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Legge
regionale 13 aprile 1995, n. 62
CAPO
VI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI
Art.
33. - Esercizio diretto di funzioni amministrative
regionali
1.
La
Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) concede, con deliberazione della Giunta
Regionale, l'autorizzazione preventiva all'alienazione e
alla trasformazione di destinazione d'uso di beni immobili e
di titoli di proprietà delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) ed alla costituzione di
diritti reali sugli stessi;
b) concede, con deliberazione della Giunta
Regionale, l'autorizzazione preventiva all'istituzione,
all'ampliamento, alla modifica della pianta organica delle
IPAB, provvedendo anche all'eventuale soppressione o alla
trasformazione dei posti previsti nelle vigenti piante
organiche;
c) esercita ogni altra funzione prevista
dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972;
d) concede, con deliberazione della Giunta
Regionale, l'autorizzazione allo svincolo di destinazione
d'uso di beni immobili o di titoli pervenuti in proprietà
ai Comuni per effetto dell'estinzione di IPAB o di Enti
comunali di assistenza (ECA) e alla costituzione di diritti
reali sugli stessi;
e) esercita, secondo le modalità tecniche,
amministrative e organizzative definite dal Piano, l'attività
di controllo sull'esercizio delle funzioni
socio-assistenziali da parte degli Enti gestori.
Art.
34. - Delega di funzioni
amministrative regionali (2a)
1.
La Regione, secondo gli
indirizzi definiti dal Piano, delega ai soggetti che
gestiscono le attività socio-assistenziali nelle forme di
cui all'articolo 13, comma 4, le seguenti funzioni
amministrative:
a)
la vigilanza ed il controllo sugli organi delle IPAB, nei
limiti di cui alla legislazione statale vigente e purché
non siano attribuiti al Comitato regionale di controllo (*)
previsto dall'articolo 130 della Costituzione, a norma
dell'articolo 1, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo
personale). Restano di competenza della Giunta regionale le
funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei
Consigli di amministrazione e la nomina del commissario
straordinario;
b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle
IPAB, quando questa sia di competenza regionale. Detta
nomina è effettuata d'intesa con l'amministrazione
regionale;
c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di
amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;
d) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e
gestione degli interventi di formazione del personale
socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti
dal Piano relativamente alla formazione di base,
riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente.
2. La
Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega
alle USL le seguenti funzioni amministrative: a)
il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca
dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi
socio-assistenziali di cui all'articolo 27 della legge
regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la
programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano
socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), ai sensi
degli articoli 36 e 37;
b)
la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti
gestionali e strutturali sui presidi socio-assistenziali
previsti dalla normativa vigente;
c)
il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e
sui servizi di vacanza per minori, nell'ambito della
normativa statale e regionale relativa alla protezione della
maternità e dell'infanzia.
3.
I soggetti delegati
istituiscono una Commissione di vigilanza, di cui si
avvalgono per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
2.
4.
All'interno della Commissione
di vigilanza, le cui modalità operative sono definite dalle
specifiche disposizioni regionali vigenti, è presente
personale dotato di competenza sanitaria e tecnica e
personale dotato di competenza socio-assistenziale, messo a
disposizione dai soggetti gestori delle attività
socio-assistenziali territorialmente competenti.
5.
Fino alla definizione di un modello sovraziendale con
competenze di coordinamento, le funzioni di cui al comma 2,
sono esercitate dal Comune di Torino per il proprio ambito
territoriale.
Art.
35. - Esercizio delle funzioni amministrative
regionali in materia di formazione professionale
1.Gli interventi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera d) forniscono una
preparazione professionale che, tenendo conto della
peculiarità del settore socio-assistenziale, mira alla
realizzazione degli obiettivi della legge (2b).
2. Per esercitare
dette funzioni i soggetti delegati si avvalgono dei propri
uffici o dei servizi e delle attività di Enti pubblici e
privati, mediante convenzioni.
