|
Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Art.
1 - Oggetto della riforma
1. La presente legge, ispirandosi ai
principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, in armonia con la
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali) ed in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), detta norme per la promozione della
cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa
correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
2. Gli interventi ed i servizi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema
integrato, sono volti a garantire pari opportunità e diritti di
cittadinanza sociale, a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di
bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni
personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà
economiche.
3. Gli interventi ed i servizi del sistema
integrato comprendono:
a) prestazioni ed attività socio-assistenziali,
finalizzate alla promozione sociale ed a sostenere, affiancare ed
aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed
erogazione di servizi e di prestazioni economiche;
b) prestazioni ed attività socio-sanitarie,
caratterizzate da percorsi assistenziali integrati per rispondere ai
bisogni di salute delle persone che necessitano unitariamente di
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.
Art.
2 - Principi della legge
1. La Regione e gli Enti locali, al
pari dello Stato ed in attuazione degli articoli 3, 38 e 120
della Costituzione, garantiscono l’insieme dei diritti e
delle opportunità volte allo sviluppo ed al benessere dei
singoli e delle comunità, nonché assicurano il sostegno ai
progetti di vita delle persone e delle famiglie.
2. Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le
condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e
sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche,
la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di
interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della
cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del
volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni,
degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui all'articolo
1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000.
3. Il sistema integrato ha carattere di
universalità, si fonda sui principi di cooperazione e promozione della
cittadinanza sociale ed opera per assicurare il pieno rispetto dei
diritti ed il sostegno della responsabilità delle persone, delle
famiglie e delle formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della
Costituzione, la Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla base del principio
di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione stessa.
4. La presente legge riconosce, promuove e
sostiene:
a) la centralità delle comunità locali, intese come
sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le
organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e
responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita
e delle relazioni tra le persone;
b) il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di
relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della
persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle
responsabilità tra donne e uomini;
c) la partecipazione attiva dei cittadini, delle
organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e
di tutela degli utenti, assumendo il confronto e la concertazione come
metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;
d) le iniziative di reciprocità e di auto aiuto delle
persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;
e) l'autonomia e la vita indipendente, con particolare
riferimento al sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio
delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata
autonomia;
f) il diritto all'educazione ed all'armonico sviluppo
psico-fisico dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione
alle scelte che li riguardano.
Art. 3
- Sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali, di seguito indicato come sistema integrato, si
realizza secondo le seguenti finalità e principi:
a) rispetto
della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
b)
prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del disagio e
dell'emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e
promozionali basate sulla formazione e sull'accesso al lavoro;
c)
adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel
rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
d) sviluppo e
qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione
delle professioni sociali;
e)
concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali e tra
questi ed i soggetti indicati all’articolo 2, comma 2;
f)
integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in
particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro,
culturali, urbanistiche ed abitative.
2. Il
sistema integrato si realizza avvalendosi delle risorse, anche non
finanziarie, della Regione, degli Enti locali e di tutti i soggetti di
cui all'articolo 2 che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona.
3. Il
sistema integrato garantisce sul territorio regionale i livelli
essenziali ed uniformi delle prestazioni come definiti all'articolo 6.
Art.
4 - Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai
servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione
del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle
condizioni economiche:
a) i
cittadini italiani;
b) i
cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali
vigenti;
c) gli
stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli articoli 18 e 41
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), nonché gli apolidi.
2.
L'assistenza ai soggetti di cui al comma 1 è garantita dal Comune di
residenza.
3. Il
diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone
occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio
regionale, limitatamente a quelli non differibili. L’assistenza è
garantita dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità
d’intervento.
4. Il
Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le modalità di
attribuzione degli oneri, anche economici, nel caso in cui la persona
assistita sia residente in un Comune diverso da quello ove si svolge
l’intervento socio-assistenziale o sociosanitario, fermo restando che,
di norma, agli effetti del presente articolo non è da considerarsi
Comune di residenza quello nel quale la persona si trovi ricoverata in
struttura socio assistenziale o socio sanitaria, né il Comune ove il
minore sia ospitato in affidamento familiare.
|