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Legge
regionale 13 aprile 1995, n. 62
Norme
per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali - Regione
Piemonte
(B.U.
19 aprile 1995, n. 16 - Suppl.)
CAPO
I - Finalità e principi
Art.
01. Oggetto della legge.
Art.
02. Obiettivi e principi ispiratori.
CAPO
II - ATTIVItà DI
PREVENZIONE
Art.
03. Informazione, ricerca e progetti.
Art.
04. Soddisfacimento di esigenze socio-relazionali.
Art.
05. Soddisfacimento di esigenze abitative.
Art.
06. Promozione dell'inserimento lavorativo.
Art.
07. Abolizione delle barriere architettoniche.
CAPO
III - SOGGETTI
TITOLARI E LORO FUNZIONI
Art.
08. Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali.
Art.
09. Funzioni della Regione.
Art.
10. Contenuti della programmazione socio-assistenziale regionale.
Art.
11. Funzioni della Province.
Art.
12. Funzioni dei Comuni.
CAPO
IV - SOGGETTI
GESTORI E MODALITà GESTIONALI
Art.
13. Soggetti gestori delle attività socio-assistenziali.
Art.
14. Gestione associata tramite delega all'Unità Sanitaria
Locale.
Art.
15. Incentivazione della gestione associata.
Art.
16. Attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e
relative alla tutela materno infantile e dell'attività evolutiva.
Art.
17. Programmazione locale dei servizi socio-assistenziali.
Art.
18. Altri soggetti esercitanti attività socio-assistenziali.
Art.
19. Organizzazioni di volontariato.
Art.
20. Cooperazione sociale.
CAPO
V - INTERVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI, DESTINATARI ED ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI
Art.
21. Destinatari degli interventi socio-assistenziali.
Art.
22. Interventi socio-assistenziali.
Art.
23. Modalità e caratteristiche degli interventi.
Art.
24. Assistenza economica.
Art.
25. Assistenza domiciliare.
Art.
26. Assistenza socio educativa-territoriale.
Art.
27. Assistenza alla persona disabile ex articolo 9 legge
5 febbraio 1992, n. 104.
Art.
28. Affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità
di tipo familiare.
Art.
29. Interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti
con l'Autorità giudiziaria.
Art.
30. Centri diurni socio-assistenziali.
Art.
31. Presidi socio-assistenziali residenziali.
Art.
32. Servizio socio-assistenziale.
CAPO
VI - FUNZIONI
AMMINISTRATIVE REGIONALI
Art.
33. Esercizio diretto di funzioni amministrative regionali.
Art.
34. Delega di funzioni amministrative regionali.
Art.
35. Esercizio delle funzioni amministrative regionali in
materia di formazione professionale.
Art.
36. Autorizzazione al funzionamento di presidi socio-assistenziali.
Art.
37. Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento
di presidi socio-assistenziali.
Art.
38. Subdelega di funzioni amministrative regionali.
Art.
39. Modalità per l'esercizio diretto delle funzioni amministrative
regionali, nonché delle funzioni delegate e subdelegate.
CAPO
VII - PERSONALE E
BENI DESTINATI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art.
40. Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalità socio-assistenziali.
Art.
41. Personale dei servizi socio-assistenziali.
Art.
42. Requisiti professionali del personale dei servizi socio-assistenziali.
Art.
43. Direttore del servizio socio-assistenziale.
CAPO
VIII - DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art.
44. Modalità di finanziamento delle attività socio-assistenziali.
Art.
45. Titolarità degli oneri degli interventi socio-assistenziali.
Art.
46. Concorso degli utenti al costo degli interventi socio-assistenziali.
CAPO
IX - NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art.
47. Gestione delle attività socio-assistenziali - Fase
transitoria.
Art.
48. Personale del servizio socio-assistenziale - Fase transitoria.
Art.
49. Responsabile del servizio socio-assistenziale - Fase
transitoria.
Art.
50. Gestione delle attività delegate e subdelegate - Fase
transitoria.
Art.
51. Norme finanziarie - Fase transitoria.
Art.
52. Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza già concentrate o amministrate dagli Enti comunali
di assistenza.
Art.
53. Articoli 12, 13 e 14 legge regionale 6 gennaio 1978,
n. 2 - Abrogazione.
Art.
54. Legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e legge regionale
3 settembre 1991, n. 44 - Abrogazione.
Art.
55. Dichiarazione d'urgenza.
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