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Legge
regionale 13 aprile 1995, n. 62
CAPO
IV - SOGGETTI GESTORI E MODALITà
GESTIONALI
Art.
13. - Soggetti gestori delle attività
socio-assistenziali
1.
La Regione individua nella gestione associata la
forma gestionale idonea a garantire l'efficacia e
l'efficienza delle attività socio- assistenziali di
competenza dei Comuni.
2. I
Comuni, nel rispetto dei vincoli della programmazione e
degli indirizzi regionali, gestiscono le attività
socio-assistenziali secondo le seguenti modalità:
a) in forma associata tramite delega
all'Unità Sanitaria Locale (USL), ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni;
b) tramite consorzi o altre forme
associative previste dalla legge 142/1990 tra Comuni
o tra Comunità Montane oppure tra Comuni e Comunità
Montane;
c) tramite Comunità Montana, ai sensi
dell'articolo 31, comma 3 della legge regionale 18 giugno
1992, n. 28;
d) tramite delega individuale all'USL, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e
successive modificazioni;
e) direttamente.
3.
Gli ambiti territoriali di riferimento delle forme
associative di cui alle lettere a) e b), del comma 2, sono
individuati, di norma, entro i confini delle preesistenti
Unità Socio-Sanitarie locali (USSL) già operanti al 31
dicembre 1994, tenuto conto degli ambiti territoriali dei
distretti socio-sanitari di cui all'articolo 4 della
legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 e con
possibilità di accorpamento o di suddivisione degli ambiti
distrettuali.
4.
Le attività per la tutela materno infantile e dell'età
evolutiva, le attività a rilievo sanitario di cui
all'articolo 16 per gli handicappati e gli anziani non
autosufficienti nonché le attività delegate e subdelegate
di cui agli articoli 34 e 38 sono, in ogni caso, esercitate
dalle USL o dai Comuni capoluogo di Provincia che non
scelgano di partecipare alla gestione associata ovvero dai
Consorzi o dalle Associazioni costituite ai sensi della legge
n. 142/1990 o dalle Comunità Montane operanti entro gli
ambiti territoriali di cui al comma 3.
5.
Le attività socio-assistenziali sono esercitate in
via prioritaria in forma diretta dagli Enti di cui al comma
2. Il Piano individua le attività socio-assistenziali il
cui esercizio può essere affidato ad altri soggetti e
definisce criteri e modalità di tale affidamento.
Art.
14. - Gestione associata tramite delega all'Unità
Sanitaria Locale
1.
Ai
fini della gestione associata tramite delega all'USL è
istituita una apposita assemblea tra i Comuni associati
composta:
a) dal Sindaco per i Comuni fino a
cinquemila abitanti;
b) dal Sindaco, nonché da un membro della
maggioranza e da un membro della minoranza eletti dal
Consiglio Comunale con voto limitato, per i Comuni con
popolazione superiore a cinquemila abitanti.
2. Qualora l'ambito territoriale della Associazione dei
Comuni coincida con quello della Comunità Montana,
l'assemblea dell'Associazione è quella della Comunità
Montana.
3.
(Omissis) (1).
4.
Quando l'ambito territoriale
coincida con quello del Comune o di parte di esso,
l'assemblea è costituita dal Consiglio Comunale e dai
Presidenti delle relative Circoscrizioni.
5.
I componenti delle assemblee
delle Associazioni dei Comuni, già costituite ai sensi
della legge regionale 3 settembre 1991, n. 44 alla
data del 31 dicembre 1994, si intendono riconfermati fino al
rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali.
6. Alle
sedute dell'assemblea dell'Associazione dei Comuni
partecipano, senza diritto di voto:
a) il direttore generale dell'USL che si
avvale, per le materie di competenza, della presenza del
direttore amministrativo e del direttore sanitario;
b) il direttore del servizio
socio-assistenziale.
7. L'assemblea
approva i seguenti atti predisposti dal direttore generale
dell'USL:
a) i programmi socio-assistenziali relativi
all'ambito territoriale di competenza e le loro eventuali
modifiche, anche se queste comportano spese non eccedenti il
competente stanziamento di bilancio i criteri per la loro
attuazione nonché gli atti ché comportano impegni di spesa
pluriennale;
b) il bilancio preventivo, le relative
variazioni, l'assestamento e il conto consuntivo per la
parte socio-assistenziale. In base alle disposizioni
normative del Piano viene trasmessa all'assemblea, ai fini
conoscitivi, la relazione annuale sull'andamento della
gestione e sullo stato di attuazione del Piano di attività
e di spesa (PAS);
c) la dotazione di personale
socio-assistenziale, messo a disposizione dai comuni,
necessaria per l'esercizio delle funzioni delegate (2);
d) le convenzioni di competenza dell'USL concernenti
in tutto o in parte la materia socio-assistenziale.
8.
L'assemblea promuove l'attuazione degli istituti di
partecipazione di cui al Capo III della legge n. 142/1990.
9.
L'assemblea, entro sessanta
giorni dalla sua costituzione, approva il Regolamento
relativo al proprio funzionamento e lo trasmette al
competente settore della Giunta Regionale, che formula
eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento;
i Regolamenti già approvati alla data del 31 dicembre 1994
si ritengono confermati.
10.
L'assemblea nomina un
Presidente ed un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei
componenti.
