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Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62

   

 

CAPO IV - SOGGETTI GESTORI E MODALITà GESTIONALI

 

Art. 13. - Soggetti gestori delle attività socio-assistenziali

 

1. La Regione individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio- assistenziali di competenza dei Comuni.

 

2. I Comuni, nel rispetto dei vincoli della programmazione e degli indirizzi regionali, gestiscono le attività socio-assistenziali secondo le seguenti modalità: 

a) in forma associata tramite delega all'Unità Sanitaria Locale (USL), ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; 

b) tramite consorzi o altre forme associative previste dalla legge 142/1990 tra Comuni o tra Comunità Montane oppure tra Comuni e Comunità Montane; 

c) tramite Comunità Montana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28; 

d) tramite delega individuale all'USL, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni; 

e) direttamente.

 

3. Gli ambiti territoriali di riferimento delle forme associative di cui alle lettere a) e b), del comma 2, sono individuati, di norma, entro i confini delle preesistenti Unità Socio-Sanitarie locali (USSL) già operanti al 31 dicembre 1994, tenuto conto degli ambiti territoriali dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 e con possibilità di accorpamento o di suddivisione degli ambiti distrettuali.

 

4. Le attività per la tutela materno infantile e dell'età evolutiva, le attività a rilievo sanitario di cui all'articolo 16 per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti nonché le attività delegate e subdelegate di cui agli articoli 34 e 38 sono, in ogni caso, esercitate dalle USL o dai Comuni capoluogo di Provincia che non scelgano di partecipare alla gestione associata ovvero dai Consorzi o dalle Associazioni costituite ai sensi della legge n. 142/1990 o dalle Comunità Montane operanti entro gli ambiti territoriali di cui al comma 3.

 

5. Le attività socio-assistenziali sono esercitate in via prioritaria in forma diretta dagli Enti di cui al comma 2. Il Piano individua le attività socio-assistenziali il cui esercizio può essere affidato ad altri soggetti e definisce criteri e modalità di tale affidamento.

 

 

Art. 14. - Gestione associata tramite delega all'Unità Sanitaria Locale

 

1. Ai fini della gestione associata tramite delega all'USL è istituita una apposita assemblea tra i Comuni associati composta: 

a) dal Sindaco per i Comuni fino a cinquemila abitanti; 

b) dal Sindaco, nonché da un membro della maggioranza e da un membro della minoranza eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato, per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

 

2. Qualora l'ambito territoriale della Associazione dei Comuni coincida con quello della Comunità Montana, l'assemblea dell'Associazione è quella della Comunità Montana.

 

3. (Omissis) (1).

 

4. Quando l'ambito territoriale coincida con quello del Comune o di parte di esso, l'assemblea è costituita dal Consiglio Comunale e dai Presidenti delle relative Circoscrizioni.

 

5. I componenti delle assemblee delle Associazioni dei Comuni, già costituite ai sensi della legge regionale 3 settembre 1991, n. 44 alla data del 31 dicembre 1994, si intendono riconfermati fino al rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali.

 

6. Alle sedute dell'assemblea dell'Associazione dei Comuni partecipano, senza diritto di voto: 

a) il direttore generale dell'USL che si avvale, per le materie di competenza, della presenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario; 

b) il direttore del servizio socio-assistenziale.

 

7. L'assemblea approva i seguenti atti predisposti dal direttore generale dell'USL: 

a) i programmi socio-assistenziali relativi all'ambito territoriale di competenza e le loro eventuali modifiche, anche se queste comportano spese non eccedenti il competente stanziamento di bilancio i criteri per la loro attuazione nonché gli atti ché comportano impegni di spesa pluriennale; 

b) il bilancio preventivo, le relative variazioni, l'assestamento e il conto consuntivo per la parte socio-assistenziale. In base alle disposizioni normative del Piano viene trasmessa all'assemblea, ai fini conoscitivi, la relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del Piano di attività e di spesa (PAS); 

c) la dotazione di personale socio-assistenziale, messo a disposizione dai comuni, necessaria per l'esercizio delle funzioni delegate (2)

d) le convenzioni di competenza dell'USL concernenti in tutto o in parte la materia socio-assistenziale.

 

8. L'assemblea promuove l'attuazione degli istituti di partecipazione di cui al Capo III della legge n. 142/1990.

 

9. L'assemblea, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, approva il Regolamento relativo al proprio funzionamento e lo trasmette al competente settore della Giunta Regionale, che formula eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento; i Regolamenti già approvati alla data del 31 dicembre 1994 si ritengono confermati.

