TITOLO III -
SOGGETTI DEL
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art.
15 - Comuni
1. I Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative e dei compiti di programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle
prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti
loro conferiti dalla legislazione statale e regionale.
2. I
Comuni esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 1,
assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti del Terzo settore,
dei soggetti senza scopo di lucro di cui all’articolo 20, delle Aziende
pubbliche di servizi alla persona di cui all’articolo 25, alla
progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a
rete, valorizzando i servizi e gli interventi presenti sul territorio.
3. I
Comuni, attraverso il Piano di zona, esercitano le funzioni di
programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in
coerenza con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
ed in raccordo con la programmazione sanitaria.
4. Per
la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla presente legge,
i Comuni possono avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla
persona.
5. I
Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) tutela dei
minori, anche mediante la collaborazione con l'autorità giudiziaria
competente;
b) assistenza
sociale, già di competenza delle Province, secondo quanto previsto dal
decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia
sanitaria e socio-assistenziale, convertito, con modificazioni, in legge
18 marzo 1993, n. 67);
c)
autorizzazione e vigilanza su strutture e servizi socio-assistenziali e
sociosanitari, secondo quanto previsto agli articoli 35, 36 e 37;
d)
accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari secondo quanto previsto all'articolo 38;
e)
concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di
cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), secondo quanto previsto dalla normativa statale e
regionale e dagli indirizzi di cui all'articolo 19, comma 3;
f) emergenza
sociale di cui all'articolo 5, comma 5.
6. I
Comuni definiscono i parametri di valutazione delle condizioni per
l’accesso prioritario alle prestazioni previste all’articolo 2, comma 3
della legge n. 328 del 2000, sulla base dei criteri generali stabiliti
dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
7. I
Comuni possono prevedere, ai sensi dell’articolo 9, agevolazioni fiscali
e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di
cura.
8. I
Comuni concedono contributi per sostenere la mobilità delle persone
anziane, disabili o in condizioni di inabilità.
9. I
Comuni esercitano le funzioni ed i compiti loro conferiti nel rispetto
dei principi e delle modalità di cui all'articolo 6, comma 3 della legge
n. 328 del 2000, ed in particolare favoriscono l'accesso dei cittadini
ai servizi ed agli interventi del sistema locale dei servizi sociali a
rete, anche attraverso gli sportelli sociali.
10. I
Comuni concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste
dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui
all’articolo 27.
Art.
16 - Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative ed
i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione
del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma
singola o associata, di norma in ambito distrettuale,
secondo le forme previste dal Capo V del Titolo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) e della
legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti
locali).
Art.
17 - Deleghe alle Aziende unità sanitarie locali
1. Nell'ambito del Piano di zona di cui all’articolo
29, i Comuni possono delegare la gestione di attività o
servizi socio-assistenziali alle Aziende unità sanitarie
locali, in ambito di norma distrettuale, con bilanci e
contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del
1992. L'Azienda unità sanitaria locale assume la gestione di
attività o servizi delegati che presentino omogeneità per
area di intervento ed ambito territoriale.
2. Per
la gestione delle attività e dei servizi socio-assistenziali delegati,
l'Azienda unità sanitaria locale ed il Comune stipulano apposita
convenzione nella quale sono definiti in particolare:
a) la
struttura organizzativa distrettuale cui compete la gestione dei compiti
e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;
b) le
caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;
c) i criteri
per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la
gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonché
le modalità per il loro trasferimento all'Azienda unità sanitaria
locale;
d) la
periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni, con
particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed
all'andamento della spesa.
3. Le
Aziende unità sanitarie locali possono partecipare a forme di gestione
di attività e servizi socio-sanitari, costituite dagli Enti locali come
previsto dal Testo unico emanato con decreto legislativo n. 267 del
2000, al fine di migliorare l’integrazione professionale nei servizi e
favorire semplificazioni gestionali.
Art.
18 - Province
1. Le Province partecipano alla programmazione
regionale e promuovono l'integrazione delle politiche
sociali con le altre politiche settoriali, con particolare
riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della
formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e
della pianificazione territoriale.
