TITOLO
VI -
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITà DEL SISTEMA
INTEGRATO
Art.
34 - Attività di formazione
1. La formazione degli operatori costituisce
strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli
interventi e dei servizi del sistema integrato, per
l'integrazione professionale, nonché per lo sviluppo
dell'innovazione organizzativa e gestionale.
2. La
Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori
dell’area socio-sanitaria, curando il raccordo dei percorsi formativi e
tenendo conto delle esigenze di integrazione delle diverse
professionalità.
3. La
Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della
qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei
soggetti senza scopo di lucro di cui all’articolo 20, assicurando il
confronto con le rispettive rappresentanze.
4.
Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività
formative di cui al comma 2 si applicano le norme previste dalla legge
regionale 24 luglio 1979, n. 19 e dall'articolo 205 della legge
regionale n. 3 del 1999, tenuto conto di quanto previsto dal Piano
regionale.
5. I
soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono ed
agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione,
qualificazione ed aggiornamento.
Art.
35 - Autorizzazione di strutture e servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari
1. Il funzionamento di servizi e strutture
residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che
svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie è
subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, al fine
di garantire la necessaria funzionalità e sicurezza, nel
rispetto delle norme statali e regionali in materia, con
particolare riguardo alla sicurezza e salute dei lavoratori.
La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva quali
servizi e strutture sono soggetti all’autorizzazione e quali
sono soggetti alla comunicazione di avvio di attività.
2. Il
Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva, acquisito il
parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti minimi
generali e specifici per il funzionamento delle strutture e dei servizi
di cui al comma 1, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni,
tenuto conto del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21
maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente "Requisiti minimi
strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei
servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a
norma dell'art.
11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"), nonché le modalità di
comunicazione di avvio di attività per i servizi e gli interventi non
soggetti ad autorizzazione al funzionamento indicati all'articolo 37.
Con il medesimo atto sono stabilite le modalità per rilasciare
autorizzazioni per la gestione di servizi e strutture a carattere
sperimentale. Tali autorizzazioni, in deroga ai requisiti minimi, sono
subordinate alla presentazione di progetti innovativi che abbiano
l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione dei
servizi.
3. La
Giunta regionale disciplina il coordinamento delle procedure concernenti
l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi con
quelle concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività
sanitarie, nonché le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati
sulle strutture e sui servizi di cui al comma 1.
4. Le
funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento
delle strutture e dei servizi sono attribuite ai Comuni che le
esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'Azienda unità sanitaria
locale, al fine di costituire un apposito organismo tecnico la cui
composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva
di cui al comma 2. La Regione individua ed organizza azioni formative
rivolte ai componenti gli organismi tecnici.
5.
Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi,
aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali e
socio-sanitarie, presenta domanda al Comune nel quale i servizi vengono
erogati, oppure nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda
è stabilito dalla Regione.
6.
L'autorizzazione al funzionamento deve obbligatoriamente indicare: il
soggetto gestore, la tipologia di servizio o struttura, la sua
denominazione e, per le strutture, l'ubicazione e la capacità ricettiva
massima autorizzata. Con la direttiva consiliare di cui al comma 2
possono essere individuati ulteriori elementi che l'autorizzazione al
funzionamento deve indicare.
Art.
36 - Vigilanza sui servizi e le strutture
1. Le funzioni amministrative concernenti la
vigilanza sui servizi e le strutture socioassistenziali e
socio-sanitarie sono attribuite, ferme restando le funzioni
di vigilanza dell'Azienda unità sanitaria locale, ai Comuni
che le esercitano avvalendosi dell'organismo tecnico di cui
all'articolo 35, comma 4, secondo le modalità ed i termini
stabiliti con la direttiva di cui al comma 2 del medesimo
articolo.
2. La
vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e
controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche a seguito di
eventuali segnalazioni.
3. Gli
organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni interessati, alla
Provincia ed alla Regione, una relazione sull’attività di vigilanza con
le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui
all’articolo 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute è
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art.
37 - Comunicazione di avvio di attività
1. Chiunque avvia una attività che comporta
l'erogazione di uno o più interventi socio-assistenziali o
socio-sanitari non soggetti ad autorizzazione è tenuto, per
consentire l’esercizio delle funzioni di vigilanza, a darne
comunicazione al Comune in cui svolge l’attività, con le
modalità ed i termini stabiliti dalla direttiva prevista
all’articolo 35, comma 2.
Art.
38 - Accreditamento
1. I soggetti gestori di servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari pubblici e privati, operanti in
Emilia-Romagna ed autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al
fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema
integrato e facilitare rapporti tra i servizi, le strutture
ed i cittadini, sono accreditati con le modalità di cui al
presente articolo anche relativamente a ciascuna struttura o
servizio nell'ambito del fabbisogno indicato dalla
programmazione regionale.
2.
L'accreditamento è condizione per:
a)
l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui
all'articolo 40;
b) la
partecipazione alle istruttorie pubbliche di cui all’articolo 43,
relativamente ai soggetti che realizzano gli interventi, esclusi quelli
indicati all’articolo 44;
c) la
richiesta di autorizzazione sperimentale di servizi e strutture ai sensi
dell’articolo 35;
d) la
partecipazione a procedure ristrette e negoziate per l’affidamento dei
servizi.
3. Il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il parere della
Conferenza regionale del Terzo settore, stabilisce con proprio atto i
requisiti e le procedure per il rilascio dell’accreditamento, volti a
garantire la trasparenza dei soggetti gestori e la qualità sociale e
professionale dei servizi e delle prestazioni erogate, nonché le
modalità per l’istituzione dell’elenco provinciale dei soggetti
accreditati.
