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Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62

   

 

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 44. - Esercizio diretto di funzioni amministrative regionali 

 

1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalità, le attività socio-assistenziali di cui all'articolo 22 sono finanziate dai Comuni, con il concorso della Regione e degli utenti nonché dal Fondo sanitario regionale per le specifiche attività di cui all'articolo 16, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle convenzioni di cui all'articolo 16.

 

2. I Comuni, che partecipano alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali, sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dai soggetti gestori.

 

3. La Regione ripartisce annualmente con deliberazione del Consiglio Regionale, secondo i criteri definiti dal Piano verificati annualmente in ordine alla necessità di garantire la realizzazione di servizi qualitativamente e quantitativamente omogenei sul territorio, il Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali, che fa capo a tre distinti capitoli del bilancio regionale, denominati: 

a) Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: risorse regionali; 

b) Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: trasferimenti dalle Province (L.R. n. 24/1992); c) Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: assegnazioni statali non vincolate.

 

4. Ai fini della predisposizione della programmazione locale, la Regione comunica annualmente, in via presuntiva, prima della data entro la quale gli Enti gestori sono tenuti a presentare il bilancio di previsione, l'ammontare delle quote del Fondo per la gestione delle attività socio- assistenziali spettanti a ciascun Ente per l'anno successivo. Le risorse regionali di cui al comma 3, lettera a), non devono essere complessivamente inferiori a quelle dell'anno in corso, incrementate del tasso di inflazione programmato.

 

5. Le funzioni delegate e subdelegate sono finanziate dalla Regione mediante l'istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 1996, di due capitoli con la denominazione rispettivamente di «Funzioni socio- assistenziali delegate: Vigilanza - assegnazione di finanziamenti agli Enti delegati» e «Funzioni socio-assistenziali delegate: formazione professionale - assegnazione di finanziamenti agli Enti delegati», la cui dotazione è definita dalle leggi di approvazione del bilancio. Le relative risorse sono ripartite tra gli Enti delegati secondo i criteri definiti dal Piano.

 

6. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), a partire dall'esercizio finanziario 1996 sono istituiti due capitoli con la denominazione rispettivamente di «Spese per attività di formazione, informazione, studi, ricerche e progetti nel settore socio-assistenziale» e «Contributi a terzi per attività di formazione, di informazione, studi, ricerche e progetti nel settore socio-assistenziale», la cui dotazione è definita dalle leggi di approvazione del bilancio.

 

 

Art. 45. - Titolarità degli oneri degli interventi socio-assistenziali

 

1. Gravano sui Comuni, nel rispetto delle modalità di gestione di cui all'articolo 13, gli oneri inerenti gli interventi socio-assistenziali di cui all'articolo 22, erogati agli aventi diritto che presso tali Comuni abbiano acquisito e detengano, ai sensi della legge n. 6972tl890, il domicilio di soccorso.

 

2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio- assistenziali non differibili di cui all'articolo 21, nel rispetto delle modalità di gestione di cui all'articolo 13, sono effettuati dal Comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi risiede o dimora, anche quando l'onere finanziario degli interventi gravi, ai sensi delle disposizioni inerenti al domicilio di soccorso, su altro Comune della Regione. E' fatto salvo il diritto dell'Ente erogante di rivalersi nei confronti del Comune sede del domicilio di soccorso dell'assistito o, in caso di assistenza a cittadini stranieri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

 

3. Ai sensi dell'articolo 72 della legge n. 6972/1890, comma 1, n. 1, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251, il domicilio di soccorso si determina sulla base della effettiva dimora ultrabiennale in un Comune, indipendentemente dalla iscrizione anagrafica nello stesso o dalla sua cancellazione.

 

4. Qualora l'avente diritto sia collocato in affidamento familiare a terzi o in Comunità di tipo familiare o ospitato in strutture residenziali situate nel territorio di un Comune diverso da quello sede del domicilio di soccorso, gli oneri finanziari relativi al ricovero continuano a gravare, anche in caso di trasferimento di residenza, sul Comune sede di tale domicilio.

  

 

Art. 46. - Concorso degli utenti al costo degli interventi socio- assistenziali.

 

1. Gli utenti concorrono, secondo quanto definito dagli atti di programmazione locale in conformità con i criteri individuati dal Piano, alla copertura dei costi degli interventi, fatta salva la facoltà degli Enti gestori di intervenire, senza oneri a carico degli utenti, in presenza di specifici progetti, individuati nel Piano, per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di emarginazione.

 

2. In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'utente, per esigenze personali, una quota di reddito la cui misura minima è determinata con apposita deliberazione di Giunta Regionale.

  

 

CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI (5)

 

Art. 47. - Gestione delle attività socio-assistenziali - Fase transitoria

 

1. Nelle more della costituzione del nuovo ordinamento previsto dalla presente legge e fino al 31 dicembre 1995, per assicurare la continuità delle attività socio-assistenziali, le USL esercitano, secondo le modalità organizzative e gestionali in vigore al 31 dicembre 1994, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R. n. 44/1991, le funzioni socio-assistenziali precedentemente svolte dalle preesistenti USSL. Resta salva la facoltà degli Enti locali di gestire le attività socio-assistenziali secondo le altre modalità previste all'articolo 13, comma 2, anche in vigenza della fase transitoria.

 

2. Nel periodo transitorio e, comunque, fino alla definizione dei livelli minimi delle attività socio-assistenziali da parte del Piano, devono essere comunque salvaguardati i livelli delle attività socio- assistenziali già erogate sulla base delle modalità e degli standards fissati nella legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 e nelle deliberazioni attuative.