3. La Regione può realizzare
specifiche iniziative riguardanti l'intero territorio
regionale, attività di ricerca, progettazione,
sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni
didattiche direttamente, anche in collaborazione con
l'Università, altri Enti ed istituti specializzati.
Art.
36. - Autorizzazione al funzionamento dei presidi
socio-assistenziali
1.
A chiunque intenda aprire un
presidio socio-assistenziale residenziale o
semiresidenziale, è richiesto il possesso
dell'autorizzazione regionale al funzionamento che è
rilasciata dal soggetto delegato alla gestione delle
funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 34,
competente per territorio.
2. L'autorizzazione è
rilasciata sulla base della verifica del rispetto dei
requisiti strutturali e gestionali individuate dal Piano e
dall'osservanza della normativa vigente.
3.
I presidi socio-assistenziali funzionanti, già in possesso
dell'autorizzazione al funzionamento, sono tenuti ad
adeguarsi ai requisiti strutturali e gestionali individuati
nelle deliberazioni attuative del Piano secondo le modalità
e i tempi in esse indicati.
4. La permanenza dei requisiti richiesti all'atto del
rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante
l'attività di vigilanza e di controllo. Eventuali
variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio
dell'autorizzazione, comportano la modifica
dell'autorizzazione stessa.
5. In caso di diniego dell'autorizzazione al funzionamento
è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto, da
presentarsi, entro venti giorni dalla notifica, alla Giunta
Regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni dal
ricevimento.
Art.
37. - Sospensione e revoca dell'autorizzazione al
funzionamento di presidi socio-assistenziali
1.
Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno dato luogo
al rilascio dell'autorizzazione, il soggetto, delegato alla
gestione delle funzioni di vigilanza e di controllo,
prescrive al soggetto gestore del presidio un congruo
termine per ripristinarli prevedendo altresì le temporanee
prescrizioni per garantire la sicurezza degli utenti e degli
operatori.
2.
Qualora le prescrizioni di cui al comma 1, siano di
particolare rilievo strutturale o gestionale, il soggetto
delegato alle funzioni di vigilanza e di controllo può
prevedere, contestualmente alle prescrizioni stesse, la
successiva sospensione dell'autorizzazione in caso di
inottemperanza.
3.
Qualora le violazioni accertate comportino rilevanti
pregiudizi per gli utenti o per gli operatori, il soggetto,
delegato alla gestione delle funzioni di vigilanza, può
sospendere immediatamente l'autorizzazione.
4. Il provvedimento di sospensione, adottato dal
soggetto vigilante, comporta la temporanea chiusura del
presidio per il periodo indicato nel provvedimento stesso.
5. Quando il soggetto vigilante accerti il superamento delle
condizioni che hanno giustificato la sospensione
dell'autorizzazione, ne prende atto con apposita
deliberazione, interrompendo la sospensione stessa.
6.
La revoca dell'autorizzazione al funzionamento, che comporta
la chiusura definitiva del presidio, è disposta dal
soggetto delegato alla vigilanza, qualora questo accerti:
a)
la cessazione dell'attività socio-assistenziale nel
presidio autorizzato;
b)
la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al
provvedimento di sospensione alla scadenza del termine
concesso per l'eliminazione delle stesse.
7.
In caso di chiusura temporanea o definitiva del presidio, i
soggetti interessati, in collaborazione con
l'Amministrazione Regionale, concordano un piano di
dimissioni degli ospiti.
8. Contro i provvedimenti di sospensione e
di revoca dell'autorizzazione
al funzionamento è ammessa opposizione da parte degli
aventi diritto, da presentarsi, entro venti giorni dalla
notifica, alla Giunta Regionale che si pronuncia entro
sessanta giorni dal ricevimento.
Art.
38. - Subdelega di funzioni amministrative regionali
1.
