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Legge
regionale 13 aprile 1995, n. 62
CAPO
VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art.
44. - Esercizio diretto di funzioni amministrative
regionali
1.
Fatti salvi i
finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche
finalità, le attività socio-assistenziali di cui
all'articolo 22 sono finanziate dai Comuni, con il concorso
della Regione e degli utenti nonché dal Fondo sanitario
regionale per le specifiche attività di cui all'articolo
16, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle
convenzioni di cui all'articolo 16.
2.
I Comuni, che partecipano alla gestione associata dei
servizi socio-assistenziali, sono tenuti ad iscrivere nel
proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite
dall'organo associativo competente e ad operare i relativi
trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dai
soggetti gestori.
3. La Regione ripartisce annualmente
con deliberazione del Consiglio Regionale, secondo i criteri
definiti dal Piano verificati annualmente in ordine alla
necessità di garantire la realizzazione di servizi
qualitativamente e quantitativamente omogenei sul
territorio, il Fondo per la gestione delle attività
socio-assistenziali, che fa capo a tre distinti capitoli del
bilancio regionale, denominati:
a) Fondo per la gestione delle attività
socio-assistenziali: risorse regionali;
b) Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali:
trasferimenti dalle Province (L.R. n. 24/1992);
c) Fondo per la gestione delle attività
socio-assistenziali: assegnazioni statali non vincolate.
4. Ai fini della
predisposizione della programmazione locale, la Regione
comunica annualmente, in via presuntiva, prima della data
entro la quale gli Enti gestori sono tenuti a presentare il
bilancio di previsione, l'ammontare delle quote del Fondo
per la gestione delle attività socio- assistenziali
spettanti a ciascun Ente per l'anno successivo. Le risorse
regionali di cui al comma 3, lettera a), non devono essere
complessivamente inferiori a quelle dell'anno in corso,
incrementate del tasso di inflazione programmato.
5. Le funzioni delegate e subdelegate sono finanziate
dalla Regione mediante l'istituzione, a partire
dall'esercizio finanziario 1996, di due capitoli con la
denominazione rispettivamente di «Funzioni socio-
assistenziali delegate: Vigilanza - assegnazione di
finanziamenti agli Enti delegati» e «Funzioni
socio-assistenziali delegate: formazione professionale -
assegnazione di finanziamenti agli Enti delegati», la cui
dotazione è definita dalle leggi di approvazione del
bilancio. Le relative risorse sono ripartite tra gli Enti
delegati secondo i criteri definiti dal Piano.
6. Per le finalità di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera e), a partire
dall'esercizio finanziario 1996 sono istituiti due capitoli
con la denominazione rispettivamente di «Spese per attività
di formazione, informazione, studi, ricerche e progetti nel
settore socio-assistenziale» e «Contributi a terzi per
attività di formazione, di informazione, studi, ricerche e
progetti nel settore socio-assistenziale», la cui dotazione
è definita dalle leggi di approvazione del bilancio.
Art.
45. - Titolarità degli oneri degli interventi
socio-assistenziali
1.
Gravano sui
Comuni, nel rispetto delle modalità di gestione di cui
all'articolo 13, gli oneri inerenti gli interventi
socio-assistenziali di cui all'articolo 22, erogati agli
aventi diritto che presso tali Comuni abbiano acquisito e
detengano, ai sensi della legge n. 6972tl890, il domicilio
di soccorso.
2.
L'organizzazione
e l'erogazione degli interventi socio- assistenziali non
differibili di cui all'articolo 21, nel rispetto delle modalità di gestione di
cui all'articolo 13, sono effettuati dal Comune nel cui
territorio il destinatario degli interventi stessi risiede o
dimora, anche quando l'onere finanziario degli interventi
gravi, ai sensi delle disposizioni inerenti al domicilio di
soccorso, su altro Comune della Regione. E' fatto salvo il
diritto dell'Ente erogante di rivalersi nei confronti del
Comune sede del domicilio di soccorso dell'assistito o, in
caso di assistenza a cittadini stranieri, secondo quanto
disposto dalla normativa vigente.
3.
Ai sensi dell'articolo 72 della legge
n. 6972/1890, comma 1, n. 1, come modificato
dall'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251, il
domicilio di soccorso si determina sulla base della
effettiva dimora ultrabiennale in un Comune,
indipendentemente dalla iscrizione anagrafica nello stesso o
dalla sua cancellazione.
4.
