Art.
22 - Principi e criteri per il riordino del sistema delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la
costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona
1. La Regione, ispirandosi ai principi della legge n.
328 del 2000 e del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207
(Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della
legge 8 novembre 2000 n. 328), attua il riordino delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di
seguito denominato Istituzioni, e la loro trasformazione in
Aziende pubbliche di servizio alla persona, di seguito
denominate Aziende. La Regione valorizza il ruolo delle
Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato
di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda
l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:
a) prevede la
trasformazione delle Istituzioni in Aziende di diritto pubblico o in
Associazioni o in Fondazioni, secondo i criteri indicati all’articolo
23;
b) individua
nello statuto dell'Azienda, dell'Associazione o della Fondazione lo
strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e
gestionali, di elezione degli organi di governo, dell'ambito
territoriale di attività;
c) prevede
che l'ambito territoriale di attività dell'Azienda sia di norma
rappresentato dal distretto e che ciascuna Azienda possa erogare servizi
anche in più settori assistenziali;
d) prevede
che le Aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale,
patrimoniale, contabile e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei
principi stabiliti con atto del Consiglio regionale;
e) inserisce
le Aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e
prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione regionale e
locale, anche tramite le loro associazioni più rappresentative;
f) prevede
che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di
attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza
sull’attività delle Aziende, anche coordinandosi con le Province, per
maggiore uniformità;
g) prevede
procedure semplificate e forme di incentivazione, in particolare
finanziarie e fiscali, per la fusione di Istituzioni e per la
trasformazione in Aziende;
h) assicura
che gli statuti delle nuove Aziende, Associazioni o Fondazioni,
prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o di
rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli statuti vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge;
i) valorizza
i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende, promuovendo la
predisposizione di strumenti e di modalità di gestione del patrimonio
stesso che ne favoriscano la redditività, la trasparenza della gestione,
nonché la promozione storico-artistica.
Art.
23 - Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione
1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con
direttiva i parametri, comprese le dimensioni, per la
trasformazione delle Istituzioni in Azienda, sulla base dei
seguenti elementi:
a) il
territorio servito dall'Azienda;
b) la
tipologia dei servizi;
c) la
complessità ed innovatività delle attività svolte;
d) il numero
e la tipologia degli utenti;
e) il volume
di bilancio;
f) il
patrimonio mobiliare ed immobiliare.
2. La
Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la
trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.
3. Le
Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’atto della
Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un piano
di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al fine della
costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una proposta di
statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un
commissario che provvede in via sostitutiva.
4. Le
Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto
privato deliberano la trasformazione entro il termine definito al comma
3.
5.
L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:
a) svolge
direttamente attività socio-assistenziale o socio-sanitaria, anche
associata all'erogazione di contributi economici;
b) opera
prevalentemente in ambito scolastico e non ha i requisiti previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990
(Direttiva alle Regione in materia di riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);
c) in assenza
dei parametri per la trasformazione, presenta, anche con altre
Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento che può
prevedere fusioni.
6.
L'Istituzione può trasformarsi in Associazione o Fondazione quando:
a) possiede i
requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 16 febbraio 1990;
b) svolge
attività socio-assistenziali ed educative, ma non possiede le dimensioni
sufficienti per trasformarsi in Azienda;
c) non svolge
prioritariamente attività socio-assistenziali ed educative rispetto ad
altre attività.
7.
L'Istituzione è estinta quando non rientra nei casi di cui al comma 5 e:
a) non ha i
requisiti previsti per la trasformazione in Azienda oppure in
Associazione o Fondazione;
b) non
provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini stabiliti al
comma 3.
8. Il
patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte viene
destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano
disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe finalità presenti
nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al Comune
sede dell'Istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un
Comune diverso da quello ove ha sede l’Istituzione, al Comune nel quale
si svolge l’attività prevalente, con vincolo di destinazione del
patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali
dell’Istituzione stessa.
9. I
Consorzi, costituiti ai sensi dell’articolo 61 della legge 17 luglio
1890 n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la
trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volontà dei
fondatori.
Art.
24 - Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti
comunali di Assistenza
1. Le Istituzioni, già amministrate dai disciolti
Enti Comunali di Assistenza (ECA), disciplinate dalla legge
regionale 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già
concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di
assistenza), qualora non siano in possesso dei requisiti per
la trasformazione in Aziende e non provvedano a fondersi con
altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività, sono
estinte.
2. Il
patrimonio delle Istituzioni estinte è trasferito al Comune sede
dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione del patrimonio al
raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione
stessa.
Art.
25 - Azienda pubblica di servizi alla persona
1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha
personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di
autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e
finanziaria e non ha fini di lucro. L'Azienda svolge la
propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.
2.
L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e
passivi della o delle Istituzioni trasformate.
3.
L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti e
negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri
fini ed all'assolvimento degli impegni assunti nei Piani di zona ed in
sede di programmazione regionale.
4.
Sono organi di governo dell'Azienda:
a) il
Consiglio di amministrazione;
b) il
Presidente;
c)
l'assemblea dei soci, o altro organismo di rappresentanza già previsto
dallo statuto dell'Istituzione trasformata.
