Art.
5 - Interventi e servizi del sistema locale dei servizi
sociali a rete
1. I Comuni promuovono e garantiscono, nei modi e
nelle forme indicate agli articoli 15, 16 e 17, la
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete,
al fine di dare risposta ai bisogni sociali della
popolazione.
2. Il
sistema locale si compone di un insieme di servizi ed interventi
progettati e realizzati in maniera integrata e coordinata nei diversi
settori che riguardano la vita sociale, dai diversi soggetti pubblici e
privati di cui alla presente legge.
3. Per
l'individuazione dell'ambito associativo e per la localizzazione dei
servizi, i Comuni perseguono prioritariamente l'obiettivo di facilitare
l'accessibilità da parte delle persone, tenendo conto, in particolar
modo, delle esigenze della popolazione anziana e dei disabili, nonché
delle esigenze di tutela dei minori.
4. I
servizi e gli interventi del sistema locale comprendono in particolare:
a) consulenza
e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di
cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la
disponibilità di servizi di sollievo;
b) servizi ed
interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non
riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle
esigenze della vita quotidiana;
c)
accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;
d) servizi ed
interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di
persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare
adeguata risposta al domicilio;
e) servizi ed
interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli
impegni e responsabilità di cura;
f) servizi ed
interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire
consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli,
minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di
costrizione economica;
g) servizi ed
interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori
vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
h) servizi ed
interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei
loro ambienti di vita, anche attraverso l’utilizzo di spazi di ascolto,
aggregazione e socializzazione;
i) servizi ed
interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di
emarginazione, anche per l’accoglienza, il sostegno e l’accompagnamento
nei percorsi di inserimento sociale;
j) interventi
di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone
disabili ed in stato di svantaggio, anche in attuazione degli obiettivi
della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 (Promozione dell'accesso
al lavoro delle persone disabili e svantaggiate);
k) servizi
d’informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità
sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di
accesso;
l) misure di
contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.
5. Per
fare fronte a situazioni personali o familiari di emergenza sociale, i
Comuni prevedono, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici
e privati, modalità organizzative dei servizi e degli interventi tali da
garantire risposte di pronto intervento sociale.
6. Per
promuovere azioni positive, per prevenire e contrastare le cause del
disagio e per favorire il contatto con persone o gruppi di popolazione a
rischio sociale, che non si rivolgono direttamente ai servizi, i Comuni
attivano interventi di strada. Gli interventi di strada si realizzano
attraverso la collaborazione e l’integrazione delle attività dei
soggetti pubblici e privati.
7. La
Regione promuove sperimentazioni di servizi ed interventi volte a dare
risposta a nuovi bisogni sociali, ad individuare modalità organizzative
e gestionali innovative, anche attraverso i Piani di zona, con la
collaborazione di tutti i soggetti operanti in ambito sanitario,
educativo e formativo.
Art.
6 - Livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni
sociali, come previsto dall'articolo
22 della legge n. 328 del 2000, i servizi e gli
interventi indicati all’articolo 5, commi 4 e 5.
2. Il
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali definisce, sulla
base del fabbisogno rilevato, le caratteristiche quantitative e
qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli
essenziali delle prestazioni sociali da garantire, tenuto conto dei
livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni individuati dallo
Stato. La definizione dei livelli avviene sulla base dei bisogni
rilevati, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed
appropriatezza, tenuto conto delle risorse del Fondo sociale regionale
di cui all’articolo 46 e della compartecipazione degli utenti al costo
delle prestazioni.
3. Per
la definizione dei livelli di cui al comma 2, sentita la competente
Commissione consiliare regionale, viene sancita apposita intesa
triennale in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, ai sensi
dell'articolo 31 della legge regionale n. 3 del 1999.
Art.
7 - Accesso al sistema dei servizi sociali a rete.
Istituzione degli sportelli sociali
1. L'accesso al sistema locale è garantito da
sportelli sociali attivati dai Comuni, singoli o associati
ai sensi dell’articolo 16, in raccordo con le Aziende unità
sanitarie locali, anche avvalendosi dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2. Gli sportelli sociali forniscono
informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le
opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del
sistema locale, nel rispetto dei principi di
semplificazione. I Comuni organizzano l’attività degli
sportelli sociali con modalità adeguate a favorire il
contatto anche di chi, per difficoltà personali e sociali,
non vi si rivolge direttamente.