Qualora l'avente diritto sia collocato
in affidamento familiare a terzi o in Comunità di tipo
familiare o ospitato in strutture residenziali situate nel
territorio di un Comune diverso da quello sede del domicilio
di soccorso, gli oneri finanziari relativi al ricovero
continuano a gravare, anche in caso di trasferimento di
residenza, sul Comune sede di tale domicilio.
Art.
46. - Concorso degli utenti al costo degli interventi
socio- assistenziali.
1. Gli utenti
concorrono, secondo quanto definito dagli atti di
programmazione locale in conformità con i criteri
individuati dal Piano, alla copertura dei costi degli
interventi, fatta salva la facoltà degli Enti gestori di
intervenire, senza oneri a carico degli utenti, in presenza
di specifici progetti, individuati nel Piano, per la tutela
di particolari soggetti esposti a rischio di emarginazione.
2. In ogni caso va
riservata alla disponibilità dell'utente, per esigenze
personali, una quota di reddito la cui misura minima è
determinata con apposita deliberazione di Giunta Regionale.
CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI (5)
Art.
47. - Gestione delle attività socio-assistenziali -
Fase transitoria
1.
Nelle more della costituzione
del nuovo ordinamento previsto dalla presente legge e fino
al 31 dicembre 1995, per assicurare la continuità delle
attività socio-assistenziali, le USL esercitano, secondo le
modalità organizzative e gestionali in vigore al 31
dicembre 1994, ai sensi della legge regionale 23 agosto
1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni e
della L.R. n. 44/1991, le funzioni
socio-assistenziali precedentemente svolte dalle
preesistenti USSL. Resta salva la facoltà degli Enti locali
di gestire le attività socio-assistenziali secondo le altre
modalità previste all'articolo 13, comma 2, anche in
vigenza della fase transitoria.
2. Nel periodo
transitorio e, comunque, fino alla definizione dei livelli
minimi delle attività socio-assistenziali da parte del
Piano, devono essere comunque salvaguardati i livelli delle
attività socio- assistenziali già erogate sulla base delle
modalità e degli standards fissati nella legge regionale
23 aprile 1990, n. 37 e nelle deliberazioni attuative.
3.
Per il periodo transitorio di
cui al comma 1, le piante organiche funzionali dei servizi
socio-assistenziali, istituite ai sensi dell'articolo 31 bis
della L.R. n. 20/1982 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono quelle provvisoriamente rideterminate ai
sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 ovvero quelle rideterminate ai sensi
dell'articolo 3, comma 11 della legge n. 537/1993 e
dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e approvate dalla Giunta Regionale.
4. Fino alla data del 31 dicembre 1995, al concorso per
la copertura del posto di funzionario di area
socio-assistenziale nelle piante organiche di cui al comma
3, possono partecipare gli operatori inquadrati nelle piante
organiche di cui alla L.R. n. 20/1982 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero i dipendenti di Enti
pubblici formalmente messi a disposizione funzionale delle
suddette piante organiche, che si trovino, alla data di
entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti
situazioni:
a) personale direttivo, in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, responsabile dei servizi
sociali ovvero delle attività distrettuali o integrative e
delegate, con incarico formalmente attribuito da almeno
quattro anni;
b) assistenti sociali in possesso dei
requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, con
almeno sei anni di effettivo servizio prestato nella
qualifica presso pubbliche Amministrazioni.
5. L'assunzione del
personale di cui al comma 4 avviene per concorso pubblico.
Art.
48. - Personale del servizio socio-assistenziale -
Fase transitoria
1.
Il personale di cui
all'articolo 41, comma 1 e comunque operante al 31 dicembre
1994 presso i servizi socio-assistenziali delle preesistenti
USSL è assegnato alle USL di riferimento provvisoriamente e
mantenendo il rapporto costituito a tale data, fino
all'attivazione delle piante organiche degli Enti di cui
all'articolo 13.
2.
è altresì assegnato provvisoriamente alle USL, nei
termini di cui al comma 1, il personale assunto nelle piante
organiche, di cui all'articolo 47, comma 3, nel corso del
1995 in seguito a specifica autorizzazione regionale.
Art.
49. - Responsabile del servizio socio-assistenziale -
Fase transitoria
1.
I responsabili del servizio
socio-assistenziale - coordinatori sociali, già inquadrati
nella pianta organica del servizio socio- assistenziale o
formalmente incaricati della funzione alla data di entrata
in vigore della L.R. n. 39/1994 mantengono la
funzione di responsabile del servizio socio-assistenziale
per la vigenza della fase transitoria, nell'ambito
territoriale di ogni singola preesistente USSL.