 

10. L'assemblea nomina un Presidente ed un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei componenti.

 

11. I Presidenti delle assemblee di una stessa USL, costituiti in apposita Commissione, mantengono i rapporti operativi con la direzione dell'USL e, in particolare: 

a) svolgono funzioni di raccordo tra i Comuni dell'Associazione e l'USL; 

b) procedono a verifiche generali sull'andamento complessivo delle attività socio-assistenziali svolte dall'USL; 

c) esprimono parere obbligatorio sugli atti predisposti dal direttore generale in materia socio-assistenziale da sottoporre all'approvazione delle assemblee delle Associazioni dei Comuni.

 

 

Art. 15. - Incentivazione della gestione associata

 

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 13, comma 1, la Regione incentiva la gestione associata, in particolare nelle forme previste dalla legge n. 142/1990, nell'ambito del riparto del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali.

 

2. Al fine di assicurare una organizzazione omogenea sul territorio delle forme associative di cui al comma 1, la Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva appositi schemi di convenzione-tipo e di Statuto-tipo relativi alle diverse forme associative.

 

3. In conformità alle indicazioni del Piano i Comuni possono attribuire alle forme associative di cui al comma 1 la gestione di ulteriori servizi sociali di loro competenza.

 

 

Art. 16. - Attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e relative alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva

 

1. I soggetti gestori, di cui all'articolo 13, comma 4, esercitano le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario relative agli handicappati ed agli anziani non autosufficienti e le attività inerenti la tutela materno infantile e dell'età evolutiva, stipulando apposite convenzioni con le USL, nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa nazionale ed, in particolare, per il settore dell'handicap, nell'articolo 40 della legge n. 104/1992, nonché nel Piano. Nel caso di gestione mediante delega all'USL, le suddette attività sono esercitate sulla base di specifici protocolli operativi tra il servizio socio-assistenziale ed i servizi sanitari.

 

2. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano le prestazioni socio- assistenziali e sanitarie erogate, nonché le risorse materiali, finanziarie e di personale impiegate, e sono adottate sulla base di un disciplinare tipo approvato dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

3. In caso di mancato accordo fra gli Enti di cui al comma 1 e l'USL, la Giunta Regionale interviene, secondo le modalità previste dal Piano, per garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

 

 

Art. 17. - Soddisfacimento di esigenze abitative

 

1. I soggetti gestori delle attività socio-assistenziali di cui all'articolo 13, in attuazione degli obiettivi del Piano, predispongono il PAS per la gestione dei servizi socio-assistenziali, con validità temporale pari a quella del Piano, con il quale vengono individuati gli obiettivi da perseguire e fissate le scelte gestionali relative al periodo di riferimento.

 

2. Al PAS è data attuazione annualmente attraverso uno specifico programma, da adottare contestualmente al bilancio di previsione, avente ad oggetto tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno di riferimento, con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse disponibili.

 

3. I soggetti gestori di cui al comma 1 adottano annualmente, contestualmente al conto consuntivo, la relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del PAS.

 

4. Le modalità per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le procedure per l'approvazione dei medesimi da parte della Giunta Regionale sono definite nel Piano.

  

 

Art. 18. - Altri soggetti esercitanti attività socio-assistenziali

 

1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e locale e nel rispetto dell'articolo 38 della Costituzione e della legislazione vigente, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale Enti, Istituzioni pubbliche e soggetti privati, dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono attività socio-assistenziale, nonché i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano, anche volontariamente, prestazioni socio- assistenziali.

 

2. In particolare, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale e locale, concorrono, secondo la propria specificità e competenza, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 ed alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18.

 

 

Art. 19. - Organizzazioni di volontariato

 

1. Secondo quanto disposto dalla L.R. n. 38/1994, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono stipulare con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale apposite convenzioni. In esse sono stabiliti i rapporti, comprese le modalità per la messa a disposizione delle organizzazioni della eventuale documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività previste in convenzione.

 

2. La Regione e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento, nell'ambito di specifici progetti.

 

 

Art. 20. - Cooperazione sociale

 

1. La Regione identifica e valorizza le cooperative sociali, iscritte alla sezione A dell'albo regionale, di cui alla L.R. n. 18/1994, quali soggetti specificatamente caratterizzati per la gestione dei servizi socio- sanitari ed educativi. Riconosce e promuove la cooperazione sociale di inserimento lavorativo per la sua precisa finalizzazione volta a fornire opportunità di lavoro ed integrazione sociale alle persone svantaggiate.

 


(1) Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 1995, n. 94.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 1995, n. 94.

 

 

 

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