento nel proprio ambiente di vita del cittadini portatori di handicap, secondo gli obiettivi delle vigenti leggi nazionali e regionali di settore;

- a favorire l'inserimento sociale e lavorativo e l'integrazione dei nomadi (9).

 

 

Art. 42. - Fondo regionale - Quota per spese di investimento

 

All'interno della quota del fondo regionale destinata a spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione o il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari, al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi previsti dal piano socio-assistenziale regionale e individuare sulla base del piani territoriali di cui al precedente articolo 39. 

I destinatari del contributi di cui al precedente comma sono: 

a) i Comuni singoli o associati; 

b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti non istituzionali di cui al precedente articolo 14 e le organizzazioni di volontariato di cui al precedente articolo 16, che si convenzionano, a norma dell'articolo 20, per la utilizzazione delle loro strutture socio- assistenziali oggetto del contributi stessi, con i Comuni o le associazioni del Comuni territorialmente competenti per ubicazione delle strutture medesime. 

Le strutture socio-assistenziali di cui al precedente primo comma devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale nonché alle altre norme statali e regionali vigenti in materia. 

Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui insisteranno le nuove costruzioni devono risultare di proprietà del richiedenti l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa domanda. 

Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni alla destinazione di strutture socio-assistenziali. L'atto costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura ed a spesa del beneficiario, presso la conservatoria del registri immobiliari. 

Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, del piani territoriali di cui al precedente articolo 39 i contributi in conto capitale sono concessi per le finalità di cui all'articolo 7, lettera b) della Legge regionale 1 settembre 1979 n. 30, e alla Legge regionale 9 maggio 1983 n. 15.

 

 

Art. 43. - Procedura per la richiesta e l'erogazione dei contributi in conto capitale

 

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a stabilire i tempi, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui al precedente articolo 42 e per l'acquisizione del parere di cui al secondo comma del precedente articolo 11. 

Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate dal preventivo di spesa per l'intervento da realizzare e dal piano finanziario adottato per la copertura della spesa stessa. 

Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, i piani di riparto e assegnazione del contributi. 

I contributi assegnati sono concessi dalla Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia a tal fine delegato. 

I contributi assegnati ai comuni singoli o associati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari vengono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22, primo comma, della Legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, ad eccezione di quelli di importo non superiore a 30 milioni di lire che vengono erogati in unica soluzione ad inizio del lavori. 

I contributi assegnati ai soggetti di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari sono erogati secondo le seguenti modalità: 

- 50% sulla base dell'attestazione di inizio del lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore del lavori e confermata in calce dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune competente per territorio;

- 40% sulla base dell'attestazione di esecuzione di almeno la metà del lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore del lavori e confermata in calce dal responsabile d'ufficio tecnico del Comune competente per territorio; 

- 10% sulla base della domanda di saldo redatta dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, accompagnata dalla relazione di collaudo o di regolare esecuzione del tecnico incaricato dal soggetto beneficiario e da certificazione del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio attestante la intervenuta esecuzione dell'opera ed il relativo valore ai prezzi di progetto. 

I contributi assegnati per l'acquisto di strutture immobiliari vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di vendita. 

La concessione del contributi assegnati ai beneficiari di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), è subordinata alla presentazione della convenzione prevista dal medesimo articolo. 

I contributi concessi sono revocati qualora non venga inviato alla Regione, entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il contratto di acquisto di cui al precedente settimo comma ovvero almeno la documentazione concernente l'inizio del lavori di cui ai precedenti commi quinto e sesto, salvo eccezionali e/o documentati motivi.

 

 

TITOLO X - MODALITà DI CONTROLLO SUGLI ATTI REGIONALI DELLE IPAB SUBREGIONALI

 

Art. 44.

 

Omissis (10).

 

 

NORME FINALI E TRANSITORIE  

 

Art. 45. - Commissione per le controversie per il rimborso per delle spese di soccorso e di assistenza

 

Omissis (11).

 

 

Art. 46. - Nomina del responsabile del servizio sociale

 

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 26 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione della presente legge, le assemblee generali delle Unità sanitarie locali possono conferire l'incarico di responsabile del servizio sociale a operatori di ruolo assegnati funzionalmente al servizio in possesso di comprovata esperienza e competenza nell'organizzazione del servizi sociali e che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

- qualifica per la quale sia richiesto diploma di laurea e almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica compiuto presso pubbliche amministrazioni. è titolo preferenziale il diploma di laurea ad indirizzo sociologico, psicologico, pedagogico; 

- qualifica per la quale sia richiesto diploma di assistente sociale, e almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica compiuto presso pubbliche amministrazioni. 

L'incarico è conferito per non più di tre anni. 

Il responsabile del servizio sociale fa parte dell'ufficio di direzione e partecipa con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione. 

Al responsabile del servizio sociale è corrisposta a carico del bilancio sociale e per la durata dell'incarico, una indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della Legge 23 dicembre 1976 n. 833 per i responsabili del servizi sanitari e amministrativi delle Unità sanitarie locali.

 

 

Art. 47. - Abrogazione di norme

 

Sono abrogati l'articolo 7 della Legge regionale 12 marzo 1973 n. 16, gli articoli 17, 18, 19 della Legge regionale 10 giugno 1976 n. 22, il Titolo III della Legge regionale 8 aprile 1980, n. 25 e l'articolo 19 della stessa legge così come sostituito dalla Legge regionale 17 maggio 1982 n. 21 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 


(4) I titoli IV e V e il comma 1 dell'art. 37 della presente legge sono abrogati dall'art. 24 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa L.R. 19/1994, che si riporta di seguito: «Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85».

(6) Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1 lett. d), della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34.

(7) Lettera modificata dall'art. 15, comma 1 lett. d), della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34.

(8) Comma 5° abrogato dall'art. 15, comma 1 lett. e), della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34.

(9) Alinea aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6 settembre 1993, n. 34 (B.U. n. 77 del 9-9-1993).

(10) Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 7-2-1992, n. 7.

(11) Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

 

 

 

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