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Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62

   

 

CAPO V - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI, DESTINATARI ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

Art. 21. - Destinatari degli interventi socio-assistenziali

 

1. Gli interventi socio-assistenziali sono garantiti, secondo le modalità previste dalla legge, a tutti i cittadini residenti nel territorio della Regione Piemonte.

 

2. Gli interventi socio-assistenziali si estendono anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio della Regione, nel rispetto della normativa vigente.

 

3. Tali interventi secondo quanto previsto da accordi internazionali in materia, sono assicurati ai soggetti stranieri presenti nel territorio regionale, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Ente erogante, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

 

4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione hanno comunque diritto agli interventi socio-assistenziali non differibili, da erogarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

 

 

Art. 22. - Gestione associata tramite delega all'Unità Sanitaria Locale

 

1. L'attività socio-assistenziale si svolge mediante interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, nonché mediante interventi di sostituzione, anche temporanea, del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili. In particolare si svolge sotto forma di:

a) assistenza economica; 

b) assistenza domiciliare; 

c) assistenza socio-educativa territoriale; 

d) assistenza alla persona disabile ex articolo 9 legge n. 104/1992; 

e) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare; 

f) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria; 

g) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali; 

h) inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali.

 

2. Rientrano fra i precedenti anche gli interventi di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

3. L'attività socio-assistenziale comporta anche interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario.

 

4. I livelli minimi delle attività socio-assistenziali sono stabiliti dal Piano.

  

  

Art. 23. - Modalità e caratteristiche degli interventi

 

1. Gli interventi socio-assistenziali garantiscono prestazioni rispondenti alle specifiche esigenze della persona. Sono attuati quanto più è possibile nell'ambito del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso. Avvengono nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni.

 

2. Sono garantiti all'assistito la più ampia informazione, la possibilità di scelta motivata nell'accesso ai servizi ed alle strutture ed il rapporto con la famiglia.

 

 

Art. 24. - Assistenza economica

 

1. Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno straordinario, al fine di promuoverne l'autonomia.

 

2. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.

 

3. Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di prestazioni socio-assistenziali valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in difficoltà, per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale o di istituzionalizzazione.

 

4. Detti interventi sono effettuati in conformità agli indirizzi del Piano e nell'ambito dei criteri stabiliti dalla programmazione locale.

 

 

Art. 25. - Assistenza domiciliare

 

1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone o a nuclei familiari in situazioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza.

 

2. L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla presente legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della personale e ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali, nonché per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà.

 

3. L'assistenza domiciliare viene attivata altresì, in collaborazione con la sanità, nel contesto dei protocolli e delle direttive predisposti dalla Amministrazione Regionale per l'attuazione dell'Assistenza domiciliare integrata (ADI) da parte dell'USL.

  

 

Art. 26. - Assistenza socio-educativa territoriale

 

1. L'assistenza socio-educativa territoriale consiste in interventi di sostegno alla famiglia, anche per la promozione della corresponsabilità genitoriale o a singoli soggetti a rischio di emarginazione, mediante attività di tipo educativo, culturale, ricreativo, mirati all'inserimento ed all'integrazione nella società.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati, secondo la specificità dei singoli casi, in collaborazione con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi territoriali, i quali intervengono ciascuno per la propria competenza, anche per quanto attiene agli oneri finanziari derivanti dagli interventi stessi.

 

 

Art. 27. - Assistenza alle persone fisiche ex articolo 9 legge 5 febbraio 1992, n. 104

 

1. L'assistenza alla persona handicappate in temporanea disabile prevista all'articolo 9 legge n. 104/1992 consiste in interventi di aiuto personale diretti alle persone o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.

 

2. L'attività di aiuto personale raggruppa funzionalmente tutti gli interventi finalizzati a garantire l'autonomia della persona con gravi disabilità temporanee o permanenti. In particolare, si realizza attraverso prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con l'espletamento delle funzioni usuali della vita quotidiana, con la vita di relazione, con la possibilità di soddisfare interessi di studio, professionali, culturali e di tempo libero del soggetto.

 

 

Art. 28. - Affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare

 

1. Gli interventi di affidamento sono rivolti a minori, persone anziane, handicappate o comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, le quali non possono essere adeguatamente assistite nell'ambito della famiglia di appartenenza, e possono essere disposti presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare.

 

2. Gli affidamenti di persone anziane, handicappate o comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, hanno carattere di temporaneità e sono attuati con il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela, mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia pregiudizievole al soggetto stesso.

 

3. Gli affidamenti familiari di minori sono rivolti a soggetti temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, a norma dell'articolo 2 e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

 

4. La Regione determina, nell'ambito del Piano, i criteri, le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, alle persone singole e alle comunità di tipo familiare che hanno soggetti in affidamento, affinché tale intervento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche ed anche in attuazione, per quanto riguarda l'affidamento di minori, dell'articolo 80, comma 3, legge n. 184/1983.