4. Le
funzioni concernenti l'accreditamento sono attribuite ai Comuni capi
distretto che le esercitano acquisito il parere di un apposito organismo
tecnico "terzo" di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di
funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 3. La
Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai componenti
degli organismi tecnici.
5. Le
Province, con il coinvolgimento di rappresentanze dei soggetti di cui
agli articoli 20 e 21, assicurano il monitoraggio sulla gestione delle
procedure di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire
la piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
Art.
39 - Sanzioni
1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una
struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria o eroghi un
servizio di cui all'articolo 35, senza avere ottenuto la
preventiva autorizzazione al funzionamento, è punito con la
sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 10.000.
L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione
di una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, o
l'erogazione di un servizio, di cui all’articolo 35 comma 1,
senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al
funzionamento, comportano inoltre la chiusura dell'attività
disposta con provvedimento del Comune competente, che adotta
le misure necessarie per tutelare gli utenti.
2. Il
gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al
funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, è
punito con la sanzione amministrativa di euro 2.000 per ogni posto che
supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di violazione della
capacità ricettiva il Comune inoltre diffida il gestore a rientrare nei
limiti entro un termine fissato.
3. Il
Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione
dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della
violazione, qualora accerti il venire meno dei presupposti che hanno
dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione
deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da
produrre per riprendere l'attività.
4. La
decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attività
autorizzata di cui all'articolo 35 deve essere preventivamente
comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di
inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro
3.000.
5. In
caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia di avvio di attività
previsto all'articolo 37 si applica la sanzione amministrativa da euro
300 ad euro 1.300.
6. Per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo si osservano le procedure previste dalla legge regionale 28
aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale). L'accertamento, la
contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei
proventi, sono di competenza del Comune.
Art.
40 - Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi
sociali
1. Gli Enti locali garantiscono le prestazioni ed i
servizi sociali previsti all'articolo 6 e nell'ambito dei
programmi individualizzati di cui all'articolo 7, comma 3,
anche mediante la concessione ai destinatari di titoli di
esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa,
con indicazione delle prestazioni e dei servizi che devono
essere erogati, delle caratteristiche degli stessi e delle
modalità di fruizione.
2. I
destinatari degli interventi che dispongono del titolo di esenzione
scelgono, nell'ambito dell'elenco di cui all’articolo 38, comma 3, il
soggetto cui rivolgersi per ottenere i servizi e le prestazioni
definiti. I Comuni tenuti all’assistenza determinano le tariffe e le
modalità di rimborso delle prestazioni totalmente o parzialmente esenti.
3. Il
Piano regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione
dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere
fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure
e definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini
nell’accesso alle prestazioni ed ai servizi erogati unicamente
attraverso i titoli.
Art.
41 - Indicazione per gli affidamenti e gli di servizi e
prestazioni
1. Gli Enti locali, nel rispetto della disciplina
statale e comunitaria vigente in materia di procedure di
affidamento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari
e socioeducativi da parte della pubblica amministrazione, e
per la valorizzazione dell’apporto dei soggetti di cui
all'articolo 20, salvo quanto previsto all'articolo 44,
privilegiano per la scelta del fornitore le procedure di
affidamento ristrette e negoziate.
2. I
contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi
adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
3. Gli
Enti locali valutano le offerte secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo,
considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per
cento del peso complessivo.
4. La
Giunta regionale definisce con proprio atto, sentito il parere della
Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti generali per la
partecipazione alle gare, nonché i criteri per la valutazione della
qualità delle offerte.
Art.
42 - Azioni per la qualificazione delle prestazioni
professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti
ed acquisti di servizi e prestazioni
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono
nell'apporto professionale degli operatori un fattore
determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal
fine, fermo restando il rispetto delle norme in materia di
tutela, libertà e dignità dei lavoratori e di quelle di cui
alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della
legislazione in materia cooperativistica), con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore, sono
promosse azioni volte a qualificare la prestazione
lavorativa, anche tramite le iniziative formative di cui
all'articolo 34.
2. I
contratti d’affidamento e d’acquisto di servizi e di prestazioni
garantiscono il rispetto della dignità e della qualità del lavoro,
nonché il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza e,
in caso di gara d'appalto, delle norme previste dalla legge 7 novembre
2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle
gare di appalto).
Art.
43 - Istruttoria pubblica per la progettazione comune
1. Gli Enti locali, per affrontare specifiche
problematiche sociali indicono istruttorie pubbliche per la
coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e
coinvolgendo attivamente i soggetti di cui all’articolo 20.
2.
All'istruttoria pubblica partecipano i soggetti di cui all’articolo 20,
attivi nel territorio di riferimento in ordine alle problematiche
sociali individuate, le loro organizzazioni di rappresentanza, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela degli utenti del
territorio di riferimento, nonché i cittadini interessati.
3.
L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei
soggetti partecipanti e si conclude con l’individuazione di progetti
d’intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti locali definiscono, in
accordo con i soggetti di cui all’articolo 20 che dichiarano
disponibilità a collaborare, le forme e le modalità della
collaborazione.
Art.
44 - Apporto del volontariato alla realizzazione del
sistema locale dei servizi sociali a rete
1. Gli Enti locali valorizzano l'apporto del volontariato
alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a
rete, anche mediante la stipula di convenzioni, ai sensi
della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme
regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 -
Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge
regionale 31 maggio 1993, n. 26), per l'erogazione di
prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale,
compatibili con la natura e le finalità del volontariato.