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Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2

    

 

TITOLO IV - RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

 

Art. 22 - Principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona

 

1. La Regione, ispirandosi ai principi della legge n. 328 del 2000 e del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328), attua il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominato Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizio alla persona, di seguito denominate Aziende. La Regione valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:

a) prevede la trasformazione delle Istituzioni in Aziende di diritto pubblico o in Associazioni o in Fondazioni, secondo i criteri indicati all’articolo 23;

b) individua nello statuto dell'Azienda, dell'Associazione o della Fondazione lo strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali, di elezione degli organi di governo, dell'ambito territoriale di attività;

c) prevede che l'ambito territoriale di attività dell'Azienda sia di norma rappresentato dal distretto e che ciascuna Azienda possa erogare servizi anche in più settori assistenziali;

d) prevede che le Aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti con atto del Consiglio regionale;

e) inserisce le Aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione regionale e locale, anche tramite le loro associazioni più rappresentative;

f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull’attività delle Aziende, anche coordinandosi con le Province, per maggiore uniformità;

g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in particolare finanziarie e fiscali, per la fusione di Istituzioni e per la trasformazione in Aziende;

h) assicura che gli statuti delle nuove Aziende, Associazioni o Fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

i) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende, promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalità di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditività, la trasparenza della gestione, nonché la promozione storico-artistica.

 

 

 

Art. 23 - Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione

 

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda, sulla base dei seguenti elementi:

a) il territorio servito dall'Azienda;

b) la tipologia dei servizi;

c) la complessità ed innovatività delle attività svolte;

d) il numero e la tipologia degli utenti;

e) il volume di bilancio;

f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

 

2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.

 

3. Le Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’atto della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.

 

4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine definito al comma 3.

 

5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:

a) svolge direttamente attività socio-assistenziale o socio-sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi economici;

b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regione in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);

c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento che può prevedere fusioni.

 

6. L'Istituzione può trasformarsi in Associazione o Fondazione quando:

a) possiede i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990;

b) svolge attività socio-assistenziali ed educative, ma non possiede le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda;

c) non svolge prioritariamente attività socio-assistenziali ed educative rispetto ad altre attività.

 

7. L'Istituzione è estinta quando non rientra nei casi di cui al comma 5 e:

a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda oppure in Associazione o Fondazione;

b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini stabiliti al comma 3.

 

8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe finalità presenti nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un Comune diverso da quello ove ha sede l’Istituzione, al Comune nel quale si svolge l’attività prevalente, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell’Istituzione stessa.

 

9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell’articolo 61 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volontà dei fondatori.

 

 

 

Art. 24 - Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti comunali di Assistenza

 

1. Le Istituzioni, già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza (ECA), disciplinate dalla legge regionale 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di assistenza), qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Aziende e non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività, sono estinte.

 

2. Il patrimonio delle Istituzioni estinte è trasferito al Comune sede dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.

 

 

 

Art. 25 - Azienda pubblica di servizi alla persona

 

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.

 

2. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della o delle Istituzioni trasformate.

 

3. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti nei Piani di zona ed in sede di programmazione regionale.

 

4. Sono organi di governo dell'Azienda:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) l'assemblea dei soci, o altro organismo di rappresentanza già previsto dallo statuto dell'Istituzione trasformata.

 

5. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnate dallo statuto e comunque provvede in materia di programmazione, approvazione dei bilanci e dei regolamenti, delibera lo Statuto e le sue modifiche, verifica l'azione amministrativa ed i relativi risultati, nomina il direttore.

 

6. Lo statuto dell'Azienda disciplina l'ambito di attività, la composizione degli organi di governo, le modalità di elezione e durata in carica degli stessi, l'attribuzione al direttore delle funzioni e delle responsabilità proprie, le modalità di recepimento dei regolamenti di organizzazione.

 

7. Nel caso l'Azienda voglia modificare l’ambito territoriale di attività, tale decisione dovrà essere assunta attraverso modifica statutaria, approvata dalla Regione, acquisito il parere dei Comuni ove l'Azienda svolge ed intende svolgere l'attività.

 

8. Lo statuto dell'Azienda e le successive modifiche sono approvati dalla Regione.

 

9. Lo statuto prevede un organo di revisione contabile la cui composizione numerica è commisurata alle dimensioni dell'Azienda ed il cui Presidente, o revisore unico, è nominato dalla Regione.

 

10. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.

 

11. Le Aziende redigono annualmente, in concomitanza con la presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle attività e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti contabili:

a) il piano programmatico;

b) il bilancio pluriennale di previsione;

c) il bilancio economico preventivo con allegato il documento di budget;

d) il bilancio consuntivo con allegato.

 

12. Le Aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto della Giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica e si provvede all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.

 

13. I Comuni, singoli o associati, anche coordinandosi con le Province, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell’Azienda.

