Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi > Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 > Dall'art. 1 all'art. 12

 

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62

   

 

CAPO I - Finalità e principi

 

Art. 1. - Oggetto della legge

 

1. La legge, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, detta norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

 

 

Art. 2. - Obiettivi e principi ispiratori

 

1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali è finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela ed al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale e delle singole persone, mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l'ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.

 

2. Le attività dirette al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono informate ai seguenti principi ispiratori: 

a) rispetto della dignità della persona e del suo diritto alla riservatezza; 

b) superamento dell'istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi mirati al mantenimento all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo; c) superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti; 

d) coordinamento ed integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell'Amministrazione giudiziaria e con tutti gli altri servizi sociali territoriali; 

e) riconoscimento dell'apporto originale ed autonomo del privato sociale, in particolare delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, l'integrazione delle persone e il sostegno alla famiglia; 

f) promozione e incentivazione delle varie forme di solidarietà liberamente espresse dai cittadini e dalle forze sociali per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge; 

g) promozione ed incentivazione di tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altri soggetti.

 

 

CAPO II - ATTIVITà DI PREVENZIONE

 

Art. 3. - Informazione, ricerca e progetti

 

1. Ai fini e secondo i principi di cui all'articolo 2, la Regione e gli Enti locali promuovono le iniziative opportune e, in particolare:

a) la diffusione dell'informazione sul settore socio-assistenziale;

b) studi e ricerche volti ad identificare gli stati di bisogno e di emarginazione nonché progetti mirati di intervento con particolare riferimento ad innovazioni tecnologiche mirate al miglioramento della qualità degli interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno;

c) specifiche iniziative di ricerca, progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche attinenti all'area socio-assistenziale;

d) ogni altra iniziativa, anche sperimentale, che concorra alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge.

 

 

Art. 4. - Soddisfacimento di esigenze socio-relazionali

 

1. Al fine di prevenire fenomeni di emarginazione connessi a carenze di natura socio-relazionale di soggetti o gruppi a rischio, gli Enti locali operano, mediante servizi aperti a tutta la popolazione, incentivando, favorendo e realizzando interventi ed iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo sportivo e di tempo libero.

 

2. Concorrono al soddisfacimento di bisogni socio-relazionali servizi polifunzionali di aggregazione sociale.

 

 

Art. 5. - Soddisfacimento di esigenze abitative

 

1. Nell'ambito della prevenzione di situazioni connesse a carenze o inidoneità abitative di soggetti a rischio, gli Enti locali intervengono per: 

a) l'assegnazione in locazione di alloggi di loro proprietà, in particolare utilizzando i beni vincolati a finalità socio-assistenziali. A tale fine essi operano anche mediante trasformazione e riconversione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio comunale; 

b) l'incentivazione, all'interno dei piani di edilizia residenziale, della costruzione di alloggi abbinati, per favorire l'aggregazione di nuclei parentali con la presenza di soggetti a rischio; 

c) il miglioramento delle condizioni abitative attraverso opere di manutenzione, risanamento ed adeguamento degli alloggi, o attraverso la concessione di specifici contributi economici finalizzati a tale scopo; 

d) la sistemazione in albergo o in strutture ricettive in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili; 

e) la verifica dell'attuazione dell'articolo 3, n. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in relazione alle esigenze delle persone inabili che hanno difficoltà di deambulazione.

 

 

Art. 6. - Promozione dell'inserimento lavorativo

 

1. Ai fini dell'attuazione di politiche attive del lavoro, la Regione e gli Enti locali operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di soggetti in particolari situazioni di bisogno ed esposti a gravi rischi di emarginazione.

 

2. A tali fini, in particolare, con osservanza delle norme nazionali in materia di collocamento al lavoro: 

a) attuano iniziative formative finalizzate all'adeguamento delle capacità professionali in relazione alle potenzialità dei soggetti interessati e alle possibilità concrete di inserimento nel mondo del lavoro; 

b) favoriscono e promuovono l'inserimento lavorativo, anche a tempo parziale, di persone svantaggiate e fasce deboli della popolazione, in particolare di soggetti handicappati come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c) promuovono e favoriscono la costituzione di cooperative sociali alle quali partecipano soggetti di cui al presente articolo, anche attraverso la concessione di contributi economici.

 

 

Art. 7. - Abolizione delle barriere architettoniche

 

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad operare per l'abolizione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto attiene agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai mezzi di trasporto ed ai servizi pubblici in genere.

 

2. Tale attività si esplica anche attraverso l'incentivazione alla costruzione, ristrutturazione e dotazione degli ausili necessari nell'edilizia abitativa singola e collettiva e la promozione, secondo le modalità previste dal Piano socio-sanitario regionale (PSSR), successivamente denominato Piano, dell'applicazione della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

 

3. La concessione dei finanziamenti previsti da leggi regionali è subordinata al rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

 

4. La Regione per gli edifici di suo utilizzo predispone un piano triennale di adeguamento e ristrutturazione per il superamento delle barriere architettoniche e per gli ausili a sostegno delle persone portatrici di handicap, con specifici finanziamenti integrativi e relativi stanziamenti di bilancio.

