|
Legge
Regionale 14 maggio 1985, N. 41
Fondi
per il funzionamento delle strutture ex Onpi attribuite in
uso ai comuni Regione Abruzzo
Art 1.
I fondi di cui all'art. 2 della
legge regionale 3 settembre 1984, n.59 destinati alle spese
di funzionamento delle strutture residenziali ex ONPI,
attribuite in uso ai Comuni dove hanno sede, con
destinazione vincolata all'assistenza in favore degli
anziani, ai sensi dell'art. 1 della citata legge regionale 3
settembre 1984, n.59, sono determinati in lire 3,5 miliardi.
Art. 2.
La somma di lire 3,5 miliardi è
destinata:
a) per lire 2,2 miliardi al
Comune di L'Aquila o al Comitato di gestione del Centro
Sociale, istituito dallo stesso Comune, ai sensi dell'art. 4
della legge regionale 3 settembre 1984, n.59
b) per lire 1,3 miliardi al
Comune di Spoltore o al Comitato di gestione del Centro
Sociale, istituito dallo stesso Comune, ai sensi della
ricordata legge regionale.
Art. 3.
Alle spese di funzionamento di
detti Centri Sociali si provvede altresì con i fondi
assegnati alle Regioni ai sensi dell'art. 1 sexies della
legge n. 641 del 21 ottobre 1978, di cui all'art. 4 della
legge regionale n.69 del 27 agosto 1982 e nel rispetto delle
disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale
3 settembre 1984, n. 59.
Art. 4.
Per gli interventi previsti dalla
presente legge sono introdotte le seguenti variazioni nello
stato di previsione della spesa del bilancio di competenza e
di cassa per l'esercizio finanziario 1985:
Cap. 701 "Interventi nel
campo della Sicurezza Sociale"
in diminuzione L. 3,5 miliardi
Cap. 727 (di nuova istituzione
nel settore 7 rit. l sezione VIII, categ. V destinazione
programmatica 1; nat. giur. 1 ) denominato "Contributi
ai Comuni sedi di edifici residenziali ex ONPI ai sensi
della L.R. n. 59 del 1984, in aumento L. 3,5 miliardi.
Art. 5.
La presente legge è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel ."Bollettino Ufficiale della
Regione".
É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila,
addì 14 maggio 1985
SPADACCINI
|