 

14. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di gestione del sistema delle Aziende. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione ed ai Comuni, singoli o associati, una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.

 

 

 

Art. 26 - Patrimonio dell'Azienda

 

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Istituzione, inventariato all’atto della trasformazione in Azienda. L'Istituzione predispone l'inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile, nonché quello disponibile destinato ad attività non assistenziali, specificandone l'uso. L'inventario è redatto e trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale consistenza e finalità, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei Comuni singoli o associati dell’ambito territoriale di attività dell'Azienda.

 

3. L'Azienda predispone annualmente un piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

 

4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o più Aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui proprietà rimane delle Aziende stesse. Le Aziende partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo approvate dai rispettivi Consigli di amministrazione. Le Aziende inviano annualmente alla Regione ed ai Comuni dell’ambito territoriale di attività un rendiconto dei risultati ottenuti.

 

5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale delle Aziende.

 

6. Alla data di entrata di vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle Istituzioni non ancora trasformate.

 

 

 

TITOLO V - STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

 

Art. 27 - Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

 

1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.

 

2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In particolare il Piano definisce:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;

b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, secondo quanto previsto all’articolo 6;

c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma 3;

d) i criteri generali per garantire l’accesso prioritario ai servizi ed agli interventi;

e) i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali;

f) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;

g) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;

h) gli obiettivi e le priorità per la concessione dei contributi per spese d'investimento di cui all'articolo 48.

 

3. Il Piano regionale può individuare ambiti di intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.

 

4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.

 

5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni).

 

6. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le Organizzazioni sindacali.

 

 

 

Art. 28 - Sistema informativo dei servizi sociali

 

1. La Regione e le Province istituiscono il sistema informativo dei servizi sociali nell'ambito del sistema informativo previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000.

 

2. Il sistema informativo dei servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei servizi ed all'analisi dei bisogni. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, nonché alla promozione ed attivazione di progetti europei ed al coordinamento con le strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

 

3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione ed alle Province i dati necessari al sistema.

 

4. La Regione e le Province sono autorizzate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.

 

5. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

 

 

Art. 29 - Piani di zona

 

1. Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994, ha durata triennale ed è predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale. Il Piano di zona:

a) definisce, tenuto conto dell’intesa triennale da sancirsi in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, il sistema locale dei servizi sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e può integrare, nel rispetto della compatibilità delle risorse, i livelli essenziali delle prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;

b) definisce le modalità organizzative per l'accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di cui all'articolo 7;

c) individua le modalità per il coordinamento delle attività con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della giustizia;

d) indica gli obiettivi e le priorità di intervento, inclusi gli interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario regionale, nonché la ripartizione della spesa a carico di ciascun soggetto firmatario dell'accordo;

e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell’ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti all'articolo 30;

f) indica, sulla base del Piano regionale, le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;

g) individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori da segnalare alla Provincia, ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;

h) indica, in ordine di priorità, gli interventi di costruzione e ristrutturazione finanziabili ai sensi dell’articolo 48, inerente al fondo sociale regionale per le spese d’investimento.

 

2. Il Piano di zona è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei servizi, al fine di una loro migliore programmazione;

b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche, attraverso le forme di concertazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

 

3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune a ciò designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000, tra i sindaci dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai Comuni, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal Programma delle attività territoriali di cui all’articolo 3-quater, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

 

4. Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali. Le Province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.

 

5. Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalità indicate dal Piano regionale, i soggetti indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).

 

6. I soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di lucro indicati all’articolo 20, nonché le Aziende di cui all’articolo 25 concorrono alla definizione del Piano di zona, con le modalità stabilite tramite accordo tra i Comuni, e partecipano all’accordo di programma attraverso protocolli di adesione.

 

 

 

Art. 30 - Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana

 

1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle zone montane, di cui alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna), sono individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi e Piani.

 

2. Gli interventi sociali di cui al comma 1 si integrano nell'ambito del Piano di zona.

 

 

 

Art. 31 - Programmi speciali di intervento sociale

 

1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di intervento sociale finalizzati alla qualificazione di specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali, favorendo la cooperazione tra gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie.

 

2. I programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione, cui possono partecipare gli Enti locali, le Aziende sanitarie ed i soggetti pubblici o privati che assumono obblighi per la loro realizzazione.

 

3. L'accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale, indica, tra l'altro, le azioni da realizzare e le relative modalità, la quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun aderente e la durata del programma. Con la medesima deliberazione sono assegnati i finanziamenti regionali per l'attuazione del programma.

 

 

 

Art. 32 - Carta dei servizi sociali

 

1. I soggetti gestori adottano la Carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

 

2. L'adozione della Carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.

 

 

 

Art. 33. - Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

 

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.

 

2. Il Piano regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge, in raccordo con la disciplina di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 19 del 1994 in materia di Comitati consultivi degli utenti.

 

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico).

 

 

 

 

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