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Legge Regionale 14 maggio 1985, N. 41  

 

Fondi per il funzionamento delle strutture ex Onpi attribuite in uso ai comuni Regione Abruzzo

 

 

Art 1.

 

I fondi di cui all'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1984, n.59 destinati alle spese di funzionamento delle strutture residenziali ex ONPI, attribuite in uso ai Comuni dove hanno sede, con destinazione vincolata all'assistenza in favore degli anziani, ai sensi dell'art. 1 della citata legge regionale 3 settembre 1984, n.59, sono determinati in lire 3,5 miliardi.  

 

 

Art. 2.

 

La somma di lire 3,5 miliardi è destinata:

a) per lire 2,2 miliardi al Comune di L'Aquila o al Comitato di gestione del Centro Sociale, istituito dallo stesso Comune, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1984, n.59

b) per lire 1,3 miliardi al Comune di Spoltore o al Comitato di gestione del Centro Sociale, istituito dallo stesso Comune, ai sensi della ricordata legge regionale.  

 

 

Art. 3.

 

Alle spese di funzionamento di detti Centri Sociali si provvede altresì con i fondi assegnati alle Regioni ai sensi dell'art. 1 sexies della legge n. 641 del 21 ottobre 1978, di cui all'art. 4 della legge regionale n.69 del 27 agosto 1982 e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 59.

 

 

Art. 4.

 

Per gli interventi previsti dalla presente legge sono introdotte le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1985:

Cap. 701 "Interventi nel campo della Sicurezza Sociale"

in diminuzione L. 3,5 miliardi

Cap. 727 (di nuova istituzione nel settore 7 rit. l sezione VIII, categ. V destinazione programmatica 1; nat. giur. 1 ) denominato "Contributi ai Comuni sedi di edifici residenziali ex ONPI ai sensi della L.R. n. 59 del 1984, in aumento L. 3,5 miliardi.  

 

 

Art. 5.

 

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel ."Bollettino Ufficiale della Regione".

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

   

 

Data a L'Aquila, addì 14 maggio 1985

SPADACCINI

 

 

 

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