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Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali - Regione Emilia Romagna
(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 32 del 13 marzo 2003)
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Art.
01. Oggetto della riforma.
Art.
02. Principi della legge.
Art.
03. Sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Art.
04. Diritto alle prestazioni.
TITOLO II -
SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
CAPO
I - SISTEMA LOCALE
DEI SERVIZI SOCIALI A RETE
Art.
05. Interventi e servizi del sistema locale dei servizi
sociali a rete.
Art.
06. Livelli essenziali delle prestazioni sociali.
Art.
07. Accesso al sistema dei servizi sociali a rete.
Istituzione degli sportelli sociali.
Art.
08. Interventi per la promozione sociale.
Art.
09. Politiche familiari.
CAPO
II - DISPOSIZIONI
PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Art.
10. Integrazione socio-sanitaria.
Art.
11. Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
CAPO
III - DISPOSIZIONI
SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI
Art.
12. Assegni di cura.
Art.
13. Interventi di sostegno economico.
Art.
14. Interventi per favorire il lavoro delle persone
disabili.
TITOLO III -
SOGGETTI DEL
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art.
15. Comuni.
Art.
16. Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi.
Art.
17. Deleghe alle Aziende unitą sanitarie locali.
Art.
18. Province.
Art.
19. Regioni.
Art.
20. Soggetti del terzo settore ed altri soggetti senza
scopo di lucro.
Art.
21. Altri soggetti privati.
TITOLO IV -
RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA - AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA
PERSONA
Art.
22. Principi e criteri per il riordino del sistema delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la
costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona.
Art.
23. Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione.
Art.
24. Istituzioni gią amministrate dai disciolti Enti
comunali di Assistenza.
Art.
25. Azienda pubblica di servizi alla persona.
Art.
26. Patrimonio dell'Azienda.
TITOLO
V -
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE
Art.
27. Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali.
Art.
28. Sistema informativo dei servizi sociali.
Art.
29. Piani di zona.
Art.
30. Interventi sociali per lo sviluppo e la
riqualificazione urbana.
Art.
31. Programmi speciali di intervento sociale.
Art.
32. Carta dei servizi sociali.
Art.
33. Partecipazione dei cittadini e degli utenti al
controllo della qualitą e norme per la tutela degli utenti.
TITOLO
VI -
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITą DEL SISTEMA
INTEGRATO
Art.
34. Attivitą di formazione.
Art.
35. Autorizzazione di strutture e servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari.
Art.
36. Vigilanza sui servizi e le strutture.
Art.
37. Comunicazione di avvio di attivitą.
Art.
38. Accreditamento.
Art.
39. Sanzioni.
Art.
40. Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi
sociali.
Art.
41. Indicazione per gli affidamenti e gli di servizi e
prestazioni.
Art.
42. Azioni per la qualificazione delle prestazioni
professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti
ed acquisti di servizi e prestazioni.
Art.
43. Istruttoria pubblica per la progettazione comune.
Art.
44. Apporto del volontariato alla realizzazione del
sistema locale dei servizi sociali a rete.
TITOLO
VII -
RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO
Art.
45. Finanziamento del sistema integrato.
Art.
46. Fondo sociale regionale.
Art.
47. Fondo sociale regionale. Spese correnti operative.
Art.
48. Fondo sociale regionale. Spese di investimento.
Art.
49. Compartecipazione al costo delle prestazioni.
Art.
50. Fondo sociale per la non autosufficienza.
TITOLO
VIII - SISTEMA DI
VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Art.
51. Monitoraggio ed analisi d'impatto.
Art.
52. Valutazione dei servizi nell'ambito dei Piani di
zona.
TITOLO IX -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.
53. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1988, n.
47.
Art.
54. Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1989, n. 27.
Art.
55. Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5.
Art.
56. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7.
Art.
57. Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19.
Art.
58. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n.
50.
Art.
59. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1996, n. 21.
Art.
60. Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1997, n. 29.
Art.
61. Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19.
Art.
62. Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 1998, n.
34.
Art.
63. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1999, n.
40.
Art.
64. Abrogazioni.
Art.
65. Decorrenza delle abrogazioni.
Art.
66. Norme transitorie.
Art.
67. Norme transitorie in materia di funzioni
socio-assistenziali gią di competenza provinciale.
Art.
68. Pareri obbligatori.
Art.
69. Norma finanziaria.
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