 

3. Per il periodo transitorio di cui al comma 1, le piante organiche funzionali dei servizi socio-assistenziali, istituite ai sensi dell'articolo 31 bis della L.R. n. 20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelle provvisoriamente rideterminate ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ovvero quelle rideterminate ai sensi dell'articolo 3, comma 11 della legge n. 537/1993 e dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e approvate dalla Giunta Regionale.

 

4. Fino alla data del 31 dicembre 1995, al concorso per la copertura del posto di funzionario di area socio-assistenziale nelle piante organiche di cui al comma 3, possono partecipare gli operatori inquadrati nelle piante organiche di cui alla L.R. n. 20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i dipendenti di Enti pubblici formalmente messi a disposizione funzionale delle suddette piante organiche, che si trovino, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti situazioni: a) personale direttivo, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, responsabile dei servizi sociali ovvero delle attività distrettuali o integrative e delegate, con incarico formalmente attribuito da almeno quattro anni; b) assistenti sociali in possesso dei requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, con almeno sei anni di effettivo servizio prestato nella qualifica presso pubbliche Amministrazioni.

 

5. L'assunzione del personale di cui al comma 4 avviene per concorso pubblico.

 

 

Art. 48. - Personale del servizio socio-assistenziale - Fase transitoria

 

1. Il personale di cui all'articolo 41, comma 1 e comunque operante al 31 dicembre 1994 presso i servizi socio-assistenziali delle preesistenti USSL è assegnato alle USL di riferimento provvisoriamente e mantenendo il rapporto costituito a tale data, fino all'attivazione delle piante organiche degli Enti di cui all'articolo 13.

 

2. è altresì assegnato provvisoriamente alle USL, nei termini di cui al comma 1, il personale assunto nelle piante organiche, di cui all'articolo 47, comma 3, nel corso del 1995 in seguito a specifica autorizzazione regionale.

 

  

 

Art. 49. - Responsabile del servizio socio-assistenziale - Fase transitoria

 

1. I responsabili del servizio socio-assistenziale - coordinatori sociali, già inquadrati nella pianta organica del servizio socio- assistenziale o formalmente incaricati della funzione alla data di entrata in vigore della L.R. n. 39/1994 mantengono la funzione di responsabile del servizio socio-assistenziale per la vigenza della fase transitoria, nell'ambito territoriale di ogni singola preesistente USSL.

 

2. Il direttore generale dell'USL, per l'adozione degli atti in materia socio-assistenziale, acquisisce il parere del responsabile del servizio socio-assistenziale interessato.

 

3. I responsabili del servizio socio-assistenziale, di cui al comma 1, con qualifica dirigenziale ovvero apicale, sono inquadrati nella pianta organica degli Enti di cui all'articolo 13, comma 4 ad avvenuta costituzione dei medesimi, in qualità di direttore socio-assistenziale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 3.

 

4. Possono accedere al posto di direttore socio-assistenziale, tramite concorso e fino al 31 dicembre 1995 i dipendenti formalmente incaricati della funzione di responsabile alla data di entrata in vigore della L.R. n. 39/1994 ai sensi della L.R. n. 20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni ancorché non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 43.

 

 

Art. 50. - Gestione delle attività delegate e subdelegate - Fase transitoria

 

1. Nella fase transitoria le funzioni delegate e subdelegate di cui alla L.R. n. 20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate, tramite le USL, secondo le procedure già attivate dalle preesistenti USSL.

 

2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1, le funzioni delegate sono, altresì, esercitate dalle associazioni dei comuni e dai consorzi costituiti, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione dei servizi socio-assistenziali negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, dalle comunità montane che gestiscano detti servizi entro i medesimi ambiti territoriali, nonché dal Comune di Torino per quanto attiene al suo territorio (6).

 

 

Art. 51. - Norme finanziarie - Fase transitoria

 

1. Per l'anno 1995 le USL predispongono separata contabilizzazione per la gestione delle attività socio-assistenziali previste dall'articolo 47, che vengono finanziate ai sensi della L.R. n. 20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. I criteri di riparto del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali per l'anno 1995 restano quelli già individuati all'articolo 35 della L.R. n. 20/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

 

3. Per l'esercizio finanziario 1995 resta operante il piano dei conti già attivato con riferimento alla L.R. n. 20/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Art. 52. - Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dagli Enti comunali di assistenza.

 

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle IPAB, già concentrate o amministrate dagli ECA, attraverso un Collegio commissariale composto da cinque membri, nominati dal Comune in cui l'Ente ha sede legale.

 

2. In seno al predetto Collegio è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare nonché eventuali componenti di diritto, qualora previsti nello Statuto dell'Ente.

 

3. I Consiglieri comunali non possono essere nominati membri del Collegio commissariale per incompatibilità fra i due incarichi.

 

4. Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio stesso fra i propri componenti.

 

5. Il Collegio commissariale dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha nominato.

 

6. La nomina del Collegio commissariale deve avvenire entro novanta giorni dal rinnovo del Consiglio Comunale. 

 

7. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme della legge n. 6972/1890 e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 nonché dei relativi Statuti, in quanto compatibili.

  

 

Art. 53. - Articoli 12, 13 e 14, legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 - Abrogazione

 

1. Gli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 sono abrogati.

 

 

Art. 54. - Legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e legge regionale 3 settembre 1991, n. 44 - Abrogazione

 

1. Sono abrogate le L.R. n. 20/1982 e n. 44/1991, ad esclusione delle norme delle leggi medesime regolanti il periodo transitorio, di cui all'articolo 47, fino alla sua scadenza.

 

 

Art. 55. - Dichiarazione d'urgenza

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6 dello Statuto.

 


(5) Si veda l'art. 1 della L.R. 22 dicembre 1995, n. 94.

(6) Si veda l'art. 5 della L.R. 22 dicembre 1995, n. 94, per la proroga del presente termine

   

 

 

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