2.
Agli operatori degli sportelli sociali è garantita una uniforme ed
adeguata formazione.
3. Per
bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o
soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti tecnici per la
valutazione multidimensionale e per la predisposizione del programma
assistenziale individualizzato, compresi il progetto individuale per le
persone disabili ed il progetto educativo individuale per i minori in
difficoltà.
4. Al
fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti
dai programmi assistenziali individualizzati è indicato il responsabile
del caso.
5. La
Giunta regionale definisce con proprio atto l’organizzazione degli
sportelli sociali, gli strumenti tecnici di valutazione e controllo dei
programmi assistenziali e le modalità di individuazione del responsabile
del caso.
Art.
8 - Interventi per la promozione sociale
1. Per favorire lo sviluppo ed il benessere delle
persone ed il sostegno delle reti familiari e sociali
nell'ambito delle comunità locali, gli Enti locali prevedono
interventi volti in particolare a:
a) promuovere
la convivenza e l'integrazione sociale, la soluzione dei conflitti
individuali e sociali, anche attraverso il ricorso ad attività di
integrazione culturale e di mediazione sociale;
b)
contrastare e prevenire le cause di esclusione sociale, con particolare
riguardo al disagio giovanile, alle dipendenze patologiche, alle
situazioni di povertà estrema, alla prostituzione e ad altre forme di
sfruttamento;
c) conciliare
ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto
delle donne e degli uomini ad assolvere gli impegni di cura senza
rinunciare all'attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di
mutualità, tese allo sviluppo della solidarietà ed al miglioramento dei
rapporti tra le generazioni;
d) garantire
il raggiungimento di pari opportunità tra donne e uomini adottando
azioni positive rivolte alla popolazione femminile e politiche
rispettose dei due generi.
2. I
Comuni, per qualificare gli interventi e facilitare i cittadini nella
fruizione e partecipazione alle iniziative di cui al comma 1, promuovono
azioni per la messa in rete e la razionalizzazione delle iniziative
pubbliche e private presenti sul territorio.
3. La
Regione, sulla base dei criteri individuati dal Piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali, incentiva programmi ed iniziative per
la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e per la
realizzazione di attività formative di qualificazione.
Art.
9. - Politiche familiari
1. La Regione sostiene il ruolo essenziale delle
famiglie nella formazione e cura delle persone e nella
promozione della coesione sociale, valorizza i compiti che
le famiglie svolgono sia nella vita quotidiana, sia nei
momenti di difficoltà e disagio legati all’assunzione di
responsabilità di cura.
2. La
Regione a tal fine:
a) programma
i servizi valorizzando le risorse di solidarietà delle famiglie ed il
principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli,
sostenendo le scelte procreative libere e responsabili e favorendo aiuti
concreti ai genitori affinché possano stabilire liberamente le
dimensioni delle proprie famiglie;
b) promuove
iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra organizzazioni
imprenditoriali ed organizzazioni sindacali che prevedano forme di
articolazione delle attività lavorative volte a conciliare tempi di vita
e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città);
c) sostiene
iniziative rivolte prioritariamente alle donne per favorire il loro
rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo inserimento lavorativo
dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare;
d) promuove
la solidarietà e le esperienze di auto aiuto fra famiglie, anche
favorendo l’associazionismo familiare e le forme di sostegno alle
famiglie, quali gli assegni di cura previsti all'articolo 12.
3. La
Regione e gli Enti locali sostengono le famiglie impegnate a dare
accoglienza ed aiuto a persone in difficoltà, in particolare disabili,
minori ed anziani, anche attraverso:
a) attività
formative e di supporto consulenziale;
b)
agevolazioni tariffarie e d’imposta, quali la riduzione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI) per la prima casa;
c)
facilitazioni per l'accesso ad iniziative ricreative e del tempo libero;
d) promozione
del turismo familiare con finalità di sollievo.
4. La Regione
promuove la concessione da parte dei Comuni di prestiti sull'onore, come
indicato all'articolo 13, comma 2, anche al fine di sostenere la
costituzione di nuove famiglie e favorire le famiglie numerose nella
ricerca di alloggi adeguati alle proprie esigenze.
CAPO
II - DISPOSIZIONI
PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Art.