La Regione esercita, secondo
gli indirizzi definiti dal Piano, subdelegandole ai soggetti
che gestiscono le attività socio-assistenziali nelle forme
di cui all'articolo 13, comma 4, le funzioni di controllo
pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile,
sull'amministrazione delle persone giuridiche private di cui
all'articolo 12 del codice civile, operanti nelle materie di
cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 616/1977 e le cui
finalità si esauriscono nell'ambito della Regione. Restano
di competenza della Giunta Regionale le funzioni relative
allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la
nomina dei Commissari straordinari.
Art.
39. - Modalità
per l'esercizio diretto delle funzioni amministrative
regionali, nonché delle funzioni delegate e subdelegate
1.
La Regione con il Piano
impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni proprie
delegate e subdelegate, assicurando finanziamenti adeguati.
2.
Qualora i soggetti delegati e
subdelegati non esercitano tali funzioni, la Giunta
Regionale, dopo averli sentiti e previa assegnazione di un
congruo termine per provvedere, si sostituisce ad essi nelle
attività non adempiute.
3.
La Regione esercita le
funzioni di cui all'articolo 33 concernenti le IPAB, nonché
le funzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 33
acquisendo i necessari elementi di valutazione del soggetto
gestore delle funzioni di vigilanza e controllo della zona
in cui l'Ente ha la sede legale.
4.
Le autorizzazioni regionali
di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 33 relative a beni
immobili sono rilasciate sulla base del valore dei beni
stessi ricavato da una perizia giurata ed asseverata
predisposta da tecnici incaricati dall'Ente interessato e
regolarmente iscritti presso i relativi ordini
professionali.
5.
I beni mobili ed immobili, le
relative rendite e i proventi derivanti alle IPAB dalle
operazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 33 sono
esclusivamente destinati alle finalità socio-assistenziali
previste dagli Statuti dei singoli Enti interessati.
CAPO
VII - PERSONE E BENI DESTINATI AI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
Art.
40. - Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalità
socio-assistenziali
1.
I beni dei Comuni e delle
preesistenti USSL, vincolati o già destinati a finalità
socio-assistenziali, compresi quelli pervenuti in proprietà
ai Comuni stessi per effetto dell'estinzione di IPAB e di
ECA, idonei allo svolgimento di attività
socio-assistenziali, mantengono tale destinazione ed il loro
uso è definito secondo quanto disposto dal Piano.
2.
Eventuali deroghe al vincolo
di destinazione d'uso dei beni immobili di cui al comma 1,
possono essere eccezionalmente autorizzate dalla Giunta
Regionale qualora sia stato soddisfatto il fabbisogno di
strutture socio-assistenziali della zona in cui i beni sono
ubicati, fermo restando che i relativi proventi sono
destinati permanentemente a finalità socio-assistenziali.
3.
I beni immobili di cui al comma 1, che non sono
idonei per lo svolgimento di attività socio-assistenziali,
fermo restando che le relative rendite sono vincolate a
finalità socio-assistenziali, possono essere alienati,
previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale. I
relativi proventi sono utilizzati prioritariamente per la
realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di
strutture socio-assistenziali.
4.
La Regione promuove
l'ottimale utilizzo del patrimonio immobiliare dei Comuni
vincolato a finalità socio-assistenziali, nel rispetto
dell'autonomia dei singoli Enti, anche mediante proposte di
riconversione del patrimonio non idoneo allo svolgimento di
attività socio-assistenziali in strutture direttamente
utilizzabili per le stesse attività.
Art.
41. - Personale dei servizi socio-assistenziali
(3)
1.
Dalla
data di assunzione delle funzioni socio-assistenziali da
parte degli enti gestori di cui all'articolo 13 e, comunque,
dal 1 gennaio 1997, è trasferito, nelle piante organiche
(PO) dei comuni, delle comunità montane, o loro consorzi,
il personale dei servizi socio-assistenziali:
a) dei comuni e delle comunità montane
che, alla data del 31 dicembre 1994, era a disposizione del
servizio socio-assistenziale delle preesistenti Unità socio
sanitarie locali (USSL);
b) delle province, messo a disposizione dai
servizi socio- assistenziali ai sensi della legge
regionale 23 aprile 1992, n. 24;
c) delle PO funzionali di cui all'articolo 47 comma
3, compreso il personale assunto nelle stesse entro il 31
dicembre 1996, in seguito a specifica autorizzazione
regionale.