5. Il
Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnate dallo statuto
e comunque provvede in materia di programmazione, approvazione dei
bilanci e dei regolamenti, delibera lo Statuto e le sue modifiche,
verifica l'azione amministrativa ed i relativi risultati, nomina il
direttore.
6. Lo
statuto dell'Azienda disciplina l'ambito di attività, la composizione
degli organi di governo, le modalità di elezione e durata in carica
degli stessi, l'attribuzione al direttore delle funzioni e delle
responsabilità proprie, le modalità di recepimento dei regolamenti di
organizzazione.
7. Nel
caso l'Azienda voglia modificare l’ambito territoriale di attività, tale
decisione dovrà essere assunta attraverso modifica statutaria, approvata
dalla Regione, acquisito il parere dei Comuni ove l'Azienda svolge ed
intende svolgere l'attività.
8. Lo
statuto dell'Azienda e le successive modifiche sono approvati dalla
Regione.
9. Lo
statuto prevede un organo di revisione contabile la cui composizione
numerica è commisurata alle dimensioni dell'Azienda ed il cui
Presidente, o revisore unico, è nominato dalla Regione.
10.
L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di regolamenti
di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione
tecnica e amministrativa.
11. Le
Aziende redigono annualmente, in concomitanza con la presentazione del
bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle attività e, sulla base di
indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale, si dotano
dei seguenti documenti contabili:
a) il piano
programmatico;
b) il
bilancio pluriennale di previsione;
c) il
bilancio economico preventivo con allegato il documento di budget;
d) il
bilancio consuntivo con allegato.
12. Le
Aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto della Giunta
regionale, si dotano di un regolamento di contabilità con cui si
introduce la contabilità economica e si provvede all'adozione di criteri
uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione,
classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e
contenuto del bilancio.
13. I
Comuni, singoli o associati, anche coordinandosi con le Province,
svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle
Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la
trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali
inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il
commissariamento dell’Azienda.
14. La
Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui
risultati di gestione del sistema delle Aziende. Le Aziende trasmettono
annualmente alla Regione ed ai Comuni, singoli o associati, una
relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui
risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della
programmazione regionale e locale.
Art.
26 - Patrimonio dell'Azienda
1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dal
patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
dell’Istituzione, inventariato all’atto della trasformazione
in Azienda. L'Istituzione predispone l'inventario dei beni,
individuando il patrimonio indisponibile, nonché quello
disponibile destinato ad attività non assistenziali,
specificandone l'uso. L'inventario è redatto e trasmesso
alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta
regionale.
2. Le
trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previa
sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale consistenza e
finalità, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette
ad autorizzazione da parte dei Comuni singoli o associati dell’ambito
territoriale di attività dell'Azienda.
3.
L'Azienda predispone annualmente un piano di gestione e valorizzazione
del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
4. La
Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e separarne
la gestione, promuove la costituzione da parte di una o più Aziende di
strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una
efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui
proprietà rimane delle Aziende stesse. Le Aziende partecipano a tali
strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo
approvate dai rispettivi Consigli di amministrazione. Le Aziende inviano
annualmente alla Regione ed ai Comuni dell’ambito territoriale di
attività un rendiconto dei risultati ottenuti.
5. La
Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui
risultati della gestione patrimoniale delle Aziende.
6.
Alla data di entrata di vigore della presente legge, le disposizioni di
cui al comma 2 si applicano alle Istituzioni non ancora trasformate.
TITOLO
V -
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE
Art.
27 - Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali
1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva
il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,
di seguito denominato Piano regionale, integrato con il
Piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di
programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro,
culturale ed abitativa.
2. Il
Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi per la
realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In particolare il
Piano definisce:
a) gli
obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di rischio
sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed
economica del sistema regionale;
b) le
caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli
interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni
sociali da garantire, secondo quanto previsto all’articolo 6;
c) i criteri
di incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di
promozione sociale di cui all'articolo 8, comma 3;
d) i criteri
generali per garantire l’accesso prioritario ai servizi ed agli
interventi;
e) i criteri,
le modalità e le procedure per la concessione e l'utilizzo dei titoli
per la fruizione di prestazioni e servizi sociali;
f) le
modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella
zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la
pianificazione di zona;
g) le
modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli indirizzi per
assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo
della qualità dei servizi;
h) gli
obiettivi e le priorità per la concessione dei contributi per spese
d'investimento di cui all'articolo 48.
3. Il
Piano regionale può individuare ambiti di intervento che, per le
caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di specifici
Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed i Piani di
zona devono essere raccordati ed integrati.
4. Il
Piano regionale definisce inoltre i criteri per la sperimentazione,
nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed interventi volti a
rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi
e gestionali innovativi.
5. Il
Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e
riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono
alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale di
cui all'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19
(Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni).
6. Il
Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta,
acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, della
Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le Organizzazioni
sindacali.
Art.
28 - Sistema informativo dei servizi sociali
1. La Regione e le Province istituiscono il sistema
informativo dei servizi sociali nell'ambito del sistema
informativo previsto dall'articolo
21 della legge n. 328 del 2000.