 

5. La Regione predispone altresì un piano per l'adeguamento alla normativa vigente dei mezzi di trasporto pubblico gestiti da Enti locali e da società concessionarie, e per l'attivazione e gestione di servizi di trasporto non di linea particolarmente dedicati a persone con grave disabilità da parte dei Comuni; a tale fine sono previsti specifici finanziamenti integrativi e relativi stanziamenti di bilancio da trasferire agli Enti gestori ed ai Comuni, secondo criteri che verranno definiti con specifica deliberazione del Consiglio Regionale.

 

 

CAPO III - SOGGETTI TITOLARI E LORO FUNZIONI

 

Art. 8. - Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali

 

1. Fatte salve le competenze riservate allo Stato, sono titolari di funzioni socio-assistenziali i seguenti soggetti pubblici: 

a) Regione; 

b) Province; 

c) Comuni.

 

 

Art. 9. - Funzioni della Regione

 

1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento dei servizi socio-assistenziali, nonché la verifica e il controllo della loro attuazione a livello territoriale.

 

2. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi del Piano regionale di sviluppo la Regione: 

a) approva gli indirizzi di programmazione socio-assistenziale nell'ambito del Piano, ne coordina e ne verifica l'attuazione; 

b) ripartisce le risorse del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali secondo i criteri definiti nel Piano, nonché altre risorse finalizzate previste dalla legge; 

c) partecipa all'elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale; 

d) promuove, indirizza e coordina il Sistema informativo socio- assistenziale (successivamente denominato Sistema informativo) regionale e locale, operando in raccordo con il livello nazionale nelle sue diverse articolazioni; 

e) attua direttamente o in collaborazione con l'Università ed altri Enti e istituti specializzati, o promuove, tramite l'incentivazione delle iniziative di altri soggetti, quanto previsto dall'articolo 3.

 

3. La Regione esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge, anche mediante delega e subdelega secondo quanto previsto agli articoli 34 e 38.

 

 

Art. 10. - Contenuti della programmazione socio-assistenziale regionale

 

1. Il Piano socio-sanitario triennale della Regione (PSSR), approvato con legge, determina, per quanto attiene la programmazione socio- assistenziale integrata con la programmazione sanitaria: 

a) gli obiettivi prioritari articolati per settori di intervento; 

b) gli indirizzi per le politiche inerenti le varie attività e le modalità organizzative delle stesse; 

c) i raccordi con le scelte della programmazione regionale; 

d) i requisiti qualitativi e quantitativi degli interventi e del personale; 

e) le modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, anche ai fini di una concreta incentivazione, tramite le risorse di cui alla lettera f), degli Enti gestori, che abbiano raggiunto i requisiti qualitativi e quantitativi di cui alla lettera d); 

f) le priorità di destinazione, per settori di intervento delle risorse previste dalla Regione nel proprio bilancio pluriennale ed i criteri per il riparto annuale del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali tra gli Enti gestori; 

g) gli indirizzi per l'integrazione delle attività socio-assistenziali con i servizi territoriali ed in particolare con il servizio sanitario regionale disciplinando le modalità ed i criteri della messa a disposizione di personale e mezzi per l'esercizio delle attività integrate e per la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari; 

h) le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate; 

i) gli indirizzi e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 svolte dalle Province e per la predisposizione della programmazione locale; 

l) gli indirizzi per l'inserimento, nella gestione associata dei servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 13, di altri servizi sociali svolti dai Comuni che partecipano alla gestione stessa; 

m) gli indirizzi e le modalità per la realizzazione e lo sviluppo del Sistema Informativo nelle sue diverse articolazioni territoriali, individuando e definendo i requisiti informativi ed informatici.

 

 

Art. 11. - Funzioni delle Province

 

1. Le Province, ai sensi della legislazione vigente e secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142: 

a) collaborano alla predisposizione del Piano mediante la presentazione di proposte, deliberate dai Consigli Provinciali, utili alla predisposizione dei documenti di Piano da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale; 

b) concorrono alla predisposizione della programmazione locale in attuazione del Piano; 

c) esercitano le funzioni socio-assistenziali ad esse attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

 

 

Art. 12. - Funzioni dei Comuni

 

1. I Comuni esercitano, con gli obiettivi e secondo i principi di cui all'articolo 2 e secondo le modalità gestionali di cui all'articolo 13, le funzioni amministrative in materia socio-assistenziale ad essi attribuite dalla legge, realizzando, tramite il servizio socio-assistenziale di cui all'articolo 32, gli interventi previsti dall'articolo 22.

 

2. è altresì di competenza dei Comuni ogni altra attività socio- assistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione vigente ad altri soggetti, compresa l'attività di prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale. Tale attività è esercitata mediante interventi coordinati definiti da progetti-obiettivo individuati dal Piano.

  

 

 

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