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Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2

  

Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Regione Emilia Romagna

  

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 32 del 13 marzo 2003)

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

 

Art. 01. Oggetto della riforma.

 

Art. 02. Principi della legge.

 

Art. 03. Sistema integrato di interventi e servizi sociali.

 

Art. 04. Diritto alle prestazioni.

 

 

TITOLO II - SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

CAPO I - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI A RETE

 

 

Art. 05. Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete.

 

Art. 06. Livelli essenziali delle prestazioni sociali.

 

Art. 07. Accesso al sistema dei servizi sociali a rete. Istituzione degli sportelli sociali.

 

Art. 08. Interventi per la promozione sociale.

 

Art. 09. Politiche familiari.

 

 

CAPO II - DISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

 

Art. 10. Integrazione socio-sanitaria.

 

Art. 11. Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

 

 

CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI

 

Art. 12. Assegni di cura.

 

Art. 13. Interventi di sostegno economico.

 

Art. 14. Interventi per favorire il lavoro delle persone disabili.

 

 

TITOLO III - SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

  

Art. 15. Comuni.

 

Art. 16. Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi.

 

Art. 17. Deleghe alle Aziende unitą sanitarie locali.

 

Art. 18. Province.

 

Art. 19. Regioni.

 

Art. 20. Soggetti del terzo settore ed altri soggetti senza scopo di lucro.

 

Art. 21. Altri soggetti privati.

 

 

TITOLO IV - RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

 

Art. 22. Principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

 

Art. 23. Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione.

 

Art. 24. Istituzioni gią amministrate dai disciolti Enti comunali di Assistenza.

 

Art. 25. Azienda pubblica di servizi alla persona.

 

Art. 26. Patrimonio dell'Azienda.

 

 

TITOLO V - STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

 

Art. 27. Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

 

Art. 28. Sistema informativo dei servizi sociali.

 

Art. 29. Piani di zona.

 

Art. 30. Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana.

 

Art. 31. Programmi speciali di intervento sociale.

 

Art. 32. Carta dei servizi sociali.

 

Art. 33. Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualitą e norme per la tutela degli utenti.

 

 

TITOLO VI - STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITą DEL SISTEMA INTEGRATO

 

Art. 34. Attivitą di formazione.

 

Art. 35. Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

 

Art. 36. Vigilanza sui servizi e le strutture.

 

Art. 37. Comunicazione di avvio di attivitą.

 

Art. 38. Accreditamento.

 

Art. 39. Sanzioni.

 

Art. 40. Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali.

 

Art. 41. Indicazione per gli affidamenti e gli di servizi e prestazioni.

 

Art. 42. Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti ed acquisti di servizi e prestazioni.

 

Art. 43. Istruttoria pubblica per la progettazione comune.

 

Art. 44. Apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.

 

 

TITOLO VII - RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO

 

Art. 45. Finanziamento del sistema integrato.

 

Art. 46. Fondo sociale regionale.

 

Art. 47. Fondo sociale regionale. Spese correnti operative.

 

Art. 48. Fondo sociale regionale. Spese di investimento.

 

Art. 49. Compartecipazione al costo delle prestazioni.

 

Art. 50. Fondo sociale per la non autosufficienza.

 

 

TITOLO VIII - SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

 

Art. 51. Monitoraggio ed analisi d'impatto.

 

Art. 52. Valutazione dei servizi nell'ambito dei Piani di zona.

 

 

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 53. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47.

 

Art. 54. Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1989, n. 27.

 

Art. 55. Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5.

 

Art. 56. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7.

 

Art. 57. Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19.

 

Art. 58. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50.

 

Art. 59. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1996, n. 21.

 

Art. 60. Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1997, n. 29.

 

Art. 61. Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19.

 

Art. 62. Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34.

 

Art. 63. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40.

 

Art. 64. Abrogazioni.

 

Art. 65. Decorrenza delle abrogazioni.

 

Art. 66. Norme transitorie.

 

Art. 67. Norme transitorie in materia di funzioni socio-assistenziali gią di competenza provinciale.

 

Art. 68. Pareri obbligatori.

 

Art. 69. Norma finanziaria.

 

 

 

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