 

 

Art. 29. - Interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria

 

1. L'assistenza ai minori, nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, si attua mediante interventi di sostegno alla famiglia di origine o affidataria o adottiva nonché attraverso interventi di sostituzione del nucleo familiare, secondo i principi e le finalità di cui alla legge n. 184/1983 e in attuazione della legislazione vigente. Si attua, altresì, attraverso attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

 

2. L'assistenza agli adulti incapaci, nei cui confronti sia promosso procedimento di interdizione o inabilitazione, è attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, ove richiesta.

 

 

Art. 30. - Centri diurni socio-assistenziali

 

1. I centri diurni socio-assistenziali sono presidi a carattere semi residenziale per favorire la vita di relazione a persone in stato di difficoltà e per sostenere le relative famiglie. I relativi requisiti strutturali e gestionali sono individuati nelle deliberazioni attuative del Piano.

 

2. Rientrano tra detti presidi anche i centri diurni socio- assistenziali a valenza educativa che perseguono lo scopo di favorire la vita di relazione a persone ultra quattordicenni con grave disabilità mentale, anche associata a menomazioni o disabilità fisiche e sensoriali, le cui condizioni non consentano di prevedere la possibilità di un inserimento lavorativo, essendo già stati esperiti negativamente sia l'inserimento scolastico, sia l'inserimento nella formazione professionale e nei corsi prelavorativi.

 

3. I centri diurni socio-educativi destinati a persone con gravi disabilità di cui al comma 2, in quanto svolgono attività socio- assistenziali a rilievo sanitario, sono gestiti in forma integrata secondo le procedure previste nell'articolo 16.

 

 

Art. 31. - Presidi socio-assistenziali residenziali

 

1. I presidi socio-assistenziali a carattere residenziale sono individuati nelle deliberazioni attuative del Piano che ne definiscono anche i relativi requisiti strutturali e gestionali.

 

2. I presidi di cui al comma 1 comprendono anche: 

a) le micro comunità destinate a soggetti in grado di autogestirsi con l'appoggio di idoneo personale; 

b) le comunità alloggio protette per soggetti handicappati con autonomia personale gravemente limitata nei confronti dei quali è richiesto anche l'apporto della funzione a valenza sanitaria secondo quanto previsto dal Piano, al fine di garantire la necessaria integrazione degli interventi.

 

3. I servizi sanitari e quelli socio-assistenziali esistenti sul territorio intervengono a favore degli ospiti, con le stesse modalità seguite per la restante popolazione.

 

4. L'inserimento nei presidi residenziali socio-assistenziali è limitato al tempo per cui perdura l'impossibilità di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto. E' effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in grado di esprimere la propria volontà o in caso contrario, con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela o curatela ovvero in attuazione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

 

5. Per adeguare la rete dei propri servizi alle esigenze degli utenti, gli Enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati esistenti sul territorio anche mediante convenzioni con Enti ed organismi privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal Piano.

 

6. In carenza sul territorio di presidi pubblici o di presidi di cui al comma 5, o di loro inidoneità, gli Enti locali possono attuare convenzioni anche con presidi privati autorizzati, nei limiti e con le modalità previste dal Piano.

 

7. Agli ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali è garantita la possibilità di assistenza religiosa.

 

 

Art. 32. - Servizio socio-assistenziale

 

1. Le attività socio-assistenziali di cui all'articolo 22 sono organizzate nel servizio socio-assistenziale secondo quanto previsto dal Piano.

 

2. Il servizio socio-assistenziale opera per la protezione e la tutela dei soggetti in stato di difficoltà e, in particolare, dei minori, dei soggetti portatori di handicap, degli adulti e degli anziani soggetti a rischio di emarginazione, esercitando le azioni necessarie per prevenire e rimuovere gli stati di bisogno.

 

3. A tal fine, il servizio socio-assistenziale, in particolare, provvede: 

a) alla rilevazione e all'analisi conoscitiva dei bisogni e delle risorse del territorio; 

b) alla programmazione degli interventi socio-assistenziali e alla verifica della loro attuazione; 

c) alla prevenzione dei fattori di emarginazione di disagio sociale; 

d) all'erogazione degli interventi e delle prestazioni socio- assistenziali previste dalla legislazione vigente; 

e) allo svolgimento di eventuali attività delegate e subdelegate previste dalla legge; 

f) al collegamento con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell'Amministrazione giudiziaria e con gli altri servizi e risorse sociali territoriali per consentire l'erogazione di interventi coordinati ed integrati; 

g) all'informazione sui servizi socio-assistenziali attivati nonché alla sensibilizzazione del territorio sulle problematiche sociali.

 

 

 

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