Art.
3. - Informazione, ricerca e progetti
1. Ai fini e secondo i principi di cui
all'articolo 2, la Regione e gli Enti locali promuovono le
iniziative opportune e, in particolare:
a) la diffusione dell'informazione sul
settore socio-assistenziale;
b) studi e ricerche volti ad identificare
gli stati di bisogno e di emarginazione nonché progetti
mirati di intervento con particolare riferimento ad
innovazioni tecnologiche mirate al miglioramento della
qualità degli interventi a favore dei soggetti in stato di
bisogno;
c) specifiche iniziative di ricerca,
progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e
di innovazioni didattiche attinenti all'area
socio-assistenziale;
d) ogni altra iniziativa, anche
sperimentale, che concorra alla realizzazione degli
obiettivi di cui alla presente legge.
Art.
4. - Soddisfacimento di esigenze socio-relazionali
1.
Al fine di prevenire fenomeni di emarginazione connessi a
carenze di natura socio-relazionale di soggetti o gruppi a
rischio, gli Enti locali operano, mediante servizi aperti a
tutta la popolazione, incentivando, favorendo e realizzando
interventi ed iniziative di tipo educativo, culturale,
ricreativo sportivo e di tempo libero.
2. Concorrono al soddisfacimento di bisogni
socio-relazionali servizi polifunzionali di aggregazione
sociale.
Art.
5. - Soddisfacimento di esigenze abitative
1.
Nell'ambito della prevenzione di situazioni connesse a
carenze o inidoneità abitative di soggetti a rischio, gli
Enti locali intervengono per:
a) l'assegnazione in locazione di alloggi
di loro proprietà, in particolare utilizzando i beni
vincolati a finalità socio-assistenziali. A tale fine essi
operano anche mediante trasformazione e riconversione di
beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio comunale;
b) l'incentivazione, all'interno dei piani
di edilizia residenziale, della costruzione di alloggi
abbinati, per favorire l'aggregazione di nuclei parentali
con la presenza di soggetti a rischio;
c) il miglioramento delle condizioni
abitative attraverso opere di manutenzione, risanamento ed
adeguamento degli alloggi, o attraverso la concessione di
specifici contributi economici finalizzati a tale scopo;
d) la sistemazione in albergo o in
strutture ricettive in situazioni eccezionali e transitorie
non altrimenti risolvibili;
e) la verifica dell'attuazione
dell'articolo 3, n. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384, in relazione alle esigenze delle persone inabili che
hanno difficoltà di deambulazione.
Art.
6. - Promozione dell'inserimento lavorativo
1.
Ai fini dell'attuazione di politiche attive del lavoro, la
Regione e gli Enti locali operano per promuovere
l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di soggetti in
particolari situazioni di bisogno ed esposti a gravi rischi
di emarginazione.
2. A tali fini, in particolare, con
osservanza delle norme nazionali in materia di collocamento
al lavoro:
a) attuano iniziative formative finalizzate
all'adeguamento delle capacità professionali in relazione
alle potenzialità dei soggetti interessati e alle
possibilità concrete di inserimento nel mondo del lavoro;
b) favoriscono e promuovono l'inserimento
lavorativo, anche a tempo parziale, di persone svantaggiate
e fasce deboli della popolazione, in particolare di soggetti
handicappati come previsto dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
c) promuovono e favoriscono la costituzione
di cooperative sociali alle quali partecipano soggetti di
cui al presente articolo, anche attraverso la concessione di
contributi economici.
Art.
7. - Abolizione delle barriere architettoniche
1.
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna
ad operare per l'abolizione delle barriere architettoniche,
in particolare per quanto attiene agli edifici pubblici, ai
luoghi di pubblico spettacolo, ai mezzi di trasporto ed ai
servizi pubblici in genere.
2.
Tale attività si esplica
anche attraverso l'incentivazione alla costruzione,
ristrutturazione e dotazione degli ausili necessari
nell'edilizia abitativa singola e collettiva e la
promozione, secondo le modalità previste dal Piano
socio-sanitario regionale (PSSR), successivamente denominato
Piano, dell'applicazione della normativa vigente in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche.
3.
La concessione dei finanziamenti previsti da leggi regionali è subordinata al
rispetto della normativa in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche.
4.
La Regione per gli edifici di
suo utilizzo predispone un piano triennale di adeguamento e
ristrutturazione per il superamento delle barriere
architettoniche e per gli ausili a sostegno delle persone
portatrici di handicap, con specifici finanziamenti
integrativi e relativi stanziamenti di bilancio.
5.
La Regione predispone altresì
un piano per l'adeguamento alla normativa vigente dei mezzi
di trasporto pubblico gestiti da Enti locali e da società
concessionarie, e per l'attivazione e gestione di servizi di
trasporto non di linea particolarmente dedicati a persone
con grave disabilità da parte dei Comuni; a tale fine sono
previsti specifici finanziamenti integrativi e relativi
stanziamenti di bilancio da trasferire agli Enti gestori ed
ai Comuni, secondo criteri che verranno definiti con
specifica deliberazione del Consiglio Regionale.