2.
Il direttore generale
dell'USL, per l'adozione degli atti in materia
socio-assistenziale, acquisisce il parere del responsabile
del servizio socio-assistenziale interessato.
3.
I responsabili del servizio socio-assistenziale, di cui al comma 1, con qualifica
dirigenziale ovvero apicale, sono inquadrati nella pianta
organica degli Enti di cui all'articolo 13, comma 4 ad
avvenuta costituzione dei medesimi, in qualità di direttore
socio-assistenziale, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 43, comma 3.
4. Possono accedere al posto di direttore
socio-assistenziale, tramite concorso e fino al 31 dicembre
1995 i dipendenti formalmente incaricati della funzione di
responsabile alla data di entrata in vigore della L.R. n.
39/1994 ai sensi della L.R. n. 20/1982 e
successive modificazioni ed integrazioni ancorché non in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 43.
Art.
50. - Gestione
delle attività delegate e subdelegate - Fase transitoria
1.
Nella fase transitoria le funzioni delegate e subdelegate di
cui alla L.R. n. 20/1982 e successive modificazioni
ed integrazioni sono esercitate, tramite le USL, secondo le
procedure già attivate dalle preesistenti USSL.
2.
Nel periodo transitorio di cui al comma 1, le funzioni
delegate sono, altresì, esercitate dalle associazioni dei
comuni e dai consorzi costituiti, ai sensi degli articoli 24
e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la
gestione dei servizi socio-assistenziali negli ambiti
territoriali di cui alla legge regionale 9 luglio 1976,
n. 41, dalle comunità montane che gestiscano detti
servizi entro i medesimi ambiti territoriali, nonché dal
Comune di Torino per quanto attiene al suo territorio (6).
Art.
51. - Norme finanziarie - Fase transitoria
1.
Per l'anno 1995 le USL
predispongono separata contabilizzazione per la gestione
delle attività socio-assistenziali previste dall'articolo
47, che vengono finanziate ai sensi della L.R. n. 20/1982
e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
I criteri di riparto del Fondo per la gestione delle attività
socio-assistenziali per l'anno 1995 restano quelli già
individuati all'articolo 35 della L.R. n. 20/1982 e
successive modifiche ed integrazioni.
3.
Per l'esercizio finanziario 1995 resta operante il piano dei
conti già attivato con riferimento alla L.R. n. 20/1982
e successive modifiche ed integrazioni.
Art.
52. - Amministrazione
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già
concentrate o amministrate dagli Enti comunali di
assistenza.
1.
Fino all'entrata in vigore
della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle
relative leggi regionali di attuazione, si provvede
all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle IPAB, già
concentrate o amministrate dagli ECA, attraverso un Collegio
commissariale composto da cinque membri, nominati dal Comune
in cui l'Ente ha sede legale.
2. In seno al predetto Collegio è garantita la rappresentanza
della minoranza consiliare nonché eventuali componenti di
diritto, qualora previsti nello Statuto dell'Ente.
3. I Consiglieri comunali non possono essere nominati membri
del Collegio commissariale per incompatibilità fra i due
incarichi.
4. Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio stesso fra
i propri componenti.
5. Il Collegio commissariale dura in carica quanto il Consiglio
Comunale che lo ha nominato.
6. La nomina del Collegio commissariale deve avvenire entro
novanta giorni dal rinnovo del Consiglio Comunale.
7. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si
applicano le norme della legge n. 6972/1890 e del
relativo Regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 5 febbraio 1891, n. 99 nonché dei relativi Statuti,
in quanto compatibili.
Art.
53. - Articoli 12,
13 e 14, legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 - Abrogazione
1.
Gli articoli 12, 13 e 14
della legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 sono abrogati.
Art.
54. - Legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e legge
regionale 3 settembre 1991, n. 44 - Abrogazione
1.
Sono abrogate le L.R. n.
20/1982 e n. 44/1991, ad esclusione delle norme delle
leggi medesime regolanti il periodo transitorio, di cui
all'articolo 47, fino alla sua scadenza.
Art.
55. - Dichiarazione d'urgenza
1.
La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR),
ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e
dell'articolo 45, comma 6 dello Statuto.
(5)
Si veda l'art. 1 della L.R.
22 dicembre 1995, n. 94.
(6)
Si veda l'art. 5 della L.R. 22 dicembre 1995,
n. 94, per la proroga del presente termine
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