11. I
Presidenti delle assemblee di una stessa USL, costituiti in
apposita Commissione, mantengono i rapporti operativi con la
direzione dell'USL e, in particolare:
a) svolgono funzioni di raccordo tra i
Comuni dell'Associazione e l'USL;
b) procedono a verifiche generali
sull'andamento complessivo delle attività
socio-assistenziali svolte dall'USL;
c) esprimono parere obbligatorio sugli atti
predisposti dal direttore generale in materia
socio-assistenziale da sottoporre all'approvazione delle
assemblee delle Associazioni dei Comuni.
Art.
15. - Incentivazione della gestione associata
1. In coerenza con
quanto previsto all'articolo 13, comma 1, la Regione
incentiva la gestione associata, in particolare nelle forme
previste dalla legge n. 142/1990, nell'ambito del
riparto del Fondo per la gestione delle attività
socio-assistenziali.
2. Al fine di assicurare una
organizzazione omogenea sul territorio delle forme
associative di cui al comma 1, la Giunta Regionale, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
approva appositi schemi di convenzione-tipo e di
Statuto-tipo relativi alle diverse forme associative.
3. In conformità alle
indicazioni del Piano i Comuni possono attribuire alle forme
associative di cui al comma 1 la gestione di ulteriori
servizi sociali di loro competenza.
Art.
16. - Attività socio-assistenziali a rilievo
sanitario e relative alla tutela materno infantile e
dell'età evolutiva
1.
I soggetti gestori, di
cui all'articolo 13, comma 4, esercitano le attività
socio-assistenziali a rilievo sanitario relative agli
handicappati ed agli anziani non autosufficienti e le
attività inerenti la tutela materno infantile e dell'età
evolutiva, stipulando apposite convenzioni con le USL, nel
rispetto delle indicazioni contenute nella normativa
nazionale ed, in particolare, per il settore dell'handicap,
nell'articolo 40 della legge n. 104/1992, nonché nel Piano.
Nel caso di gestione mediante delega all'USL, le suddette
attività sono esercitate sulla base di specifici protocolli
operativi tra il servizio socio-assistenziale ed i servizi
sanitari.
2. Le convenzioni di cui
al comma 1 indicano le prestazioni socio- assistenziali e
sanitarie erogate, nonché le risorse materiali, finanziarie
e di personale impiegate, e sono adottate sulla base di un
disciplinare tipo approvato dalla Giunta Regionale entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
In caso di mancato accordo
fra gli Enti di cui al comma 1 e l'USL, la Giunta Regionale
interviene, secondo le modalità previste dal Piano, per
garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo.
Art.
17. - Soddisfacimento di esigenze abitative
1.
I soggetti gestori delle
attività socio-assistenziali di cui all'articolo 13, in
attuazione degli obiettivi del Piano, predispongono il PAS
per la gestione dei servizi socio-assistenziali, con validità
temporale pari a quella del Piano, con il quale vengono
individuati gli obiettivi da perseguire e fissate le scelte
gestionali relative al periodo di riferimento.
2.
Al PAS è data attuazione
annualmente attraverso uno specifico programma, da adottare
contestualmente al bilancio di previsione, avente ad oggetto
tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno di
riferimento, con la quantificazione della relativa spesa,
nei limiti delle risorse disponibili.
3. I
soggetti gestori di cui al comma 1 adottano annualmente,
contestualmente al conto consuntivo, la relazione annuale
sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione
del PAS.
4. Le modalità per l'adozione dei
provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le procedure
per l'approvazione dei medesimi da parte della Giunta
Regionale sono definite nel Piano.
Art.
18. - Altri soggetti esercitanti attività
socio-assistenziali
1.
Nell'ambito degli obiettivi e
degli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e
locale e nel rispetto dell'articolo 38 della Costituzione e
della legislazione vigente, concorrono alla realizzazione
del sistema socio-assistenziale Enti, Istituzioni pubbliche
e soggetti privati, dotati o meno di personalità giuridica,
che svolgono attività socio-assistenziale, nonché i
cittadini che in forme individuali, familiari o associative
realizzano, anche volontariamente, prestazioni socio-
assistenziali.
2. In particolare, per
il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge
e degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale
e locale, concorrono, secondo la propria specificità e
competenza, le organizzazioni di volontariato e le
cooperative sociali di cui alla legge regionale 29 agosto
1994, n. 38 ed alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18.
Art.
19. - Organizzazioni di volontariato
1.
Secondo quanto disposto dalla L.R. n. 38/1994, la Regione, gli Enti locali e gli
altri Enti pubblici, per il conseguimento delle finalità di
cui alla presente legge, possono stipulare con le
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale apposite convenzioni. In esse sono stabiliti i
rapporti, comprese le modalità per la messa a disposizione
delle organizzazioni della eventuale documentazione
necessaria per lo svolgimento delle attività previste in
convenzione.
2.
La Regione e gli Enti gestori
delle funzioni socio-assistenziali promuovono la
partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte
nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento,
nell'ambito di specifici progetti.
Art.
20. - Cooperazione sociale
1.
La Regione identifica e
valorizza le cooperative sociali, iscritte alla sezione A
dell'albo regionale, di cui alla L.R. n. 18/1994,
quali soggetti specificatamente caratterizzati per la
gestione dei servizi socio- sanitari ed educativi. Riconosce
e promuove la cooperazione sociale di inserimento lavorativo
per la sua precisa finalizzazione volta a fornire opportunità
di lavoro ed integrazione sociale alle persone svantaggiate.
(1)
Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 1995,
n. 94.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 3 della
L.R. 22 dicembre 1995, n. 94.
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