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Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62

   

 

CAPO VI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

 

Art. 33. - Esercizio diretto di funzioni amministrative regionali 

 

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative: 

a) concede, con deliberazione della Giunta Regionale, l'autorizzazione preventiva all'alienazione e alla trasformazione di destinazione d'uso di beni immobili e di titoli di proprietà delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi; 

b) concede, con deliberazione della Giunta Regionale, l'autorizzazione preventiva all'istituzione, all'ampliamento, alla modifica della pianta organica delle IPAB, provvedendo anche all'eventuale soppressione o alla trasformazione dei posti previsti nelle vigenti piante organiche; 

c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972

d) concede, con deliberazione della Giunta Regionale, l'autorizzazione allo svincolo di destinazione d'uso di beni immobili o di titoli pervenuti in proprietà ai Comuni per effetto dell'estinzione di IPAB o di Enti comunali di assistenza (ECA) e alla costituzione di diritti reali sugli stessi; 

e) esercita, secondo le modalità tecniche, amministrative e organizzative definite dal Piano, l'attività di controllo sull'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli Enti gestori.

 

 

Art. 34. - Delega di funzioni amministrative regionali (2a)

 

1. La Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega ai soggetti che gestiscono le attività socio-assistenziali nelle forme di cui all'articolo 13, comma 4, le seguenti funzioni amministrative: 

a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle IPAB, nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e purché non siano attribuiti al Comitato regionale di controllo (*) previsto dall'articolo 130 della Costituzione, a norma dell'articolo 1, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale). Restano di competenza della Giunta regionale le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del commissario straordinario; 

b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle IPAB, quando questa sia di competenza regionale. Detta nomina è effettuata d'intesa con l'amministrazione regionale; 

c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge; 

d) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente.

 

2. La Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega alle USL le seguenti funzioni amministrative: a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), ai sensi degli articoli 36 e 37; 

b) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali sui presidi socio-assistenziali previsti dalla normativa vigente; 

c) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori, nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia.

 

3. I soggetti delegati istituiscono una Commissione di vigilanza, di cui si avvalgono per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.

 

4. All'interno della Commissione di vigilanza, le cui modalità operative sono definite dalle specifiche disposizioni regionali vigenti, è presente personale dotato di competenza sanitaria e tecnica e personale dotato di competenza socio-assistenziale, messo a disposizione dai soggetti gestori delle attività socio-assistenziali territorialmente competenti.

  

5. Fino alla definizione di un modello sovraziendale con competenze di coordinamento, le funzioni di cui al comma 2, sono esercitate dal Comune di Torino per il proprio ambito territoriale.

 

  

Art. 35. - Esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale

 

1.Gli interventi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d) forniscono una preparazione professionale che, tenendo conto della peculiarità del settore socio-assistenziale, mira alla realizzazione degli obiettivi della legge (2b).

 

2. Per esercitare dette funzioni i soggetti delegati si avvalgono dei propri uffici o dei servizi e delle attività di Enti pubblici e privati, mediante convenzioni.

 

3. La Regione può realizzare specifiche iniziative riguardanti l'intero territorio regionale, attività di ricerca, progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche direttamente, anche in collaborazione con l'Università, altri Enti ed istituti specializzati.

 

 

Art. 36. - Autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali

 

1. A chiunque intenda aprire un presidio socio-assistenziale residenziale o semiresidenziale, è richiesto il possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento che è rilasciata dal soggetto delegato alla gestione delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 34, competente per territorio.

 

2. L'autorizzazione è rilasciata sulla base della verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali individuate dal Piano e dall'osservanza della normativa vigente.

 

3. I presidi socio-assistenziali funzionanti, già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali e gestionali individuati nelle deliberazioni attuative del Piano secondo le modalità e i tempi in esse indicati.

 

4. La permanenza dei requisiti richiesti all'atto del rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante l'attività di vigilanza e di controllo. Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, comportano la modifica dell'autorizzazione stessa.

 

5. In caso di diniego dell'autorizzazione al funzionamento è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, entro venti giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

 

 

Art. 37. - Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento di presidi socio-assistenziali

 

1. Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, il soggetto, delegato alla gestione delle funzioni di vigilanza e di controllo, prescrive al soggetto gestore del presidio un congruo termine per ripristinarli prevedendo altresì le temporanee prescrizioni per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori.

