Art.
23. - Modalità e caratteristiche degli interventi
1. Gli interventi
socio-assistenziali garantiscono prestazioni rispondenti
alle specifiche esigenze della persona. Sono attuati quanto
più è possibile nell'ambito del nucleo familiare,
stimolando le risorse e le potenzialità presenti
nell'individuo e nel nucleo familiare stesso. Avvengono nel
normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente
diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonché
delle sue personali convinzioni.
2. Sono garantiti all'assistito la più ampia
informazione, la possibilità di scelta motivata
nell'accesso ai servizi ed alle strutture ed il rapporto con
la famiglia.
Art.
24. - Assistenza economica
1.
Gli interventi economici sono
diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni
economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni
fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno
straordinario, al fine di promuoverne l'autonomia.
2. Gli interventi
possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di
carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere
della situazione di bisogno.
3.
Interventi
economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi
di prestazioni socio-assistenziali valutate indispensabili
per il sostegno dell'autonomia delle persone in difficoltà,
per il superamento di contingenti situazioni di
emarginazione sociale o di istituzionalizzazione.
4. Detti interventi sono effettuati in
conformità agli indirizzi del Piano e nell'ambito dei
criteri stabiliti dalla programmazione locale.
Art.
25. - Assistenza domiciliare
1.
Gli interventi di assistenza
domiciliare sono diretti a persone o a nuclei familiari in
situazioni di disagio o di parziale o totale non
autosufficienza che non sono in grado, anche
temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle
esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo
di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro
permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria
residenza.
2.
L'assistenza domiciliare
consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale in
possesso dei requisiti professionali previsti dalla presente
legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento
dei bisogni essenziali della personale e ove necessario, per
consentire l'accesso ai servizi territoriali, nonché per il
supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare
delle persone in difficoltà.
3.
L'assistenza
domiciliare viene attivata altresì, in collaborazione con
la sanità, nel contesto dei protocolli e delle direttive
predisposti dalla Amministrazione Regionale per l'attuazione
dell'Assistenza domiciliare integrata (ADI) da parte
dell'USL.
Art.
26. - Assistenza socio-educativa territoriale
1.
L'assistenza socio-educativa
territoriale consiste in interventi di sostegno alla
famiglia, anche per la promozione della corresponsabilità
genitoriale o a singoli soggetti a rischio di emarginazione,
mediante attività di tipo educativo, culturale, ricreativo,
mirati all'inserimento ed all'integrazione nella società.
2. Gli interventi di cui
al comma 1 vengono attuati, secondo la specificità dei
singoli casi, in collaborazione con i servizi sanitari,
educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi
territoriali, i quali intervengono ciascuno per la propria
competenza, anche per quanto attiene agli oneri finanziari
derivanti dagli interventi stessi.
Art.
27. - Assistenza alle persone fisiche ex articolo 9
legge 5 febbraio 1992, n. 104
1.
L'assistenza alla persona handicappate in temporanea
disabile prevista all'articolo 9 legge n. 104/1992
consiste in interventi di aiuto personale diretti alle
persone o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale.
2.
L'attività di aiuto
personale raggruppa funzionalmente tutti gli interventi
finalizzati a garantire l'autonomia della persona con gravi
disabilità temporanee o permanenti. In particolare, si
realizza attraverso prestazioni finalizzate a soddisfare
esigenze personali connesse con l'espletamento delle
funzioni usuali della vita quotidiana, con la vita di
relazione, con la possibilità di soddisfare interessi di
studio, professionali, culturali e di tempo libero del
soggetto.
Art.
28. - Affidamenti presso famiglie, persone singole o
comunità di tipo familiare
1.
Gli interventi di affidamento
sono rivolti a minori, persone anziane, handicappate o
comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, le
quali non possono essere adeguatamente assistite nell'ambito
della famiglia di appartenenza, e possono essere disposti
presso famiglie o persone singole o comunità di tipo
familiare.
2.
Gli affidamenti di persone anziane, handicappate o comunque
parzialmente o totalmente non autosufficienti, hanno
carattere di temporaneità e sono attuati con il consenso
dell'interessato o di chi esercita la tutela, mantenendo il
soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia
pregiudizievole al soggetto stesso.
3.
Gli affidamenti familiari di minori sono rivolti a soggetti
temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, al
fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione, a norma dell'articolo 2 e secondo le modalità
previste dagli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n.
184.
4.
La Regione determina, nell'ambito del Piano, i criteri, le
condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, alle
persone singole e alle comunità di tipo familiare che hanno
soggetti in affidamento, affinché tale intervento si possa
fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza,
indipendentemente dalle condizioni economiche ed anche in
attuazione, per quanto riguarda l'affidamento di minori,
dell'articolo 80, comma 3, legge n. 184/1983.
Art.
29. - Interventi per minori e incapaci nell'ambito
dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
1.
