TITOLO
VII -
RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO
Art.
45 - Finanziamento del sistema integrato
1. Le risorse finanziarie del sistema integrato sono
costituite da:
a) fondi
statali;
b) fondo
sociale regionale;
c) fondo
sociale locale.
2. I
Comuni, singoli o associati, istituiscono per il finanziamento degli
interventi e dei servizi previsti nei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza un fondo locale di ambito distrettuale il cui funzionamento è
disciplinato da apposito regolamento.
3. Nel
fondo confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei soggetti
privati che partecipano all'accordo di programma, attraverso i
protocolli di adesione, ai sensi dell'articolo 29, comma 6. Al fondo
locale possono concorrere donazioni, o altre liberalità da parte di
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, o da altri soggetti privati,
anche non partecipanti all’accordo di programma, per il rafforzamento
del sistema locale o per sperimentazioni miranti al consolidamento del
sistema di protezione sociale e solidaristico.
4.
Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'articolo 34
si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla
legge regionale n. 19 del 1979, nonché da finanziamenti provenienti
dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche
formative.
Art.
46 - Fondo sociale regionale
1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce
un fondo denominato Fondo sociale regionale.
2.
Alla determinazione dell'entità del Fondo sociale regionale concorrono:
a) le somme
provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000;
b) le
ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con legge di
bilancio;
c) le
eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari;
d) le risorse
derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi
in materia di politiche sociali.
Art.
47 - Fondo sociale regionale. Spese correnti operative
1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti
operative a sostegno dei servizi e degli interventi è
destinato, per quota parte:
a) alle spese
per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione ed
aggiornamento del Piano regionale, alla implementazione del sistema
informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione
dell’Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza,
all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla
predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni
volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove
modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione delle iniziative
formative di cui all’articolo 34, comma 3 ed all'articolo 38, comma 4,
nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo
8, comma 3 di interesse regionale;
b) ai Comuni
singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso
regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per la realizzazione degli
interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla
mobilità delle persone anziane, disabili o inabili, purché vengano
associate le funzioni finanziate;
c) alle
Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo
27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e
supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei
servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.
2. Il
Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato
inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all’articolo
16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona
ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per:
a) il
sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale,
alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le strutture;
b) il
sostegno delle attività a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle
famiglie, previste dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per
la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza), dalla Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29
maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476, dalla legge
8 marzo 2000 n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città) e dalle leggi regionali 14 agosto
1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno
alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), e 28
dicembre 1999, n. 40 (Promozione della città dei bambini e delle
bambine);
c) il
sostegno delle attività sociali in materia di dipendenze patologiche
previste dal Testo unico emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45
(Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze);
d) il
sostegno delle attività in materia di immigrazione previste dal decreto
legislativo n. 286 del 1998 e dalla legislazione regionale vigente;
e) il
sostegno delle attività a favore dei cittadini disabili previste dalla
legge n. 104 del 1997 e dalla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29
(Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e
l'integrazione sociale delle persone disabili);
f) il
sostegno delle attività a favore delle minoranze nomadi di cui alla
legislazione regionale vigente;
g) il
sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui all'articolo 20,
comma 1, secondo le norme regionali in materia di volontariato,
cooperazione sociale ed associazionismo.
3. Il
Consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale,
approva un programma annuale che indica i criteri generali di
ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1,
lettere b) e c), ed al comma 2.
Art.
48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1. Il Fondo sociale regionale per le spese di
investimento è finalizzato al concorso alle spese di
costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili
destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e
socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della
pianificazione regionale, mediante la concessione di
contributi in conto capitale.
2. I
destinatari dei contributi sono:
a) Comuni
singoli o associati e loro forme di gestione dotate di personalità
giuridica;
b) Aziende
unità sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla persona;
c) soggetti
privati accreditati o partecipanti al protocollo di adesione secondo le
previsioni dell’articolo 29.
3. Gli
interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona, sono
relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle tipologie ed
ai parametri di funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme
statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme
sull’autorizzazione al funzionamento.
4. In
caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o
la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle
quali costruire devono risultare, all’atto della concessione del
contributo da parte della Regione, in proprietà, o in diritto di
superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti
l’ammissione a contributo.