2.
Nel caso di gestione tramite
l'Unità sanitaria locale (USL) il personale, di cui al
comma 1, è posto a disposizione della USL.
3.
Le PO del personale
socio-assistenziale sono attivate nei limiti delle attività
esercitate da ciascuno degli enti di cui all'articolo 13 e
sono determinate dagli enti stessi sulla base dei carichi di
lavoro necessari per garantire i livelli programmati delle
attività socio- assistenziali.
4.
Al personale, di cui al comma
1, si applica la normativa del comparto Enti locali, fatto
salvo il mantenimento ad esaurimento dei trattamenti
economici pregressi.
Art.
42. - Requisiti professionali del personale dei
servizi socio-assistenziali
1.
La Regione definisce, nel
Piano, nel rispetto della normativa statale in materia, le
figure professionali, i requisiti professionali e i
requisiti di accesso del personale addetto ai servizi
socio-assistenziali.
2.
Nelle more dell'approvazione
del Piano le funzioni proprie delle figure professionali di
«assistente domiciliare e dei servizi tutelari» e di «educatore
professionale» sono quelle definite nella normativa
regionale vigente.
3.
Per lo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 2, agli operatori è richiesto il
possesso rispettivamente:
a) dell'attestato regionale di
qualifica di «assistente domiciliare e dei servizi tutelari»
o altra qualifica equipollente, conseguita in esito a corsi
specifici riconosciuti dalla Regione;
b)
del diploma di «educatore professionale» o di «educatore
specializzato» o altro titolo equipollente conseguito in
esito a corsi biennali o triennali post-secondari,
riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Università.
4.
L'assunzione dell'assistente
domiciliare e dei servizi tutelari alla IV qualifica
funzionale presso gli Enti pubblici avviene per concorso
pubblico.
5.
Gli operatori di cui al comma 2, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge e privi dei
requisiti professionali suddetti devono essere riqualificati
ai sensi del comma 3, entro i termini stabiliti nel Piano.
6.
Per l'accesso ai posti di «educatore
agli handicappati» previsti nelle piante organiche, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347, sono considerati requisiti sufficienti, in
deroga a quanto disposto al comma 3 e fino alla data del 31
dicembre 1995 (4), il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, unitamente ad almeno due anni
di esperienza nella funzione, ferma restando la necessità
della successiva riqualificazione ai sensi della normativa
vigente.
Art.
43. - Direttore del servizio socio-assistenziale
1.
Gli Enti di cui all'articolo
13, comma 4, gestori delle funzioni socio-assistenziali,
prevedono nella propria pianta organica un posto di
direttore socio-assistenziale con qualifica apicale, secondo
i rispettivi ordinamenti.
2.
Il direttore
socio-assistenziale deve essere in possesso del diploma di
laurea e deve avere svolto per almeno cinque anni attività
di direzione in settori sociali o socio-sanitari di Enti o
strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o
grandi dimensioni, ivi comprese quelle del privato sociale.
3.
I responsabili-coordinatori dei servizi
socio-assistenziali che rivestivano nei rispettivi servizi,
alla data del 31 dicembre 1994, qualifiche dirigenziali
ovvero posizioni funzionali apicali, assumono, ad
esaurimento, la funzione di direttore socio-assistenziale,
mantenendo la posizione funzionale pregressa, a prescindere
dall'eventuale nuova tipologia organizzativa adottata dagli
Enti di cui al comma 1.
(*)
Come da errata corrige pubblicata nel B.U. del 22 gennaio
1997, n. 3.
(2a)
Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3
gennaio 1997, n. 5.
(2b) Comma così sostituito dall'art. 2 della
L.R. 3 gennaio 1997, n. 5.
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22
dicembre 1995, n. 94.
(4) Si veda l'art. 5 della L.R. 22 dicembre 1995,
n. 94, per la proroga del presente termine.
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