L'assistenza ai minori, nell'ambito dei rapporti con
l'Autorità giudiziaria, si attua mediante interventi di
sostegno alla famiglia di origine o affidataria o adottiva
nonché attraverso interventi di sostituzione del nucleo
familiare, secondo i principi e le finalità di cui alla legge
n. 184/1983 e in attuazione della legislazione vigente.
Si attua, altresì, attraverso attività di collaborazione
con l'Autorità giudiziaria, nei casi e secondo le modalità
previste dalla legge.
2.
L'assistenza agli adulti
incapaci, nei cui confronti sia promosso procedimento di
interdizione o inabilitazione, è attuata mediante
interventi di sostegno e di collaborazione con l'Autorità
giudiziaria, ove richiesta.
Art.
30. - Centri diurni socio-assistenziali
1.
I centri diurni socio-assistenziali sono presidi a carattere
semi residenziale per favorire la vita di relazione a
persone in stato di difficoltà e per sostenere le relative
famiglie. I relativi requisiti strutturali e gestionali sono
individuati nelle deliberazioni attuative del Piano.
2.
Rientrano tra detti presidi anche i centri diurni socio-
assistenziali a valenza educativa che perseguono lo scopo di
favorire la vita di relazione a persone ultra quattordicenni
con grave disabilità mentale, anche associata a menomazioni
o disabilità fisiche e sensoriali, le cui condizioni non
consentano di prevedere la possibilità di un inserimento
lavorativo, essendo già stati esperiti negativamente sia
l'inserimento scolastico, sia l'inserimento nella formazione
professionale e nei corsi prelavorativi.
3.
I centri diurni socio-educativi destinati a persone con
gravi disabilità di cui al comma 2, in quanto svolgono
attività socio- assistenziali a rilievo sanitario, sono
gestiti in forma integrata secondo le procedure previste
nell'articolo 16.
Art.
31. - Presidi socio-assistenziali residenziali
1.
I presidi socio-assistenziali a carattere residenziale sono
individuati nelle deliberazioni attuative del Piano che ne
definiscono anche i relativi requisiti strutturali e
gestionali.
2.
I presidi di cui al comma 1 comprendono anche:
a) le micro comunità destinate a soggetti
in grado di autogestirsi con l'appoggio di idoneo personale;
b) le comunità alloggio protette per
soggetti handicappati con autonomia personale gravemente
limitata nei confronti dei quali è richiesto anche
l'apporto della funzione a valenza sanitaria secondo quanto
previsto dal Piano, al fine di garantire la necessaria
integrazione degli interventi.
3.
I servizi sanitari e quelli socio-assistenziali esistenti
sul territorio intervengono a favore degli ospiti, con le
stesse modalità seguite per la restante popolazione.
4.
L'inserimento nei presidi residenziali socio-assistenziali
è limitato al tempo per cui perdura l'impossibilità di
effettuare interventi presso il domicilio del soggetto. E'
effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in
grado di esprimere la propria volontà o in caso contrario,
con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la
tutela o curatela ovvero in attuazione di un provvedimento
dell'Autorità giudiziaria.
5.
Per adeguare la rete dei propri servizi alle esigenze degli
utenti, gli Enti locali possono effettuare interventi di
ricovero negli istituti pubblici e privati esistenti sul
territorio anche mediante convenzioni con Enti ed organismi
privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità
nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal
Piano.
6.
In carenza sul territorio di presidi pubblici o di presidi
di cui al comma 5, o di loro inidoneità, gli Enti locali
possono attuare convenzioni anche con presidi privati
autorizzati, nei limiti e con le modalità previste dal
Piano.
7. Agli ospiti dei presidi residenziali
socio-assistenziali è garantita la possibilità di
assistenza religiosa.
Art.
32. - Servizio socio-assistenziale
1.
Le attività socio-assistenziali di cui all'articolo 22 sono
organizzate nel servizio socio-assistenziale secondo quanto
previsto dal Piano.
2. Il servizio socio-assistenziale opera per la
protezione e la tutela dei soggetti in stato di difficoltà
e, in particolare, dei minori, dei soggetti portatori di
handicap, degli adulti e degli anziani soggetti a rischio di
emarginazione, esercitando le azioni necessarie per
prevenire e rimuovere gli stati di bisogno.
3. A tal fine, il
servizio socio-assistenziale, in particolare, provvede:
a) alla rilevazione e all'analisi conoscitiva dei bisogni e
delle risorse del territorio;
b) alla programmazione degli interventi socio-assistenziali e
alla verifica della loro attuazione;
c) alla prevenzione dei fattori di emarginazione di disagio
sociale;
d) all'erogazione degli interventi e delle prestazioni socio-
assistenziali previste dalla legislazione vigente;
e) allo svolgimento di eventuali attività delegate e
subdelegate previste dalla legge;
f) al collegamento con i servizi sanitari, educativi,
scolastici, dell'Amministrazione giudiziaria e con gli altri
servizi e risorse sociali territoriali per consentire
l'erogazione di interventi coordinati ed integrati;
g) all'informazione sui servizi socio-assistenziali attivati
nonché alla sensibilizzazione del territorio sulle
problematiche sociali.