5. In
caso di richiesta di ammissione a contributo per l’acquisto di immobili,
la volontà di acquisto, da parte dei competenti organi, deve risultare
alla data di presentazione della relativa domanda.
6. Gli
immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la
durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi
negli ambiti socioassistenziale, socio-educativo e socio-sanitario.
L’atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei
registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del
beneficiario. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui
al presente comma per tutta la durata del vincolo.
7. La
Giunta regionale può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la
rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le
finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più
perseguibili o sia più opportuna, in relazione all'interesse pubblico,
una destinazione del bene diversa da quella sociale. La Giunta regionale
stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed
all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che
il beneficiario deve restituire alla Regione.
8.
Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i contributi
previsti dal presente articolo sono concessi per le seguenti finalità:
a) adeguare
le strutture esistenti a normative tecniche statali e regionali;
b) favorire
la permanenza al domicilio delle persone di cui all’articolo 5, comma 4,
lettera b);
c) superare
definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in strutture
comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto all’articolo 22,
comma 3 della legge n. 328 del 2000;
d) fornire
risposte di accoglienza per persone prive dei necessari supporti
familiari ed in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, o
minacciate o vittime di violenza ed abuso;
e) fornire
risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per il sollievo
ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di persone in
condizione di non autosufficienza.
9. I
soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono tenuti a
restituirli in caso di mancata concessione o revoca dell’accreditamento.
10. La
Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la
presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per
l’assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché
la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.
Art.
49 - Compartecipazione al costo delle prestazioni
1. Il Consiglio regionale, con propria direttiva,
definisce i criteri per la determinazione del concorso da
parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema
integrato, sulla base del principio di progressività in
ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto
dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109.
Art.
50 - Fondo sociale per la non autosufficienza
1. La Regione istituisce il Fondo sociale per la non
autosufficienza.
2. Si
considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che non può
provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita
di relazione senza l’aiuto determinante di altri.
3. La
valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo
criteri e modalità stabilite con direttiva adottata dal Consiglio
regionale.
4. Il
Fondo per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed i servizi
socioassistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari,
ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di prestazioni socio-sanitarie), rivolti a persone non autosufficienti,
e per i quali è prevista la compartecipazione alla spesa.
5.
Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo le seguenti risorse:
a) Fondo
sociale regionale;
b) Fondo
sanitario regionale;
c) risorse
statali finalizzate;
d) ulteriori
risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale;
e) eventuali
risorse di altri soggetti.
6. Le
risorse del Fondo per la non autosufficienza vengono annualmente
ripartite tra i Comuni, singoli ed associati, che sottoscrivono
l’accordo di programma regionale, coerente con le indicazioni definite
nel Piano sociale regionale.
7. I
soggetti di cui al comma 6 utilizzano le risorse assegnate secondo le
procedure, le priorità e le modalità definite con direttiva del
Consiglio regionale.
TITOLO
VIII - SISTEMA DI
VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Art.
51 - Monitoraggio ed analisi d'impatto
1. A partire dal primo anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
presenta al Consiglio una relazione annuale in cui sono
contenute le seguenti informazioni:
a) stato di
attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione
del sistema integrato;
b) evoluzione
dei compiti assegnati ai soggetti attuatori;
c) modalità
di finanziamento della legge, entità, fonti e criteri delle ripartizioni
dei fondi agli Enti locali ed agli altri soggetti coinvolti
nell’attuazione della legge.
2.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta
regionale presenta al Consiglio un’analisi d'impatto. Tale analisi si
concentra su:
a) i
destinatari degli interventi del sistema integrato, valutando il grado
di soddisfacimento dei bisogni degli utenti, nonché il livello di
qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;
b) gli Enti
locali e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, con
riferimento alla capacità degli stessi di fare fronte ai compiti
assegnati;
c)
l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi
ed agli interventi attuati.
Art.
52 - Valutazione dei servizi nell'ambito dei Piani di
zona
1. I
Comuni valutano, nell'ambito dei Piani di zona, l’efficacia e
l’efficienza dei servizi, degli interventi e dei risultati conseguiti.
Tale valutazione si realizza con il coinvolgimento degli utenti e dei
soggetti che partecipano ai Piani di zona.