Art.
3.
Tutte
le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed
alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza
elencate all'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9
e precisamente:
1) interventi
assistenziali per il mantenimento degli inabili al lavoro
che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del T.U.
delle leggi di P.S.; sussidi omofamiliari alternativi al
ricovero in Istituto e per rette agli Istituti che
provvedono all'assistenza mediante ricovero degli indigenti
in genere nonché dei minorenni e dei profughi inabili;
2) spese per il
trasporto dei connazionali profughi dall'estero e delle loro
cose, per la custodia e l'assicurazione delle masserizie ed
il trasporto di altro materiale comunque destinato
all'assistenza, nonché l'assistenza sanitaria e
farmaceutica;
3) sussidi di
assistenza e contributi per provvidenze eccezionali;
4) assistenza in
natura da effettuarsi con distribuzione di materiale vario
agli assistibili bisognosi, attribuite ai Comuni ai sensi
dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono
da questi esercitate a far tempo dal 1° aprile 1978.
Art.
4.
Il
Comitato amministrativo dell'ECA, nel termine di 20 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge procede:
a) alla rilevazione
della consistenza patrimoniale dell'E.C.A. desunta dagli
inventari esistenti presso l'ente da rilevazioni catastali o
ipotecarie; dall'elencazione e ricognizione dei beni; alla
loro descrizione e catalogazione, nonché alla
identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è
delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A. ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti, anch'essi
descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo
l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB.;
b) alla ricognizione
dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la
pertinenza all'E.C.A. ovvero a ciascuna delle eventuali
II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle
disposizioni di legge citate;
c) alla ricognizione
del personale dipendente in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, con specificazione di ruoli,
qualifiche e mansioni e trattamento economico in atto,
distinto fra personale dipendente dall'E.C.A. e personale
dipendente dalle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate
dall'E.C.A.
Ciascun E.C.A. provvede altresì, nel termine previsto al primo comma del
presente articolo, a trasmettere al Comune competente per
territorio e alla Giunta regionale la deliberazione
contenente la comunicazione dettagliata degli elementi di
cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.
Art.
5.
I
beni mobili ed immobili dei disciolti EE.CC.AA. sono
attribuiti al patrimonio dei Comuni competenti per
territorio.
Il Presidente
dell'E.C.A., entro 40 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, provvede ad effettuare la consegna dei beni,
sulla base dell'individuazione di cui all'art. 4, da
attribuire al Comune mediante appositi verbali da redigersi
con l'intervento, in contraddittorio, del rappresentante del
Comune destinatario.
Le formalità della
trascrizione e delle volte catastali sono effettuate nei
termini e con le modalità previste dall'art. 2643 e
seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto
dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali
dallo Stato alle Regioni.
L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di
diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi
inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi
al servizio degli stessi.
Art.
6.
I
Comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti
attivi o passivi processuali in corso alla data del 1°
aprile 1978, facenti capo al disciolto E.C.A.
Art.
7.
Il
personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso gli EE.CC.AA., alla data
del 31 dicembre 1977, è assegnato ai rispettivi Comuni con
effetto dal 1° aprile 1978.
Tale trasferimento ha luogo per
mezzo di elenchi nominativi da redigersi dal Presidente
dell'E.C.A. entro la data di cui al precedente comma sulla
base degli elementi derivanti dalla ricognizione di cui al
punto c) dell'art. 4 con l'intervento, in contraddittorio,
del rappresentante del Comune destinatario. All'inquadramento
del personale nei ruoli organici dei Comuni di destinazione,
che ha effetto dalla data di estinzione degli enti, si
provvede con le modalità che saranno indicate in apposita
legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino all'inquadramento
di cui al comma precedente al personale degli EE.CC.AA.
continuano ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme
relative allo stato giuridico ed al trattamento economico
previste dall'ordinamento di provenienza.
Tale personale a
decorrere dalla data di assegnazione, è iscritto ai fini
del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla
C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.
Per i rapporti di
lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati
al primo comma del presente articolo, i Comuni subentrano
nella relativa titolarità già facente capo agli enti
estinti.
Art.
8.
Omissis
(1).
Art.
9.
Omissis
(1).
Art.
10.
A
partire dall'anno 1978 è istituito sul bilancio della
Regione un fondo regionale per il finanziamento delle
funzioni già attribuite agli EE.CC.AA. ai sensi della legge
3 giugno 1937 n. 847 e delle funzioni descritte all'art. 3
della presente legge.
Tale fondo viene
costituito mediante la aggregazione dei capitoli di bilancio
1978 nn. 68050, 68100, 68290, 68310, 68330 per un importo
complessivo di L. 2.330.000.000 corrispondente alla somma
degli stanziamenti iscritti sui sopracitati capitoli nel
bilancio dell'esercizio finanziario 1978.
A norma dell'art. 38
della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, la Giunta
regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le
variazioni al bilancio di previsione 1978 ai fini della
iscrizione del nuovo capitolo di spesa concernente il «fondo
per l'assistenza sociale e generica».
Per gli anni
successivi al 1978 l'ammontare del fondo sarà annualmente
stabilito dalle leggi di approvazione del bilancio regionale
a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n.
31 «Norme per la disciplina della contabilità della
Regione Emilia-Romagna».
Art.
11.
Il
fondo di cui all'art. 10 è ripartito tra i Comuni in
ragione della popolazione residente con riferimento ai dati
ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della
ripartizione, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2,
1, rispettivamente alle seguenti fasce di Comuni:
a) per i Comuni il cui
territorio è interamente classificato montano ai sensi
della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30;
b) per i Comuni
facenti parte del comprensorio del basso ferrarese a norma
della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 e per i Comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli
compresi nella fascia a);
c) per i restanti
Comuni. Il riparto dei fondi
viene annualmente stabilito dalla giunta regionale entro il
mese di gennaio di ogni esercizio finanziario. Le quote sono
erogate in rate trimestrali anticipate.
Art.
12.
La
presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 44, ultimo comma,
dello Statuto.
(1)
Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1983 n.
5 riportata al § 5.2.18.