2.
Spettano inoltre alle Province:
a) le
funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e
strutture socioeducative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del
territorio, anche al fine di implementare il sistema informativo
socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello
regionale, nonché, su richiesta degli Enti locali, le funzioni di
supporto per il coordinamento degli interventi territoriali;
b) le
funzioni di cui all'articolo 190, commi 3 e 4 della legge regionale n. 3
del 1999, compresa la promozione del concorso dei soggetti del Terzo
settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all’articolo 20,
nonché delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui
all’articolo 25, volte a favorire il coordinato apporto alla definizione
ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete,
anche attraverso intese ed accordi.
3. Le
Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona
con compiti di coordinamento e predispongono i Programmi provinciali
come indicato all'articolo 27, comma 3.
Art.
19 - Regioni
1. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti di
programmazione, con il concorso degli Enti locali e dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, definisce politiche
integrate tra i diversi settori della vita sociale ed in
particolare in materia di politiche sociali, sanitarie,
educative e formative, del lavoro, culturali, urbanistiche
ed abitative. A tal fine gli atti di programmazione
regionale di settore dovranno contenere una specifica
valutazione di impatto della programmazione stessa nei
confronti dei soggetti socialmente più deboli.
2. La
Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento ed
indirizzo in materia di servizi sociali, nonché le altre funzioni
previste dalla legge n. 328 del 2000, ed in particolare:
a) approva il
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e promuove lo
sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi e di
tutela dei diritti sociali;
b) definisce
i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati, nonché
le modalità ed i criteri per l'esercizio della vigilanza di cui agli
articoli 35, 36 e 37;
c) definisce
i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei soggetti gestori
delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
pubblici e privati operanti in Emilia-Romagna di cui all'articolo 38;
d) definisce
i criteri generali per la determinazione del concorso degli utenti al
costo delle prestazioni, secondo quanto previsto all’articolo 49;
e)
ripartisce, con le modalità di cui agli articoli 47 e seguenti, il Fondo
sociale regionale;
f) esercita
le funzioni in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona e di
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
secondo la disciplina prevista agli articoli 22 e seguenti;
g) definisce
i criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli per
l'acquisto di servizi sociali di cui all'articolo 40;
h) organizza
e coordina, in raccordo con le Province, il sistema informativo dei
servizi sociali;
i) verifica
la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
j) promuove
iniziative informative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti
pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, per
favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie e
l'accesso ai fondi dell'Unione europea;
k) promuove
lo studio e la definizione di metodi e strumenti per il controllo
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e per la valutazione dei
risultati delle azioni previste, anche mediante l'utilizzo dei dati del
sistema informativo;
l) promuove e
realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste
al presente comma, ed in particolare per la predisposizione del Piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali e per l'avvio e
l'attuazione della riforma di cui alla presente legge.
3. La
Regione definisce indirizzi per il coordinamento e la semplificazione
delle procedure di accertamento delle condizioni di invalidità civile e
di concessione dei trattamenti economici.
4. La
Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali
inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3 e
comma 5 lettere a), b), c), d), e), con le modalità previste
all'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999, nonché il potere
sostitutivo nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza di cui all’articolo 22, comma 1.
Art.
20 - Soggetti del terzo settore ed altri soggetti senza
scopo di lucro
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo
e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di
auto-organizzazione della società civile in ambito sociale,
con particolare riferimento alle organizzazioni di
volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di
promozione sociale. La Conferenza regionale del Terzo
settore, di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3
del 1999, è lo strumento per il confronto e la concertazione
tra la Giunta regionale ed i soggetti di cui sopra.
2. I
soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti senza scopo di lucro
indicati all'articolo 1, comma 4 della legge n. 328 del 2000,
partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed
erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a
rete, nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di settore.
Art.
21 - Altri soggetti privati
1. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel
settore sociale, socio-sanitario e socio-educativo,
provvedono alla gestione ed all'offerta dei servizi nei modi
previsti dalla presente legge.