 

2. Qualora le prescrizioni di cui al comma 1, siano di particolare rilievo strutturale o gestionale, il soggetto delegato alle funzioni di vigilanza e di controllo può prevedere, contestualmente alle prescrizioni stesse, la successiva sospensione dell'autorizzazione in caso di inottemperanza.

 

3. Qualora le violazioni accertate comportino rilevanti pregiudizi per gli utenti o per gli operatori, il soggetto, delegato alla gestione delle funzioni di vigilanza, può sospendere immediatamente l'autorizzazione.

 

4. Il provvedimento di sospensione, adottato dal soggetto vigilante, comporta la temporanea chiusura del presidio per il periodo indicato nel provvedimento stesso.

 

5. Quando il soggetto vigilante accerti il superamento delle condizioni che hanno giustificato la sospensione dell'autorizzazione, ne prende atto con apposita deliberazione, interrompendo la sospensione stessa.

 

6. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento, che comporta la chiusura definitiva del presidio, è disposta dal soggetto delegato alla vigilanza, qualora questo accerti:

a) la cessazione dell'attività socio-assistenziale nel presidio autorizzato;

b) la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione alla scadenza del termine concesso per l'eliminazione delle stesse.

 

7. In caso di chiusura temporanea o definitiva del presidio, i soggetti interessati, in collaborazione con l'Amministrazione Regionale, concordano un piano di dimissioni degli ospiti.

 

8. Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione al funzionamento è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, entro venti giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

  

 

Art. 38. - Subdelega di funzioni amministrative regionali

 

1. La Regione esercita, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, subdelegandole ai soggetti che gestiscono le attività socio-assistenziali nelle forme di cui all'articolo 13, comma 4, le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private di cui all'articolo 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 616/1977 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione. Restano di competenza della Giunta Regionale le funzioni relative allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina dei Commissari straordinari.

 

 

Art. 39. - Modalità per l'esercizio diretto delle funzioni amministrative regionali, nonché delle funzioni delegate e subdelegate

 

1. La Regione con il Piano impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni proprie delegate e subdelegate, assicurando finanziamenti adeguati.

 

2. Qualora i soggetti delegati e subdelegati non esercitano tali funzioni, la Giunta Regionale, dopo averli sentiti e previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce ad essi nelle attività non adempiute.

 

3. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 33 concernenti le IPAB, nonché le funzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 33 acquisendo i necessari elementi di valutazione del soggetto gestore delle funzioni di vigilanza e controllo della zona in cui l'Ente ha la sede legale.

 

4. Le autorizzazioni regionali di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 33 relative a beni immobili sono rilasciate sulla base del valore dei beni stessi ricavato da una perizia giurata ed asseverata predisposta da tecnici incaricati dall'Ente interessato e regolarmente iscritti presso i relativi ordini professionali.

 

5. I beni mobili ed immobili, le relative rendite e i proventi derivanti alle IPAB dalle operazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 33 sono esclusivamente destinati alle finalità socio-assistenziali previste dagli Statuti dei singoli Enti interessati.

  

 

CAPO VII - PERSONE E BENI DESTINATI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Art. 40. - Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalità socio-assistenziali

 

1. I beni dei Comuni e delle preesistenti USSL, vincolati o già destinati a finalità socio-assistenziali, compresi quelli pervenuti in proprietà ai Comuni stessi per effetto dell'estinzione di IPAB e di ECA, idonei allo svolgimento di attività socio-assistenziali, mantengono tale destinazione ed il loro uso è definito secondo quanto disposto dal Piano.

 

2. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione d'uso dei beni immobili di cui al comma 1, possono essere eccezionalmente autorizzate dalla Giunta Regionale qualora sia stato soddisfatto il fabbisogno di strutture socio-assistenziali della zona in cui i beni sono ubicati, fermo restando che i relativi proventi sono destinati permanentemente a finalità socio-assistenziali.

 

3. I beni immobili di cui al comma 1, che non sono idonei per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, fermo restando che le relative rendite sono vincolate a finalità socio-assistenziali, possono essere alienati, previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale. I relativi proventi sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture socio-assistenziali.

 

4. La Regione promuove l'ottimale utilizzo del patrimonio immobiliare dei Comuni vincolato a finalità socio-assistenziali, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Enti, anche mediante proposte di riconversione del patrimonio non idoneo allo svolgimento di attività socio-assistenziali in strutture direttamente utilizzabili per le stesse attività.