2. Il
sistema informativo dei servizi sociali assicura la disponibilità dei
dati significativi relativi allo stato dei servizi ed all'analisi dei
bisogni. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione delle
politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, nonché alla
promozione ed attivazione di progetti europei ed al coordinamento con le
strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e
dell'occupazione.
3. I
soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle
previsioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), a fornire
annualmente alla Regione ed alle Province i dati necessari al sistema.
4. La
Regione e le Province sono autorizzate, secondo quanto previsto dalla
legge n. 675 del 1996, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche
in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.
5. Le
Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono
alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art.
29 - Piani di zona
1. Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi
dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994, ha
durata triennale ed è predisposto sulla base delle
indicazioni del Piano regionale. Il Piano di zona:
a) definisce,
tenuto conto dell’intesa triennale da sancirsi in sede di Conferenza
Regione-Autonomie locali, il sistema locale dei servizi sociali a rete
che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Provvede
inoltre alla localizzazione dei servizi e può integrare, nel rispetto
della compatibilità delle risorse, i livelli essenziali delle
prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;
b) definisce
le modalità organizzative per l'accesso dei cittadini al sistema locale
dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di cui all'articolo 7;
c) individua
le modalità per il coordinamento delle attività con gli organi
periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento
all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della giustizia;
d) indica gli
obiettivi e le priorità di intervento, inclusi gli interventi
socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro
realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili,
comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario regionale, nonché la
ripartizione della spesa a carico di ciascun soggetto firmatario
dell'accordo;
e) indica gli
interventi sociali da attuarsi nell’ambito dei programmi di
riqualificazione urbana previsti all'articolo 30;
f) indica,
sulla base del Piano regionale, le forme e le modalità di partecipazione
dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
g) individua
i fabbisogni di formazione professionale degli operatori da segnalare
alla Provincia, ai fini della programmazione della relativa offerta
formativa;
h) indica, in
ordine di priorità, gli interventi di costruzione e ristrutturazione
finanziabili ai sensi dell’articolo 48, inerente al fondo sociale
regionale per le spese d’investimento.
2. Il
Piano di zona è volto a:
a) favorire
la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su servizi e
prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche attraverso il
coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto,
nonché a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei servizi, al
fine di una loro migliore programmazione;
b)
qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche, attraverso le
forme di concertazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
3. Il
Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune a ciò
designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, è approvato
con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19,
comma 3 della legge n. 328 del 2000, tra i sindaci dei Comuni o tra gli
organi competenti delle forme associative scelte dai Comuni, ai sensi
dell'articolo 16 della presente legge, compresi nel territorio del
distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli
connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal
Programma delle attività territoriali di cui all’articolo 3-quater,
comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'accordo è
sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità
sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11,
comma 2.
4. Le
Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di zona,
assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche
avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali. Le
Province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.
5.
Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalità indicate
dal Piano regionale, i soggetti indicati all'articolo 2, comma 4,
lettera c).
6. I
soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di lucro
indicati all’articolo 20, nonché le Aziende di cui all’articolo 25
concorrono alla definizione del Piano di zona, con le modalità stabilite
tramite accordo tra i Comuni, e partecipano all’accordo di programma
attraverso protocolli di adesione.
Art.
30 - Interventi sociali per lo sviluppo e la
riqualificazione urbana
1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione
urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
(Norme in materia di riqualificazione urbana), e dei piani
pluriennali di sviluppo socio-economico delle zone montane,
di cui alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 22
(Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore
della montagna), sono individuati gli interventi sociali
volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli
stessi programmi e Piani.
2. Gli
interventi sociali di cui al comma 1 si integrano nell'ambito del Piano
di zona.
Art.
31 - Programmi speciali di intervento sociale
1. La Regione promuove la realizzazione di programmi
di intervento sociale finalizzati alla qualificazione di
specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari
problematiche sociali, favorendo la cooperazione tra gli
Enti locali ed i soggetti pubblici e privati, il
coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle
risorse finanziarie.
2. I
programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione, cui
possono partecipare gli Enti locali, le Aziende sanitarie ed i soggetti
pubblici o privati che assumono obblighi per la loro realizzazione.
3.
L'accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale, indica,
tra l'altro, le azioni da realizzare e le relative modalità, la
quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun
aderente e la durata del programma. Con la medesima deliberazione sono
assegnati i finanziamenti regionali per l'attuazione del programma.
Art.
32 - Carta dei servizi sociali
1. I soggetti gestori adottano la Carta dei servizi,
in conformità allo schema generale di riferimento previsto
dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, al fine di
tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la
partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione
dei servizi.
2.
L'adozione della Carta dei servizi sociali da parte degli erogatori
delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario
ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.
Art.
33. - Partecipazione dei cittadini e degli utenti al
controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti
1. La Regione e gli Enti locali assicurano la
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo
della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle
associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni
sindacali.
2. Il
Piano regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità
dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge, in
raccordo con la disciplina di cui all'articolo 16 della legge regionale
n. 19 del 1994 in materia di Comitati consultivi degli utenti.
3. La
Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da
parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152
(Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale)
e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del
Difensore civico).