10 - Integrazione socio-sanitaria
1. Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono
volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di
recupero e mantenimento delle autonomie personali,
d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di
vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.
2.
Secondo quanto disposto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
le prestazioni socio-sanitarie si distinguono in:
a)
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle
connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende
unità sanitarie locali;
b)
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni.
3. Il
Consiglio regionale individua, con proprie direttive, le prestazioni da
ricondurre alle tipologie indicate al comma 2, in attuazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie),
tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi definiti all’articolo 6,
determinando altresì i criteri di finanziamento delle stesse e degli
assegni di cura di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b).
4. I
Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito
degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e
gestionali, fondati sull’integrazione professionale delle rispettive
competenze, ed i relativi rapporti finanziari, in coerenza con le
direttive di cui al comma 3.
Art.
11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita
dalla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il
riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), assume la
denominazione di Conferenza territoriale sociale e
sanitaria.
2. La
Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni già
esercitate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del
1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la
salute previsti dal Piano sanitario regionale. I Programmi per le
attività territoriali, previsti all’articolo 3-quater, comma 2 del
decreto legislativo n. 502 del 1992 assumono, per gli interventi
socio-sanitari, le indicazioni dei Piani di zona.
CAPO
III - DISPOSIZIONI
SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI
Art.
12 - Assegni di cura
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono benefici
di carattere economico finalizzati a favorire le opportunità
di vita indipendente delle persone in condizione di non
autosufficienza, anche sostenendo il necessario lavoro di
cura. La Regione e gli Enti locali riconoscono altresì
benefici di carattere economico per sostenere l’affidamento
familiare di minori previsto dall’articolo 2, comma 1 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia).
2. I benefici
economici indicati al comma 1, denominati assegni di cura, sono previsti
a favore di:
a) persone in
condizione di non autosufficienza, in grado di procurarsi direttamente
le prestazioni sociali e socio-sanitarie previste dal programma
assistenziale individualizzato di cui all’articolo 7, comma 3;
b) famiglie
che garantiscono le prestazioni socio-sanitarie previste dal programma
assistenziale individualizzato, per consentire la permanenza al
domicilio di persone non autosufficienti;
c) famiglie e
persone singole che accolgono minori in affidamento familiare, secondo
quanto previsto dalla legge n. 184 del 1983.
3.
Possono ottenere l'assegno di cura di cui al comma 2, lettera b) le
famiglie presso cui vive la persona in condizione di non
autosufficienza. Possono altresì ottenere l'assegno di cura i congiunti
non conviventi o altre persone non legate da vincoli di parentela,
purché abbiano relazioni significative con la persona da assistere e che
assicurino un effettivo ed adeguato aiuto.
4. Le
prestazioni garantite ai sensi del comma 2 integrano i servizi e le
prestazioni compresi nei livelli essenziali sociali e socio-sanitari,
previsti nel programma assistenziale individualizzato, garantiti dai
Comuni e dalle Aziende unità sanitarie locali.
5. Il
Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le condizioni per
la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di
concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del
responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o,
per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo
individuale. Con la medesima direttiva il Consiglio definisce inoltre
l'indicatore della situazione economica per accedere agli assegni,
secondo i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell’art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Art.
13 - Interventi di sostegno economico
1. Nell'ambito degli interventi e dei servizi del
sistema locale, la Regione, con proprio atto, incentiva
programmi per la sperimentazione del reddito minimo di
inserimento. Il Consiglio regionale stabilisce con proprie
direttive i criteri per la sperimentazione del reddito
minimo d'inserimento, le condizioni per l'accesso, nonché le
procedure di erogazione.
2. I
Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e familiari, in
alternativa ad interventi di sostegno economico ed in presenza di
situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere
prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di restituzione
concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito e con
la finanza etica. L'onere degli interessi è a carico del Comune. Il
Fondo regionale per le politiche sociali riserva una quota per il
concorso alle spese per la promozione di tali modalità di prestito.
Art.
14 - Interventi per favorire il lavoro delle persone
disabili
1. I benefici riguardanti la scelta della sede di
lavoro ed il trasferimento, previsti all'articolo 21 ed
all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), al fine di promuovere e
realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle
persone disabili, sono estesi a tutte le persone che, a
causa del loro handicap, non possono ottenere la patente di
guida.