 

 

Art. 41. - Personale dei servizi socio-assistenziali (3)

 

1. Dalla data di assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti gestori di cui all'articolo 13 e, comunque, dal 1 gennaio 1997, è trasferito, nelle piante organiche (PO) dei comuni, delle comunità montane, o loro consorzi, il personale dei servizi socio-assistenziali: 

a) dei comuni e delle comunità montane che, alla data del 31 dicembre 1994, era a disposizione del servizio socio-assistenziale delle preesistenti Unità socio sanitarie locali (USSL); 

b) delle province, messo a disposizione dai servizi socio- assistenziali ai sensi della legge regionale 23 aprile 1992, n. 24; 

c) delle PO funzionali di cui all'articolo 47 comma 3, compreso il personale assunto nelle stesse entro il 31 dicembre 1996, in seguito a specifica autorizzazione regionale.

 

2. Nel caso di gestione tramite l'Unità sanitaria locale (USL) il personale, di cui al comma 1, è posto a disposizione della USL.

 

3. Le PO del personale socio-assistenziale sono attivate nei limiti delle attività esercitate da ciascuno degli enti di cui all'articolo 13 e sono determinate dagli enti stessi sulla base dei carichi di lavoro necessari per garantire i livelli programmati delle attività socio- assistenziali.

 

4. Al personale, di cui al comma 1, si applica la normativa del comparto Enti locali, fatto salvo il mantenimento ad esaurimento dei trattamenti economici pregressi.

 

 

Art. 42. - Requisiti professionali del personale dei servizi socio-assistenziali

 

1. La Regione definisce, nel Piano, nel rispetto della normativa statale in materia, le figure professionali, i requisiti professionali e i requisiti di accesso del personale addetto ai servizi socio-assistenziali.

 

2. Nelle more dell'approvazione del Piano le funzioni proprie delle figure professionali di «assistente domiciliare e dei servizi tutelari» e di «educatore professionale» sono quelle definite nella normativa regionale vigente.

 

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, agli operatori è richiesto il possesso rispettivamente: 

a) dell'attestato regionale di qualifica di «assistente domiciliare e dei servizi tutelari» o altra qualifica equipollente, conseguita in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione;

b) del diploma di «educatore professionale» o di «educatore specializzato» o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Università.

 

4. L'assunzione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari alla IV qualifica funzionale presso gli Enti pubblici avviene per concorso pubblico.

 

5. Gli operatori di cui al comma 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dei requisiti professionali suddetti devono essere riqualificati ai sensi del comma 3, entro i termini stabiliti nel Piano.

 

6. Per l'accesso ai posti di «educatore agli handicappati» previsti nelle piante organiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, sono considerati requisiti sufficienti, in deroga a quanto disposto al comma 3 e fino alla data del 31 dicembre 1995 (4), il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unitamente ad almeno due anni di esperienza nella funzione, ferma restando la necessità della successiva riqualificazione ai sensi della normativa vigente.

 

 

Art. 43. - Direttore del servizio socio-assistenziale

 

1. Gli Enti di cui all'articolo 13, comma 4, gestori delle funzioni socio-assistenziali, prevedono nella propria pianta organica un posto di direttore socio-assistenziale con qualifica apicale, secondo i rispettivi ordinamenti.

 

2. Il direttore socio-assistenziale deve essere in possesso del diploma di laurea e deve avere svolto per almeno cinque anni attività di direzione in settori sociali o socio-sanitari di Enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni, ivi comprese quelle del privato sociale.

 

3. I responsabili-coordinatori dei servizi socio-assistenziali che rivestivano nei rispettivi servizi, alla data del 31 dicembre 1994, qualifiche dirigenziali ovvero posizioni funzionali apicali, assumono, ad esaurimento, la funzione di direttore socio-assistenziale, mantenendo la posizione funzionale pregressa, a prescindere dall'eventuale nuova tipologia organizzativa adottata dagli Enti di cui al comma 1.

 


(*) Come da errata corrige pubblicata nel B.U. del 22 gennaio 1997, n. 3.

(2a) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 5. 

(2b) Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 5.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 dicembre 1995, n. 94.

(4) Si veda l'art. 5 della L.R. 22 dicembre 1995, n. 94, per la proroga del presente termine.

  

 

 

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